CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24944/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente incidentale – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Luigi e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Confalonieri n. 5 - controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello d i Venezia n. 1382 /20 20 , pubblicata in data9 g iugno 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto, stipulato in data 25 febbraio 2014, con cui il convenuto, nell'ambito della separazione consensuale, aveva ceduto alla convenutala proprietà degli unici due immobili di cui era titolare (un appartamento e un box auto) pregiudicando, in tal modo, le ragioni creditorie dell’attrice , derivanti dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 2492/15 che aveva accolto la domanda, dalla stessa proposta, di accertamento giudiziale di paternità e di risarcimento dei danni. Il Tribunale, all’esito della costituzione dei convenuti, i quali deducevano l’inammissibilità dell’azione, stante la mancata impugnazione, da parte dell’attrice , dell’accordo di separazione, del quale la cessione del 25 febbraio 2014 costituiva mero adempimento, dichiarava l’inefficacia dell’atto di disposizione patrimoniale. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alle conclusioni dell’appellante.La Corte d’appello di Veneziaha rigettato il gravame. Esaminando i motivi di impugnazione con i quali l’appellante si doleva che il Tribunale avesseomesso di pronunciarsi sulla eccezione di tardivo mutamento della domanda attorea, asseritamente modificata con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., la Corte territoriale ha osservato che la domanda di revoca del contratto di trasferimento sottoponeva alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che avevano dato causa al trasferimento, senza necessità di una specifica impugnazione degli stessi, sempre che fossero stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. Essendo stata tempestivamente dedotta nell’atto introduttivo l’esistenza degli accordi di separazione tra i coniugi, la domanda doveva ritenersi ammissibile. Nel dare atto, inoltre, che l’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferiva all’altro il diritto di proprietà su un immobile era suscettibile di azione revocatoria ordinaria, i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il presupposto oggettivo dell’eventus damni, essendo l’alienazione posta in essere dal Borsaro idonea ad incidere negativamente sulla soddisfazione coattiva del credito della Gambaro, nonché quello della scientia damni, rilevando che l’atto di disposizione era successivo al sorgere del credito e che la Borsaro era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice, essendo già pendente alla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale il procedimento promosso dalla Gambaro per l’accertamento giudiziale di paternità. Hanno, inoltre, qualificato l’attribuzione patrimoniale come gratuita, perché non inserita nell’ambito di una più ampia sistemazione ‹‹solutorio-compensativa›› di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale, aggiungendo che, anche volendola qualificare come onerosa, doveva presumersi che la Bettini fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato dalla cessione alle ragioni della creditrice, stante la conoscenza del giudizio pendente tra il Boscaro e la Gambaro e tenuto conto della dismissione dell’intero patrimonio immobiliare da parte del Boscaro. Hanno, infine, respinto il motivo di gravame in punto di spese di lite, rilevando che la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, poteva essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di giurisprudenza o di assoluta incertezza delle questioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con il quale ha aderito ai motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa e nota spese. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, va rilevato che il controricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA], seppure formalmente non qualificato come ricorso incidentale, risulta totalmente adesivo al ricorso proposto dalla Bettini, tanto che rivolge alla sentenza impugnata le medesime doglianze e sol lecita l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione gravata. Si è, al riguardo, previsto che qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ.in tema di impugnazione incidentale tardiva. La regola dell'art. 334 cod. proc. civ. - che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso – è , infatti, applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., e non è, pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (ossia a quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale), che resta soggetta ai termini ordinari di cui all’art. 327 cod. proc. civ. ( Cass., sez. L, 22/03/2007, n. 7049 ; Cass., sez. 1 , 13/10/2017, n. 24155 ; Cass., sez. 2, 22/12/2021, n. 41254). In sostanza, il ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale, che venga proposto a tutela di un interesse della parte che sia da ritenere sorto non già per effetto dell’impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione. Nel caso in esame il controricorso è stato notificato in data 23 ottobre 2020 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 16 giugno 2020, cosicché deve dichiararsene l’inammissibilità perché tardivo. 2. Con il primo motivo d’impugnazione l a ricorrent e deduc e , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., ‹‹violazione art. 112 c.p.c. – mancata rilevazione del vizio di omessa pronuncia e dell’illegittimo mutamento della domanda attorea – motivazione carente e contraddittoria››. L amenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul primo motivo di appello con il quale avev a dedotto ‹‹ l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla pur eccepita mutatio libelli››che la Gambaro aveva operato nel giudizio di primo grado. Premesso che la Gambaro con l’atto introduttivo del giudizio aveva chiesto ‹‹ di dichiarare l’inefficacia…del rogito del 25/2/2014››, rimarca che il verbale di separazione costituiva il vero atto di disposizione patrimoniale, essendo il successivo rogito una mera formalità esecutiva, la cui finalità era solo quella di dare pubblicità ai terzi di un trasferimento già avvenuto; di conseguenza, l’impugnazione del solo secondo atto, lasciando intatto il primo, era inammissibile, cosicché la modifica della domanda operata dalla Gambaro con la memoria ex art. 183 c.p.c. i ntegrava una vera e propria mutatio della domanda e non una mera emendatio, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 12310 del 2015 e n. 498 del 2017. 3. Con il secondo motivo, deducendo, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e ‹‹ l’illegittima mancata ritenuta inammissibilità/infondatezza dell’azione revocatoria come dedotta avverso il rogito notarile autonomo – motivazione carente e contraddittoria››, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere i giudici di appello affermato che la domanda di revoca del contratto di trasferimento sottoponeva alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, senza che fosse necessaria una specifica impugnazione degli st essi, qualora fossero stati dedotti in giudizio i presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione. Sostiene che, sul punto, la motivazione è contraddittoria, poiché la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che la Gambaro aveva esperito l’azione revocatoria limitandone l’oggetto al solo atto notarile di cessione dell’immobile, senza tenere conto che questo costituiva mera attuazione dell’accordodi separazione. 4. Con il terzo motivo, articolato in paragrafi, si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., ‹‹violazione dell’art. 2901 cod. civ.- insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria –motivazione carente e contraddittoria››. La ricorrente lamenta, con i primi due profili di censura, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la Gambaro, pur avendo dedotto la simulazione della separazione, aveva mancato di fornirne la relativa prova, dato che la separazione era stata invece ‹‹drammaticamente reale››, risaliva a ben prima della sentenza che aveva riconosciuto il credito in favore della Gambaro e trovava riscontro nella documentazione depositata dalla stessa controparte, dalla quale emergeva che il Boscaro aveva abbandonato la casa coniugale e si era trasferito nell’immobile di proprietà del figlio che, seppure face va parte dello stesso complesso immobil iare , era posto su altro piano. S otto un ulteriore profilo, assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la natura gratuita dell’atto dispositivo, che costituiva una disposizione patrimoniale una tantum accettata dalla Bettini a definizione di tutti i rapporti economici coniugali e, come tale, avente natura onerosa di datio in solutum; infine, sotto altro profilo, contesta la decisione impugnata là dove la Corte d’appello ha ritenuto che il trasferimento fosse successivo al sorgere del credito e deduce che mancavano l’elemento soggettivo e l’eventus damni, poiché era stata intrapresa una esecuzione presso terzi che aveva visto assegnare alla controparte le somme depositate su due conti correnti ed il quinto della pensione del Boscaro. 5. Con il quarto motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. –errata condanna alle spese – motivazione carente››, la ricorrente contesta a i giudici d’appello di avere respinto il motivo d’appello in punto di spese di lite con una motivazione scarnae comunque non condivisibile, applicando in modo errato il principio della soccombenza, e ribadisce, in ogni caso, che sussistevano elementi sufficienti per poter compensare integralmente le spese di lite nei suoi confronti. 6. Il primo motivo è infondato. 6.1. Varrà premettere che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ., o del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma , n. 5, cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo- ovverosia della violazione dell'art. 112 c od. proc. civ. , in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4, c od. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (Cass., sez. L, 13/10/2022,n. 29952 ; Cass., sez. 9 6-3, 16/03/2017, n. 6835). 6.2. In ogni caso, a prescindere da tale rilievo, si osserva che il giudice d’appello si è espressamente pronunciato sulla questione prospettata con il motivo di gravame, disattendendo l’eccezione d’inammissibilità della domanda. La decisioneresa è , peraltro, conforme all’orientamento di questa Corte, che riconosce l’ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, specificando che, in tale azione, la cognizione del giudice deve riguardare anche il contenuto obbligatorio degli accordi separativi, anche quando sia stato espressamente impugnato soltanto il contratto di cessione immobiliare (Cass., sez. 3, 13/05/2008, n. 11914). Come si è spiegato, l’atto di cessione, nel momento in cui indica come propria causa gli obblighi precedentemente assunti in sede di omologa della separazione e ne riproduce il contenuto, porta alla cognizione del giudice l’intera operazione economico-giuridica, in tutti i suoi aspetti, senza che si prospetti la necessità di una specifica dichiarazione di voler espressamente impugnare anche gli atti preliminari. Pur sela Gambaro con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia del solo atto pubblico stipulato in data 25 febbraio 2014 e solo con la prima memoria exart. 183 cod. proc. civ. anche la declaratoria dell’accordo di separazione, non vi è stato ampliamento del thema decidendum, dovendo il giudice, ai fini della domanda revocatoria, valutare non solo l’atto dispositivo, ma anche l’accordo di separazione da cui esso scaturisce. La precisazione della domanda effettuata con la memoria ex art.183 cod. proc. civ. è comunque ammissibile anche alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 12310/2015, invocata dalla ricorrente,avendo le Sezioni Unite c hiarito che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Tale principio è stato riaffermato con la sentenza n. 22404/2018, la quale ha dato contin uità all’indirizzo indicato dalla precedente sentenza n. 12310/15, che ha spostato l’attenzione dell’interprete ‹‹dall’ambito circoscritto di una valutazione relativa all’invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi ) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambi tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all’esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all’interesse della parte…››. 7. Anche il secondo motivo, con il quale si reitera in sostanza la doglianza esposta con il primo motivo, è infondato , dovendosi escludere la contestata contraddittorietà della motivazione, che sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., sez. L, 17/08/2 020, n. 17196 ; Cass., sez. L, 17/05/2018, n. 12096; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). La motivazionedella decisione gravata, sebbene sintetica, illustra adeguatamente il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire al decisum, cosicché essa non si pone al di sotto del cd. minimo costituzionale (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232). 8. Il terzo motivo è infondato. 8.1. La ricorrente assume che la Gambaro avrebbe dovuto fornire dimostrazione del presunto carattere simulato della separazione e che nella fattispecie in esame difetterebbero i requisiti di cui all’art. 2901 cod. civ., ma non si confronta con l’accertamento svolto dal giudice di merito che ha ravvisato sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, ritiene che il primo requisito ricorre non solo quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito, sulla base di una valutazione ex ante, con riferimento alla data dell’atto dispositivo (Cass., sez. 3, 17/07/2007, n. 15880), con la conseguenza che, qualora il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l’esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore sono inre ipsa (Cass., sez. 1, 18/05/ 2005, n. 10430; Cass., sez. 3, 25/07/2013, n. 18034); grava in tal caso sul debitore l’onere di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., sez. 2, 27/03/2007, n. 7507). 8.2. La censura è infondata anche là dove è volta a contrastare la ritenuta anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di revocatoria, accertamento di esclusiva competenza del giudice di merito. La giurisprudenza di questa Corte, al riguardo, ha statui t o che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass., sez. 1, 02/09/1996, n. 8013; Cass. , 3, 18/08/2011, n. 17356). Ponendosi in linea con siffatti principi, la prospettazione del giudice d'appello è corretta, considerato che il credito vantato dalla Gambaro, seppure accertato giudizialmente con sentenza intervenuta in data successiva a quella di stipula del contratto di compravendita, era sorto prima di detto atto, nascendo l’obbligo di mantenimento del figlio sin dal momento della nascita dello stesso. 8.3. Parimenti infondata è la doglianza nella parte in cui si contesta la rilevata natura gratuita dell’atto dispositivo. In linea generale, occorre preme ttere che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di ‹‹donazione››vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello del la separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro ‹‹tipicità››, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva ‹‹onerosità››, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cod. civ., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione ‹‹solutorio - compensativa ›› più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali (così, testualmente, già Cass., sez. 1, 23/03/2004 n. 5741) . L 'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., sez. 1,10/04/2013, n. 8678). Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo onerosoo come atto a titolo gratuito dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi. Ebbene, la Corte d’appello ha puntu almente spiegato, in esito all’esame delle risultanze istruttorie, che nel verbale di separazione consensuale i coniugi avevano espressamente dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che non erano emersi elementi che lasciassero trasparire che la cessione degli immobili avesse funzione solutoria, il che esclude la natura onerosa dell’atto dispositivo prospettata da parte ricorrente.Ha, inoltre, evidenziato che, anche se si volesse aderire alla tesi difensiva della ricorrente che qualifica l’attribuzione patrimoniale come onerosa, dovrebbe in ogni caso ritenersi sussistente, sulla base di elementi presuntivi, l’elemento soggettivo in capo alla Bettini, terzo acquirente, avendo questa pacificamente ammesso nell’atto di appello di essere a conoscenza del giudizio pendente tra il Boscaro e la Gambaro e dovendo da ciò desumersi che dovesse anche essere a conoscenza del pregiudizio che l’atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice. In presenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ. per l’utile esperimento dell’azione revocatoria, perde rilevanza ogni considerazione in merito alla ‹‹ pretesa mancata considerazione dell’effettività della separazione››, che non costituisce presupposto della domanda. 9. Il quarto motivo deve essere rigettato. Va, anzitutto, escluso il vizio di difetto assoluto di motivazione, perché i giudici di appello, con argomentazioni che illustrano le ragioni della decisione, hanno ben chiarito che, dovendosi fare applicazione dell’art. 92 cod. pr oc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla disposizione normativa ( Cass., s ez. 6 - 2, n. 4696 del 18/02/2019 ; Cass., sez. 6-5, 18/02/2020, n. 3977), ipotesi non ricorrenti nel caso specifico. In ogni caso, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., sez. 6- 3, 17/10/2017, n. 24502) . 10. In conclusione, il ricorso deve essererigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la ricorrent e al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d