CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32898/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 564/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Avignonesi n. 5 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4597/17 depositata il 19 maggio 2017 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A sèguito di verifica fiscale condotta dalla Compagnia di Monopoli (BA) della Guardia di Finanza, la [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi ridenominata [OSCURATO:SOCIETA]., avente la sua sede legale nel capoluogo campano ed esercente nel Comune di Conversano (BA) attività di ambulatorio oculistico, un avviso di accertamento con il quale rideterminava con metodo analitico-induttivo, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 25, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, il reddito complessivo netto e il valore della produzione netta dichiarati dalla prefata società in relazione all’anno 2009, operando le conseguenti riprese ai fini dell’IRES e dell’IRAP. Con l’atto impositivo l’Ufficio contestava maggiori ricavi per un ammontare complessivo di 134.368 euro e costi non deducibili per un importo di 21.111 euro. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Napoli, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, riduceva di due terzi i maggiori ricavi accertati e i costi non inerenti da recuperare a tassazione. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania, che con sentenza n. 4597/17 del 19 maggio 2017 rigettava l’appello della parte privata. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale la tardività dell’avversa impugnazione. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dalla controricorrente Agenzia delle Entrate. 1.1 La sentenza in scrutinio è stata, infatti, pubblicata il 19 maggio 2017, sicchè il termine semestrale di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c. -applicabile anche alle controversie tributarie in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile- veniva a scadere il 20 dicembre 2017, tenuto conto del periodo di sospensione feriale operante dal 1° al 31 agosto di quell’anno ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969. 1.2 Proprio in tale data il ricorso è stato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale dal difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., in base alla procedura di cui alla L. n. 53 del 1994. 1.3 Nessun dubbio può, quindi, sussistere circa la sua tempestività dell’esperito gravame, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice espresso dalla seguente massima: «In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale e trova, pertanto, applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell’art. 1 della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale» (cfr. Cass. n. 17748/2009; nello stesso senso, ex ceteris , Cass. n. 4919/2011 e Cass. n. 3259/2012). 1.4 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.. 1.5 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere valido l’avviso di accertamento per cui è causa, sebbene lo stesso fosse stato sottoscritto, su delega del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate, da un funzionario privo della qualifica dirigenziale. 2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146 del 1998. 2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di non aver annullato l’atto impositivo, una volta statuito che le attività non dichiarate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. andavano rideterminate in 44.789 euro, importo pari a un terzo di quello accertato dall’Ufficio (134.368 euro) e al 16,58 per cento dei ricavi per prestazioni sanitarie dichiarati dalla contribuente. 2.2 Viene, al riguardo, richiamata la disposizione contenuta nel primo periodo del menzionato comma 4-bisdell’art. 10 della L. n. 146 del 1998 - abrogato dall’art. 10, comma 12, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011, ma applicabile «ratione temporis»in virtù della disciplina transitoria recata dal comma 13 dello stesso articolo ultimo citato-, la quale così recita: «Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all’articolo 10- bis, comma 2, della presente legge, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati». 3. Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146 del 1998 e dell’art. 112 c.p.c.. 3.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale era stata dedotta l’inosservanza da parte della CTP della succitata norma della L. n. 146 del 1998. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1 La CTR campana ha accertato in fatto che mediante la produzione dell’«atto dispositivo n. 26 del Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate Direzione provinciale I di Napoli e(ra) stata documentata la conformità della sottoscrizione del ricorso». 4.2 La stessa odierna ricorrente sottolinea che il «dictum» del collegio d’appello deve essere correttamente inteso nel senso della predicata conformità alla legge della sottoscrizione dell’avviso di accertamento (pag. 8 del ricorso, paragrafo 6), risultando l’impugnata sentenza «in parte qua»affetta da un evidente errore materiale. 4.3 Orbene, l’affermata conformità alla legge della sottoscrizione dell’avviso di accertamento necessariamente presuppone, sul piano logico, la verifica positiva del possesso della qualifica soggettiva richiesta dall’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 in capo al funzionario sottoscrittore dell’atto (e cioè quella di impiegato della carriera direttiva). 4.4 Dietro il velo della denuncia del vizio di violazione di legge il motivo mira, quindi, in realtà, a sollecitare la Corte a un riesame della valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito. 4.5 Oltretutto, l’impugnante ha omesso di trascrivere o quantomeno di riportare in sintesi il contenuto dell’atto richiamato in sentenza a sostegno della decisione (ordine di servizio del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2004), onde la sollevata censura si espone a un ulteriore e preliminare rilievo di inammissibilità per inosservanza del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.. 5. Proseguendo la disamina secondo l’ordine logico-giuridico delle questioni, va ora scrutinato il terzo motivo, con il quale è prospettato un preteso «error in procedendo» suscettibile di determinare la nullità della gravata sentenza. 5.1 Il motivo è infondato. 5.2 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione assunta dal giudice comporti l’implicito rigetto delle questioni non espressamente trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020). 5.3 Nel caso di specie è palese che la soluzione della controversia adottata dalla Commissione regionale -la quale, confermando la decisione dei giudici di prima istanza, ha ridotto di due terzi rispetto all’atto impositivo i ricavi e i costi da riprendere a tassazione- implichi il rigetto del motivo con il quale la contribuente aveva sostenuto che l’intero accertamento dovesse essere annullato all’esito del giudizio di primo grado, in ragione del fatto che i ricavi non dichiarati per l’anno 2009 erano risultati inferiori alla soglia minima fissata dall’art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146 del 1998 per l’esperibilità di rettifiche reddituali basate su presunzioni semplici. 6. Rimane da esaminare il secondo motivo. 6.1 Esso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la ricorrente non ha indicato né riprodotto i documenti da cui si ricaverebbe che la propria attività risultasse congrua rispetto agli studi di settore, essendosi limitata a evidenziare (pag. 2 del ricorso, paragrafo 2 e nota 1) che tale circostanza era stata dedotta nei propri atti difensivi (per un’analoga fattispecie cfr. Cass. n. 32383/2022). 7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 9. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs