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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01698/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30821/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma al la v ia Cicerone n. 49 presso lo studio dell’avv .

Adri ano Tortora , rappresentatae difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, domiciliato in Roma alla via dei Portoghes i n. 12 pressogli uffici dell’ Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatoe difeso ope le gi s -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] n. 1665/2021pubblicata il 1 ° settem bre 20 2 1 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 settembre 2015 il Tribunale di Prato respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto dirigenziale n. 117286 emesso nei suoi confronti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in avanti MEF) in data5 novembre 2012, con il quale le era stat a irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 625.000euro - maggiorata de lle spese , ammontanti a 20 euro- per viola z i o ne dell ’ art. 1, comma 1, D.L. n. 143 del 1991, convertito in L. n. 197 de l 199 1 (cd. l egge antiriciclaggio), consistita nell’aver effettuato transazioni finanziarie indenaro c ont ante, per un imp orto com pless ivo di

2. 5 00.000 euro, senza il tramite di un intermediario abilitato.

L’impugnazione successivamente proposta dalla soccombente veniva parzialmente accolta dall ’ adìta Corte distrettuale di Firenze, la quale, con sentenza n. 1665/2021 del 1° settembre 2021, rideterminava l a sanzione d ovuta dall a [OSCURATO:PERSONA] nell a misura di 250.000 euro, pari al 10% dell’importo trasferito, compensando per metà fra le parti le spese del doppio grado di giudizio e ponendo la residua frazione a carico dell’appellante.

Rilevava il giudice distrettuale: - che i versamenti in contanti oggetto di contestazione erano stati e seguiti dalla Rivau x nelle mani di tale Massimi liano [OSCURATO:PERSONA] , promotore dell ’ A zimut SIM , tramite il quale ella aveva in pre cedenza effettuato con sistenti operazioni di investimento in valori mobiliari nell ’ interesse dei propri figli Christi an e [OSCURATO:PERSONA], cal ciato ri pro fessionisti , avvalendosi della procura generale dagli stessi conferitale; - che , tuttavia, inoccasione dei fatti di causa , l ’ [OSCURATO:PERSONA] aveva agit o a tit olo personale, senza rilascia re una ricevut a di versamento su carta intestata della SIM; -che di ciò doveva ritenersi ben consap e vole la [OSCURATO:PERSONA], la quale non poteva non essersi avved uta dell e p ales i anomalie dell’operazione, caratter izzata dal la corr espon sione di cospicue somme di denaro in contan ti , da l mancato rilascio di una ricevuta di versamento e dalla prevista destinazione delle somme a una finalità ( la par tecipazione ad as te immobiliari ) de l tutto estranea all’oggetto sociale della SIM; - che apparivano , pertanto , ravvisabilisia l ’ elemento oggettivo sia quello soggettivo dell ’ ill ecito .

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il MEFha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Nel termine all’uopo stabilito , il Pubblico Minister o, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

Laricorrente, a sua volta, ha tempestivamente depositato si nteti c a memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione della L. n. 197 / 2001 ( rec te : 1991 - n.d.r.) , per avere la Corte fiorentina erroneamenteaffermato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestata violazione amministrativa.

Si deduce, in proposito: - che il giu dice di strettuale non av rebbe tenuto in debit o co nto la documentazione acquisita al processo , dalla quale emergeva che l’[OSCURATO:PERSONA] er a da molti anni il pr omot o re finanziario di fiducia della famiglia della [OSCURATO:PERSONA], madre e procuratrice generale di Christian e [OSCURATO:PERSONA], calciatori professionisti, e in tale veste già da tempo gestiva nell ’ interesse di questi ultimi somme di denaro ammontanti a diversi milioni di euro; - che in un simil e con testo si inser iva l ’ operazione og getto dell’odierna controversia, finalizzata a un investimento immobiliare astrattamente… c omp atibile con una in tegrazione deg li investimenti già in essere nell’alveo della gestione di Azimut ; - che la condotta tenuta dalla ricorrente doveva ritenersi legittima rispetto alla normativa anti ri ci c lag gio , in quanto l ’ Av ietti era promotore finanziario e in detta qualità si era fatto cons egnare denaro contante dalla cliente ; - che , in ogni caso, il rapporto fiduciario instauratosi con l ’ [OSCURATO:PERSONA] e la professione da questi esercitata erano elementi che avrebbero dovuto indurre il collegio gigliato a riconoscere la buona fede della [OSCURATO:PERSONA], convinta di aver legittimamente effettuato versamenti in contanti tramit e un intermediario abilitato; - che in tal senso m ilitavano anche le risultanze dell’espletataprova orale, avendo i testi e sc ussi in corso di causa concordemente riferito che l ’ [OSCURATO:PERSONA] si era sempre presentato come promotore finanziario dell’Azimut SIM sia ai componenti della famiglia Vieri-[OSCURATO:PERSONA] che al loro commercialista.

