CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29333/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 3030 / 2016 , depositata il 17 / 5 / 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . riceveva un avviso di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione costi non documentati e costi non inerentiper l’anno 2011. 1.1 La CTP di Viterbo con la sentenza n. 1159/2014 dichiarava cessata la materia del contendere per il rilievo dei costi non documentati mentre accoglieva il ricorso della società con riferimento ai costi di sponsorizzazione, anche ai sensi dell’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 sulle sovvenzioni in favore di organizzazioni sportive dilettantistiche. 1.2 Con la sentenza impugnata la CTRdel Lazio , in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio , ritenendonon inerenti i costi di sponsorizzazione per euro 96.000 ,00. Per il giudice di secondo grado il costo della prestazione doveva considerarsi antieconomico sicché eralegittimo il suo disconoscimento da parte dell’Ufficio: -l’aumento del fatturato non era il parametro più adatt o per valutare l’impatto dell’investimento, dovendosi prendere in considerazione l’utile di bilancio. Nel 2011 l’utile era stato di euro 17.012,00 mentreil 2012 si era chiuso con unaperdita di esercizio. Ai costi sostenuti per la sponsorizzazionenon era correlabile alcun incremento economico; - la società commercia va carburante nell’unica stazione di sua proprietà,sita lungo via Cassia in Nepi , mentre le società sponsorizzate svolgevanoattività dilettantistica nel settore del calcio a 5 (campionato provinciale di serie D). La potenziale clientela raggiungibile con il messaggio pubblicitarioera scarsa, soprattutto per il ristretto ambito locale in cui l’attività sponsorizzata veniva svolta; - ai fini dell’inerenza e della deducibilità del costo rilevava la congruità della spesa. 2. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . con tre motivi . 3. L’ A genzia delle entrate non ha depositato controricorso ma si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 5. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo parte ricorrenteha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8,legge n. 289 del 2002 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La disposizione ha la finalità extratributaria di agevolare le associazionisportive dilettantistiche. Come sostenuto nella circolare interpretativadell’Agenzia delle entrate n. 21/E del 22/4/20 0 3, l’art. 90cit. prevede una presunzione assoluta circa la natura delle spese , da considerarsi interamente deducibili nel limite previsto dalla disposizione. 2. Con il secondo motivo di ricorso la società eccepisce , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., in alternativa al vizio di legge denunciato con il primo motivo, la violazione degli artt. 1, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p. c. poiché il giudice non si è pronunciato sull’applicabilità dell’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002. Nella motivazione della sentenza la C . T . R . si limita a ricordare che il ricorso era stato accolto dal giudice di primo grado anche con riferimento all’art. 90 cit. 3. Con il terzo motivo la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 109, comma 5, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per l’ipotesi di mancato accoglimento dei primi duemotivi. L’utile deve essere valutato necessariamente ex ante con riguardo all’intera attività d’impresa e in una prospettiva di potenzialità. Ricercando un utile e noni maggiori ricavi il giudice non ha coltoil corretto significato dell’inerenza. 4. Il primo motivo è fondato . Pur richiamando l’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) il giudice di secondo grado non ha considerato la peculiarità della norma . La disposizione, abrogata dall’art. 52, comma 2, lett a, d.lgs. n. 36 del 2021,prevedeva: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchédi associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Costituisce un principio oramai consolidato che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. 14232/2017 , Cass. 18510/2022 , Cass.21387/2024 e Cass. 29127/2024 ) , senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori (Cass. 1420/2018, Cass. 8540/2020, Cass.26368/2023 e Cass. 7823/2025 ). La disposizione fissa una presunzione assoluta d’inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore d’imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati sianodestinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e venga riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo di dedurre integralmente le spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass. 4612/2023). Si tratta di norma speciale destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 t.u.i.r. avente la finalità di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che investono nello sport amatoriale nonché di favorire , tramite la leva fiscale , la diffusione di attività giudicate socialmente utili e meritevoli di protezione (Cass. 21452/2021 in motivazione). In termini analoghi si era espressa anche l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003: «La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengonoconsiderate -nel limite del predetto importo- comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del t.u.i.r.nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi» […] la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima». 5. Accolto il primo motivo sulla violazione di legge , il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta , in subordine l’omessa pronuncia sull’applicabilità dell’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002, proposto inalternativa al primo, rimane assorbito. 6. Stabilito che ai costi di sponsorizzazione è applicabile la norma speciale dell’art. 90 cit., anche il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., rimane assorbito. 7. Deve essere , quindi, disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia valutando se siano integrate tutte le condizioni previste dall’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 per il riconoscimento delle spese di sponsorizzazione. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti i restanti ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gr