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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 23969/2026

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e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze n.501/2022 depositata il 1/4/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/20261.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con duedistinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, LinaBartolini impugnava il pignoramento presso terzi n.04184201700000657/001, fondato su quindici cartelle aventi ad oggettocrediti di natura tributaria per un importo complessivo di € 115.726,02, el’intimazione di pagamento n. 04120189005213942/000 (avente adoggetto, oltre a quelle indicate nel pignoramento, un’altra cartella perimposta di registro dovuta nell’anno 2015).La CTP, riuniti i ricorsi, ne dichiarava l’inammissibilità, osservando, perquanto interessa in questa sede, che era stata dimostrata la notifica dellecartelle.2.

La contribuente proponeva appello al quale resisteva l’Agenzia delleEntrate – Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana rigettaval’impugnazione e condannava l’appellante al pagamento delle spese.Osservava che il disconoscimento delle copie degli atti era stato effettuatogenericamente e senza indicazione degli elementi che inducevano adescludere la conformità delle copie agli originali e che l’Agente dellariscossione aveva fornito la prova della notifica delle cartelle.

Infondataera anche l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, avente adoggetto non vizi propri di tale atto, ma esclusivamente vizi di notifica dellecartelle prodromiche che, però, non sussistevano.3.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito con controricorso l’Agente della riscossione.La ricorrente ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Numero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.art. 2712, 2718, 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. 25 e 26 del d.P.R. 602/1973e 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992.Ha osservato, infatti, che, ad avviso della CTR, il disconoscimento degliimproduttivo di effetti.

Tuttavia, lo stesso era stato eseguito secondo lemodalità indicate dalla legge e dalla giurisprudenza.

Ed infatti, con lamemoria depositata nel giudizio di primo grado, dopo la produzione deidocumenti relativi alle notifiche da parte dell’Agente della riscossioneaveva osservato che «emergono dubbi sulla valenza probatoria di tutta ladocumentazione depositata, e in particolar modo la seguente (si fariferimento, per non tediare il Collegio, ai documenti depositati dall'Ufficionel fascicolo di cui all'RGR 1086/2017):Ciò posto, la ricorrente sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ai sensi e per gli effetti degliartt. 2712 - 2719 c.c. in uno con gli artt. 214 e ss. c.p.c., dichiara diDISCONOSCERE, come in effetti disconosce, la conformità agli originalidelle anzidette avverse copie e delle scritture sopra indicate alle lettere daa) a q), nonché l'autenticità delle stesse e, pertanto, chiede che, inassenza degli ulteriori adempimenti prescritti ex lege (la produzione deglioriginali), detti documenti, prodotti in semplice copia dall’Esattore, sianoespunti dall’odierno giudizio e, comunque, che dei medesimi il Collegionon ne tenga conto alcuno.E ciò per le seguenti ragioni:1) la documentazione è totalmente informe e pertanto è espressamenteinidonea a provare alcunché, dato il superiore disconoscimento specifico enon può essere utilizzata (Cassazione, nn. 13846/2018; 7465/2018Numero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/20264805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016; 8446/2015;13439/2012);2) le notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.p.r. 600/73 e 139 e 140c.p.c. sono tutte inesistenti poiché manifestamente effettuate con corrierepostale privato (nel caso di specie, tramite “[OSCURATO:PERSONA]”) e, pertanto,sono inesistenti (Cassazione, sentenze nn. 8089/2018; 234/2018;7676/2018; 2173/2018; 10348/2018; 6515/2018; 3010/2018;23887/2017; 2036/2017; 7156/2016; 25468/2016; 2922/2015;27021/2014; 2262/2013; 11095/2008; 22375/2006).3) l'ufficio deposita solo distinte e videate del corriere privato NEXIVE:mancano, di conseguenza, le ricevute di spedizione e di ritorno delleseconde raccomandate, c.d.

CAN, previste espressamente dalla Legge apena di inesistenza della notifica.4) E' principio ormai granitico che la dimostrazione della notifica di un attopuò esser data soltanto con il deposito dell'originale dell'atto (cartella dipagamento) e dell'originale della relata e/o avviso di ricevimento, nonammettendosi equipollenti privi di valore probatorio o meri atti internicome l'estratto di ruolo, come afferma la Cassazione con le sentenze nn.1302/2018; 7615/2016, 9533/2015, 2625/2015, 15423/2015,18252/2013, 16929/2012 […]5) le cartelle di pagamento notificate tramite messo della riscossione, edespressamente disconosciute, come nel caso di specie, vanno depositatein originale con annesso originale della relata di notifica (così Cassazione,nn. 11058/2018; 4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016;8446/2015; 13439/2012);6) gli atti, le interrogazioni, le videate a stampa del corriere privatoNexive, la documentazione e le visure interne depositate, volte a provarela notifica o la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, non hannoalcun valore giuridico perché non provano né l’esistenza dell’atto nél’attività svolta né alcuna riferibilità dell’attività a quell’atto né quanto iviNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026contenuto (Cons.

Stato 2422/2014; 4209/2014; 4210/2014; Cass.4801/2017; 5077/2017; 8861/2016; 16929/2012; TAR Calabria, ReggioCalabria 767/2011; 309/2011; TAR Bari 569/2010; Comm. trib. prov.leBari, 09/05/2007, n. 53).

Come del resto non hanno alcun valore ledistinte relative a operazione postali perché non sono ammesseequipollenti (Cass. n. 23213/2014).7) il pignoramento e l'intimazione, di fatto, si riferiscono a cartellepalesemente inesistenti in quanto inesistente è la loro notificazione.Essendo la cartella di pagamento un atto recettizio, se non è notificatasecondo il dettato normativo, essa è inesistente.2. - Tutto questo mette in luce l'inidoneità probatoria delladocumentazione depositata ex adverso e sopra elencata, la quale nonpotrà essere utilizzata ai fini della decisione del presente giudizio, inassenza di produzione degli originali previsti dalla Legge, tenuto che taledocumentazione depositata non ha alcun valore probatorio e non consentedi ritenere adempiuto l'onere di cui all'art. 2697 c.c. (in tal senso:Cassazione, nn. 4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016;8446/2015; 13439/2012).3. - Ad abundantiam, poi, l'esibizione dell'originale della cartella dipagamento è assolutamente necessaria per riscontrare l'indispensabilecollegamento tra l'atto presupposto (cartella) e la relativa relata dinotificazione.

Senza l'esibizione del titolo in originale (la cartella dipagamento) non è possibile riscontrare che quella relata di notificacorrisponda esattamente a quella cartella di pagamento».Considerazioni analoghe erano state svolte nell’atto d’appello.La CTR, quindi, secondo la ricorrente, non ha fatto correttaapplicazione della disciplina sul disconoscimento, dal momento che eranostati indicati specificamente i documenti disconosciuti e le ragioni deldisconoscimento.1.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.Numero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026Il ricorrente sovrappone due piani differenti ed autonomi, quellodell’idoneità probatoria dei documenti esibiti e quello dell’efficacia deldisconoscimento.Partendo dal secondo, va rilevato che, in ordine all’efficacia probatoriadelle copie dei documenti, valgono nel processo tributario le medesimeregole stabilite per il processo civile.In base all’art. 2702 c.c., «la scrittura privata fa piena prova fino aquerela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’hasottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce lasottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata comericonosciuta».

L’art. 2719 c.c. stabilisce che le copie «di scritture hanno lastessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l’originale èdisconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».Circa le modalità del disconoscimento della copia all’originale è statoosservato che «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere laconformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta ingiudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formulesacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specificocontenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivocogli estremi della negazione della genuinità della copia.

Ne consegue che lacopia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciutaconforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la partecomparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale especifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla suaNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026produzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass.n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di undocumento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile egeneriche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta ladocumentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - apena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraversol'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, siadegli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass.7775/2014; in senso conforme Cass. nn. 7105/2016; 12730/2016;29993/2017; 27633/2018; 16557/2019; 14279/2021 40750/2021;8604/2025).

Ciò si spiega in quanto il disconoscimento non determinaautomaticamente l’inefficacia probatoria dei documenti depositati infotocopia; essa, infatti, «non ha gli stessi effetti del disconoscimentoprevisto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentrequest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo diquesta, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che ilgiudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altrimezzi di prova, comprese le presunzioni.

Ne consegue che l'avvenutaproduzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegnala parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sullaconformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudiceall'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarnel'efficacia rappresentativa» (Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr.Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n.940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimentopreventivo della conformità della copia all’originale, proprio perché, persua natura, non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tuttoeventuale, a meno che dopo la produzione del documento non vengaNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026ribadito ed adeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n.16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. n. 2290/1996;Cass. n. 3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo adimpedire il riconoscimento tacito a condizione che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.n. 6890/2021).1.3 Elementi di segno contrario non si traggono né dalla disciplina delprocesso tributario, in quanto l’art. 22, comma 4°, d.lgs. 546/1992ammette la produzione, di regola, della documentazione in copia, nédall’art. 26, comma 4°, del d.P.R. 602/1973.

Tale norma, pure richiamatadalla ricorrente, stabilisce infatti che «Il concessionario deve conservareper cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazionedell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farneesibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione».In realtà, dalla stessa non può trarsi alcuna regola probatoria, come sievince dalla formulazione letterale che, pur stabilendo l’obbligo diconservazione degli originali della cartella e degli atti riguardanti la suanotifica, non fa alcun riferimento al processo, né alla disciplina della prova.Si tratta, evidentemente, di una disposizione che riguarda il diritto diaccesso agli atti, non la disciplina della prova.A tale conclusione, del resto, si giunge anche sulla base dellagiurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons.

Stato Ad.

Pl. 4/2022; Cons.Stato n. 5410/2015) che ha riconosciuto l’obbligo di conservazione dellecartelle e della documentazione attestante la notifica, escludendo lapossibilità di sostituzione di tali documenti con l’estratto di ruolo in sede diaccesso agli atti da parte dal contribuente.

Tali pronunce, però, noncontrastano affatto con quanto affermato.

È evidente, infatti, che anchenel processo tributario la sola produzione dell’estratto di ruolo nonNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026sarebbe sufficiente a dimostrare la corretta notifica delle cartelle o degliPer la prova della notifica delle cartelle è però sufficiente anche la solaproduzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi diricevimento, sempre che da tali atti sia possibile risalire ai documenti aiquali si riferiscono attraverso l’indicazione a stampa del numero di questiultimi (cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 20444/2019).

Ove viceversatale indicazione manchi, sarà necessaria la produzione di ulterioridocumenti che consentano di abbinare con certezza le relazioni o gli avvisiagli atti notificati.Il ricevimento del plico, poi, lascia presumere la sua conoscenza daparte del destinatario, sul quale eventualmente grava l’onere didimostrare che lo stesso era vuoto o conteneva un atto diverso (Cass. n.6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n. 16528/2018; Cass. n.20027/2011).1.4 Tanto premesso, la contribuente non ha indicato elementi dai qualipossa desumersi che le copie differiscono dagli originali, sicché ildisconoscimento così effettuato è inefficace.La stessa ha invece fondato il disconoscimento prevalentementesull’assunta inidoneità dei documenti esibiti in copia a dimostrare il buonesito della notifica ed il mancato rispetto della disciplina delle notifiche,tutti argomenti che possono dar luogo all’invalidità della notifica, ma chenon possono essere posti a fondamento del disconoscimento dellaconformità delle copie agli originali.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132, 2°comma, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2°, n. 4 e 61 d.lgs.546/1992 (motivazione apparente).Sebbene la contribuente avesse contestato con il ricorso in appello(pagg. 11 – 16) la regolare notifica delle cartelle, la CTR si è limitata aNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026confermare la sentenza di primo grado con affermazioni del tuttogeneriche.

In particolare, secondo la ricorrente, non è stata affrontata laquestione dell’invio delle raccomandate informative, riguardanti laconsegna del plico a persona diversa dalla destinataria, tramite servizipostali privati (nella specie [OSCURATO:SOCIETA].), né quella relativa allamancanza di prova dell’effettiva ricezione di tali raccomandate.2.2 Il motivo è fondato.La ricorrente ha infatti riportato le parti dell’atto d’appello in cui lequestioni indicate venivano espressamente dedotte.Ciò nonostante, nella sentenza impugnata la CTR si è limitata adesaminare la questione del disconoscimento e ad osservare, in ordine allenotificazioni, che «è stata data ampia e circostanziata prova dell’avvenutanotifica degli avvisi di pagamento».

Tale affermazione (che escludel’omessa pronuncia), tuttavia, è del tutto inidonea a consentire lacomprensione delle ragioni per le quali il giudice d’appello ha ritenutovalidamente compiute le notifiche oggetto di contestazione da parte dellacontribuente.Va infatti osservato che il vizio di mancanza di motivazione o dimotivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo lariforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012,ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilografico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioniincomprensibili (così Cass. Sez.

U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlaNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).È proprio questa l’ipotesi che ricorre nel caso di specie, in cui, perquanto esposto, non è possibile comprendere per quali ragioni la CTR haritenuto che fossero infondate le riportate contestazioni dell’appellantecirca la validità delle notifiche.Il motivo va pertanto accolto.3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., peromessa pronuncia in ordine al quinto motivo d’appello (contenuto nellepagine 34 – 37 dell’atto d’appello) riguardante la nullità dell’intimazione dipagamento, in quanto emessa sebbene fosse stata sospesa l’efficacia delpignoramento e delle cartelle sulle quali lo stesso si fondava, checoincidevano quasi totalmente con quelle oggetto dell’intimazione.3.2 Difficilmente comprensibile è l’eccezione di inammissibilitàformulata dall’Agente della riscossione con riguardo al terzo ed al quartomotivo di ricorso (avente ad oggetto anch’esso un’omessa pronuncia) perdifetto di specificità, dal momento che la ricorrente ha riportato i motivid’appello ed indicato le parti dei propri atti difensivi in cui tali motivi sonostati formulati.3.3 Il motivo è in ogni caso infondato.La questione viene infatti riportata nella sentenza d’appello (pagina 3)nella parte dedicata allo “svolgimento del processo” dove si legge che, adavviso dell’appellante, l’intimazione di pagamento «dovrebbe esseregiudicata nulla anche perché in violazione della sospensione del giudicedell’esecuzioni»; la CTR, quindi, ha preso in considerazione la questione el’ha disattesa implicitamente, rigettando in toto l’impugnazione.

Non puòNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026dunque ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia; il ricorrente, al più, oveavesse ritenuto immotivato il rigetto, avrebbe dovuto lamentare il viziodifferente (Cass. sez.

U. n. 17931/2013; Cass. n. 10862/2018; Cass. n.12131/2023) di motivazione omessa o apparente.4.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. peromessa pronuncia in ordine al motivo d’appello (contenuto nelle pagine 37– 38 del ricorso in appello) avente ad oggetto l’inesistenza della notificadell’intimazione di pagamento, già sollevata con l’originario ricorso (pag.11).4.2 Il motivo è infondato in quanto, a prescindere dall’effettivasussistenza del vizio, la questione sulla quale sarebbe stata omessa lapronuncia è palesemente infondata.Nel giudizio di legittimità, in considerazione dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c., l'omessa pronuncia su un motivo di appello, non determina lacassazione con rinvio della sentenza impugnata se la questione di cui èstato omesso l’esame - sempre che si tratti di questione di diritto che nonrichiede ulteriori accertamenti di fatto – è infondata (cfr., ex multis, Cass.n. 17416/2023; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 2313/2010).4.3 Orbene, nel caso di specie, è evidente l’infondatezza dellaquestione, alla luce della stessa prospettazione della ricorrente.Quest’ultima, infatti, ha sostenuto l’inesistenza della notificadell’intimazione di pagamento consegnata a tale [OSCURATO:PERSONA],qualificatasi come “nuora”, affermando di non conoscere questa persona edi non avere nuore.Tali circostanze, tuttavia, non determinano l’inesistenza della notifica;le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che «l'inesistenzadella notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base aiNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giustoprocesso, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nellesole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementicostitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabilecome notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modellolegale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attivitàdi trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base allalegge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo dapoter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase diconsegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degliesiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali,cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita),restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituitopuramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare lanotificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva,omessa» (Cass. Sez.

U. n. 14916/2016).Non vi sono ostacoli all’applicazione di tali principi anche agli atti dinatura diversa da quella processuale.Orbene, è evidente che, nel caso di specie, la notifica eseguita - anchea voler ritenere sussistenti i vizi indicati dalla ricorrente - sarebbe al piùnulla e pertanto sanata per effetto del raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.), in quanto la ricorrente ha impugnato tempestivamentel’intimazione di pagamento e non risulta che ne abbia avuto conoscenzaper altra via.5.

Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 91 c.p.c..

Ad avvisodella ricorrente, la CTR non avrebbe dovuto condannarla al pagamentodelle spese del giudizio d’appello (liquidate in € 5.000) in favoredell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto quest’ultima si eraNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026costituita in giudizio tramite un proprio funzionario (ha richiamatoespressamente Cassazione n. 8413/2016 e Cass. n. 27444/2020).Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo chedetermina il rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana che dovràquindi nuovamente provvedere in ordine alle spese.6.

In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, mentre vannorigettati il primo, il terzo ed il quarto e dichiarato assorbito il quinto.

Lasentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla CGT di secondo grado della Toscana, in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, il terzo ed ilquarto e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/6/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze n.501/2022 depositata il 1/4/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con duedistinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, LinaBartolini impugnava il pignoramento presso terzi n.04184201700000657/001, fondato su quindici cartelle aventi ad oggettocrediti di natura tributaria per un importo complessivo di € 115.726,02, el’intimazione di pagamento n. 04120189005213942/000 (avente adoggetto, oltre a quelle indicate nel pignoramento, un’altra cartella perimposta di registro dovuta nell’anno 2015).La CTP, riuniti i ricorsi, ne dichiarava l’inammissibilità, osservando, perquanto interessa in questa sede, che era stata dimostrata la notifica dellecartelle.2. La contribuente proponeva appello al quale resisteva l’Agenzia delleEntrate – Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana rigettaval’impugnazione e condannava l’appellante al pagamento delle spese.Osservava che il disconoscimento delle copie degli atti era stato effettuatogenericamente e senza indicazione degli elementi che inducevano adescludere la conformità delle copie agli originali e che l’Agente dellariscossione aveva fornito la prova della notifica delle cartelle. Infondataera anche l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, avente adoggetto non vizi propri di tale atto, ma esclusivamente vizi di notifica dellecartelle prodromiche che, però, non sussistevano.3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito con controricorso l’Agente della riscossione.La ricorrente ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Numero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.art. 2712, 2718, 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. 25 e 26 del d.P.R. 602/1973e 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992.Ha osservato, infatti, che, ad avviso della CTR, il disconoscimento degliimproduttivo di effetti. Tuttavia, lo stesso era stato eseguito secondo lemodalità indicate dalla legge e dalla giurisprudenza. Ed infatti, con lamemoria depositata nel giudizio di primo grado, dopo la produzione deidocumenti relativi alle notifiche da parte dell’Agente della riscossioneaveva osservato che «emergono dubbi sulla valenza probatoria di tutta ladocumentazione depositata, e in particolar modo la seguente (si fariferimento, per non tediare il Collegio, ai documenti depositati dall'Ufficionel fascicolo di cui all'RGR 1086/2017):Ciò posto, la ricorrente sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ai sensi e per gli effetti degliartt. 2712 - 2719 c.c. in uno con gli artt. 214 e ss. c.p.c., dichiara diDISCONOSCERE, come in effetti disconosce, la conformità agli originalidelle anzidette avverse copie e delle scritture sopra indicate alle lettere daa) a q), nonché l'autenticità delle stesse e, pertanto, chiede che, inassenza degli ulteriori adempimenti prescritti ex lege (la produzione deglioriginali), detti documenti, prodotti in semplice copia dall’Esattore, sianoespunti dall’odierno giudizio e, comunque, che dei medesimi il Collegionon ne tenga conto alcuno.E ciò per le seguenti ragioni:1) la documentazione è totalmente informe e pertanto è espressamenteinidonea a provare alcunché, dato il superiore disconoscimento specifico enon può essere utilizzata (Cassazione, nn. 13846/2018; 7465/2018Numero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/20264805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016; 8446/2015;13439/2012);2) le notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.p.r. 600/73 e 139 e 140c.p.c. sono tutte inesistenti poiché manifestamente effettuate con corrierepostale privato (nel caso di specie, tramite “[OSCURATO:PERSONA]”) e, pertanto,sono inesistenti (Cassazione, sentenze nn. 8089/2018; 234/2018;7676/2018; 2173/2018; 10348/2018; 6515/2018; 3010/2018;23887/2017; 2036/2017; 7156/2016; 25468/2016; 2922/2015;27021/2014; 2262/2013; 11095/2008; 22375/2006).3) l'ufficio deposita solo distinte e videate del corriere privato NEXIVE:mancano, di conseguenza, le ricevute di spedizione e di ritorno delleseconde raccomandate, c.d. CAN, previste espressamente dalla Legge apena di inesistenza della notifica.4) E' principio ormai granitico che la dimostrazione della notifica di un attopuò esser data soltanto con il deposito dell'originale dell'atto (cartella dipagamento) e dell'originale della relata e/o avviso di ricevimento, nonammettendosi equipollenti privi di valore probatorio o meri atti internicome l'estratto di ruolo, come afferma la Cassazione con le sentenze nn.1302/2018; 7615/2016, 9533/2015, 2625/2015, 15423/2015,18252/2013, 16929/2012 […]5) le cartelle di pagamento notificate tramite messo della riscossione, edespressamente disconosciute, come nel caso di specie, vanno depositatein originale con annesso originale della relata di notifica (così Cassazione,nn. 11058/2018; 4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016;8446/2015; 13439/2012);6) gli atti, le interrogazioni, le videate a stampa del corriere privatoNexive, la documentazione e le visure interne depositate, volte a provarela notifica o la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, non hannoalcun valore giuridico perché non provano né l’esistenza dell’atto nél’attività svolta né alcuna riferibilità dell’attività a quell’atto né quanto iviNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026contenuto (Cons. Stato 2422/2014; 4209/2014; 4210/2014; Cass.4801/2017; 5077/2017; 8861/2016; 16929/2012; TAR Calabria, ReggioCalabria 767/2011; 309/2011; TAR Bari 569/2010; Comm. trib. prov.leBari, 09/05/2007, n. 53). Come del resto non hanno alcun valore ledistinte relative a operazione postali perché non sono ammesseequipollenti (Cass. n. 23213/2014).7) il pignoramento e l'intimazione, di fatto, si riferiscono a cartellepalesemente inesistenti in quanto inesistente è la loro notificazione.Essendo la cartella di pagamento un atto recettizio, se non è notificatasecondo il dettato normativo, essa è inesistente.2. - Tutto questo mette in luce l'inidoneità probatoria delladocumentazione depositata ex adverso e sopra elencata, la quale nonpotrà essere utilizzata ai fini della decisione del presente giudizio, inassenza di produzione degli originali previsti dalla Legge, tenuto che taledocumentazione depositata non ha alcun valore probatorio e non consentedi ritenere adempiuto l'onere di cui all'art. 2697 c.c. (in tal senso:Cassazione, nn. 4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016;8446/2015; 13439/2012).3. - Ad abundantiam, poi, l'esibizione dell'originale della cartella dipagamento è assolutamente necessaria per riscontrare l'indispensabilecollegamento tra l'atto presupposto (cartella) e la relativa relata dinotificazione. Senza l'esibizione del titolo in originale (la cartella dipagamento) non è possibile riscontrare che quella relata di notificacorrisponda esattamente a quella cartella di pagamento».Considerazioni analoghe erano state svolte nell’atto d’appello.La CTR, quindi, secondo la ricorrente, non ha fatto correttaapplicazione della disciplina sul disconoscimento, dal momento che eranostati indicati specificamente i documenti disconosciuti e le ragioni deldisconoscimento.1.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.Numero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026Il ricorrente sovrappone due piani differenti ed autonomi, quellodell’idoneità probatoria dei documenti esibiti e quello dell’efficacia deldisconoscimento.Partendo dal secondo, va rilevato che, in ordine all’efficacia probatoriadelle copie dei documenti, valgono nel processo tributario le medesimeregole stabilite per il processo civile.In base all’art. 2702 c.c., «la scrittura privata fa piena prova fino aquerela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’hasottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce lasottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata comericonosciuta». L’art. 2719 c.c. stabilisce che le copie «di scritture hanno lastessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l’originale èdisconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».Circa le modalità del disconoscimento della copia all’originale è statoosservato che «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere laconformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta ingiudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formulesacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specificocontenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivocogli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che lacopia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciutaconforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la partecomparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale especifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla suaNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026produzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass.n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di undocumento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile egeneriche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta ladocumentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - apena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraversol'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, siadegli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass.7775/2014; in senso conforme Cass. nn. 7105/2016; 12730/2016;29993/2017; 27633/2018; 16557/2019; 14279/2021 40750/2021;8604/2025). Ciò si spiega in quanto il disconoscimento non determinaautomaticamente l’inefficacia probatoria dei documenti depositati infotocopia; essa, infatti, «non ha gli stessi effetti del disconoscimentoprevisto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentrequest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo diquesta, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che ilgiudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altrimezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenutaproduzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegnala parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sullaconformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudiceall'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarnel'efficacia rappresentativa» (Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr.Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n.940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimentopreventivo della conformità della copia all’originale, proprio perché, persua natura, non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tuttoeventuale, a meno che dopo la produzione del documento non vengaNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026ribadito ed adeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n.16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. n. 2290/1996;Cass. n. 3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo adimpedire il riconoscimento tacito a condizione che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.n. 6890/2021).1.3 Elementi di segno contrario non si traggono né dalla disciplina delprocesso tributario, in quanto l’art. 22, comma 4°, d.lgs. 546/1992ammette la produzione, di regola, della documentazione in copia, nédall’art. 26, comma 4°, del d.P.R. 602/1973. Tale norma, pure richiamatadalla ricorrente, stabilisce infatti che «Il concessionario deve conservareper cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazionedell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farneesibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione».In realtà, dalla stessa non può trarsi alcuna regola probatoria, come sievince dalla formulazione letterale che, pur stabilendo l’obbligo diconservazione degli originali della cartella e degli atti riguardanti la suanotifica, non fa alcun riferimento al processo, né alla disciplina della prova.Si tratta, evidentemente, di una disposizione che riguarda il diritto diaccesso agli atti, non la disciplina della prova.A tale conclusione, del resto, si giunge anche sulla base dellagiurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato Ad. Pl. 4/2022; Cons.Stato n. 5410/2015) che ha riconosciuto l’obbligo di conservazione dellecartelle e della documentazione attestante la notifica, escludendo lapossibilità di sostituzione di tali documenti con l’estratto di ruolo in sede diaccesso agli atti da parte dal contribuente. Tali pronunce, però, noncontrastano affatto con quanto affermato. È evidente, infatti, che anchenel processo tributario la sola produzione dell’estratto di ruolo nonNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026sarebbe sufficiente a dimostrare la corretta notifica delle cartelle o degliPer la prova della notifica delle cartelle è però sufficiente anche la solaproduzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi diricevimento, sempre che da tali atti sia possibile risalire ai documenti aiquali si riferiscono attraverso l’indicazione a stampa del numero di questiultimi (cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 20444/2019). Ove viceversatale indicazione manchi, sarà necessaria la produzione di ulterioridocumenti che consentano di abbinare con certezza le relazioni o gli avvisiagli atti notificati.Il ricevimento del plico, poi, lascia presumere la sua conoscenza daparte del destinatario, sul quale eventualmente grava l’onere didimostrare che lo stesso era vuoto o conteneva un atto diverso (Cass. n.6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n. 16528/2018; Cass. n.20027/2011).1.4 Tanto premesso, la contribuente non ha indicato elementi dai qualipossa desumersi che le copie differiscono dagli originali, sicché ildisconoscimento così effettuato è inefficace.La stessa ha invece fondato il disconoscimento prevalentementesull’assunta inidoneità dei documenti esibiti in copia a dimostrare il buonesito della notifica ed il mancato rispetto della disciplina delle notifiche,tutti argomenti che possono dar luogo all’invalidità della notifica, ma chenon possono essere posti a fondamento del disconoscimento dellaconformità delle copie agli originali.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132, 2°comma, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2°, n. 4 e 61 d.lgs.546/1992 (motivazione apparente).Sebbene la contribuente avesse contestato con il ricorso in appello(pagg. 11 – 16) la regolare notifica delle cartelle, la CTR si è limitata aNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026confermare la sentenza di primo grado con affermazioni del tuttogeneriche. In particolare, secondo la ricorrente, non è stata affrontata laquestione dell’invio delle raccomandate informative, riguardanti laconsegna del plico a persona diversa dalla destinataria, tramite servizipostali privati (nella specie [OSCURATO:SOCIETA].), né quella relativa allamancanza di prova dell’effettiva ricezione di tali raccomandate.2.2 Il motivo è fondato.La ricorrente ha infatti riportato le parti dell’atto d’appello in cui lequestioni indicate venivano espressamente dedotte.Ciò nonostante, nella sentenza impugnata la CTR si è limitata adesaminare la questione del disconoscimento e ad osservare, in ordine allenotificazioni, che «è stata data ampia e circostanziata prova dell’avvenutanotifica degli avvisi di pagamento». Tale affermazione (che escludel’omessa pronuncia), tuttavia, è del tutto inidonea a consentire lacomprensione delle ragioni per le quali il giudice d’appello ha ritenutovalidamente compiute le notifiche oggetto di contestazione da parte dellacontribuente.Va infatti osservato che il vizio di mancanza di motivazione o dimotivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo lariforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012,ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilografico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioniincomprensibili (così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlaNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).È proprio questa l’ipotesi che ricorre nel caso di specie, in cui, perquanto esposto, non è possibile comprendere per quali ragioni la CTR haritenuto che fossero infondate le riportate contestazioni dell’appellantecirca la validità delle notifiche.Il motivo va pertanto accolto.3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., peromessa pronuncia in ordine al quinto motivo d’appello (contenuto nellepagine 34 – 37 dell’atto d’appello) riguardante la nullità dell’intimazione dipagamento, in quanto emessa sebbene fosse stata sospesa l’efficacia delpignoramento e delle cartelle sulle quali lo stesso si fondava, checoincidevano quasi totalmente con quelle oggetto dell’intimazione.3.2 Difficilmente comprensibile è l’eccezione di inammissibilitàformulata dall’Agente della riscossione con riguardo al terzo ed al quartomotivo di ricorso (avente ad oggetto anch’esso un’omessa pronuncia) perdifetto di specificità, dal momento che la ricorrente ha riportato i motivid’appello ed indicato le parti dei propri atti difensivi in cui tali motivi sonostati formulati.3.3 Il motivo è in ogni caso infondato.La questione viene infatti riportata nella sentenza d’appello (pagina 3)nella parte dedicata allo “svolgimento del processo” dove si legge che, adavviso dell’appellante, l’intimazione di pagamento «dovrebbe esseregiudicata nulla anche perché in violazione della sospensione del giudicedell’esecuzioni»; la CTR, quindi, ha preso in considerazione la questione el’ha disattesa implicitamente, rigettando in toto l’impugnazione. Non puòNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026dunque ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia; il ricorrente, al più, oveavesse ritenuto immotivato il rigetto, avrebbe dovuto lamentare il viziodifferente (Cass. sez. U. n. 17931/2013; Cass. n. 10862/2018; Cass. n.12131/2023) di motivazione omessa o apparente.4.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. peromessa pronuncia in ordine al motivo d’appello (contenuto nelle pagine 37– 38 del ricorso in appello) avente ad oggetto l’inesistenza della notificadell’intimazione di pagamento, già sollevata con l’originario ricorso (pag.11).4.2 Il motivo è infondato in quanto, a prescindere dall’effettivasussistenza del vizio, la questione sulla quale sarebbe stata omessa lapronuncia è palesemente infondata.Nel giudizio di legittimità, in considerazione dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c., l'omessa pronuncia su un motivo di appello, non determina lacassazione con rinvio della sentenza impugnata se la questione di cui èstato omesso l’esame - sempre che si tratti di questione di diritto che nonrichiede ulteriori accertamenti di fatto – è infondata (cfr., ex multis, Cass.n. 17416/2023; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 2313/2010).4.3 Orbene, nel caso di specie, è evidente l’infondatezza dellaquestione, alla luce della stessa prospettazione della ricorrente.Quest’ultima, infatti, ha sostenuto l’inesistenza della notificadell’intimazione di pagamento consegnata a tale [OSCURATO:PERSONA],qualificatasi come “nuora”, affermando di non conoscere questa persona edi non avere nuore.Tali circostanze, tuttavia, non determinano l’inesistenza della notifica;le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che «l'inesistenzadella notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base aiNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giustoprocesso, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nellesole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementicostitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabilecome notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modellolegale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attivitàdi trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base allalegge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo dapoter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase diconsegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degliesiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali,cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita),restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituitopuramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare lanotificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva,omessa» (Cass. Sez. U. n. 14916/2016).Non vi sono ostacoli all’applicazione di tali principi anche agli atti dinatura diversa da quella processuale.Orbene, è evidente che, nel caso di specie, la notifica eseguita - anchea voler ritenere sussistenti i vizi indicati dalla ricorrente - sarebbe al piùnulla e pertanto sanata per effetto del raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.), in quanto la ricorrente ha impugnato tempestivamentel’intimazione di pagamento e non risulta che ne abbia avuto conoscenzaper altra via.5. Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 91 c.p.c.. Ad avvisodella ricorrente, la CTR non avrebbe dovuto condannarla al pagamentodelle spese del giudizio d’appello (liquidate in € 5.000) in favoredell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto quest’ultima si eraNumero registro generale 26506/2022Numero sezionale 5197/2026Numero di raccolta generale 23969/2026Data pubblicazione 23/07/2026costituita in giudizio tramite un proprio funzionario (ha richiamatoespressamente Cassazione n. 8413/2016 e Cass. n. 27444/2020).Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo chedetermina il rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana che dovràquindi nuovamente provvedere in ordine alle spese.6. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, mentre vannorigettati il primo, il terzo ed il quarto e dichiarato assorbito il quinto. Lasentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla CGT di secondo grado della Toscana, in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, il terzo ed ilquarto e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/6/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23969/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris