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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 06872/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24391-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N.7/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; avverso la sentenza n. 1235/14 della COMNI1SSIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],' .0“ c.è. 7: ; dit, ,:‘,1 e e J( j'), .

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2003 per Irpef - per presunto realizzo di plusvalenza da cessione di licenza taxi - ha accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado.

La CTP aveva ritenuto tempestivo il ricorso del contribuente e lo ha accolto per difetto di motivazione dell'atto impugnato, non essendo stati allegati gli atti richiamati nell'accertamento, ex art. 7

1. 212/200.

La CTR ha ritenuto tempestiva la notifica dell'accertamento ed ha rilevato che la doglianza sulla carenza di motivazione dell'atto impositivo non fosse stata proposta dal contribuente, per cui la sentenza di primo grado avrebbe violato il disposto di cm all'art. 112 c.p.c. (ultrapetizione).

Ha quindi accolto l'appello dell'Ufficio nel merito, preso atto della assenza di dichiarazione della cessione di licenza taxi quale cessione di azienda, che implica un obbligo del contribuente di dichiarazione della plusvalenza, in mancanza del quale è legittimo l'accertamento dell'Ufficio "inteso a determinare il reddito sulla base dei dati e notizie comunque raccolti con il ricorso a presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza".

L'Agenzia delle entrate deposita atto di costituzione ex art. 370 c.p.c.

Il ricorrente deposita memoria.

ItTiSTal—)osi a r memonal Considerato che: Ric. 2014 n. 24391 sez.V- ud. 10-01-2023 -2

1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e art. 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza sulla questione della illegittimità della notifica dell'accertamento; col secondo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla illegittimità della notifica dell'accertamento; col terzo motivo si lamenta violazione di legge„ artt. 140 e 143 c.p.c. e art. 60 lett.

E) dpr 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. 2.Gli indicati motivi, esaminabili congiuntamente, sono, conformemente al parere del PG, inammissibili, sia per carente esposizione del fatto processuale sia per mancata trascrizione della relata di notifica contestata, con conseguente mancanza, in relazione a detto profilo, di autosufficienza.

I chiarimenti forniti dal ricorrente solo in memoria, con i quali chiarisce che l'impugnazione dell'avviso di accertamento è avvenuta attraverso la conoscenza acquisita per il tramite della notifica di cartella di pagamento, non sono idonei a colmare la carenza di autosufficienza del ricorso, stante la funzione meramente illustrativa delle difese già svolte della memoria. 3.Col quarto motivo si deduce violazione art. 36 n. 4 d.lgs. 546/92 e 132 co. 4 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 7

1. 212/2000, per mancata allegazione dell'atto richiamato nell'avviso di accertamento e per carente motivazione in ordine alle diverse prospettazioni in fatto e in diritto proposte dalle parti.

Col quinto motivo si deduce violazione art. 112 c.p.c. sulla nullità dell'accertamento per mancata allegazione atti richiamati.

Col sesto motivo si deduce violazione art. 7

1. 212/2000, omessa motivazione sulla qualificazione della vendita licenza taxi come cessione di azienda e mancata allegazione di dati e documenti ai fini della valutazione dell'importo accertato, ex art. 360 n. 3 c.p.c..

Ric. 2014 n. 24391 sez.V- ud. 10-01-2023 -3 3.1.1 motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 3.2.Quanto alla mancata allegazione dell'atto richiamato nell'accertamento, in mancanza di riproduzione dello stesso, non è dato evincere se in esso fossero riportati i dati della indagine dei docenti dell'Università della Tuscia sui quali l'Ufficio, in mancanza di dichiarazione del reddito da plusvalenza del contribuente, ha fondato la ripresa a tassazione.

Va sul punto ribadito che «Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante "per relationem" ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento» (Cass. 19/04/2013, n. 9536; conforme Cass.28/06/2017, n. 16147).11 motivo, infatti, non ottempera a tali requisiti di specificità ed autosufficienza. 3.3.Né sussiste la dedotta carenza di motivazione, con conseguente infondatezza del motivo sotto tale profilo, essendo evincibile la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, in mancanza di dichiarazione del contribuente, ha ritenuto legittimo l'accertamento inteso a determinare il reddito sulla base di presunzioni semplici.

Va peraltro ribadito che l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza Ric. 2014 n. 24391 sez.V- ud. 10-01-2023 -4 degli elementi assunti a fonte della presunzione, la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge e la sussistenza di un rapporto causale improntato a tali criteri non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici (Cass. n. 5279/2020; Cass. n. 29540/2019; Cass. n. 22656/2011). 4.Da tali principi, ripetutamente affermati, giudice di appello non si è discostato per cui il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va rigettato.

Nulla sulle spese, in mancanza di difesa da parte dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma l -quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente primi~ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso_giacipa, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24391-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N.7/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; avverso la sentenza n. 1235/14 della COMNI1SSIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],' .0“ c.è. 7: ; dit, ,:‘,1 e e J( j'), . Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2003 per Irpef - per presunto realizzo di plusvalenza da cessione di licenza taxi - ha accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado. La CTP aveva ritenuto tempestivo il ricorso del contribuente e lo ha accolto per difetto di motivazione dell'atto impugnato, non essendo stati allegati gli atti richiamati nell'accertamento, ex art. 7 1. 212/200. La CTR ha ritenuto tempestiva la notifica dell'accertamento ed ha rilevato che la doglianza sulla carenza di motivazione dell'atto impositivo non fosse stata proposta dal contribuente, per cui la sentenza di primo grado avrebbe violato il disposto di cm all'art. 112 c.p.c. (ultrapetizione). Ha quindi accolto l'appello dell'Ufficio nel merito, preso atto della assenza di dichiarazione della cessione di licenza taxi quale cessione di azienda, che implica un obbligo del contribuente di dichiarazione della plusvalenza, in mancanza del quale è legittimo l'accertamento dell'Ufficio "inteso a determinare il reddito sulla base dei dati e notizie comunque raccolti con il ricorso a presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza". L'Agenzia delle entrate deposita atto di costituzione ex art. 370 c.p.c. Il ricorrente deposita memoria. ItTiSTal—)osi a r memonal Considerato che: Ric. 2014 n. 24391 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e art. 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza sulla questione della illegittimità della notifica dell'accertamento; col secondo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla illegittimità della notifica dell'accertamento; col terzo motivo si lamenta violazione di legge„ artt. 140 e 143 c.p.c. e art. 60 lett. E) dpr 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. 2.Gli indicati motivi, esaminabili congiuntamente, sono, conformemente al parere del PG, inammissibili, sia per carente esposizione del fatto processuale sia per mancata trascrizione della relata di notifica contestata, con conseguente mancanza, in relazione a detto profilo, di autosufficienza. I chiarimenti forniti dal ricorrente solo in memoria, con i quali chiarisce che l'impugnazione dell'avviso di accertamento è avvenuta attraverso la conoscenza acquisita per il tramite della notifica di cartella di pagamento, non sono idonei a colmare la carenza di autosufficienza del ricorso, stante la funzione meramente illustrativa delle difese già svolte della memoria. 3.Col quarto motivo si deduce violazione art. 36 n. 4 d.lgs. 546/92 e 132 co. 4 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 7 1. 212/2000, per mancata allegazione dell'atto richiamato nell'avviso di accertamento e per carente motivazione in ordine alle diverse prospettazioni in fatto e in diritto proposte dalle parti. Col quinto motivo si deduce violazione art. 112 c.p.c. sulla nullità dell'accertamento per mancata allegazione atti richiamati. Col sesto motivo si deduce violazione art. 7 1. 212/2000, omessa motivazione sulla qualificazione della vendita licenza taxi come cessione di azienda e mancata allegazione di dati e documenti ai fini della valutazione dell'importo accertato, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Ric. 2014 n. 24391 sez.V- ud. 10-01-2023 -3 3.1.1 motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 3.2.Quanto alla mancata allegazione dell'atto richiamato nell'accertamento, in mancanza di riproduzione dello stesso, non è dato evincere se in esso fossero riportati i dati della indagine dei docenti dell'Università della Tuscia sui quali l'Ufficio, in mancanza di dichiarazione del reddito da plusvalenza del contribuente, ha fondato la ripresa a tassazione. Va sul punto ribadito che «Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante "per relationem" ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento» (Cass. 19/04/2013, n. 9536; conforme Cass.28/06/2017, n. 16147).11 motivo, infatti, non ottempera a tali requisiti di specificità ed autosufficienza. 3.3.Né sussiste la dedotta carenza di motivazione, con conseguente infondatezza del motivo sotto tale profilo, essendo evincibile la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, in mancanza di dichiarazione del contribuente, ha ritenuto legittimo l'accertamento inteso a determinare il reddito sulla base di presunzioni semplici. Va peraltro ribadito che l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza Ric. 2014 n. 24391 sez.V- ud. 10-01-2023 -4 degli elementi assunti a fonte della presunzione, la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge e la sussistenza di un rapporto causale improntato a tali criteri non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici (Cass. n. 5279/2020; Cass. n. 29540/2019; Cass. n. 22656/2011). 4.Da tali principi, ripetutamente affermati, giudice di appello non si è discostato per cui il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va rigettato. Nulla sulle spese, in mancanza di difesa da parte dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma l -quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente primi~ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso_giacipa, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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