CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 luglio 2024
Cassazione n. 31027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2285/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 538/2024 depositata il 29/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] tempestiva opposizione al provvedimento di espulsione notificatogli dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 24.06.2024, con il quale è stata decretata la sua l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, in quanto nei suoi confronti era stato emesso un precedente decreto espulsivo con ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni e lo straniero si era trattenuto nel territorio italiano senza giustificato motivo. Il cittadino straniero proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Foggia anche in relazione agli atti successivi e conseguenti del Questore in pari data denunciando, per quanto di interesse, che il decreto di espulsione era da ritenersi illegittimo, in considerazione della presentazione in data 12.7.2024 di istanza per la protezione internazionale in attesa di essere evasa. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha respinto l’opposizione osservando, sul punto, che «Il ricorrente ha precisato di avere presentato istanza per la formalizzazione della protezione internazionale che è in attesa di essere evasa, per cui sarebbe illegittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale. Dalla documentazione in atti emerge che l’istanza per presentare una nuova domanda di protezione è stata presentata solo il 12.7.2024 a mezzo pec e quindi successivamente al decreto di espulsione. Inoltre dalla relazione depositata dalla Prefettura e resa dalla Questura emerge che l’istanza di protezione internazionale è stata presentata una prima volta presso la commissione territoriale di Roma e rigettata in data 21.3.2017 (decisione confermata dal Tribunale di Roma il 24.6.2019) ed una seconda volta (reiterata), sempre presso la commissione territoriale di Roma, rigettata il 31.5.2022, per cui la nuova istanza presentata all’ufficio immigrazione di Bari risulterebbe complessivamente la terza domanda e la seconda reiterata. Si rammenta che (così Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, n. 5437) “in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento.” Conseguentemente, anche detta eccezione è infondata.». Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con un mezzo. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Foggia e la locale Questura hanno depositato mero atto di costituzione. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 2- L’unico motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, come modificato dal D.L. n. 241 del 2004, nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 19, comma 4, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, art. 10, comma 5 e art. 35, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 15, nonchè all'art. 9 della Direttiva 2013/32/CE del Consiglio del 26 giugno 2013. Si censura il provvedimento impugnato per non aver il Giudice di Pace annullato né sospeso il decreto di espulsione impugnato pur essendo il ricorrente un richiedente asilo, giusta istanza formulate in data 12.07.2024 via pec. Il motivo è infondato e va respinto. La domanda protezione internazionale proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, non rende invalido il suddetto decreto, poiché nel momento in cui esso è stato adottato non sussisteva la relativa condizione di (temporanea) inespellibilità; la domanda successiva al decreto di espulsione ne sospende l'efficacia con la conseguenza che il giudice di pace, adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento, pur se l’amministrazione non può eseguirlo finché non interviene la decisione, con la conseguenza che il ricorrente, ove l’amministrazione tenti di eseguirlo, può opporsi all’accompagnamento alla frontiera (Cass. 5437/2020; Cass.n.32137/2022; Cass. n. 26633/2023; Cass. n. 24105/2024; Cass.n.13151/2025). Nel caso in esame, come deduce lo stesso ricorrente, la domanda di protezione internazionale venne proposta dopo la notifica del decreto di espulsione (24.06.2024) e cioè in data 12.07.2024 e ciò rivela l’infondatezza del motivo, atteso che questa circostanza temporale, in conformità con i principi prima ricordati, ha determinato la pronuncia reiettiva e non la circostanza che l’istanza fosse stata inoltrata mediante PEC (Cass. 9597/2024). Nulla spese in assenza di attività difensiva dell’intimata Amministrazione. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis, dello stesso articol