CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11152/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza B. Cairoli n. 6 pre sso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è r appresentata e difesa -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] o (indirizzo p.e.c. indicato nel controricorso:[OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti/ricorrent i in via incidentale condizionata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATAN I A n. 1813/2017pubblicata il 10 ottobre 201 7 Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 10 ottobre 2023 dal ConsigliereDanilo C hi eca Udito il Pubblic o Ministero, in persona del So stituto P rocu ra t ore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Udito per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.s., nell’allegata qualità di proprietaria di un capannone ad uso commerciale,asseritamente munito di parete finestrata , sito in Acireale - frazione [OSCURATO:PERSONA] degli Ammalati alla via Carico n. 4, conveniva in giudizio, davanti alla locale sezione distaccata del Tribunale di Catania, i suoi vicini [OSCURATO:PERSONA] e e Gi usep pe Messina, chie dendo di accertare che questi ultimi avevano realizzato sul loro fondo un edificio in violazione delle distanze prescritte dalla legge e dagli strumenti urbanistici e , per l ’ effetto, di condannarli a d arret rare la costruzione a un a di sta nza minima di dieci metri dalla suddetta parete, giusta quanto stabilito dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali contestavano la fondatezza dell’avversa pretesa. All’esito del giudizio, in accoglimento della domanda, il Tribunale adìtocondannava l a Daidon e e il Messina , con vincolo di s olidarietà, «a portare l’edificio meglio descritto in motivazione ad una distanza di metri dieci dalla parete finestrata dell’edificio attoreo», ponendo a loro carico le spese processuali. La decisione veniva impugnata dai soccombenti davanti alla Corte d’Appello di Catania, la quale, con sentenza n. 1813/2017 del 10 ottobre 2017, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda avanzata dalla Denver s.s., condannandola al la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Contro questa sentenza la prefata società ha proposto ricorso per cassazione sulla base didue motivi. I Daidone - M essina hanno re sistit o m e diante la notifica di un controricorso contenente anche ricorso incidentale cond izionato, affidatoa t re motivi . Con ordinanza interlocutoria n. 9562 /2020 del 25 ma ggi o 2020, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sez ione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, del medesimo codice. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e i contro ricorrenti hanno depositato me moria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso prin cipale viene lamentat o l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Si assume che avrebbe errato la Cor te d ’ Appello di Catania nell’affermare che la parete del capannone d i pr opri età della Denver s.s. è priva di aperture qualificabili come vedute e che, conseguentemente,nel caso di specie n on può trovare ap pli cazione ladisciplina dettata dall’art. 9 n. 2) D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Il giudice distrettualeavrebbe, infatti, tralascia to d i consider are che detta parete è munita di u n portone di ac cesso avente le caratteristiche di una vera e propria veduta, in quanto idonea a consentire l’inspectio e la prospe ctio non solo s u l cortile di pertinenza esclusiva, ma anche vers o la proprietà a ltru i , c ome evincibile dalla relazione redatta da l c.t.u. nominato in grado d’appello. Con il secondo motivo sono denunciate la violazione e la fa lsa applicazione dell’a rt. 9 n. 2) D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 , in combinato disposto con l’art. 9, punti 1, 3 e 4 del [OSCURATO:PERSONA] del Comun e di Acireale e con le re l ati ve no rme di attuazione, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 119 del 6 agosto 1981 e dall’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell’Ambiente con deliberazione n. 64/82 del 22 febbraio 1982. Si deduce che, ai fini dell’applicabilità delle disp osizioni innan zi richiamate,prescriventi in tutti i casi una di stanza minima a ssoluta di dieci metri fra pareti finestrate e paret i di edifici antistanti, integraveduta anche una port a , des t in a ta in generale all ’ accesso a i locali e all ’ usci ta da essi , qual ora la sua confo rmazione renda obiettivamente possibile l ’ «i nspectio et prospe c t io in alienum » , come appunto nella specie. 2. Con il primo motivo del ricorso incid entale con dizionato vengono prospettati l ’ omesso es ame circa un fat to decisivo per il giudizio che è statooggetto di di scussione fra le parti , nonché la viol azione del combinato disposto degli artt. 873, 874 e 877 c.c., dell’art. 2697 del medesimo codice e degli artt.115 e 116 c.p.c.. Si sostiene, al riguardo:che la Denver s.s., pur essendone onerata, non avrebbe dimostrato l ’anteriorità della co struzione de l proprio capannone rispetto aquella dell’edificio realizzato sul loro fo ndo dai vicini; che, in mancanza di detta prova, non p uò trovare applicazione la norma delregolamento edilizio locale invocata dalla società attrice, prescr ivente la distanza minima di dieci met ri fra pareti finestrat e e pareti di edifici fro ntistanti , doven do qu esta essereosservata soltanto da chi costruisce per secondo. Con il secondo motivo sono denunciati l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti, nonchè la violazione degli ar tt. 873 e 877 c .c., dell ’ art. 9, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Acireale, relativo allazona territo rial e omoge ne a ” B “ , e degli artt. 115 e 116 c.p.c. . Si rileva, in proposito: che il fabbricato dei Dai done - Messina ricade nella zona territoriale omogenea ”B“ del Comune di Acireale, nella quale i l rego lamento e dil izio locale consent e d i costrui re sul confine in aderenza; che, proprio in virtù della menzionata previsione regolamentare, detto immobile era stato realizzato in aderenza a quello all ’ epoca ins is tente su l terreno del co nfinante [OSCURATO:PERSONA], interposto frai fondi delle parti in conflitto; che, essendosi legittimamente a vv al si di tale fac oltà , gl i odierni controricorren ti non erano tenuti ad osservare alcuna distanza rispetto alla parete del capannone di proprietà della Denver s.s.. Con il terzo motivo vengono contestati l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti,nonchè la violazione dell ’ art. 873 c .c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Si argomenta, sul tema : che i fondi delle parti in causa non possono consi d erar s i confinant i , essendo fra loro interposto quello di proprietà del sunnominato [OSCURATO:PERSONA]; che, per tale ragione, risulta in a pplica b il e a l la fattispecie in esame la disci plina legale in tema di distanze fra costruzioni, operante nel solo caso d i fondi finitimi. 3. I due motivi del ricorso principale , che possono essere scrutina ti insieme per la loro intima connessi one , a p paiono priv i di fondamento. Il fatto di cui la ricorr ente lamenta l ’ omesso es ame ha in realtà formato oggetto di valutazione da parte della Corte distrettuale catanese, la quale, dopo aver rilevato, in punto di diritto , che «una porta non può ordinariamente dare luogo a una veduta (…), salvo che sia strutturata in mododa consentire di g uardare nel fondo del vicino (porta finestra)», ha ritenut o , sulla sc orta d i un apprezzamento di merito, che il portone di accesso al capannone della Denver s.s. non presenti le cennate caratteris ti che d ella porta-finestra, giungendo così ad escludere l’applicabilità al caso di specie della distanza di dieci metri f ra pareti finestrate e par eti di edifici antistanti imposta dall’art. 9 n. 2) D.M. 2 aprile 1968, n.1444, richiamatodallo strumento urbanistico locale. A ben vedere, ciò di cui la societ à impugnante si duole è che la Corte territoriale non a vrebbe tenuto conto de gli accertamenti condotti dal c.t.u. nominato in grado d’appello, dai quali sarebbe emerso chesulla par e te del predett o capannone è presente un portone di accessodotato delle caratteristiche della veduta. Sennonchè, per costante giurisprudenza d i qu esto [OSCURATO:PERSONA], l’omesso esame di elementi istruttori non è riconducibile al paradigma di cui all ’art. 360, comma 1, n. 5) c.p .c. laddov e ilfatto storico rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. C ass. n. 31452/2022, Cass. Sez. Un. n. 28547/2022, Cass. n. 27282/2002, Cass. n. 19362/2022). D’altro canto, con il ri corso non vi ene denuncia ta la nullità dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per motiva z i one omessao apparente, onde la Cor te non è chiamata ad occuparsi di una simile questione. A fronte de ll ’ a pprezzam ento in fatto comp iuto dal la Cor te territoriale circa l ’i nidoneità del porto ne di accesso al ca pannone della Denver s.s. a consentire l ’esercizio dell ’ «inspectio e t prospectio» sul fondo de i Da idone - Messina , deve a ltresì es cludersi la configurabilità del la de dot ta viola zione o fal sa applicazione d elle norme giuridicheevocate dalla ricorre nte , in quanto , nel l a disciplina legale dei rapporti di vicinato, l’obbligo di osservare determinate distanze nelle costruzioni sussiste esclusivamente risp etto alle vedute, e non anche alleluci, sicché la dizione ” pareti finestrate “ contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all ’ art. 9 D.M. n. 1444 del 1968 non p otrebbe che riferirsi a lle sole pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette lucifere ( cfr. Cass. n. 14730/2022, Cass. n. 10069/2020 , Cass. n. 14091/2019, Cass. n. 26383/2016). 4. Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente ass orbi mento dell ’ impugnazione incidenta le condizionata. 5. Le s pese de l presente grado di legittimità seguono la soccombenza esi liquidano come in dispo sitivo. 6. Stante l’esito del giudizio , deve essere resa nei confronti del la Denvers.s. l ’attestazione di cui all ’art. 13, comma 1 - qu ate r , D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichia ra asso r bito quello incidentale condizionato ; co nd anna la Denver s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifonder e alla contro parte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200 euro (di cui 200 per e sb orsi), oltre al rimborso forfett ario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma1-bis dello stes so a rticolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se