CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18178/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ancesco Marella, dichiaratosi amministratore unico,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] Bonis (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore;entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicatan. 131/2020 depositata il 18/11/2020.Numero registro generale 15255/2021Numero sezionale 4230/2026Numero di raccolta generale 18178/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Potenza, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n.09220170007362586000, per imposte dirette relative all’anno 1998 edIVA per l’anno 2006, deducendo l’inesistenza della cartella e della relativanotificazione, nonché altri vizi formali.Resisteva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e, nel corso delgiudizio, interveniva l’Agenzia delle Entrate.La CTP rigettava il ricorso.2. La società proponeva appello al quale resistevano l’Agenzia delleEntrate e l’Agente della riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Basilicata rigettava il ricorso.Osservava che era legittima la costituzione dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, che si era avvalsa di avvocati del libero foro, alla luce dellapronuncia delle Sezioni Unite n. 30008/2019. Era altresì valida la notificadella cartella tramite posta elettronica certificata contenente la cartella informato “.pdf”, in quanto le firme digitali in formato CAdES e PadES eranoequivalenti.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agentedella riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.. Lastessa ha lamentato il vizio di extrapetizione in quanto la CTR si eraNumero registro generale 15255/2021Numero sezionale 4230/2026Numero di raccolta generale 18178/2026Data pubblicazione 05/06/2026soffermata sulla questione del formato della firma e conseguentementedel file che conteneva la cartella, mentre in realtà era stata lamentata ladifferente questione dell’illeggibilità per un errore del documentoinformatico.1.2 Il motivo, con il quale si denuncia sostanzialmente l’omessapronuncia in ordine alla diversa questione prospettata dall’odiernaricorrente, è infondato.Anche a voler ritenere che la questione dell’illeggibilità del file sia stataposta in questi termini fin dal primo grado di giudizio (sebbene sembri cheinizialmente l’illeggibilità fosse posta in relazione al formato della firma),va osservato che, nella sentenza di primo grado, la questione è stataaffrontata. Ed infatti, come si evince dalla motivazione della stessariportata nel ricorso, la CTP, dopo aver affermato l’equivalenza della firmain formato CAdES e PAdES, ha osservato: «si aggiunga che l’istanteasserisce, ma non prova in alcun modo la dedotta illeggibilità dellacartella».Con il motivo d’appello, riportato anch’esso nel ricorso (pagg. 7-13), èstato dedotto che “nel caso di specie. È eccepita la illeggibilità dell’allegatoche non è formato con l’apposizione di una firma digitale e, per l’effetto,non assume forma scritta” viene poi aggiunto “tuttavia l’allegato delmessaggio PEC non risulta presente e leggibile”; infine si osserva “si è giàdedotto che accertata la chiara contestazione di illeggibilità del documentoinformatico, l’Agente della riscossione (in considerazione della esclusionedi valenza probatoria della stampa cartacea) avrebbe dovuto devolvereagli atti del presente giudizio la copia informatica del file oggetto dinotificazione. […] Ove venga eccepita la mancata ricezione della cartella dipagamento nei termini della incompletezza del plico (fattispecie del tutoequiparabile alla incompletezza del messaggio PEC) grava sull’Agente dellariscossione l’onere di provare la regolarità della notificazione”.Numero registro generale 15255/2021Numero sezionale 4230/2026Numero di raccolta generale 18178/2026Data pubblicazione 05/06/2026La CTR ha ritenuto espressamente infondata la questione relativa alformato della firma; ha altresì richiamato la sentenza di primo grado –che, a suo avviso, “non merita censure e va, quindi, confermata” – sicchépuò ritenersi che si sia pronunciata, quanto meno implicitamente, anche inordine al profilo dell’illeggibilità dell’atto contenuto nel messaggio di postaelettronica certificata.1.3 In ogni caso, anche ove volesse ritenersi sussistente l’omessapronuncia, la questione potrebbe essere esaminata da questa Corte erigettata, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito (Cass. n.17416/2023; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 2313/2010).Non è in discussione, infatti, la ricezione del messaggio di postaelettronica, riconosciuta dalla stessa contribuente, né il suo contenuto, masolo la leggibilità dell’allegato. Era dunque onere della contribuente,depositando il file, dimostrare che esso era illeggibile, come osservatodalla CTP, che ha accertato, in fatto, mancanza di prove al riguardo.Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, per le notifiche cartaceeil ricevimento del plico lascia presumere la sua conoscenza da parte deldestinatario, sul quale eventualmente grava l’onere di dimostrare che lostesso era vuoto o conteneva un atto diverso (Cass. n. 6251/2025; Cass.n. 30787/2019; Cass. n. 16528/2018; Cass. n. 20027/2011);analogamente, per le notifiche tramite posta elettronica certificata, è ildestinatario che deve dimostrare che il documento contenuto nelmessaggio non è leggibile.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, formulato congiuntamente alprimo, il ricorrente ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n.5) c.p.c. per l’«omesso esame della illeggibilità dovuta ad erroreinformatico del documento informatico allegato alla cartella dipagamento», riproponendo così sostanzialmente la medesima doglianzasotto un diverso profilo.2.2 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 15255/2021Numero sezionale 4230/2026Numero di raccolta generale 18178/2026Data pubblicazione 05/06/2026Se anche si volesse ricondurre la questione appena esaminata al viziodi cui al numero 5) dell’art. 360 c.p.c., dovrebbe comunque considerarsiche osterebbe all’ammissibilità della doglianza l’art. 348 ter, ultimocomma, c.p.c. (ratione temporis applicabile al presente giudizio), essendointervenuta la cd. doppia conforme in danno della contribuente; inoltre, ilfatto di cui sarebbe stata omessa la considerazione neppure sarebbedecisivo, come già rilevato dal giudice di primo grado.3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.. La ricorrente ha osservato che la CTR avrebbe omesso dipronunciarsi sul terzo motivo di appello con il quale era stata denunciatal’omessa pronuncia, da parte della CTP, “sul motivo rubricato al n. 3dell’atto introduttivo del giudizio inteso a rilevare l’inapplicabilità edinefficacia della rettifica da studio di settore alla società in intestazione inconsiderazione ella natura di cooperativa a mutualità prevalente”.3.2 Orbene, va innanzi tutto evidenziato il contrasto tra l’intestazionedel motivo d’appello ed il suo contenuto che riguardava, invece, l’omessapronuncia della CTP in ordine alla carenza di sottoscrizione del ruolo e dimotivazione della cartella di pagamento sulla determinazione degliinteressi.Va poi osservato che la questione è stata riportata nella sentenzad’appello (pagina 2); la CGT di secondo grado, quindi, l’ha presa inconsiderazione e l’ha disattesa, rigettando in toto l’impugnazione. Non puòdunque ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia; il ricorrente, al più, oveavesse ritenuto immotivato il rigetto, avrebbe dovuto lamentare il viziodifferente (Cass. sez. U. n. 17931/2013; Cass. n. 10862/2018; Cass. n.12131/2023) di motivazione omessa o apparente.3.3 In ogni caso, anche ove volesse ravvisarsi l’omessa pronuncia, lequestioni potrebbero essere decise in questa sede e rigettate.Numero registro generale 15255/2021Numero sezionale 4230/2026Numero di raccolta generale 18178/2026Data pubblicazione 05/06/2026La prima è del tutto generica, in quanto riguarda la «carenza disottoscrizione del ruolo» e «la conseguente carenza di esecutività», senzaalcuna ulteriore specificazione; sicché la stessa è incomprensibile, tenutoanche conto del fatto che la cartella riproduce il contenuto del ruolo, maquest’ultimo costituisce un atto distinto che non è alla stessa allegato (art.25 d.P.R. 602/1973).3.4 Anche l’altra questione è infondata.Occorre infatti ricordare che «la cartella di pagamento, allorché segual'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" deldebito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamentemotivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo dimotivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 dellal. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo attoriguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo dimotivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, labase normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può ancheessere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologiae della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessorisono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggiperiodicamente applicati o delle modalità di calcolo» (Cass. Sez. U. n.22281/2022).Nel caso di specie, si desume, dal contenuto degli atti, che la cartellaha fatto seguito ad altri atti impositivi, sicché era onere della contribuente(che non vi ha provveduto) contestare, nel giudizio di merito, «laquantificazione degli interessi operata in cartella ove risulti incoerenterispetto all’originaria pretesa per interessi, evidenziandone in tutto o inparte la non conformità rispetto al contenuto dell’obbligazione degliNumero registro generale 15255/2021Numero sezionale 4230/2026Numero di raccolta generale 18178/2026Data pubblicazione 05/06/2026interessi determinata nell’atto genetico» (cfr. ancora Cass. Sez. U. n.22281/2022, in motivazione).4.1 Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 11 d.lgs.546/1992.Con tale doglianza il ricorrente ha rappresentato che il riferimentodella CTR alla sentenza delle Sezioni unite n. 30008/2019 è inappropriato,in quanto aveva eccepito che le difese dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione erano sottoscritte da un dipendente di quest’ultima che agivain forza di procura speciale, mentre, in base all’art. 11, comma 2°, d.lgs.546/1992, la stessa può stare in giudizio solo in persona del dirigentedella struttura territoriale competente. Si tratterebbe, dunque, diquestione differente da quella relativa alla possibilità per l’Agente dellariscossione di avvalersi di avvocati del libero foro.4.2 Il motivo è infondato.Questa Corte ha infatti osservato, con riguardo all’Agenzia delleEntrate, ma i medesimi principi possono applicarsi anche all’Agente dellariscossione, a seguito del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016, che «in temadi contenzioso tributario, l'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate èrappresentato in giudizio dal titolare dell'organo che, qualora non intendatrasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, puòdemandare, nell'esercizio dei poteri di organizzazione e gestione dellerisorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell'atto difensivo ad un"delegato alla firma", mero sostituto nell'esecuzione di tale adempimento,sicché, ove l'atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma conla chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula "per ildirigente"), l'ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito ingiudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente […]», salva lapossibilità per la controparte di contestare specificamente i poteri diNumero registro generale 15255/2021Numero sezionale 4230/2026Numero di raccolta generale 18178/2026Data pubblicazione 05/06/2026rappresentanza (Cass. n. 20628/2015; cfr. anche Cass. n. 6691/2014;Cass. n. 15470/2016; Cass. n. 694/2025).Se dunque è possibile la sottoscrizione da parte di soggettiappartenenti al medesimo ufficio pur senza l’esibizione di una specificadelega, salva la possibilità per la controparte di contestarne i poteri, amaggior ragione, nel caso di specie, deve escludersi ogni vizio, dalmomento che la firma è stata apposta in virtù di procura notarile, comeespressamente riconosciuto dalla stessa ricorrente; né viene contestata laqualità di dipendente dell’Agente della riscossione del sottoscrittore (anzi,anch’essa espressamente riconosciuta).5. In definitiva, il ricorso va rigettato.La ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate e dell’Agente della riscossione, delle spese del presente giudizio dilegittimità, in ragione della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.900,00 percompenso professionale, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]