CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18744/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA2026 (già MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL1713 TERRITORIO E [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1516/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/04/2023 R.G.N. 293/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/20261. La Corte di appello di Roma, decidendo con sentenza n.1516/2023 del 7.04.2023 quale giudice del rinvio a seguitodell’ordinanza n. 33087/2022 del 9.11.2022 di questa Corte, harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ElisabettaColaiacomo avverso la decisione del Tribunale di Roma n.2593/2014, con la quale era stata respinta la loro domanda diaccertamento del diritto alla costituzione di un rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministerodell’Ambiente della tutela del territorio e del mare (di seguitoMinistero), in attuazione dell’art. 1, comma 519, L. n. 269/2006sulla stabilizzazione del personale precario.2. Come illustrato nell’ordinanza rescindente n. 33087/2022,per quanto qui ancora rileva, le odierne ricorrenti, assunte atempo determinato dal Ministero, avevano partecipato allaprocedura di stabilizzazione indetta nel 2007 ai sensi della leggesurrichiamata, per 42 unità di personale dell’area C (di cui 29per la posizione economica C2 alla quale esse appartenevano),ed erano state inserite nella relativa graduatoria approvata condecreto direttoriale 14.04.2008, il quale era stato poi annullatoin autotutela con provvedimento del 24.03.2009, sulpresupposto che le procedure di stabilizzazione in questionedovevano essere rivolte a sanare situazioni di precariato per losvolgimento di compiti rientranti nel fabbisogno ordinariodell’Amministrazione, escludendo quindi coloro che, come lericorrenti, avevano svolto compiti estranei a tale fabbisognoperché inerenti al progetto operativo [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in precedenzarichiamata, aveva rigettato la domanda delle lavoratrici inNumero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/2026quanto il decreto del 14.4.2008 era stato annullato in autotutelada successivo decreto del 24.03.2009, mai impugnato, e quindiancora valido ed efficace.2.2. A seguito di gravame proposto dalle lavoratrici, la Corte diappello di Roma con sentenza n. 2160/2017, in accoglimentodello stesso, aveva dichiarato il diritto delle appellanti allacostituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato con il Ministero dal 24.03.2009, con computodell’anzianità di servizio maturata, rispettivamente, a far datadal 1.1.2003 e 1.1.2004, e conseguente regolarizzazioneretributiva, contributiva e previdenziale, ma tale decisione erastata poi annullata da questa Corte con la già richiamatadecisione n. 33087/2022.2.3. Con tale pronuncia, in accoglimento del ricorso percassazione proposto dal Ministero, la S.C. ha infatti ritenutoerronea l’affermazione da parte della Corte territoriale dellamancata contestazione del fatto che le lavoratrici fossero stategià utilmente inserite nella graduatoria per l’assunzione di cui aldecreto del 14 aprile 2008 di tutte le 42 unità di personaleindicate per l’area C (29 per l’area C2), non avendo consideratoche in primo grado l’Amministrazione aveva evidenziato che lelavoratrici non erano utilmente collocate in tale graduatoria.2.4. Ulteriore errore dei giudici di appello ravvisato da questaCorte era il non aver rilevato che nella sentenza appellata «nonvi è l’accertamento sulla posizione ricoperta da ciascunricorrente nella graduatoria medesima, circostanza checostituisce il presupposto logico e giuridico per la costituzione diun rapporto di lavoro in sede di stabilizzazione autorizzata perun numero limitato di posizioni. Né l’espressione “utilmente”, diNumero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/2026per sé, in mancanza di elementi circostanziati, chiarisce taleelemento, portato dal Ministero all’attenzione del Tribunale».2.5. Sulla base di tali rilievi questa Corte ha quindi cassato lasentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte d’Appello di Roma, per accertare se le lavoratricifossero collocate, «nella graduatoria 14 aprile 2008, entro ilnumero di posizioni per cui era autorizzata la stabilizzazione».3. Prima di tale pronuncia di legittimità, il Ministerodell’ambiente, a seguito della menzionata decisione della Cortedi appello di Roma n. 2160/2017, aveva disposto il 1.3.2018l’assunzione a tempo indeterminato delle lavoratrici,sottoponendola alla condizione risolutiva dell’accertamentodefinitivo sulla insussistenza del diritto alla costituzione delrapporto di lavoro, avendo esso proposto ricorso per Cassazioneavverso la stessa decisione.4. In corso di rapporto di lavoro così costituito è sopravvenutala predetta decisione di legittimità n. 33087/2022, su rinviodella quale, la Corte di appello di Roma, con la sentenza n.1516/2023 oggetto dell’odierno ricorso, ha accertato che lelavoratrici non erano collocate in posizione utile per poterrientrare nella stabilizzazione, essendosi esse posizionate,rispettivamente ai posti nn. 103 e 109 della graduatoriaanzidetta, per come dalle stesse dichiarato nel ricorso perriassunzione del giudizio.5. Le lavoratrici hanno impugnato nuovamente per cassazionela pronuncia del giudice del rinvio, proponendo un unico motivodi ricorso, volto a far valere la mancata considerazione da partedel medesimo giudice della circostanza che la graduatoria del14.04.2008 era stata modificata nel corso del tempo, per cuiNumero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/2026esse, per effetto del suo scorrimento, erano venute a collocarsiin posizione utile per la stabilizzazione fin dal 9.10.2013.6. Il Ministero, nelle more ridenominato Ministero dell’ambientee della sicurezza energetica, si è difeso con controricorsodepositato il 13.11.2023.7. Pochi giorni prima della notifica di detto ricorso percassazione, il Ministero aveva risolto il contratto di lavoro dellericorrenti sul presupposto che con la decisione emessa dalgiudice del rinvio si era verificata la condizione risolutiva cuiesso era stato sottoposto.8. Le ricorrenti hanno quindi impugnato tale risoluzione davantial Tribunale di Roma, il quale con sentenza n. 11190/2024,pubblicata il 7.11.2024, ha respinto la domanda.9. Il 25.03.2026 il Ministero ha depositato memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. con cui ha allegato la sentenza anzidetta eappello avverso la stessa.La ricorrente ha depositato analoga memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Prima di esaminare i motivi di ricorso è necessariopronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalMinistero con la predetta memoria, sul presupposto che, con larichiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 11190/2024, nonpiù impugnabile, si sarebbe formato un giudicato esterno,dedotto ed il deducibile, detta sentenza, avendo accertato lalegittimità della risoluzione ex tunc del rapporto di lavoro dellericorrenti, ha implicitamente ritenuto che l’asserita lorocollocazione utile nella graduatoria, aggiornata al 9.10.2013,Numero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/2026non costituisse un fatto idoneo a fondare il rivendicato dirittoalla stabilizzazione, coprendo così anche la questione delleallegate modifiche della graduatoria anzidetta.2. In particolare, per il Ministero, l’accertamento della legittimitàdella risoluzione contrattuale precluderebbe l’esame dellequestioni connesse all’asserito scorrimento della graduatoria,che le ricorrenti, nel ricorso introduttivo del giudizio definito contale sentenza, avevano dedotto «quale ulteriore ragione dellaasserita illegittimità/illiceità della disposta caducazione ex tuncnel settembre/ottobre 2023 del rapporto di lavoro a tempoindeterminato, costituito provvisoriamente in data 1.3.2018», esu cui la pronuncia del Tribunale di Roma n. 11190/24,irrevocabile dal 9.11.2024, «ha per implicito, mainequivocabilmente, statuito, respingendole» .3. Al riguardo le ricorrenti, nella propria memoria, hannodedotto, a rafforzamento delle censure mosse con il ricorso, chela Suprema Corte, «in una vicenda del tutto identica», conl’ordinanza n. 32471/2023 aveva «già confermato lastabilizzazione di altri lavoratori proprio sulla basedell’aggiornamento della graduatoria del 2018 dovuto agliscorrimenti successivi».4. In subordine il Ministero ha altresì eccepito il giudicatoparziale interno costituito dall’ordinanza rescindente n.33087/2022, la quale aveva accertato che la graduatoria cuidoveva far riferimento il giudice del rinvio era quella approvatacon decreto del 14.4.2008, il che rendeva irrilevanti gli asseritiscorrimenti dedotti dalle ricorrenti, vincolando il predettogiudice nei termini da essa definitivamente fissati.Numero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/20265. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, derivantedall’eccepito giudicato esterno, non è fondata, poiché nellarichiamata sentenza del Tribunale di Roma non vi è alcunastatuizione sulle questioni relative allo scorrimento dellagraduatoria dedotte dalle ricorrenti, ed è stata esaminatasoltanto la legittimità della risoluzione ex tunc del loro contrattodi lavoro per effetto della clausola in esso contenuta, tale daintrodurre una condizione risolutiva legata alla decisionedefinitiva del contenzioso in essere.5.1. La sentenza si è pronunciata quindi sull’avveramento didetta condizione, senza esaminare in alcun modo il diritto allastabilizzazione delle ricorrenti rivendicato fin dal ricorso del2011, decidendo solo sulla loro assunzione provvisoria (cosìdefinita dal Ministero) per effetto della sentenza della Corte diappello poi cassata con rinvio dall’ordinanza n. 33887/2022.Assunzione che è avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché l’accertatarisoluzione ex tunc non può spiegare effetti che da tale epoca,lasciando impregiudicato quanto si è verificato prima, e quindianche le questioni relative alla posizione in cui si erano collocatele ricorrenti nella graduatoria approvata con il decreto del14.04.2008, che la stessa ordinanza n. 33087/2022 haaffermato non essere stata accertata dalla sentenza cassata.5.2. Su tali questioni non può pertanto configurarsi la fattispeciedella decisione implicita, che ricorre allorché le questioniinteressate risultino superate e travolte, benché nonespressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altraquestione, il cui solo esame ne presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (v. Cass. n. 12131/2023).Numero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/20266. Quanto all’eccezione di parziale giudicato interno, essa puòessere esaminata unitamente ai motivi di ricorso, attenendo allamedesima questione.7. Con l’unico motivo di ricorso, è stato dedotto l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1 n. 5c.p.c., perché il giudice del rinvio, nel compiere l’accertamentodemandatogli dall’ordinanza n. 33087/2022, aveva del tuttoomesso di considerare la circostanza, oggetto di discussione trale parti in tutti i precedenti gradi di giudizio ivi compreso quellodi rinvio, dell’avvenuto aggiornamento al 9.10.2013dell’originaria graduatoria del 14.04.2008, modificata pereffetto del suo scorrimento, poiché alcuni dei lavoratori collocatiin posizioni precedenti erano stati stabilizzati da altri enti, altriavevano rinunciato alla stabilizzazione, altri ancora, pur avendoconseguito l’assunzione a seguito di decisione giudiziale, sierano dimessi, sicché alla data del 9.10.2013 risultavanostabilizzati solo 14 candidati che avevano avuto unprovvedimento giudiziale favorevole.7.1. Hanno quindi dedotto le ricorrenti che, per effetto di talescorrimento, esse erano venute a collocarsi in posizione utileper la stabilizzazione, anche senza voler considerare che eranostati messi a disposizione del Ministero ulteriori stanziamenti perstabilizzare un altro contingente di personale, per un totale di55 risorse, nel quale esse sicuramente rientravano.7.2. In tal modo, hanno quindi concluso le ricorrenti, la Corteterritoriale ha erroneamente effettuato l’accertamentodemandatole, basandosi su una graduatoria superata e non piùdata del 9.10.2013, per come desumibile dal verbale di accessoNumero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/2026ai documenti amministrativi di pari data, con allegata lagraduatoria degli aventi diritto alla stabilizzazione.8. Il motivo è infondato.9. Innanzitutto, occorre rilevare che l’ordinanza rescindente haritenuto fondati i motivi di ricorso volti a far valere violazioni dilegge, basando la sua decisione sulla dedotta violazione delledisposizioni che regolano la mancata contestazione di unacircostanza rilevante per il giudizio, in conseguenza della qualeera mancato l’accertamento, anche da parte dell’impugnatasentenza d’appello n. 2160/2017, di una circostanza costituenteil presupposto logico e giuridico per la costituzione di unrapporto di lavoro in sede di stabilizzazione autorizzata per unnumero limitato di posizioni, demandando così al giudice delrinvio di verificare se le ricorrenti si fossero collocate «nellagraduatoria 14 aprile 2008, entro il numero di posizioni per cuiera autorizzata la stabilizzazione».9.1 L’accertamento demandato è stato quindi circoscritto allagraduatoria del decreto del 14.04.2008, e non a quella che sisarebbe venuta a formare successivamente, per effetto deldedotto scorrimento in avanti, al quale l’ordinanza non ha fattoalcun riferimento, come non ne aveva fatto la sentenza diappello da essa annullata.9.2. La Corte territoriale quale giudice del rinvio si è attenuta atale accertamento, avendo verificato che le ricorrenti nellasuddetta graduatoria si erano collocate nelle posizioni nn. 103 e109, che non rientravano così nel numero di quelle per le qualiera stata autorizzata la stabilizzazione, pari a 42 unità dipersonale dell’area C (di cui 29 per la posizione economica C2).Numero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/202610. In tal modo la Corte territoriale si è conformata alconsolidato insegnamento di questa Corte secondo cui nel casoin cui la sentenza di annullamento ha accolto il ricorso perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice dirinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384,comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenzadi cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e lavalutazione dei fatti acquisiti al processo (v. Cass. n.17240/2023, Cass. n. 448/2020), incorrendo invece nellaviolazione di tale disposizione laddove giudichi i rapporti sullabase di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte dicassazione stessa (così Cass. n. 28734/2022).11. Al riguardo è stato affermato pure che in ipotesi diannullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, lapronuncia della Cassazione vincola al principio affermato e airelativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deveuniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anchealle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agliaccertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione,senza poter estendere la propria indagine a questioni che, purse non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono ilpresupposto stesso della pronuncia, formando oggetto digiudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddettequestioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti dellasentenza, in contrasto col principio di intangibilità (v. Cass. n.7091/2022 e n. 20887/2018).12. Alcun passaggio della citata ordinanza n. 33087/2022consente di affermare che la questione relativa allo scorrimentodella graduatoria del 14.4.2008 abbia costituito una delleNumero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/2026premesse logico-giuridiche della decisione, cosicché il giudicedel rinvio correttamente non ha esteso la propria indagine adetta questione.13. L’operato del giudice del rinvio non può perciò esserecensurato per aver omesso un esame cui egli non era affattotenuto, se solo si considera la limitazione dei suoi poteriderivanti dalle indicazioni fornite dall’ordinanza rescindente el’impossibilità di estendere la propria cognizione ad altriaccertamenti non demandatigli da essa, quale è quello delloscorrimento anzidetto.14. In tale prospettiva risulta, quindi, cogliere nel segnol’eccezione di giudicato interno parziale illustrata nella memoriadella controricorrente.15. A diverse conclusioni non può condurre la decisione diquesta Corte n. 32471/2023, richiamata dalle ricorrenti nellapropria memoria illustrativa, atteso che tale decisione harigettato il motivo di ricorso proposto dal Ministero perchéfinalizzato a contestare un accertamento di fatto, senza dedurrealcuna censura in iure della sentenza impugnata e senzaconfrontarsi con il decisum della stessa.16. In base a tali considerazioni il ricorso deve essere pertantorigettato.17. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 20890/2023Numero sezionale 1713/2026Numero di raccolta generale 18744/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]