CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 13756/2017 R.G. , propost i da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale- e da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI n. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , in persona de i curator i , elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e SIMONACAROLO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 81/2017pubblicata il 21 marzo 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), nell’allegata qualità di creditore di [OSCURATO:PERSONA], ex componente del consiglio di amministrazione della società in bonis , riconosciuto responsabile di irregolarità nella gestione e di atti di distrazione patrimoniale, conveniva in giudizio quest’ultimo insieme alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Trento, chiedendo di accertare, per quanto in questa sede ancora interessa, la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita stipulato in data 4 luglio 2005 fra i predetti Coin e Tomelin, avente ad oggetto l’appartamento di proprietà del primo sito in Trento, frazione di Martignano, alla via Bellavista n. 36. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti Coin e Tomelin, i quali contestavano le avverse allegazioni. Rimaneva, invece, contumace il Poletti. In sèguito intervenivano volontariamente nel processo il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di qui in avanti [OSCURATO:PERSONA]) e l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], anch’essi nella vantata qualità di creditori del Poletti - il primo a titolo di risarcimento dei danni derivanti da analoghi atti distrattivi posti in essere dal prefato convenuto in veste di amministratore della società in bonis , la seconda per competenze maturate in relazione all’attività professionale svolta a favore del medesimo-, i quali aderivano alla domanda proposta dall’attore. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 695/2015 del 20 luglio 2015, l’adìto Tribunale dichiarava la simulazione relativa soggettiva del menzionato contratto di compravendita, accertando che il reale acquirente dell’immobile andava individuato nel Poletti, che con le sue risorse economiche aveva provveduto all’integrale pagamento del prezzo indicato nel contratto, ammontante a 1.800.000 euro; nel contempo, condannava i convenuti a rifondere le spese di causa al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. La decisione veniva impugnata con separati atti di appello dal Coin e dalla Tomelin. Con sentenza n. 81/2017, pubblicata il 21 marzo 2017, l’adìta Corte distrettuale di Trento rideterminava in un importo inferiore a quello liquidato dal Tribunale le spese di primo grado poste a carico del Coin; confermava, nel resto, la pronuncia gravata, condannando gli appellanti, con vincolo di solidarietà «sino alla concorrenza di € 18.333,12, oltre 15% rimborso forfettario ed accessori di legge, per ciascuno degli appellati», a rifondere a entrambi i Fallimenti le spese del grado, compensate nella misura di 1/5 nei rapporti fra questi e il Coin. Contro tale sentenza, notificata il 22 marzo 2017, hanno proposto separati ricorsi per cassazione la Tomelin e il Coin, entrambi resistiti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. I litisconsorti Poletti e Carolo sono rimasti intimati. Disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., per la loro trattazione è stata fissata l’odierna adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il solo [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va anzitutto notato che i ricorsi per cassazione separatamente proposti dalla Tomelin e dal Coin sono stati notificati nello stesso giorno (22 maggio 2017) a mezzo posta elettronica certificata (tranne che nei confronti del Poletti, rimasto contumace nei pregressi gradi di merito): il primo a partire dalle ore 11:16, il secondo alle ore 11:54, come si ricava dalle copie cartacee delle ricevute di spedizione e di avvenuta consegna depositate in atti. Ciò posto, va tenuto presente che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notifica della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo, e quindi, nel caso diricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tale modalità non può, tuttavia, ritenersi essenziale, sicchè ogniricorso successivo al primo si converte in incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e anche se proposto con atto a sé stante (cfr. Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015). Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, nel caso di specie va dunque qualificato come principale il ricorso della Tomelin, in quanto notificato (ancorchè di poco) per primo, e come incidentale quello del Coin (per un’analoga fattispecie vedasi Cass. n. 800/2022). Tanto doverosamente chiarito in limine litis, può ora procedersi all’esame delle impugnazioni. A)Ricorso principale Il ricorso principale è articolato in unico motivo, con il quale viene opposta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.. Si argomenta che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente dichiarato la simulazione relativa soggettiva del contratto di compravendita dedotto in giudizio, in base a un ragionamento presuntivo fondato su elementi indiziari privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e per giunta valutati separatamente, anziché nel loro complesso. Il ricorso è infondato. A norma dell’art. 2729, comma 1,c.c., il giudice è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della ”precisione“ è riferito al fatto noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della ”gravità“ attiene al grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della ”concordanza“, rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola- desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 23737/2020, Cass. n. 2482/2019). Per consolidato indirizzo di questa Corte, il procedimento logico da seguire ai fini dell’ammissione della prova presuntiva si articola in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell’analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti; il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 3643/2019). Si suole, inoltre, affermare che per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull’ id quod plerumque accidit, essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 24643/2021, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 14762/2019, Cass. n. 22909/2012). Nel descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la denuncia in sede di legittimità della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729, comma 1, c.c., formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei suddetti caratteri, ma non anche quando la critica si concreti in una differente ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice, senza che risultino spiegati i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. Cass. n. 8829/2023, Cass. n. 29412/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 18611/2021, Cass. n. 3541/2020, Cass. n. 29635/2018, Cass. n. 19485/2017). Del resto, dal momento che le presunzioni semplici sono lasciate alla sua prudenza (come testualmente sancito dalla norma sostanziale in commento), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole di esperienza -fra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società- tramite le quali dedurre il fatto ignoto, nonchè verificare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (cfr. Cass. n. 19472/2023, Cass. n. 9626/2023, Cass. n. 6143/2023, Cass. n. 27066/2022, Cass. n. 18611/2021). Trattandosi di apprezzamento discrezionale, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 2724/2023, Cass. n. 101/2015, Cass. n. 8023/2009); con la precisazione che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà dell’iterdecisorio (cfr. Cass. n. 20066/2023, Cass.n. 12874/2023, Cass. n. 11357/2023, Cass. n. 7635/2023, Cass. n. 5091/2022, Cass. n. 41132/2021). Così impostata la questione in termini di diritto, deve rilevarsi che la Corte d’Appello tridentina ha operato una puntuale e corretta disamina degli elementi di prova indiziaria disponibili, sia sul piano analitico, con riferimento alla pregnanza dei singoli fatti noti, sia su quello della sintesi globale della loro complessiva concordanza. Invero, il giudice distrettuale ha dapprima indicato gli indizi da cui è stata dedotta la prova presuntiva dell’accordo simulatorio concluso fra i coniugi Poletti-Tomelin con la partecipazione del Coin –in particolare: la corresponsione di una parte cospicua del prezzo, ammontante a 850.000 euro, mediante assegni bancari emessi dal Poletti; l’indisponibilità da parte della Tomelin, dichiaratasi nell’atto di compravendita «casalinga», di redditi tali da consentirle di far fronte al gravoso impegno economico derivante dal contratto; il pagamento delle rate del mutuo acceso a nome della stessa con denaro proveniente dal Poletti, che periodicamente provvedeva ad effettuare rimesse sul conto corrente bancario della moglie; l’avere il Poletti continuato ad abitare nell’immobile, apparentemente acquistato dalla consorte, anche dopo che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi-, e quindi ne ha apprezzato la gravità, precisione e concordanza sulla scorta di una valutazione d’insieme, e non atomistica, dei diversi elementi, considerando pure le risposte date dal Coin in sede di interrogatorio formale e il contegno processuale da questi tenuto (pagg. 18-24 della sentenza). Il giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale è sorretto da motivazione non apparente, nè insanabilmente contraddittoria, come tale insindacabile in questa sede. Con il proposto ricorso la Tomelin rimprovera alla sentenza d’appello di aver erroneamente affermato che il debito risarcitorio del Poletti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era sorto anteriormente alla stipula dell’atto di compravendita di cui trattasi; al tempo stesso, contesta la rilevanza di alcuni elementi di fatto posti a base del ragionamento presuntivo seguìto dal giudice a quo, nonchè la gravità e precisione di altri, e ne prospetta un’inferenza probabilistica diversa, sostenendo che gli indizi raccolti avrebbero dovuto ragionevolmente far propendere per la tesi della donazione indiretta compiuta in suo favore dal marito. La critica, per il modo in cui è formulata, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, ponendosi su un terreno che non è quello dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr. Cass. n. 18842/2022, Cass. n. 8941/2022, Cass. n. 1166/2022, Cass. n. 35281/2021, Cass. n. 18809/2021, Cass. Sez. Un. n. 1785/2018). Di qui il rigetto dell’impugnazione principale. B)Ricorso incidentale Il ricorso proposto dal Coin è affidato a due motivi. Con il primo motivo viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e dell’art. 100 c.p.c.. Si rimprovera alla Corte d’Appello di non aver accolto il motivo di gravame con il quale era stato denunciato l’omesso rilievo officioso da parte del Tribunale del difetto di interesse del Coin, venditore dell’immobile già tacitato di ogni pretesa, a contraddire alla domanda attorea, stante la sua posizione di totale indifferenza rispetto all’accordo simulatorio asseritamente intercorso fra i coniugi Poletti-Tomelin. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e degli artt. 91 e 97 c.p.c.. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avrebbero errato nel condannare il Coin, nonostante la sua estraneità alla lite, a rifondere le spese processuali in favore del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. Avrebbero, altresì, errato i giudici di merito nel pronunciare condanna solidale al pagamento delle dette spese a carico del Coin e della Tomelin, pur non essendo ravvisabile un interesse comune alle parti riconosciute soccombenti. Il primo motivo è infondato. Come rettamente osservato dalla Corte trentina, l’interesse del Coin a resistere alla domanda di simulazione relativa soggettiva proposta dal [OSCURATO:PERSONA] era ravvisabile nel fatto che l’istante aveva prospettato il coinvolgimento del venditore nell’accordo simulatorio intercorso fra il Poletti e la Tomelin; nè poteva essere diversamente, atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, l’interposizione fittizia di persona postula l’imprescindibile partecipazione a tale accordo non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o successivamente alla formazione della stessa), onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell’interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta (cfr. Cass. n. 4738/2015, Cass. n. 22024/2007, Cass. n. 6451/2000, Cass. n. 4911/1998). Oltretutto, lo stesso Coin ha dato prova della concreta esistenza di un siffatto interesse, essendosi costituito in giudizio non già per manifestare la propria indifferenza rispetto all’iniziativa processuale assunta dal [OSCURATO:PERSONA], bensì per contrastarne l’accoglimento sull’assunto della sua estraneità all’accordo simulatorio dedotto in causa. Non giova al ricorrente invocare il precedente costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11523/2013, con cui è stato affermato che nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’a cquirente l’alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio . Una cosa, infatti, è dire che il terzo contraente non riveste la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della simulazione relativa soggettiva di un contratto nei rapporti fra l’interponente e l’interposto, allo scopo di escludere che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti valga a rendere inutiliter data la sentenza resa all’esito di quel processo; un’altra è negare il suo interesse a contraddire a una simile domanda, ove questa sia formulata dal creditore dell’interponente sul presupposto della partecipazione di esso terzo all’accordo simulatorio. Il secondo motivo è parimenti infondato. Non è configurabile la dedotta violazione del criterio della soccombenza dettato dall’art. 91, comma 1, c.p.c., giacchè la condanna del Coin alla rifusione delle spese di lite trova piena giustificazione, quanto al primo grado, nella sua infondata resistenza alla domanda di simulazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e accolta dal Tribunale; quanto al secondo grado, nell’integrale rigetto dell’appello da lui spiegato avverso la sentenza emessa dal giudice di prime cure. Va inoltre osservato che, in caso di pluralità di parti soccombenti, l’art. 97, comma 1, 2° periodo, c.p.c. consente al giudice di pronunciare condanna solidale alle spese nei confronti di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Secondo il consolidato insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA], l’anzidetta pronuncia può essere emanata non solo nell’ipotesi di indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche in quella di mera comunanza di interessi desumibile dalla semplice identità dellequestioni sollevate e dibattute o di convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (cfr. Cass. n. 1650/2022, Cass. n. 27476/2018, Cass. n. 20916/2016, Cass. n. 16056/2015). Tale ultima situazione ricorre nella fattispecie in esame, avendo il Coin e Tomelin assunto nel processo una linea difensiva convergente, caratterizzata dal comune interesse a resistere alla domanda attorea. Pure sotto questo aspetto, dunque, la statuizione sulle spese adottata dal giudice d’appello non si presta a censure. Del tutto inconferente si appalesa, sul tema, il richiamo operato in ricorso al principio di diritto enunciato da questa Corte con sentenza n. 6976/2016 -secondo cui la condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art.97 c.p.c., non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso -, visto che né il Coin né la Tomelin hanno formulato domande (riconvenzionali) nei confronti delle controparti vittoriose. Per le ragioni che precedono, entrambi i ricorsi devono essere respinti. L’esito del giudizio esime dal valutare l’opportunità di disporre il rinnovo della notificazione del ricorso eseguita dalla Tomelin nei confronti del Poletti, non andata a buon fine. Soccorre, in proposito, l’orientamento invalsoa partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 6826/2010, teso a ritenere superflua, anche alla luce del fondamentale principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost., la fissazione di un termine per l’espletamento di taluni incombenti previsti dal codice di rito (in particolare per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di una notifica nulla), in caso di ricorso per cassazione prima facieinammissibile o infondato (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass. n. 7338/2022 e Cass. n. 15106/2013). Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Al relativo pagamento vanno solidalmente condannati entrambi i ricorrenti, stante il già evidenziato loro comune interesse nella causa. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei confronti delle parti rimaste intimate. Sussistendone i relativi presupposti processuali, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e condanna entrambi i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 8.200 euro (di cui 200 per esborsi) in favore del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e in 11.200 euro (di cui 200 per esborsi) in favore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002,