CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 06571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 1989-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 780/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/07/2022 R.G.N. 328/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1989/2023 Cron. Rep. Ud.11/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica per la Calabria e, con riguardo al contratto a progetto stipulato tra le parti l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato l’Azienda a pagare la retribuzione per il periodo 1.7.2015-9.8.2015 nonché il risarcimento del danno per il periodo di illegittima sospensione del rapporto dal 10.8.2015 al 9.8.2016 (data della risoluzione del contratto). 2. La Corte ha rilevato che il rapporto di lavoro era stato, di fatto, sospeso dall’Azienda dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma solamente con lettera del 6.10.2016 era stata comunicato al lavoratore la risoluzione del rapporto a far data da luglio 2015; la disamina degli artt. 9 e 12 del contratto individuale consentivano di ritenere legittima la sospensione (e la conseguente risoluzione) del rapporto di lavoro solamente a seguito della revoca, da parte della Regione Calabria, dei finanziamenti inizialmente stanziati per il progetto a cui il lavoratore era stato adibito (ricognizione, regolarizzazione giuridica, valorizzazione e gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell’[OSCURATO:PERSONA]) e quindi dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di adozione della delibera della Giunta regionale di revoca dei finanziamenti). 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Azienda con cinque motivi. Resiste il lavoratore con controricorso. 4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Azienda ricorrente denuncia violazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.4 cpc: “nullità della sentenza o del procedimento”: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc. La sentenza è nulla in violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia sulle eccezioni dell’[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai motivi di appello avverso nonché alla mancata impugnativa di parte della sentenza di primo grado, che, ove valutate, avrebbero comportato una diversa decisione. 1.1. Il motivo non è fondato. 1.2. Si configura, infatti, decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste, come nel caso in esame, risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (v. Cass. n. 12131/2023). 1.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, ritenendo implicitamente che i motivi di appello proposti dal lavoratore rispettassero i requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c. (non richiedendo, la regola processuale, una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione), ha ritenuto che gli stessi consentissero di percepire con certezza il contenuto delle censure (ed alle controparti di poter svolgere, senza alcun concreto pregiudizio, la propria attività difensiva) concernenti l’interpretazione del contratto individuale con particolare riguardo al potere di sospensione e di risoluzione del rapporto per presunta riduzione della provvista finanziaria (pag. 4 della sentenza impugnata). 2. Con il secondo motivo l’Azienda ricorrente denuncia violazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 cpc: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 c.c., art. 1341 c.c., art.1256 c.c., art. 1218 c.c. art. 1375 c.c. e art. 1176 c.c. norme di contabilità pubblica, artt.1206, 1358, 1360 c.c., art. 61 ss D. Lgs n.276/03. La Corte di Appello, riconoscendo legittima la sola risoluzione e non anche la sospensione, ha dato una interpretazione degli artt. 9 e 12 del contratto a progetto ai sensi del D. Lsg. n.276/03 intercorso tra le parti in aperta violazione delle disposizioni di cui agli art. 1362 e 1363 c.c., oltre che dell’art. 1341 c.c., nonché in violazione dell’art. 1256 c.c., per factum principis e impossibilità temporanea della prestazione poi divenuta definitiva; in violazione degli art. 1218 c.c., art. 1375 c.c., art. 1176 c.c., art. 1358 c.c. stante la correttezza e diligenza dell’ente; in violazione dell’art. 1206 cc poiché l’ente non ha rifiutato la prestazione, nonché dell’art.1360 cc poiché, quando la condizione risolutiva si avvera, gli effetti retroagiscono fatte salve le prestazioni già eseguite. La sentenza è in violazione delle norme di contabilità pubblica. 3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 per sentenza contraddittoria, motivazione solo apparente; anche per la Corte senza il finanziamento nessuna attività poteva essere svolta; correttamente, venuto menolo stesso, l’Azienda ha, dapprima, sospeso e, poi, risolto; pur tuttavia la sentenza si pronuncia in maniera differente in ordine ai due momenti. 4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione di legge- error in iudicando – ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza ha riconosciuto legittimo l’operato dell’ente con riguardo alla risoluzione ma non anche alla sospensione, eppure il presupposto fondante è il medesimo: il venire meno delle risorse, omettendo di esaminare tale fatto decisivo oggetto di discussione. 5. I motivi non sono fondati per le considerazioni già espresse nelle pronunce di questa Corte in controversie analoghe (Cass.nn. 34672/2024, 25753/2024, 419/2024, 1209/2024, 1254/2024, 23282/2024, 238910/2024 e Cass. 32408/2023), che qui si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. 5.1. Quanto ai lamentati vizi di interpretazione del contratto di lavoro a progetto, la Corte di merito ha dato atto del contenuto dello stesso ed ha valutato, con accertamento in fatto, che la sospensione del rapporto non era sorretta da alcuna precedente determinazione di sospensione dei finanziamenti, mentre la cessazione dei finanziamenti era stata attestata solo con la delibera della Giunta regionale del 2016; ha, pertanto, ritenuto il periodo di sospensione non coperto, per così dire, da alcuna valida giustificazione, se non espressa a posteriori, e dunque che non potesse farsi valere retroattivamente la delibera del 2016, produttiva di effetti solo dal momento della sua emanazione. 5.2. A tale interpretazione del contratto e dei suoi effetti giuridici, congruamente e logicamente motivata nella sentenza impugnata, parte ricorrente contrappone la propria differente interpretazione delle previsioni del contratto in materia di risoluzione del rapporto per revoca del finanziamento regionale, includendovi anche il periodo in cui essa non era stata formalmente disposta; ciò in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. n. 3964/2019), secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra. 5.3. E’ parimenti consolidato il principio, secondo cui, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020). 5.3. Non colgono nel segno le doglianze di motivazione omessa o apparente (che ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento - cfr. Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), avendo la Corte di merito chiaramente illustrato i motivi del diverso rilievo, ai fini risarcitori, assegnato alla sospensione del rapporto, non essendo provata la coeva cessazione del finanziamento regionale, e non essendo la sospensione del contratto prevista dallo stesso, rispetto alla sua risoluzione di un anno successiva, essendo stato dimostrato(solo allora), perché deliberato dalla Giunta regionale, l’avveramento della condizione risolutiva del contratto a progetto. 5.4. Neppure sono meritevoli di accoglimento le censure di omesso esame di fatti decisivi, che si risolvono in una critica del governo delle prove, attività spettante ai giudici di merito (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021). 6. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione di legge -error in iudicando- ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte rileva al punto 11 e 21 lett.b della sentenza che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia dato prova del pagamento relativo al mese di luglio 2015 che è stato invece pagato come da buste paga in atti. 6.1. Il motivo è inammissibile in quanto volto nella sostanza a criticare la valutazione del materiale probatorio come eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014). 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese di lite a fronte del deposito tardivo del controricorso, in ossequio al novellato art. 370 c.p.c. (art. 360, comma 5 del d.lgs. n. 14972022 come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a) legge n. 197/2022, applicabile ai giudizi, come il presente, introdotti con ricorso notificato a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore