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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12447/2026

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ierluigi Diso,come da procura allegata al ricorso;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente -avversola sentenza n. 340 depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Basilicata, sezione 2, in data 30/09/2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuentel’avviso di accertamento n.

TC503BC01112, relativo all’anno d’imposta2016, con il quale intimava il pagamento di euro 31.726,40,contestando l’indeducibilità dal reddito d’impresa del componentenegativo costituito dalle spese di pubblicità sostenute per euro20.000,00, oltre IVA, per prestazione pubblicitaria ricevuta daun’associazione sportiva dilettantistica come da contratto stipulato trale parti in data 1/09/2016.In particolare, l’Agenzia non condivideva la prospettazione della societàin ordine al richiamo all’art. 90, comma 8, della L. 289/2002, cheintroduce una presunzione legale assoluta circa la natura delle spesedi sponsorizzazione, e rilevava che nella vicenda in esame non era indiscussione la natura di tali spese, bensì la loro inerenza e, quindi, lasussistenza dei presupposti per la deducibilità del costo ai sensi dell’art.109 del d.P.R. 917/1986.2.

Con ricorso presentato alla Corte di giustizia tributaria di primogrado la società rilevava la nullità dell’atto impugnato in conseguenzadella violazione della norma speciale regolatrice della fattispecie e cioèdell’art. 90, comma 8, della L. 289/2002.

L’Agenzia delle Entrate sicostituiva evidenziando che, esaminando il contratto stipulato con laassociazione sportiva (che prevedeva l’esposizione di uno striscionecon il logo durante le partite e l’inserimento del logo sulle maglie deigiocatori) e la situazione reddituale della società nell’anno in quesitone,con un reddito conseguito di euro 1.397,00, la condotta dellacontribuente doveva ritenersi antieconomica, non essendo le spesesostenute idonee a favorire l’incremento del fatturato per una societàesercente attività di consulenza del lavoro e fiscale.La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorsoritenendo sussistenti tutti i requisiti previsti dall’art. 90, comma 8, dellaL. 289/2002 e, quindi, invocabile la presunzione legale diNumero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione oggetto delcontestato rilievo.3.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, chiedendo la riformadella pronuncia impugnata.

A tal fine rilevava che non era indiscussione la natura delle spese bensì la loro inerenza all’attività dellasocietà: in particolare, dall’analisi della fattura e del contratto diprestazione pubblicitaria non risultava riscontrato quel legame logico-necessario tra l’attività esercitata dalla società e la promozione.

Lasemplice esposizione del logo non aveva i requisiti per incrementare laclientela della società tenuto conto della tipologia di attività svoltafondata sulla fiducia nella professionalità acquisita; la società avevaconseguito un reddito di euro 1397.00 nell’anno di riferimento, per cuinon era verosimile che avesse rinunciato a parte del profitto aziendaleper corrispondere somme per pubblicità; non risultava effettuato ilpagamento delle fatture.

L’antieconomicità e l’incongruità della spesadovevano ritenersi indici rivelatori della mancanza di inerenza.La società appellata non si costituiva.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appellodell’Ufficio e compensava le spese, rilevando come in contestazionenon vi fosse la natura pubblicitaria di tali spese, bensì l’inerenza dellestesse in assenza di prova contraria della società contribuente;all’uopo, richiamava le pronunce della Corte di cassazione n.1326/2019 e n. 2780472018.4.

La società contribuente propone ricorso affidandolo ad un unicomotivo.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.5.

Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1.

Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma num. 3 c.p.c., la violazione e laNumero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, della l. 289/2002, per errataapplicazione del giudizio di inerenza e congruità del costo rispettoall’attività di impresa della società ricorrente.A tal fine, la ricorrente rileva che l’art. 90, comma 8, della l.289/2002 attiene all’inerenza e alla congruità del costo e, quindi, lapresunzione assoluta prevista in tema di deducibilità dal reddito dellespese di pubblicità opera nei giudizi sia in tema di inerenza all’attivitàdi impresa del componente negativo, sia in tema di congruità del costorispetto a qualsiasi altro profilo gestionale e/o economico dell’attivitàstessa.

Inoltre, la decisione impugnata non ha tenuto conto dellamotivazione contenuta nell’avviso di accertamento che ha fondato lacontestazione sul mancato c.d. ritorno commerciale, laddove il profiloquantitativo dell’inerenza non è più meritevole di valutazione essendostato superato dal profilo qualitativo.I giudici di merito, muovendo dal presupposto chel’[OSCURATO:PERSONA] potesse sindacare le scelte economichedell’imprenditore al fine di negare l’inerenza dei costi disponsorizzazione manifestamente sproporzionati rispetto all’utilitàconseguibile dalla pubblicità, non si sono adeguati ai principi espressisul punto dalla Corte di cassazione escludendo la deducibilità dei costidi sponsorizzazione in forza della ritenuta antieconomicitàdell’operazione.2.

Il motivo è fondato.2.1.

La censura attiene alla violazione ed alla falsa applicazionedell’art. 90, comma 8, della l.289/2002.L’art. 90, comma 8, della l. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003),abrogato dall’art. 52, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 36 del 2021,prevedeva “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società,associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite daistituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche cheNumero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazionisportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce, per ilsoggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente nonsuperiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozionedell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante unaspecifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.2.2.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che «in tema didetrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzionelegale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non dirappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia unacompagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limitequantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuoverel'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzatoabbia effettivamente posto in essere una specifica attivitàpromozionale» (Cass. 14232/2017, Cass. 18510/2022, Cass.21387/2024 e Cass. 29127/2024), mentre non rilevano requisitiulteriori (Cass. 1420/2018, Cass. 8540/2020, Cass. 26368/2023 eCass. 7823/2025, Cass.375/2026).La disposizione fissa una presunzione assoluta d’inerenza econgruità delle sponsorizzazioni rese a favore d’imprese sportivedilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati allapromozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e vengariscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività delbeneficiario della medesima, consentendo di dedurre integralmente lespese dal reddito del soggetto sponsor (Cass. 4612/2023,30036/2025).Numero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/20262.3.

Se, dunque, ai costi di sponsorizzazione è applicabile la normaspeciale dell’art. 90 cit., a nulla rileva il richiamato art. 109, comma 5,t.u.i.r..Si tratta, infatti, di norma speciale destinata a derogare anche alregime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 t.u.i.r.,avente la finalità di approntare un regime agevolativo per quei soggettiche investono nello sport amatoriale nonché di favorire, tramite ilregime fiscale, la diffusione di attività giudicate socialmente utili emeritevoli di protezione (Cass. 21452/2021).In termini analoghi si era espressa anche l’Agenzia delle entrate con lacircolare n. 21/E del 22 aprile 2003, laddove ha affermato quantosegue: «La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delleimposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di talispese, che vengono considerate -nel limite del predetto importo-comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per ilsoggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del t.u.i.r.nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costantinell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi» […] la fruizionedell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delleseguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono esserenecessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodottidel soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a frontedell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima».2.4.

Nel caso in esame, dunque, la norma speciale di cui all’art. 90,comma 8, della L. 289/2002 prevale sulla disposizione di cui all’art.109 del d.P.R. 917/1986.Ritenuta sussistente la presunzione legale, in presenza dei requisitiprevisti dal citato disposto normativo, non può porsi a carico delcontribuente, come invece affermato dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado, l’onere di provare l’inerenza del costo pubblicitario.Numero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026Né può l’Agenzia sindacare la ritenuta inidoneità della sponsorizzazionecon riferimento alle modalità concretamente poste in essere dallasocietà (l’esposizione di uno striscione con il logo della società durantele partite e la presenza del logo sulle magliette sportive indossate daigiocatori, ritenuti dall’Agenzia inidonei a pubblicizzare la società inconsiderazione dell’attività svolta di consulenza del lavoro ed in materiafiscale), mediante un giudizio prognostico opinabile che finisce perincidere sulla discrezionalità delle scelte aziendali, a fronte di pubblicitàche non è in discussione sia stata effettivamente svolta, al fine dipromuovere con le modalità prescelte l’immagine della societàsponsorizzata.3.

Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessario svolgereulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la sentenzaimpugnata va cassata e l’originario ricorso proposto dalla societàcontribuente deve essere accolto, con conseguente regolamentazionedelle spese del giudizio.4.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate, tenuto conto delconsolidamento dell’orientamento giurisprudenziale nel corso delgiudizio, della complessità della questione in esame, nonchédell’accoglimento parziale in primo grado del ricorso proposto dallasocietà contribuente e della mancata costituzione di quest’ultima ingrado di appello, come si evince dalla sentenza impugnata.5.

Le spese del giudizio di legittimità vanno invece poste a caricodell’Agenzia delle Entrate e sono liquidate come in dispositivo.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente edannulla l’avviso di accertamento n.

TC503BC01112.Compensa le spese dei gradi di merito.Numero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità in favore della ricorrente, spese che liquida in euro4.000,00 a titolo di compensi professionali ed in euro 200,00 peresborsi, oltre al 15% per spese generali ed oneri previsti per legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ierluigi Diso,come da procura allegata al ricorso;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente -avversola sentenza n. 340 depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Basilicata, sezione 2, in data 30/09/2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuentel’avviso di accertamento n. TC503BC01112, relativo all’anno d’imposta2016, con il quale intimava il pagamento di euro 31.726,40,contestando l’indeducibilità dal reddito d’impresa del componentenegativo costituito dalle spese di pubblicità sostenute per euro20.000,00, oltre IVA, per prestazione pubblicitaria ricevuta daun’associazione sportiva dilettantistica come da contratto stipulato trale parti in data 1/09/2016.In particolare, l’Agenzia non condivideva la prospettazione della societàin ordine al richiamo all’art. 90, comma 8, della L. 289/2002, cheintroduce una presunzione legale assoluta circa la natura delle spesedi sponsorizzazione, e rilevava che nella vicenda in esame non era indiscussione la natura di tali spese, bensì la loro inerenza e, quindi, lasussistenza dei presupposti per la deducibilità del costo ai sensi dell’art.109 del d.P.R. 917/1986.2. Con ricorso presentato alla Corte di giustizia tributaria di primogrado la società rilevava la nullità dell’atto impugnato in conseguenzadella violazione della norma speciale regolatrice della fattispecie e cioèdell’art. 90, comma 8, della L. 289/2002. L’Agenzia delle Entrate sicostituiva evidenziando che, esaminando il contratto stipulato con laassociazione sportiva (che prevedeva l’esposizione di uno striscionecon il logo durante le partite e l’inserimento del logo sulle maglie deigiocatori) e la situazione reddituale della società nell’anno in quesitone,con un reddito conseguito di euro 1.397,00, la condotta dellacontribuente doveva ritenersi antieconomica, non essendo le spesesostenute idonee a favorire l’incremento del fatturato per una societàesercente attività di consulenza del lavoro e fiscale.La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorsoritenendo sussistenti tutti i requisiti previsti dall’art. 90, comma 8, dellaL. 289/2002 e, quindi, invocabile la presunzione legale diNumero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione oggetto delcontestato rilievo.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, chiedendo la riformadella pronuncia impugnata. A tal fine rilevava che non era indiscussione la natura delle spese bensì la loro inerenza all’attività dellasocietà: in particolare, dall’analisi della fattura e del contratto diprestazione pubblicitaria non risultava riscontrato quel legame logico-necessario tra l’attività esercitata dalla società e la promozione. Lasemplice esposizione del logo non aveva i requisiti per incrementare laclientela della società tenuto conto della tipologia di attività svoltafondata sulla fiducia nella professionalità acquisita; la società avevaconseguito un reddito di euro 1397.00 nell’anno di riferimento, per cuinon era verosimile che avesse rinunciato a parte del profitto aziendaleper corrispondere somme per pubblicità; non risultava effettuato ilpagamento delle fatture. L’antieconomicità e l’incongruità della spesadovevano ritenersi indici rivelatori della mancanza di inerenza.La società appellata non si costituiva.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appellodell’Ufficio e compensava le spese, rilevando come in contestazionenon vi fosse la natura pubblicitaria di tali spese, bensì l’inerenza dellestesse in assenza di prova contraria della società contribuente;all’uopo, richiamava le pronunce della Corte di cassazione n.1326/2019 e n. 2780472018.4. La società contribuente propone ricorso affidandolo ad un unicomotivo. L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.5. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma num. 3 c.p.c., la violazione e laNumero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, della l. 289/2002, per errataapplicazione del giudizio di inerenza e congruità del costo rispettoall’attività di impresa della società ricorrente.A tal fine, la ricorrente rileva che l’art. 90, comma 8, della l.289/2002 attiene all’inerenza e alla congruità del costo e, quindi, lapresunzione assoluta prevista in tema di deducibilità dal reddito dellespese di pubblicità opera nei giudizi sia in tema di inerenza all’attivitàdi impresa del componente negativo, sia in tema di congruità del costorispetto a qualsiasi altro profilo gestionale e/o economico dell’attivitàstessa. Inoltre, la decisione impugnata non ha tenuto conto dellamotivazione contenuta nell’avviso di accertamento che ha fondato lacontestazione sul mancato c.d. ritorno commerciale, laddove il profiloquantitativo dell’inerenza non è più meritevole di valutazione essendostato superato dal profilo qualitativo.I giudici di merito, muovendo dal presupposto chel’[OSCURATO:PERSONA] potesse sindacare le scelte economichedell’imprenditore al fine di negare l’inerenza dei costi disponsorizzazione manifestamente sproporzionati rispetto all’utilitàconseguibile dalla pubblicità, non si sono adeguati ai principi espressisul punto dalla Corte di cassazione escludendo la deducibilità dei costidi sponsorizzazione in forza della ritenuta antieconomicitàdell’operazione.2. Il motivo è fondato.2.1. La censura attiene alla violazione ed alla falsa applicazionedell’art. 90, comma 8, della l.289/2002.L’art. 90, comma 8, della l. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003),abrogato dall’art. 52, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 36 del 2021,prevedeva “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società,associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite daistituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche cheNumero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazionisportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce, per ilsoggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente nonsuperiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozionedell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante unaspecifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.2.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che «in tema didetrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzionelegale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non dirappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia unacompagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limitequantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuoverel'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzatoabbia effettivamente posto in essere una specifica attivitàpromozionale» (Cass. 14232/2017, Cass. 18510/2022, Cass.21387/2024 e Cass. 29127/2024), mentre non rilevano requisitiulteriori (Cass. 1420/2018, Cass. 8540/2020, Cass. 26368/2023 eCass. 7823/2025, Cass.375/2026).La disposizione fissa una presunzione assoluta d’inerenza econgruità delle sponsorizzazioni rese a favore d’imprese sportivedilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati allapromozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e vengariscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività delbeneficiario della medesima, consentendo di dedurre integralmente lespese dal reddito del soggetto sponsor (Cass. 4612/2023,30036/2025).Numero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/20262.3. Se, dunque, ai costi di sponsorizzazione è applicabile la normaspeciale dell’art. 90 cit., a nulla rileva il richiamato art. 109, comma 5,t.u.i.r..Si tratta, infatti, di norma speciale destinata a derogare anche alregime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 t.u.i.r.,avente la finalità di approntare un regime agevolativo per quei soggettiche investono nello sport amatoriale nonché di favorire, tramite ilregime fiscale, la diffusione di attività giudicate socialmente utili emeritevoli di protezione (Cass. 21452/2021).In termini analoghi si era espressa anche l’Agenzia delle entrate con lacircolare n. 21/E del 22 aprile 2003, laddove ha affermato quantosegue: «La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delleimposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di talispese, che vengono considerate -nel limite del predetto importo-comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per ilsoggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del t.u.i.r.nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costantinell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi» […] la fruizionedell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delleseguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono esserenecessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodottidel soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a frontedell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima».2.4. Nel caso in esame, dunque, la norma speciale di cui all’art. 90,comma 8, della L. 289/2002 prevale sulla disposizione di cui all’art.109 del d.P.R. 917/1986.Ritenuta sussistente la presunzione legale, in presenza dei requisitiprevisti dal citato disposto normativo, non può porsi a carico delcontribuente, come invece affermato dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado, l’onere di provare l’inerenza del costo pubblicitario.Numero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026Né può l’Agenzia sindacare la ritenuta inidoneità della sponsorizzazionecon riferimento alle modalità concretamente poste in essere dallasocietà (l’esposizione di uno striscione con il logo della società durantele partite e la presenza del logo sulle magliette sportive indossate daigiocatori, ritenuti dall’Agenzia inidonei a pubblicizzare la società inconsiderazione dell’attività svolta di consulenza del lavoro ed in materiafiscale), mediante un giudizio prognostico opinabile che finisce perincidere sulla discrezionalità delle scelte aziendali, a fronte di pubblicitàche non è in discussione sia stata effettivamente svolta, al fine dipromuovere con le modalità prescelte l’immagine della societàsponsorizzata.3. Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessario svolgereulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la sentenzaimpugnata va cassata e l’originario ricorso proposto dalla societàcontribuente deve essere accolto, con conseguente regolamentazionedelle spese del giudizio.4. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, tenuto conto delconsolidamento dell’orientamento giurisprudenziale nel corso delgiudizio, della complessità della questione in esame, nonchédell’accoglimento parziale in primo grado del ricorso proposto dallasocietà contribuente e della mancata costituzione di quest’ultima ingrado di appello, come si evince dalla sentenza impugnata.5. Le spese del giudizio di legittimità vanno invece poste a caricodell’Agenzia delle Entrate e sono liquidate come in dispositivo.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente edannulla l’avviso di accertamento n. TC503BC01112.Compensa le spese dei gradi di merito.Numero registro generale 389/2025Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 12447/2026Data pubblicazione 04/05/2026Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità in favore della ricorrente, spese che liquida in euro4.000,00 a titolo di compensi professionali ed in euro 200,00 peresborsi, oltre al 15% per spese generali ed oneri previsti per legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]