CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25201/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'aw.to 1,[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 137/2020, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 25201/2020 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 27/1/2020 (n. 137/2020), la Corte d'ap- pello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] sciale, e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune di Bitonto al risarcimento, in favore della Masciale, dei danni da quest'ultima subiti a seguito di una caduta verificatasi su una strada posta all'interno dell'ambito territoriale dell'amministrazione comunale convenuta; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ac- certato la riconducibilità del fatto dannoso dedotto in giudizio alla re- sponsabilità del Comune di Bitonto, rilevando come la condotta tenuta dalla Masciale nel transitare sulla sede stradale non fosse giunta al punto di determinare l'integrale risoluzione del nesso di causalità tra il carattere insidioso della conformazione stradale e il danno subito dall'attrice; avverso la sentenza d'appello, il Comune di Bitonto propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; il Comune di Bitonto ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa (già condotta in decisione all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ivi rinviata a nuovo ruolo) è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza ca- merale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi con- troversi in relazione agli artt. 2051 e 1227 c.c. (in relazione all'art, 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente trascurato 2.12:1S Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 25201/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di considerare, ai fini della corretta ricostruzione del fatto, la piena co- noscenza, da parte della vittima, dalla conformazione della sede stra- dale percorsa in occasione della vicenda in esame, finendo col trascu- rare la grave negligenza della danneggiata nel percorrere il tratto stra- dale sul quale ebbe a cadere, ai fini dell'attribuzione, alla sua esclusiva responsabilità, della causazione del fatto dannoso dedotto in giudizio; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula- zione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motiva- zione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- mente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a ve- rificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 25201/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna amministrazione ricorrente, la corte territoriale ha espressamente pro- ceduto all'esame della condotta della danneggiata in occasione del fatto dannoso dedotto in giudizio, rilevando come dalla stessa non fosse esi- gibile l'adozione di alcuna cautela maggiore o comunque diversa da quella concretamente adoperata nel caso di specie, avuto riguardo alla morfologia della strada e alle caratteristiche insidiose del tratto sul quale la stessa ebbe a cadere, così come ricostruito sulla base degli altri elementi di prova sottoposti al suo giudizio; dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l'odierna do- glianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in que- sta sede; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del Comune ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 25201/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri samento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 11/5/2022. Il P idente En iScoditti [OSCURATO:PERSONA] og