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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00026/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22963/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e .c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la [OSCURATO:PERSONA] A della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] A n. 332/2022pubblicata il 23 giugno 20 22 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. dell ’ 8 luglio 2021, pronunciandosulle contrapposte pretese avanzate in via principale da [OSCURATO:PERSONA] contro la convenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in po i [OSCURATO:PERSONA]) e in via riconvenzionale da quest’ultima nei confronti del ricorrent e , l ’ adìto Tribunale di Terni così definitivamente statuiva: (1)accertava che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti da due distinti contratti d’appello stipulati inter partes , ave nti ad oggetto l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del Burattin, sito in Montefalco alla via delle Casal in e n. 16 , comprendenti la fornitura e posa in opera degli infissi, e in particolare di persiane da ancorare a monoliti di marmo antico; (2)per l’effetto, dichiarava che l ’ impresa appaltatrice era tenuta a risarcire i danni subiti dal committente, quantific ati in c omplessivi 9.804,62 euro; (3)riconosceva l’esistenza in favore della [OSCURATO:PERSONA] di un controcredito di 6.614,90 euro a titolo di corrispettivo dei lavori indicati dalla fattura n. 133 del 27 ottobre 2017, dell’importo di 6.928,90 euro; (4)operata la compensazione dei reciproci crediti, condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della differenza dovuta al Burattin, ammontante a 3.189,72 euro, ponendo a suo carico le spese di litesostenute dal ricorrente.

La decisione veniva impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e a sua volta spiegava appello incidentale, chiedendo la liquidazione dei danni subiti nel maggior importo di 9.804,62 euro.

All’esito del giudizio, con sentenza n. 332/2022 del 23 giugno 2022, la Corte umbra accoglie va l ’ impugnazione principale e respingeva quella incidentale; per l’effetto, in ri forma della pronuncia appellata: (a) rigettava la domanda di r isa r ci mento dei danni proposta dal l ’ ori ginario ricorrente ; (b)conda nnava il Burattin al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di 6.928,90 euro, maggiorata di interessi legali, a titolo di corrispettivo dei lavori di cui alla menzionata fattura n. 133, nonché alla rifusione de lle spese del doppio grado di giudizio.

Rilevava il giudice distrettuale: - che nessuna responsabil ità contrattuale poteva a ddebita rsi all ’ impresa appaltatrice p er pretesi viziesecutivi, avendo il committente « accettat o l ’ opera a sèguito di collaudo» ed esse ndo i lamentati difetti riconos cibili con l ’ uso dell’ordinaria diligenza; - che non poteva, perciò, tr o vare accoglimento la domandarisarcitoria avanzata dal ricorrente ; - che meritava, invece, di essere accolta la riconvenzionale spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA], risultando «provato il mancato pagamento»della richiamata fattura n. 133.

Contro questa sentenza, notificata ai sensi dell ’art. 285 c.p.c. il 23 giugno2022, il Burattin ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengonolamentate la viola zione e la falsa applicazione dell’art. 702-bis, comma 4, c.p.c., per avere tanto il primo quanto il secondogiudice omess o di rilevare d ’ ufficio la tardività della domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], che peraltro il Burattin avev a eccepit o in lim ine litis nel giudizio di primo grado e successivamente denunciato c on apposito motivo di appello.

Con il secondo motivo è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti.

Si rimprovera alla Corte di P erugia di aver trascurato di considerare: - che nel ver b ale di collaudo del 25 ottobre 2017, dal quale è stata desunta l’accettazione dell’opera da parte del committente Burattin, veniva esp ressamente pre cisato che rimanevano non collaudate le persiane, la cui non corretta fornitura e posa in opera costituiva proprio l’oggetto del contendere; - che i lavori erano stati sospesi per ordine del Burattin, dopo che questi aveva constatato la presenza di scheggiature arrecate dall ’ impresa esecutrice agli stipiti in pietra d urante il fissaggio dei cardini delle persiane, come emerso dall’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam; - ch e , pertant o, non poteva fondatamente imputarsi al committente di non aver tempestivamente denunciato i vizi dell’opera, avendo egli persino ordinato la sospensione dei lavori perchénon eseguiti a regola d ’ arte.

Il primo motivo è inammissibile.

Secondo il più recen te ori entamento giurisprudenziale di qu esta Corte, che va qui ribadito, la pronuncia d’ ufficio del giudice s u una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività deve avvenire entro il grado di giudizio in cui essa si è manifestata, in difetto di espressa previsione normativa della sua rilevabilità i n ogni stato e grado ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale.

Qualora, p er tanto, il giudice di primo grado abb ia deciso la controversia nel merito, omettendo di statuire su una questione rilevabile d ’ ufficio (come, ad esempio, quella del carattere tardivo, rispetto al termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 167, comma 2, c.p.c., di una domanda riconvenzionale o di un’eccezione in senso stretto formula ta dal conv e n u to ), resta pre cluso sia al giudice d’appello sia a quello di cassazione l ’ esercizio del potere di rilevare officios amente, per la pri ma volta, la suddetta quest ione, ove essa non abbia formato oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito in t erno in applicazione del la rego la ge nerale della conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, sancita dall ’ art. 161, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 26850/2022, Cass. n.6762/2021).

Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, deve quindi escludersi che l’inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] del termine fissato dal codice di rito per la proposizione di domand e riconvenzional i fosse rilevabile d’ufficio dal collegio di secondo grado, in quanto di una siffatta questione esso avrebbe pot uto occuparsi sol o se veicolata in appello mediante un apposito motivo di gravame.

Ora, poiché sul punto ri su lta essere stata f ormulata dal Burattin una specific a censura con l ’ appello incidentale proposto avverso la sentenza di primo grado, rimane dastabilire se detta censura possa trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Va, al riguardo, rammentato che, qualora il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine a una domanda o eccezion e, se per un ver so non è indispensabile che egli faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.,in relazione all’art. 112 del medesimo codice, per altro verso è pur sempre necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della sen t enza derivante dalla denunciat a omissione, dovendosi, conseguentemente, dichiarare inammissibile il mezzo di gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 17931/2013).

Nel caso in esam e ricorre proprio l ’ ipotesi appena illus trata, essendosi il B u rattin limitato a d argomentare sulla pretesa violazione e falsa applicazione dell’ art. 702 - bis , comma 4 , c.p.c., senza affatto dedurre che dall a mancata statuizione del giudi ce distrettuale sul motivo di gravame in discorso sia deriva ta la nu llità dellasentenza d ’ appello .

Di qui l’inammissibilità del motivo.

Il secondo mezzo è fondato.

La Corte d’Appello ha escluso la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per i vizi dell’opera fatti valere dal Bu rattin , in base al r ilievo che tratta v asi di difett i «palesi e riconoscibili » , con la conse g u e n za che, avendo egli « accettato l ’ oper a a sèguito di c ollaudo » , doveva ritenersi decaduto dallagaranzia prevista dall’art. 1667 c.c..

Sennonchè, dal chiaro t enore letterale del verbale di collaudo, di cui la sentenza qui impugnata riporta un ampi o stralcio , emerge con assoluta evidenzache la verifica ex art. 1665 c.c. comp iuta dal committente rispetto alle persiane non si era c onclu sa con esito positivo ( tutte le strutture , tranne le persiane, risultano collaudate con esito positivo… ).

Appare, quindi,palese come il giudice distrettuale abbia omesso di esaminare un fatto storico ( il mancato esito positi vo del la verifica delle persiane) risulta nte dal testo stesso del la s entenza , il quale aveva formato oggetto di discussione fra le parti - essendosi il dibattito processuale preval ente mente incentrato sulla riconoscibilità dei vizi dell ’ opera e sull a t empestività della relativa denuncia- e riv est iva carattere decisivo, nel senso che , qualora fosse stato considerato , avrebbe condotto a una differente soluzione della con troversia (cf r.

Cass. n. 19362/2022, Cass. n. 17888/2016, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).

A tale ultimo proposito deve rilevarsi che i d ifett i lamentati dal Burattin, come evidenziato dalla stessa Corte umbra, si riferivano essenzialmente a l la fornitura e alla pos a in opera del le persiane , sicchè, ove in sentenza si fosse tenuto conto del fatto che la verifica de i suddetti ser ramenti esterni da parte del committente non si era conclus a con esito positivo , la decisione sarebbe stata diversa da quella adottata dal giudice distrettuale.

Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito, uniformandosi a quanto statuito con la presente sentenza.

Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in rela zion e al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22963/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e .c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la [OSCURATO:PERSONA] A della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] A n. 332/2022pubblicata il 23 giugno 20 22 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. dell ’ 8 luglio 2021, pronunciandosulle contrapposte pretese avanzate in via principale da [OSCURATO:PERSONA] contro la convenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in po i [OSCURATO:PERSONA]) e in via riconvenzionale da quest’ultima nei confronti del ricorrent e , l ’ adìto Tribunale di Terni così definitivamente statuiva: (1)accertava che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti da due distinti contratti d’appello stipulati inter partes , ave nti ad oggetto l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del Burattin, sito in Montefalco alla via delle Casal in e n. 16 , comprendenti la fornitura e posa in opera degli infissi, e in particolare di persiane da ancorare a monoliti di marmo antico; (2)per l’effetto, dichiarava che l ’ impresa appaltatrice era tenuta a risarcire i danni subiti dal committente, quantific ati in c omplessivi 9.804,62 euro; (3)riconosceva l’esistenza in favore della [OSCURATO:PERSONA] di un controcredito di 6.614,90 euro a titolo di corrispettivo dei lavori indicati dalla fattura n. 133 del 27 ottobre 2017, dell’importo di 6.928,90 euro; (4)operata la compensazione dei reciproci crediti, condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della differenza dovuta al Burattin, ammontante a 3.189,72 euro, ponendo a suo carico le spese di litesostenute dal ricorrente. La decisione veniva impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e a sua volta spiegava appello incidentale, chiedendo la liquidazione dei danni subiti nel maggior importo di 9.804,62 euro. All’esito del giudizio, con sentenza n. 332/2022 del 23 giugno 2022, la Corte umbra accoglie va l ’ impugnazione principale e respingeva quella incidentale; per l’effetto, in ri forma della pronuncia appellata: (a) rigettava la domanda di r isa r ci mento dei danni proposta dal l ’ ori ginario ricorrente ; (b)conda nnava il Burattin al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di 6.928,90 euro, maggiorata di interessi legali, a titolo di corrispettivo dei lavori di cui alla menzionata fattura n. 133, nonché alla rifusione de lle spese del doppio grado di giudizio. Rilevava il giudice distrettuale: - che nessuna responsabil ità contrattuale poteva a ddebita rsi all ’ impresa appaltatrice p er pretesi viziesecutivi, avendo il committente « accettat o l ’ opera a sèguito di collaudo» ed esse ndo i lamentati difetti riconos cibili con l ’ uso dell’ordinaria diligenza; - che non poteva, perciò, tr o vare accoglimento la domandarisarcitoria avanzata dal ricorrente ; - che meritava, invece, di essere accolta la riconvenzionale spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA], risultando «provato il mancato pagamento»della richiamata fattura n. 133. Contro questa sentenza, notificata ai sensi dell ’art. 285 c.p.c. il 23 giugno2022, il Burattin ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengonolamentate la viola zione e la falsa applicazione dell’art. 702-bis, comma 4, c.p.c., per avere tanto il primo quanto il secondogiudice omess o di rilevare d ’ ufficio la tardività della domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], che peraltro il Burattin avev a eccepit o in lim ine litis nel giudizio di primo grado e successivamente denunciato c on apposito motivo di appello. Con il secondo motivo è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti. Si rimprovera alla Corte di P erugia di aver trascurato di considerare: - che nel ver b ale di collaudo del 25 ottobre 2017, dal quale è stata desunta l’accettazione dell’opera da parte del committente Burattin, veniva esp ressamente pre cisato che rimanevano non collaudate le persiane, la cui non corretta fornitura e posa in opera costituiva proprio l’oggetto del contendere; - che i lavori erano stati sospesi per ordine del Burattin, dopo che questi aveva constatato la presenza di scheggiature arrecate dall ’ impresa esecutrice agli stipiti in pietra d urante il fissaggio dei cardini delle persiane, come emerso dall’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam; - ch e , pertant o, non poteva fondatamente imputarsi al committente di non aver tempestivamente denunciato i vizi dell’opera, avendo egli persino ordinato la sospensione dei lavori perchénon eseguiti a regola d ’ arte. Il primo motivo è inammissibile. Secondo il più recen te ori entamento giurisprudenziale di qu esta Corte, che va qui ribadito, la pronuncia d’ ufficio del giudice s u una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività deve avvenire entro il grado di giudizio in cui essa si è manifestata, in difetto di espressa previsione normativa della sua rilevabilità i n ogni stato e grado ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale. Qualora, p er tanto, il giudice di primo grado abb ia deciso la controversia nel merito, omettendo di statuire su una questione rilevabile d ’ ufficio (come, ad esempio, quella del carattere tardivo, rispetto al termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 167, comma 2, c.p.c., di una domanda riconvenzionale o di un’eccezione in senso stretto formula ta dal conv e n u to ), resta pre cluso sia al giudice d’appello sia a quello di cassazione l ’ esercizio del potere di rilevare officios amente, per la pri ma volta, la suddetta quest ione, ove essa non abbia formato oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito in t erno in applicazione del la rego la ge nerale della conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, sancita dall ’ art. 161, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 26850/2022, Cass. n.6762/2021). Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, deve quindi escludersi che l’inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] del termine fissato dal codice di rito per la proposizione di domand e riconvenzional i fosse rilevabile d’ufficio dal collegio di secondo grado, in quanto di una siffatta questione esso avrebbe pot uto occuparsi sol o se veicolata in appello mediante un apposito motivo di gravame. Ora, poiché sul punto ri su lta essere stata f ormulata dal Burattin una specific a censura con l ’ appello incidentale proposto avverso la sentenza di primo grado, rimane dastabilire se detta censura possa trovare ingresso in questa sede di legittimità. Va, al riguardo, rammentato che, qualora il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine a una domanda o eccezion e, se per un ver so non è indispensabile che egli faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.,in relazione all’art. 112 del medesimo codice, per altro verso è pur sempre necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della sen t enza derivante dalla denunciat a omissione, dovendosi, conseguentemente, dichiarare inammissibile il mezzo di gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass. Sez. Un. n. 17931/2013). Nel caso in esam e ricorre proprio l ’ ipotesi appena illus trata, essendosi il B u rattin limitato a d argomentare sulla pretesa violazione e falsa applicazione dell’ art. 702 - bis , comma 4 , c.p.c., senza affatto dedurre che dall a mancata statuizione del giudi ce distrettuale sul motivo di gravame in discorso sia deriva ta la nu llità dellasentenza d ’ appello . Di qui l’inammissibilità del motivo. Il secondo mezzo è fondato. La Corte d’Appello ha escluso la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per i vizi dell’opera fatti valere dal Bu rattin , in base al r ilievo che tratta v asi di difett i «palesi e riconoscibili » , con la conse g u e n za che, avendo egli « accettato l ’ oper a a sèguito di c ollaudo » , doveva ritenersi decaduto dallagaranzia prevista dall’art. 1667 c.c.. Sennonchè, dal chiaro t enore letterale del verbale di collaudo, di cui la sentenza qui impugnata riporta un ampi o stralcio , emerge con assoluta evidenzache la verifica ex art. 1665 c.c. comp iuta dal committente rispetto alle persiane non si era c onclu sa con esito positivo ( tutte le strutture , tranne le persiane, risultano collaudate con esito positivo… ). Appare, quindi,palese come il giudice distrettuale abbia omesso di esaminare un fatto storico ( il mancato esito positi vo del la verifica delle persiane) risulta nte dal testo stesso del la s entenza , il quale aveva formato oggetto di discussione fra le parti - essendosi il dibattito processuale preval ente mente incentrato sulla riconoscibilità dei vizi dell ’ opera e sull a t empestività della relativa denuncia- e riv est iva carattere decisivo, nel senso che , qualora fosse stato considerato , avrebbe condotto a una differente soluzione della con troversia (cf r. Cass. n. 19362/2022, Cass. n. 17888/2016, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). A tale ultimo proposito deve rilevarsi che i d ifett i lamentati dal Burattin, come evidenziato dalla stessa Corte umbra, si riferivano essenzialmente a l la fornitura e alla pos a in opera del le persiane , sicchè, ove in sentenza si fosse tenuto conto del fatto che la verifica de i suddetti ser ramenti esterni da parte del committente non si era conclus a con esito positivo , la decisione sarebbe stata diversa da quella adottata dal giudice distrettuale. Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito, uniformandosi a quanto statuito con la presente sentenza. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in rela zion e al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così
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