Con il secondo mezzo è lamentata la violazione dell’art. 3 L. n. 689 del 1981, per avere la Corte distrettuale a torto escluso la condizione di buona fede in cui versava l’odierna ricorrente all’atto dell’effettuazione dei versamenti in contanti nelle mani dell ’ [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’occasione, mil lanta va l ’ agire per conto della SIM Azimut .

Con il terzo motivo, prospettante l ’ omesso e same circa un elemento fondamentale per il giudizio , si imputa alla Corte toscana di non aver valutato la documentazione versata in atti e le testimonianze raccolte in cors o di causa, dalle quali era desumi bil e il convincimento incolpevole della [OSCURATO:PERSONA] che l’[OSCURATO:PERSONA] operasse nella veste di promotore finanziario dell’Azimut SIM allorquandofurono eseguiti i versamenti in contanti oggetto di contestazione.

Con l’ultimo motivo vengono dedotti l ’ omesso esame circa un elemento fondamentale per il giudizio e la violazione dell ’ art. 11 L. n. 689 del 1981.

Si contesta la misura della sanzione pecuniaria dovu ta per la violazione, come rideterminata dalla Corte d ’ Appello in un import o pari al 10% dell’ammontare complessivo dei versamenti in contanti illecitamente effettuati, sull ’ assunto che non sarebbero stati correttamente applicati nel caso di specie i criteri di quantifica zione stabiliti dalla norma evocata in rubrica.

I primi due motivi , che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione,appaiono inammissibili.

Per costante giu r isprudenza di que sta Corte, le e spressioni violazione e falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata einterpretata.

Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione della fattispecie normativa astratta da parte del provvedimento impugnato e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma chenon le si a ddice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020).

Va, inoltre, rammentato che, in ossequio all’onere di specificità dei motivisancito dall’ art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. , i l ricorrente che denunci un simile vizio è te n uto , a pena d ’ inammissibilità della censura, a indica re le norme di legge di c ui intende lamen tare laviolazione, a esaminarne il contenuto pr e cettivo e a raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, da richiamare espressamente, onde far risaltare che queste ultime non sono rispettose del precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il c ò mpito di in dividuare - c on una ricerca esplorativa officiosa trascende nte le sue funzioni - la norm a violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022 , Cass . n. 175 67/2022, Cass. n. 8003/2022, Cass.Sez.

Un. n. 23745 /2020 ).

Nel caso di specie, l ’ onere deduttivo a nzidetto non è stato assol to dalla ricorr ente, la quale , attraverso l ’ appar ente denuncia d i pretese violazioni di legge , mira, in realtà, a sollecita re u na diversa ricostruzione della quaestio facti rispetto a quella operat a dal la Corte d’Appello, come riassunta n e lla superiore narrativa , e ad ottenere una riesame del materiale probatorio , allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella cui è pervenuto il giudice distrettualee conforme alle proprie aspettative.

Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasfo rma zione del giudizio di legittimità in un nonconsentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente oblite rando si che il vi zio di cui all ’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può esser e mediat o dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019).

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

Secondo il consolidato insegnamento di que st a Co rte , l ’ omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c. p.c. deve ri guardare nongià una semplice question e o un punto , bensì u n vero e pr oprio ”fatto“in senso storico e normativo, un pr eciso accadimento ovvero una specific a circ ostanza naturalistica, un da to materiale, un episodio fenomenico rilevante.

Non costituiscono , invece , ” fatti “ , n el l ’ accezione indicata, le argomentazioni o d eduzio ni difensive, gli elementi i struttori, una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei mater iali di causa (cfr .

Cass. n. 5616/2023 , Cass. n . 976/2 021 , C as s. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019).

Il fatto così propriamente inteso deve ris u lt are d al contenuto della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), aver c ostituito oggetto didiscussione e ri ve stire c a r at tere decisivo , nel senso c he, ove fosse stato preso in esam e , avrebbe de te r m inato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr. Cass. n. 2 7 2 82/2022, Cass. n. 19362/ 2022 , Cass. Sez.

Un . n. 21973/2021 , Cass. n. 15860/2019).

Ne consegue che, in rigorosa osservanza dell e prevision i di cui a gli artt. 366, comma 1, n.6) e 369 , comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente è tenuto a indicare il ” fatto storico “ non esami nato, il ” dato “ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” c ome “ e il ”quando“ tale fatto a bbia format o oggetto didiscussione processuale fra le pa rt i e la s ua ” decisività “ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez.

Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020).

Di tanto non si èfatta carico la [OSCURATO:PERSONA] , le cui doglianze es o rbita no , in tutta evidenza, dal pe rimetro applicativo dell ’ art. 360, com ma 1, n. 5) c.p.c. , risolve ndo si i n un a complessiva cr itic a all’apprezzamento delle emer genze pro c e ssuali compiut o dal giudice di appello.

Sotto le mentite spoglie del vizio di omesso esame , i l m otiv o tende , dunque, anche in questo caso, a d ottenere un a r i valutazione del merito della vicenda ( cfr. Cass. n. 4247 /2023 , Cass. Sez.

Un. n. 21973/2021, Cass. Sez.

Un. n. 34476/2019, Cass. Sez.

Un. n. 19229/2019), andando così ine vitabil mente in contro a una declaratoria di inammissibilità.

Il quarto mezzo,nei termini in cui è stato formulato, risulta privo di fondamento, inquanto il potere del giudice di merito di quantificare l’entità della sanzione amministrativa, entro i limiti edittali previsti, al fine di commisurarla all ’ effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, non è censurabile in sede di legittimità, ove dalla motivazione emerga - come nella specie-che esso abbia tenuto conto dei parametri fissati dall’art. 11L. n. 689 del 1981 (cfr. Cass. n. 29403 /2022, Cass. n. 11481/2020, Cass. n. 5526/2020, Cass. n.9126/2017).

Esso, tuttavia, va accolto per un motivo divers o , pe raltro prospettato dalla Rivauxnella memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c..

Giova, al riguardo, premettere che questa Corte ha il potere di accogliere il ricorso per una ragione giuridica individuata d’ufficio e diversa da quella specificamente indicata dal ricorrente, con il solo limitedi attenersi a i fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata(cfr. Cass.n. 18775/2017, Cass. n. 3437/2014, Cass. n.6935/2007, Cass. n. 19132/2005).

Chiarito ciò, deve rilevarsi che il D.L. n. 143 del 19 91, convertito con modificazionidalla L. n. 197 del 1991 , in larga parte abrogat o dal D. Lgs. n. 231 del 200 7 , vietava i trasferimenti in contanti superiori a 20 milioni di lire(art. 1, comma 1 ) - importo poi elevato a 12.500 euro dall ’art icolo unico d el D.M. 17 ottobre 2002 - , prevedendo, in caso di violazione del divieto , l ’ applicazi one di un a sanzione am ministrativa pecuniaria « fino al 40 per cento » dell’importo trasferito (art. 5, comma 1).

Per effetto della modifica apportata dall’art. 6, comma 6, lettera a), D.Lgs. n. 56 del 2004 , la sanzione venne successivamente stabilita nella misura « dall ’ 1 per cento al 40 per cento » del l ’ importo trasferito, con espressa previsione di unminimo edittale.

Dettadisposizione è stata poi riprodotta da l D. Lgs. n. 231 del 2007 (all’art. 58, comma 1), nel quale la materia ha trovato disciplina a sèguito dell’abrogazione del D.L. n. 143 del 1991, da esso operata.

Muovendosi nel delineato perimetronormativo, la C orte d ’ A ppello di Firenze ha rideterminato la s anzione amministrativa pecuni a ria dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in 250.000 euro (co n l ’ ag giunt a di 20 e uro per spese), pari al 10% dell’importoillecitamente trasferito in contanti dall’odierna ricorrente (2.500.000 euro).

Sennonchè, in data 4 luglio 2017 è entrato in vigo re il D. Lgs. n. 90del 2017, il quale ha nove lla to il testo del D. Lgs. n. 231 del 2007.

All’esitodi tale novellazione, la norma di riferimento si rinviene ora nell’art. 63 D. Lgs. n. 231 del 200 7 , il quale, a l comma 1, prevede per il trasferimento di denaro contante in misura eccedente la soglia massima consentita -attualmente fissata in 5.000 euro da l successivo art. 49, comma 3-bis- l ’ applicazione di una sanzione da 3.000 a 50.000euro.

Lo stesso art. 63 dispone , inoltre , a l comma 6, c he la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per i trasferimenti di denaro contante perimporti superiori a 250.000 euro.

L’art. 69del medesimo decreto le gi sl ativo st a bilisce, infine, a l comma 1, che « p er le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delD.

Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta».

Dal tenore testuale di quest ’ ultima norma si ri cava, a contrario , che la disciplina dettata d a l D. L gs. n. 90 del 2017 , o ve più favorevole, si applica anche alle violazioni commesse prima de l l a sua entrata in vigore.

Essa, quindi, introduce, nella specifica materia delle sanzioni volte alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il principio della retroattività della legge successiva più favorevole.

Tale principio assume peculiare rilievo ai fini della decisione della presente vertenza.

Invero, p o ichè p er i trasferimenti in contanti di importi superiori a 250.000 euro , quale quello che qui ci occupa , la sanzione pecuniaria irrogabile ex art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2007,nel t esto attualmente vigente , non è super iore a 250.000 euro - ossia al massimo edittale di cui a l comma 1 ( 50.000 euro) quintuplicato ai sensi del comma 6 - , l ’ applicazione della disciplina recata dalD.

Lgs. n. 90 del 2017 , in luogo di quella c o ntenu t a nella legge pre v ige nte, potrebbe c ondu rre a risultati più favorevoli , anche di molto,per la ricorrente.

Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni.

La Corte territor iale , in accoglimento del mot i vo di gravame articolato sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato i n 250.000 euro l’importo dellasa nzione d a lei d ovuta per la commess a infrazione .

Il suindicato importo, come si è visto, corrisponde a lla sanzione massima applicabile in base al t esto vigente dell a norma in commento.

Il giudice d ’ appello ha però riconosciuto la non pa rticolare gravità della violazione amministrativa di cu i tra ttas i , osservando che : - «nel caso in esame non vi è prova che la Ri vaux sia stata compartecipe della finale operazione prospettatale dall’[OSCURATO:PERSONA] e men che mai ne sia stata istigatrice»; -la stessa «risulta anzi esser stata il soggetto passivo dell’attività delittuosa per cui l ’ [OSCURATO:PERSONA] è sotto processo penale»; - « anc h e l ’ ammontare degli importi trasferiti è da porsi in relazione alla sua qualità di gerente il patrimonio dei figli, uno dei quali noto ex giocatore di football e testimonialpubblicitario, e quindi non rappo r tabile a reinvestimento di denaro di illecita provenienza»; - «le stes se modalità della condotta attuata dall’[OSCURATO:PERSONA], di farsi collettore di danaro per partecipare ad aste immobiliari, sono più che serio indizio che unico sia stato l’affare per il quale sono stati effettuati, in più di una tranche, gli atti di consegna del denaro»; - « la ripetitività della condotta, lungi dal comprovare un particolare disvalore, è piuttosto dimostrazione della necessità di far seguire ogni materiale consegna ad altrettante necessarie singole operazioni di smobilizzo di preesistenti entità ricomprese nel patrimonio familiare».

Coerentemente con i suesposti rilievi, ha rideterminato la misura della sanzione dovu ta dalla R ivaux, riducendola da 625.000 a 250.000 euro, ovvero d al 25% al 10% dell ’ importo illecitamente trasferito.

Fermo quanto precede, deve rammentarsi che, come già altre volte affermato da questa Corte , « i n tema di illecito trasferimento di denaro contante, nell ’ individuazione del trattament o sanzionat orio più favorevole, exart. 69 del D. Lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 90 del 2017 , e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamen to di fatto delle circostanze di commissione dell ’ illeci to, ex art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007, come mo dificato dal D .

Lgs. n. 90 d el 2 017, dovendo la comparazione fondarsi -come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2017 - sull ’ individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico» (cfr. Cass. n.20697/2018, Cass. n. 18495/2021, Cass. n. 24209/2022).

Alla stregua del surriferito pri ncipio di diritto , che va qui r ibadito , si rende necessario ridetermina r e la misura della sanzione da applicare, previa individuazione della disciplina più favorevole per la ricorrente.

Va, pertanto, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazioneparziale della senten za impugnata , con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame del punto oggetto del motivo accolto, uniformandosi alla regula iurissopra enunciata.

Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi tr e moti vi di ricorso e accoglie il quarto; cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e ri nvia la causa alla Corte d ’ Appello di Firenze, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30821/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma al la v ia Cicerone n. 49 presso lo studio dell’avv . Adri ano Tortora , rappresentatae difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, domiciliato in Roma alla via dei Portoghes i n. 12 pressogli uffici dell’ Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatoe difeso ope le gi s -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] n. 1665/2021pubblicata il 1 ° settem bre 20 2 1 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 settembre 2015 il Tribunale di Prato respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto dirigenziale n. 117286 emesso nei suoi confronti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in avanti MEF) in data5 novembre 2012, con il quale le era stat a irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 625.000euro - maggiorata de lle spese , ammontanti a 20 euro- per viola z i o ne dell ’ art. 1, comma 1, D.L. n. 143 del 1991, convertito in L. n. 197 de l 199 1 (cd. l egge antiriciclaggio), consistita nell’aver effettuato transazioni finanziarie indenaro c ont ante, per un imp orto com pless ivo di 2. 5 00.000 euro, senza il tramite di un intermediario abilitato. L’impugnazione successivamente proposta dalla soccombente veniva parzialmente accolta dall ’ adìta Corte distrettuale di Firenze, la quale, con sentenza n. 1665/2021 del 1° settembre 2021, rideterminava l a sanzione d ovuta dall a [OSCURATO:PERSONA] nell a misura di 250.000 euro, pari al 10% dell’importo trasferito, compensando per metà fra le parti le spese del doppio grado di giudizio e ponendo la residua frazione a carico dell’appellante. Rilevava il giudice distrettuale: - che i versamenti in contanti oggetto di contestazione erano stati e seguiti dalla Rivau x nelle mani di tale Massimi liano [OSCURATO:PERSONA] , promotore dell ’ A zimut SIM , tramite il quale ella aveva in pre cedenza effettuato con sistenti operazioni di investimento in valori mobiliari nell ’ interesse dei propri figli Christi an e [OSCURATO:PERSONA], cal ciato ri pro fessionisti , avvalendosi della procura generale dagli stessi conferitale; - che , tuttavia, inoccasione dei fatti di causa , l ’ [OSCURATO:PERSONA] aveva agit o a tit olo personale, senza rilascia re una ricevut a di versamento su carta intestata della SIM; -che di ciò doveva ritenersi ben consap e vole la [OSCURATO:PERSONA], la quale non poteva non essersi avved uta dell e p ales i anomalie dell’operazione, caratter izzata dal la corr espon sione di cospicue somme di denaro in contan ti , da l mancato rilascio di una ricevuta di versamento e dalla prevista destinazione delle somme a una finalità ( la par tecipazione ad as te immobiliari ) de l tutto estranea all’oggetto sociale della SIM; - che apparivano , pertanto , ravvisabilisia l ’ elemento oggettivo sia quello soggettivo dell ’ ill ecito . Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il MEFha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine all’uopo stabilito , il Pubblico Minister o, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Laricorrente, a sua volta, ha tempestivamente depositato si nteti c a memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione della L. n. 197 / 2001 ( rec te : 1991 - n.d.r.) , per avere la Corte fiorentina erroneamenteaffermato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestata violazione amministrativa. Si deduce, in proposito: - che il giu dice di strettuale non av rebbe tenuto in debit o co nto la documentazione acquisita al processo , dalla quale emergeva che l’[OSCURATO:PERSONA] er a da molti anni il pr omot o re finanziario di fiducia della famiglia della [OSCURATO:PERSONA], madre e procuratrice generale di Christian e [OSCURATO:PERSONA], calciatori professionisti, e in tale veste già da tempo gestiva nell ’ interesse di questi ultimi somme di denaro ammontanti a diversi milioni di euro; - che in un simil e con testo si inser iva l ’ operazione og getto dell’odierna controversia, finalizzata a un investimento immobiliare astrattamente… c omp atibile con una in tegrazione deg li investimenti già in essere nell’alveo della gestione di Azimut ; - che la condotta tenuta dalla ricorrente doveva ritenersi legittima rispetto alla normativa anti ri ci c lag gio , in quanto l ’ Av ietti era promotore finanziario e in detta qualità si era fatto cons egnare denaro contante dalla cliente ; - che , in ogni caso, il rapporto fiduciario instauratosi con l ’ [OSCURATO:PERSONA] e la professione da questi esercitata erano elementi che avrebbero dovuto indurre il collegio gigliato a riconoscere la buona fede della [OSCURATO:PERSONA], convinta di aver legittimamente effettuato versamenti in contanti tramit e un intermediario abilitato; - che in tal senso m ilitavano anche le risultanze dell’espletataprova orale, avendo i testi e sc ussi in corso di causa concordemente riferito che l ’ [OSCURATO:PERSONA] si era sempre presentato come promotore finanziario dell’Azimut SIM sia ai componenti della famiglia Vieri-[OSCURATO:PERSONA] che al loro commercialista. Con il secondo mezzo è lamentata la violazione dell’art. 3 L. n. 689 del 1981, per avere la Corte distrettuale a torto escluso la condizione di buona fede in cui versava l’odierna ricorrente all’atto dell’effettuazione dei versamenti in contanti nelle mani dell ’ [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’occasione, mil lanta va l ’ agire per conto della SIM Azimut . Con il terzo motivo, prospettante l ’ omesso e same circa un elemento fondamentale per il giudizio , si imputa alla Corte toscana di non aver valutato la documentazione versata in atti e le testimonianze raccolte in cors o di causa, dalle quali era desumi bil e il convincimento incolpevole della [OSCURATO:PERSONA] che l’[OSCURATO:PERSONA] operasse nella veste di promotore finanziario dell’Azimut SIM allorquandofurono eseguiti i versamenti in contanti oggetto di contestazione. Con l’ultimo motivo vengono dedotti l ’ omesso esame circa un elemento fondamentale per il giudizio e la violazione dell ’ art. 11 L. n. 689 del 1981. Si contesta la misura della sanzione pecuniaria dovu ta per la violazione, come rideterminata dalla Corte d ’ Appello in un import o pari al 10% dell’ammontare complessivo dei versamenti in contanti illecitamente effettuati, sull ’ assunto che non sarebbero stati correttamente applicati nel caso di specie i criteri di quantifica zione stabiliti dalla norma evocata in rubrica. I primi due motivi , che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione,appaiono inammissibili. Per costante giu r isprudenza di que sta Corte, le e spressioni violazione e falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata einterpretata. Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione della fattispecie normativa astratta da parte del provvedimento impugnato e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma chenon le si a ddice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020). Va, inoltre, rammentato che, in ossequio all’onere di specificità dei motivisancito dall’ art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. , i l ricorrente che denunci un simile vizio è te n uto , a pena d ’ inammissibilità della censura, a indica re le norme di legge di c ui intende lamen tare laviolazione, a esaminarne il contenuto pr e cettivo e a raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, da richiamare espressamente, onde far risaltare che queste ultime non sono rispettose del precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il c ò mpito di in dividuare - c on una ricerca esplorativa officiosa trascende nte le sue funzioni - la norm a violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022 , Cass . n. 175 67/2022, Cass. n. 8003/2022, Cass.Sez. Un. n. 23745 /2020 ). Nel caso di specie, l ’ onere deduttivo a nzidetto non è stato assol to dalla ricorr ente, la quale , attraverso l ’ appar ente denuncia d i pretese violazioni di legge , mira, in realtà, a sollecita re u na diversa ricostruzione della quaestio facti rispetto a quella operat a dal la Corte d’Appello, come riassunta n e lla superiore narrativa , e ad ottenere una riesame del materiale probatorio , allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella cui è pervenuto il giudice distrettualee conforme alle proprie aspettative. Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasfo rma zione del giudizio di legittimità in un nonconsentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente oblite rando si che il vi zio di cui all ’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può esser e mediat o dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019). Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento di que st a Co rte , l ’ omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c. p.c. deve ri guardare nongià una semplice question e o un punto , bensì u n vero e pr oprio ”fatto“in senso storico e normativo, un pr eciso accadimento ovvero una specific a circ ostanza naturalistica, un da to materiale, un episodio fenomenico rilevante. Non costituiscono , invece , ” fatti “ , n el l ’ accezione indicata, le argomentazioni o d eduzio ni difensive, gli elementi i struttori, una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei mater iali di causa (cfr . Cass. n. 5616/2023 , Cass. n . 976/2 021 , C as s. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019). Il fatto così propriamente inteso deve ris u lt are d al contenuto della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), aver c ostituito oggetto didiscussione e ri ve stire c a r at tere decisivo , nel senso c he, ove fosse stato preso in esam e , avrebbe de te r m inato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr. Cass. n. 2 7 2 82/2022, Cass. n. 19362/ 2022 , Cass. Sez. Un . n. 21973/2021 , Cass. n. 15860/2019). Ne consegue che, in rigorosa osservanza dell e prevision i di cui a gli artt. 366, comma 1, n.6) e 369 , comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente è tenuto a indicare il ” fatto storico “ non esami nato, il ” dato “ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” c ome “ e il ”quando“ tale fatto a bbia format o oggetto didiscussione processuale fra le pa rt i e la s ua ” decisività “ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020). Di tanto non si èfatta carico la [OSCURATO:PERSONA] , le cui doglianze es o rbita no , in tutta evidenza, dal pe rimetro applicativo dell ’ art. 360, com ma 1, n. 5) c.p.c. , risolve ndo si i n un a complessiva cr itic a all’apprezzamento delle emer genze pro c e ssuali compiut o dal giudice di appello. Sotto le mentite spoglie del vizio di omesso esame , i l m otiv o tende , dunque, anche in questo caso, a d ottenere un a r i valutazione del merito della vicenda ( cfr. Cass. n. 4247 /2023 , Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019, Cass. Sez. Un. n. 19229/2019), andando così ine vitabil mente in contro a una declaratoria di inammissibilità. Il quarto mezzo,nei termini in cui è stato formulato, risulta privo di fondamento, inquanto il potere del giudice di merito di quantificare l’entità della sanzione amministrativa, entro i limiti edittali previsti, al fine di commisurarla all ’ effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, non è censurabile in sede di legittimità, ove dalla motivazione emerga - come nella specie-che esso abbia tenuto conto dei parametri fissati dall’art. 11L. n. 689 del 1981 (cfr. Cass. n. 29403 /2022, Cass. n. 11481/2020, Cass. n. 5526/2020, Cass. n.9126/2017). Esso, tuttavia, va accolto per un motivo divers o , pe raltro prospettato dalla Rivauxnella memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.. Giova, al riguardo, premettere che questa Corte ha il potere di accogliere il ricorso per una ragione giuridica individuata d’ufficio e diversa da quella specificamente indicata dal ricorrente, con il solo limitedi attenersi a i fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata(cfr. Cass.n. 18775/2017, Cass. n. 3437/2014, Cass. n.6935/2007, Cass. n. 19132/2005). Chiarito ciò, deve rilevarsi che il D.L. n. 143 del 19 91, convertito con modificazionidalla L. n. 197 del 1991 , in larga parte abrogat o dal D. Lgs. n. 231 del 200 7 , vietava i trasferimenti in contanti superiori a 20 milioni di lire(art. 1, comma 1 ) - importo poi elevato a 12.500 euro dall ’art icolo unico d el D.M. 17 ottobre 2002 - , prevedendo, in caso di violazione del divieto , l ’ applicazi one di un a sanzione am ministrativa pecuniaria « fino al 40 per cento » dell’importo trasferito (art. 5, comma 1). Per effetto della modifica apportata dall’art. 6, comma 6, lettera a), D.Lgs. n. 56 del 2004 , la sanzione venne successivamente stabilita nella misura « dall ’ 1 per cento al 40 per cento » del l ’ importo trasferito, con espressa previsione di unminimo edittale. Dettadisposizione è stata poi riprodotta da l D. Lgs. n. 231 del 2007 (all’art. 58, comma 1), nel quale la materia ha trovato disciplina a sèguito dell’abrogazione del D.L. n. 143 del 1991, da esso operata. Muovendosi nel delineato perimetronormativo, la C orte d ’ A ppello di Firenze ha rideterminato la s anzione amministrativa pecuni a ria dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in 250.000 euro (co n l ’ ag giunt a di 20 e uro per spese), pari al 10% dell’importoillecitamente trasferito in contanti dall’odierna ricorrente (2.500.000 euro). Sennonchè, in data 4 luglio 2017 è entrato in vigo re il D. Lgs. n. 90del 2017, il quale ha nove lla to il testo del D. Lgs. n. 231 del 2007. All’esitodi tale novellazione, la norma di riferimento si rinviene ora nell’art. 63 D. Lgs. n. 231 del 200 7 , il quale, a l comma 1, prevede per il trasferimento di denaro contante in misura eccedente la soglia massima consentita -attualmente fissata in 5.000 euro da l successivo art. 49, comma 3-bis- l ’ applicazione di una sanzione da 3.000 a 50.000euro. Lo stesso art. 63 dispone , inoltre , a l comma 6, c he la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per i trasferimenti di denaro contante perimporti superiori a 250.000 euro. L’art. 69del medesimo decreto le gi sl ativo st a bilisce, infine, a l comma 1, che « p er le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delD. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta». Dal tenore testuale di quest ’ ultima norma si ri cava, a contrario , che la disciplina dettata d a l D. L gs. n. 90 del 2017 , o ve più favorevole, si applica anche alle violazioni commesse prima de l l a sua entrata in vigore. Essa, quindi, introduce, nella specifica materia delle sanzioni volte alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il principio della retroattività della legge successiva più favorevole. Tale principio assume peculiare rilievo ai fini della decisione della presente vertenza. Invero, p o ichè p er i trasferimenti in contanti di importi superiori a 250.000 euro , quale quello che qui ci occupa , la sanzione pecuniaria irrogabile ex art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2007,nel t esto attualmente vigente , non è super iore a 250.000 euro - ossia al massimo edittale di cui a l comma 1 ( 50.000 euro) quintuplicato ai sensi del comma 6 - , l ’ applicazione della disciplina recata dalD. Lgs. n. 90 del 2017 , in luogo di quella c o ntenu t a nella legge pre v ige nte, potrebbe c ondu rre a risultati più favorevoli , anche di molto,per la ricorrente. Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni. La Corte territor iale , in accoglimento del mot i vo di gravame articolato sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato i n 250.000 euro l’importo dellasa nzione d a lei d ovuta per la commess a infrazione . Il suindicato importo, come si è visto, corrisponde a lla sanzione massima applicabile in base al t esto vigente dell a norma in commento. Il giudice d ’ appello ha però riconosciuto la non pa rticolare gravità della violazione amministrativa di cu i tra ttas i , osservando che : - «nel caso in esame non vi è prova che la Ri vaux sia stata compartecipe della finale operazione prospettatale dall’[OSCURATO:PERSONA] e men che mai ne sia stata istigatrice»; -la stessa «risulta anzi esser stata il soggetto passivo dell’attività delittuosa per cui l ’ [OSCURATO:PERSONA] è sotto processo penale»; - « anc h e l ’ ammontare degli importi trasferiti è da porsi in relazione alla sua qualità di gerente il patrimonio dei figli, uno dei quali noto ex giocatore di football e testimonialpubblicitario, e quindi non rappo r tabile a reinvestimento di denaro di illecita provenienza»; - «le stes se modalità della condotta attuata dall’[OSCURATO:PERSONA], di farsi collettore di danaro per partecipare ad aste immobiliari, sono più che serio indizio che unico sia stato l’affare per il quale sono stati effettuati, in più di una tranche, gli atti di consegna del denaro»; - « la ripetitività della condotta, lungi dal comprovare un particolare disvalore, è piuttosto dimostrazione della necessità di far seguire ogni materiale consegna ad altrettante necessarie singole operazioni di smobilizzo di preesistenti entità ricomprese nel patrimonio familiare». Coerentemente con i suesposti rilievi, ha rideterminato la misura della sanzione dovu ta dalla R ivaux, riducendola da 625.000 a 250.000 euro, ovvero d al 25% al 10% dell ’ importo illecitamente trasferito. Fermo quanto precede, deve rammentarsi che, come già altre volte affermato da questa Corte , « i n tema di illecito trasferimento di denaro contante, nell ’ individuazione del trattament o sanzionat orio più favorevole, exart. 69 del D. Lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 90 del 2017 , e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamen to di fatto delle circostanze di commissione dell ’ illeci to, ex art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007, come mo dificato dal D . Lgs. n. 90 d el 2 017, dovendo la comparazione fondarsi -come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2017 - sull ’ individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico» (cfr. Cass. n.20697/2018, Cass. n. 18495/2021, Cass. n. 24209/2022). Alla stregua del surriferito pri ncipio di diritto , che va qui r ibadito , si rende necessario ridetermina r e la misura della sanzione da applicare, previa individuazione della disciplina più favorevole per la ricorrente. Va, pertanto, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazioneparziale della senten za impugnata , con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame del punto oggetto del motivo accolto, uniformandosi alla regula iurissopra enunciata. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi tr e moti vi di ricorso e accoglie il quarto; cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e ri nvia la causa alla Corte d ’ Appello di Firenze, in diversa composizione,