CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04877/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32370/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma al la via [OSCURATO:PERSONA] n. 103 p res so lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae dife s a dall’ avv. A nt onino Lattu ca -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. Al fredo Nicol osi (indirizzo p.e.c. indicato nel controricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] I A n. 1124/2019pubblicata il 16 maggio 201 9 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 687/2017 del 10 febbraio 2017 il Tribunale di Catania così defi nitivamente st atui va sulle domande propost e da Agata e [OSCURATO:PERSONA] contro la germana [OSCURATO:PERSONA]: (a)dichiarava che la tettoia realizzata da lla convenuta nel suo immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Petralia violava la distanza verticale di tre metri, prescritta dall ’ a rt. 907 c.c. , rispet to al ballatoio del balcone di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; (b)dichiarava che il tubo d i g ronda appost o sulla medesima tettoia violava la distanza di un metro,imposta dall’art. 889 , comma 2, c.c. , rispetto al muro divisoriodelimitante il confine con la proprietà d i [OSCURATO:PERSONA]; (c)per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] ripristino dell’originario stato dei luoghi mediante la rimozione dei predetti manufatti, o altrimenti a l loro arretramento fin o alla distanza legale, ponendo a carico della stessa le spese di lite. L’impugnazione successivamente proposta dalla soccombente era respinta dalla Corte distrettuale di Catania con sentenza n. 1124/2019 del 16 maggio 2019, con la quale v eniva dispo sta la correzione di alcuni errori materiali contenuti nella pronuncia gravata e statuita la condanna del l ’ appellante al pagamento de lle ulteriori spese del grado. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del la sola [OSCURATO:PERSONA], avendo l’impugnante nel frattempo raggiunto un accordo transat tivo con il fratello Orazio. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravamecon controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi, denuncianti, rispettivamente: (1)la violazione e la falsa applicazione de ll ’ art . 132 c.p.c. e degli artt.907, 1062 e 2729 c.c., non ché del criterio probatorio del ” più probabile che non“, in riferimento all ’ a r t. 360, commi nn. 3 e 5 (valutazione del fatto storico decisivo della controversia risultante dagli atti di causa)c.p.c. ( recte : art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.-n.d.r.); (2)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 889, 905, 1062 e 2729 c.c., nonché del criterio probatorio del ”più probabile che non“, in riferimento all’art. 360, commi nn. 3 e 5 (valutazione del fatto storico decisivo della controv e rsia risultante dagli atti di causa) c.p.c. ( recte : art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. -n.d.r.). Con entrambi i predetti mezzi di gravame viene rimprovera to alla Corte d’Appello di Catania di aver a torto esc luso, sulla scorta di un’erronea valutazione delle emerg enze probatori e - e in particolare: del la documentazione proveniente dal Comune di A ci Catena; delle dichiarazio ni rese dai testimoni es cussi in corso di causa; delle risultanze dell ’ espletata c.t.u. ; delle i mmagini satellitari prodotte in giudizio-, che la tettoia e la grondaia per cui si controverte fosser o pre e sistenti all ’ atto di donazione per notar [OSCURATO:PERSONA] del 13 marzo 2003, con il quale [OSCURATO:PERSONA] bagallo e [OSCURATO:PERSONA] ai germani [OSCURATO:PERSONA], Orazio e [OSCURATO:PERSONA] tre distinte unità immobiliari facenti parte del me desimo fabbricato di proprietà di esse donanti. Si sostiene, in proposito, che un a diversa e più corretta ricostruzione della fatt is pecie concreta , fondata su una lett u r a alternativa del compendio istruttorio, avrebbe dovuto indurre i l giudice distrettuale a ricon oscere la configurabilità , nel caso di specie, di una servitù c ostituita per des tinazion e del padre di famiglia a favore dell’immobile donato a [OSCURATO:PERSONA] e a carico delle unità immobiliari trasferite a [OSCURATO:PERSONA]. Viene, inoltre, lamenta to : - c he la Corte etnea avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi, prov ati dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado ; - che la motivazione della sentenza risulterebbe ins ufficiente , erronea e contraddittoria in ordine alle risultanze istruttorie con riferimento all’accoglimento delle domande dei resistenti . Il ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento di legittimità, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 ) c.p.c. de scrivono i due momen ti nei qu ali si a rticola il gi u dizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta corr ettam ente individuata edinterpretata. Più precisamente, il vizio di violazione di legge c o n sist e nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratt a recata da una norma di legge e si ris olve nella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto ch e non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa appl icaz ione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa previs ta - pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a reg olarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giur idiche che contraddi cano la pur corre tta sua interpretazione. Non rientra, invece, nell ’ à mbito appli cativo d e l l ’ evocato paradi gma processualel’allegazione di un’erronea ricognizio ne della fat tis pe cie concreta a mezzo delle risultanze di causa, l a quale è esterna all’esatta interpretazione della nor m a e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/202 2, Cass. n. 14199/2012, Cass. n. 21944/2020). Va, inoltre, rilevato che , in ossequio al l ’ onere di spec ificità dei motivisancito dall’ art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. , i l ricorrente che denunci un simile vizio è te n uto , a pena d ’ inammissibilità della censura, a indica re le norme di legge di c ui intende lamentare laviolazione, a esaminarne il contenuto pr e cett ivo e a raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, da richiamare espressamente, onde far risaltare che queste ultime non sono rispettose del precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il c ò mpito di in dividuare - c on una ricerca esplorativa officiosa trascende nte le sue funzioni - la norm a violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa ( cfr. Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022 , Cass. n. 175 67/2022, Cass. n. 8003/2022, Cass.Sez. Un. n . 23745 /2020 ). Nel caso di specie, l ’ onere deduttivo a nzidetto non è stato assol to dalla ricorr ente, la quale , attraverso l ’ appar ente denuncia d i pretese violazioni di norme di legge e di princ ìpi di diritto , mira, in realtà - come da lei stessa a pertament e amm esso (v. pag . 43 del ricorso)-, a sollecitare u na diversa ricostruzione della quaestio facti rispetto a quella operata dal la Corte d ’ Appello e ad o t t enere un riesame del materiale probatorio , allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quellacui è perve nuto i l giudice distrettuale e conforme alle proprie aspettative. Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasfo rma zione del giudizio di legittimità in un nonconsentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente oblite rando si che il vi zio di cui all ’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può esser e mediat o dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019). In ordine agli ult eriori profili di censura sviluppati nei m otivi in disamina,va osservato quant o segue . Non può trovare ingressoin questa sede il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, in quanto, essendosiin presenza di una duplice conforme p ronuncia di merito (c d. doppia con forme ) , il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4 ) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4e 5 dell ’ art. 348 - ter c. p.c. , applica bile ratione temporis . Quanto, poi, al lamentato difett o motivaz ionale della sentenza impugnata, esso è stato inammissibilmente denunciato secondo la vecchia formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. v i gente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012 ( motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria ). Giova, al riguardo, rammentare che, in base all’attuale testo della citata norma del codice di rito, che qui viene in rilievo, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ormai ritene rsi circoscritto a l la sola verifica dell ’ in osservanza del c.d. « minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, in dividuabile nelle ipotesi - che si tra mutano in vi z i o di nullità della sentenza per difetto del requisito di cu i all ’ art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- d i «m an canza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e graf ico» , di « motivaz ione appar ente » (cioè tale da non rendere percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento: cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 2767/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata), di contr asto irri ducibile fra affermazioni inconciliabili» e di « motivazi one perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza de l sempli ce difetto di « suf ficienza » dell a motivazione ; co n la preci s azione che l’anomalia m otivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risult a nze processuali(cfr., ex permultis, Cass. Sez. Un . 19881/2014, Cass. n . 12241/2020, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 869 9/ 20 22, Ca s s. Sez. Un. n. 37406/2022). Nella fattispeciein esame , la motivazione della sentenza non r isulta affetta da alcuna delle gravi anomalie innanzi indicate, che peraltro nemmeno la stessa ricorrente prospetta. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 3. 2 00 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, s