CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri del foro di Roma, AlessandroTommassini e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, giusta procuraspeciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generaledello Stato-controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPiemonte n. 588/7/2019, depositata il 9.5.2019, non notificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugna con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza dellaCommissione tributaria regionale del Piemonte n. 588/7/2019,con la quale è stato parzialmente accolto l’appello della stessaNumero registro generale 25337/2019Numero sezionale 3882/2026Numero di raccolta generale 15322/2026Data pubblicazione 20/05/2026contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Torino n.1591/6/2017, che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso diaccertamento n. T7E030709391/2016, con il quale l’Agenziadelle Entrate recuperava a tassazione maggiori imposte IRES,IVA e IRAP per l’anno di imposta 2011, sulla basedell’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati e di costiritenuti non deducibili. La C.T.R., in parziale accoglimento delgravame, riteneva legittimo l’avviso di accertamento impugnatonei limiti di cui alla proposta conciliativa formulata dall’Agenziadelle Entrate in sede di accertamento con adesione ecompensava le spese.2. L’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.3. E’ stata fissata per la trattazione della causa l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la «nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 36 n. 4 del decretolegislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per averla C.T.R. respinto il primo motivo di gravame, con il quale erastata denunciata la carenza di motivazione della sentenza diprimo grado, con una motivazione meramente apparente.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. La ricorrente confonde il giudizio di appello con il giudizio dicassazione. Il giudice del gravame, anche nel giudizio tributario,ove la sentenza di primo grado non sia motivata non pronuncia ilsuo annullamento, ma decide il merito della controversia, stantel’effetto devolutivo dell’appello, non essendo il difetto dimotivazione della sentenza di primo grado ricompreso nelleipotesi tassative di cui all’art. 59 del decreto legislativo n.Numero registro generale 25337/2019Numero sezionale 3882/2026Numero di raccolta generale 15322/2026Data pubblicazione 20/05/2026546/1992, di tenore analogo a quello dell’art. 354 c.p.c..1.3. Questa Corte ha infatti affermato che l’omessa motivazionedi una sentenza di primo grado costituisce una nullità relativa. Diconseguenza, il giudice d’appello ha l'obbligo di decidere nelmerito sulla domanda proposta al giudice di primo grado, salve letassative ipotesi di rimessione della causa a tale giudice a normadegli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., fra le quali non rientra quelladel difetto di motivazione della sentenza (Cass. n. 5098/1988,Cass. n. 6293/1992, Cass. n. 1537/1996).1.4. E’ stato altresì chiarito che, proprio in considerazionedell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello edel principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette adappello si convertono in motivi di impugnazione, con laconseguenza che il giudice di secondo grado investito dellerelative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma devedecidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione unvizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dalgiudice d'appello (vedi Cass. n. 1323/2018), come nel caso dispecie, avendo infatti la C.T.R. ritenuto la sentenza di primogrado adeguatamente motivata.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’«omesso esamedi un fatto decisivo di cui si è discusso tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», per avere la C.T.R. omessodi esaminare i rilievi di merito sollevati dalla contribuente con ilprimo motivo del ricorso di primo grado, a pagina 17, ritrascrittiin appello alle pagine 14 e 15.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’art.360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar in sede dilegittimità l’omesso esame di un vero e proprio ”fatto“ in sensoNumero registro generale 25337/2019Numero sezionale 3882/2026Numero di raccolta generale 15322/2026Data pubblicazione 20/05/2026storico e normativo, e cioè di un preciso accadimento, di unaspecifica circostanza naturalistica, di un dato materiale, di unepisodio fenomenico rilevante. Non costituiscono, invece, ”fatti“le questioni giuridiche, le argomentazioni o deduzioni difensive egli elementi istruttori (cfr. Cass. n. 25171/2024, Cass. n.5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass.22397/2019).2.3. Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenutodella sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli attiprocessuali (rilevanza anche del dato extratestuale), avercostituito oggetto di discussione e rivestire carattere decisivo, nelsenso che, ove fosse stato preso in esame, avrebbe determinatoun esito sicuramente diverso della controversia (cfr. Cass. n.27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez. Un. n.21973/2021, Cass. n. 15860/2019).2.4. Ne discende che, in rigorosa osservanza delle previsioni dicui agli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., ilricorrente è tenuto a indicare il ”fatto storico“ non esaminato, il”dato“, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il”come“ e il ”quando“ tale fatto abbia formato oggetto didiscussione processuale fra le parti e la sua ”decisività“ (cfr.Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n.15784/2021, Cass. n. 20625/2020).2.5. Ora, a prescindere dal rilievo che il suaccennato onerededuttivo non è stato adeguatamente assolto, va osservato chela censura sollevata esorbita dal perimetro applicativo dell’art.360, comma 1, n. 5) c.p.c., non sostanziandosi nella denunciadella mancata disamina di un fatto storico, principale osecondario, oggetto di discussione e di carattere decisivo, neitermini innanzi illustrati, ma risolvendosi nella reiterazione delleNumero registro generale 25337/2019Numero sezionale 3882/2026Numero di raccolta generale 15322/2026Data pubblicazione 20/05/2026difese e delle argomentazioni giuridiche poste fondamento deimotivi di ricorso avverso l’atto impositivo non condivise dalgiudice del merito.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «omesso esame diun fatto decisivo di cui si è discusso tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», per aver la C.T.R. omesso dipronunciarsi sul motivo di gravame con il quale era stataeccepita l’invalidità dell’avviso di accertamento per non esserstata notificata, unitamente allo stesso, la delega previstadall’art. 42 del d.p.r. 600/73, che l’Agenzia delle Entrate avevainvece prodotto solo all’atto della costituzione nel giudizio diprimo grado, questione sollevata nel ricorso di primo grado (pag.5-7) e riproposta in appello ( pag. 16-21).3.1. Il motivo, con il quale a ben vedere si lamenta l’omessapronuncia su un motivo di gravame, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., è infondato.3.2. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice,non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisioneadottata dal giudice comporti l’implicito rigetto delle questioninon espressamente trattate, presupponendo come suonecessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento dellaloro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass.n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020).3.3. In ogni caso, sempre secondo questa Corte, in caso dinullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze dieconomia processuale impongono di evitare la cassazione conrinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare lapronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto esseredecisa nel merito, purché senza necessità di ulterioriaccertamenti in fatto (cfr. Cass. 8.10.2014 n. 21257, Cass.Numero registro generale 25337/2019Numero sezionale 3882/2026Numero di raccolta generale 15322/2026Data pubblicazione 20/05/202628.10.2015 n. 21968, Cass. 12.5.2017 n. 11838).3.4. A tal proposito, questa Corte ha più volte chiarito che ladelega non è necessariamente allegata all’avviso di accertamentonotificato dall’Amministrazione finanziaria (v. Cass. n. 4884 del2022, Cass. n. 3265/2024) ed è principio acquisito quellosecondo il quale l’Agenzia ben può produrla anche nel secondogrado di giudizio (v. tra le molte, Cass. n. 15781/2017; Cass. n.12781/2016). Ne consegue che legittimamente l’Agenzia delleEntrate ha prodotto la delega unitamente alle controdeduzioni diprimo grado, non essendo tenuta a notificarla unitamente all’attoimpositivo.4. In conclusione, il ricorso va rigettato.5. Spese secondo soccombenza.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la società ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida ineuro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Numero registro generale 25337/2019Numero sezionale 3882/2026Numero di raccolta generale 15322/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il PresidenteValentino Lenoci