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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01798/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15569/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in R oma al la v ia de lle Qua ttro Fontane n. 10 presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentatie difesi -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore , domiciliato in Roma al la via dei Port ogh esi n. 12 pressogli uffici dell’ Avvocatura Generale dello Stato , dalla quale è rappresentatoe difeso ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] n. 6027/2019 pubblicata il 9 otto bre 2 0 1 9 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Condecreto dirigenziale n. 400128/A notific ato il 19 gennaio 2016 , per quanto in questa sede ancora inter e ssa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi MEF) in giungev a a [OSCURATO:PERSONA] e a Dami ano Montagner , funzio nari della [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., il pagamento delle sanzioni amminist rativ e , rispettivamente, di 155.135 e di 140.563 euro -di cui 117.195 euro in solido con la stessa banca - , p er violazione dell ’ art. 3 D.L. n. 143 del 1991, convertito in L. n. 197 del 1991 (c d. l egge antiriciclaggio), consistita nell’omessa o tardiva segna lazione di operazioni finanziarie sospette eseguite presso l a fili ale di [OSCURATO:PERSONA] (TV) del predetto istituto di credito , di cui , all ’ epoca dei fatti, il primo era il diretto re e il se condo il ge store del p ort afoglio clienti.

La susseguente opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 proposta da gli ingiunt i veniva accolta dall’adìto Tribunale di Roma con sentenza n. 2124/2017 del 2 febbraio 2017, in base all ’ assorbente rilievo che non era stat a dimostrata dall’autorità amministrativa irrogante, a fronte della specifica contestazione ex adverso sollevata , l ’ osservanza del termine per la notificazione degli estremi della violazione.

A sèguito di gravame proposto dal MEF, l a dec ision e v eniva riformata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale, c on sentenza n. 6027/2019 del 9 ottobre 2019, rite nuta tempestiva la contestazione della violazione, ridet ermina va in 60.000 euro l’importo della sanzione amministrativa dovuta da ciascuno de i trasgressori, in applicazione dello ius superveniens costituit o dalla norma di cui all’art. 58, comma 2, D. L gs. n. 231 del 20 0 7 , nel testo risultante dalle modif iche introdotte da l l ’ art. 5 , comma 2, D. Lgs. n. 90 del 2017, ritenut o per loro più favorev o le ; resping eva, invece, i restanti motivi posti a base dell’originaria opposizione.

Contro quest’ultima sentenza il Montagner e il Buscaglione h anno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi , ai quali il MEF haresistito con controricors o .

Il ricorso è stato avviato alla tratta zione i n came ra di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene de nunciata la violazione degli artt . 112 , 342 e 434 c.p.c. , in relazione all ’ art . 3 6 0, comma 1, n. 4) del medesimo codice, per avere la Corte distrettuale omesso di statuire sull’eccezione di inammissibilità dell ’ appello per difetto di specificità, sollevata in limine litis dai Montagner - Buscaglione nella loro memoria difensiva di costituzione.

Si assume,al riguardo, che il MEF avrebbe redat to il proprio atto di impugnazione in modo difforme da quanto previsto dagli artt. 342 e 434 c.p.c.- nel nuovo testo, applicab ile r atione t empo ris , vigente a sèguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 - , non essendosi pre murato di censurare in modo specifico il passaggio motivazionale in cui il primo giudice aveva escluso che il termi ne di novanta giorni fi ssato dall’art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 per la notifica zione degl i estremi della violazione potesse farsidecorr ere dalla data di rila s cio da parte dell’autorità giudiziaria del nulla ost a al l ’ utilizzo de gli atti di indagine penalea fini fiscali e amministrativi ( 20 ottobre 201 0 ) .

Con il seco ndo motivo sono d edott e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3) dello stesso codice, per avere il collegio cap itolino erroneamente escluso che l ’ attua le formulazione delle norme predette imponga all’appellante di sottopor r e al giudi ce del gravame un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo giudice.

Con il terzo motivo, prospettantela violazione dell ’ art. 14 L . n. 689 del 1981, si censura la sentenza d ’ appello nella parte in cui ha affermato che, nella fattispecie in esame, il termine per la notificazione degli estremi della violazione - da osservare a pena di prescrizione dell’obbligo di pagamento della somma dovuta a t itolo di sanzione-non pote va decorre re se non a partire da lla data in cu i l’autorità giudiziaria aveva rilasciato all a comp etente amministrazione pubblica il nulla osta al l ’ utilizzo degli atti di indagine penale (20ottobre 2010), o da quella , ancora successiva , in cui la stessa amministra zione aveva assunto ulteriori informazioni da alcuni dirigenti o funzionari della [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.(17 gennaio 2011).

Si sostiene , in proposito, c he l ’ inizio del sud detto termine andava , invece, in dividua to nell ’ar co temporale compreso fra gli anni 2008/2009, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, in quanto fin da allora l’autorità amministrativa disponeva di tutti gli elementi necessari per poter procedere a lla contesta z ione dell’infrazione, essendo già stat a acquisita tramite la Guardia di Finanza la documentazione banca ria da cui erano rilevabili le movimentazioni sospette che avrebbero dovuto costituire oggetto di segnalazione da parte del Montagner e del Buscaglione.

Con il quarto motivo viene lamentata la violazione dell ’ art. 112 c.p.c., per e ssersi la Corte laz i ale illegittimamente astenuta dal pronunciare sull’eccezione di giudicato fo rmulata da gli odierni ricorrenti, i quali avevano posto in evide n z a che le censure articolate dal MEF non investi van o tutte le autonome ratione s decidendisorreggenti la sentenza di primo grado.

Con il qu into m ezz o è ded otta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132c.p.c., nella parte in cui ha del tutto immotivatamente disatteso l ’ eccezione ill u s trata con l a precedente doglianza.

Con il sesto motivo la med esima censura innanzi esposta viene declinata come violazione dell’art. 2909 c.c.e degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., per avere la Corte romana omesso di ril evare il giudicato interno formatosi sulle autonome rationes decidendi non specificamente impugnate dalla parte appellante.

Con il settimo motivo viene fatta valere la violazione dell ’ art. 2697 c.c., dell’art. 3 D. L. n. 143 d el 1991 , c o nvertito in L. n. 197 de l 1991, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 150 del 2011.

Si rimprovera al giudice di se condo grado di aver omesso di accertare la riconducibilità delle operaz i oni finanziarie so spette a uno dei delitti di cui agli artt. 648 - bis e 648 - ter c. p. ( riciclaggio ; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), pur trattandosi di elemento costitutivo dell ’illecito amministrativo contestato.

Si argomenta, sul punto, che l ’ obb ligo di segnalazione imposto dall’art. 3 della c d. l egge anti riciclaggio sorge soltanto ove il soggetto tenuto ad effettuarla possa avvedersi del la riferibilità d i determinate operazioni ad alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli summenzionati.

Con l’ottavo motivo, rubricat o violazione dei princ ìpi in tema di jus superveniens , si chiede a questa Corte di riquantificare la sanzione nei termini minimi di cui all’art. 58, comma 1 D. Lgs. n. 231 del 2007, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall ’ art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 90 de l 2017 , alla luce dei cri teri di valutazione fissati dall’art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007 e dall’art. 11 L. n. 689 del 1981 ; e ciò sull ’ assunto che risult erebbe ingiustamentepenalizzante per i ricorrenti la misura della sanzione pecuniariacome ri determinata dal giudice d ’ appello in applicazione del comma 2del med esimo art. 58.

I primi due mezzi, che possono essere esa minati insieme per la loro intima connessione, sono infondati.

In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342, comma 1, c.p.c., deve ritenersi sus sistente , sec ondo una verifica da effettuare in concreto , allor chè l ’atto d’impugnazione consenta di individuare con certezza le statuizioni gravate e le critiche che ad esse vengono ri volte, onde permettere al giudice di comprendere il co n tenuto delle censure e alla controparte di svolgere senzaalcun pregiud izio la propria attività difensiva.

Non è invece richiesta una rigorosa e formale enunciazione delle ragioni digravame (cfr. Cass. n. 6294/2015 , Cass. n. 22502/2014), né tantomeno la redazione di un proge tto alternativo di sente nza da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 36483/2022, Cass. Sez.

Un. n. 33986/2022, Cass. Sez.

Un. n. 27199/2017).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha avuto modo di individuare con esattezza, dalla lettura dell’atto di appello, le doglianzefatte valere dall’amministrazione impugnante.

D’altro canto, di là dalla generica e ccezi one di inammissibilità da loro formulata, non risulta che gli appellati abbiano poi , n el corso del giudizio, lamentato unaconcreta e specific a lesione del diritto di difesa derivante dal modo in cui l ’a v verso gravame era stato redatto.

Ilterzo motivo è infondato .

Per consolidato orientamento di legittimità, il termine sta bilito dall’art. 14 L. n. 689 del 1981 per la contestazione dell’ infrazione all’interessato decorre non già dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, bensì da quando l ’ accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione dell’idoneità di tale fatto a integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, compreso quell o occorrente per apprezzare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non abbiano sortito effetto (Cass. n. 8284/2019, Cass. n. 35 24/2019, Cass. n. 7681/2014, Cass. n. 26734/2011, Cass. n. 25836/2011).

Pertanto,qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non è configurabile fino a quando i risultati delle indagini condott e dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per il riscon t r o delle irregolari tà e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall’amministrazione(cfr. Cass. n. 24209/2022).

Si è inoltre precisato che, al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità disciplinata dall ’ art. 24 L. n. 6 89 del 1981 , qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi aindagini penali, il termine previs to dall’art. 14 , comma 2, della me desim a legge per la notificazione de gli est remi della violazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa, posto che, qualora agli agenti accertatori fosse consentit o contestare immediatamente all’indagato la violazione amministrativa, l’autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la ” vis attractiva“ della fattispecie penale e, nel contempo, rimar rebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall’art. 329c.p.p. ( cfr. Cass.30206/2023, Cass. n. 40630/2021, Cass. n. 9881/2018, Cass. n. 7754/2010, Cass. n.23477/2009).

Ai suenunciati princìpi di diritto si è correttamente attenuta la Corte di merito, la quale ha escluso che nel caso di specie il termine di cui all’art. 14, comma 2, L. cit. fosse decorso al momento della notificazione del processo verbale di contestazione ( effettua ta fra il 20 g enna io e il 3 febbraio 2011) , rilevando che sol amente il 20 ottobre 2010 era stato rilasciato alla competente amministrazione pubblica il nulla osta de ll’autorità giudiziaria all ’ ut i lizzo degli atti di indagine penale e che successivamente aveva avuto luogo l’espletamento diattività istruttoria « supplemen tare » da parte del la Guardia di Finanza, consistita nell’assunzione di informazioni da figure di vertice della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , avvenuta i n data 17 gennaio 2011.

Il quarto, il quinto e il sesto motivo , che p ossono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, appaiono, nel complesso, inammissibili.

Giova premet t er e che n on ricorre il vizio diomessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda oeccezione formulata dalla parte (cfr. Cass. n. 24953/2020 , Cass. n. 20718 /2018 , Cass.n. 3860/2018, Cass. n. 29191/2017, Cass. n. 5351/2007).

Ad integrare gli estremi del vizio suddetto non basta , infatti, la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo invece necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr .

Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 2151/2021, Cass. n. 841/2014, Cass. n. 772/2011).

Alla luce della surriferita regula iuris, va esclusa la sus sistenza del denunciato error in procedendo , giacchè l ’adottata pronuncia di accoglimento dell’appello implica neces s a riamente che il giud ice distrettuale abbia r e p uta t o le censure art icolat e dal MEF sufficientemente specific he da impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primogrado per acquiescenza.

Per il resto, si appalesano inconciliabili con il prospett ato vizio di omessa pronuncial e cont estual i denunc e di dife tt o di mo t ivazione e di violazione di legge , le qual i presuppon gono che il gi udice di merito abbia preso in esamela questione oggetto di lagnanza - cosa che invece i ricorrenti nega no - , ri solvendola in modo giuridicamente non corretto ovve ro senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (cfr. Cass. n. 20198/2023, Cass. n. 19899/2023, Cass. n. 37857/2022, Cass. n. 29952/2022 , Cass. n. 348/2019, Cas s. n. 16646/2017, Cass. n. 329/2016).

A prescindere dalle evidenziate incongruenze, le doglianze in esame risultano comunque prive di a u tosu fficien za - requisito da osservare anche in caso di denuncia di «errores in pro ce dendo» - , non essendo stato riprodotto in ricorso, almeno per sintesi e per quel che rileva, il contenuto della sentenza di primo grado (di cui sono stati trascritti solamente alcuni isolati stralci) e dell ’atto di appello,onde cons entire a questa Corte di verificare, senza bisogno di prendere vis ione de gli atti del processo di m erito : (a) se effettivamente la decisione assunta dal Tribunale si fondassesu una pluralità di auto nome rationes , ognuna delle quali in grado di sorreggere da sola il dictum adottato ( o se invece il giudice di prime cure avesse risolto la questione relativa all’ in div iduazione d el dies a quo del t ermi ne di cui all ’ art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 in base a un ’ unica fondament ale ratio , sostenuta d a più argomenti); (b)se realmente l’impugnazione proposta dal Ministero fosse carente di sp ecificità , per non ave r investito ciascuna delle autonome ragioni della decisione asseritamente spese dal primo giudice.

Il settimo mezzoè infondato.

Anorma dell’a r t. 3 D .L. n. 14 3 del 1991, converti to dalla L. n. 197 del 1991, sostituito dall’art. 1 D. Lgs. n. 153 del 199 7 , i l potere di valutare le segnalazioni e , in caso di ritenuta fondatezza del le medesime, di trasmetterle al l ’ [OSCURATO:PERSONA] dei Cambi , spetta soltanto al titolare dell ’ attività , al legale rappresentante o ad un suo delegato , mentre il responsabile della dipendenza , dell’ufficio o di altro punto operativo , cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a segnalare al suo superiore ogni operazione finanziaria che lo induca a ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione medesimapossano provenire dai delitti previsti d agli artt. 648 - bis e 648 - ter c .p. (cfr. Cass. n. 24029/2022, Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 23017/2009).

Sull’argomento,questa Corte ha avuto modo di chiarire: -che il suddetto obbligo di segnalazione gr a va n te su l responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo non è subordinato all ’ evidenziazione , dalle in dagini preliminari condotte dall’operatore dell ’inte rmediario , di un quadro indiziario di riciclaggio, né all ’ esclusione, in base al suo personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni a un ’ attività delittuosa, bensì a un giudizio obiettivo sull a loro idoneità , valutat a in rapporto agli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a costituire strumento di elusione de l le disposizioni dirette a prevenire e punire la c onversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da un ’ attività criminosa o da ll a partecipazione ad essa ( cfr. Cass. n. 24209/2022 , Cass. n. 9312/2007, Cass. n. 9089/2007,Cass. n. 8699/2007); -che la segnalazione dell ’ o perazione sospe tta ha la fun zione di mero filtro, attraverso il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, aisensi dell ’ ar t. 3, comma 4, l e ttera f), D.L. n. 143 del 1991,con un’archiviazione in via amministrativa , prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647 /2018 , Cass. n. 9312/2007).

Al lume del surrichiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità , non appare ravvisabile, nel caso di specie, l a l amentata violazione di legge, doven do ritenersi che , ai fini del l ’ inso rgenza dell ’ obbl igo di segnalazione ex art. 3, comma 1, D.L. cit.a carico del Montagner e del Buscaglione, fosse sufficiente il semplice sospetto della provenienza dauno dei delitti d i cui agli artt. 64 8 - bis e 6 48 - ter c.p. del denaro oggetto delle numerose e cospicue movimentazioni in contanti compiute negli anni 2004 - 200 6 sui conti corren ti nn. 0187939, 0147676 e 0 222935 accesi presso la filiale di Cappe lla Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., intestati, rispettivamente, alla [OSCURATO:SOCIETA].,alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla VB di Baglojev ic Vladica , non richiedendosi, invece, una prova attendibile dell ’ esistenza dei reati a monte.

A tale consolidato insegnamento si è uniformata la Corte di merito, la quale non ha , peralt ro, mancato di indica re in motivazione gli evidenti elementi di anomalia che rendevano sospette , nel senso innanzi precisato,le cennate operazioni.

Riguardo, poi, alle altre norme di diritto evocate in rubrica, è appena il casodi notare: -chel a vi olazi o ne dell ’ art. 115 c . p.c. si confi gura allorchè il g iudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale norma,abbia fondato la decisione su prov e non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officio s i riconosciutigli, non anche quando il medesim o, nel valutare le prove offert e dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo quest’attività consentita dall ’ art . 116 del codice d i rito ( cfr . , ex multis, Cass. n. 10 623 /2 023 , Ca ss. n . 524 9 /2023, Ca s s. n . 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez.

Un. n. 20867/2020); -che una censura relativa alla viol azione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi -ma i ricorrenti non lo hanno fatto - c he il gi u di ce di meri to ab bia disatteso delle p r ove legali , valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,o per contro abbia considerato come face nti piena prova, recependoli senza alcu n apprezzamento c ritico, element i probatori so ggetti a valutazione (cfr.

C a ss. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020); -che l’applicabilità al caso di specie d e lla regola f inale di giudiz io posta dall’art. 6, comma 1 1, D. Lgs. n. 150 del 201 1 con riferimento alle situazioni incerte è stata imp licitamente escl us a dalla Corte locale, avendo essa ritenuto che le prove acquisite fossero suffi cient i a fonda re l ’affe rmazione di responsabilit à degli opponentiin relazione all’illecito amministrativo loro contestato.

L’ottavo motivoè inammissibile .

La Corte d’Appello, stimando più favorevole per i tras gressori il trattamento previsto dall’art.58 D. Lgs. n. 231 del 2007 , nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 5, comma 2, del sopravvenuto D. Lgs. n. 90 del 2017 , individuato come lex mitior , ha ridotto a 60.000 euro la sanzione pe cuniaria da ciascuno diloro dovuta.

Tale importo è compreso fra il minimo e il massimo edittali sta biliti dal comma 2 dell ’ a rt. 58 sopra citat o (rispettivamente 30.000 e 300.000 euro), disposizione che il coll egio capito lino h a ritenuto operante ne l caso in esame in considerazione del «carattere obiettivamente grave, sistematico e plurimo delle omissioni contestate, correlato anumerose operazioni sospette».

I ricorrenti, pur condividendo la riconosciuta applicabilit à dello ius superveniens a lla presente fatti speci e , soste ngono che d ovre bb e però farsi riferimento a lla no rma contenuta ne l comma 1 del lo stessoar ticol o, disciplina nte la cd. fat tispecie base di illecito, la quale prevede l’irrogazione di una sa n z ione fissa di 3.00 0 euro per le violazioni non quali f icabili come gravi ai sensi del comma immediatamente successivo.

Così come formulata, la doglianza si risolve , quindi, in un’inammissibile critica a ll ’ apprez zamento di fatto espress o dal giudice di merito in ordine alla gr avità della contestata viola z i one amministrativa e al l ’ individuazione del corrispond ente trattament o sanzionatorio.

Indefinitiva, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante l’esito dell’impugnazione, deve essere resa nei confronti de i ricorrentil’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater , D.P.R. n. 115 del2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i, in solido f ra loro, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15569/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in R oma al la v ia de lle Qua ttro Fontane n. 10 presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentatie difesi -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore , domiciliato in Roma al la via dei Port ogh esi n. 12 pressogli uffici dell’ Avvocatura Generale dello Stato , dalla quale è rappresentatoe difeso ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] n. 6027/2019 pubblicata il 9 otto bre 2 0 1 9 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Condecreto dirigenziale n. 400128/A notific ato il 19 gennaio 2016 , per quanto in questa sede ancora inter e ssa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi MEF) in giungev a a [OSCURATO:PERSONA] e a Dami ano Montagner , funzio nari della [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., il pagamento delle sanzioni amminist rativ e , rispettivamente, di 155.135 e di 140.563 euro -di cui 117.195 euro in solido con la stessa banca - , p er violazione dell ’ art. 3 D.L. n. 143 del 1991, convertito in L. n. 197 del 1991 (c d. l egge antiriciclaggio), consistita nell’omessa o tardiva segna lazione di operazioni finanziarie sospette eseguite presso l a fili ale di [OSCURATO:PERSONA] (TV) del predetto istituto di credito , di cui , all ’ epoca dei fatti, il primo era il diretto re e il se condo il ge store del p ort afoglio clienti. La susseguente opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 proposta da gli ingiunt i veniva accolta dall’adìto Tribunale di Roma con sentenza n. 2124/2017 del 2 febbraio 2017, in base all ’ assorbente rilievo che non era stat a dimostrata dall’autorità amministrativa irrogante, a fronte della specifica contestazione ex adverso sollevata , l ’ osservanza del termine per la notificazione degli estremi della violazione. A sèguito di gravame proposto dal MEF, l a dec ision e v eniva riformata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale, c on sentenza n. 6027/2019 del 9 ottobre 2019, rite nuta tempestiva la contestazione della violazione, ridet ermina va in 60.000 euro l’importo della sanzione amministrativa dovuta da ciascuno de i trasgressori, in applicazione dello ius superveniens costituit o dalla norma di cui all’art. 58, comma 2, D. L gs. n. 231 del 20 0 7 , nel testo risultante dalle modif iche introdotte da l l ’ art. 5 , comma 2, D. Lgs. n. 90 del 2017, ritenut o per loro più favorev o le ; resping eva, invece, i restanti motivi posti a base dell’originaria opposizione. Contro quest’ultima sentenza il Montagner e il Buscaglione h anno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi , ai quali il MEF haresistito con controricors o . Il ricorso è stato avviato alla tratta zione i n came ra di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene de nunciata la violazione degli artt . 112 , 342 e 434 c.p.c. , in relazione all ’ art . 3 6 0, comma 1, n. 4) del medesimo codice, per avere la Corte distrettuale omesso di statuire sull’eccezione di inammissibilità dell ’ appello per difetto di specificità, sollevata in limine litis dai Montagner - Buscaglione nella loro memoria difensiva di costituzione. Si assume,al riguardo, che il MEF avrebbe redat to il proprio atto di impugnazione in modo difforme da quanto previsto dagli artt. 342 e 434 c.p.c.- nel nuovo testo, applicab ile r atione t empo ris , vigente a sèguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 - , non essendosi pre murato di censurare in modo specifico il passaggio motivazionale in cui il primo giudice aveva escluso che il termi ne di novanta giorni fi ssato dall’art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 per la notifica zione degl i estremi della violazione potesse farsidecorr ere dalla data di rila s cio da parte dell’autorità giudiziaria del nulla ost a al l ’ utilizzo de gli atti di indagine penalea fini fiscali e amministrativi ( 20 ottobre 201 0 ) . Con il seco ndo motivo sono d edott e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3) dello stesso codice, per avere il collegio cap itolino erroneamente escluso che l ’ attua le formulazione delle norme predette imponga all’appellante di sottopor r e al giudi ce del gravame un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo giudice. Con il terzo motivo, prospettantela violazione dell ’ art. 14 L . n. 689 del 1981, si censura la sentenza d ’ appello nella parte in cui ha affermato che, nella fattispecie in esame, il termine per la notificazione degli estremi della violazione - da osservare a pena di prescrizione dell’obbligo di pagamento della somma dovuta a t itolo di sanzione-non pote va decorre re se non a partire da lla data in cu i l’autorità giudiziaria aveva rilasciato all a comp etente amministrazione pubblica il nulla osta al l ’ utilizzo degli atti di indagine penale (20ottobre 2010), o da quella , ancora successiva , in cui la stessa amministra zione aveva assunto ulteriori informazioni da alcuni dirigenti o funzionari della [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.(17 gennaio 2011). Si sostiene , in proposito, c he l ’ inizio del sud detto termine andava , invece, in dividua to nell ’ar co temporale compreso fra gli anni 2008/2009, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, in quanto fin da allora l’autorità amministrativa disponeva di tutti gli elementi necessari per poter procedere a lla contesta z ione dell’infrazione, essendo già stat a acquisita tramite la Guardia di Finanza la documentazione banca ria da cui erano rilevabili le movimentazioni sospette che avrebbero dovuto costituire oggetto di segnalazione da parte del Montagner e del Buscaglione. Con il quarto motivo viene lamentata la violazione dell ’ art. 112 c.p.c., per e ssersi la Corte laz i ale illegittimamente astenuta dal pronunciare sull’eccezione di giudicato fo rmulata da gli odierni ricorrenti, i quali avevano posto in evide n z a che le censure articolate dal MEF non investi van o tutte le autonome ratione s decidendisorreggenti la sentenza di primo grado. Con il qu into m ezz o è ded otta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132c.p.c., nella parte in cui ha del tutto immotivatamente disatteso l ’ eccezione ill u s trata con l a precedente doglianza. Con il sesto motivo la med esima censura innanzi esposta viene declinata come violazione dell’art. 2909 c.c.e degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., per avere la Corte romana omesso di ril evare il giudicato interno formatosi sulle autonome rationes decidendi non specificamente impugnate dalla parte appellante. Con il settimo motivo viene fatta valere la violazione dell ’ art. 2697 c.c., dell’art. 3 D. L. n. 143 d el 1991 , c o nvertito in L. n. 197 de l 1991, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 150 del 2011. Si rimprovera al giudice di se condo grado di aver omesso di accertare la riconducibilità delle operaz i oni finanziarie so spette a uno dei delitti di cui agli artt. 648 - bis e 648 - ter c. p. ( riciclaggio ; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), pur trattandosi di elemento costitutivo dell ’illecito amministrativo contestato. Si argomenta, sul punto, che l ’ obb ligo di segnalazione imposto dall’art. 3 della c d. l egge anti riciclaggio sorge soltanto ove il soggetto tenuto ad effettuarla possa avvedersi del la riferibilità d i determinate operazioni ad alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli summenzionati. Con l’ottavo motivo, rubricat o violazione dei princ ìpi in tema di jus superveniens , si chiede a questa Corte di riquantificare la sanzione nei termini minimi di cui all’art. 58, comma 1 D. Lgs. n. 231 del 2007, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall ’ art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 90 de l 2017 , alla luce dei cri teri di valutazione fissati dall’art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007 e dall’art. 11 L. n. 689 del 1981 ; e ciò sull ’ assunto che risult erebbe ingiustamentepenalizzante per i ricorrenti la misura della sanzione pecuniariacome ri determinata dal giudice d ’ appello in applicazione del comma 2del med esimo art. 58. I primi due mezzi, che possono essere esa minati insieme per la loro intima connessione, sono infondati. In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342, comma 1, c.p.c., deve ritenersi sus sistente , sec ondo una verifica da effettuare in concreto , allor chè l ’atto d’impugnazione consenta di individuare con certezza le statuizioni gravate e le critiche che ad esse vengono ri volte, onde permettere al giudice di comprendere il co n tenuto delle censure e alla controparte di svolgere senzaalcun pregiud izio la propria attività difensiva. Non è invece richiesta una rigorosa e formale enunciazione delle ragioni digravame (cfr. Cass. n. 6294/2015 , Cass. n. 22502/2014), né tantomeno la redazione di un proge tto alternativo di sente nza da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 36483/2022, Cass. Sez. Un. n. 33986/2022, Cass. Sez. Un. n. 27199/2017). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha avuto modo di individuare con esattezza, dalla lettura dell’atto di appello, le doglianzefatte valere dall’amministrazione impugnante. D’altro canto, di là dalla generica e ccezi one di inammissibilità da loro formulata, non risulta che gli appellati abbiano poi , n el corso del giudizio, lamentato unaconcreta e specific a lesione del diritto di difesa derivante dal modo in cui l ’a v verso gravame era stato redatto. Ilterzo motivo è infondato . Per consolidato orientamento di legittimità, il termine sta bilito dall’art. 14 L. n. 689 del 1981 per la contestazione dell’ infrazione all’interessato decorre non già dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, bensì da quando l ’ accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione dell’idoneità di tale fatto a integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, compreso quell o occorrente per apprezzare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non abbiano sortito effetto (Cass. n. 8284/2019, Cass. n. 35 24/2019, Cass. n. 7681/2014, Cass. n. 26734/2011, Cass. n. 25836/2011). Pertanto,qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non è configurabile fino a quando i risultati delle indagini condott e dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per il riscon t r o delle irregolari tà e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall’amministrazione(cfr. Cass. n. 24209/2022). Si è inoltre precisato che, al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità disciplinata dall ’ art. 24 L. n. 6 89 del 1981 , qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi aindagini penali, il termine previs to dall’art. 14 , comma 2, della me desim a legge per la notificazione de gli est remi della violazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa, posto che, qualora agli agenti accertatori fosse consentit o contestare immediatamente all’indagato la violazione amministrativa, l’autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la ” vis attractiva“ della fattispecie penale e, nel contempo, rimar rebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall’art. 329c.p.p. ( cfr. Cass.30206/2023, Cass. n. 40630/2021, Cass. n. 9881/2018, Cass. n. 7754/2010, Cass. n.23477/2009). Ai suenunciati princìpi di diritto si è correttamente attenuta la Corte di merito, la quale ha escluso che nel caso di specie il termine di cui all’art. 14, comma 2, L. cit. fosse decorso al momento della notificazione del processo verbale di contestazione ( effettua ta fra il 20 g enna io e il 3 febbraio 2011) , rilevando che sol amente il 20 ottobre 2010 era stato rilasciato alla competente amministrazione pubblica il nulla osta de ll’autorità giudiziaria all ’ ut i lizzo degli atti di indagine penale e che successivamente aveva avuto luogo l’espletamento diattività istruttoria « supplemen tare » da parte del la Guardia di Finanza, consistita nell’assunzione di informazioni da figure di vertice della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , avvenuta i n data 17 gennaio 2011. Il quarto, il quinto e il sesto motivo , che p ossono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, appaiono, nel complesso, inammissibili. Giova premet t er e che n on ricorre il vizio diomessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda oeccezione formulata dalla parte (cfr. Cass. n. 24953/2020 , Cass. n. 20718 /2018 , Cass.n. 3860/2018, Cass. n. 29191/2017, Cass. n. 5351/2007). Ad integrare gli estremi del vizio suddetto non basta , infatti, la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo invece necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr . Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 2151/2021, Cass. n. 841/2014, Cass. n. 772/2011). Alla luce della surriferita regula iuris, va esclusa la sus sistenza del denunciato error in procedendo , giacchè l ’adottata pronuncia di accoglimento dell’appello implica neces s a riamente che il giud ice distrettuale abbia r e p uta t o le censure art icolat e dal MEF sufficientemente specific he da impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primogrado per acquiescenza. Per il resto, si appalesano inconciliabili con il prospett ato vizio di omessa pronuncial e cont estual i denunc e di dife tt o di mo t ivazione e di violazione di legge , le qual i presuppon gono che il gi udice di merito abbia preso in esamela questione oggetto di lagnanza - cosa che invece i ricorrenti nega no - , ri solvendola in modo giuridicamente non corretto ovve ro senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (cfr. Cass. n. 20198/2023, Cass. n. 19899/2023, Cass. n. 37857/2022, Cass. n. 29952/2022 , Cass. n. 348/2019, Cas s. n. 16646/2017, Cass. n. 329/2016). A prescindere dalle evidenziate incongruenze, le doglianze in esame risultano comunque prive di a u tosu fficien za - requisito da osservare anche in caso di denuncia di «errores in pro ce dendo» - , non essendo stato riprodotto in ricorso, almeno per sintesi e per quel che rileva, il contenuto della sentenza di primo grado (di cui sono stati trascritti solamente alcuni isolati stralci) e dell ’atto di appello,onde cons entire a questa Corte di verificare, senza bisogno di prendere vis ione de gli atti del processo di m erito : (a) se effettivamente la decisione assunta dal Tribunale si fondassesu una pluralità di auto nome rationes , ognuna delle quali in grado di sorreggere da sola il dictum adottato ( o se invece il giudice di prime cure avesse risolto la questione relativa all’ in div iduazione d el dies a quo del t ermi ne di cui all ’ art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 in base a un ’ unica fondament ale ratio , sostenuta d a più argomenti); (b)se realmente l’impugnazione proposta dal Ministero fosse carente di sp ecificità , per non ave r investito ciascuna delle autonome ragioni della decisione asseritamente spese dal primo giudice. Il settimo mezzoè infondato. Anorma dell’a r t. 3 D .L. n. 14 3 del 1991, converti to dalla L. n. 197 del 1991, sostituito dall’art. 1 D. Lgs. n. 153 del 199 7 , i l potere di valutare le segnalazioni e , in caso di ritenuta fondatezza del le medesime, di trasmetterle al l ’ [OSCURATO:PERSONA] dei Cambi , spetta soltanto al titolare dell ’ attività , al legale rappresentante o ad un suo delegato , mentre il responsabile della dipendenza , dell’ufficio o di altro punto operativo , cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a segnalare al suo superiore ogni operazione finanziaria che lo induca a ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione medesimapossano provenire dai delitti previsti d agli artt. 648 - bis e 648 - ter c .p. (cfr. Cass. n. 24029/2022, Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 23017/2009). Sull’argomento,questa Corte ha avuto modo di chiarire: -che il suddetto obbligo di segnalazione gr a va n te su l responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo non è subordinato all ’ evidenziazione , dalle in dagini preliminari condotte dall’operatore dell ’inte rmediario , di un quadro indiziario di riciclaggio, né all ’ esclusione, in base al suo personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni a un ’ attività delittuosa, bensì a un giudizio obiettivo sull a loro idoneità , valutat a in rapporto agli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a costituire strumento di elusione de l le disposizioni dirette a prevenire e punire la c onversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da un ’ attività criminosa o da ll a partecipazione ad essa ( cfr. Cass. n. 24209/2022 , Cass. n. 9312/2007, Cass. n. 9089/2007,Cass. n. 8699/2007); -che la segnalazione dell ’ o perazione sospe tta ha la fun zione di mero filtro, attraverso il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, aisensi dell ’ ar t. 3, comma 4, l e ttera f), D.L. n. 143 del 1991,con un’archiviazione in via amministrativa , prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647 /2018 , Cass. n. 9312/2007). Al lume del surrichiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità , non appare ravvisabile, nel caso di specie, l a l amentata violazione di legge, doven do ritenersi che , ai fini del l ’ inso rgenza dell ’ obbl igo di segnalazione ex art. 3, comma 1, D.L. cit.a carico del Montagner e del Buscaglione, fosse sufficiente il semplice sospetto della provenienza dauno dei delitti d i cui agli artt. 64 8 - bis e 6 48 - ter c.p. del denaro oggetto delle numerose e cospicue movimentazioni in contanti compiute negli anni 2004 - 200 6 sui conti corren ti nn. 0187939, 0147676 e 0 222935 accesi presso la filiale di Cappe lla Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., intestati, rispettivamente, alla [OSCURATO:SOCIETA].,alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla VB di Baglojev ic Vladica , non richiedendosi, invece, una prova attendibile dell ’ esistenza dei reati a monte. A tale consolidato insegnamento si è uniformata la Corte di merito, la quale non ha , peralt ro, mancato di indica re in motivazione gli evidenti elementi di anomalia che rendevano sospette , nel senso innanzi precisato,le cennate operazioni. Riguardo, poi, alle altre norme di diritto evocate in rubrica, è appena il casodi notare: -chel a vi olazi o ne dell ’ art. 115 c . p.c. si confi gura allorchè il g iudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale norma,abbia fondato la decisione su prov e non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officio s i riconosciutigli, non anche quando il medesim o, nel valutare le prove offert e dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo quest’attività consentita dall ’ art . 116 del codice d i rito ( cfr . , ex multis, Cass. n. 10 623 /2 023 , Ca ss. n . 524 9 /2023, Ca s s. n . 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020); -che una censura relativa alla viol azione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi -ma i ricorrenti non lo hanno fatto - c he il gi u di ce di meri to ab bia disatteso delle p r ove legali , valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,o per contro abbia considerato come face nti piena prova, recependoli senza alcu n apprezzamento c ritico, element i probatori so ggetti a valutazione (cfr. C a ss. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020); -che l’applicabilità al caso di specie d e lla regola f inale di giudiz io posta dall’art. 6, comma 1 1, D. Lgs. n. 150 del 201 1 con riferimento alle situazioni incerte è stata imp licitamente escl us a dalla Corte locale, avendo essa ritenuto che le prove acquisite fossero suffi cient i a fonda re l ’affe rmazione di responsabilit à degli opponentiin relazione all’illecito amministrativo loro contestato. L’ottavo motivoè inammissibile . La Corte d’Appello, stimando più favorevole per i tras gressori il trattamento previsto dall’art.58 D. Lgs. n. 231 del 2007 , nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 5, comma 2, del sopravvenuto D. Lgs. n. 90 del 2017 , individuato come lex mitior , ha ridotto a 60.000 euro la sanzione pe cuniaria da ciascuno diloro dovuta. Tale importo è compreso fra il minimo e il massimo edittali sta biliti dal comma 2 dell ’ a rt. 58 sopra citat o (rispettivamente 30.000 e 300.000 euro), disposizione che il coll egio capito lino h a ritenuto operante ne l caso in esame in considerazione del «carattere obiettivamente grave, sistematico e plurimo delle omissioni contestate, correlato anumerose operazioni sospette». I ricorrenti, pur condividendo la riconosciuta applicabilit à dello ius superveniens a lla presente fatti speci e , soste ngono che d ovre bb e però farsi riferimento a lla no rma contenuta ne l comma 1 del lo stessoar ticol o, disciplina nte la cd. fat tispecie base di illecito, la quale prevede l’irrogazione di una sa n z ione fissa di 3.00 0 euro per le violazioni non quali f icabili come gravi ai sensi del comma immediatamente successivo. Così come formulata, la doglianza si risolve , quindi, in un’inammissibile critica a ll ’ apprez zamento di fatto espress o dal giudice di merito in ordine alla gr avità della contestata viola z i one amministrativa e al l ’ individuazione del corrispond ente trattament o sanzionatorio. Indefinitiva, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito dell’impugnazione, deve essere resa nei confronti de i ricorrentil’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater , D.P.R. n. 115 del2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i, in solido f ra loro, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il