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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 08003/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9826-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alba n.12/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso daGLI AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE di Lagonegro, depositata il 5/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9826/2021 Numero sezionale 2211/2022 Numero di raccolta generale 8003/2022 Data pubblicazione 11/03/2022

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Lagonegro di estinzione del giudizio per non aver provveduto l’appellante alla notificazione dell’atto di appello nel termine perentorio assegnato all’udienza del 2 dicembre 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno è rimasta intimata.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con una pluralità di motivi che richiamano numerose norme del codice di procedura civile, della Costituzione e della CEDU si lamenta la nullità del procedimento.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, difetta di specificità e, in particolare, non chiarisce il contenuto dell’ordinanza del 2 dicembre 2019 con la quale il Tribunale aveva assegnato termine per la notifica dell’appello.

In secondo luogo, non si confronta con la suddetta ratio decidendi, infatti, il ricorrente contesta la modalità con la quale si è proceduto in applicazione della normativa emergenziale ma non afferma mai di aver provveduto alla notifica dell’appello nei termini indicati dal Tribunale.

Inoltre, non chiarisce quale fosse il suddetto termine e se lo stesso cadesse o meno nel periodo di emergenza sanitaria nel corso del quale i termini erano tutti sospesi».

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide in parte la proposta del Relatore.

Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta del ricorrente di rinvio della causa per la produzione di documentazione Ric. 2021 n. 9826 sez.

M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9826/2021 Numero sezionale 2211/2022 Numero di raccolta generale 8003/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 necessaria ad integrazione della discussione, trattandosi di richiesta motivata solo genericamente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, oltre alle ragioni di inammissibilità di cui alla proposta del relatore, debba nella specie farsi applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Sez.

U, Sent. n. 23745 del 2020).

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite.

5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del Ric. 2021 n. 9826 sez.

M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9826/2021 Numero sezionale 2211/2022 Numero di raccolta generale 8003/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 9826 sez.

M2 - ud. 25-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9826-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alba n.12/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso daGLI AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE di Lagonegro, depositata il 5/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9826/2021 Numero sezionale 2211/2022 Numero di raccolta generale 8003/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Lagonegro di estinzione del giudizio per non aver provveduto l’appellante alla notificazione dell’atto di appello nel termine perentorio assegnato all’udienza del 2 dicembre 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno è rimasta intimata. 3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con una pluralità di motivi che richiamano numerose norme del codice di procedura civile, della Costituzione e della CEDU si lamenta la nullità del procedimento. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, difetta di specificità e, in particolare, non chiarisce il contenuto dell’ordinanza del 2 dicembre 2019 con la quale il Tribunale aveva assegnato termine per la notifica dell’appello. In secondo luogo, non si confronta con la suddetta ratio decidendi, infatti, il ricorrente contesta la modalità con la quale si è proceduto in applicazione della normativa emergenziale ma non afferma mai di aver provveduto alla notifica dell’appello nei termini indicati dal Tribunale. Inoltre, non chiarisce quale fosse il suddetto termine e se lo stesso cadesse o meno nel periodo di emergenza sanitaria nel corso del quale i termini erano tutti sospesi». 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide in parte la proposta del Relatore. Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta del ricorrente di rinvio della causa per la produzione di documentazione Ric. 2021 n. 9826 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9826/2021 Numero sezionale 2211/2022 Numero di raccolta generale 8003/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 necessaria ad integrazione della discussione, trattandosi di richiesta motivata solo genericamente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, oltre alle ragioni di inammissibilità di cui alla proposta del relatore, debba nella specie farsi applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Sez. U, Sent. n. 23745 del 2020). 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite. 5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del Ric. 2021 n. 9826 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9826/2021 Numero sezionale 2211/2022 Numero di raccolta generale 8003/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 9826 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U