CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
abrina Serrelli;La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate in data 29/11/2022 notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n. TDY01T100343/2022,contestando, quanto ai componenti positivi di reddito, ricavi nondichiarati per un importo di € 48.138,80 e, quanto ai componentinegativi di reddito, costi indeducibili per € 97.701,40, rideterminandoin € 204.941,60 il reddito tassabile ai sensi degli artt. 39 e 41 d.P.R.600/73, tenuto conto del reddito dichiarato di € 61.704,00, nonché deimaggiori ricavi e dei minori costi accertati.In considerazione della rilevanza dei componenti positivi e negativiricalcolati ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, aisensi degli artt. 4, 5 bis, 11, 24 e 25 del d.lgs. n. 446/97, l’Ufficiorideterminava nell’importo di € 143.237,60 il maggior valore dellaproduzione ed irrogava le sanzioni ritenute più favorevoli alcontribuente.2. Con sentenza n. 2234/2023 del 5 luglio/29 settembre 2023, laCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro – Sezione 3rigettava il ricorso, condannando il contribuente al pagamento dellespese di lite. In particolare, il giudice di primo grado riteneva che dalraffronto operato dall’Ufficio tra le provvigioni comunicate dallecompagnie assicurative in favore del contribuente ammontanti ad €592.474,18 e il totale dei ricavi dichiarati dal medesimo per €544.335,38, era emersa una differenza di € 48.138,80, sottratta atassazione, per la quale non era stata fornita la prova che tali compensifossero stati dichiarati in altre annualità o che si riferissero ad altre vocinon compiutamente specificate. Più precisamente, il giudice di primogrado evidenziava che il ricorrente aveva contabilizzato una serie diNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026fatture, tra l’altro con evidenti incoerenze nella progressività delnumero di emissione, emesse dalla USD [OSCURATO:PERSONA] riportantila causale “prestazioni pubblicitarie”, rese per il periodo 2015/2016,per le quali non erano stati esibiti i relativi bonifici ed il contratto disponsorizzazione, non era stata fornita la prova che le prestazionifossero state eseguite, né che la sponsorizzazione fosse correlata alprogramma economico imprenditoriale. Infine, il giudice di primo gradonon riteneva applicabile la presunzione di cui all’art. 90, comma 8, dellalegge 289/2002.3. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Calabriarigettava l’appello e confermava l’impugnata sentenza e, quindi, lapretesa fiscale così come articolata.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione articolando duemotivi con plurime censure. L’Agenzia deposita controricorso.5. In data 15/12/2025 è stata depositata proposta per la decisioneaccelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; parte ricorrentein data 14/1/2025 ha proposto opposizione.6. In data 7/5/2026 ed in data 8/5/2026 parte ricorrente e partecontroricorrente hanno depositato memorie illustrative riportandosialle conclusioni dei rispettivi atti difensivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 132 c.p.c.e dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992, nonché la nullità dellasentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c.Secondo la ricostruzione di parte ricorrente la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado si è limitata a ricalcare pedissequamentele difese svolte dall’’Agenzia delle Entrate, fornendo una motivazioneNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026inconsistente e dalla quale emerge la mancata considerazione evalutazione dei fatti e degli atti di causa, omettendo di indicare glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento o menzionandolisuperficialmente senza una articolata disamina logica e giuridica.1.1. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, in parteinfondato.1.2. Con riferimento al vizio della motivazione va premesso che,in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5 c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità ilsemplice difetto di sufficienza della motivazione, anche se iprovvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazioneprevisto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nel processo civile, dall'art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nel processo tributario, dall’art.36 del D.lgs. 546/1992, dovendosi garantire il c.d. minimocostituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n.19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., sez. 1,3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione, ricondotto il motivo nell’ambito dell’art.360, primo comma num. 4, c.p.c., può essere rilevato laddovel’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della leggeche, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente,debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale allaricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura delprovvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo esserecensurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errataapplicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomaliamotivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo dellaNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.1.2. Nel caso di specie giova evidenziare che l’avviso diaccertamento veniva emesso all’esito di una indagine volta alla verificadel corretto adempimento degli obblighi tributari in ordine alleprovvigioni erogate da compagnie assicurative per le prestazioni reseda agenti assicurativi.Nell’ambito della verifica dell’attività del contribuente l’Agenziadelle entrate richiedeva alle maggiori compagnie assicurative medianteun questionario la comunicazione del totale di provvigioni e premierogati e da tale riscontro emergeva lo scostamento di € 48.138,80 trale provvigioni comunicate dalle compagnie assicurative (€ 592.474,18)come erogate in favore del contribuente e il totale dei ricavi dichiaratidal medesimo (€ 544.335,38).1.3. Nella sentenza impugnata si dà atto del predetto scostamentorisultante dagli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate,nemmeno oggetto di contestazione da parte del contribuente, e delleragioni per le quali la giustificazione di detto scostamento non è stataritenuta valida alla luce della documentazione prodotta dalla parte,rilevando che per i costi indebitamente dichiarati l’Agenzia si eraavvalsa di una serie di presunzioni anch’esse non contrastate dallaparte privata.Con particolare riguardo alla mancata considerazione delladocumentazione prodotta, la Corte di Giustizia di secondo grado harilevato che l’Agenzia in sede di accertamento non ha evidenziato lamancanza dei contratti di sponsorizzazione bensì l’assenza di elementiche fornissero in dettaglio le modalità di espletamento delle prestazioniNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026oggetto dei contratti stessi e, quindi, anche della prova della effettivaesecuzione, dei pagamenti, della correlazione della sponsorizzazionecon il programma economico imprenditoriale, dell’obiettivo perseguitocon la spesa in esame.Quanto alle deduzioni ritenute indebite ha, quindi, analizzato i costi perle sponsorizzazioni ed in particolare le fatture emesse dalla USDMontepaone Calcio riportanti la causale “prestazioni pubblicitarie”, reseper il periodo 2015/2016, osservandone l’incoerenza dei numeriprogressivi ed affermando che non erano stati esibiti i relativi bonificie non era stata fornita la prova dell’esecuzione delle prestazioni allaluce degli elementi indicati in sentenza. Ha poi rilevato che le spese disponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loronatura pubblicitaria e non di rappresentanza in presenza di alcunecondizioni che la Corte provvede ad elencare, rilevando che ilcontribuente non ha offerto alcun elemento utile a dimostrare che lasponsorizzazione mirava a promuovere l’immagine dello sponsor o cheil soggetto sponsorizzato avesse effettivamente svolto una specificapagamenti per la sponsorizzazione.Quanto agli interessi sui mutui la Corte ha ritenuto assorbente laconsiderazione che gli stessi fossero stati contratti in realtà per finalitàpersonali.Ed ancora, ha evidenziato che i costi per spese di cancelleria nonsono risultati coerenti con l’attività esercitata e ben oltre la media deicosti analoghi dichiarati da altre agenzie assicurative assimilabili pertipologia e volume d’affari all’agenzia di assicurazione di cui il ricorrenteè titolare.Quanto ai costi indeducibili per difetto di competenza ha poirichiamato tre fatture emesse nel 2016 dalla ditta EKOSISTEMNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026AMBIENTE SRL in favore del ricorrente, per un totale di € 8.784,00, perla fornitura e posa in opera di materiali per il rifacimento del soffittocon smaltimento e posa in opera di cartongesso, evidenziandone ladiscrasia del riferimento a lavori ultimati nel 2015, per cui i relativi costiavrebbero dovuto essere dedotti 2015 e non nel 2016, come inveceritenuto dal contribuente.Ha infine richiamato le risultanze relative agli ulteriori rilievi di cuial punto 2.2. e 2.6 dell’avviso di accertamento considerando che sindal primo grado non vi è stata contestazione sul punto.Tanto premesso, si osserva che la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado nella sentenza impugnata ha effettuato una chiararicognizione di tutte le questioni oggetto di controversia, ha illustratole risultanze dell’accertamento, ha esposto le ragioni del contribuentesuperando la prospettazione difensiva, fornendo di volta in voltaadeguata motivazione attraverso lo svolgimento di un percorsodecisionale razionale dal punto di vista logico-giuridico e valorizzandoin relazione ai diversi profili in contestazione gli elementi ritenutidirimenti, ciò nell’ambito di una insindacabile valutazione di merito chepone l’accento sui fatti e sugli elementi di prova ritenuti rilevanti ai finidel decidere.1.4. L’ulteriore censura relativa alla violazione del disposto di cuiall’art. 115 c.p.c. è inammissibile.1.5. Il ricorrente sollecita questa Corte ad esprimere un giudizio dimerito attraverso la diretta disamina della documentazione prodottache la Corte di Giustizia di secondo grado ha ritenuto non idonea asuffragare la prospettazione difensiva della parte, come innanziprecisato.E’ noto infatti, che il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt. 115 c.p.c., oltre che dell’art. 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile inNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predetteregole da parte del giudice del merito non configura un vizio diviolazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nellafattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., come denunciatodal ricorrente, bensì un errore di fatto, che deve essere censuratoe dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., comeriformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, vizio escluso per quanto innanzi prospettato (Cass.sez.3, Sez. 3, 11/02/2021, n. 3572).Ed ancora, si osserva che secondo la giurisprudenza della Corte ilmotivo è inammissibile in quanto la violazione di tale norma può esserededotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice hadichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenutanella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le proveproposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre (Sez. 3, Sent. n. 11892 del 10/06/2016;Sez. U., Sent. n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa,sebbene non massimata sul punto; quindi, ex multis, Cass., Sez. Un.,n. 20867 del 2020, richiamate da Cass. sez. 3, 13/572025, n. 12797),ipotesi tutte non riscontrabili nel ricorso in esame.Ed invero, la parte ha provveduto ad un’elencazione delladocumentazione ritenuta utile ai fini della sua prospettazione difensiva,dolendosi dell’apprezzamento da parte del giudice del merito, al qualeperò non è addebitato un omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto piuttosto che abbiafatto un cattivo suo del suo prudente apprezzamento, avendo datoconto nella motivazione della sentenza -come sopra sinteticamenteNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026riportato- della valutazione di detta documentazione non ritenutaadeguata ed idonea a superare le riprese dell’Ufficio.In ogni caso, con particolare riferimento alla documentazionefotografica allegata tout court al presente ricorso, dalla lettura delricorso non si riscontra compiutamente la produzione di dettadocumentazione, né si rinviene la specifica indicazione di dettadocumentazione in relazione alle diverse fasi delprocedimento/processo tributario.A ciò va aggiunto, più in generale, che se pure, come detto dalricorrente, nell’avviso di accertamento si dà atto del deposito didocumentazione, su invito dell’[OSCURATO:PERSONA], deverilevarsi altresì che nello stesso avviso la documentazione vieneesaminata e valutata (non si dà conto della produzione didocumentazione fotografica) e, quanto alla sponsorizzazione, vengonoesaminate le fatture e riscontrata l’insussistenza dei costi anche allaluce della verifica effettuata in ordine alla società sportiva indicata chenon risultava più operante nell’anno di riferimento.La Corte di Giustizia di secondo grado ha poi esaminato i varielementi sottoposti dalle parti alla sua attenzione procedendo allavalutazione del materiale probatorio, valorizzando alcuni aspettiritenuti dirimenti rispetto ad altri nell’ambito della sua insindacabilediscrezionalità dell’accertamento di merito.L’oggetto del giudizio che la parte vorrebbe demandare con ilpresente ricorso non è, dunque, l’analisi e l’applicazione delle norme,bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudicedel fatto; nell’ambito del sindacato di legittimità non rientra il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove,Numero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in contestazione.Il controllo deve ritenersi positivamente superato poiché la Corte diGiustizia di secondo grado ha coerentemente esposto per le diverseriprese in contestazione gli elementi assunti a fondamento del proprioconvincimento e l’iter logico seguito per esposto, come innanzi esposto.2. Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs.546/1992, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 90,comma 8, della legge 289/2002.2.1. Il motivo è inammissibile e, in parte, comunque infondato.La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., anche a mentedell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. 54671992, si configura nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimitàsolo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. sez. lav.19/08/2020, n. 17313).Nel caso in esame la violazione dell’art. 2697 c.c. non è dedottasecondo i criteri indicati nella motivazione espressa (al paragrafo 14,pag. 33) dalla sentenza resa a sezioni unite dalla Corte, n. 16598 del05/08/2016, e ribaditi, ex multis, da Cass. n. 26769 del 2018.Ed infatti, il giudice di merito non ha applicato la regola di giudiziosull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo un onusprobandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leregole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fattiNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026costituivi ed eccezioni, ma, a fronte di uno scostamento rilevato in fasedi accertamento sulla base dei dati scaturenti dalla verificadell’adempimento degli obblighi tributari da parte degli agentiassicurativi in relazione alle provvigioni erogate da compagnieassicurative, ha affermato che l’Agenzia ha presuntivamente ricostruitoil reddito e disconosciuto i costi, in relazione ai quali la parte non hafornito adeguata giustificazione.La Corte di Giustizia di secondo grado, quindi, non ha fondato lasua valutazione contraddicendo espressamente la regola di cui allanorma citata, in virtù dell’accertamento presuntivo compiuto, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, e quindi giudicando sulla base di prove non introdottedalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi per iquali è previsto un potere officioso; ed infatti, la violazioneinammissibilmente contestata si incentra, come detto, nella meracircostanza che il giudice ha valutato le prove proposte dalle partialtre, essendo ciò consentito dall’art. 116 c.p.c. rubricato appunto"valutazione delle prove".A ciò va aggiunto che nell’avviso di accertamento si dà conto dellagenesi della verifica fiscale e della motivazione sottesa all’avviso diaccertamento. Non assume rilievo, a differenza di quanto dedotto dallaparte, che non sia stato allegato il questionario inviato alle maggioricompagnie assicurative avente ad oggetto la richiesta del totale diprovvigioni e premi erogati agli agenti assicurativi operanti nelleprovince della regione, perché attività prodromica, generale epreliminare ed in quanto, all’esito dell’incrocio dei dati e delloscostamento risultante rispetto a quanto dichiarato dal contribuente,questi sin da subito con questionario n. Q00397/2022 è stato invitatoai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73 al fine di esibire la documentazioneNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026contabile relativa all’annualità 2016; documentazione acquisita e nonritenuta sufficiente nemmeno in fase giudiziale. Né risultaadeguatamente prospettata dalla parte la rilevanza dirimente delReport UnipolSai 2016, richiamato genericamente, al fine di riteneresuperata la valutazione negativa compiuta nel merito dal giudice diappello.Il motivo per come proposto è, dunque, inammissibile.2.2. Con riferimento al diverso profilo denunciato relativo allaviolazione ed alla falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, dellal.289/2002 il motivo è poi infondato.L’art. 90, comma 8, della l. 289 del 2002 (abrogato dall’art. 52,comma 2, lett. a, d.lgs. n. 36 del 2021), ratione temporis vigente,prevedeva quanto segue: “Il corrispettivo in denaro o in natura infavore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazionicostituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportivescolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dallecostituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuocomplessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità,volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggettoerogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensidell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”.Questa Corte ha ripetutamente affermato che «in tema didetrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzionelegale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non dirappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia unacompagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limiteNumero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuoverel'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzatoabbia effettivamente posto in essere una specifica attivitàpromozionale» (Cass. 14232/2017, Cass. 18510/2022, Cass.21387/2024 e Cass. 29127/2024), mentre non rilevano requisitiulteriori (Cass. 1420/2018, Cass. 8540/2020, Cass. 26368/2023 eCass. 7823/2025, Cass.375/2026).La disposizione fissa una presunzione assoluta d’inerenza econgruità delle sponsorizzazioni rese a favore d’imprese sportivedilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati allapromozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e vengariscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività delbeneficiario della medesima, consentendo di dedurre integralmente lespese dal reddito del soggetto sponsor (Cass. 4612/2023,30036/2025).Se, dunque, ai costi di sponsorizzazione è applicabile la normaspeciale dell’art. 90 cit., a nulla rileva il richiamato art. 109, comma 5,t.u.i.r.. Si tratta, infatti, di norma speciale destinata a derogare ancheal regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 t.u.i.r.,avente la finalità di approntare un regime agevolativo per quei soggettiche investono nello sport amatoriale nonché di favorire, tramite ilregime fiscale, la diffusione di attività giudicate socialmente utili emeritevoli di protezione (Cass. 21452/2021).In termini analoghi si è espressa anche l’Agenzia delle entrate con lacircolare n. 21/E del 22 aprile 2003, laddove ha affermato quantosegue: «La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delleimposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di talispese, che vengono considerate -nel limite del predetto importo-comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per ilsoggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del t.u.i.r.Numero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costantinell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi» […] la fruizionedell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delleseguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono esserenecessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodottidel soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a frontedell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima».Nel caso in esame, dunque, la norma speciale di cui all’art. 90,comma 8, della L. 289/2002 prevale sulla disposizione di cui all’art.109 del d.P.R. 917/1986.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado si è uniformata aiprincipi innanzi esposti evidenziando che, nel caso in esame, nonricorrevano le condizioni richieste per l'applicabilità della disciplinaprevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 atteso che, nelcaso di specie, “il contribuente non ha offerto alcun elemento utile adimostrare che la sponsorizzazione mirava a promuovere l’immaginedello sponsor o che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamentesvolto una specifica attività promozionale, così come non v’èdocumentazione dei pagamenti per la sponsorizzazione”.Il giudice di appello, sulla base dell’avviso di accertamento e deglielementi offerti dal contribuente, come innanzi illustrato (ai punti 1.3e 1.4), ha ritenuto quindi che non vi fosse la prova dellasponsorizzazione, non ha sindacato l’inerenza del costo pubblicitario ol’inidoneità della sponsorizzazione con riferimento alle modalitàconcretamente poste in essere dalla società, di tal ché la doglianzacome proposta non coglie nel segno.3. Ne consegue il rigetto del ricorso con ogni conseguenza in ordinealle spese liquidate come in dispositivo.Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Numero registro generale 14081/2025Numero sezionale 4336/2026Numero di raccolta generale 17664/2026Data pubblicazione 03/06/2026da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenziadelle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.100,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrateal pagamento di euro 4.100,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.;condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro