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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 34931/2025

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mato-avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6084/2023depositata il 13/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].In data 20.10.2023 venne notificato a E.V. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n.154/23 emesso dal Prefetto della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b),in quanto privo del permesso di soggiorno, ed il connesso ordine diallontanamento emesso dal locale Questore.Oscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025Il cittadino straniero propose opposizione dinanzi al locale Giudice dipace, sostenendo, tra l’altro che il provvedimento opposto ledeva ilprincipio di uguaglianza e lamentando la contraddittoria applicazionedell’art.103, comma 17, del d.l. 34/2020 e la violazione degli artt.5,comma 6 e 19 d.lgs. 286/1998; dedusse, altresì, la pendenza del giudizioimpugnatorio riguardata il provvedimento di diniego della regolarizzazionedel ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha respinto l’opposizione osservando che «Nel casodi specie, come motivato nel provvedimento espulsivo, al ricorrente èstato notificato un provvedimento di diniego del permesso di soggiornocon il quale lo straniero veniva avvertito della sussistenza dei presuppostiper l’applicazione dell’art. 13 TUI.

Il decreto del Questore si fonda su unasegnalazione Shengen emanata dall’Austria nella quale veniva segnalatoche E.V con alias D.C. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in territorio Shengen, imponendo anche agli altri Stati membriil diniego di permanenza sul territorio nazionale.

Pertanto, il successivodecreto di espulsione è stato adottato a seguito di una valutazione sullairregolarità dello straniero sul territorio nazionale e sul territorio degli altriStati Membri dell’UE, atteso che il provvedimento del questore di diniegodella regolarizzazione del ricorrente si fonda sull’esistenza dellasegnalazione nel SIS emanata dall’Austria di inammissibilità della presenzadel ricorrente in territorio Shengen.

Tale segnalazione rientra tra le ipotesiostative all’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma10, lett. b) del d.l. n.34/2020 conv. con mod. in l. 77/2020.

Sul punto siosserva che, come consolidato orientamento giurisprudenziale, lasegnalazione preclude in radice ogni possibilità di ottenere il richiestopermesso di regolarizzazione dello straniero in Italia.

In tema di causeostative all’emersione, nel caso di segnalazione Schengen, è infondata lacensura di carenza di motivazione quanto alla mancata verifica da partedella PA in merito alla causa di tale segnalazione, atteso che, nell’ambitoOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025della collaborazione tra Stati membri, è senza dubbio ammissibile laricezione di atti da essi formati e che non siano stati impugnati avanti algiudice competente.

In presenza di tale ipotesi, l’Amministrazione èvincolata alla adozione di un provvedimento di reiezione della istanza diregolarizzazione in forza di specifica disposizione di legge; si tratta di unsegnalazione (TAR Lombardia, sez.

III, 13 luglio 2023, n. 1810(n.437/438); TAR Veneto n. 1743/2022).

Pertanto, nel caso di specie, inpresenza di un provvedimento di diniego della regolarizzazione delricorrente, la Prefettura legittimamente ha emesso il provvedimentoespulsivo.

Va infatti rilevato che l’opposizione al provvedimento diespulsione dello straniero non introduce un giudizio impugnatorio di unl’adozione della misura espulsiva ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.13, comma 2 e dell’assenza di divieti di espulsione ex art. 19, comma 2,del citato Decreto (Cass. n. 26418/2009).» (fol.2-4).Quindi, non ravvisando nell’iter procedimentale dell’Amministrazioneresistente lacune od elementi di irragionevolezza o illogicità, il Giudice dipace ha concluso affermando che il provvedimento impugnato era statolegittimamente emesso.Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendo la cassazione deldecreto impugnato con tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno è rimastaintimata.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.

I primi due motivi attengono al rapporto tra decreto espulsivo ecause di inespellibilità e vanno trattati congiuntamente.2.1. - Il primo motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione inrelazione alla integrazione socio lavorativa, al diritto alla vita privata eOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025familiare, al riconoscimento della tutela ex art 8 CEDU e art. 19 d.lgs286/98.

Deduce che non sono state tenute in considerazione lecircostanze documentate, al fine di verificare i presupposti per laconfigurazione dell’inespellibilità del ricorrente per non refoulement erispetto della vita privata e familiare in considerazione di quanto previstodall’art.1, coma 2 bis, TUI.

Segnatamente, indica la circostanza che, puressendo in Italia dal 2016, non ha subito procedimenti penali, haintrapreso un percorso volto a conseguire la protezione internazionale,non rientra nel suo Paese da circa dieci anni, ha inteso avvalersi dellaprocedura eccezionale di emersione del lavoro irregolare nel 2020 e daquel momento ha potuto essere contrattualizzato e svolge attività dibracciante agricolo.2.2.- Il secondo motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n.4.c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.5, comma 6, e 19del d.lgs. n.286/1998, l’art.8 CEDU, il principio di non refoulement ed ildiritto alla vita privata e familiare.

Il ricorrente reputa che il Giudice dipace abbia omesso di pronunciare sul motivo di diritto relativo allaviolazione delle norme indicate, omettendo di valutare il processo diintegrazione maturato dallo straniero e il sacrificio integrale della vitaprivata e familiare derivante dal suo allontanamento.2.3.- I motivi, tra loro connessi, sono fondati e vanno accolti.2.4.- In sintesi, come si evince dall’ordinanza impugnata, il decretoespulsivo del prefetto e l’ordine di allontanamento del Questore venneroadottati in data 20.10.2023 nei confronti di E.V. in quantoirregolarmente presente sul territorio nazionale a seguito delprovvedimento amministrativo di diniego della istanza di regolarizzazioneproposta ex art.103, comma 1, del d.l. 34/2020.Segnatamente, il decreto del Questore di diniego della regolarizzazionesi fondava su una segnalazione nel SIS emanata dall’Austria nella qualeveniva segnalato che E.V con alias D.C. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025persona non ammissibile in territorio Shengen, imponendo anche agli altriStati membri il diniego di permanenza sul territorio nazionale, ipotesirientrante tra quelle ostative all’emersione del lavoro irregolare, ai sensidell’art. 103, comma 10, lett.

B) della L. 77/2020.[OSCURATO:PERSONA] di pace, preso atto di ciò, ha affermato che «Talesegnalazione rientra tra le ipotesi ostative all’emersione del lavoroirregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett.

B) della L. 77/2020 (…)la segnalazione preclude in radice ogni possibilità di ottenere il richiestopermesso di regolarizzazione dello straniero in Italia. (…) In presenza ditale ipotesi, l’Amministrazione è vincolata alla adozione di unprovvedimento di reiezione della istanza di regolarizzazione in forza dispecifica disposizione di legge; si tratta di un atto vincolato chepresuppone soltanto una verifica della esistenza della segnalazione»,richiamando all’uopo precedenti giurisprudenziali TAR (TAR Lombardia,sez.

III, 13 luglio 2023, n. 1810; TAR Veneto n.1743/2022); ha, quindi,concluso che, nel caso di specie, in presenza di un provvedimento didiniego della regolarizzazione del ricorrente, la Prefettura legittimamenteaveva emesso il provvedimento espulsivo ed ha escluso che ricorressero ipresupposti per la sospensione della misura espulsiva in pendenza delgiudizio dinanzi al TAR, in quanto ha ravvisato nella segnalazione SIS unacausa ostativa assoluta all’applicazione della speciale causa diinespellibilità introdotta dal d.l. n. 34/2020 conv. nella l. n.77/2020.3.- Questa statuizione è errata e se ne impone la cassazione, all’esitodella ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.3.1.- Conviene, innanzi tutto, ricordare, che l'art. 19 del d.lgs. n.286/1998 stabilisce in via generale i divieti di espulsione e direspingimento e detta le disposizioni in materia di categorie vulnerabili.In particolare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, neltesto modificato dal d.l. n.20/2023 poi conv.in l. n.50/2020, stabilisce che«1.1.

Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizioneOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenereche essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani odegradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in taleStato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.».Questa Corte ha più volte e costantemente ribadito che l'art. 19,comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 ha valenza di norma protettiva dicarattere generale, cui consegue che, nel giudizio di opposizioneall'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stessod.lgs., così come per quella disposta ai sensi dell'art 13, comma 2, lett. a)e b), il giudice di pace deve tenere conto ai sensi dell’art.13, comma 2bis, del d.lgs. n.286/1998 del rischio che l'allontanamento dal territorionazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata efamiliare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame lanatura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiornonel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e socialicon il suo paese d'origine (Cass. n. 20075/2024; Cass. n. 22508/2023;Cass. n. 9755/2025) e che, ove vengano rappresentati i motivi ostativiall'espulsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (TUI), indubbiamentevi è il dovere del sindacato incidentale da parte del giudice di pace (Cass.n. 26633/2023) posto che l'art. 19 del TUI impone al giudice di pace, inadempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare epronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione in presenzadi cause di inespellibilità, sanciti dai commi 1 e 1.1.Questi principi, elaborati, prima della riforma del 2023, conservano laloro attualità – come questa Corte ha già chiarito - benché, nella suaformulazione attuale, la previsione dell’art. 19, co. 1.1, del TUI comemodificato ad opera del d.l. n.20/2023, convertito nella legge n.50/2023,non specifichi più l'autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vitaprivata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento dellaOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025protezione speciale, perché l'interprete, in attuazione dei principicostituzionali e dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto deicriteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale esovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dallaprecedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibilemediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità, intema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale econvenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma6, del d.lgs. 286 del 1998 (Cass. n.11713/2025, in motivazione; Cass. n.12768/2025; Cass. n. 18551/2025).Seguendo il medesimo ordine di idee, Cass. n. 28104/2025 ha ribaditoche l'attuale testo dell'art. 19 del d.lgs. n.286/1998, pur non contenendopiù un esplicito divieto di respingimento qualora l'allontanamento dalterritorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vitaprivata e familiare, mantiene comunque il divieto di respingimento overicorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico,vale a dire il necessario rispetto degli obblighi costituzionali ointernazionali dello Stato italiano.Più di recente, con la sentenza n. 29593/2025 con cui questa Corte siè espressa compiutamente nell’esercizio della propria funzionenomofilattica in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.c. e, all’esitodi una completa ricostruzione del principi costituzionali ed unionali,dell’evoluzione normativa nazionale e dei maggiori arresti giurisprudenzialidelle [OSCURATO:PERSONA], della Corte Costituzionale e della Corte di legittimità intema di tutela della vita privata e familiare, è stato affermato che «Insintesi, il comma 1.1. dell'art. 19 del testo unico, nella parte superstitedopo l'intervento abrogativo, continua a vietare il respingimento,l'espulsione o l'estradizione di una persona verso altro Stato, "qualoraricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" del medesimo D.Lgs.(nel testo risultante dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertitoOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025nella legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi "costituzionali ointernazionali dello Stato italiano".

Tra questi ultimi risaltano gli obblighi diconformazione ai precetti della [OSCURATO:PERSONA], le cui norme funzionanonotoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato diconformità dell'ordinamento interno alla Carta repubblicana.Lo sforzo di interpretazione conforme alla Convenzione europea e allagiurisprudenza di Strasburgo, che deve sempre guidare i giudici nazionali,non risulta dunque affatto incompatibile con il tenore letterale delledisposizioni ancora in vigore, né si rivela eccentrico in prospettivasistematica e teleologica, alla luce dell'intero contesto normativo ove ledisposizioni stesse ultime si collocano (così Cass., Sez.

I pen., 7 novembre2024, n. 43082, depositata il 26 novembre 2024).Deve, pertanto, escludersi che il decreto-legge n. 20 del abbia la forzae rivesta il significato di precludere l'applicazione di norme e principi divalore sovraordinato – che avevano cittadinanza nell'ordinamento aprescindere dalla formale vigenza delle norme soppresse – e quindi dilimitare l'incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighinascenti dall'art. 8 della Cedu.» (fol.16 e ss.) avvalorando tale conclusionealla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2019.

Èstato, quindi, conclusivamente affermato che «La rivisitazione, a opera deldecreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023,dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venirmeno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trovain Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispettodegli obblighi costituzionali e convenzionali.

Ne deriva che la protezionecomplementare può essere accordata in presenza di un radicamento delcittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da farritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalentiragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini unaviolazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata.

NessunOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel temponecessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alleprotezioni maggiori.

La tutela della vita privata e familiare esige unavalutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto,secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppatiin Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale,delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativarealizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo delnecessario rispetto delle sue regole» (fol.42).3.2.- Va, di poi, considerato che, nel caso in esame rileva anche lanormativa volta a favorire l’emersione dei rapporti di lavoro dei cittadinistranieri non presenti regolarmente sul territorio nazionale introdottadall’art.103 del d.l. n.34/2020, conv. con mod. in l. n.77/2020, che haprevisto al comma 17 una speciale causa ostativa all’espulsione, che ilGiudice di pace ha ritenuto non applicabile al caso in esame.È opportuno ricordare, sul piano normativo, che il d.l. n. 34/2020, art.103 prevede, ai commi 1 e 2 , che, anche al fine di favorire l'emersione dirapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza,con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto dilavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionaleovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare,tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri e, per lemedesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso disoggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altrotitolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16,un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale,della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza (i cittadini stranieridevono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devonoOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3,antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità dicui al comma 16 e, se nel termine della durata del permesso di soggiornotemporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavorosubordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenzialecomprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alleprevisioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso vieneconvertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro).Al comma 10 sono disciplinati i casi in cui i cittadini stranieri non sonoammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 (relativi agli stranierisegnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato ocondannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottataa seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personaleovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamentodell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestinadall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone dadestinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o diminori da impiegare in attività illecite o considerati pericolosi in quantominaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesicon i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione deicontrolli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), tra cuirientra - sub lett. b)- la fattispecie qui in esame, relativa a coloro “cherisultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali invigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”.Al comma 11, si prevede, “dalla data di entrata in vigore del presentedecreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2”, lasospensione dei termini dei procedimenti penali e amministrativi neiconfronti del datore di lavoro e del lavoratore, relativi all'ingresso e alOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025soggiorno illegale nel territorio nazionale; la sospensione quindi scattanelle more dei procedimenti finalizzati – oltre a garantire livelli adeguati ditutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della pandemiaderivante dal COVID-19 - a favorire l'emersione di rapporti di lavoroirregolari.Al successivo comma 13, si stabilisce che “La sospensione di cui alcomma 11, cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui aicommi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione dellamedesima...”.L'art. 103, comma 17, D.L. 34/2020 prevede che nelle more delladefinizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 lo straniero non puòessere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10.Questa Corte, con riguardo alle disposizioni in esame, ha affermatoche «La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoroirregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020,conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, non consente l'espulsioneamministrativa dello straniero, per effetto dell'art. 103, comma 17, dellostesso d.l., fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale perl'impugnazione del provvedimento amministrativo reiettivo, salvol'accertamento della sua pericolosità per la sicurezza dello Stato o laricorrenza delle condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione,con la conseguenza che, ricollegandosi il divieto di emissione del decretodi espulsione - salvo i casi descritti al comma 10 - alla sola pendenza deiprocedimenti di cui ai suddetti commi 1 e 2 per l'emersione del lavoroirregolare, questi ultimi non possono ritenersi conclusi nella pendenza diun ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo dirigetto.» (Cass. n. 6606/2025).4.1.- Nel caso in esame, nonostante la pendenza dell’impugnazionegiurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto propostadinanzi al giudice amministrativo - di cui il Giudice di pace ha dato atto -,Oscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025l’applicabilità del divieto di espulsione è stata esclusa perché il cittadinostraniero risultava segnalato al SIS dall’Austria.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha aderito ad un orientamento del giudiceamministrativo secondo il quale la segnalazione d’inammissibilitàdell'ingresso nell'area Schengen è elemento automaticamente preclusivodella possibilità di ottenere la regolarizzazione dello straniero presente inItalia, con la conseguenza che, in simili casi, è sufficiente a motivare lareiezione dell’istanza di emersione il mero richiamo dell’Amministrazioneall'atto adottato in altro Stato dell'area Schengen, senza alcuna necessitàdi argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità delcittadino extracomunitario ed ha respinto l’opposizione senza esaminare lecause di inespellibilità prospettate in relazione alla dedotta violazione dellavita privata e familiare.4.2.- Tale conclusione, esclusivamente incentrata sulla automaticapreclusione della regolarizzazione lavorativa a seguito della segnalazioneal SIS, tuttavia, non può essere condivisa.5.1.- In tema di segnalazione al SIS più volte la Corte di Giustizia UEsi è pronunciata e già con la sentenza 31 gennaio 2006 emessa in causa C- 503/03 ha avuto modo di affermare, nell’ambito di un procedimentoavente ad oggetto la domanda di ingresso nel territorio di uno Statodell’Unione di cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'Unioneeuropea sotto la vigenza della direttiva 64/221, che «

52. (..) uno Statocontraente può procedere alla segnalazione di un cittadino di uno Statoterzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro solo dopo averconstatato che la presenza di tale persona costituisce una minacciaeffettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale dellacollettività ai sensi della direttiva 64/221.

53. Di conseguenza, l'iscrizionenel SIS di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di unoStato membro costituisce certamente un indizio dell'esistenza di unmotivo che giustifica il fatto che gli venga negato l'ingresso nello spazioOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025Schengen.

Tuttavia, tale indizio dev'essere corroborato da informazioniche consentano allo Stato membro che consulta il SIS di accertare, primadi rifiutare l'ingresso nello spazio Schengen, che la presenzadell'interessato nel detto spazio costituisce una minaccia effettiva, attualee abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività.»(par.52/53).

Ha, quindi, rimarcato che l'art. 3 della direttiva 64/221stabilisce che il divieto di ingresso sulla base di motivi di ordine pubblico odi pubblica sicurezza può essere esclusivamente fondato sulcomportamento personale della persona interessata; che l'esistenza di unacondanna penale può essere presa in considerazione solo in quanto lecircostanze che ad essa hanno condotto provino un comportamentopersonale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico e che ilrichiamo, da parte di un'autorità nazionale, alla nozione di ordine pubblicopresuppone, oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasiinfrazione alla legge, l'esistenza di una minaccia effettiva e grave per unodegli interessi fondamentali della collettività.Più recentemente la CGUE, sebbene nell'ambito di un diversoprocedimento avente ad oggetto la richiesta di un visto d'ingresso nelterritorio di uno Stato dell'Unione e in relazione alla specifica normativache ne regola l'emanazione, ha valorizzato l'esigenza di chiarezza etrasparenza delle decisioni assunte dall'amministrazione statale laddoveessa si pronunci con un provvedimento negativo determinato dallapresenza di un'obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Statomembro (art. 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi) del Regolamento (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Inquesto caso, pur a fronte dei vincoli che derivano dagli strumenti dicooperazione, è stato comunque affermato che uno Stato membro che«ha adottato una decisione definitiva di rifiuto di rilascio di un visto sulfondamento dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi), di tale codicea causa di un’obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro StatoOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025membro» deve indicare «in tale decisione, l’identità dello Stato membroche ha sollevato siffatta obiezione, il motivo specifico di rifiuto basato suquesta obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale deimotivi di detta obiezione.» (par.56).Inoltre, come chiarito da una recente sentenza della Corte di Giustizia(causa C-193/2019; sentenza del 4 marzo 2021) l’articolo 25, paragrafo1, primo comma, della CAAS (convenzione di applicazione accordoSchengen), dispone che lo Stato membro che preveda di accordare untitolo di soggiorno deve effettuare sistematicamente una ricerca nel S.I.S.e, qualora il richiedente sia segnalato ai fini della non ammissione nellospazio Schengen, tale Stato può accordargli un siffatto titolo soltanto «permotivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighiinternazionali», dopo aver consultato lo Stato membro che ha effettuato lasegnalazione e dopo aver preso in considerazione gli interessi diquest’ultimo.In sintesi, la Corte di Giustizia ha in più occasioni affermato che lasegnalazione al SIS non risulta automaticamente ostativa al rilascio di untitolo di soggiorno dovendo fondarsi sul comportamento personale dellapersona interessata e sull'esistenza di una minaccia effettiva e grave peruno degli interessi fondamentali della collettività, anche se un siffattotitolo può essere riconosciuto soltanto «per motivi seri, in particolareumanitari o in conseguenza di obblighi internazionali».5.2.- Va rammentato, inoltre, che questa Corte, in tema di rilascio delvisto per ricongiungimento familiare, coerentemente con le decisione dellaCGUE, ha avuto modo di affermare che la segnalazione al SIS non escludela necessità di una preliminare verifica se la presenza di tale personacostituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per uninteresse fondamentale della collettività: ciò nondimeno, colui che intendafar valere la tutela prevista dall'ordinamento ai sensi dell'art. 30, comma6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, invocabile anche da parte di cittadiniOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025extracomunitari coniugi di cittadini italiani (in forza delle disposizionispeciali che disciplinano gli accordi di Schengen e l'istituto dellasegnalazione), non può limitarsi a dedurre la mera illegittimità delprovvedimento di diniego, ma ha l'onere quantomeno di allegarel'ininfluenza delle ragioni di detta segnalazione ai fini della propostarichiesta di visto (Cass. n. 27224/2008; v. pure Cass. n. 28775/2011).In tempi più recenti ha precisato che «Il visto per ricongiungimentofamiliare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano,non può essere rifiutato per il solo fatto che sul suo conto sussista unasegnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen,dovendosi infatti verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad unaminaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interessefondamentale della collettività e se sia stata rispettata la proceduraprescritta, con particolare riguardo alla considerazione degli interessi delloStato membro che ha effettuato la segnalazione Schengen e che deveessere previamente consultato ex art. 25, par. 1, comma primo, della c d."CAAS" (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen).» (Cass. n.10977/2023).5.3. - In tema di procedimento di emersione del lavoro, inoltre, la piùrecente giurisprudenza amministrativa ha rimeditato le sue posizioni, inconsiderazione della notevole eterogeneità delle diverse fattispecie cuipossono conseguire le segnalazioni nel [OSCURATO:PERSONA], le quali, comerisulta dall’art. 24 del Regolamento UE n. 2018/1861, possono essereoriginate da una condanna in sede penale; dalla sussistenza di fondatimotivi per ritenere lo straniero responsabile di un reato grave odell’intento di commettere un reato grave; oppure dall’elusione dellanormativa UE o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nelterritorio degli Stati membri.In proposito è stato evidenziato come la ricostruzione letterale dell’art.103, comma 10, lett. b) del d.l. n. 34/2020 «condurrebbe ad escludereOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025l’emersione per il mero ingresso clandestino nel territorio di uno StatoSchengen.

Una siffatta conseguenza appare tuttavia irragionevole econtraddittoria, soprattutto quando l’ingresso interessato dall’iscrizione èlo stesso da cui sia originata la presenza irregolare in Italia dello straniero,posto che la condotta di accesso irregolare nel territorio dello Stato, cheintegra il presupposto applicativo del beneficio previsto dal citato art. 103,diverrebbe secondo tale lettura, allo stesso tempo, un caso di esclusionedal beneficio medesimo» (TAR Toscana, sent. n.330/2025) e, superandoin tal modo anche dubbi di costituzionalità della norma , è stata affermatala necessità che l’Amministrazione, in presenza di un’iscrizione Schengen,proceda ad una valutazione del caso concreto, escludendo l’emersionesulla scorta delle sole segnalazioni dalle quali emergano ipotesi di pericoloper la sicurezza e l’ordine pubblico, e comunque escludendo la rilevanzadelle iscrizioni che riguardino la mera violazione delle norme per l’accessonell’area Schengen, a maggior ragione se relative alla stessa condotta chefunge da presupposto per l’istanza di emersione, di guisa che risultanecessaria un’indagine e un’ accertamento della P.A. sulle ragioni chehanno condotto alla segnalazione nel S.I.S., e una successiva valutazionecirca l’efficacia escludente delle stesse nei confronti dell’emersione deisingoli richiedenti.6.- Tornando al caso in esame, alla luce del quadro normativo egiurisprudenziale così ricostruito, la decisione impugnata risulta errata eva cassata.6.1. - Innanzi tutto, va affermato che le cause di inespellibilità acarattere generale previste dall’art.19.comma 1.1. del d.lgs. n.286/1998 equelle speciali previste da altre disposizioni normative, come quellaintrodotta dall’art.103, comma 17, del d.l. 34/2020, coesistono e noninconciliabili tra loro, ben potendo, ove non ricorrano i presupposti perl’applicazione della causa di inespellibilità speciale, essere accertata laOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di inespellibilitàgenerale.6.2. - Ne consegue che il Giudice di pace, una volta esclusal’applicabilità dell’art.103, comma 17, del d.l. 34/2020, non potevarespingere tout court l’opposizione, ma doveva esaminare nel meritoquanto dedotto dal ricorrente per far valere la sussistenza di una causa diinespellibilità ex art.19, comma 1.1. del d.lgs. n.286/1998, conseguentealla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, secondo iprincipi prima ricordati.E, nell’ambito della valutazione ex art.19, comma 1.1. del d.lgs.n.286/1998 cui il Giudice dell’opposizione all’espulsione è tenuto, ferma lagiurisdizione del giudice amministrativo chiamato a decidere sullalegittimità del provvedimento amministrativo reiettivo della domanda diemersione in presenza di una segnalazione del cittadino straniero al SIS,l’inespellibilità non può essere esclusa per il solo fatto che sul suo contosussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazioSchengen, dovendosi infatti verificare se la presenza di tale persona dialuogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per uninteresse fondamentale della collettività.6.3.- Va pertanto affermato il seguente principio, al quale il Giudice dipace, in sede di rinvio, dovrà attenersi:«La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoroirregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020,conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, consente l'espulsioneamministrativa dello straniero, ove ricorra la condizione descritta alcomma 10 lett. b) della stessa disposizione (coloro “che risultino segnalati,anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia,ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”) ed al comma 17,prima alinea, a meno che non sia accertata la ricorrenza dei presuppostidella causa di inespellibilità generale prevista dall’art.19, comma 1.1. delOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025d.lgs. n.298 del 1998, prospettata dal cittadino straniero.

Nell’ambito diquesta valutazione, l’inespellibilità non può essere esclusa per il solo fattoche il cittadino straniero sia stato segnalato al SIS da uno Statodell’Unione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen,dovendosi verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad unaminaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interessefondamentale della collettività.».7.1. - Il terzo motivo denuncia ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione inrelazione agli artt. 7 e 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, 10, comma 4,19 del d.lgs. n.286/1998 e 5 della [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene che ilGdp non avrebbe esaminato la circostanza relativa alla pendenza delprocedimento di riconoscimento della protezione internazionale introdottocon PEC del 5 dicembre 2023.7.2.- Il terzo motivo è inammissibile.Invero, in tema di immigrazione, nel caso in cui alla domanda diprotezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione deldecreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito dasopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con laconseguenza che il giudice di pace adito a norma dell’art. 13, comma 8,del d.lgs. n. 286/1998 non può, in ragione della proposizione delladomanda, pronunciarne l’annullamento (Cass. n.5437/2020; Cass.n.32137/2022).8.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo per quantodi ragione, inammissibile il terzo; il provvedimento impugnato va cassatocon rinvio al giudice di pace di Salerno in persona di diverso magistratoper un nuovo e compiuto esame alla luce dei principi espressi e per laliquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Oscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i motivi primo e secondo per quanto di ragione,inammissibile il terzo; cassa il provvedimento impugnato con rinvio algiudice di pace di Salerno in persona di diverso magistrato anche per lespese del presene grado;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 20 novembre 2025.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mato-avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6084/2023depositata il 13/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].In data 20.10.2023 venne notificato a E.V. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n.154/23 emesso dal Prefetto della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b),in quanto privo del permesso di soggiorno, ed il connesso ordine diallontanamento emesso dal locale Questore.Oscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025Il cittadino straniero propose opposizione dinanzi al locale Giudice dipace, sostenendo, tra l’altro che il provvedimento opposto ledeva ilprincipio di uguaglianza e lamentando la contraddittoria applicazionedell’art.103, comma 17, del d.l. 34/2020 e la violazione degli artt.5,comma 6 e 19 d.lgs. 286/1998; dedusse, altresì, la pendenza del giudizioimpugnatorio riguardata il provvedimento di diniego della regolarizzazionedel ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha respinto l’opposizione osservando che «Nel casodi specie, come motivato nel provvedimento espulsivo, al ricorrente èstato notificato un provvedimento di diniego del permesso di soggiornocon il quale lo straniero veniva avvertito della sussistenza dei presuppostiper l’applicazione dell’art. 13 TUI. Il decreto del Questore si fonda su unasegnalazione Shengen emanata dall’Austria nella quale veniva segnalatoche E.V con alias D.C. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in territorio Shengen, imponendo anche agli altri Stati membriil diniego di permanenza sul territorio nazionale. Pertanto, il successivodecreto di espulsione è stato adottato a seguito di una valutazione sullairregolarità dello straniero sul territorio nazionale e sul territorio degli altriStati Membri dell’UE, atteso che il provvedimento del questore di diniegodella regolarizzazione del ricorrente si fonda sull’esistenza dellasegnalazione nel SIS emanata dall’Austria di inammissibilità della presenzadel ricorrente in territorio Shengen. Tale segnalazione rientra tra le ipotesiostative all’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma10, lett. b) del d.l. n.34/2020 conv. con mod. in l. 77/2020. Sul punto siosserva che, come consolidato orientamento giurisprudenziale, lasegnalazione preclude in radice ogni possibilità di ottenere il richiestopermesso di regolarizzazione dello straniero in Italia. In tema di causeostative all’emersione, nel caso di segnalazione Schengen, è infondata lacensura di carenza di motivazione quanto alla mancata verifica da partedella PA in merito alla causa di tale segnalazione, atteso che, nell’ambitoOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025della collaborazione tra Stati membri, è senza dubbio ammissibile laricezione di atti da essi formati e che non siano stati impugnati avanti algiudice competente. In presenza di tale ipotesi, l’Amministrazione èvincolata alla adozione di un provvedimento di reiezione della istanza diregolarizzazione in forza di specifica disposizione di legge; si tratta di unsegnalazione (TAR Lombardia, sez. III, 13 luglio 2023, n. 1810(n.437/438); TAR Veneto n. 1743/2022). Pertanto, nel caso di specie, inpresenza di un provvedimento di diniego della regolarizzazione delricorrente, la Prefettura legittimamente ha emesso il provvedimentoespulsivo. Va infatti rilevato che l’opposizione al provvedimento diespulsione dello straniero non introduce un giudizio impugnatorio di unl’adozione della misura espulsiva ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.13, comma 2 e dell’assenza di divieti di espulsione ex art. 19, comma 2,del citato Decreto (Cass. n. 26418/2009).» (fol.2-4).Quindi, non ravvisando nell’iter procedimentale dell’Amministrazioneresistente lacune od elementi di irragionevolezza o illogicità, il Giudice dipace ha concluso affermando che il provvedimento impugnato era statolegittimamente emesso.Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendo la cassazione deldecreto impugnato con tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno è rimastaintimata.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2. I primi due motivi attengono al rapporto tra decreto espulsivo ecause di inespellibilità e vanno trattati congiuntamente.2.1. - Il primo motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione inrelazione alla integrazione socio lavorativa, al diritto alla vita privata eOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025familiare, al riconoscimento della tutela ex art 8 CEDU e art. 19 d.lgs286/98. Deduce che non sono state tenute in considerazione lecircostanze documentate, al fine di verificare i presupposti per laconfigurazione dell’inespellibilità del ricorrente per non refoulement erispetto della vita privata e familiare in considerazione di quanto previstodall’art.1, coma 2 bis, TUI. Segnatamente, indica la circostanza che, puressendo in Italia dal 2016, non ha subito procedimenti penali, haintrapreso un percorso volto a conseguire la protezione internazionale,non rientra nel suo Paese da circa dieci anni, ha inteso avvalersi dellaprocedura eccezionale di emersione del lavoro irregolare nel 2020 e daquel momento ha potuto essere contrattualizzato e svolge attività dibracciante agricolo.2.2.- Il secondo motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n.4.c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.5, comma 6, e 19del d.lgs. n.286/1998, l’art.8 CEDU, il principio di non refoulement ed ildiritto alla vita privata e familiare. Il ricorrente reputa che il Giudice dipace abbia omesso di pronunciare sul motivo di diritto relativo allaviolazione delle norme indicate, omettendo di valutare il processo diintegrazione maturato dallo straniero e il sacrificio integrale della vitaprivata e familiare derivante dal suo allontanamento.2.3.- I motivi, tra loro connessi, sono fondati e vanno accolti.2.4.- In sintesi, come si evince dall’ordinanza impugnata, il decretoespulsivo del prefetto e l’ordine di allontanamento del Questore venneroadottati in data 20.10.2023 nei confronti di E.V. in quantoirregolarmente presente sul territorio nazionale a seguito delprovvedimento amministrativo di diniego della istanza di regolarizzazioneproposta ex art.103, comma 1, del d.l. 34/2020.Segnatamente, il decreto del Questore di diniego della regolarizzazionesi fondava su una segnalazione nel SIS emanata dall’Austria nella qualeveniva segnalato che E.V con alias D.C. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025persona non ammissibile in territorio Shengen, imponendo anche agli altriStati membri il diniego di permanenza sul territorio nazionale, ipotesirientrante tra quelle ostative all’emersione del lavoro irregolare, ai sensidell’art. 103, comma 10, lett. B) della L. 77/2020.[OSCURATO:PERSONA] di pace, preso atto di ciò, ha affermato che «Talesegnalazione rientra tra le ipotesi ostative all’emersione del lavoroirregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. B) della L. 77/2020 (…)la segnalazione preclude in radice ogni possibilità di ottenere il richiestopermesso di regolarizzazione dello straniero in Italia. (…) In presenza ditale ipotesi, l’Amministrazione è vincolata alla adozione di unprovvedimento di reiezione della istanza di regolarizzazione in forza dispecifica disposizione di legge; si tratta di un atto vincolato chepresuppone soltanto una verifica della esistenza della segnalazione»,richiamando all’uopo precedenti giurisprudenziali TAR (TAR Lombardia,sez. III, 13 luglio 2023, n. 1810; TAR Veneto n.1743/2022); ha, quindi,concluso che, nel caso di specie, in presenza di un provvedimento didiniego della regolarizzazione del ricorrente, la Prefettura legittimamenteaveva emesso il provvedimento espulsivo ed ha escluso che ricorressero ipresupposti per la sospensione della misura espulsiva in pendenza delgiudizio dinanzi al TAR, in quanto ha ravvisato nella segnalazione SIS unacausa ostativa assoluta all’applicazione della speciale causa diinespellibilità introdotta dal d.l. n. 34/2020 conv. nella l. n.77/2020.3.- Questa statuizione è errata e se ne impone la cassazione, all’esitodella ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.3.1.- Conviene, innanzi tutto, ricordare, che l'art. 19 del d.lgs. n.286/1998 stabilisce in via generale i divieti di espulsione e direspingimento e detta le disposizioni in materia di categorie vulnerabili.In particolare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, neltesto modificato dal d.l. n.20/2023 poi conv.in l. n.50/2020, stabilisce che«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizioneOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenereche essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani odegradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in taleStato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.».Questa Corte ha più volte e costantemente ribadito che l'art. 19,comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 ha valenza di norma protettiva dicarattere generale, cui consegue che, nel giudizio di opposizioneall'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stessod.lgs., così come per quella disposta ai sensi dell'art 13, comma 2, lett. a)e b), il giudice di pace deve tenere conto ai sensi dell’art.13, comma 2bis, del d.lgs. n.286/1998 del rischio che l'allontanamento dal territorionazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata efamiliare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame lanatura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiornonel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e socialicon il suo paese d'origine (Cass. n. 20075/2024; Cass. n. 22508/2023;Cass. n. 9755/2025) e che, ove vengano rappresentati i motivi ostativiall'espulsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (TUI), indubbiamentevi è il dovere del sindacato incidentale da parte del giudice di pace (Cass.n. 26633/2023) posto che l'art. 19 del TUI impone al giudice di pace, inadempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare epronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione in presenzadi cause di inespellibilità, sanciti dai commi 1 e 1.1.Questi principi, elaborati, prima della riforma del 2023, conservano laloro attualità – come questa Corte ha già chiarito - benché, nella suaformulazione attuale, la previsione dell’art. 19, co. 1.1, del TUI comemodificato ad opera del d.l. n.20/2023, convertito nella legge n.50/2023,non specifichi più l'autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vitaprivata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento dellaOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025protezione speciale, perché l'interprete, in attuazione dei principicostituzionali e dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto deicriteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale esovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dallaprecedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibilemediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità, intema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale econvenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma6, del d.lgs. 286 del 1998 (Cass. n.11713/2025, in motivazione; Cass. n.12768/2025; Cass. n. 18551/2025).Seguendo il medesimo ordine di idee, Cass. n. 28104/2025 ha ribaditoche l'attuale testo dell'art. 19 del d.lgs. n.286/1998, pur non contenendopiù un esplicito divieto di respingimento qualora l'allontanamento dalterritorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vitaprivata e familiare, mantiene comunque il divieto di respingimento overicorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico,vale a dire il necessario rispetto degli obblighi costituzionali ointernazionali dello Stato italiano.Più di recente, con la sentenza n. 29593/2025 con cui questa Corte siè espressa compiutamente nell’esercizio della propria funzionenomofilattica in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.c. e, all’esitodi una completa ricostruzione del principi costituzionali ed unionali,dell’evoluzione normativa nazionale e dei maggiori arresti giurisprudenzialidelle [OSCURATO:PERSONA], della Corte Costituzionale e della Corte di legittimità intema di tutela della vita privata e familiare, è stato affermato che «Insintesi, il comma 1.1. dell'art. 19 del testo unico, nella parte superstitedopo l'intervento abrogativo, continua a vietare il respingimento,l'espulsione o l'estradizione di una persona verso altro Stato, "qualoraricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" del medesimo D.Lgs.(nel testo risultante dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertitoOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025nella legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi "costituzionali ointernazionali dello Stato italiano". Tra questi ultimi risaltano gli obblighi diconformazione ai precetti della [OSCURATO:PERSONA], le cui norme funzionanonotoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato diconformità dell'ordinamento interno alla Carta repubblicana.Lo sforzo di interpretazione conforme alla Convenzione europea e allagiurisprudenza di Strasburgo, che deve sempre guidare i giudici nazionali,non risulta dunque affatto incompatibile con il tenore letterale delledisposizioni ancora in vigore, né si rivela eccentrico in prospettivasistematica e teleologica, alla luce dell'intero contesto normativo ove ledisposizioni stesse ultime si collocano (così Cass., Sez. I pen., 7 novembre2024, n. 43082, depositata il 26 novembre 2024).Deve, pertanto, escludersi che il decreto-legge n. 20 del abbia la forzae rivesta il significato di precludere l'applicazione di norme e principi divalore sovraordinato – che avevano cittadinanza nell'ordinamento aprescindere dalla formale vigenza delle norme soppresse – e quindi dilimitare l'incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighinascenti dall'art. 8 della Cedu.» (fol.16 e ss.) avvalorando tale conclusionealla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2019. Èstato, quindi, conclusivamente affermato che «La rivisitazione, a opera deldecreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023,dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venirmeno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trovain Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispettodegli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezionecomplementare può essere accordata in presenza di un radicamento delcittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da farritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalentiragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini unaviolazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. NessunOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel temponecessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alleprotezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige unavalutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto,secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppatiin Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale,delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativarealizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo delnecessario rispetto delle sue regole» (fol.42).3.2.- Va, di poi, considerato che, nel caso in esame rileva anche lanormativa volta a favorire l’emersione dei rapporti di lavoro dei cittadinistranieri non presenti regolarmente sul territorio nazionale introdottadall’art.103 del d.l. n.34/2020, conv. con mod. in l. n.77/2020, che haprevisto al comma 17 una speciale causa ostativa all’espulsione, che ilGiudice di pace ha ritenuto non applicabile al caso in esame.È opportuno ricordare, sul piano normativo, che il d.l. n. 34/2020, art.103 prevede, ai commi 1 e 2 , che, anche al fine di favorire l'emersione dirapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza,con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto dilavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionaleovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare,tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri e, per lemedesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso disoggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altrotitolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16,un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale,della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza (i cittadini stranieridevono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devonoOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3,antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità dicui al comma 16 e, se nel termine della durata del permesso di soggiornotemporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavorosubordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenzialecomprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alleprevisioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso vieneconvertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro).Al comma 10 sono disciplinati i casi in cui i cittadini stranieri non sonoammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 (relativi agli stranierisegnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato ocondannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottataa seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personaleovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamentodell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestinadall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone dadestinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o diminori da impiegare in attività illecite o considerati pericolosi in quantominaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesicon i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione deicontrolli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), tra cuirientra - sub lett. b)- la fattispecie qui in esame, relativa a coloro “cherisultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali invigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”.Al comma 11, si prevede, “dalla data di entrata in vigore del presentedecreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2”, lasospensione dei termini dei procedimenti penali e amministrativi neiconfronti del datore di lavoro e del lavoratore, relativi all'ingresso e alOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025soggiorno illegale nel territorio nazionale; la sospensione quindi scattanelle more dei procedimenti finalizzati – oltre a garantire livelli adeguati ditutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della pandemiaderivante dal COVID-19 - a favorire l'emersione di rapporti di lavoroirregolari.Al successivo comma 13, si stabilisce che “La sospensione di cui alcomma 11, cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui aicommi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione dellamedesima...”.L'art. 103, comma 17, D.L. 34/2020 prevede che nelle more delladefinizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 lo straniero non puòessere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10.Questa Corte, con riguardo alle disposizioni in esame, ha affermatoche «La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoroirregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020,conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, non consente l'espulsioneamministrativa dello straniero, per effetto dell'art. 103, comma 17, dellostesso d.l., fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale perl'impugnazione del provvedimento amministrativo reiettivo, salvol'accertamento della sua pericolosità per la sicurezza dello Stato o laricorrenza delle condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione,con la conseguenza che, ricollegandosi il divieto di emissione del decretodi espulsione - salvo i casi descritti al comma 10 - alla sola pendenza deiprocedimenti di cui ai suddetti commi 1 e 2 per l'emersione del lavoroirregolare, questi ultimi non possono ritenersi conclusi nella pendenza diun ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo dirigetto.» (Cass. n. 6606/2025).4.1.- Nel caso in esame, nonostante la pendenza dell’impugnazionegiurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto propostadinanzi al giudice amministrativo - di cui il Giudice di pace ha dato atto -,Oscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025l’applicabilità del divieto di espulsione è stata esclusa perché il cittadinostraniero risultava segnalato al SIS dall’Austria.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha aderito ad un orientamento del giudiceamministrativo secondo il quale la segnalazione d’inammissibilitàdell'ingresso nell'area Schengen è elemento automaticamente preclusivodella possibilità di ottenere la regolarizzazione dello straniero presente inItalia, con la conseguenza che, in simili casi, è sufficiente a motivare lareiezione dell’istanza di emersione il mero richiamo dell’Amministrazioneall'atto adottato in altro Stato dell'area Schengen, senza alcuna necessitàdi argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità delcittadino extracomunitario ed ha respinto l’opposizione senza esaminare lecause di inespellibilità prospettate in relazione alla dedotta violazione dellavita privata e familiare.4.2.- Tale conclusione, esclusivamente incentrata sulla automaticapreclusione della regolarizzazione lavorativa a seguito della segnalazioneal SIS, tuttavia, non può essere condivisa.5.1.- In tema di segnalazione al SIS più volte la Corte di Giustizia UEsi è pronunciata e già con la sentenza 31 gennaio 2006 emessa in causa C- 503/03 ha avuto modo di affermare, nell’ambito di un procedimentoavente ad oggetto la domanda di ingresso nel territorio di uno Statodell’Unione di cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'Unioneeuropea sotto la vigenza della direttiva 64/221, che « 52. (..) uno Statocontraente può procedere alla segnalazione di un cittadino di uno Statoterzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro solo dopo averconstatato che la presenza di tale persona costituisce una minacciaeffettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale dellacollettività ai sensi della direttiva 64/221. 53. Di conseguenza, l'iscrizionenel SIS di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di unoStato membro costituisce certamente un indizio dell'esistenza di unmotivo che giustifica il fatto che gli venga negato l'ingresso nello spazioOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025Schengen. Tuttavia, tale indizio dev'essere corroborato da informazioniche consentano allo Stato membro che consulta il SIS di accertare, primadi rifiutare l'ingresso nello spazio Schengen, che la presenzadell'interessato nel detto spazio costituisce una minaccia effettiva, attualee abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività.»(par.52/53). Ha, quindi, rimarcato che l'art. 3 della direttiva 64/221stabilisce che il divieto di ingresso sulla base di motivi di ordine pubblico odi pubblica sicurezza può essere esclusivamente fondato sulcomportamento personale della persona interessata; che l'esistenza di unacondanna penale può essere presa in considerazione solo in quanto lecircostanze che ad essa hanno condotto provino un comportamentopersonale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico e che ilrichiamo, da parte di un'autorità nazionale, alla nozione di ordine pubblicopresuppone, oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasiinfrazione alla legge, l'esistenza di una minaccia effettiva e grave per unodegli interessi fondamentali della collettività.Più recentemente la CGUE, sebbene nell'ambito di un diversoprocedimento avente ad oggetto la richiesta di un visto d'ingresso nelterritorio di uno Stato dell'Unione e in relazione alla specifica normativache ne regola l'emanazione, ha valorizzato l'esigenza di chiarezza etrasparenza delle decisioni assunte dall'amministrazione statale laddoveessa si pronunci con un provvedimento negativo determinato dallapresenza di un'obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Statomembro (art. 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi) del Regolamento (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio). Inquesto caso, pur a fronte dei vincoli che derivano dagli strumenti dicooperazione, è stato comunque affermato che uno Stato membro che«ha adottato una decisione definitiva di rifiuto di rilascio di un visto sulfondamento dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi), di tale codicea causa di un’obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro StatoOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025membro» deve indicare «in tale decisione, l’identità dello Stato membroche ha sollevato siffatta obiezione, il motivo specifico di rifiuto basato suquesta obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale deimotivi di detta obiezione.» (par.56).Inoltre, come chiarito da una recente sentenza della Corte di Giustizia(causa C-193/2019; sentenza del 4 marzo 2021) l’articolo 25, paragrafo1, primo comma, della CAAS (convenzione di applicazione accordoSchengen), dispone che lo Stato membro che preveda di accordare untitolo di soggiorno deve effettuare sistematicamente una ricerca nel S.I.S.e, qualora il richiedente sia segnalato ai fini della non ammissione nellospazio Schengen, tale Stato può accordargli un siffatto titolo soltanto «permotivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighiinternazionali», dopo aver consultato lo Stato membro che ha effettuato lasegnalazione e dopo aver preso in considerazione gli interessi diquest’ultimo.In sintesi, la Corte di Giustizia ha in più occasioni affermato che lasegnalazione al SIS non risulta automaticamente ostativa al rilascio di untitolo di soggiorno dovendo fondarsi sul comportamento personale dellapersona interessata e sull'esistenza di una minaccia effettiva e grave peruno degli interessi fondamentali della collettività, anche se un siffattotitolo può essere riconosciuto soltanto «per motivi seri, in particolareumanitari o in conseguenza di obblighi internazionali».5.2.- Va rammentato, inoltre, che questa Corte, in tema di rilascio delvisto per ricongiungimento familiare, coerentemente con le decisione dellaCGUE, ha avuto modo di affermare che la segnalazione al SIS non escludela necessità di una preliminare verifica se la presenza di tale personacostituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per uninteresse fondamentale della collettività: ciò nondimeno, colui che intendafar valere la tutela prevista dall'ordinamento ai sensi dell'art. 30, comma6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, invocabile anche da parte di cittadiniOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025extracomunitari coniugi di cittadini italiani (in forza delle disposizionispeciali che disciplinano gli accordi di Schengen e l'istituto dellasegnalazione), non può limitarsi a dedurre la mera illegittimità delprovvedimento di diniego, ma ha l'onere quantomeno di allegarel'ininfluenza delle ragioni di detta segnalazione ai fini della propostarichiesta di visto (Cass. n. 27224/2008; v. pure Cass. n. 28775/2011).In tempi più recenti ha precisato che «Il visto per ricongiungimentofamiliare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano,non può essere rifiutato per il solo fatto che sul suo conto sussista unasegnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen,dovendosi infatti verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad unaminaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interessefondamentale della collettività e se sia stata rispettata la proceduraprescritta, con particolare riguardo alla considerazione degli interessi delloStato membro che ha effettuato la segnalazione Schengen e che deveessere previamente consultato ex art. 25, par. 1, comma primo, della c d."CAAS" (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen).» (Cass. n.10977/2023).5.3. - In tema di procedimento di emersione del lavoro, inoltre, la piùrecente giurisprudenza amministrativa ha rimeditato le sue posizioni, inconsiderazione della notevole eterogeneità delle diverse fattispecie cuipossono conseguire le segnalazioni nel [OSCURATO:PERSONA], le quali, comerisulta dall’art. 24 del Regolamento UE n. 2018/1861, possono essereoriginate da una condanna in sede penale; dalla sussistenza di fondatimotivi per ritenere lo straniero responsabile di un reato grave odell’intento di commettere un reato grave; oppure dall’elusione dellanormativa UE o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nelterritorio degli Stati membri.In proposito è stato evidenziato come la ricostruzione letterale dell’art.103, comma 10, lett. b) del d.l. n. 34/2020 «condurrebbe ad escludereOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025l’emersione per il mero ingresso clandestino nel territorio di uno StatoSchengen. Una siffatta conseguenza appare tuttavia irragionevole econtraddittoria, soprattutto quando l’ingresso interessato dall’iscrizione èlo stesso da cui sia originata la presenza irregolare in Italia dello straniero,posto che la condotta di accesso irregolare nel territorio dello Stato, cheintegra il presupposto applicativo del beneficio previsto dal citato art. 103,diverrebbe secondo tale lettura, allo stesso tempo, un caso di esclusionedal beneficio medesimo» (TAR Toscana, sent. n.330/2025) e, superandoin tal modo anche dubbi di costituzionalità della norma , è stata affermatala necessità che l’Amministrazione, in presenza di un’iscrizione Schengen,proceda ad una valutazione del caso concreto, escludendo l’emersionesulla scorta delle sole segnalazioni dalle quali emergano ipotesi di pericoloper la sicurezza e l’ordine pubblico, e comunque escludendo la rilevanzadelle iscrizioni che riguardino la mera violazione delle norme per l’accessonell’area Schengen, a maggior ragione se relative alla stessa condotta chefunge da presupposto per l’istanza di emersione, di guisa che risultanecessaria un’indagine e un’ accertamento della P.A. sulle ragioni chehanno condotto alla segnalazione nel S.I.S., e una successiva valutazionecirca l’efficacia escludente delle stesse nei confronti dell’emersione deisingoli richiedenti.6.- Tornando al caso in esame, alla luce del quadro normativo egiurisprudenziale così ricostruito, la decisione impugnata risulta errata eva cassata.6.1. - Innanzi tutto, va affermato che le cause di inespellibilità acarattere generale previste dall’art.19.comma 1.1. del d.lgs. n.286/1998 equelle speciali previste da altre disposizioni normative, come quellaintrodotta dall’art.103, comma 17, del d.l. 34/2020, coesistono e noninconciliabili tra loro, ben potendo, ove non ricorrano i presupposti perl’applicazione della causa di inespellibilità speciale, essere accertata laOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di inespellibilitàgenerale.6.2. - Ne consegue che il Giudice di pace, una volta esclusal’applicabilità dell’art.103, comma 17, del d.l. 34/2020, non potevarespingere tout court l’opposizione, ma doveva esaminare nel meritoquanto dedotto dal ricorrente per far valere la sussistenza di una causa diinespellibilità ex art.19, comma 1.1. del d.lgs. n.286/1998, conseguentealla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, secondo iprincipi prima ricordati.E, nell’ambito della valutazione ex art.19, comma 1.1. del d.lgs.n.286/1998 cui il Giudice dell’opposizione all’espulsione è tenuto, ferma lagiurisdizione del giudice amministrativo chiamato a decidere sullalegittimità del provvedimento amministrativo reiettivo della domanda diemersione in presenza di una segnalazione del cittadino straniero al SIS,l’inespellibilità non può essere esclusa per il solo fatto che sul suo contosussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazioSchengen, dovendosi infatti verificare se la presenza di tale persona dialuogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per uninteresse fondamentale della collettività.6.3.- Va pertanto affermato il seguente principio, al quale il Giudice dipace, in sede di rinvio, dovrà attenersi:«La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoroirregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020,conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, consente l'espulsioneamministrativa dello straniero, ove ricorra la condizione descritta alcomma 10 lett. b) della stessa disposizione (coloro “che risultino segnalati,anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia,ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”) ed al comma 17,prima alinea, a meno che non sia accertata la ricorrenza dei presuppostidella causa di inespellibilità generale prevista dall’art.19, comma 1.1. delOscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025d.lgs. n.298 del 1998, prospettata dal cittadino straniero. Nell’ambito diquesta valutazione, l’inespellibilità non può essere esclusa per il solo fattoche il cittadino straniero sia stato segnalato al SIS da uno Statodell’Unione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen,dovendosi verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad unaminaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interessefondamentale della collettività.».7.1. - Il terzo motivo denuncia ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione inrelazione agli artt. 7 e 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, 10, comma 4,19 del d.lgs. n.286/1998 e 5 della [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che ilGdp non avrebbe esaminato la circostanza relativa alla pendenza delprocedimento di riconoscimento della protezione internazionale introdottocon PEC del 5 dicembre 2023.7.2.- Il terzo motivo è inammissibile.Invero, in tema di immigrazione, nel caso in cui alla domanda diprotezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione deldecreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito dasopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con laconseguenza che il giudice di pace adito a norma dell’art. 13, comma 8,del d.lgs. n. 286/1998 non può, in ragione della proposizione delladomanda, pronunciarne l’annullamento (Cass. n.5437/2020; Cass.n.32137/2022).8.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo per quantodi ragione, inammissibile il terzo; il provvedimento impugnato va cassatocon rinvio al giudice di pace di Salerno in persona di diverso magistratoper un nuovo e compiuto esame alla luce dei principi espressi e per laliquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Oscuramento disposto Numero registro generale 22845/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 34931/2025Data pubblicazione 31/12/2025Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i motivi primo e secondo per quanto di ragione,inammissibile il terzo; cassa il provvedimento impugnato con rinvio algiudice di pace di Salerno in persona di diverso magistrato anche per lespese del presene grado;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 20 novembre 2025.Il PresidenteAlberto Giusti