CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-avverso la sentenza della CTR del Veneto n. 695/2020 depositata il18/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un immobile adibito ad albergo nelComune di Bussolengo (VR), censito al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] al Foglio 4 - mappale 53 – categoria D2, avendo accertato,Numero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026nel corso del 2014, che la rendita catastale, pari ad euro 159.750,71,fruttuosità del 3%, anziché del 2% stabilito per legge per gli immobiliricadenti nella categoria D2 presentava, presso l’Agenzia del Territorio lapratica DOCFA con la seguente causale: “immobile disponibile dal10.06.2014; contesto immutato; trattasi di variazione per correggere ilsaggio di fruttuosità dal 3 al 2 per cento”.2. L’Agenzia del Territorio respingeva la pratica DOCFA con la seguentemotivazione: “errata indicazione della causale di dichiarazione dellavariazione: la rettifica del classamento deve essere chiesta all’ufficiomediante istanza di autotutela o ricorso alla commissione tributaria neitermini previsti.”3. La società presentava, in data 25.7.2014, istanza di autotutela perottenere la correzione del saggio di fruttuosità erroneamente applicatoall’immobile che veniva respinta dall’Ufficio con provvedimento in data15/9/2014.4. Avverso detti provvedimenti la società contribuente presentava duedistinti ricorsi innanzi alla CTP di Verona la quale, dopo averne disposto lariunione, con sentenza n. 357/03/2015 depositata in data 7 Agosto 2015, lidichiarava inammissibili entrambi, con la compensazione delle spese di lite.5. A seguito di appello la CTR del Veneto, con sentenza n. 695/09/2020 del18 novembre 2020, rigettava il gravame.In particolare i giudici di secondo grado osservavano che, come statuito dalprimo giudice, il motivo di appello concernente la dichiarata inammissibilitàdel ricorso contro il rigetto dell'istanza di autotutela presentata dalla societàricorrente era privo di fondamento alla luce dei principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità in tema di impugnabilità del diniego di istanzadi autotutela. In merito alla mancata accettazione della pratica DOCFApresentata dalla società, con cui la stessa aveva proposto una nuova renditacatastale determinata applicando il saggio di fruttuosità del 2%, i giudiciNumero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026territoriali ritenevano prive di fondamento le censure di parte contribuentein quanto la dichiarazione DOCFA non consente, senza che vi sia stataalcuna variazione nello stato di fatto, consistenza o destinazione derivanteda interventi sull'immobile, di rettificare l'importo della rendita catastalesaggio di fruttuosità dal 3% al 2%, utilizzando la procedura DOCFA con lacausale "rettifica errori”, nell’applicazione del saggio di fruttuosità del 3%,operata dall'Ufficio, non era rilevabile alcun errore, l’avviso di accertamentocon cui era stata determinata la rendita era divenuto definitivo e, peraltro,solo successivamente la giurisprudenza della Suprema Corte avevaaffermato che non sussisteva alcuna discrezionalità nella scelta del saggio,essendo questo determinato uniformemente ed autoritativamente perciascun gruppo di categorie.6. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base diquattro motivi illustrati con successiva memoria, la società contribuente.7. L’ufficio resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte contribuente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnataemessa in violazione o falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 deld.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.assumendo che la CTR aveva respinto l’appello sulla base di assunti cheintegravano un evidente caso di motivazione apparente, perplessa,incomprensibile e che presentava affermazioni fra loro inconciliabili.1.1. Tale motivo è all’evidenza infondato, non sussistendo una motivazionemeramente apparente e risultando chiaro che i giudici di appello, nelpervenire alle proprie conclusioni, hanno disatteso, anche implicitamente,tutte questioni richiamate dalla società contribuente e dedotte con l’atto diappello. Invero ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiNumero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfonditadisamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Nella fattispecie inesame la sentenza esplicita in maniera chiara, sebbene con considerazionierronee in diritto per come appresso chiarito, la ratio decidendi,consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alladecisione: il giudice di appello ha ritenuto che nella specie il diniegodell'istanza di autotutela presentata dalla società ricorrente non eraimpugnabile sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità in materia e che quanto alla mancata accettazione della praticaDOCFA presentata dalla società, con cui la stessa aveva proposto una nuovarendita catastale determinata applicando, il saggio di fruttuosità del 2%, lecensure di parte contribuente erano prive di fondamento alcuno in quantola dichiarazione DOCFA non consente, senza che vi sia stata alcunavariazione nello stato di fatto, consistenza o destinazione derivante dainterventi sull'immobile, di rettificare l'importo della rendita catastale1.2. Come è noto, invero, l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperatomediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia delragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande oeccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivid'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario cheegli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione tuttigli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle propriedomande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti oincompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso (vediCass. n. 2953/2025; Cass. n. 25710/2024; Cass. n. 12131/2023; Cass. n.12123/2013).1.3. Dalle superiori considerazioni emerge, quindi, la manifestainfondatezza della suindicata censura.Numero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/20262. Con il secondo motivo la società contribuente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. illegittimità della sentenza perviolazione del d.l. 30.9.1994 n. 564, come convertito dalla legge30.11.1994, n. 656, all’art. 2-quater e del d.m. 37/1997.Ha dedotto che i giudici non avevano considerato che, nella specie, erapacifico che il fabbricato di categoria D, dovesse avere una renditadeterminata considerando un saggio di fruttuosità del 2% e non del 3%(come invece applicato automaticamente dall’Ufficio) – e che l’ assuntodell’ufficio - il quale aveva dichiarato di avere agito “in linea con il normaleoperare all’epoca del classamento” (avvenuto nel 1998) - si poneva incontrasto con l’interpretazione adeguatrice adottata dalla C. Cost. (sent. nr.111/97), la quale aveva escluso l’incostituzionalità della norma nella partein cui prevedeva la sostanziale assenza di discrezionalità e di intervento“correttivo” dei moltiplicatori da parte della P.A., risultando evidente che ilrispetto da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del dettato legislativocostituiva espressione dei principi generali e di interesse pubblico allacorrettezza ed imparzialità dell’azione della P.A. tenuta, al pari delcontribuente, al rispetto della norma di legge.3. Con il terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 3 e 20 r.d.l. n.652 del 1939 nonché del D.M. 701/1994. Ha assunto che i giudici territorialinon avevano tenuto conto del fatto che l'esito del procedimento diclassamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valoreeconomico del bene, attraverso il sistema del catasto in vista di una congruatassazione secondo le diverse leggi d'imposta mentre la cristallizzazione neltempo di una imposizione falsata nei suoi presupposti si pone in contrastocon il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost. sicchéalla parte contribuente deve essere riconosciuto il diritto di sollecitare unadeguamento dell'esatto valore del bene secondo il reddito effettivamenteretraibile.Numero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/20264. Con il quarto motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., illegittimità della sentenza impugnata emessa in violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e del D.M.14.12.1991. Ha osservato i giudici territoriali avevano omesso diconsiderare che, ai sensi dell’art. 29 d.P.R. n. 1142 del 1949, nelleindividuazione del saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario perdeterminarne la rendita l'Amministrazione non ha alcun potere discrezionalenella sua individuazione e, in mancanza di contestazioni riguardanti ilgruppo di appartenenza o il valore di mercato dell'immobile, l' ufficio, conriferimento ai beni di categoria D, non può eccedere il tasso di fruttuositàproprio dei fabbricati ad uso industriale, pari al 2%.5. Tali motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi,sono da ritenere fondati.5.1. Questa Corte ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate non dispone dialcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio di interesse daapplicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n.1142 del 1949, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per leunità immobiliari classate nei gruppi D ed E, in misura fissa e inversarispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza cheassuma alcun rilievo la circostanza che, per dette unità immobiliari, larendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 deld.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto, ai fini fiscali, il valore degli immobili sidetermina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti incatasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, dai qualisi ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione (v. Cass.,15 luglio 2024, n. 19457; Cass., 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., 3 dicembre2014, n. 25555; Cass., 7 luglio 2004, n. 12446; Cass., 24 giugno 2003, n.10037).Numero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026E la costante giurisprudenza di legittimità non ha mancato di rimarcarecome il saggio in questione, nella misura del 2%, è stato recepito nellastessa circolare dell'Agenzia del territorio, n. 6/2012 del 30 novembre 2012,che è stata normativizzata dalla l. n.190 del 2014, art. 1, comma 244, cit.,secondo il cui disposto «Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relativealla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto deifabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi eper gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivemodificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenziadel territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la“Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari adestinazione speciale e particolare: profili tecnico estimativi”.» (Cass., 10marzo 2020, n. 6718).5.2. Nella vicenda oggetto di causa i provvedimenti negativi con i qualel'amministrazione finanziaria ha mantenuto la precedente attribuzione dellerendite, rigettando l'istanza di variazione avanzata dalla contribuentesecondo le modalità sopra specificate, devono considerarsi atti riguardantiun'operazione di classamento catastale; a quest'ultimo riguardo, vasottolineato che gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alleCommissioni tributarie (ora, dinanzi alle Corti di giustizia tributaria), attiassoggettati alla più ampia “libertà di forma”, non avendo il legislatoredefinito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente èammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastaliricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esseoperazioni afferenti senza distinguo di sorta. La previsione della genericaimpugnabilità degli atti catastali va, di conseguenza, letta nell'ottica delrispetto del diritti di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei aprodurre effetti giuridici negativi in capo al contribuente, quale è laNumero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026determinazione della rendita, che rappresenta, ai fini di una pluralità ditributi, la misura della capacita contributiva del soggetto passivo conriferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sitonel territorio dello Stato. Come, dunque, non vi sarebbe ragione diprecludere al contribuente la possibilità di emendare la denuncia diclassamento precedentemente presentata, non vi è ragione di assegnare aldiniego dell'amministrazione finanziaria la natura di atto non impugnabile;per cui, deve essere riconosciuto ad ogni proprietario di immobile la facoltàdi chiedere una variazione della classificazione o della rendita del bene e,ovviamente, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice tributario.Vanno, in tal senso, richiamati i principi da ultimo ribaditi da Cass. n.5454/2025 la quale ha avuto di evidenziare che:- la questione dell’impugnabilità del diniego di autotutela in materiacatastale dinanzi al giudice tributario è stata già affrontata da questa Corte(sempre in relazione alla fattispecie della variazione della rendita: Cass.,Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574) con soluzione condivisibile, a cui ilcollegio ritiene di dare ulteriore continuità in questa sede, tenendo ancheconto della conferma di tale orientamento in un recente arresto (in relazionealla fattispecie della variazione della categoria (Cass., Sez. Trib., 26 luglio2024, n. 21010);- secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass.,15 luglio 2008, n. 19379; Cass., 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., Sez. 19marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez., 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., 13febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass., Sez. 21 giugno 2021, n. 17627;Cass., 31 agosto 2022, n. 25573; Cass. 23 settembre 2022, n. 27985; Cass.13 aprile 2023, n. 9938; Cass., 26 luglio 2024, n. 21010), al contribuentedeve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limitetemporale, la rendita proposta con la procedura “DOCFA”, quando lasituazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera. Alriguardo è stato, infatti, evidenziato che il termine di dodici mesi dallaNumero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026presentazione della “DOCFA”, fissato dall'art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n.701, per la determinazione della rendita definitiva da partedell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa della renditaproposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramenteordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per laformazione e l'aggiornamento del catasto (Cass., 21 luglio 2006, n. 16824;Cass. 15 luglio 2008, nn. 19379 e 19380; Cass., 11 marzo 2011, n. 5843;Cass. 19 marzo 2014, n. 6411; Cass., 13 giugno 2014, n. 13535; Cass. 13febbraio 2015, n. 2995; Cass., Sez., 19 febbraio 2015, nn. 3355 e 3358;Cass., 13 marzo 2015, n. 5051). Se, dunque, l'esito del procedimento diclassamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valoreeconomico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di unacongrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, deve concludersi chequando la situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non siaveritiera il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita propostaall'amministrazione finanziaria;- nel vigente sistema tributario, la rendita catastale, del resto, non ha maiefficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale, ma soltanto unaefficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai fini delleimposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposte indirette suitrasferimenti immobiliari; la rendita catastale non forma oggetto di unadichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficaciacon riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario -efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività oirrevocabilità; avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo,altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentareistanze di variazione, di rettifica, di correzione, pertanto, comel'amministrazione finanziaria, senza conseguente caducazione dei suoipoteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita propostadal contribuente, non vi è ragione per cui quest'ultimo - avvedutosiNumero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026dell'errore dichiarativo - non possa correggere i propri errori od omissioni,ripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile. Lanon emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte, del resto, finirebbe percristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti, incontrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53Cost.; è, infatti, principio generale che le dichiarazioni del contribuente cherisultino affette da errore di fatto o di diritto sono sempre emendabili eritrattabili, quando possa derivarne l'assoggettamento e ad onericontributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devonorestare a suo carico; come la dichiarazione dei redditi non ha natura di attonegoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e digiudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi diconoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa solo unmomento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazionetributaria, lo stesso principio va - a maggior ragione - applicato alladichiarazione di classificazione catastale, che costituisce l'atto iniziale di unprocedimento amministrativo di tipo "cooperativo" per la classificazionedegli immobili e le rendite da questi prodotte che - per valere come baseper il calcolo dell'imposta - debbono essere idonee a rappresentare l'indicedi capacità contributiva del cittadino, tanto in sintonia con l'art. 10 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. "Statuto del contribuente"), secondo cui:«I rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntatial principio di collaborazione e buona fede», essendo - appunto - conformea buona fede non percepire somme non dovute, ancorché versate per erroredall'obbligato su dichiarazione da lui stesso effettuata; nessuna preclusionedi definitività dell'accatastamento può, dunque, essere oppostadall'amministrazione finanziaria all’istanza di variazione presentata dalcontribuente (Cass., 31 agosto 2022, n. 25573; Cass., 13 ottobre 2022, n.29996);Numero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026- il procedimento di classamento è di tipo accertativo, con conseguentefacoltà del contribuente di chiedere la rettifica della rendita (o dellaclassificazione) proposta, quando la situazione di fatto o di dirittodenunciata non corrisponda al vero (in particolare: Cass., Sez. 6^-5, 13febbraio 2015, n. 2995). Invero, se l'ordinamento riconosce al possessoredell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla suaproprietà, consegue indubbiamente che, ove il classamento non risultisoddisfacente, il privato può ricorrere al giudice tributario, previo il diniegodell'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n.22557).Pertanto, muovendo dalle suddette coordinate ermeneutiche, sia ladomanda della contribuente qualificata come impugnativa del diniegoespresso opposto alla istanza avanzata dalla contribuente, diniegoqualificabile come atto relativo alle operazioni catastali di classamento, chel'istanza con la quale la società contribuente, a mezzo DOCFA, avevadenunciato la erroneità del saggio di interesse per il computo delle rendite,che era stato proposto (nella percentuale del 3%, anziché del 2%) conprocedura DOCFA, invitando l’amministrazione finanziaria ad apportare lanecessaria correzione sono state illegittimamente disattese dall’ufficio che,da un lato, ha respinto la dichiarazione DOCFA con la seguente motivazione:“errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: la rettificadel classamento deve essere chiesta all’ufficio mediante istanza diautotutela o ricorso alla commissione tributaria nei termini previsti” e peraltro verso, in contrasto con quanto indicato alla contribuente, ha rigettatol’istanza di autotutela con provvedimento in data 15/9/2014.5.4. In conclusione nell’accogliere i suindicati motivi, si può ribadire ilprincipio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'art. 19, comma 1,lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che può esserepresentato ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicatenell'art. 2, comma 2, del medesimo d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, normaNumero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026quest'ultima che annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte lecontroversie concernenti «l'intestazione, la delimitazione, la figura,l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo (...),nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unitàimmobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale»; l'atto di diniegodella variazione catastale emesso a seguito di richiesta del contribuenteconcerne, senza dubbio, una delle operazioni catastali menzionate nel citatoart. 2 - e, in particolare, il classamento della singola unità immobiliare - edè, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario (Cass., Sez. 5^, 5 luglio2008, n. 19379; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 2006 - con riferimentoal silenzio-rigetto: Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 3001).6. In accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo la sentenzaimpugnata va, dunque, cassata e non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito,ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento dei ricorsi originari di partecontribuente.6.1. Le spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, e rigettail primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,accoglie i ricorsi originari della società contribuente; condanna l’Agenziadelle entrate al pagamento delle spese processuali liquidate in favore diparte contribuente, per il primo grado di giudizio, in complessivi euro5.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge se dovuti e, per il grado di appello, in euro6.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge se dovuti; condanna, altresì, l’Agenzia delleEntrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquidanella somma di 5.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettarioNumero registro generale 14775/2021Numero sezionale 1209/2026Numero di raccolta generale 12212/2026Data pubblicazione 01/05/2026delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, sedovuti.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 10febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])