CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 8842 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 22 , presso lo studio de gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono per procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -resistente - avverso la sentenza n. 1488/05/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositatail 30 settembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], libero professionista esercente l'attività di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione, provvide erroneamente a compilare la propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 indicando reddito pari a zero ai fini Irap. A ciò fece seguito l'invio, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un avviso bonario, in applicazione della procedura di cui all'art. 36 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con iscrizione a ruolo per omesso versamento dell'imposta e conseguente notifica di una cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dell'insussistenza di un’autonoma organizzazione nello svolgimento della propria attività, impugnò il ruolo e la cartellainnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che respinse il ricorso. 2. Il successivo appello, proposto dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, subì identica sorte. I giudici regionali, procedendo al l’ analisi dell'attività concretamente posta in essere dal predetto, attribuirono rilievo all'incidenza dei costi in relazione ai compensi, circostanza che ritennero non compatibile con l'affermata «struttura organizzativa minimale» dell'attività medesima; osservarono, inoltre , che il contribuente risultava socio al 98% e amministratore unico di una società di capitali, esercente anch'essa la propria attività nel ramo delle ricerche di mercato e dei sondaggi d'opinione, nel la quale si avvaleva di lavoro dipendente. 3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motiv i . L ’Agenzia delle entrate ha depositato un atto contenente istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Considerato che: 1. Con il primo motivo, deducendo nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., il ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunziarsi sul suo primo motivo di gravame, che riporta per stralci, con il quale aveva denunciato l’illegittimo ricorso, da parte dell’Erario, alla procedura automatizzata di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, in luogo della previa emissione di un avviso di accertamento. 2. Con il secondo motivo – formulato in via di subordine per l’ipotesi di ritenuta sussistenza di una decisione implicita sulla questione oggetto del primo mezzo – il ricorrente assume che, così statuendo, la C.T.R. avrebbe violato la regola affermata dall’art.2697 cod. civ., esonerando l’Ufficio dall’onere di dimostrare la debenza del tributo da parte sua; osserva, infatti, che nel giudizio conseguente all’impugnazione dell’avviso di accertamento l’Ufficio riveste il ruolo di attore in senso sostanziale. 3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che i giudici d’appello avrebbero trascurato di considerare «gli elementi di fatto e le situazioni» da lui rappresentate, quali l’assenza di dipendenti o collaboratori e l’esiguità dei beni strumentali impiegati. 4. Il primo motivo è inammissibile.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. n. 12131/2023; Cass. n. 24953/2020; Cass. n. 6174/2018), non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesi difensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa della controparte, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell'eccezione; in tali casi, infatti, il mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia e, dunque, violazione di una norma sul procedimento, bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto. Nel caso di specie, l’implicita decisione, costituente il necessario antecedente logico-giuridico del rigetto dell’appello del contribuente per ragioni di merito, dev’essere individuat a nella ritenuta sussistenza dei presupposti per il ricorso, da parte dell’Amministrazione, alla procedura di liquidazione automatica di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973; si tratta, infatti, di questione preliminare di merito, prodromica al successivo scrutinio della pretesa tributaria. 5. Ciò posto, il secondo motivo non è fondato. 5.1. La procedura di controllo automatizzato di cui all'art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/1973 consente all'Ufficio, fra l’altro, di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibilie delle imposte. L’Amministrazione finanziaria, procedendo a un controllo formale sulla relativa liquidazione in base a quanto dichiarato dal contribuente o dal sostituto d’imposta, può correggere gli errori materiali da questi commessi. L'accertamento formale consiste, pertanto, in un sostanziale riscontro cartolare delle dichiarazioni, ed è finalizzato alla verifica della correttezza degli adempimenti in sede di dichiarazione a carico dei contribuenti, che consente all’Ufficio di iscrivere direttamente a ruolo la maggiore imposta dovuta. Per tale ragione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene da tempo che l'Ufficio non possa procedere a iscrivere direttamente a ruolo le maggiori imposte che ritenga dovute in base alla dichiarazione quando , ai fini della corretta determinazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione stessa , occorr e risolvere questioni di diritto (si veda in tal senso, fra le numerose altre, Cass.n. 23382/2021). 5.2. Nel caso di specie, è lo stesso contribuente ad affermare, nelle premesse in fatto del ricorso, di aver erroneamente indicato “a zero” l’importo dell’Irap di sua spettanza; da tale errore è derivato il recupero d’imposta, previo ricalcolo dell a stessa sulla base del reddito accertato. Il ricorso dell'Amministrazione alla procedura di controllo automatizzato è stato, pertanto , legittimo; t ale essendo , infatti, il quadro delle circostanze materiali che hanno dato origine all’accertamento, non poteva assumere alcun rilievo il tema dell’insussistenza del presupposto impositivo, introdotto ex novo dal contribuente con l’impugnazione dell’avviso bonario e della successiva cartella; solo a partire da tale momento, in altri termini, l’accertamento dell’imposta, fin nel profilo inerente all’an debeatur, ha comportato l’affronto di questioni di diritto che, precedentemente, non potevano in alcun modo governare la fattispecie.Del resto, come è stato osservato al riguardo, il diritto del contribuente nascedalla legge e non dalla dichiarazione, cosic ché, in presenza dei presupposti, lo stesso, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e tali da incide re sull'obbligazione tributaria (v. Cass. S ez . U, n. 17758/2016; Cass. Sez. U, n. 17757/2016; Cass. Sez. U, n. 13378/2016). 6. Resta lo scrutinio del terzo motivo, che va dichiarato inammissibile. Poiché, infatti, si verte inipotesi di “doppia conforme”, è precluso a questa Corte un nuovo esame dei fatti già sottoposti allo scrutinio dei giudici di merito,e d a questi asseritamente trascurati . In ogni caso, e per completezza, la censura appare volta a sollecitare una riconsiderazione del complessivo materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità, e non scalfisce l’iter argomentativo adottato dai giudici d’appello, in quanto non contiene alcuna confutazione delle circostanze di fatto che questi ultimi hanno valorizzato nel ritenere non assolto l’onere probatorio che gravava sul contribuente. 7. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 1.200,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell