CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 26633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne decreto espulsione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel . Consigliere - Ud.10/07/2023–CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N 26864/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 26864/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma presso [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro e UTG- Prefettura di Napoli -intimato- avverso l’ordinanza di cui al procedimento nr. 33518/2021 del Giudice di Pace di Napoli depositata in data 30/3/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli, con ordinanza del 10/7/2022, ha respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] , cittadino maliniano, avverso il decreto prefettizio di espulsione del 5/7/2021, emesso per aver fatto ingresso nel territorio italiano senza un valido titolo per la permanenza in quanto la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari era stata rigettata dal Questore. 1.1 Il giudice onorario rilevava che il ricorrente non aveva allegato concreti elementi che giustificassero l’inespellibilità ex art 19 d.lvo 286/1998. 1.2 Evidenziava altresì il Giudice di Pace che l’ulteriore richiesta di protezione internazionale presentata successivamente alla notifica del decreto di espulsione non incideva sulla validità di tale provvedimento amministrativo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia error in procedendo, violazione dell’art 112 cpc in relazione all’art. 360 1 comma n. 4 cpc; si sostiene che il Giudice di Pace abbia omesso di decidere sulla eccezione sollevata dall’opponente circa l’illegittimità della disposizione contenuta nel provvedimento di espulsione dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 2.Il motivo è infondato 2.1 Va rilevato che questa Corte (vedi Cas s. n. 16171 del 28/06/2017; conf. n. 9693/2018; vedi anche n. 2313/2010), nell'applicare, già da tempo, il parametro del giusto processo, ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. Tale principio è, in generale, sempre applicabile tutte le volte in cui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost., rivelano l'inutilità di un annullamento di una decisione giurisdizionale -anche il lodo arbitrale ha una tale natura, come recentemente confermato da Cass. S.U. n. 23418/2020 - per una violazione di natura meramente processuale, allorquando vi sia un'evidenza che l'organo giudicante a cui sarebbe rinviata la causa non potrebbe che rigettare (per la sua indiscutibile infondatezza)la domanda per la quale vi era stata l'omessa pronuncia (nel caso di specie, come detto, in ragione della sua incompatibilità logico- giuridica con la domanda principale già accolta con statuizione ormai passata in giudicato). 2.2 Ciò premesso, la censura svolta in sede di opposizione riguardava un profilo attinente non alla validità dell'espulsione, bensì all'esecuzione della stessa (Cass. 15185/2012, 10243/2012e 13240/2018) che è invece oggetto del distinto giudizio di convalida del separato decreto del questore di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, mediante i quali si realizza, appunto, l'esecuzione coattiva del rimpatrio in difetto della spontanea ottemperanza da parte dell'espulso. 2.3 E’ stato precisato che “lapartenza volontaria, come disciplinata all'art. 13, comma 5, comma 5.1 e comma 5.2, t.u. imm., non costituisce alternativa all'espulsione, bensì - ferma restando quest'ultima - all'esecuzione della stessa mediante accompagnamento alla frontiera (ed eventuale trattenimento, in attesa di esso, in un centro di permanenza per i rimpatri): a mente del richiamato comma 5, invero, "lo straniero destinatario di un provvedimento d'espulsione (...) può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria". Dunque la doglianza dell'espulso di non essere stato posto in condizione di optare per la partenza volontaria è in sostanza rivolta al provvedimento di accompagnamento (o trattenimento), avverso il quale si invoca, appunto, l'applicazione dell'alternativa modalità esecutiva costituita dalla concessione di un termine per la partenza volontaria e si lamenta la violazione del corrispondente diritto. Ma la sede processuale nella quale muovere tale doglianza è, nell'ordinamento italiano, quella del giudizio di convalida del decreto con cui il questore, in esecuzione del decreto espulsivo del prefetto, dispone l'accompagnamento alla frontiera (o il trattenimento in un c.p.r.).Il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria e accompagnamento coattivo alla frontiera, dunque, non è affatto negato - come lamenta il ricorrente - bensì collocato nella sede sua propria, tipica dell'ordinamento italiano, del giudizio di convalida del decreto di accompagnamento (o trattenimento), sede peraltro anticipata nel tempo, date le rigide scansioni temporali previste dalla legge, rispetto al giudizio di impugnazione del decreto espulsivo” (cfr. Cass.13240/2018). 3 Con il secondo motivo il ricorrente oppone violazione dell’art 360 1 comma nr 5 per avere il Giudice di Pace omesso di esaminare fatti decisivi costituiti dalla situazione di violenza indiscriminata della regione del Mali di provenienza del Toure. 3.1 Il motivo è inammissibile in quanto il Giudice di Pace ha preso in esame le circostanze di fatto, rilevanti ai fini dell’accertamento delle condizioni di inespellibilità ai sensi dell’art 19 d.lvo rappresentate dall’opponente, ritenendo, sulla base di valutazioni in fatto insindacabili in questa sede, non ostative all’espulsione le generiche deduzioni sulla instabilità socio-politica del Mali. 4 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 7 comma 1 d.lvo 25/2008 e e 19 T.U. Immigrazione, in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc, per non aver disposto il giudice la sospensione del decreto di espulsione per effetto della presentazione di una successiva domanda di protezione internazionale e rinviare il giudizio. 4.1 Ilmotivo è infondato. 4.2 [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha fatto corretta applicazione del principio scolpito nell’ordinanza nr 5437/2020 secondo il quale “Nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta a seguito della pronuncia del decreto di espulsione in danno del medesimo, detto decreto non è colpito da alcuna forma di sopravvenuta invalidità, ma è solo sospeso quanto alla sua efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma del comma 8, non può, in rag ione di tale domanda, pronunciarne l'annullamento". 4.3 Si legge, inoltre, nella motivazione della citata pronuncia “E' certo astrattamente ipotizzabile che il richiedente la protezione internazionale maturi un interesse a far valere la sospensione degli effetti del decreto di espulsione, a fronte di iniziative statuali volte a darvi attuazione nonostante l'intervenuta proposizione della domanda di protezione internazionale. Si tratta però di una evenienza che non ricorre nel caso che qui interessa e che, del resto, appare poco verosimile (presupponendo, in definitiva, che l'Amministrazione non sia a conoscenza della domanda del richiedente, ad essa stessa rivolta, oppure che la medesima ignori o intenda eludere gli effetti che, a mente dai citt. e discendono, in punto di diritto, da tale domanda). Può comunque ritenersi che in un caso siffatto lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un'ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattenersi in Italia, possa investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che debba decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ( comma 5 bis) diretto a dare esecuzione all'espulsione”. 4.4 In buona sostanza nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà in sede di giudizio di convalida. 5 Il ricorso va quindi rigettato. 6 Nulla è da statuire sulle