CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00026/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 69/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 1479/23/24 depositata il 21 maggio 2024 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di commercio all’ingrosso di materiali di costruzione e di installazione di pannelli isolanti, due distinti avvisi di accertamento con i quali rettificava le dichiarazioni dalla stessa presentate ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA in relazione agli anni 2014 e 2015, operando le conseguenti riprese a tassazione e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. L’Ufficio contestava la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità ai fini dell’IVA dei costi asseritamente sostenuti dalla prefata società negli anni suindicati per la sponsorizzazione di una serie di gare del torneo di golf denominato ”[OSCURATO:PERSONA]“, organizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA].; costi che gli accertatori ritenevano riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. 2. Gli atti impositivi facevano sèguito alla verifica fiscale condotta nei confronti della sunnominata [OSCURATO:SOCIETA]., identificata come società ”cartiera“, la quale, secondo la tesi dell’Amministrazione, avrebbe posto in essere -con la complicità di associazioni sportive dilettantistiche prive di struttura operativa, a cui veniva fittiziamente affidata la realizzazione degli eventi- attività illecita finalizzata a consentire a terzi soggetti di conseguire indebiti risparmi di imposta nell’apparente veste di sponsors di tornei di golf in realtà giammai svoltisi. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava entrambi gli avvisi di accertamento proponendo separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Bergamo, la quale, riuniti i procedimenti e ravvisata la fondatezza delle ragioni addotte dalla contribuente, annullava gli atti impositivi. 4. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che con sentenza n. 1479/23/24 del 21 maggio 2024, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava gli originari ricorsi della privata. 5. Contro tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 6. Il Consigliere delegato dal Presidente di Sezione, ravvisata l’inammissibilità o manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione, con istanza sottoscritta dal suo difensore, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la decisione. 7. La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si sostiene che la CGT-2 avrebbe fondato il proprio convincimento su fatti ed elementi indiziari ”nuovi“, per la prima volta inammissibilmente introdotti dall’[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio d’appello, e in particolare sugli accertamenti contenuti nella sentenza della CTP di Bergamo n. 287/2018, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il ruolo di ”cartiera“ svolto nella vicenda di causa dalla [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2 Il motivo è infondato. 1.3 Per giurisprudenza di questa Corte, il divieto di nuove eccezioni in appello, sancito dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne le sole eccezioni ”in senso stretto“ e non anche quelle ”in senso lato“, identificabili nelle mere difese (cfr. Cass. n. 12150/2019, Cass. n. 4444/2022, Cass. n. 4833/2024, Cass. n. 22803/2025). È stato, al riguardo, precisato che le argomentazioni utilizzate dall’Amministrazione per contestare la fondatezza delle questioni già sollevate dal contribuente nel giudizio di primo grado non costituiscono eccezioni in senso stretto e possono, pertanto, legittimamente trovare ingresso nel giudizio di appello (cfr. Cass. n. 2413/2021, Cass. n. 20855/2024, Cass. n. 2921/2025). Ciò posto, deve escludersi che nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate abbia proposto una nuova eccezione, nel senso appena chiarito, allorchè ha richiamato dinanzi alla Corte di secondo grado gli accertamenti contenuti nella sentenza della CTP di Bergamo n. 287/2018, trattandosi di semplice argomentazione difensiva mirante a corroborare la propria tesi circa la natura di ”cartiera“ della [OSCURATO:SOCIETA]., già sostenuta nella motivazione degli atti impositivi. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt.24, 53 e 111 Cost., degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver «sostanzialmente ammesso illegittimamente delle presunzioni di secondo grado e/o acatena». La Corte regionale avrebbe, infatti, «ritenuto inesistent[i] le operazioni fatturate dalla EGO alla DEVCO, non già sulla base di indizi, gravi, precisi e concordanti, bensì su altre presunzioni (che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse una cartiera; che avesse una struttura che non consentisse l’organizzazione di tornei golfistici; che i contratti non fossero completi; che le foto e le locandine non provassero l’attività di sponsorizzazione)». 2.2 Il motivo è infondato. 2.3 Come ripetutamente affermato da questa Corte, il cd. divieto di doppie presunzioni (praesumptio de praesumpto non admittitur) è in realtà inesistente nell’ordinamento giuridico italiano, ben potendo il fatto (noto) accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea -se come tale apprezzata dal giudice di merito, secondo criteri di gravità, precisione e concordanza- a fondare l’accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 12438/2007, Cass. n. 19894/2021, Cass. n. 37352/2022, Cass. n. 16377/2024). 3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonché dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. 3.1 Si addebita ai giudici di secondo grado di aver «sussu [nto] erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non [era]no invece rispondenti a quei requisiti»e che costituivano «mere illazioni». 3.2 La lagnanza è in parte inammissibile, in parte infondata. 3.3 Non si configura alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., la quale è deducibile come motivo di ricorso per cassazione soltanto qualora si contesti al giudice di merito di aver attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando formi oggetto di censura la valutazione che il giudice medesimo abbia compiuto delle prove proposte dalle parti, essendo questa sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 32951/2023, Cass. n. 31694/2024, Cass.n. 26972/2025). 3.4 Nel caso in esame, lungi dall’invertire l’onere probatorio fra le parti, la CGT-2 ha valutato liberamente il materiale istruttorio acquisito al processo. In primo luogo, ha richiamato e condiviso gli accertamenti contenuti nella sentenza della CTP di Bergamo n. 287/18, dalla quale erano emerse le seguenti «pesantissime criticità, ormai coperte da giudicato, caratterizzanti il ruolo e la funzione fraudolenta di [OSCURATO:SOCIETA]. […]»: -«l’insussistenza di elementi ”idonei a provare l’effettività, la specificità e il rilevantissimo valore economico delle asserite prestazioni […]“» rese dalla suddetta società, la quale, «disponendo di una sola impiegata, non poteva essere in grado di provvedere alla minuta organizzazione ed alla concreta gestione dell’attività promozionale»; - l’esistenza di precisi elementi rivelatori «del carattere fittizio delle numerose associazioni sportive create dalla [OSCURATO:SOCIETA].», costituiti dalla loro «proliferazione immotivata […], [da]i tempi brevi della loro esistenza e [dal]la regia unitaria con cui [era]no state istituite presso uno studio professionale per esser poi abbandonate»; - la mancanza di «idonea documentazione» atta a comprovare «la concreta e certa riferibilità delle manifestazioni alle singole associazioni e [...] lo svolgimento effettivo dei servizi promozionali che costituivano oggetto delle fatture». In sèguito la Corte regionale si è soffermata sulla prova contraria offerta dalla contribuente, rilevando che: - «il contratto» prodotto in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., «riguardante la sola annualità 2014», era «privo di indicazioni in merito ai luoghi di ostensione degli striscioni nell’àmbito del campo di gara, così come [in ordine al] parametro per la quantificazione dei costi di asserita sponsorizzazione»; - «relativamente all’anno 2015 ... neppure risulta [va] prodotto alcun contratto»; - «del tutto generica» risultava «la descrizione delle fatture, che non consent[iva]no l’individuazione dei luoghi e [del] le date delle manifestazioni, se non [mediante]il rimando alla ”[OSCURATO:PERSONA]“»; - «di nessun ausilio» appariva «la locandina riprodotta nei ricorsi introduttivi, contenente accenno alla ”finale“ da tenersi nel gennaio 2014, mentre tutte le gare si sarebbero disputate nei mesi da marzo a novembre del 2013»; - «il rinnovato esame della documentazione fotografica restitui [va] intatta la percezione di assoluta inidoneità probatoria, non potendosi da essa ricavare null’altro che qualche sporadica immagine genericamente riproduttiva del logo ”DEVCO“, in alcun modo contestualizzato». 3.5 Sulla scorta di tale complessivo apprezzamento delle emergenze processuali, i giudici d’appello hanno tratto la conclusione che era mancata «la dimostrazione... dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni attraverso strumenti probatori idonei a contrastare l’elevato grado presuntivo di segno contrario offerto dall’Ufficio a fondamento della ripresa fiscale». Così argomentando, essi si sono conformati al costante insegnamento di legittimità secondo cui, qualora l’[OSCURATO:PERSONA] dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’inesistenza delle operazioni contestate, spetta al contribuente provarne l’effettiva esistenza, senza che tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura o con la documentata regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati (cfr., ex permultis, Cass. n. 22300/2025, Cass. n. 22795/2025, Cass. n. 23850/2025, Cass. n. 30028/2025). Il collegio di seconde cure ha, inoltre, esaminato gli elementi indiziari addotti da ambo le parti, prima singolarmente e poi nel loro insieme, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di prova presuntiva (cfr. Cass. n. 7109/2019, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 9054/2022). 3.6 Alla stregua delle considerazioni che precedono, non appaiono ravvisabili gli errores in iudicando dedotti dalla ricorrente; nè è possibile, dietro lo schermo della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, rimettere in discussione la scelta da parte della Corte regionale dei fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 3651/2024, Cass. n. 17485/2025) e il giudizio da essa formulato circa la rispondenza degli elementi indiziari selezionati ai requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 8023/2009, Cass. n. 33173/2023, Cass. n. 8550/2024, Cass. n. 15030/2025, Cass. n. 26987/2025). Occorre, in proposito, tener presente che la censura attinente al corretto utilizzo o meno delle presunzioni semplici non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (cfr. Cass. n. 5279/2020, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 10970/2022, Cass. n. 33173/2023). 3.7 Per quanto attiene, infine, alla disposizione contenuta nell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotta dall’art. 6, comma 1, della legge n. 130 del 2022 e pure richiamata nella rubrica del motivo in scrutinio, va notato che essa ha natura sostanziale e non è pertanto applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2022), quale quello che ci occupa (cfr. Cass. n. 22565/2024). 4. Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 4.1 Si rimprovera alla CGT-2 di non aver considerato che era mancata la prova dell’avvenuta retrocessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme da questa versate alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di sponsorizzazione. 4.2 Il motivo è inammissibile. 4.3 Per stabile indirizzo nomofilattico, costituisce «fatto», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., una specifica circostanza o un preciso evento in senso storico-naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014, Cass. Sez. U. n. 19881/2014 e le numerose successive pronunce conformi: si vedano, ex ceteris, Cass. n. 24513/2025, Cass. n. 25305/2025, Cass. n. 25438/2025, Cass. n. 27211/2025), e non invece una questione giuridica, un’argomentazione o deduzione difensiva, un elemento istruttorio (cfr. Cass. 22397/2019, Cass. n. 17536/2020, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 25171/2024). 4.4 Il «fatto» decisivo trascurato dalla CGT-2 viene individuato in ricorso nella mancanza di prova dell’avvenuta retrocessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme di cui si discute. Sotto il velo della denuncia del vizio di omesso esame, la doglianza tenta, dunque, di rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale istruttorio operato dai giudici di seconde cure, i quali hanno desunto da una serie di altri elementi indiziari, ritenuti nel loro complesso gravi, precisi e concordanti, la prova dell’inesistenza delle operazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. 5. Con il quinto motivo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono fatte valere la violazione e la falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 2697 c.c.. 5.1 Al collegio regionale sarebbe sfuggito che il menzionato art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 «ha introdotto, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione legale assoluta circa la natura delle spese di sponsorizzazione a [favore di] associazioni sportive dilettantistiche fino all’importo annuo di 200 mila»euro. 5.2 Il motivo è privo di fondamento. 5.3 Per consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 -abrogato dall’art. 52, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 36 del 2021 ma applicabile «ratione temporis» all’odierna vertenza- è una norma speciale che, in deroga al regime generale previsto dall’art. 109 del t.u.i.r., stabilisce una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro. Detta presunzione, riguardante sia l’inerenza sia la congruità dei costi, opera soltanto ove risultino soddisfatti i seguenti requisiti: (a)il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; (b)sia rispettato il limite quantitativo di spesa; (c)la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; (d)il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr. Cass. n. 4920/2025, Cass. n. 29217/2024, Cass. n. 21387/2024). 5.4 Nella presente fattispecie, i giudici regionali hanno reputato mancante la prova dell’avvenuto svolgimento di attività promozionale nell’àmbito del torneo di golf asseritamente organizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la sponsorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA].. A fronte dell’accertato difetto di uno dei requisiti di applicabilità della disposizione in commento, è da escludere la sussistenza dell’errore di diritto prospettato. 6. Con il sesto mezzo, formulato a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 36, comma 2, n. 4) e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992. 6.1 Si imputa alla CGT-2 di aver disatteso senza alcuna spiegazione i motivi di ricorso rimasti assorbiti dalla decisione di primo grado e riproposti dalla contribuente con l’atto di controdeduzioni depositato in appello. 6.2 La censura è infondata. 6.3 La Corte di secondo grado ha esaminato e respinto i motivi in discorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni:«Infondati sono poi gli ulteriori motivi di impugnazione formulati dalla contribuente con il ricorso introduttivo e qui riproposti in via devolutiva. Nell’ordine: - l’avviso di accertamento è stato notificato alla contribuente a mezzo pec all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], come da allegati (docc. 1-2), e l’atto, debitamente protocollato, ha tutti i requisiti di cui agli artt. 20 e segg. CAD, sicchè, trattandosi di originale, non necessita di attestazione di conformità o altro, in quanto nativo digitale; - infondata è l’eccepita inesistenza della notifica in quanto essa può essere eseguita direttamente dagli Uffici competenti, senza intermediazione dell’agente notificatore, laddove sia adottata la modalità a mezzo posta ele[t]tronica all’indirizzo rilevato dall’albo nazionale Ini-Pec. Del resto, la contribuente neppure ha fatto accenno al pregiudizio o violazione del diritto di difesa che le sarebbe in ipotesi derivato da siffatta modalità di notifica, come espressamente stabilito dalle SSUU della Cassazione con sentenza 7665/2016, fermo l’effetto sanante di presunti vizi ove l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era preordinato, qui dimostrato dalla tempestiva impugnazione dell’avviso di accertamento con ampio sviluppo difensivo; - infondata è l’eccezione di nullità dell’accertamento per assenza di sottoscrizione, trattandosi di atto munito di firma digitale (doc. 4); - infondata è l’eccezione di disconoscimento della presunta copia analogica, in quanto, come già osservato, l’atto è nativo digitale e comunque l’eccezione neppure è accompagnata dall’esplicitazione degli elementi che sorreggerebbero la contestata non conformità; - infondata è l’eccezione relativa alla mancata allegazione degli atti riguardanti [OSCURATO:SOCIETA], in quanto l’avviso di accertamento esplicita compiutamente le ragioni delle riprese operate e poste alla base della pretesa erariale e riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati, dei quali la contribuente era […]già a conoscenza per il tramite del questionario inviatole prima dell’emissione dell’accertamento; - pretestuosa è infine l’eccezione concernente la pretesa inutilizzabilità delle prove acquisite in sede di risposta all’invito con questionario, vertendosi in àmbito tributario e non penale». 6.4 Da quanto precede appare evidente come, in parte qua , la motivazione della gravata sentenza non solo esista sotto il profilo materiale e grafico, ma sia anche perfettamente intelligibile e scevra da palese illogicità o irriducibile contraddittorietà, sì da raggiungere pienamente la soglia del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, segnante il limite entro il quale può ancora trovare spazio il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a sèguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. apportata dall’art. 54, comma 1, lettera b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012 (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053- 8054/2014 e le numerose successive pronunce conformi: si vedano, ex multis, Cass. Sez. U. n. 37406/2022, Cass. n. 36135/2023, Cass. n. 32133/2024, Cass. n. 29084/2025). 6.5 Non va, peraltro, dimenticato che le gravi anomalie motivazionali suscettibili di integrare violazione di legge costituzionalmente rilevante devono emergere dal testo stesso della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex ceteris, Cass. Sez. U. n. 32000/2022, Cass. n. 33496/2023, Cass. n. 16495/2024, Cass. n. 27213/2025), onde non può a tal fine attribuirsi rilievo a eventuali errori o incompletezze dell’attività di valutazione del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito. 7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 8. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 9. Poichè il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., contemplante un’ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 27433/2023), i commi 3 e 4 dell’art. 96 del medesimo codice. 9.1 La ricorrente deve essere, pertanto, condannata al pagamento: (a)di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; (b) di un’ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della cassa delle ammende. 9.2 Per la relativa quantificazione si rimanda al dispositivo. 10. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei riguardi della parte che l’ha proposta l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare: (a)in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito, nonché l'ulteriore somma equitativamente determinata nella misura di 2.150 euro, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; (b)in favore della cassa delle ammende la somma di 1.000 euro a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizi