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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11111/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] foro di Roma giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore-resistente –avverso la sentenza n. 835/5/2017 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, depositata in data 5.10.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo raccomandata AG n. 76583037118-7, in unico plico,due avvisi di accertamento, uno per l'anno d'imposta 2009 e l’altro perl'anno d'imposta 2010, a mezzo dei quali accertava un maggior reddito afini Irpef e relative addizionali a seguito di indagini bancarie.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di L’Aquila, adita dal contribuente, ilquale impugnava l’avviso di accertamento n.

TA3050102611, relativoall’anno di imposta 2010, rigettava il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello,confermando integralmente la sentenza di primo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a undicimotivi.5.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare allaeventuale discussione in pubblica udienza.6.

E stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].7.

La Procura Generale, in persona del sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 47 e 52 delD.Lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», ilricorrente deduce che nel giudizio di appello aveva eccepito la nullità dellasentenza emessa dai giudici di prime cure. l giudici della CTR, senzaesaminare la documentazione prodotta da esso ricorrente, non avevanoproceduto ad annullare la sentenza di primo grado, nonostante fosse stataemessa in violazione di legge, anche di rango costituzionale.

La sentenzaNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026emessa dai primi giudici era infatti nulla per violazione dell'art.47 delD.Lgs. 546/92 e la sentenza di appello altrettanto nulla per violazionedell'art. 52 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto anche in grado appello non erastata fissata apposita udienza per la trattazione dell’istanza di sospensionedell’atto impugnato.1.1.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazionedella sentenza impugnata, avendo la C.T.R. rigettato il motivo di gravame,ritenendo che la decisione sull’istanza di sospensione dell’atto impositivopossa essere adottata alla stessa udienza fissata per il merito e chel’istanza di sospensione avanzata in appello era stata tempestivamenterespinta per difetto di periculum in mora.1.2.

Ed invero, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il motivod'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali ladecisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata,non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base delprovvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta lanullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullitàsi risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed èconseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366,n. 4, c.p.c. ( tra le più recenti, Cass. 9059/2025).1.3.

Peraltro, la decisione è conforme all’orientamento di questa Cortesecondo cui in tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo,decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza disospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa delcontribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione dellasentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per lamancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, vienemeno con la decisione di merito ( tra le tante, Cass. n. 1149 del 2025).Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20262.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.42 del d.p.r. n. 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»,lamenta che i giudici di appello non abbiano dichiarato la nullità dell’attoimpositivo in quanto sottoscritto da un soggetto sprovvisto dello iuspostulandi.

Infatti, il sottoscrittore dell’atto non era abilitato a firmare, inquanto all’atto non era stata allegata ed indicata “una procura o unadelega e i relativi poteri a proporre l’atto medesimo”.

Inoltre, l’atto erasprovvisto del timbro dell’Ufficio.2.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto, non essendo la questione trattatanella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre ilcontenuto del ricorso di primo grado e dell’atto di appello, al fine didimostrare che la questione era stata tempestivamente dedotta in primogrado e riproposta nell’atto di appello.

Si richiama, in proposito, ilconsolidato insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale,ove di una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fattonon vi sia cenno alcuno nella sentenza impugnata, il ricorrente percassazione, al fine di non incorrere in una declaratoria di inammissibilitàper novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenutadeduzione nei pregressi gradi di giudizio, ma anche di indicare, in ossequioal principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto processuale l’abbiasollevata, in modo da consentire alla Corte di controllare «ex actis» laveridicità di tale asserzione prima di esaminare la doglianza nel merito (cfr.Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021, Cass. n.25056/2020).3.

Con il terzo motivo, rubricato «Insufficiente e contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5, del cpc», si sostiene che i giudici di appello avrebbero“erroneamente percepito i fatti di causa, che si sostanziano nellasupposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risultaincontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cuiNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026verità è inconfutabilmente accertata”.

L'esame "ab intrinseco" dellasentenza impugnata rivelava una carenza di plausibilità nel percorso logicoche, dall'esposizione dei fatti e dall'enunciazione della loro valutazione,portava all'emissione del dispositivo.

Inoltre, la sentenza appariva viziatada insanabile contraddizione, basandosi su affermazioni fra lorocontrastanti, che non trovavano riscontro nelle precisazioni delleconclusioni riportate in sentenza.

La motivazione apparivaquantitativamente abbondante, ma affetta dal vizio di motivazione soloapparente, in quanto i giudici della CTR non avevano rilevato che lametodologia istruttoria ed accertativa da parte dell'Ufficio era in contrastocon norme di legge, anche di rango costituzionale.

L'Ufficio, nella suaaccertamento, aveva violato l'art. 97 della Costituzione e la Legge n.212/2000.

Nelle motivazioni dell'atto di accertamento, l'Ufficio omettevainfatti di indicare lo svolgersi dell'attività istruttoria che era viziata, poichèin contrasto con le norme di legge che sovrintendono l'attività dell'Ufficio.L'Ufficio con l'atto de qua, senza alcuna motivazione, aveva attribuito comereddito operazioni bancarie compiute dal contribuente nella qualità diamministratore di società o come delegato, citando anche le società eriproducendo una tabella "criptica" di operazioni bancarie tipiche di societàcommerciali ed industriali.

Inoltre, i giudici di appello non si eranopronunciati sulla manifesta incongruenza delle spese liquidate dai giudici diprimo grado, in rapporto al valore della causa.

Inoltre, i giudici di primogrado avevano aumentato il compenso del 50% nonostante l’Agenzia delleEntrate avesse notificato il diniego di mediazione a mezzo pec , senza chevi fosse stato un effettivo tentativo di mediazione.3.1.

Il motivo è inammissibile, sotto vari profili.3.2.

Innanzitutto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito(cd. ”doppia conforme“), il ricorso per cassazione poteva essere spiegatoesclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360,Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art.348-ter del medesimo codice, vigente «ratione temporis» e applicabileanche alle sentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA], oraCorti di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez.

Un. n.8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nella preclusione dicui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n.5947/2023, Cass. n. 26774/2016).3.3.

In secondo luogo, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciare in sede dilegittimità l’omesso esame di un vero e proprio ”fatto“ in senso storico enormativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specifica circostanzanaturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante.Non costituiscono, invece,”fatti“ le questioni giuridiche, le argomentazioni odeduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass. n. 25171/2024,Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass.22397/2019).3.4.

Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenuto dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanzaanche del dato extratestuale), aver costituito oggetto di discussione erivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame,avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr.Cass. n. 27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez.

Un. n.21973/2021, Cass. n. 15860/2019).3.5.

Ne discende che, in rigorosa osservanza delle previsioni di cui agliartt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente ètenuto a indicare il ”fatto storico“ non esaminato, il ”dato“, testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il ”come“ e il ”quando“ tale fattoNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026abbia formato oggetto di discussione processuale fra le parti e la sua”decisività“ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez.

Un. n. 21973/2021, Cass.n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020).3.6.

Ora, a prescindere dal rilievo che il suaccennato onere deduttivo non èstato adeguatamente assolto, va osservato che le censure sollevateesorbitano dal perimetro applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.,non sostanziandosi nella denuncia della mancata disamina di un fattostorico, principale o secondario, oggetto di discussione e di caratteredecisivo, nei termini innanzi illustrati, risolvendosi piuttosto in unacomplessiva critica all’apprezzamento delle risultanze di causa compiutodal giudice di appello, prospettato in ricorso come erroneo e deficitario.3.7.

Quanto alla doglianza relativa alle spese processuali, trattasi diquestione non trattata nella sentenza impugnata, senza che il ricorrenteabbia riprodotto il contenuto dell’atto di appello, al fine di dimostrare chefosse oggetto del thema decidendum della fase di gravame.4.

Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.42 del DPR 600173, dell'art.56 del DPR 633172, e dell'art. 7 della Legge212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», lamenta che igiudici di appello non abbiano esaminato, né si siano pronunciati sullanullità dell'atto di accertamento, in quanto del tutto carente di motivazionein palese violazione tanto degli artt. 42 e 56 in epigrafe, quanto dell'art.7dello Statuto dei diritti del Contribuente.

Non è condivisibile la statuizionedei primi giudici e dei giudici di appello circa la mancata allegazionedell'autorizzazione del provvedimento delle indagini bancarie.

L'ufficioasseriva che tale autorizzazione è un atto preparatorio allo svolgimentodella fase interna e che non assumeva alcuna rilevanza esterna, essendosufficiente la sua esistenza, ma tale esistenza non era stata provatadall'Ufficio nè nell'atto di accertamento, nè nelle proprie controdeduzioninel corso dell'intero giudizio.

Invece i giudici sia di prime cure che diNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026appello asseriscono che esso esiste senza che si siano accertati di taleesistenza.

L’ufficio deve produrre l’autorizzazione nel caso di contenzioso, apena di carenza di motivazione.4.1.

Il motivo è inammissibile.

La questione, di cui non vi è cenno nellasentenza impugnata, non risulta proposta in appello con tempestivomotivo di gravame, né, ancor prima, risulta che fosse stata dedotta nelricorso di primo grado.

Valgono pertanto le stesse considerazioni esposte alpunto

2.1. della presente ordinanza.5.Con il quinto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 del codice civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», ilricorrente sostiene che i giudici di appello non si sono pronunciati sullaviolazione e falsa applicazione dell'art.2697 del codice civile, che trovaapplicazione anche nel processo tributario.

Le parti, dunque, devonoprovare le proprie ragioni e il giudice, se lo ritiene opportuno, develimitarsi a ripercorrere l'iter seguito dall'ufficio nell'emissione dell'attoimpugnato, ma non può sostituirsi a una delle parti per sostenere l'oneredella prova. l primi giudici non hanno rilevato che l'operato dell'Ufficio eraillegittimo, in quanto la presunzione opera sul quantum debeatur e non giàsull'accertamento dell'an, che deve trovare la sua giustificazione in altrenorme. l giudici di secondo grado avevano rigettato l'appello delcontribuente, senza esaminare alcuna prova ed alcun documento.

Iversamenti di modesta entità si riferivano agli stipendi ricevuti ed eranoperfettamente capienti rispetto al reddito dichiarato.

L’Agenzia delleEntrate aveva agito irrazionalmente, avvicinando fatti tra loro contrastanti.6.

Con il sesto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c., dell'art.116 c.p.c., dell'art.167 c.p.c. e dell'art.23 del D.Lgs.546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», si assume che igiudici di appello non abbiano esaminato la documentazione presentata dalcontribuente nel corso del giudizio.

Essi non avevano posto a fondamentoNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026della decisione le prove proposte dal contribuente e non avevano rilevatoche tali prove e fatti non erano stati contestati specificatamentedall'Ufficio.

Il contribuente aveva provato per ogni singola operazione lasua estraneità e che le movimentazioni bancarie non sono assolutamenteda considerarsi imponibile fiscale e l’agenzia delle Entrate non hacontestato le giustificazioni fornite.

A tali precetti non si eranoassolutamente attenuti i giudici con la sentenza impugnata, laddove hannoomesso di esaminare le doglianze tanto di fatto che in diritto puntualmenteesposte nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello.

In particolare, ilcontenuto della sentenza, così come formulato, sarebbe talmente genericoe vago che dallo stesso non sarebbe dato desumere quale sia stato losvolgimento del processo e l'iter logico i base al quale i giudici abbianodeciso.6.1.

I motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi, sonoinammissibili.6.2.

In primo luogo, va stigmatizzata la genericità del riferimento alla“documentazione” che sarebbe stata depositata nel corso del giudizio, cherende la doglianza priva del requisito dell’autosufficienza imposto dall’art.366 c.p.c..6.3.

In secondo luogo, va ricordato che la violazione dell’art. 2967 c.c. èconfigurabile solo ove si contesti al giudice di aver attribuito l’onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti,essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabilitidal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n.32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20266.4.

E’ stato altresì precisato da questa Corte che, mentre la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(tra le più recenti, Cass. n. 26739/2024).6.5.

Infine, il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documentonon esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento.

8.6. Il ricorrente non deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c., che peraltro sarebbe precluso dall’esistenza di una duplice conformepronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“) sfavorevole e tenta, piuttosto,di ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, preclusa insede di legittimità.7.

Con il settimo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 2979 del c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3c.p.c », si eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Leargomentazioni del giudice di appello sarebbero del tutto inidonee arivelare le ragioni della decisione e non consentirebbero l'identificazioneNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026dell'iter logico seguito dalla Commissione per giungere alla conclusionefatta propria nel dispositivo. l giudici non avevano infatti rilevato che l'attodi accertamento si basava su presunzioni neppure semplici, maipersemplici, e quindi in contrasto con la legge.

Esse erano prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza.

I giudici di appello di eranopronunciati su semplici affermazioni contenute nell'avviso di accertamentoemesso dall'Ufficio, che non aveva fornito alcuna prova sia nell'attoimpositivo che nella costituzione in giudizio.

Le presunzioni risultavanopertanto arbitrarie, imprecise e discordanti.7.1.

Il motivo denuncia cumulativamente e dunque inammissibilmenteerrores in procedendo (motivazione apparente) ed errores in iudicando (violazione dell’art. 2979 c.c.), ontologicamente incompatibili.7.2.

Invero, la C.T.R. prende in esame tutti i motivi di appello formulati dalcontribuente, descrivendone l’oggetto e motivando la decisione per ognunodi essi, rispettando abbondantemente il parametro del “minimocostituzionale”.

Il ricorrente non specifica quali motivi del ricorso in appellonon sarebbero stati esaminati, né tampoco ne illustra il contenuto.

I giudicidi appello, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno altresìosservato che l’appellante non aveva portato, né in sedeendoprocedimentale, né in sede giurisdizionale, alcun elemento probatorioche contrastasse i dati documentali forniti dall’Ufficio e che superasse lepresunzioni legali da cui detti dati sono assistiti, mostrando di averapplicato correttamente le regole di riparto dell’onere della prova inmateria di accertamenti bancari.7.3.

Questa Corte ha infatti più volte chiarito che in tema di accertamentodelle imposte sui redditi, qualora l’accertamento si fondi su verifiche diconti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione èsoddisfatto, secondo l’art. 32 d.P.R. 600/1973, attraverso i dati e glielementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversioneNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrareche gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sonoriferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova nongenerica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delleoperazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili» ( ex multis, Cass.31/01/2024, n. 2928; Cass. 04/08/2010, n. 18081).8.

Con l’ottavo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.156 c.p.c. all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.» deduce che la statuizione dei primi giudici circa laregolarità della notificazione dell'atto di accertamento non troverebberiscontro nelle norme di legge che disciplinano la notifica degli attitributari.

Il contribuente nel corso del giudizio aveva eccepito la nullitàdell'atto de quo, in quanto l'Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzoraccomandata AG n. 76583037118- 7, in unico plico, notificava alcontribuente due Avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009 e perl'anno d'imposta 2010.

Essendo gli accertamenti riferiti a due anni diimposta differenti, risulterebbe del tutto evidente che tale notifica debbaconsiderarsi inesistente e di conseguenza gli stessi avvisi di accertamento(anno 2009 e anno 2010) dovevano essere considerati nulli a tutti glieffetti di legge.

Nella fattispecie, non poteva infatti trovare applicazionel'art.156 del c.p.c., essendo l'avviso di accertamento un attoamministrativo unilaterale recettizio, che per la sua efficacia deve essereportato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini di leggee, avendo la stessa natura sostanziale e non processuale, lo scopo dellanotifica viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto,senza possibilità di applicazione degli articoli 156 e seguenti del c.p.c.8.1.

Il motivo è infondato.

La C.T.R. ha respinto il motivo di gravameritenendo che “La censura è palesemente infondata perché nessuna normavieta o impone che gli avvisi di accertamento, se riferiti a diversi periodiNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026d'imposta ma al medesimo soggetto passivo d'imposta, possano esserecontenuti in un unico plico che, invece, è precluso nel caso di destinataridiversi dello stesso atto impositivo , ciascuno dei quali ha diritto diricevere personalmente e separatamente l' atto impositivo medesimo ;d'altra parte, nessun pregiudizio ha ricevuto, in concreto, il contribuenteda questa modalità di consegna degli avvisi in unico plico, ben potendoesercitare il proprio diritto di difesa e di impugnazione su ciascuno degli8.2 Premessa l’incontestata ricezione di entrambi gli avvisi diaccertamento e la loro tempestiva impugnazione, la statuizione èconforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui non si haviolazione dell'art. 137 cod. proc. civ. nel caso in cui più avvisisiano notificati al medesimo contribuente in unico plico, ricorrendo taleviolazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con unsolo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo ragionevole temereche chi riceve l'atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari(Cass. 14635/2019, Cass. n. 3195/2015, Cass. n. 17134/2007).8.3.

In ogni caso, assolutamente consolidato è altresì l’orientamento diquesta Corte secondo cui, in caso di nullità (provocata da qualunque vizio)della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtùdell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nelprocesso civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con laconseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente producel'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazionedell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, exart. 156 c.p.c. ( ex multis, Cass.

S.U. 19854/2004, Cass. n. 15554 del02/07/2009, nonchè Cass. nn. 2272/2011, 654/2014, 5057/2015,18480/2016, 11043/2018, 27561/2018, 6417/2019 e, tra le più recenti,Cass. n. 16163/2025).Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20269.

Con il nono motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dellaLegge 241/90, della Legge 212/2000 e dell'art.97 della Costituzione, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», lamenta che i giudici dellaCTR non abbiano rilevato che nessun atto citato nelle motivazionidell'accertamento era stato allegato allo stesso, né era stato prodotto nelcorso del giudizio di primo grado.

Eccepisce, pertanto la nullità dell'attoimpositivo, per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3,comma 3, della Legge 241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000.

L'attoimpugnato è infatti inquadrabile tra quelli in cui è applicabile l'obbligo dellamotivazione ex art. 7 della Legge 212/2000 e, pertanto, quando facciariferimento ad un altro atto, esso deve essere corredato da quest'ultimo.Gli atti dell'amministrazione finanziaria dovevano essere motivati secondoquanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, con laconseguenza che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.9.1.

Il motivo è inammissibile.9.2.

Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorsoper cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrentecensuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilodella congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avvisodi accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso neriporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati opretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base alricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale,bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dallamotivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suofondamento» (Cass. 19/04/2013, n. 9536; conforme Cass. 28/06/2017, n.16147, Cass. n. 6872/2023).

Il motivo non soddisfa tali requisiti dispecificità ed autosufficienza, non avendo il ricorrente neppure indicatoNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026quali sarebbero gli atti citati nell’avviso di accertamento che non sarebberostati notificati o riprodotti nel loro contenuto essenziale.10.

Con il decimo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.», lamenta che la C.T.R. abbia erroneamenteapplicato la disposizione indicata in rubrica al processo tributario.10.1.

Sebbene la declaratoria della sussistenza dei presupposti per ilversamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integralerigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non abbianatura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le partiin causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo, èpur vero che l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sullacondanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato nell'ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilitàdell'impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari, trattandosi,come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cuioperatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile. (Cass.15111/2018, 20018/2018).10.2.

L’attestazione contenuta nella sentenza impugnata deve pertantoessere espunta.11.

Con l’undicesimo motivo, rubricato «Nullità della sentenza ex artt. 36,comma 2, del D.Lgs 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. cpc, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4 cpc», il ricorrente assume che la sentenzaemessa dai giudici di seconde cure è da considerarsi nulla, anche ai sensidell'art.112 del c.p.c., in quanto non vi è corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato.

La sentenza sarebbe viziata da ultra-extra petizione e daomessa pronuncia (artt.112, 115, 116 e 167 del c. p. c.).

L'art.36 commaNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20262 nn. 2 e 4 del DLgs n.546 del1992 -la cui formulazione è quasi del tuttoidentica a quella dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc -, prevede infatti he lasentenza della commissione tributaria debba contenere, tra l'altro, "laconcisa esposizione dello svolgimento del processo" e la "succintaesposizione dei motivi in fatto ed in diritto.".

I giudici del gravame nonavevano attentamente valutato le eccezioni e la documentazioneprobatoria presentata dal contribuente e non si erano pronunciati, nè infatto nè in diritto, su tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e nonavevano rilevato l’inammissibilità dell'appello così come eccepito da essoricorrente nelle proprie controdeduzioni.11.1.

Il motivo non si sottrae al rilievo di inammissibilità.11.2.

Il ricorrente lamenta infatti cumulativamente vizi di extra petizione edi omessa pronuncia, senza specificare su quali motivi di gravame vi siastata l’omessa pronuncia e sotto quale profilo i giudici del gravame abbianoalterato petitum e causa petendi.12.

In conclusione, il ricorso va rigettato.13.

Nulla per le spese.14.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto, applicandosi invece tale disposizione alla presentefase di legittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’inapplicabilità al giudiziotributario dell’art. 13- comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;nulla per le spese;Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] foro di Roma giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore-resistente –avverso la sentenza n. 835/5/2017 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, depositata in data 5.10.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo raccomandata AG n. 76583037118-7, in unico plico,due avvisi di accertamento, uno per l'anno d'imposta 2009 e l’altro perl'anno d'imposta 2010, a mezzo dei quali accertava un maggior reddito afini Irpef e relative addizionali a seguito di indagini bancarie.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di L’Aquila, adita dal contribuente, ilquale impugnava l’avviso di accertamento n. TA3050102611, relativoall’anno di imposta 2010, rigettava il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello,confermando integralmente la sentenza di primo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a undicimotivi.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare allaeventuale discussione in pubblica udienza.6. E stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. La Procura Generale, in persona del sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 47 e 52 delD.Lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», ilricorrente deduce che nel giudizio di appello aveva eccepito la nullità dellasentenza emessa dai giudici di prime cure. l giudici della CTR, senzaesaminare la documentazione prodotta da esso ricorrente, non avevanoproceduto ad annullare la sentenza di primo grado, nonostante fosse stataemessa in violazione di legge, anche di rango costituzionale. La sentenzaNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026emessa dai primi giudici era infatti nulla per violazione dell'art.47 delD.Lgs. 546/92 e la sentenza di appello altrettanto nulla per violazionedell'art. 52 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto anche in grado appello non erastata fissata apposita udienza per la trattazione dell’istanza di sospensionedell’atto impugnato.1.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazionedella sentenza impugnata, avendo la C.T.R. rigettato il motivo di gravame,ritenendo che la decisione sull’istanza di sospensione dell’atto impositivopossa essere adottata alla stessa udienza fissata per il merito e chel’istanza di sospensione avanzata in appello era stata tempestivamenterespinta per difetto di periculum in mora.1.2. Ed invero, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il motivod'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali ladecisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata,non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base delprovvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta lanullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullitàsi risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed èconseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366,n. 4, c.p.c. ( tra le più recenti, Cass. 9059/2025).1.3. Peraltro, la decisione è conforme all’orientamento di questa Cortesecondo cui in tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo,decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza disospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa delcontribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione dellasentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per lamancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, vienemeno con la decisione di merito ( tra le tante, Cass. n. 1149 del 2025).Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20262. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.42 del d.p.r. n. 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»,lamenta che i giudici di appello non abbiano dichiarato la nullità dell’attoimpositivo in quanto sottoscritto da un soggetto sprovvisto dello iuspostulandi. Infatti, il sottoscrittore dell’atto non era abilitato a firmare, inquanto all’atto non era stata allegata ed indicata “una procura o unadelega e i relativi poteri a proporre l’atto medesimo”. Inoltre, l’atto erasprovvisto del timbro dell’Ufficio.2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, non essendo la questione trattatanella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre ilcontenuto del ricorso di primo grado e dell’atto di appello, al fine didimostrare che la questione era stata tempestivamente dedotta in primogrado e riproposta nell’atto di appello. Si richiama, in proposito, ilconsolidato insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale,ove di una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fattonon vi sia cenno alcuno nella sentenza impugnata, il ricorrente percassazione, al fine di non incorrere in una declaratoria di inammissibilitàper novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenutadeduzione nei pregressi gradi di giudizio, ma anche di indicare, in ossequioal principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto processuale l’abbiasollevata, in modo da consentire alla Corte di controllare «ex actis» laveridicità di tale asserzione prima di esaminare la doglianza nel merito (cfr.Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021, Cass. n.25056/2020).3. Con il terzo motivo, rubricato «Insufficiente e contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5, del cpc», si sostiene che i giudici di appello avrebbero“erroneamente percepito i fatti di causa, che si sostanziano nellasupposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risultaincontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cuiNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026verità è inconfutabilmente accertata”. L'esame "ab intrinseco" dellasentenza impugnata rivelava una carenza di plausibilità nel percorso logicoche, dall'esposizione dei fatti e dall'enunciazione della loro valutazione,portava all'emissione del dispositivo. Inoltre, la sentenza appariva viziatada insanabile contraddizione, basandosi su affermazioni fra lorocontrastanti, che non trovavano riscontro nelle precisazioni delleconclusioni riportate in sentenza. La motivazione apparivaquantitativamente abbondante, ma affetta dal vizio di motivazione soloapparente, in quanto i giudici della CTR non avevano rilevato che lametodologia istruttoria ed accertativa da parte dell'Ufficio era in contrastocon norme di legge, anche di rango costituzionale. L'Ufficio, nella suaaccertamento, aveva violato l'art. 97 della Costituzione e la Legge n.212/2000. Nelle motivazioni dell'atto di accertamento, l'Ufficio omettevainfatti di indicare lo svolgersi dell'attività istruttoria che era viziata, poichèin contrasto con le norme di legge che sovrintendono l'attività dell'Ufficio.L'Ufficio con l'atto de qua, senza alcuna motivazione, aveva attribuito comereddito operazioni bancarie compiute dal contribuente nella qualità diamministratore di società o come delegato, citando anche le società eriproducendo una tabella "criptica" di operazioni bancarie tipiche di societàcommerciali ed industriali. Inoltre, i giudici di appello non si eranopronunciati sulla manifesta incongruenza delle spese liquidate dai giudici diprimo grado, in rapporto al valore della causa. Inoltre, i giudici di primogrado avevano aumentato il compenso del 50% nonostante l’Agenzia delleEntrate avesse notificato il diniego di mediazione a mezzo pec , senza chevi fosse stato un effettivo tentativo di mediazione.3.1. Il motivo è inammissibile, sotto vari profili.3.2. Innanzitutto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito(cd. ”doppia conforme“), il ricorso per cassazione poteva essere spiegatoesclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360,Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art.348-ter del medesimo codice, vigente «ratione temporis» e applicabileanche alle sentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA], oraCorti di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n.8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nella preclusione dicui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n.5947/2023, Cass. n. 26774/2016).3.3. In secondo luogo, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciare in sede dilegittimità l’omesso esame di un vero e proprio ”fatto“ in senso storico enormativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specifica circostanzanaturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante.Non costituiscono, invece,”fatti“ le questioni giuridiche, le argomentazioni odeduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass. n. 25171/2024,Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass.22397/2019).3.4. Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenuto dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanzaanche del dato extratestuale), aver costituito oggetto di discussione erivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame,avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr.Cass. n. 27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez. Un. n.21973/2021, Cass. n. 15860/2019).3.5. Ne discende che, in rigorosa osservanza delle previsioni di cui agliartt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente ètenuto a indicare il ”fatto storico“ non esaminato, il ”dato“, testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il ”come“ e il ”quando“ tale fattoNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026abbia formato oggetto di discussione processuale fra le parti e la sua”decisività“ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass.n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020).3.6. Ora, a prescindere dal rilievo che il suaccennato onere deduttivo non èstato adeguatamente assolto, va osservato che le censure sollevateesorbitano dal perimetro applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.,non sostanziandosi nella denuncia della mancata disamina di un fattostorico, principale o secondario, oggetto di discussione e di caratteredecisivo, nei termini innanzi illustrati, risolvendosi piuttosto in unacomplessiva critica all’apprezzamento delle risultanze di causa compiutodal giudice di appello, prospettato in ricorso come erroneo e deficitario.3.7. Quanto alla doglianza relativa alle spese processuali, trattasi diquestione non trattata nella sentenza impugnata, senza che il ricorrenteabbia riprodotto il contenuto dell’atto di appello, al fine di dimostrare chefosse oggetto del thema decidendum della fase di gravame.4. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.42 del DPR 600173, dell'art.56 del DPR 633172, e dell'art. 7 della Legge212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», lamenta che igiudici di appello non abbiano esaminato, né si siano pronunciati sullanullità dell'atto di accertamento, in quanto del tutto carente di motivazionein palese violazione tanto degli artt. 42 e 56 in epigrafe, quanto dell'art.7dello Statuto dei diritti del Contribuente. Non è condivisibile la statuizionedei primi giudici e dei giudici di appello circa la mancata allegazionedell'autorizzazione del provvedimento delle indagini bancarie. L'ufficioasseriva che tale autorizzazione è un atto preparatorio allo svolgimentodella fase interna e che non assumeva alcuna rilevanza esterna, essendosufficiente la sua esistenza, ma tale esistenza non era stata provatadall'Ufficio nè nell'atto di accertamento, nè nelle proprie controdeduzioninel corso dell'intero giudizio. Invece i giudici sia di prime cure che diNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026appello asseriscono che esso esiste senza che si siano accertati di taleesistenza. L’ufficio deve produrre l’autorizzazione nel caso di contenzioso, apena di carenza di motivazione.4.1. Il motivo è inammissibile. La questione, di cui non vi è cenno nellasentenza impugnata, non risulta proposta in appello con tempestivomotivo di gravame, né, ancor prima, risulta che fosse stata dedotta nelricorso di primo grado. Valgono pertanto le stesse considerazioni esposte alpunto 2.1. della presente ordinanza.5.Con il quinto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 del codice civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», ilricorrente sostiene che i giudici di appello non si sono pronunciati sullaviolazione e falsa applicazione dell'art.2697 del codice civile, che trovaapplicazione anche nel processo tributario. Le parti, dunque, devonoprovare le proprie ragioni e il giudice, se lo ritiene opportuno, develimitarsi a ripercorrere l'iter seguito dall'ufficio nell'emissione dell'attoimpugnato, ma non può sostituirsi a una delle parti per sostenere l'oneredella prova. l primi giudici non hanno rilevato che l'operato dell'Ufficio eraillegittimo, in quanto la presunzione opera sul quantum debeatur e non giàsull'accertamento dell'an, che deve trovare la sua giustificazione in altrenorme. l giudici di secondo grado avevano rigettato l'appello delcontribuente, senza esaminare alcuna prova ed alcun documento. Iversamenti di modesta entità si riferivano agli stipendi ricevuti ed eranoperfettamente capienti rispetto al reddito dichiarato. L’Agenzia delleEntrate aveva agito irrazionalmente, avvicinando fatti tra loro contrastanti.6. Con il sesto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c., dell'art.116 c.p.c., dell'art.167 c.p.c. e dell'art.23 del D.Lgs.546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», si assume che igiudici di appello non abbiano esaminato la documentazione presentata dalcontribuente nel corso del giudizio. Essi non avevano posto a fondamentoNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026della decisione le prove proposte dal contribuente e non avevano rilevatoche tali prove e fatti non erano stati contestati specificatamentedall'Ufficio. Il contribuente aveva provato per ogni singola operazione lasua estraneità e che le movimentazioni bancarie non sono assolutamenteda considerarsi imponibile fiscale e l’agenzia delle Entrate non hacontestato le giustificazioni fornite. A tali precetti non si eranoassolutamente attenuti i giudici con la sentenza impugnata, laddove hannoomesso di esaminare le doglianze tanto di fatto che in diritto puntualmenteesposte nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello. In particolare, ilcontenuto della sentenza, così come formulato, sarebbe talmente genericoe vago che dallo stesso non sarebbe dato desumere quale sia stato losvolgimento del processo e l'iter logico i base al quale i giudici abbianodeciso.6.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi, sonoinammissibili.6.2. In primo luogo, va stigmatizzata la genericità del riferimento alla“documentazione” che sarebbe stata depositata nel corso del giudizio, cherende la doglianza priva del requisito dell’autosufficienza imposto dall’art.366 c.p.c..6.3. In secondo luogo, va ricordato che la violazione dell’art. 2967 c.c. èconfigurabile solo ove si contesti al giudice di aver attribuito l’onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti,essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabilitidal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n.32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20266.4. E’ stato altresì precisato da questa Corte che, mentre la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(tra le più recenti, Cass. n. 26739/2024).6.5. Infine, il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documentonon esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento. 8.6. Il ricorrente non deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c., che peraltro sarebbe precluso dall’esistenza di una duplice conformepronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“) sfavorevole e tenta, piuttosto,di ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, preclusa insede di legittimità.7. Con il settimo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 2979 del c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3c.p.c », si eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente. Leargomentazioni del giudice di appello sarebbero del tutto inidonee arivelare le ragioni della decisione e non consentirebbero l'identificazioneNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026dell'iter logico seguito dalla Commissione per giungere alla conclusionefatta propria nel dispositivo. l giudici non avevano infatti rilevato che l'attodi accertamento si basava su presunzioni neppure semplici, maipersemplici, e quindi in contrasto con la legge. Esse erano prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza. I giudici di appello di eranopronunciati su semplici affermazioni contenute nell'avviso di accertamentoemesso dall'Ufficio, che non aveva fornito alcuna prova sia nell'attoimpositivo che nella costituzione in giudizio. Le presunzioni risultavanopertanto arbitrarie, imprecise e discordanti.7.1. Il motivo denuncia cumulativamente e dunque inammissibilmenteerrores in procedendo (motivazione apparente) ed errores in iudicando (violazione dell’art. 2979 c.c.), ontologicamente incompatibili.7.2. Invero, la C.T.R. prende in esame tutti i motivi di appello formulati dalcontribuente, descrivendone l’oggetto e motivando la decisione per ognunodi essi, rispettando abbondantemente il parametro del “minimocostituzionale”. Il ricorrente non specifica quali motivi del ricorso in appellonon sarebbero stati esaminati, né tampoco ne illustra il contenuto. I giudicidi appello, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno altresìosservato che l’appellante non aveva portato, né in sedeendoprocedimentale, né in sede giurisdizionale, alcun elemento probatorioche contrastasse i dati documentali forniti dall’Ufficio e che superasse lepresunzioni legali da cui detti dati sono assistiti, mostrando di averapplicato correttamente le regole di riparto dell’onere della prova inmateria di accertamenti bancari.7.3. Questa Corte ha infatti più volte chiarito che in tema di accertamentodelle imposte sui redditi, qualora l’accertamento si fondi su verifiche diconti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione èsoddisfatto, secondo l’art. 32 d.P.R. 600/1973, attraverso i dati e glielementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversioneNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrareche gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sonoriferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova nongenerica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delleoperazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili» ( ex multis, Cass.31/01/2024, n. 2928; Cass. 04/08/2010, n. 18081).8. Con l’ottavo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.156 c.p.c. all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.» deduce che la statuizione dei primi giudici circa laregolarità della notificazione dell'atto di accertamento non troverebberiscontro nelle norme di legge che disciplinano la notifica degli attitributari. Il contribuente nel corso del giudizio aveva eccepito la nullitàdell'atto de quo, in quanto l'Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzoraccomandata AG n. 76583037118- 7, in unico plico, notificava alcontribuente due Avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009 e perl'anno d'imposta 2010. Essendo gli accertamenti riferiti a due anni diimposta differenti, risulterebbe del tutto evidente che tale notifica debbaconsiderarsi inesistente e di conseguenza gli stessi avvisi di accertamento(anno 2009 e anno 2010) dovevano essere considerati nulli a tutti glieffetti di legge. Nella fattispecie, non poteva infatti trovare applicazionel'art.156 del c.p.c., essendo l'avviso di accertamento un attoamministrativo unilaterale recettizio, che per la sua efficacia deve essereportato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini di leggee, avendo la stessa natura sostanziale e non processuale, lo scopo dellanotifica viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto,senza possibilità di applicazione degli articoli 156 e seguenti del c.p.c.8.1. Il motivo è infondato. La C.T.R. ha respinto il motivo di gravameritenendo che “La censura è palesemente infondata perché nessuna normavieta o impone che gli avvisi di accertamento, se riferiti a diversi periodiNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026d'imposta ma al medesimo soggetto passivo d'imposta, possano esserecontenuti in un unico plico che, invece, è precluso nel caso di destinataridiversi dello stesso atto impositivo , ciascuno dei quali ha diritto diricevere personalmente e separatamente l' atto impositivo medesimo ;d'altra parte, nessun pregiudizio ha ricevuto, in concreto, il contribuenteda questa modalità di consegna degli avvisi in unico plico, ben potendoesercitare il proprio diritto di difesa e di impugnazione su ciascuno degli8.2 Premessa l’incontestata ricezione di entrambi gli avvisi diaccertamento e la loro tempestiva impugnazione, la statuizione èconforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui non si haviolazione dell'art. 137 cod. proc. civ. nel caso in cui più avvisisiano notificati al medesimo contribuente in unico plico, ricorrendo taleviolazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con unsolo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo ragionevole temereche chi riceve l'atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari(Cass. 14635/2019, Cass. n. 3195/2015, Cass. n. 17134/2007).8.3. In ogni caso, assolutamente consolidato è altresì l’orientamento diquesta Corte secondo cui, in caso di nullità (provocata da qualunque vizio)della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtùdell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nelprocesso civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con laconseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente producel'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazionedell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, exart. 156 c.p.c. ( ex multis, Cass. S.U. 19854/2004, Cass. n. 15554 del02/07/2009, nonchè Cass. nn. 2272/2011, 654/2014, 5057/2015,18480/2016, 11043/2018, 27561/2018, 6417/2019 e, tra le più recenti,Cass. n. 16163/2025).Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20269. Con il nono motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dellaLegge 241/90, della Legge 212/2000 e dell'art.97 della Costituzione, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», lamenta che i giudici dellaCTR non abbiano rilevato che nessun atto citato nelle motivazionidell'accertamento era stato allegato allo stesso, né era stato prodotto nelcorso del giudizio di primo grado. Eccepisce, pertanto la nullità dell'attoimpositivo, per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3,comma 3, della Legge 241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000. L'attoimpugnato è infatti inquadrabile tra quelli in cui è applicabile l'obbligo dellamotivazione ex art. 7 della Legge 212/2000 e, pertanto, quando facciariferimento ad un altro atto, esso deve essere corredato da quest'ultimo.Gli atti dell'amministrazione finanziaria dovevano essere motivati secondoquanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, con laconseguenza che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.9.1. Il motivo è inammissibile.9.2. Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorsoper cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrentecensuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilodella congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avvisodi accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso neriporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati opretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base alricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale,bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dallamotivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suofondamento» (Cass. 19/04/2013, n. 9536; conforme Cass. 28/06/2017, n.16147, Cass. n. 6872/2023). Il motivo non soddisfa tali requisiti dispecificità ed autosufficienza, non avendo il ricorrente neppure indicatoNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026quali sarebbero gli atti citati nell’avviso di accertamento che non sarebberostati notificati o riprodotti nel loro contenuto essenziale.10. Con il decimo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.», lamenta che la C.T.R. abbia erroneamenteapplicato la disposizione indicata in rubrica al processo tributario.10.1. Sebbene la declaratoria della sussistenza dei presupposti per ilversamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integralerigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non abbianatura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le partiin causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo, èpur vero che l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sullacondanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato nell'ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilitàdell'impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari, trattandosi,come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cuioperatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile. (Cass.15111/2018, 20018/2018).10.2. L’attestazione contenuta nella sentenza impugnata deve pertantoessere espunta.11. Con l’undicesimo motivo, rubricato «Nullità della sentenza ex artt. 36,comma 2, del D.Lgs 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. cpc, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4 cpc», il ricorrente assume che la sentenzaemessa dai giudici di seconde cure è da considerarsi nulla, anche ai sensidell'art.112 del c.p.c., in quanto non vi è corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato. La sentenza sarebbe viziata da ultra-extra petizione e daomessa pronuncia (artt.112, 115, 116 e 167 del c. p. c.). L'art.36 commaNumero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/20262 nn. 2 e 4 del DLgs n.546 del1992 -la cui formulazione è quasi del tuttoidentica a quella dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc -, prevede infatti he lasentenza della commissione tributaria debba contenere, tra l'altro, "laconcisa esposizione dello svolgimento del processo" e la "succintaesposizione dei motivi in fatto ed in diritto.". I giudici del gravame nonavevano attentamente valutato le eccezioni e la documentazioneprobatoria presentata dal contribuente e non si erano pronunciati, nè infatto nè in diritto, su tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e nonavevano rilevato l’inammissibilità dell'appello così come eccepito da essoricorrente nelle proprie controdeduzioni.11.1. Il motivo non si sottrae al rilievo di inammissibilità.11.2. Il ricorrente lamenta infatti cumulativamente vizi di extra petizione edi omessa pronuncia, senza specificare su quali motivi di gravame vi siastata l’omessa pronuncia e sotto quale profilo i giudici del gravame abbianoalterato petitum e causa petendi.12. In conclusione, il ricorso va rigettato.13. Nulla per le spese.14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto, applicandosi invece tale disposizione alla presentefase di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’inapplicabilità al giudiziotributario dell’art. 13- comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;nulla per le spese;Numero registro generale 9921/2018Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 11111/2026Data pubblicazione 25/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])