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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 21387/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 861 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in person a del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Puglia n.1247/13/15 depositata i n data 29 / 0 5 / 20 15 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: spese sponsorizzazione-inerenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso di accertamento precedutodal questionario emesso nei suoi confronti per l'anno di imposta 2007 con il quale l' A mministrazione finanziaria rideterminavail reddito imponibile ai fini Ires e Irap contestando maggioritributi e interessi ed irrogando le conseguenti sanzioni; - i l giudice di primo grado accoglieva l'impugnazione; - appellava l' Ufficio ; - con la pronuncia gravata il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate ritenendo indeducibili le spese di pubblicità e indetraibile la relativa iva poiché le stesse devono essere riferite a un'attività di comunicazione rivolto a potenziali clienti; nel presente caso la squadra di pallavolo sponsorizzata offriva eventi agonistici a cui assisteva un pubblico giovanile con laconseguenza che il messaggio pubblicitario era indirizzato verso un pubblico non interessato ai prodotti per l'edilizia, quali quelli oggettodell'attività dell'impresa contribuente; - inoltre, secondo la pronuncia impugnata, la società non ha dimostrato né fornito prova della congruità della spesa; ancora rileva ai fini della decisione impugnata il fatto che la società sportiva emittente le fatture non ha registrato in contabilità , essendoevasore totale , le fatture emesse nei confronti della ILA VALDADIGEs.r.l.; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tremotivi che illustra con memoria ; - l ' A genzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza di appelloai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 90 della L. n. 289 del 2002per avere la CTR erroneamente ritenuto non inerenti i costi oggetto di rilievo, che in realtà ha presentavano una relazione causale con l'attività esercitata dall'impresa; inoltre la sentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 impugnata - secondo la parte ricorrente – ha erroneamente applicatola disciplina di cui all’art. 90 della L. n. 289 del 2002, che riconosce la natura di spese di pubblicità all'erogazione non superiorial 200 mila euro annui in casi come quello che ci occupa; - il motivo è fondato; - va preliminarmente osservato che dalla sentenza impugnata non sideduce in alcun modo che l' A mministrazione finanziaria abbia dubitatodell'effettività dei costi: il recupero operato dall' U fficio si fonda sul disconoscimento in capo agli stessi del requisito di inerenzavale a dire di collegamento con l'attività d'impresa; - ciò chiarito è evidente che le tre considerazioni poste a base del decideredella CTR risultano disallineate rispetto ai principi in tema diinerenza più volte enunciati da questa Corte; - si è infatti sancito ( in argomento si veda tra molte Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 14232 del 07/06/2017; più di recente ancheCass.

Ord. Sez. 5 n. 26731/2022 ) che in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, dellal. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza,a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagineed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale; - sotto questo profilo è evidente che il riferimento operato dalla CTR ai destinatari del messaggio pubblicitario (che non sarebbero potenzialiacquirenti dei materiali edili in quanto pubblico giovanile degli eventi sportivi) non tiene conto del collegamento – unico elemento che va esaminato – tra il messaggio pubblicitario e l’attivitàd’impresa, risultando irrilevante il fruitore immediato del messaggio pubblicitario nella singola occasione , che può variare secondogli eventi, dovendosi invece valutare l’attitudine concreta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 del messaggio a veicolare all’esterno le doti de i prodotti dell’impresa; - il citato art. 90, comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogareanche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 del TUIR , trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche; - come è stato sottolineatoda autorevole dottrina, la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativoper quei soggetti che decidono di investire nello sport amatorialee di favorire - tramite la leva fiscale - la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione,stante anche la rilevanza costituzionale dello sport.

In sostanza, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditoredi promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.Non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazionesulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativadi ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione nonsi porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, comedelineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non, in viagenerale, quantitativa (Cass., sez. 5, 20/12/2018, n. 33030; Cass.,sez. 5, 16/12/2019, n. 33120; Cass., sez. 5, 4/03/2020, n. 6017),e non è dunque più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostieneil costo; - inoltre, fuorviante è il richiamo alla congruità della spesa, operato dallaCTR, dal momento che il disconoscimento dei costi, secondo l’Ufficio, era fondato sul mancato collegamento tra gli stessi e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 l’attività d’impresa e non sulla loro antieconomicità rispetto ai ricavio agli utili ; - in ultimo, difettando quasi contestazione dell'ufficio relativa all'esistenza effettiva delle prestazioni oggetto delle fatture portate in deduzione dalla società contribuente, analogamente irrilevantisono le violazioni contabili commesse dall'emittente , la società sportiva ASD [OSCURATO:PERSONA] , che riguardano unicamente dettosoggetto; - sul punto, questa Corte ha stabilito (in argomento vedasi Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 8981 del 06/04/2017) i n tema di imposte sui redditi, che la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportivedilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della L . n. 289del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori,quali l’assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la “sponsee”, l’omissione della dichiarazione redditualeannuale da parte di quest’ultima nonch é della ritenuta “antieconomicità”della spesa ; - alla luce delle considerazioni che precedono i restanti profili del primo motivo , il primo incentrato sul vizio motivazionale della pronunciagravata, proposto in via subordinata, e il secondo profilo delmedesimo mezzo che censura la ritenuta illegittima (pretesa dalla CTR) valutazione in ordine alla congruità della spesa , sono assorbiti; - analoga sorte ha il secondo motivo di ricorso che denuncia la violazionee falsa applicazione dell’art. 21 c. 7 del d.P.R. n. 633 del1972: l’inerenza dei costi, riconosciuta in sede di decisione del motivoche precede, trascina con sé la detrazione dell’iva relativa, che in quanto originata da costi inerenti si rivela parimenti inerentequindi detraibile dall’iva a debito ; - il terzo motivo, indicato in via di subordine , ma in realtà avente natura preliminare, censura la violazione e falsa applicazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 dell’art.7 della L. n. 212 del 2000, sotto il profilo della mancata allegazionedel PVC relativo alla verifica della ASD servita da fonte d’innesco per l’ impugnato avviso ; la doglianza risulta però inammissibile, difettando di autosufficienza e specificità, non essendo stata riportata la motivazione dell’avviso , con la conseguente impossibilità di verificare il contenuto della stessa, né dal contribuente viene precisato in quale modo fosse stato vulnerato l’esercizio difensivo a cagione della mancata allegazione; - la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio; p.q.m. accogl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 861 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in person a del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Puglia n.1247/13/15 depositata i n data 29 / 0 5 / 20 15 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: spese sponsorizzazione-inerenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso di accertamento precedutodal questionario emesso nei suoi confronti per l'anno di imposta 2007 con il quale l' A mministrazione finanziaria rideterminavail reddito imponibile ai fini Ires e Irap contestando maggioritributi e interessi ed irrogando le conseguenti sanzioni; - i l giudice di primo grado accoglieva l'impugnazione; - appellava l' Ufficio ; - con la pronuncia gravata il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate ritenendo indeducibili le spese di pubblicità e indetraibile la relativa iva poiché le stesse devono essere riferite a un'attività di comunicazione rivolto a potenziali clienti; nel presente caso la squadra di pallavolo sponsorizzata offriva eventi agonistici a cui assisteva un pubblico giovanile con laconseguenza che il messaggio pubblicitario era indirizzato verso un pubblico non interessato ai prodotti per l'edilizia, quali quelli oggettodell'attività dell'impresa contribuente; - inoltre, secondo la pronuncia impugnata, la società non ha dimostrato né fornito prova della congruità della spesa; ancora rileva ai fini della decisione impugnata il fatto che la società sportiva emittente le fatture non ha registrato in contabilità , essendoevasore totale , le fatture emesse nei confronti della ILA VALDADIGEs.r.l.; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tremotivi che illustra con memoria ; - l ' A genzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza di appelloai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 90 della L. n. 289 del 2002per avere la CTR erroneamente ritenuto non inerenti i costi oggetto di rilievo, che in realtà ha presentavano una relazione causale con l'attività esercitata dall'impresa; inoltre la sentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 impugnata - secondo la parte ricorrente – ha erroneamente applicatola disciplina di cui all’art. 90 della L. n. 289 del 2002, che riconosce la natura di spese di pubblicità all'erogazione non superiorial 200 mila euro annui in casi come quello che ci occupa; - il motivo è fondato; - va preliminarmente osservato che dalla sentenza impugnata non sideduce in alcun modo che l' A mministrazione finanziaria abbia dubitatodell'effettività dei costi: il recupero operato dall' U fficio si fonda sul disconoscimento in capo agli stessi del requisito di inerenzavale a dire di collegamento con l'attività d'impresa; - ciò chiarito è evidente che le tre considerazioni poste a base del decideredella CTR risultano disallineate rispetto ai principi in tema diinerenza più volte enunciati da questa Corte; - si è infatti sancito ( in argomento si veda tra molte Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 14232 del 07/06/2017; più di recente ancheCass. Ord. Sez. 5 n. 26731/2022 ) che in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, dellal. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza,a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagineed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale; - sotto questo profilo è evidente che il riferimento operato dalla CTR ai destinatari del messaggio pubblicitario (che non sarebbero potenzialiacquirenti dei materiali edili in quanto pubblico giovanile degli eventi sportivi) non tiene conto del collegamento – unico elemento che va esaminato – tra il messaggio pubblicitario e l’attivitàd’impresa, risultando irrilevante il fruitore immediato del messaggio pubblicitario nella singola occasione , che può variare secondogli eventi, dovendosi invece valutare l’attitudine concreta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 del messaggio a veicolare all’esterno le doti de i prodotti dell’impresa; - il citato art. 90, comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogareanche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 del TUIR , trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche; - come è stato sottolineatoda autorevole dottrina, la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativoper quei soggetti che decidono di investire nello sport amatorialee di favorire - tramite la leva fiscale - la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione,stante anche la rilevanza costituzionale dello sport. In sostanza, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditoredi promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.Non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazionesulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativadi ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione nonsi porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, comedelineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non, in viagenerale, quantitativa (Cass., sez. 5, 20/12/2018, n. 33030; Cass.,sez. 5, 16/12/2019, n. 33120; Cass., sez. 5, 4/03/2020, n. 6017),e non è dunque più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostieneil costo; - inoltre, fuorviante è il richiamo alla congruità della spesa, operato dallaCTR, dal momento che il disconoscimento dei costi, secondo l’Ufficio, era fondato sul mancato collegamento tra gli stessi e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 l’attività d’impresa e non sulla loro antieconomicità rispetto ai ricavio agli utili ; - in ultimo, difettando quasi contestazione dell'ufficio relativa all'esistenza effettiva delle prestazioni oggetto delle fatture portate in deduzione dalla società contribuente, analogamente irrilevantisono le violazioni contabili commesse dall'emittente , la società sportiva ASD [OSCURATO:PERSONA] , che riguardano unicamente dettosoggetto; - sul punto, questa Corte ha stabilito (in argomento vedasi Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 8981 del 06/04/2017) i n tema di imposte sui redditi, che la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportivedilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della L . n. 289del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori,quali l’assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la “sponsee”, l’omissione della dichiarazione redditualeannuale da parte di quest’ultima nonch é della ritenuta “antieconomicità”della spesa ; - alla luce delle considerazioni che precedono i restanti profili del primo motivo , il primo incentrato sul vizio motivazionale della pronunciagravata, proposto in via subordinata, e il secondo profilo delmedesimo mezzo che censura la ritenuta illegittima (pretesa dalla CTR) valutazione in ordine alla congruità della spesa , sono assorbiti; - analoga sorte ha il secondo motivo di ricorso che denuncia la violazionee falsa applicazione dell’art. 21 c. 7 del d.P.R. n. 633 del1972: l’inerenza dei costi, riconosciuta in sede di decisione del motivoche precede, trascina con sé la detrazione dell’iva relativa, che in quanto originata da costi inerenti si rivela parimenti inerentequindi detraibile dall’iva a debito ; - il terzo motivo, indicato in via di subordine , ma in realtà avente natura preliminare, censura la violazione e falsa applicazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 dell’art.7 della L. n. 212 del 2000, sotto il profilo della mancata allegazionedel PVC relativo alla verifica della ASD servita da fonte d’innesco per l’ impugnato avviso ; la doglianza risulta però inammissibile, difettando di autosufficienza e specificità, non essendo stata riportata la motivazione dell’avviso , con la conseguente impossibilità di verificare il contenuto della stessa, né dal contribuente viene precisato in quale modo fosse stato vulnerato l’esercizio difensivo a cagione della mancata allegazione; - la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio; p.q.m. accogl