CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24569/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale protempore- resistente –avverso la sentenza n. 1997/5/2017 della Commissione tributariaregionale della Toscana, depositata in data 21.9.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. In data 10 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate di Lucca notificava aDel [OSCURATO:PERSONA], l'atto n. T8KX1C400047/2014, denominato"annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela", con ilquale disponeva appunto l’annullamento parziale di un precedenteavviso di accertamento, il n. T8K01C402285/2011, relativo all'annod'imposta 2007 e notificato in data 9 novembre 2011, con il quale,mediante accertamento di tipo "sintetico", aveva rideterminato ilNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026reddito Irpef per l’anno di imposta 2007. In relazione a quest'ultimo,l'odierno ricorrente aveva presentato all'Ufficio impositore istanza diaccertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 218/97,istanza che però l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato, in quantoritenuta tardiva. Contro tale rigetto il ricorrente presentava ricorsoinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, la quale, consentenza 159/04/13, depositata il 13 novembre 2013, accolse ilricorso, riconoscendo tempestiva l'istanza presentata e disponendoconseguentemente la rimessione in termini per consentire lariapertura del procedimento di accertamento con adesione, procedurada attuarsi entro i 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenzamedesima. La suddetta sentenza si era resa definitiva il 12 maggio2014. Il ricorrente impugnava dunque l’atto di annullamento parzialein autotutela, ritenendone la portata sostitutiva del precedente avvisodi accertamento e ne chiedeva l’annullamento.2. La C.T.P. di Lucca rigettava il ricorso.3. La C.T.R. della Toscana respingeva l’appello del contribuente, con laseguente motivazione: “[OSCURATO:PERSONA], in via preliminare, disponela revoca dell’ ordinanza n 408 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto la stessa,quale provvedimento con funzione ordinatoria e non decisoria, nonpoteva sia disporre l’annullamento dell'istanza di autotutela del[OSCURATO:DATA_NASCITA] che rimettere in discussione la pretesa erariale inapplicazione del principio della certezza dei rapporti giuridici che nonconsente di rimettere in discussione atti definitivi (si veda C. Cass. n.3442/20 15). Nel merito dell'appello il Collegio osserva che, pergiurisprudenza univoca della Corte di Cassazione, il ricorso avversol'atto di autotutela può essere proposto solo per vizi propri dell'atto,giusto il dettato dell’'articolo 19 del Dlgs 546/1992, che testualmenterecita che "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essereimpugnato solo per vizi propri" non essendo consentito al GiudiceNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026investito dell'opposizione, sconfinare nella sfera delle valutazioniautonome rimesse alla pubblica amministrazione, ponendonuovamente in discussione l'avviso d'accertamento che, non essendostato impugnato, è divenuto definitivo ancor prima che fosse emessoil provvedimento di autotutela parziale.”4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso lasentenza indicata in epigrafe, affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.6. È stata indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell'art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell'art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c.», il ricorrente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto definitivo il primo atto diaccertamento e non impugnabile il secondo, in quanto erroneamentequalificato provvedimento di autotutela parziale. Evidenzia, alriguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] di Lucca aveva accolto ilricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione consentenza n. 159/04/13, depositata il 13 novembre 2013 e nonimpugnata, riconoscendo al contrario la tempestività dell’istanzapresentata e disponendo la rimessione in termini. Precisa di averpresentato dunque all'Ufficio, in data 19 febbraio 2014, una memoriadifensiva, fornendo le giustificazioni del caso e chiedendol'annullamento dell'originario avviso di accertamento n.T8K01C402285/2011, ma l’Agenzia delle Entrate, anziché instaurare ilcontraddittorio, teneva (seppur marginalmente) conto della memoriadifensiva ed emetteva un nuovo avviso di accertamento,rideterminando la pretesa erariale con una “nuova" motivazione,determinando il nuovo imponibile e mettendo a confronto i nuoviNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026importi con quelli risultanti nel precedente atto notificato sulla basedella nuova valutazione. Trattavasi, pertanto, secondo il ricorrente, diun vero e proprio nuovo atto impositivo, che modificava e sostituiva ilprecedente notificato nel 2011, sicché il ricorso avverso quest’ultimodoveva essere ritenuto ammissibile ed esaminato nel merito.2. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c. per "omessa pronuncia" (art. 360,comma primo, n. 4 c.p.c.); Violazione del combinato disposto di cuiagli artt. 36. comma 2, n. 4, e 61 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 del c.p.c.), assumeche la sentenza è viziata per difetto di motivazione sul motivo digravame con il quale aveva dedotto sia la non tassatività dell'elencodegli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, siail fatto che il provvedimento del 2014 doveva considerarsi un vero eproprio nuovo atto impositivo, emesso in sostituzione del precedentenotificato nel 2011. [OSCURATO:PERSONA] omettevaqualsiasi riferimento in motivazione sulle specifiche eccezioni sollevatedal contribuente nei primi due motivi di appello, nonostante larilevanza delle stesse, non esponendo ovviamente neppure le ragioniper le quali tali eccezioni dovevano considerarsi eventualmenteinfondate.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta l’«Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti (art. 360, n. 5, c.p.c.). Violazione dell'art. 2909 c.c. (art. 360. n.3. c.p.c.)», per non avere la C.T.R. tenuto conto del passaggio ingiudicato della sentenza n. 159/04/13. Cosi statuendo, il Collegio diappello aveva omesso di esaminare un fatto decisivo, ovvero ilcontenuto della predetta sentenza n. 159/04/13 della CommissioneTributaria Provinciale di Lucca, depositata il 13 novembre 2013 eNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026passata in giudicato, la quale aveva riconosciuto come tempestival'istanza di accertamento con adesione a seguito della ricezione delprimo avviso di accertamento, disponendo la rimessione in termini perconsentire la riapertura del procedimento di accertamento conadesione, procedura da attuarsi entro i 90 giorni dal passaggio ingiudicato della sentenza stessa.4. Partendo per ragioni logico giuridiche dall’esame del secondomotivo, esso si rivela infondato.4.1. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nonricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dalgiudice comporti l’implicito rigetto delle questioni non espressamentetrattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr.Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020). Allaluce del richiamato insegnamento nomofilattico, va esclusa lasussistenza del dedotto «error in procedendo», in quanto, avendo laCommissione regionale respinto in toto l’appello proposto dalcontribuente, deve ritenersi che la valutazione di infondatezza delladoglianza di cui si discetta sia implicitamente contenuta nel«decisum». Il giudice del gravame ha infatti ritenuto che l’attoimpugnato avesse natura di provvedimento emesso in autotutela, nonimpugnabile se non per vizi propri, con ciò disattendendoimplicitamente la tesi circa la sua natura sostitutiva del precedenteavviso di accertamento.5. Anche il primo motivo è infondato.5.1. L’istituto dell’accertamento con adesione è disciplinato dall’art. 6del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (riformulazione del vecchio art. 1della L. 212/2000). In particolare, il comma 3 dell’art. 6 stabilisceche, a seguito della presentazione dell’istanza di adesione da parte delcontribuente, il termine per l’impugnazione dell’avviso diNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026accertamento e il termine di pagamento dell’IVA accertata sonosospesi per 90 giorni. La procedura può essere avviata dall’Ufficioovvero dal contribuente, con istanza in carta libera, nel caso in esameentro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo.5.2. Questa Corte ha più volte ribadito il carattere automatico eoggettivo della sospensione ex art.6 D.lgs. n. 218/97. Nella pronuncian. 22185/2022 è stato chiarito che i 90 giorni di sospensione valgono“sempre” dopo l’istanza, fino a formale rinuncia. Più di recente, conord. n. 23828/2025, questa Corte ha affermato che la mancatacomparizione del contribuente all’invito dell’Ufficio non interrompe lasospensione. Se il contribuente e l’ufficio non raggiungono un accordo,o l’istanza viene respinta, l’avviso di accertamento resta valido.5.3. È stato inoltre chiarito che la convocazione del contribuente cheabbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce perl'Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non unadempimento imposto a pena di invalidità del provvedimentoimpositivo (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009, Rv.611179-01; n. 15170 del 2006 Rv. 592109-01, Cass. 31472/2019).Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di accertamento conadesione, hanno infatti chiarito che la mancata convocazione delcontribuente non comporta la nullità del procedimento diaccertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione previstadalla legge (Sez. U, Sentenza n. 3676 del 17/02/2010, Rv. 611633).5.4. È stato altresì precisato che la presentazione dell'istanza didefinizione, così come il protrarsi della relativa procedura, sterilizzail termine d'impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senzache sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'avvisodi accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, divienedefinitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto,Numero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026cui va ricondotto l'inutile spirare del termine dalla presentazionedell'istanza, senza che l'Ufficio abbia risposto. (Cass. n. 13172/2019).5.5. In altre parole, in tema di accertamento con adesione ai sensidell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la presentazione dell'istanza didefinizione, così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura,non toglie efficacia all'accertamento, ma sterilizza per novanta giorni iltermine d'impugnazione, decorsi i quali, senza che sia stataperfezionata la definizione consensuale, l'avviso di accertamento, inassenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, anorma degli articoli 6 e 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, soltantoall'atto del perfezionamento della definizione l'avviso perde efficacia(Cass. n. 3368 del 2012), secondo un meccanismo non dissimile daquello per il normale consolidamento del silenzio-rifiuto (art. 2 leggen. 241 del 1990; art. 21 proc. trib.), il che rende coerente conl'ordinamento generale considerare tacitamente rigettata l'istanza diaccertamento con adesione, una volta che sia spirato quel terminedalla presentazione della istanza senza che l'Ufficio abbia risposto(Cass. n. 993 del 21 gennaio 2015; Cass. n. 15401 del 21 giugno2017). Se non interviene la definizione dell'avviso di accertamento,l'omessa convocazione del contribuente non può impedire che l'attoimpositivo divenga definitivo, se non impugnato entro il termine dilegge, che decorre dalla data di cessazione del periodo di sospensionedi cui al comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997. Quest'ultimotermine, infatti, è volto a garantire uno spatium deliberandi in vistadell'accertamento con adesione (Cass. n. 16347 del 28/6/2013),sicché, decorso lo stesso senza che sia stata definita la composizionebonaria, riprende a decorrere il termine per l'impugnazione sospesodalla presentazione dell'istanza, senza che la mancata definizionedella stessa ne comporti un'ulteriore sospensione sine die (Cass. n.13172/2019).Numero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/20265.6. Di conseguenza, allo scadere dei 90 giorni scattano nuovamente itermini ordinari: il contribuente ha ancora il termine ordinario disessanta giorni (rispetto alla notifica), da cui però va detratto ilperiodo già trascorso non coperto dalla sospensione.6. Orbene, la C.T.P. di Lucca, nella sentenza n. 159/04/13, depositatail 13 novembre 2013, non impugnata e passata in giudicato in data12.5.2014, in atti, ha statuito che: ”al fine di consentirel'espletamento della procedura, è necessario disporre la remissione intermini, nel senso che il procedimento amministrativo di adesionedovrà essere attivato dall’Agenzia delle entrate entro gli ordinaritermini di novanta giorni previsti ex lege che, stante l’annullamentodell’atto impugnato (il rigetto dell’istanza di accertamento conadesione), dovranno decorrere in questo caso dalla data di passaggioin giudicato della presente decisione”. Dal 12.5.2014 decorrevanopertanto i novanta giorni di sospensione, che andavano a scadere indata 10.06.2014.6.1. Il termine per impugnare l’originario avviso di accertamento,notificato in data 9.11.2011, scadeva pertanto in data 25.7.2014(dovendosi aggiungere ai giorni decorsi dal 9.11.2011 alla data dipresentazione dell’istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) i 45 giorni mancanti, adecorrere dal 10.6.2014.6.2. Ne consegue che l’originario avviso di accertamento era giàdefinitivo allorquando l’Agenzia delle Entrate ha emesso la“comunicazione del provvedimento di autotutela parziale relativa a:avviso di accertamento n. T8K01C402285/2011”, come correttamenteritenuto dai giudici di appello, provvedimento, quest’ultimo,impugnabile solo per vizi propri, non potendo lo stesso considerarsiquale nuovo atto di accertamento sostitutivo del primo.7. Sul punto, la pronuncia impugnata è conforme al consolidatoorientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 161/2024) in meritoNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026ai limiti entro i quali gli atti con i quali l’Amministrazione neghi –anche implicitamente - l’autotutela invocata possono essereimpugnati. L’evoluzione giurisprudenziale in materia è stata benriassunta nella sentenza (cui si rimanda anche per le annotazioni cheseguono) del 14/09/2021, n. 24652, di questa Corte, ove si premetteche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16778 del 2005, facendo levasul «carattere generale» della giurisdizione tributaria, assunto dopo lanovella del 2001 n. 448, hanno affermato che, nonostante la mancatainclusione del provvedimento — tacito o espresso — di diniego diautotutela nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, essoè suscettibile di impugnativa giurisdizionale dinanzi al giudicetributario. La successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 7388 del 2007ha precisato che l'attribuzione al giudice tributario, da parte dell'art.12, comma 2, della legge n. 448 del 2001, di tutte le controversie inmateria di tributi di qualunque genere e specie, comporta che anchequelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quantocomunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devonoritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base allamateria, indipendentemente dalla specie di atto impugnato. Pertanto,sebbene il provvedimento di autotutela sia discrezionale e comportil'affievolimento della posizione soggettiva del contribuente adinteresse legittimo, ciò non comporta la sottrazione delle controversiesui relativi atti al giudice naturale, ossia al giudice tributario. Quanto ailimiti del sindacato giurisdizionale sugli atti di autotutela, le SezioniUnite — facendo riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenzaamministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 6758 e 7287 del2004), in quanto, in base alla disciplina contenuta nell'art. 2- quaterdel d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nellalegge 30 novembre 1994, n. 656, e nel regolamento di esecuzione,approvato con d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, poteri di annullamento oNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026di revoca dell'Amministrazione finanziaria possono essere esercitatisoltanto nel perseguimento di interessi pubblici — hanno circoscrittol'oggetto del giudizio alla valutazione della legittimità del rifiutodell'annullamento d'ufficio, escludendo che esso possa estendersi allafondatezza della pretesa tributaria, verificandosi altrimenti unaindebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa e, quindi,l'invasione in una sfera estranea a quella della giurisdizione tributaria.Pertanto, secondo i principi enunciati dalla citata sentenza delleSezioni Unite, l'esercizio del potere di autotutela non costituisce unmezzo di tutela per il contribuente, sostitutivo dei rimedigiurisdizionali che non sono stati esperiti, anche se comunque finiscecon l'incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla posizione giuridicadel contribuente. Nella stessa direzione le Sezioni Unite si sono mosseanche con la sentenza n. 9669 del 2009, ribadendo l'impugnabilità deldiniego di autotutela e la devoluzione alla giurisdizione del giudicetributario. Si registra invece un mutamento significativo con lasentenza n. 2870 del 2009, con la quale le Sezioni Unite, pur in lineacon le precedenti pronunce in merito alla sussistenza dellagiurisdizione delle Commissioni tributarie, hanno affermato che«avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto diritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, nonè sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia perla discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, siaperché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmenteingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivoormai definitivo». La giurisprudenza successiva, con numerosepronunce (Cass., sez. 6-5, 2/02/2014, n. 25524; Cass., sez. 6-5,11/12/2014, n. 26087; Cass., sez. 5, 20/02/2015, n. 3442; Cass.,sez. 5, 28/03/2018, n.7616; Cass., sez. 5, 24/08/2018, n. 21146;Cass. sez. 5, 22/02/2019, n. 5332; Cass., sez. 2019, n. 8558; Cass.,Numero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026sez. 5, 25/09/2020, n.20200), pur ammettendo il sindacato suldiniego di autotutela, ha sostenuto che esso può riguardare solo profilidi illegittimità del rifiuto di annullamento oppostodall'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interessegenerale, per cui il vaglio del giudice non può riguardare la fondatezzadella pretesa tributaria, ormai definitivamente preclusa,determinandosi altrimenti una indebita sostituzione dell'autoritàgiudiziaria alle scelte discrezionali dell'amministrazione, peraltro conriferimento ad un atto ormai divenuto inoppugnabile. Pertanto, si èritenuto che contro il diniego dell'Amministrazione di procedereall'esercizio del potere di autotutela possa essere sì propostaimpugnazione, ma soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimitàdel rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva.Peraltro, questa Corte, con l'ordinanza n. 4937 del 20 febbraio 2019,al fine di chiarire il contenuto della locuzione «interesse generale allarimozione dell'atto», ha rilevato che per giustificare la doglianzacontro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interessegenerale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa),concreto e specifico, in esatta corrispondenza all'interesse di cuil'amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto diannullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato).Anche la Corte costituzionale, intervenuta sul tema con la sentenza n.181 del 19 luglio 2017, ha ribadito che l'annullamento d'ufficio non hala funzione di tutela del contribuente, ma è espressione diamministrazione attiva e, pertanto, necessita di preliminari valutazionicomparative e discrezionali. Ed ha espressamente affermato che, pure«in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel quale l'interessepubblico alla rimozione dell'atto acquista specifica valenza e tende inuna certa misura a convergere con quello del contribuente, non vatrascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nellaNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilitàdei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessadall'annullamento di un atto inoppugnabile. Tale interesse richiede diessere bilanciato con gli interessi descritti — e con altri eventualmenteemergenti nella vicenda concreta sulla quale l'amministrazionetributaria è chiamata a provvedere — secondo il meccanismo propriodella valutazione comparativa. Sicché si conferma in ogni caso, anchein ambito tributario, la natura pienamente discrezionaledell'annullamento d'ufficio». Il giudice delle leggi ha infatti rilevato chealtrimenti «affermare il dovere dell'amministrazione di rispondereall'istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare unanuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giuntaazionabile sine die dall'interessato, il quale potrebbe riattivare in ognimomento il circuito giurisdizionale, superando il principio delladefinitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilitàdella regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto». Ed ha poisottolineato come residui un’ipotesi in cui è esperibile l'autotutelatributaria, ed è il caso in cui sia riscontrabile un interesse pubblico allacorretta esazione dei tributi, il quale, a sua volta, costituisce unasintesi tra l'interesse fiscale dello Stato ed il principio di effettivitàdella capacità contributiva ex art. 53 Cost. In tale contesto si inserisceanche la sentenza n. 24032 del 26 settembre 2019, con cui questaCorte ha affermato che il sindacato del giudice tributario sulprovvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributariodivenuto definitivo è consentito, purché si accerti la ricorrenza diragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziariaalla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute. Deve inveceescludersi che possa essere accolta l’impugnazione dell'atto di diniegoproposta dal contribuente il quale contesti vizi dell'atto impositivo cheavrebbe potuto far valere, per tutelare un interesse proprio, in sede diNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026impugnazione prima che divenisse definitivo (in senso conforme,Cass., sez. 5, 23/01/2019, n.1803; Cass., sez. 5, 20/02/2019, n.4937; Cass., sez. 5, 30/12/2020, n. 29874, Cass. sez. 5, n.7318/2022, Cass., sez. 5, n. 25659/2023), come nel caso in esame.8. Infine, il terzo motivo è inammissibile, in quanto, a fronte di unaduplice conforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“), ilricorso per cassazione poteva essere spiegato esclusivamente per imotivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., inbase al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter delmedesimo codice, vigente «ratione temporis» e applicabile anche allesentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA], ora Cortidi giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n.8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nellapreclusione di cui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversitàdelle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n.26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).9. In conclusione, il ricorso va respinto.10. Nulla per le spese.11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;nulla per le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deiNumero registro generale 8405/2018Numero sezionale 5279/2026Numero di raccolta generale 24569/2026Data pubblicazione 08/08/2026presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])