CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13016/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentata e difesa - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (EEIG) - intimata - Avverso la sentenza n. 1103/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Vesta finance s.r.I., quale di cessionaria di crediti nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., creditrice (tra gli altri) di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propose, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., azione revocatoria dell'atto di compravendita stipulato (con atto per notar Previtera del 6 agosto 2008) tra [OSCURATO:PERSONA] (acquirente) e la Ediltd EEIG (venditrice) avente ad oggetto un immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] ai Monti, bene conferito alla venditrice dalla società [OSCURATO:PERSONA] (con atto del 23 luglio 2007) e, sua volta, da quest'ultima acquisito in titolarità mediante conferimento ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' con atto del 6 dicembre 2006. 2. L'adito Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto di compravendita, con sentenza poi confermata dalla decisione in epigrafe indicata, all'esito del giudizio di appello intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] e nel quale si costituì la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria della Tiberius SPV s.r.I., cessionaria in blocco dei crediti della Vesta finance s.r.I.. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella indicata qualità; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] EEIG. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, non risulta evocata in grado di legittimità la Vesta finance s.r.I., cedente del credito alla Tiberius SPV s.r.I., parte della controversia in ambedue i gradi di merito, non estromessa in appello a seguito della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13016/2019 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (mandataria della Tiberius SPV s.r.I.), dunque da considerarsi litisconsorte necessario processuale. Ciò premesso, ritiene il Collegio di non dover disporre l'integrazione del contraddittorio in questa sede, stante la infondatezza del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nel caso de quo), la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass.13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass.10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106). 2. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 2901 cod. civ. e dell'art. 102 cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente, a fronte di una domanda attorea volta alla dichiarazione di inefficacia del solo atto di acquisto della Mussi, il r.g. n. 13016/2019 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice territoriale, disattendendo un espresso motivo di appello, avrebbe, con pronuncia inficiata da ultrapetizione, ritenuto praticabile l'accertamento (seppur in via incidentale) della «fondatezza della tesi attorea rispetto agli atti precedenti» della catena (cioè a dire dell'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dai debitori originari), senza l'evocazione in lite delle parti contraenti tali atti, con conseguente lesione dell'integrità del contraddittorio. 2.1. A tacer della carente esposizione del fatto processuale (manca invero in ricorso una chiara e compiuta illustrazione delle doglianze poste a suffragio dell'appello), il motivo è infondato. Nel percorso argomentativo seguito per addivenire alla decisione, la Corte di appello romana ha, dapprima, acclarato l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato (la n. 1805/2015 resa dalla medesima A.G.) dichiarativa dell'inefficacia degli atti precedenti e non opponibile alla Mussi (stante l'anteriorità della trascrizione del suo acquisto rispetto alla trascrizione delle domande di revocatoria): tanto al fine di riscontrare la legittimazione del creditore all'azione ex art. 2901 cod. civ. nei confronti del subacquirente. Riscontrata l'inefficacia degli atti dispositivi anteriori in forza di detta pregressa sentenza (valutando come argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. gli elementi istruttori acquisiti nel relativo giudizio), il decidente di merito ha poi rivolto l'indagine all'elemento soggettivo, ovvero la malafede del terzo subacquirente (correttamente intesa come consapevolezza della revocabilità degli atti dispositivi anteriori: Cass. 05/03/2001, n. 3134; Cass. 03/09/1999, n. 9271) e ne ha ravvisato la sussistenza, sulla base di indici presuntivi. 2.2. Non si riscontra, nel descritto iter motivazionale, alcuna violazione del principio del contraddittorio. La verifica dell'inefficacia degli atti dispositivi posti in essere dagli originari debitori, in tal guisa e per le illustrate finalità compiuta, non r.g. n. 13016/2019 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integra un accertamento incidentale in senso proprio inteso, ovvero una decisione su una questione pregiudiziale con efficacia (ope legis o su domanda di parte) di giudicato e non richiede, quindi, la necessaria partecipazione al giudizio dei soggetti titolari delle situazioni giuridiche oggetto di accertamento. Detta verifica, per contro, ha avuto ad oggetto la ricorrenza di uno dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda spiegata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], siccome, versandosi in tema di plurimi trasferimenti dello stesso immobile, nuova azione revocatoria nei confronti del secondo acquirente, al quale il buon esito della revocatoria relativa alla prima alienazione era inopponibile (cfr. Cass. 04/08/2016, n. 16293; Cass. 20/04/2012, n. 6278). Nel descritto senso va dunque letta la locuzione, reiterata nella motivazione della gravata sentenza, «anche solo in via incidentale», correttamente da riferirsi al riscontro della intervenuta revoca degli atti dispositivi precedenti, quale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in lite, accertamento condotto con effetti endoprocessuali allo scopo di vagliare la fondatezza dell'unica domanda esaminata, per essere oggetto della pronuncia soltanto ed unicamente la declaratoria di inefficacia della compravendita tra la Mussi e la Ediltd EEIG. 3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell'art. 2729 cod. civ.» si contesta che le circostanze evidenziate in sentenza come indici della malafede del terzo subacquirente (le anomalie delle vicende contrattuali pregresse all'acquisto della Mussi e le anomalie dell'atto di compravendita di quest'ultima) integrino presunzioni munite dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. In particolare, si assume che gli indici considerati dal giudice territoriale sono inidonei a rivelare la conoscenza, ad opera della Mussi, della revocabilità dell'atto dispositivo compiuto dagli originari debitori, atteso che (a) in ordine agli accadimenti pregressi, le informazioni r.g. n. 13016/2019 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] acquisibili dalla Mussi (limitate a quelle desumibili dalla consultazione dei registri immobiliari) non ponevano in luce né una situazione debitoria degli Aureli né una relazione di controllo o amministrazione della società Edil ltd sulla [OSCURATO:PERSONA] né infine l'esistenza di formalità pregiudizievoli sul cespite; (b) le anomalie dell'atto di trasferimento alla Mussi concernevano atti precedenti (l'esenzione del notaio rogante dall'obbligo di visure), avevano valenza ambigua (la concessione dell'ipoteca e le modalità peculiari di pagamento) ed in ogni caso erano contraddette da altri fatti dimostrati in giudizio. 3.1. Il motivo è infondato. L'art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge (rilevanti soltanto se connotate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza) sono lasciate alla «prudenza del giudice», impone al decidente di individuare l'inferenza logica dal fatto noto al fatto ignoto sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio. Il modello di prova presuntiva normativamente congegnato, di tipo analitico, disegna un percorso logico distinto in due fasi: dapprima, un rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante (onde eliminare i fatti privi di rilevanza rappresentativa e conservare quelli che, valutati singolarmente, presentino una positività, quantomeno parziale o potenziale, di efficacia probatoria); di poi, una valutazione congiunta, complessiva e globale dei fatti così selezionati, tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri, condotta alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente (o convergenza del molteplice), onde accertare se la loro combinazione, frutto di sintesi logica e non di sola somma aritmetica, conduca all'approdo della prova presuntiva del factum probandum, che potrebbe non considerarsi raggiunta attraverso l'apprezzamento meramente atomistico di ciascun indizio. r.g. n. 13016/2019 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale: è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull'id quod plerumque accidit, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. E compete al giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (per gli illustrati princìpi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass.05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass.30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass.13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101). 3.2. Ciò posto, la censura in esame, ad onta della ipotizzata violazione dell'art. 2729 cod. civ., si concreta nella prospettazione di inferenze probabilistiche semplicemente diverse da quelle applicate dal giudice di merito e si risolve, al fondo, nel sollecitare alla Corte di legittimità un controllo sulla motivazione relativa alla ricostruzione della quaestio facti ed al ragionamento presuntivo. Non si versa, dunque, in fattispecie di error iuris sussumibile nella previsione dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., bensì nella denuncia di un vizio motivazionale la quale, tuttavia, per essere inquadrabile nell'angusto perimetro tracciato dal num. 5 della citata disposizione, non può limitarsi a postulare un convincimento diverso r.g. n. 13016/2019 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in specie, le citate Cass. n. 1785 del 2018 e Cass. 9054 del 2022). Nemmeno in tale differente veste giuridica la doglianza può tuttavia essere accolta, poiché manca di adombrare anomalie motivazionali del genere, a fronte di una decisione esito di un iter argomentativo lineare, coerente e logico, connotato da una valutazione sintetica e sincronica, complessiva e globale e non già frazionata e parcellizzata, dei singoli fatti indizianti, indagati nelle loro reciproche interazioni, muniti della idoneità a rappresentare, per inferenza normalmente possibile, la malafede della Mussi (le singolari vicende afferenti i precedenti atti dispositivi, la sequenza temporale dei vari atti rivelatrice di un collegamento tra gli stessi, gli stretti legami tra la Mussi e la Europe fashion group E.E.I.G., l'esonero del notaio rogante dalle visure, il versamento del prezzo con assegni bancari accompagnato dalla rinuncia della venditrice all'ipoteca legale). 4. Le spese del grado seguono la soccombenza. 5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del r.g. n. 13016/2019 8 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific