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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 32951/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2667/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.toMASSIMILIANO CESALI, rappresentata e difesa dagli avv.ti CRISTINAPOSTAL e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in per- sonadel legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA],la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,depositata il 7/6/2019; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza depositata in data 7/6/2019, la Corte d’appello di Trento,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Pisoni e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiaratol’insussistenza delle condizioni di legge per la revoca dispo- stadal Comune di Trento dell’assegnazione dell’alloggio già concesso inlocazione alla Pisoni dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].,e ha rigettato le restanti domande proposte dalla Pisoni per l’ac- certamentodel proprio diritto al cambio dell’alloggio e al risarcimento deidanni; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale, premessa l’insussistenza dei pre- suppostiper la revoca dell’alloggio già concesso in locazione alla Pisoni, ha rilevato come quest’ultima non avesse fornito alcuna prova ade- guata, né dei presupposti previsti dalla disciplina regolamentare per l’ottenimentodel cambio dell’alloggio, né dei danni patrimoniali e non patrimoniali originariamente rivendicati nei confronti della medesima Iteas.p.a. e del Comune di Trento; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sei motivi d’impugnazione; l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizio- natoall’eventuale accoglimento di uno o più motivi del ricorso princi- pale,sulla base di due motivi d’impugnazione;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilComune di Trento non ha svolto difese in questa sede; laricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. hannodepositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, co. 3, lett. e) del Re- golamentodi esecuzione della legge provinciale n. 15/2005 (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente omesso di considerare, ai fini della verifica del diritto della ri- corrente al cambio di alloggio, i presupposti previsti dalla lett. e) del terzocomma dell’art. 15 del regolamento di esecuzione citato, in forza della quale il diritto al cambio di alloggio risulta invocabile anche in casodi “ altre gravi necessità o di difficoltà del nucleo familiare, con- gruamentemotivate”, essendosi la corte d’appello trentina limitata alla solaverifica del ricorso dei presupposti di cui alla lett. a) del medesimo comma3 cit., riferito all’eventuale “ insorgenza o aggravamento di pa- tologieo di menomazioni dei componenti il nucleo familiare ”; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare il fatto consistentenell’insalubrità dell’alloggio alla stessa già assegnato in lo- cazioneindipendentemente dall’incidenza sulla salute degli abitanti; e ciò,ai fini della riconoscimento del proprio diritto al cambio di alloggio aisensi dell’art. 15 co. 3, lett. e) del regolamento di esecuzione della leggeprovinciale n. 15/2005; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservapreliminarmente il C ollegio come l’odierna ricorrente – al dilà della mancata specificazione de l luogo processuale dell’avvenuta formulazione delle richieste (indicate fra virgolette ) di cui alle ultime trerighe della pag. 14 del ricorso ed alle prima tre righe della pag ina seguente – abbia formulato , le richieste qui riprodotte , in termini di assolutagenericità, ossia in modo tale da non prefigurare alcunché di ragionevolmentericonducibile a l contenuto della rivendicata lettera e) delterzo comma dell’art. 15 del regolamento di esecuzione citato ; varrà,peraltro , considerare come la prospettazione del motivo in esameavrebbe dovuto giustificare un ’eventuale denuncia di violazione dell’art.112 c.p.c. ( sotto il profilo dell’omesso esame di un motivo di appello): una denuncia che appare, viceversa, in ogni caso assente, purquando volesse procedersi (in ossequio al disposto di cui a Cass., Sez.U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 , Rv. 627268 - 01 ) a una suaindividuazione in chiave interpretativa, facendo ad ess a difetto al- cunachiarezza riferibile al lo specifico tenore dell’appello proposto; inogni caso , è appena il caso di considerare come l’odierna ricor- renteabbia invocato in questa sede l’accertamento del proprio diritto alcambio di alloggio sulla base di una domanda (quella eventualmente fondatasui presupposti di cui alla lett. e) del citato comma 3) , che non risultamai tempestivamente proposta, essendosi la stessa limitat a ad affermare l’emersione dei fatti eventualmente rilevanti ai sensi della lett.e) cit.

“nel corso del giudizio di appello” (cfr. pag. 19 del ricorso) ; inbreve, la Pisoni pretenderebbe il riconoscimento del proprio di- rittoal cambio di alloggio ai sensi della lett. e) cit., senza mai averlo Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri formalmente ed espressamente chiesto, sulla base della sola emer- sione(peraltro avvenuta esclusivamente nel giudizio di appello) di fatti cheavrebbero in ipotesi legittimato la rivendicazione di tale diritto ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.115, co. 1, e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale fondato la decisione di rigetto della do- mandadi cambio di alloggio avanzata dall’odierna ricorrente sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso delgiudizio di primo grado, di per sé inidonea a comprovare alcunché ai fini della fruibilità dell’alloggio e senza considerare adeguatamente leevidenze probatorie analiticamente richiamate in ricorso; conil quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.115, co. 1, e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di risarcimentodei danni non patrimoniali avanzata dall’originaria attrice sullabase di una consulenza tecnica d’ufficio inadeguata e senza con- sideraregli elementi istruttori analiticamente richiamati in ricorso; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.115, co. 1, e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di risarcimentodei danni patrimoniali avanzata dall’originaria attrice sulla basedi una consulenza tecnica d’ufficio inadeguata e senza considerare glielementi istruttori analiticamente richiamati in ricorso;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tuttie tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili; fermele considerazioni già argomentate in relazione alla decisione deiprimi due motivi d’impugnazione, osserva il Collegio come la ricor- rente, nel censurare la consulenza tecnica d’ufficio, si sia totalmente astenutadall’evidenziare il ricorso di eventuali fatti decisivi che sareb- berostati omessi dall’analisi del consulente tecnico d’ufficio e limitan- dosi,quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., alla mera rivendicazione di una rilettura nel merito dei fatti di causae delle prove, sulla base di una prospettiva critica non consentita insede di legittimità ; atale riguardo, è appena il caso di rilevare come l e censur e illu- stratedalla ricorrente non contenga no alcuna denuncia del paradigma dell'art.2697 c.c. e di quello degli artt. 115 c.p.c., limitandosi a de- nunciareunicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze pro- batorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art.2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola digiudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attri- buendol’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era one- rata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenzafra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la viola- zionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudicenon abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudicatoo contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implici- tamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia rico- nosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermorestando il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos- sibilitàdi ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), men- tredetta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudiceabbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo mag- giorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a casoè rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr. , sull’art. 116, Sez.

U,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; sull’art. 2697 c.c., exmultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01 , che riprende il principio di diritto affermato in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016); quantoalla pretesa violazione dell’art . 116 c.p.c., osserva il Colle- giocome, i n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la viola- zionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo ilsuo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una dif- ferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova le- gale),oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valutazione,abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo pru- dente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola- mentemale esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sinda- cato di legittimità sui vizi di motivazione ( Sez.

U, Sentenza n. 20867 del30/09/2020, Rv. 659037 - 02) ; nellaspecie, la ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è sostanzialmente limitata a denunciare un (preteso)cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere diapprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingen- dosia prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenzaai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in que- stasede di legittimità; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1576, 1592 e il 1593 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentedisatteso la domanda risarcitoria avanzata dall’origina- riaattrice per il rimborso delle spese di ritinteggiatura dell’immobile eseguitadalla conduttrice, affermando immotivatamente la spettanza ditale onere economico a carico della conduttrice ai sensi dell’art. 1576 Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.c.(trattandosi di opere di ordinaria e piccola manutenzione a carico del conduttore, peraltro neppure mai autorizzate dall’ente proprieta- rio),senza considerarne la natura di vizio della cosa locata rilevante ai sensidell’art. 1578 c.c., con il conseguente diritto della conduttrice a vedersirimborsate le spese sostenute per la relativa eliminazione; ilmotive è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge – si sia limitata ad allegare un’erronea ricogni- zione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta inter- pretazionedella norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sen- tenzan. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, laprospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuri- dicadi un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nellaprospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ri- spettoa quanto operato dal giudice a quo , con particolare riguardo al la riconduzionedelle opere eseguite a un fatto diverso dalla semplice pic- colamanutenzione posta a carico del conduttore, in contrasto con la ricostruzionefatta propria del giudice d’appello ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativodegli elementi di prova complessivamente acquisiti e deifatti di causa ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; coni due motivi del ricorso incidentale condizionato proposto, l’Isti- tuto Trentino per l’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 e 1 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il giudicato formatosi, a seguitodella pronuncia emessa inter partes dal T.R.G.A. di Trento (ri- Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chiamatacon il ricorso incidentale), sulla domanda avanzata dalla Pi- soniavente ad oggetto il cambio di alloggio, nonché per aver omesso dirilevare la competenza del giudice amministrativo sulla medesima domanda; ledue censure , in quanto proposte in via condizionata all’eventuale accoglimentodi uno o più motivi del ricorso principale , devono ritenersi assorbite dal ri conoscimento dell’integrale inammissibilità delle cen- sureproposte con il predetto ricorso principale ; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità delricorso principale, con il conseguente assorbimento del ricorso in- cidentalecondizionato; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso in- cidentalecondizionato.

Condannala ricorrente principale al rimborso, in favore della con- troricorrente,delle spese del presente giudizio, che liquida in comples- sivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2667/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.toMASSIMILIANO CESALI, rappresentata e difesa dagli avv.ti CRISTINAPOSTAL e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in per- sonadel legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA],la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,depositata il 7/6/2019; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza depositata in data 7/6/2019, la Corte d’appello di Trento,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Pisoni e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiaratol’insussistenza delle condizioni di legge per la revoca dispo- stadal Comune di Trento dell’assegnazione dell’alloggio già concesso inlocazione alla Pisoni dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].,e ha rigettato le restanti domande proposte dalla Pisoni per l’ac- certamentodel proprio diritto al cambio dell’alloggio e al risarcimento deidanni; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale, premessa l’insussistenza dei pre- suppostiper la revoca dell’alloggio già concesso in locazione alla Pisoni, ha rilevato come quest’ultima non avesse fornito alcuna prova ade- guata, né dei presupposti previsti dalla disciplina regolamentare per l’ottenimentodel cambio dell’alloggio, né dei danni patrimoniali e non patrimoniali originariamente rivendicati nei confronti della medesima Iteas.p.a. e del Comune di Trento; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sei motivi d’impugnazione; l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizio- natoall’eventuale accoglimento di uno o più motivi del ricorso princi- pale,sulla base di due motivi d’impugnazione;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilComune di Trento non ha svolto difese in questa sede; laricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. hannodepositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, co. 3, lett. e) del Re- golamentodi esecuzione della legge provinciale n. 15/2005 (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente omesso di considerare, ai fini della verifica del diritto della ri- corrente al cambio di alloggio, i presupposti previsti dalla lett. e) del terzocomma dell’art. 15 del regolamento di esecuzione citato, in forza della quale il diritto al cambio di alloggio risulta invocabile anche in casodi “ altre gravi necessità o di difficoltà del nucleo familiare, con- gruamentemotivate”, essendosi la corte d’appello trentina limitata alla solaverifica del ricorso dei presupposti di cui alla lett. a) del medesimo comma3 cit., riferito all’eventuale “ insorgenza o aggravamento di pa- tologieo di menomazioni dei componenti il nucleo familiare ”; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare il fatto consistentenell’insalubrità dell’alloggio alla stessa già assegnato in lo- cazioneindipendentemente dall’incidenza sulla salute degli abitanti; e ciò,ai fini della riconoscimento del proprio diritto al cambio di alloggio aisensi dell’art. 15 co. 3, lett. e) del regolamento di esecuzione della leggeprovinciale n. 15/2005; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservapreliminarmente il C ollegio come l’odierna ricorrente – al dilà della mancata specificazione de l luogo processuale dell’avvenuta formulazione delle richieste (indicate fra virgolette ) di cui alle ultime trerighe della pag. 14 del ricorso ed alle prima tre righe della pag ina seguente – abbia formulato , le richieste qui riprodotte , in termini di assolutagenericità, ossia in modo tale da non prefigurare alcunché di ragionevolmentericonducibile a l contenuto della rivendicata lettera e) delterzo comma dell’art. 15 del regolamento di esecuzione citato ; varrà,peraltro , considerare come la prospettazione del motivo in esameavrebbe dovuto giustificare un ’eventuale denuncia di violazione dell’art.112 c.p.c. ( sotto il profilo dell’omesso esame di un motivo di appello): una denuncia che appare, viceversa, in ogni caso assente, purquando volesse procedersi (in ossequio al disposto di cui a Cass., Sez.U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 , Rv. 627268 - 01 ) a una suaindividuazione in chiave interpretativa, facendo ad ess a difetto al- cunachiarezza riferibile al lo specifico tenore dell’appello proposto; inogni caso , è appena il caso di considerare come l’odierna ricor- renteabbia invocato in questa sede l’accertamento del proprio diritto alcambio di alloggio sulla base di una domanda (quella eventualmente fondatasui presupposti di cui alla lett. e) del citato comma 3) , che non risultamai tempestivamente proposta, essendosi la stessa limitat a ad affermare l’emersione dei fatti eventualmente rilevanti ai sensi della lett.e) cit. “nel corso del giudizio di appello” (cfr. pag. 19 del ricorso) ; inbreve, la Pisoni pretenderebbe il riconoscimento del proprio di- rittoal cambio di alloggio ai sensi della lett. e) cit., senza mai averlo Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri formalmente ed espressamente chiesto, sulla base della sola emer- sione(peraltro avvenuta esclusivamente nel giudizio di appello) di fatti cheavrebbero in ipotesi legittimato la rivendicazione di tale diritto ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.115, co. 1, e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale fondato la decisione di rigetto della do- mandadi cambio di alloggio avanzata dall’odierna ricorrente sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso delgiudizio di primo grado, di per sé inidonea a comprovare alcunché ai fini della fruibilità dell’alloggio e senza considerare adeguatamente leevidenze probatorie analiticamente richiamate in ricorso; conil quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.115, co. 1, e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di risarcimentodei danni non patrimoniali avanzata dall’originaria attrice sullabase di una consulenza tecnica d’ufficio inadeguata e senza con- sideraregli elementi istruttori analiticamente richiamati in ricorso; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.115, co. 1, e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di risarcimentodei danni patrimoniali avanzata dall’originaria attrice sulla basedi una consulenza tecnica d’ufficio inadeguata e senza considerare glielementi istruttori analiticamente richiamati in ricorso;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tuttie tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili; fermele considerazioni già argomentate in relazione alla decisione deiprimi due motivi d’impugnazione, osserva il Collegio come la ricor- rente, nel censurare la consulenza tecnica d’ufficio, si sia totalmente astenutadall’evidenziare il ricorso di eventuali fatti decisivi che sareb- berostati omessi dall’analisi del consulente tecnico d’ufficio e limitan- dosi,quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., alla mera rivendicazione di una rilettura nel merito dei fatti di causae delle prove, sulla base di una prospettiva critica non consentita insede di legittimità ; atale riguardo, è appena il caso di rilevare come l e censur e illu- stratedalla ricorrente non contenga no alcuna denuncia del paradigma dell'art.2697 c.c. e di quello degli artt. 115 c.p.c., limitandosi a de- nunciareunicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze pro- batorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art.2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola digiudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attri- buendol’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era one- rata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenzafra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la viola- zionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudicenon abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudicatoo contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implici- tamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia rico- nosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermorestando il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos- sibilitàdi ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), men- tredetta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudiceabbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo mag- giorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a casoè rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr. , sull’art. 116, Sez. U,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; sull’art. 2697 c.c., exmultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01 , che riprende il principio di diritto affermato in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016); quantoalla pretesa violazione dell’art . 116 c.p.c., osserva il Colle- giocome, i n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la viola- zionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo ilsuo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una dif- ferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova le- gale),oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valutazione,abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo pru- dente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola- mentemale esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sinda- cato di legittimità sui vizi di motivazione ( Sez. U, Sentenza n. 20867 del30/09/2020, Rv. 659037 - 02) ; nellaspecie, la ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è sostanzialmente limitata a denunciare un (preteso)cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere diapprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingen- dosia prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenzaai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in que- stasede di legittimità; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1576, 1592 e il 1593 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentedisatteso la domanda risarcitoria avanzata dall’origina- riaattrice per il rimborso delle spese di ritinteggiatura dell’immobile eseguitadalla conduttrice, affermando immotivatamente la spettanza ditale onere economico a carico della conduttrice ai sensi dell’art. 1576 Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.c.(trattandosi di opere di ordinaria e piccola manutenzione a carico del conduttore, peraltro neppure mai autorizzate dall’ente proprieta- rio),senza considerarne la natura di vizio della cosa locata rilevante ai sensidell’art. 1578 c.c., con il conseguente diritto della conduttrice a vedersirimborsate le spese sostenute per la relativa eliminazione; ilmotive è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge – si sia limitata ad allegare un’erronea ricogni- zione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta inter- pretazionedella norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sen- tenzan. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, laprospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuri- dicadi un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nellaprospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ri- spettoa quanto operato dal giudice a quo , con particolare riguardo al la riconduzionedelle opere eseguite a un fatto diverso dalla semplice pic- colamanutenzione posta a carico del conduttore, in contrasto con la ricostruzionefatta propria del giudice d’appello ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativodegli elementi di prova complessivamente acquisiti e deifatti di causa ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; coni due motivi del ricorso incidentale condizionato proposto, l’Isti- tuto Trentino per l’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 e 1 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il giudicato formatosi, a seguitodella pronuncia emessa inter partes dal T.R.G.A. di Trento (ri- Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 2667/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri chiamatacon il ricorso incidentale), sulla domanda avanzata dalla Pi- soniavente ad oggetto il cambio di alloggio, nonché per aver omesso dirilevare la competenza del giudice amministrativo sulla medesima domanda; ledue censure , in quanto proposte in via condizionata all’eventuale accoglimentodi uno o più motivi del ricorso principale , devono ritenersi assorbite dal ri conoscimento dell’integrale inammissibilità delle cen- sureproposte con il predetto ricorso principale ; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità delricorso principale, con il conseguente assorbimento del ricorso in- cidentalecondizionato; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso in- cidentalecondizionato. Condannala ricorrente principale al rimborso, in favore della con- troricorrente,delle spese del presente giudizio, che liquida in comples- sivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura