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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 41132/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 24148-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli av- vocati ANDREA D'ANGELO, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notarile per notar [OSCURATO:PERSONA] di Verona del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- LIOLI; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in RO- MA, [OSCURATO:PERSONA] N.362, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 1419/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore Generale, Dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chie- sto l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e l’inammissibilità del terzo, con il rigetto e la inammissibilità dei ricorsi incidentali; Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Lette le memorie delle ricorrenti incidentali e di Guarienti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] e Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la sorella Emanuela, deducendo che in data 4/9/2006 era deceduto il padre [OSCURATO:PERSONA] di Brenzone, che con testamento olografo del 3/2/2000 aveva disposto di ogni sua proprietà immobiliare in favore della convenuta, adducendo, in alcune lettere allegate al testamento, che tale sua scelta era dettata dalla esigenza di rispristinare una situazione di eguaglianza tra i figli, posto che gli attori avevano già ricevuto in vita delle donazioni, provvedendo sempre nel testamento a revocare la dispensa da collazione che invece connotava le donazioni.

Dopo avere riepilogato il contenuto del testamento, caratterizzato anche dalla presenza di legati e dalla regolamentazione dei debiti successori, da ripartire tra i tre figli in quote eguali, gli attori ricordavano che il de cuius aveva compiuto in favore degli stessi una prima donazione del 4/5/1989 avente ad oggetto gli immobili di S. Vigilio, costituiti dalla locanda e connessi fabbricati, una seconda donazione del 30/3/1994 avente ad oggetto la villa con relativi accessori in S. Vigilio, ma che aveva predisposto una scrittura privata in data 30/3/1994, definita contratto dissimulato, e che vedeva parte oltre che gli attori anche la [OSCURATO:SOCIETA]., atto accompagnato anche da una diversa scrittura, definita accordo simulatorio, e da una coeva scrittura, definita controdichiarazione, dalle quali si Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 evinceva che la donazione era solo parzialmente tale, in quanto in realtà i donatari avevano corrisposto al genitore cospicue somme di denaro.

Ancora, si ricordava che con un contratto preliminare di vendita il padre si era obbligato a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la proprietà di alcuni immobili, e per un corrispettivo in parte già versato.

Secondo la tesi degli attori, il trasferimento immobiliare non era del tutto riconducibile ad una donazione, ma aveva natura mista, presentando anche profili di carattere oneroso.

Inoltre, il padre aveva concluso con i figli un contratto di locazione, modificato in data 30/3/1994, dal quale poi era scaturita la sublocazione di pari data, in ragione del quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto al padre il credito derivante dal rapporto di sublocazione.

Per l’effetto, tenuto conto della reale natura dei rapporti intercorsi con il padre, le disposizioni testamentarie in favore della sorella erano lesive della loro quota di riserva e dovevano quindi essere ridotte, previo accertamento della simulazione relativa dei contratti di donazione.

Si costituiva la convenuta che, previa richiesta di chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]., instava per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l’invalidità e/o la nullità dei contratti di locazione richiamati dagli attori, accertandosi che gli stessi ponevano in essere delle ulteriori donazioni indirette in favore dei fratelli, anche per effetto del conferimento nella società [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo agli attori, dell’azienda appartenuta al padre.

Quindi concludeva affinché fossero ridotte e sottoposte a collazione le donazioni effettuate in favore dei fratelli, posto che Ric. 2016 n. 24148 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 la dispensa inizialmente contenuta negli atti di donazione era stata successivamente revocata nel testamento.

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., che aderiva alla richiesta degli attori di disporre in suo favore ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell’immobile appartenente al de cuius, in virtù del contratto preliminare del 7 aprile 1996.

Interveniva altresì la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale detentrice del complesso immobiliare in S. Vigilio, giusta contratto di sublocazione, e chiedeva accertarsi la nullità o l’inefficacia del contratto di locazione, con l’emissione di una sentenza ex art.2932 c.c. di trasferimento della proprietà in proprio favore.

Nelle more del giudizio di primo grado la convenuta con atto del 12/2/2009 ha alienato la propria quota ereditaria alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza n. 202 del 2/2/2013, ha rigettato la domanda di simulazione degli atti di donazione in favore degli attori nonché quella di accertamento dell’invalidità della revoca della dispensa da collazione contenuta nel testamento; ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità o simulazione del contratto di locazione del 10/9/90 intercorso tra il de cuius e la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché della successiva integrazione del 30/3/1994; ha rigettato la domanda della convenuta di accertamento che il conferimento nella società [OSCURATO:SOCIETA]. dell’azienda alberghiera paterna fosse una donazione indiretta; ha rigettato la domanda di rendimento del conto avanzata dalla convenuta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; ha rigettato la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. per il trasferimento ex art. 2932 c.c. relativamente agli immobili oggetto del contratto recante la data Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 del 7/4/1996, in quanto prescritta; ha dichiarato il difetto di interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a vedere accertata la simulazione parziale dei contratti di donazione tra il de cuius e gli attori, nonché all’accertamento della nullità degli stessi contratti; ha rigettato la domanda sempre della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della nullità o della simulazione assoluta del contratto di locazione del 10/9/1990 e successiva integrazione, con la conseguente invalidità del contratto di sublocazione e di emissione di sentenza di trasferimento della proprietà in proprio favore ex art. 2932 c.c.; ha dichiarato aperta la successione testamentaria sui beni del de cuius, essendo erede la convenuta, chiarendo altresì la composizione della massa, con la specifica individuazione del donatum e del relictum e dei debiti ereditari, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale gli attori, cui resistevano le altre parti proponendo a loro volta separati appelli incidentali.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1419 del 21/6/2016, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disattendeva l’eccezione di prescrizione della domanda di simulazione degli attori, rigettandola però nel merito; rigettava l’eccezione di prescrizione della domanda di simulazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] quanto al contratto di locazione del 1990, come integrato nel 1994, rigettandola però nel merito.

Quanto al primo motivo dell’appello principale degli attori, con il quale si contestava la tesi del Tribunale secondo cui era da ritenersi prescritta la domanda di simulazione parziale delle Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 donazioni ricevute dal genitore, la Corte d’Appello rilevava che di norma l’azione di simulazione è imprescrittibile, essendo invece sottoposti a prescrizione i diritti che presuppongono l’esistenza del contratto dissimulato.

Nella specie, l‘azione di simulazione era volta a fare emergere la circostanza che le donazioni erano solo parziali, trattandosi infatti di negotia mixta cum donatione.

Poiché l’azione di simulazione era stata nella specie proposta da soggetti che rivestono la qualità di legittimari, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di apertura della successione, e non già da quella di compimento dell’atto.

Infatti, la simulazione era finalizzata a dimostrare che i beni di cui erano stati beneficiati gli attori erano di valore inferiore alla quota di riserva che necessitava quindi di essere reintegrata in danno della convenuta.

Tuttavia, ancorché non prescritta, la domanda era da reputarsi infondata.

Infatti, gli attori erano stati parte dei negozi impugnati e volevano far valere la simulazione nei confronti di un terzo quale doveva reputarsi essere la convenuta.

Trovava quindi applicazione l’art. 1415 co. 1 c.c. che prevede che la simulazione non possa essere opposta al terzo di buona fede che abbia acquistato diritti dal titolare apparente.

A seguito dell’apertura della successione la convenuta ha acquisito il diritto a portare in collazione le donazioni ricevute dai fratelli, diritto che verrebbe meno ove si accertasse la simulazione.

Quanto al secondo motivo di appello principale, con il quale si contestava la correttezza della soluzione circa la possibilità di Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 revoca con testamento della dispensa da collazione disposta con una precedente donazione, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto dell’orientamento del giudice di legittimità favorevole alla tesi degli appellanti, ha però ritenuto che lo stesso fosse da rimeditare e che fosse da condividere la soluzione del Tribunale, alla luce della qualificazione della dispensa de qua come atto unilaterale e mortis causa, che non rappresenta elemento facente parte della donazione, ma clausola solo occasionalmente suscettibile di inserimento in una donazione, e che non perde la possibilità di essere revocata dal donante anche con un successivo testamento.

In relazione al terzo motivo dell’appello principale che si doleva del mancato riconoscimento in favore degli attori dei miglioramenti ed interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sui beni donati, la sentenza ne riteneva l’ infondatezza, e ciò sia perché non vi era prova che i costi degli interventi fossero stati sostenuti dagli appellanti, e non invece dalla società conduttrice (senza indicare se ed in quali termini a tale ultima società fosse stato riconosciuto il rimborso di tali spese), sia perché si trattava di spese che concernevano voci che non avevano nulla a che fare con interventi di manutenzione straordinaria, riguardando opere per l’ordinaria gestione della struttura alberghiera.

Era disatteso il quarto motivo di appello principale, e ciò sul presupposto che gli attori non avevano ragione di dolersi del rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre proposta da un soggetto terzo (la [OSCURATO:PERSONA]. 2016 n. 24148 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 S.r.l.), come del pari era respinto il quinto motivo che investiva la qualificazione come eredi testamentari anche degli attori.

Infatti, gli stessi attori avevano dedotto la loro qualità di legittimari pretermessi (avendo invece rivendicato la qualità di eredi testamentari solo nel corso del diverso giudizio di retratto avente ad oggetto l’alienazione della quota ereditaria compiuta dalla convenuta).

Il Tribunale aveva però correttamente ritenuto che gli attori non potessero vantare la qualità di eredi testamentari, in quanto la lettura complessiva delle volontà testamentarie deponeva per la nomina della sola figlia quale erede universale, senza che potesse incidere su tale soluzione la diversa sorte dei debiti, ripartiti tra tutti e tre i figli, essendo questa una previsione compatibile anche con la qualità di legatari, invece sicuramente assegnata agli attori.

La Corte d’appello reputava tale conclusione insindacabile, aggiungendo che a nulla rilevava il fatto che il testamento non avesse fatto menzione di tutti i beni appartenenti al de cuius, dovendosi invece ritenere che la qualifica di erede universale di Emanuela le permettesse di apprendere in qualità di erede anche i beni non riportati nell’atto di ultima volontà.

Passando ad esaminare l‘appello incidentale di Guarienti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza, pur dando atto del fatto che la convenuta, avendo agito quale legittimaria, potesse offrire la prova della simulazione anche per presunzioni, riteneva che però non fossero stati offerti elementi tali per affermare che la locazione del 10/9/1990 conclusa dal de cuius con la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse simulata.

Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Le lettere allegate dal de cuius al testamento miravano essenzialmente a regolare la propria successione e non avevano il carattere fondamentale per attribuire loro il valore di controdichiarazione.

Inoltre, il contratto del 30/3/1994, con relativa controdichiarazione, non deponeva per la simulazione della locazione, posto che confermava la sua effettiva conclusione, con l’indicazione anche dell’aumento del canone.

Invece, quanto al preliminare di compravendita stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] in data 5 marzo 1993, la dichiarazione del de cuius, in merito all’assenza di precedenti locazioni, lungi dall’essere sfavorevole al dichiarante, mirava invece a far apparire nei confronti della promissaria acquirente l’alienazione di un bene privo di oneri.

In relazione invece al profilo del pagamento del canone ed alla sua misura, si trattava di elementi che non provavano la simulazione assoluta, ma al più una donazione indiretta, e in ogni caso il Tribunale aveva accertato che il canone si era triplicato in pochi anni, mentre il suo mancato pagamento avrebbe potuto al più rilevare come causa di inadempimento.

In relazione all’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello ha ritenuto condivisibile la soluzione del Tribunale quanto alla prescrizione del diritto ad agire ex art. 2932 c.c.

Infatti, il preliminare prevedeva come data per la stipula del definitivo quella del 30/7/1996, sicché al momento della Ric. 2016 n. 24148 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 proposizione della domanda della terza chiamata, il decennio era abbondantemente maturato.

Né poteva indurre a diversa conclusione il fatto che si facesse riferimento alla possibilità di concludere il contratto allorché la Sovrintendenza avesse rilasciato idonea certificazione per il trasferimento di immobili vincolati, in quanto tale previsione mirava solo ad anticipare la possibilità della conclusione rispetto al termine comunque ultimativo previsto in contratto, dovendosi escludere che quindi si trattasse di una condizione sospensiva.

Inoltre, anche l’ultimo pagamento degli acconti risaliva ad oltre dieci anni prima dell’introduzione della domanda, senza che potesse annettersi efficacia interruttiva alla dichiarazione contenuta nel testamento ad opera del promittente venditore.

In merito all’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la sentenza di appello, pur ritenendo erronea l’ affermazione circa la prescrizione dell’azione, attesa l’imprescrittibilità dell’azione di simulazione, riteneva che la domanda fosse però infondata alla luce degli stessi argomenti spesi per disattendere l’omologo motivo di appello della convenuta.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] e Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso, proponendo entrambe ricorso incidentale affidato a tre motivi di cui uno condizionato all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale.

Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -11- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso ai ricorsi incidentali.

Le altre intimate non hanno svolto difese in questa fase.

Le ricorrenti incidentali e Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e 7, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente rileva il Collegio che deve ritenersi sussisten- te la legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla partecipazione al pre- sente giudizio quale successore a titolo particolare della origina- ria parte convenuta, avendo la stessa acquistato già nel corso del giudizio di primo grado la quota ereditaria vantata dalla stessa convenuta, come peraltro riconosciuto da parte dei ricorrenti principali, che ricordano come da tale alienazione sia scaturito il diverso giudizio volto a far valere il diritto di retratto successorio (giudizio che risulta peraltro definito, con il rigetto della domanda dei ricorrenti, a seguito di ordinanza di questa Corte n. 27160/2017).

2. Sempre in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale ed incidentale reciproca- mente sollevate, per la presunta violazione del principio di speci- ficità e di cd. autosufficienza, posto che, ad avviso del Collegio, i mezzi di censura risultano formulati nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dal codice di rito.

Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -12- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Del pari in via preliminare va disattesa la richiesta di riunione con altro ricorso promosso avverso la sentenza definitiva della Corte d’Appello, trattandosi di ricorso di recente iscrizione e la cui riunione determinerebbe ritardi nella definizione del presente ricorso di più risalente data, trovandosi in ogni caso la soluzione dei problemi circa le interferenze della presente pronunzia su quella definitiva di appello nella disciplina di cui all’art. 336 c.p.c.

3. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 c.c. nell’avere la Corte d’Appello ritenuto inopponibile alla convenuta la simulazione delle dona- zioni effettuate dal de cuius agli attori, sebbene si tratti della tu- tela del diritto alla collazione, e quindi in relazione ad acquisto di diritti avvenuto in forza del testamento, e quindi nella consape- volezza degli atti oggetto di precedente disposizione da parte del de cuius.

Si deduce che la Corte d’Appello ha erroneamente affermato che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il disposto dell’art.1415 c.c., e che alla convenuta dovesse essere assegnata la qualità di terza acquirente di buona fede, come tale insuscettibile di essere pregiudicata dall’accertamento della natura (parzial- mente) simulata delle donazioni ricevute dai ricorrenti.

Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] di Brenzone, in quanto erede testamentaria, e quindi successore universale del donante, non può essere considerata terza rispetto alla domanda di simulazio- ne posta in essere dagli attori, atteso che la detta qualità può es- sere attribuita solo nel caso in cui si agisca per la tutela dei diritti di legittimaria.

Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -13- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Ne deriva che rispetto all’atto di cui è stato chiesto accertarsi la simulazione riveste la qualità di parte, in quanto succeduta al donante, e quindi anche laddove il vantaggio che si voglia trarre dalla donazione sia quello riferito alla possibilità di chiederne la collazione.

E’ pur vero che la stessa aveva nello stesso giudizio agito in ridu- zione, ma al diverso fine di vedere ridotte le donazioni, secondo il loro effettivo contenuto, quale risultante dalla concreta formu- lazione degli atti di liberalità, sicché in relazione alla diversa te- matica della collazione, tale qualità di terza non poteva del pari esserle riconosciuta.

Si aggiunge che la tutela del terzo di buona fede si pone a fronte di atti che suppongono il trasferimento del diritto a seguito di vi- cenda traslativa inter vivos, e non anche nella diversa ipotesi in cui, come avvenuto nella fattispecie, la convenuta abbia acqui- stato il diritto alla collazione per effetto del decesso del proprio dante causa, ed in qualità di successore universale.

Né deve trascurarsi che la stessa sentenza, esaminando altro motivo di appello principale, abbia confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso che gli attori potessero vantare a loro volta la qualità di eredi testamentari del de cuius, escluden- do altresì che si fosse aperta la successione legittima sui beni non espressamente contemplati in testamento, sicché a fronte di tale statuizione deve escludersi che sia possibile invocare la col- lazione, e cioè il presupposto su cui si fonda la soluzione della Corte d’Appello.

Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -14- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Inoltre, l’art. 1415 c.c. tutela il terzo che abbia acquistato i diritti dal titolare apparente, formula questa che presuppone che il ter- zo abbia acquistato da chi appariva ancora titolare del diritto.

Nella fattispecie, la simulazione proposta dagli attori non mirava ad inficiare il trasferimento dei beni in loro favore, ma più limita- tamente a contestare che si trattasse di una donazione piena, essendosi invece in presenza di una donazione indiretta, avendo i donatari corrisposto una parte del valore del bene al genitore, di guisa che il beneficio ricevuto si riduceva alla differenza tra il va- lore dei beni donati e quanto invece versato.

Ne discende che il donante non può essere ritenuto rispetto all’acquisto operato dalla convenuta come un titolare apparente e per l’effetto è inappropriato il richiamo alla previsione di cui all’art. 1415 c.c. 3.1 Il motivo è fondato.

Rileva in primo luogo il Collegio che, alla luce di quanto accertato nella sentenza impugnata, a seguito del rigetto del quinto motivo dell’appello principale, la successione del de cuius risulta essere regolata dal testamento olografo pubblicato il 29/8/2007, il cui contenuto è stato interpretato, senza che tale soluzione sia stata attinta dal ricorso in esame, nel senso che l’unica erede testa- mentaria è la convenuta, potendo gli attori vantare unicamente la qualità di legatari.

Trattasi di soluzione peraltro fatta propria anche dalla sentenza di merito, emessa nel diverso giudizio intentato dai ricorrenti principali ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 732 c.c., nei confronti dell’atto di cessione della quota ereditaria da parte del- la sorella in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., sentenza che risulta esse- Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -15- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Risulta quindi affermato con efficacia di giudicato che non ricorre una situazione di comunione ereditaria tra i germani Guariente di Brenzone, il che preclude la stessa possibilità di invocare l’istituto della collazione, posto che l’art. 737 c.c. presuppone che l’istituto sia applicabile tra i coeredi che concorrono alla successione, ipo- tesi questa che come detto è da escludere.

Né l’istituto della collazione potrebbe essere rimesso in gioco per effetto dei diversi esiti che potrebbero avere le domande di ridu- zione reciprocamente proposte.

Infatti, in caso di accoglimento dell’azione di riduzione avanzata dalla convenuta, quest’ultima conserverebbe la qualità di unica erede, e potrebbe al più aggredire le donazioni compiute in favo- re dei fratelli, nei limiti di quanto necessario ad assicurare la reintegra della quota di riserva lesa, ma senza altresì poter far affidamento sulla più ampia portata recuperatoria della collazio- ne.

Nel diverso caso in cui risultasse fondata l‘azione di riduzione de- gli attori, questi, una volta imputata alla loro quota di riserva le donazioni ricevute ex art. 564 co. 2 c.c., conseguirebbero sì la qualità di coeredi, ma nei limiti necessari ad assicurare la reinte- gra della quota di legittima, e senza che alla convenuta sia dato invocare la collazione delle donazioni, già destinate per legge a dover comporre in parte la quota di riserva dei legittimari lesi, non potendo quindi in tal modo andare ad incrementare la massa comune, che è destinata, nei limiti della lesione, a dover essere ripartita tra l’erede testamentaria ed i legittimari.

Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -16- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Come sostenuto da autorevole dottrina, l’imputazione della do- nazione serve a stabilire la porzione di beni che il legittimario pretermesso ha eventualmente diritto di conseguire per integrare la legittima, ma per effetto della stessa imputazione si determina una concreta composizione della quota vantata quale legittima- rio, e poi, all’esito dell’esperimento vittorioso dell’azione di ridu- zione, quale erede.

Il mero legittimario, quali nella specie i due fratelli, tenuto conto del tenore del testamento, agendo in riduzione, intende ridurre le attribuzioni testamentarie, nella parte in cui le donazioni ricevute non siano in grado di assicurare il soddisfacimento della quota ri- servata.

L’assegnazione delle donazioni alla quota di riserva implica che le stesse siano quindi escluse dalla collazione, nel senso che l’imputazione fa sì che le attribuzioni perdano nei soli rapporti tra coeredi e legittimari la derivazione ex donato, ma vadano riguar- date quali elementi della quota ereditaria per la quale non opera l’istituto della collazione.

Ne consegue che, alla luce dell’assetto successorio generato dalla previsione testamentaria, risulta esclusa in radice la stessa ope- ratività della collazione, e quindi è irrealizzabile quella vicenda acquisitiva che, nella prospettiva del giudice di appello, fonde- rebbe l’acquisto in buona fede della convenuta tale da giustificare la regola di inopponibilità di cui all’art. 1415 c.c.

Ma anche le altre considerazioni spese in ricorso meritano condi- visione.

È pur vero che nella vicenda in esame la convenuta ha inteso far valere sia la propria qualità di erede universale (al fine di invoca- Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -17- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Trattasi di distinzione che è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente ribadito che, ad esempio, ai fini dei limiti alla prova testimoniale, l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessa- riamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti li- miti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trat- tandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al citato art. 1417 c.c., la natura di do- nazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia stru- mentale al coevo esperimento di quella di riduzione (Cass. n. 536/2018).

In tal senso è stato chiarito che, nel caso in cui il successore agi- sca in simulazione onde conseguire la collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ri- stabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", essendo invece terzo, se agisce in riduzione, per pre- tesa lesione di legittima (cfr. ex multis Cass. n. 7134/2001).

Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -18- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La donazione è suscettibile di essere portata in collazione nei li- miti, anche oggettivi, nei quali la stessa opera per il donante, con la conseguenza che ove si provi che la donazione è assolutamen- te o relativamente simulata (nei limiti di prova concessi dall’ordinamento, a seconda che la donazione sia invocata da un terzo o da una delle parti del contratto), l’accertamento così compiuto è vincolante anche per il successore che intenda av- vantaggiarsi della collazione, senza che possa al riguardo allega- re la propria qualità di terzo, che è incompatibile con la qualità di successore universale, che invece fonda l’istituto della collazione.

Infine, non deve trascurarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la previsione di cui all’art. 1415 c.c., che fa riferi- mento, per l’inopponibilità del relativo accertamento, alla qualità di acquirente dal titolare apparente (che peraltro sembrerebbe presuppore che l’acquisto sia frutto di un’autonoma vicenda tra- slativa, scaturente da un atto inter vivos, come si ricava dalle argomentazioni di Cass. n. 4933/1978), presuppone evidente- mente che la simulazione di cui si invochi l’inopponibilità sia una simulazione assoluta ovvero un’interposizione fittizia di persona, poiché solo in queste ipotesi è dato riscontrare una figura di tito- lare apparente, in grado di trasferire a terzi il diritto del quale sia apparentemente titolare.

Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -19- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 In tal senso si veda Cass. n. 7470/1997, secondo cui il primo comma dell'art. 1415 cod. civ., nel sancire l'impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, a diffe- renza del secondo comma, non ai terzi in qualche modo pregiu- dicati dalla simulazione stessa ma solo a quelli che, in buona fe- de, abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli ef- fetti della trascrizione della domanda di simulazione); il che, im- plicando la presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell'acquisto da parte del terzo, limita il campo di ap- plicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di in- terposizione fittizia di persona, ad esclusione di ogni altro tipo di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare.

Essendo l’atto interessato dalla richiesta di accertamento della simulazione una donazione che ha trasferito la titolarità del dirit- to in capo ai ricorrenti, i quali ne contestano solo l’effettiva por- tata contenutistica, sul presupposto che il beneficio ricevuto sa- rebbe inferiore rispetto a quello apparente, non può ipotizzarsi che la convenuta sia qualificabile come terzo che abbia acquista- to diritti dal titolare apparente (avendo il de cuius comunque di- smesso la titolarità dei beni donati), e resistendo nella specie alla domanda di simulazione non già quale legittimaria, ma quale erede universale, e quindi come successore di una delle parti del negozio asseritamente simulato.

Il motivo deve quindi essere accolto e la sentenza deve essere cassata dovendo il giudice del rinvio esaminare la domanda di simulazione, verificando altresì se agli attori, in relazione alla Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -20- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 domanda de qua, competano le agevolazioni probatorie correlate alla qualità di terzi ex art. 1417 c.c.

4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale impone, poi, di dover esaminare immediatamente i motivi di ricorso inci- dentale condizionati proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., motivi aventi identico contenuto.

Con gli stessi si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 1417, 1366, 1375, 1175 c.c. nella parte in cui il giudice di appello, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha negato la prescrizione dell’azione di simulazione promossa dagli attori.

Si deduce che i ricorrenti principali, benché abbiano agito quali legittimari pretermessi, non possono essere considerati terzi ri- spetto al negozio di cessione, sicché avrebbero dovuto agire per far valere la simulazione relativa a partire dal giorno stesso in cui le donazioni erano state stipulate; pertanto alla data di apertura della successione (4/9/2006) era già decorso il termine decenna- le di prescrizione.

I motivi sono privi di fondamento.

Come chiaramente si evince dal tenore delle domande proposte, la simulazione de qua è stata avanzata dai ricorrenti, non già al fine di sottoporre a riduzione le donazioni de quibus (delle quali erano peraltro beneficiari), ma sempre nella prospettiva della tu- tela della quota di legittima, al diverso fine di evidenziare come l’ammontare delle donazioni fosse inferiore rispetto a quello ri- sultante dagli atti, avendo le parti in realtà posto in essere una donazione indiretta, accompagnandosi al trasferimento del dirit- to, un versamento di somme di denaro, con l’intento del donante Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -21- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 di beneficiare i donatari solo per la differenza tra il valore dei be- ni e quanto ricevuto come contropartita.

Trattasi di accertamento che appare sicuramente funzionale alla tutela della loro qualità di legittimari, in quanto la diversa deter- minazione dell’entità della donazione è destinata a riflettersi sia sulla fissazione del donatum (con le conseguenti ripercussioni in punto di calcolo della quota di riserva), sia sul riscontro della le- sione della loro quota di riserva, in quanto, ove accertata la si- mulazione, oggetto di imputazione ex se sarebbe non l’intero va- lore delle donazioni, ma la sola parte che non trova corrispon- denza nei versamenti asseritamente effettuati, incrementando in tal modo la porzione di legittima non soddisfatta con donazioni.

Premesso che appare incensurabile l’affermazione del giudice di appello, secondo cui sottoposti a prescrizione sono solo i diritti che possono scaturire dall’accertamento della simulazione, e non l’azione di simulazione in sé (cfr. Cass. n. 9401/2016), rifletten- dosi la maturazione della prima sul piano dell’interesse a pro- muovere il secondo, nella fattispecie risulta evidente che i diritti cui è funzionale l’accertamento della simulazione relativa delle donazioni sono quelli spettanti ai ricorrenti quali legittimari e che trovano la loro genesi nella stessa apertura della successione, non potendosi quindi affermare che alla data di proposizione del- la domanda, fosse maturata, avuto riguardo alla data di decesso del de cuius, la prescrizione.

I motivi devono essere quindi rigettati, e la causa, stante l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale deve esse- re rimessa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizio- ne che procederà, come detto, ad accertare la simulazione de- Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -22- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 737, 1321 e 1372 c.c., per avere la Corte d’Appello affermato la validità della revoca della dispensa da collazione contenuta nel testamento e relativa ai beni oggetto delle donazioni effettuate in favore degli stessi ricorrenti.

Si rileva che, sebbene negli atti di donazione, le stesse fossero state accompagnate dalla clausola di dispensa dalla collazione, i giudici di merito, disattendendo un costante e risalente orienta- mento del giudice di legittimità, hanno ritenuto che fosse del pari possibile per il donante revocare la dispensa con il successivo te- stamento, e ciò facendo leva sulla qualifica della clausola de qua come atto mortis causa ed unilaterale, suscettibile quindi di riva- lutazione autonoma da parte del donante, senza la necessità di un concorso di volontà dei donatari.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse al relativo ac- certamento.

Infatti, come rilevato in occasione della disamina del primo moti- vo del ricorso principale, l’accertamento, ormai coperto da giudi- cato, stante la mancata impugnazione ad opera delle parti, della devoluzione testamentaria dei beni caduti in successione, esclude che possa invocarsi per le donazioni ricevute dai ricorrenti l’istituto della collazione, potendo al più essere le stesse suscet- tibili di riduzione, ove ritenuta fondata la relativa azione proposta da parte della convenuta.

Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -23- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Essendo quindi le donazioni dei ricorrenti poste ormai al riparo dalla collazione inizialmente invocata dalla sorella, difetta di inte- resse la verifica circa la validità della successiva revoca della clausola di dispensa operata dal de cuius nel proprio testamento.

6. Il terzo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 748 e 1592 c.c. per non avere il giudice di appello riconosciuto la deduzione, dal valore dei beni ereditari, dei miglioramenti e degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sugli immobili oggetto delle donazioni in favore dei ricorrenti.

Si evidenzia che la sentenza impugnata ha rigettato l’analogo motivo di appello sostenendo che si trattava di interventi in ogni caso posti in essere dalla conduttrice e non dai donatari.

Tuttavia, tale affermazione non si confronterebbe con il fatto che nella specie non si tratta di una richiesta di rimborso di spese ef- fettuate sugli immobili, ma di determinare il reale valore dei beni al momento dell’apertura della successione, con detrazione quin- di delle migliorie e delle attribuzioni apportate in epoca successi- va a quella della donazione.

Diverrebbe, quindi, irrilevante verificare chi abbia eseguito le mi- gliorie.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la duplice ratio che sorregge il rigetto dell’omologo motivo di appello, concen- Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -24- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Infatti, la Corte d’Appello, nell’esaminare il terzo motivo di appel- lo principale, oltre ad effettivamente richiamare la mancata di- mostrazione che gli interventi di miglioramento fossero stati compiuti dai ricorrenti, ha però aggiunto, alla fine della pag. 21 ed all’inizio della pag. 22, che gli interventi, secondo quanto ac- certato dal Tribunale, oltre ad essere stati eseguiti dalla condut- trice, riguardavano voci che nulla avevano a che fare con inter- venti di manutenzione straordinaria, trattandosi perlopiù di spese per l’ordinaria gestione dell’albergo-locanda.

Orbene, premesso che ai fini della riduzione delle donazioni ad integrandam legitimam, il bene deve essere valutato in relazione al valore del bene stesso all'epoca dell'apertura della successio- ne, ma nello stato in cui si trovava al tempo della donazione (Cass. n. 5982/1979), così che, la deduzione, oltre che delle spese straordinarie, delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, opera tanto con riguardo alle mi- gliorie apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri, e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l'eventuale ricorrenza di una successiva liberalità, suscettibile di distinta collazione nel concorso dei prescritti requisiti (così Cass. n. 4009/1981), deve ribadirsi che al fine di identificare il concetto di miglioria, tenuto presente dall'art 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esi- Ric. 2016 n. 24148 sez.

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Nella specie, però, si rileva che la sentenza impugnata, con ac- certamento in fatto, ha verificato che quelle che erano dedotte come migliorie apportate ai beni donati, ancorché ad opera della società conduttrice, erano in realtà spese sostenute per l’ordinaria gestione della locanda albergo, come tali insuscettibili di poter incidere, per quanto detto, sulla stima del bene ai fini dell’azione di riduzione (e ciò stante il rinvio che l’art. 556 c.c. compie tra gli altri all’art. 748 c.c.).

Tale accertamento non è stato oggetto di specifica censura e rende quindi inammissibile il motivo, in quanto privo di specificità in relazione al contenuto della sentenza impugnata.

7. Il primo motivo del ricorso incidentale non condizionato della [OSCURATO:SOCIETA]., di identico contenuto rispetto al primo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. denuncia, quanto al rigetto della domanda di simulazione del contratto di locazione del 1990 e della sua successiva modifica del 1994, intercorso tra il de cuius e la [OSCURATO:SOCIETA]. (con la conseguente ricaduta quanto al contratto di sublocazione concluso con la [OSCURATO:PERSONA]), la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non- ché degli artt. 1414, 1417, 2727, 2729, 2730, 2735, 809, 1218 c.c.

Assumono le ricorrenti incidentali che in sede di merito erano state formulate plurime allegazioni al fine di comprovare Ric. 2016 n. 24148 sez.

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In particolare, il rigetto, come si ricava dalla motivazione espres- sa in relazione all’analoga richiesta di simulazione avanzata dalla convenuta, è stato motivato sul presupposto che le affermazioni rese dal de cuius nel testamento, ove anche qualificabili come controdichiarazioni successive alla stipula del contratto, non sod- disfacevano i requisiti prescritti dalla legge, essendo in esse ca- rente il contenuto sfavorevole per il dichiarante.

In primo luogo, si trattava di dichiarazioni rese al precipuo fine di regolare la propria successione e non anche a fornire la prova dell’effettiva natura dei negozi posti in essere in vita.

La controdichiarazione recante la data del 30 marzo 1994 non indica la natura simulata del contratto di locazione, come con- fermato proprio dal fatto che si prevedeva l’aumento del canone.

Inoltre, la mancata menzione della locazione nel preliminare con- cluso con la [OSCURATO:PERSONA], lungi dal comprovare la simulazione, costituiva piuttosto una dichiarazione volta a favorire il de cuius, che in tal modo risultava promettere la vendita di un bene privo dell’onere costituito dal preesistente rapporto di locazione.

I giudici di appello hanno altresì disatteso l’argomento legato alla misura esigua del canone di locazione, sottolineando che se an- che ciò fosse vero, si sarebbe dato vita non già ad una simula- zione assoluta ma ad un’ipotesi di donazione indiretta, peraltro, a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA].

È stato poi sottolineato come già il Tribunale avesse verificato il sensibile incremento del canone di locazione, mettendo a con- fronto il contratto del 1990 con uno risalente al 1983, aggiun- Ric. 2016 n. 24148 sez.

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Ancora, si è evidenziato che nel 1994 il canone era stato aumen- tato ancora una volta, essendo priva di decisività la circostanza del suo mancato pagamento che, più che denotare una simula- zione, configura un’ipotesi di inadempimento della società con- duttrice.

Infine, si è ritenuto che non potessero acquisirsi gli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza, in quanto la richiesta aveva carattere esplorativo ed avrebbe supplito all’inerzia colpevole delle parti, che erano onerate di fornire la prova del loro assunto.

A fronte di tale argomentazione del giudice di appello, le ricor- renti incidentali si dolgono del fatto che non sia stata assegnata valenza, nemmeno presuntiva, alle dichiarazioni rese dal testato- re nella propria scheda testamentaria e nel contratto preliminare concluso con la [OSCURATO:PERSONA]; che analogo disconoscimento di valenza presuntiva sia avvenuto per gli atti stipulati il 30 marzo 1994; che analogamente non siano stati valutati il fatto che i ca- noni fossero esigui e che fossero stati effettivamente versati.

I motivi sono inammissibili in quanto mirano nella sostanza a sol- lecitare a questa Corte un novello apprezzamento di merito, nell’auspicio che questo si rilevi maggiormente soddisfacente ri- spetto a quello, ritenuto non appagante, compiuto dal giudice di appello.

In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -28- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non in- trodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inam- missibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove pro- poste dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 20867/2020, secon- do cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la vio- lazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza pro- batoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", preten- dendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprez- zamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente ma- le esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

Quanto invece alla violazione delle regole in tema di prova per presunzioni, occorre ricordare che l'art. 2729 cod. civ., nel pre- scrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quel- Ric. 2016 n. 24148 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 la che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto princi- pale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico.

Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secon- dario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale.

Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il deciden- te deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della "precisione" va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'infe- renza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 11906/2003), anche se il requisito del- la "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass. n. n. 17574/2009).

Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, ri- sulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si Ric. 2016 n. 24148 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conserva- re, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successiva- mente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano con- cordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una va- lida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n. 19894/2005).

In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti in- sieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erro- neo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giun- gere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Colle- gio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente va- lida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da pro- vare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'espe- rienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è Ric. 2016 n. 24148 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura pro- babilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimen- to dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari pre- scelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipote- tici (Cass. n. 2632/2014).

Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valuta- zione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di me- rito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, sce- gliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza ri- chiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla va- lutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 8023/2009, n. 15737/2003, n. 11906/2003; da ultimo, Cass. n. 101/2015).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi precisato che (Cass.

S.U. n. 1785/2018) la denuncia di violazione o di falsa applica- zione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il di- sposto dell'art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamen- Ric. 2016 n. 24148 sez.

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Con riferimento a tale secondo profilo, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica parti- colare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro - almeno secondo l'opinione preferibile - che la presunzione si deve fondare su un ragiona- mento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B; la precisione esprime l'idea che l'infe- renza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti; la concor- danza esprime un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa" dell'art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come in- vece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel qua- Ric. 2016 n. 24148 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 dro della possibile sussistenza di altri elementi probatori conside- rati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è am- missibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.

Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accer- tati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclama- zione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Essa può, pertanto, essere in- vestita ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presun- zione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi.

La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.

In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone al- lora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella pun- tuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamen- to presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti Ric. 2016 n. 24148 sez.

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Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento pre- suntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è par- tito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazio- ne sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in defi- nitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l'e- same di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto ca- Ric. 2016 n. 24148 sez.

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A tali principi ha poi dato seguito la successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18611/2021), essendosi appunto af- fermato che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispon- denza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, do- vendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento deciso- rio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva neces- sità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia de- sumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente pos- sibile, secondo un criterio di normalità, visto che la deduzione lo- gica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere proba- bilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass.n. n. 22366/2021).

Ric. 2016 n. 24148 sez.

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Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.

In tal senso rileva che tutte le circostanze di fatto, peraltro nemmeno specificamente individuate, essendosi le parti limitate a riprodurre fotograficamente nel corpo del ricorso gli atti da cui trarre diversi elementi di convincimento, in dissenso con la valu- tazione che degli stessi ha compiuto il giudice di merito, che a detta delle ricorrenti incidentali fonderebbero la dimostrazione in via presuntiva della simulazione, sono state esaminate dalla Cor- te d’Appello, e ritenute però prive del carattere della gravità, precisione e concordanza.

Ne risulta quindi confortata la conclusione che la denuncia di vio- lazione di legge è solo apparente e che invece il reale contenuto delle censure sia quello di aspirare ad una diversa rivalutazione dei fatti, in contrasto con il ruolo assegnato al giudice di legitti- mità.

8. Il secondo motivo dei ricorsi incidentali, del pari di identico contenuto, denuncia, sempre in relazione al rigetto della doman- Ric. 2016 n. 24148 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 da di simulazione del detto contratto di locazione, l’omesso esa- me di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, come enumerati dalle lettera da d) a h).

I motivi sono inammissibili.

Infatti, in disparte l’omessa indicazione dello specifico fatto stori- co di cui sarebbe stata omessa la disamina, si lamenta la manca- ta valutazione del tenore di alcuni atti processuali, il che denota come nella sostanza si solleciti anche in tale occasione una rin- novazione del giudizio di fatto già compiuto dal giudice di merito.

Inoltre, la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado, sicché in assenza anche della puntuale allegazione da par- te delle ricorrenti incidentali circa l‘esistenza di diverse ragioni che sorreggano la decisione di appello rispetto a quella di primo grado, trova applicazione, ratione temporis, trattandosi di giudi- zio di appello proposto in data successiva al 12 settembre 2012, l’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., che preclude la denuncia del vizio di cui al n 5 dell’art. 360 c.p.c..

9. Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

10. Poiché i ricorsi incidentali sono stati proposti successivamen- te al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presup- posti processuali dell’obbligo di versamento, da parte delle ricor- Ric. 2016 n. 24148 sez.

S2 - ud. 09-12-2021 -38- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 renti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per la rispettive impugnazioni.

PQM Accoglie il primo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibili gli altri motivi del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 24148-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli av- vocati ANDREA D'ANGELO, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notarile per notar [OSCURATO:PERSONA] di Verona del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- LIOLI; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in RO- MA, [OSCURATO:PERSONA] N.362, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 1419/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore Generale, Dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chie- sto l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e l’inammissibilità del terzo, con il rigetto e la inammissibilità dei ricorsi incidentali; Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Lette le memorie delle ricorrenti incidentali e di Guarienti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] e Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la sorella Emanuela, deducendo che in data 4/9/2006 era deceduto il padre [OSCURATO:PERSONA] di Brenzone, che con testamento olografo del 3/2/2000 aveva disposto di ogni sua proprietà immobiliare in favore della convenuta, adducendo, in alcune lettere allegate al testamento, che tale sua scelta era dettata dalla esigenza di rispristinare una situazione di eguaglianza tra i figli, posto che gli attori avevano già ricevuto in vita delle donazioni, provvedendo sempre nel testamento a revocare la dispensa da collazione che invece connotava le donazioni. Dopo avere riepilogato il contenuto del testamento, caratterizzato anche dalla presenza di legati e dalla regolamentazione dei debiti successori, da ripartire tra i tre figli in quote eguali, gli attori ricordavano che il de cuius aveva compiuto in favore degli stessi una prima donazione del 4/5/1989 avente ad oggetto gli immobili di S. Vigilio, costituiti dalla locanda e connessi fabbricati, una seconda donazione del 30/3/1994 avente ad oggetto la villa con relativi accessori in S. Vigilio, ma che aveva predisposto una scrittura privata in data 30/3/1994, definita contratto dissimulato, e che vedeva parte oltre che gli attori anche la [OSCURATO:SOCIETA]., atto accompagnato anche da una diversa scrittura, definita accordo simulatorio, e da una coeva scrittura, definita controdichiarazione, dalle quali si Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 evinceva che la donazione era solo parzialmente tale, in quanto in realtà i donatari avevano corrisposto al genitore cospicue somme di denaro. Ancora, si ricordava che con un contratto preliminare di vendita il padre si era obbligato a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la proprietà di alcuni immobili, e per un corrispettivo in parte già versato. Secondo la tesi degli attori, il trasferimento immobiliare non era del tutto riconducibile ad una donazione, ma aveva natura mista, presentando anche profili di carattere oneroso. Inoltre, il padre aveva concluso con i figli un contratto di locazione, modificato in data 30/3/1994, dal quale poi era scaturita la sublocazione di pari data, in ragione del quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto al padre il credito derivante dal rapporto di sublocazione. Per l’effetto, tenuto conto della reale natura dei rapporti intercorsi con il padre, le disposizioni testamentarie in favore della sorella erano lesive della loro quota di riserva e dovevano quindi essere ridotte, previo accertamento della simulazione relativa dei contratti di donazione. Si costituiva la convenuta che, previa richiesta di chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]., instava per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l’invalidità e/o la nullità dei contratti di locazione richiamati dagli attori, accertandosi che gli stessi ponevano in essere delle ulteriori donazioni indirette in favore dei fratelli, anche per effetto del conferimento nella società [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo agli attori, dell’azienda appartenuta al padre. Quindi concludeva affinché fossero ridotte e sottoposte a collazione le donazioni effettuate in favore dei fratelli, posto che Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 la dispensa inizialmente contenuta negli atti di donazione era stata successivamente revocata nel testamento. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., che aderiva alla richiesta degli attori di disporre in suo favore ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell’immobile appartenente al de cuius, in virtù del contratto preliminare del 7 aprile 1996. Interveniva altresì la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale detentrice del complesso immobiliare in S. Vigilio, giusta contratto di sublocazione, e chiedeva accertarsi la nullità o l’inefficacia del contratto di locazione, con l’emissione di una sentenza ex art.2932 c.c. di trasferimento della proprietà in proprio favore. Nelle more del giudizio di primo grado la convenuta con atto del 12/2/2009 ha alienato la propria quota ereditaria alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza n. 202 del 2/2/2013, ha rigettato la domanda di simulazione degli atti di donazione in favore degli attori nonché quella di accertamento dell’invalidità della revoca della dispensa da collazione contenuta nel testamento; ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità o simulazione del contratto di locazione del 10/9/90 intercorso tra il de cuius e la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché della successiva integrazione del 30/3/1994; ha rigettato la domanda della convenuta di accertamento che il conferimento nella società [OSCURATO:SOCIETA]. dell’azienda alberghiera paterna fosse una donazione indiretta; ha rigettato la domanda di rendimento del conto avanzata dalla convenuta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; ha rigettato la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. per il trasferimento ex art. 2932 c.c. relativamente agli immobili oggetto del contratto recante la data Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 del 7/4/1996, in quanto prescritta; ha dichiarato il difetto di interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a vedere accertata la simulazione parziale dei contratti di donazione tra il de cuius e gli attori, nonché all’accertamento della nullità degli stessi contratti; ha rigettato la domanda sempre della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della nullità o della simulazione assoluta del contratto di locazione del 10/9/1990 e successiva integrazione, con la conseguente invalidità del contratto di sublocazione e di emissione di sentenza di trasferimento della proprietà in proprio favore ex art. 2932 c.c.; ha dichiarato aperta la successione testamentaria sui beni del de cuius, essendo erede la convenuta, chiarendo altresì la composizione della massa, con la specifica individuazione del donatum e del relictum e dei debiti ereditari, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo. Avverso tale sentenza proponevano appello principale gli attori, cui resistevano le altre parti proponendo a loro volta separati appelli incidentali. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1419 del 21/6/2016, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disattendeva l’eccezione di prescrizione della domanda di simulazione degli attori, rigettandola però nel merito; rigettava l’eccezione di prescrizione della domanda di simulazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] quanto al contratto di locazione del 1990, come integrato nel 1994, rigettandola però nel merito. Quanto al primo motivo dell’appello principale degli attori, con il quale si contestava la tesi del Tribunale secondo cui era da ritenersi prescritta la domanda di simulazione parziale delle Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 donazioni ricevute dal genitore, la Corte d’Appello rilevava che di norma l’azione di simulazione è imprescrittibile, essendo invece sottoposti a prescrizione i diritti che presuppongono l’esistenza del contratto dissimulato. Nella specie, l‘azione di simulazione era volta a fare emergere la circostanza che le donazioni erano solo parziali, trattandosi infatti di negotia mixta cum donatione. Poiché l’azione di simulazione era stata nella specie proposta da soggetti che rivestono la qualità di legittimari, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di apertura della successione, e non già da quella di compimento dell’atto. Infatti, la simulazione era finalizzata a dimostrare che i beni di cui erano stati beneficiati gli attori erano di valore inferiore alla quota di riserva che necessitava quindi di essere reintegrata in danno della convenuta. Tuttavia, ancorché non prescritta, la domanda era da reputarsi infondata. Infatti, gli attori erano stati parte dei negozi impugnati e volevano far valere la simulazione nei confronti di un terzo quale doveva reputarsi essere la convenuta. Trovava quindi applicazione l’art. 1415 co. 1 c.c. che prevede che la simulazione non possa essere opposta al terzo di buona fede che abbia acquistato diritti dal titolare apparente. A seguito dell’apertura della successione la convenuta ha acquisito il diritto a portare in collazione le donazioni ricevute dai fratelli, diritto che verrebbe meno ove si accertasse la simulazione. Quanto al secondo motivo di appello principale, con il quale si contestava la correttezza della soluzione circa la possibilità di Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 revoca con testamento della dispensa da collazione disposta con una precedente donazione, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto dell’orientamento del giudice di legittimità favorevole alla tesi degli appellanti, ha però ritenuto che lo stesso fosse da rimeditare e che fosse da condividere la soluzione del Tribunale, alla luce della qualificazione della dispensa de qua come atto unilaterale e mortis causa, che non rappresenta elemento facente parte della donazione, ma clausola solo occasionalmente suscettibile di inserimento in una donazione, e che non perde la possibilità di essere revocata dal donante anche con un successivo testamento. In relazione al terzo motivo dell’appello principale che si doleva del mancato riconoscimento in favore degli attori dei miglioramenti ed interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sui beni donati, la sentenza ne riteneva l’ infondatezza, e ciò sia perché non vi era prova che i costi degli interventi fossero stati sostenuti dagli appellanti, e non invece dalla società conduttrice (senza indicare se ed in quali termini a tale ultima società fosse stato riconosciuto il rimborso di tali spese), sia perché si trattava di spese che concernevano voci che non avevano nulla a che fare con interventi di manutenzione straordinaria, riguardando opere per l’ordinaria gestione della struttura alberghiera. Era disatteso il quarto motivo di appello principale, e ciò sul presupposto che gli attori non avevano ragione di dolersi del rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre proposta da un soggetto terzo (la [OSCURATO:PERSONA]. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 S.r.l.), come del pari era respinto il quinto motivo che investiva la qualificazione come eredi testamentari anche degli attori. Infatti, gli stessi attori avevano dedotto la loro qualità di legittimari pretermessi (avendo invece rivendicato la qualità di eredi testamentari solo nel corso del diverso giudizio di retratto avente ad oggetto l’alienazione della quota ereditaria compiuta dalla convenuta). Il Tribunale aveva però correttamente ritenuto che gli attori non potessero vantare la qualità di eredi testamentari, in quanto la lettura complessiva delle volontà testamentarie deponeva per la nomina della sola figlia quale erede universale, senza che potesse incidere su tale soluzione la diversa sorte dei debiti, ripartiti tra tutti e tre i figli, essendo questa una previsione compatibile anche con la qualità di legatari, invece sicuramente assegnata agli attori. La Corte d’appello reputava tale conclusione insindacabile, aggiungendo che a nulla rilevava il fatto che il testamento non avesse fatto menzione di tutti i beni appartenenti al de cuius, dovendosi invece ritenere che la qualifica di erede universale di Emanuela le permettesse di apprendere in qualità di erede anche i beni non riportati nell’atto di ultima volontà. Passando ad esaminare l‘appello incidentale di Guarienti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza, pur dando atto del fatto che la convenuta, avendo agito quale legittimaria, potesse offrire la prova della simulazione anche per presunzioni, riteneva che però non fossero stati offerti elementi tali per affermare che la locazione del 10/9/1990 conclusa dal de cuius con la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse simulata. Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Infatti, le successive dichiarazioni rese dal de cuius nel testamento non potevano valere come controdichiarazioni, in quanto non avevano carattere sfavorevole al dichiarante. Le lettere allegate dal de cuius al testamento miravano essenzialmente a regolare la propria successione e non avevano il carattere fondamentale per attribuire loro il valore di controdichiarazione. Inoltre, il contratto del 30/3/1994, con relativa controdichiarazione, non deponeva per la simulazione della locazione, posto che confermava la sua effettiva conclusione, con l’indicazione anche dell’aumento del canone. Invece, quanto al preliminare di compravendita stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] in data 5 marzo 1993, la dichiarazione del de cuius, in merito all’assenza di precedenti locazioni, lungi dall’essere sfavorevole al dichiarante, mirava invece a far apparire nei confronti della promissaria acquirente l’alienazione di un bene privo di oneri. In relazione invece al profilo del pagamento del canone ed alla sua misura, si trattava di elementi che non provavano la simulazione assoluta, ma al più una donazione indiretta, e in ogni caso il Tribunale aveva accertato che il canone si era triplicato in pochi anni, mentre il suo mancato pagamento avrebbe potuto al più rilevare come causa di inadempimento. In relazione all’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello ha ritenuto condivisibile la soluzione del Tribunale quanto alla prescrizione del diritto ad agire ex art. 2932 c.c. Infatti, il preliminare prevedeva come data per la stipula del definitivo quella del 30/7/1996, sicché al momento della Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -10- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 proposizione della domanda della terza chiamata, il decennio era abbondantemente maturato. Né poteva indurre a diversa conclusione il fatto che si facesse riferimento alla possibilità di concludere il contratto allorché la Sovrintendenza avesse rilasciato idonea certificazione per il trasferimento di immobili vincolati, in quanto tale previsione mirava solo ad anticipare la possibilità della conclusione rispetto al termine comunque ultimativo previsto in contratto, dovendosi escludere che quindi si trattasse di una condizione sospensiva. Inoltre, anche l’ultimo pagamento degli acconti risaliva ad oltre dieci anni prima dell’introduzione della domanda, senza che potesse annettersi efficacia interruttiva alla dichiarazione contenuta nel testamento ad opera del promittente venditore. In merito all’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la sentenza di appello, pur ritenendo erronea l’ affermazione circa la prescrizione dell’azione, attesa l’imprescrittibilità dell’azione di simulazione, riteneva che la domanda fosse però infondata alla luce degli stessi argomenti spesi per disattendere l’omologo motivo di appello della convenuta. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] e Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso, proponendo entrambe ricorso incidentale affidato a tre motivi di cui uno condizionato all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale. Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -11- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso ai ricorsi incidentali. Le altre intimate non hanno svolto difese in questa fase. Le ricorrenti incidentali e Guarienti di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e 7, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente rileva il Collegio che deve ritenersi sussisten- te la legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla partecipazione al pre- sente giudizio quale successore a titolo particolare della origina- ria parte convenuta, avendo la stessa acquistato già nel corso del giudizio di primo grado la quota ereditaria vantata dalla stessa convenuta, come peraltro riconosciuto da parte dei ricorrenti principali, che ricordano come da tale alienazione sia scaturito il diverso giudizio volto a far valere il diritto di retratto successorio (giudizio che risulta peraltro definito, con il rigetto della domanda dei ricorrenti, a seguito di ordinanza di questa Corte n. 27160/2017). 2. Sempre in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale ed incidentale reciproca- mente sollevate, per la presunta violazione del principio di speci- ficità e di cd. autosufficienza, posto che, ad avviso del Collegio, i mezzi di censura risultano formulati nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dal codice di rito. Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -12- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Del pari in via preliminare va disattesa la richiesta di riunione con altro ricorso promosso avverso la sentenza definitiva della Corte d’Appello, trattandosi di ricorso di recente iscrizione e la cui riunione determinerebbe ritardi nella definizione del presente ricorso di più risalente data, trovandosi in ogni caso la soluzione dei problemi circa le interferenze della presente pronunzia su quella definitiva di appello nella disciplina di cui all’art. 336 c.p.c. 3. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 c.c. nell’avere la Corte d’Appello ritenuto inopponibile alla convenuta la simulazione delle dona- zioni effettuate dal de cuius agli attori, sebbene si tratti della tu- tela del diritto alla collazione, e quindi in relazione ad acquisto di diritti avvenuto in forza del testamento, e quindi nella consape- volezza degli atti oggetto di precedente disposizione da parte del de cuius. Si deduce che la Corte d’Appello ha erroneamente affermato che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il disposto dell’art.1415 c.c., e che alla convenuta dovesse essere assegnata la qualità di terza acquirente di buona fede, come tale insuscettibile di essere pregiudicata dall’accertamento della natura (parzial- mente) simulata delle donazioni ricevute dai ricorrenti. Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] di Brenzone, in quanto erede testamentaria, e quindi successore universale del donante, non può essere considerata terza rispetto alla domanda di simulazio- ne posta in essere dagli attori, atteso che la detta qualità può es- sere attribuita solo nel caso in cui si agisca per la tutela dei diritti di legittimaria. Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -13- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Ne deriva che rispetto all’atto di cui è stato chiesto accertarsi la simulazione riveste la qualità di parte, in quanto succeduta al donante, e quindi anche laddove il vantaggio che si voglia trarre dalla donazione sia quello riferito alla possibilità di chiederne la collazione. E’ pur vero che la stessa aveva nello stesso giudizio agito in ridu- zione, ma al diverso fine di vedere ridotte le donazioni, secondo il loro effettivo contenuto, quale risultante dalla concreta formu- lazione degli atti di liberalità, sicché in relazione alla diversa te- matica della collazione, tale qualità di terza non poteva del pari esserle riconosciuta. Si aggiunge che la tutela del terzo di buona fede si pone a fronte di atti che suppongono il trasferimento del diritto a seguito di vi- cenda traslativa inter vivos, e non anche nella diversa ipotesi in cui, come avvenuto nella fattispecie, la convenuta abbia acqui- stato il diritto alla collazione per effetto del decesso del proprio dante causa, ed in qualità di successore universale. Né deve trascurarsi che la stessa sentenza, esaminando altro motivo di appello principale, abbia confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso che gli attori potessero vantare a loro volta la qualità di eredi testamentari del de cuius, escluden- do altresì che si fosse aperta la successione legittima sui beni non espressamente contemplati in testamento, sicché a fronte di tale statuizione deve escludersi che sia possibile invocare la col- lazione, e cioè il presupposto su cui si fonda la soluzione della Corte d’Appello. Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -14- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Inoltre, l’art. 1415 c.c. tutela il terzo che abbia acquistato i diritti dal titolare apparente, formula questa che presuppone che il ter- zo abbia acquistato da chi appariva ancora titolare del diritto. Nella fattispecie, la simulazione proposta dagli attori non mirava ad inficiare il trasferimento dei beni in loro favore, ma più limita- tamente a contestare che si trattasse di una donazione piena, essendosi invece in presenza di una donazione indiretta, avendo i donatari corrisposto una parte del valore del bene al genitore, di guisa che il beneficio ricevuto si riduceva alla differenza tra il va- lore dei beni donati e quanto invece versato. Ne discende che il donante non può essere ritenuto rispetto all’acquisto operato dalla convenuta come un titolare apparente e per l’effetto è inappropriato il richiamo alla previsione di cui all’art. 1415 c.c. 3.1 Il motivo è fondato. Rileva in primo luogo il Collegio che, alla luce di quanto accertato nella sentenza impugnata, a seguito del rigetto del quinto motivo dell’appello principale, la successione del de cuius risulta essere regolata dal testamento olografo pubblicato il 29/8/2007, il cui contenuto è stato interpretato, senza che tale soluzione sia stata attinta dal ricorso in esame, nel senso che l’unica erede testa- mentaria è la convenuta, potendo gli attori vantare unicamente la qualità di legatari. Trattasi di soluzione peraltro fatta propria anche dalla sentenza di merito, emessa nel diverso giudizio intentato dai ricorrenti principali ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 732 c.c., nei confronti dell’atto di cessione della quota ereditaria da parte del- la sorella in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., sentenza che risulta esse- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -15- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 re passata in cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso pro- nunciato con ordinanza di questa Corte n. 27160/2017. Risulta quindi affermato con efficacia di giudicato che non ricorre una situazione di comunione ereditaria tra i germani Guariente di Brenzone, il che preclude la stessa possibilità di invocare l’istituto della collazione, posto che l’art. 737 c.c. presuppone che l’istituto sia applicabile tra i coeredi che concorrono alla successione, ipo- tesi questa che come detto è da escludere. Né l’istituto della collazione potrebbe essere rimesso in gioco per effetto dei diversi esiti che potrebbero avere le domande di ridu- zione reciprocamente proposte. Infatti, in caso di accoglimento dell’azione di riduzione avanzata dalla convenuta, quest’ultima conserverebbe la qualità di unica erede, e potrebbe al più aggredire le donazioni compiute in favo- re dei fratelli, nei limiti di quanto necessario ad assicurare la reintegra della quota di riserva lesa, ma senza altresì poter far affidamento sulla più ampia portata recuperatoria della collazio- ne. Nel diverso caso in cui risultasse fondata l‘azione di riduzione de- gli attori, questi, una volta imputata alla loro quota di riserva le donazioni ricevute ex art. 564 co. 2 c.c., conseguirebbero sì la qualità di coeredi, ma nei limiti necessari ad assicurare la reinte- gra della quota di legittima, e senza che alla convenuta sia dato invocare la collazione delle donazioni, già destinate per legge a dover comporre in parte la quota di riserva dei legittimari lesi, non potendo quindi in tal modo andare ad incrementare la massa comune, che è destinata, nei limiti della lesione, a dover essere ripartita tra l’erede testamentaria ed i legittimari. Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -16- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Come sostenuto da autorevole dottrina, l’imputazione della do- nazione serve a stabilire la porzione di beni che il legittimario pretermesso ha eventualmente diritto di conseguire per integrare la legittima, ma per effetto della stessa imputazione si determina una concreta composizione della quota vantata quale legittima- rio, e poi, all’esito dell’esperimento vittorioso dell’azione di ridu- zione, quale erede. Il mero legittimario, quali nella specie i due fratelli, tenuto conto del tenore del testamento, agendo in riduzione, intende ridurre le attribuzioni testamentarie, nella parte in cui le donazioni ricevute non siano in grado di assicurare il soddisfacimento della quota ri- servata. L’assegnazione delle donazioni alla quota di riserva implica che le stesse siano quindi escluse dalla collazione, nel senso che l’imputazione fa sì che le attribuzioni perdano nei soli rapporti tra coeredi e legittimari la derivazione ex donato, ma vadano riguar- date quali elementi della quota ereditaria per la quale non opera l’istituto della collazione. Ne consegue che, alla luce dell’assetto successorio generato dalla previsione testamentaria, risulta esclusa in radice la stessa ope- ratività della collazione, e quindi è irrealizzabile quella vicenda acquisitiva che, nella prospettiva del giudice di appello, fonde- rebbe l’acquisto in buona fede della convenuta tale da giustificare la regola di inopponibilità di cui all’art. 1415 c.c. Ma anche le altre considerazioni spese in ricorso meritano condi- visione. È pur vero che nella vicenda in esame la convenuta ha inteso far valere sia la propria qualità di erede universale (al fine di invoca- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -17- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 re la collazione della donazioni ricevute dai fratelli) che quella di legittimaria (onde attaccare le donazioni stesse nei limiti in cui risultava lesa la propria quota di riserva, non appieno soddisfatta dalle attribuzioni testamentarie), ma la qualità di terzo deve es- sere riconosciuta solo in relazione alla tutela specifica della posi- zione di legittimaria. Trattasi di distinzione che è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente ribadito che, ad esempio, ai fini dei limiti alla prova testimoniale, l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessa- riamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti li- miti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trat- tandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al citato art. 1417 c.c., la natura di do- nazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia stru- mentale al coevo esperimento di quella di riduzione (Cass. n. 536/2018). In tal senso è stato chiarito che, nel caso in cui il successore agi- sca in simulazione onde conseguire la collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ri- stabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", essendo invece terzo, se agisce in riduzione, per pre- tesa lesione di legittima (cfr. ex multis Cass. n. 7134/2001). Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -18- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Nel caso di collazione, il successore universale trae vantaggio dalla qualità di coerede e quindi non può addurre a giustificazio- ne dello stesso vantaggio una vicenda acquisitiva che lo ponga nella qualità di terzo, come invece presuppone la previsione di cui all’art. 1415 c.c. La donazione è suscettibile di essere portata in collazione nei li- miti, anche oggettivi, nei quali la stessa opera per il donante, con la conseguenza che ove si provi che la donazione è assolutamen- te o relativamente simulata (nei limiti di prova concessi dall’ordinamento, a seconda che la donazione sia invocata da un terzo o da una delle parti del contratto), l’accertamento così compiuto è vincolante anche per il successore che intenda av- vantaggiarsi della collazione, senza che possa al riguardo allega- re la propria qualità di terzo, che è incompatibile con la qualità di successore universale, che invece fonda l’istituto della collazione. Infine, non deve trascurarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la previsione di cui all’art. 1415 c.c., che fa riferi- mento, per l’inopponibilità del relativo accertamento, alla qualità di acquirente dal titolare apparente (che peraltro sembrerebbe presuppore che l’acquisto sia frutto di un’autonoma vicenda tra- slativa, scaturente da un atto inter vivos, come si ricava dalle argomentazioni di Cass. n. 4933/1978), presuppone evidente- mente che la simulazione di cui si invochi l’inopponibilità sia una simulazione assoluta ovvero un’interposizione fittizia di persona, poiché solo in queste ipotesi è dato riscontrare una figura di tito- lare apparente, in grado di trasferire a terzi il diritto del quale sia apparentemente titolare. Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -19- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 In tal senso si veda Cass. n. 7470/1997, secondo cui il primo comma dell'art. 1415 cod. civ., nel sancire l'impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, a diffe- renza del secondo comma, non ai terzi in qualche modo pregiu- dicati dalla simulazione stessa ma solo a quelli che, in buona fe- de, abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli ef- fetti della trascrizione della domanda di simulazione); il che, im- plicando la presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell'acquisto da parte del terzo, limita il campo di ap- plicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di in- terposizione fittizia di persona, ad esclusione di ogni altro tipo di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare. Essendo l’atto interessato dalla richiesta di accertamento della simulazione una donazione che ha trasferito la titolarità del dirit- to in capo ai ricorrenti, i quali ne contestano solo l’effettiva por- tata contenutistica, sul presupposto che il beneficio ricevuto sa- rebbe inferiore rispetto a quello apparente, non può ipotizzarsi che la convenuta sia qualificabile come terzo che abbia acquista- to diritti dal titolare apparente (avendo il de cuius comunque di- smesso la titolarità dei beni donati), e resistendo nella specie alla domanda di simulazione non già quale legittimaria, ma quale erede universale, e quindi come successore di una delle parti del negozio asseritamente simulato. Il motivo deve quindi essere accolto e la sentenza deve essere cassata dovendo il giudice del rinvio esaminare la domanda di simulazione, verificando altresì se agli attori, in relazione alla Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -20- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 domanda de qua, competano le agevolazioni probatorie correlate alla qualità di terzi ex art. 1417 c.c. 4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale impone, poi, di dover esaminare immediatamente i motivi di ricorso inci- dentale condizionati proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., motivi aventi identico contenuto. Con gli stessi si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 1417, 1366, 1375, 1175 c.c. nella parte in cui il giudice di appello, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha negato la prescrizione dell’azione di simulazione promossa dagli attori. Si deduce che i ricorrenti principali, benché abbiano agito quali legittimari pretermessi, non possono essere considerati terzi ri- spetto al negozio di cessione, sicché avrebbero dovuto agire per far valere la simulazione relativa a partire dal giorno stesso in cui le donazioni erano state stipulate; pertanto alla data di apertura della successione (4/9/2006) era già decorso il termine decenna- le di prescrizione. I motivi sono privi di fondamento. Come chiaramente si evince dal tenore delle domande proposte, la simulazione de qua è stata avanzata dai ricorrenti, non già al fine di sottoporre a riduzione le donazioni de quibus (delle quali erano peraltro beneficiari), ma sempre nella prospettiva della tu- tela della quota di legittima, al diverso fine di evidenziare come l’ammontare delle donazioni fosse inferiore rispetto a quello ri- sultante dagli atti, avendo le parti in realtà posto in essere una donazione indiretta, accompagnandosi al trasferimento del dirit- to, un versamento di somme di denaro, con l’intento del donante Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -21- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 di beneficiare i donatari solo per la differenza tra il valore dei be- ni e quanto ricevuto come contropartita. Trattasi di accertamento che appare sicuramente funzionale alla tutela della loro qualità di legittimari, in quanto la diversa deter- minazione dell’entità della donazione è destinata a riflettersi sia sulla fissazione del donatum (con le conseguenti ripercussioni in punto di calcolo della quota di riserva), sia sul riscontro della le- sione della loro quota di riserva, in quanto, ove accertata la si- mulazione, oggetto di imputazione ex se sarebbe non l’intero va- lore delle donazioni, ma la sola parte che non trova corrispon- denza nei versamenti asseritamente effettuati, incrementando in tal modo la porzione di legittima non soddisfatta con donazioni. Premesso che appare incensurabile l’affermazione del giudice di appello, secondo cui sottoposti a prescrizione sono solo i diritti che possono scaturire dall’accertamento della simulazione, e non l’azione di simulazione in sé (cfr. Cass. n. 9401/2016), rifletten- dosi la maturazione della prima sul piano dell’interesse a pro- muovere il secondo, nella fattispecie risulta evidente che i diritti cui è funzionale l’accertamento della simulazione relativa delle donazioni sono quelli spettanti ai ricorrenti quali legittimari e che trovano la loro genesi nella stessa apertura della successione, non potendosi quindi affermare che alla data di proposizione del- la domanda, fosse maturata, avuto riguardo alla data di decesso del de cuius, la prescrizione. I motivi devono essere quindi rigettati, e la causa, stante l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale deve esse- re rimessa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizio- ne che procederà, come detto, ad accertare la simulazione de- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -22- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 dotta (impregiudicata la valutazione, del pari rimessa alla deci- sione del giudice di rinvio, circa l’incidenza, ai fini della prova della simulazione, della qualità di parti dei contratti di donazione dei ricorrenti principali). 5. Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 737, 1321 e 1372 c.c., per avere la Corte d’Appello affermato la validità della revoca della dispensa da collazione contenuta nel testamento e relativa ai beni oggetto delle donazioni effettuate in favore degli stessi ricorrenti. Si rileva che, sebbene negli atti di donazione, le stesse fossero state accompagnate dalla clausola di dispensa dalla collazione, i giudici di merito, disattendendo un costante e risalente orienta- mento del giudice di legittimità, hanno ritenuto che fosse del pari possibile per il donante revocare la dispensa con il successivo te- stamento, e ciò facendo leva sulla qualifica della clausola de qua come atto mortis causa ed unilaterale, suscettibile quindi di riva- lutazione autonoma da parte del donante, senza la necessità di un concorso di volontà dei donatari. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse al relativo ac- certamento. Infatti, come rilevato in occasione della disamina del primo moti- vo del ricorso principale, l’accertamento, ormai coperto da giudi- cato, stante la mancata impugnazione ad opera delle parti, della devoluzione testamentaria dei beni caduti in successione, esclude che possa invocarsi per le donazioni ricevute dai ricorrenti l’istituto della collazione, potendo al più essere le stesse suscet- tibili di riduzione, ove ritenuta fondata la relativa azione proposta da parte della convenuta. Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -23- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Né, sempre per quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo, l’inoperatività della collazione potrebbe trovare di- versa soluzione ove fosse accolta, all’esito del nuovo giudizio del giudice di merito, l’azione di riduzione dei ricorrenti ovvero della convenuta. Essendo quindi le donazioni dei ricorrenti poste ormai al riparo dalla collazione inizialmente invocata dalla sorella, difetta di inte- resse la verifica circa la validità della successiva revoca della clausola di dispensa operata dal de cuius nel proprio testamento. 6. Il terzo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 748 e 1592 c.c. per non avere il giudice di appello riconosciuto la deduzione, dal valore dei beni ereditari, dei miglioramenti e degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sugli immobili oggetto delle donazioni in favore dei ricorrenti. Si evidenzia che la sentenza impugnata ha rigettato l’analogo motivo di appello sostenendo che si trattava di interventi in ogni caso posti in essere dalla conduttrice e non dai donatari. Tuttavia, tale affermazione non si confronterebbe con il fatto che nella specie non si tratta di una richiesta di rimborso di spese ef- fettuate sugli immobili, ma di determinare il reale valore dei beni al momento dell’apertura della successione, con detrazione quin- di delle migliorie e delle attribuzioni apportate in epoca successi- va a quella della donazione. Diverrebbe, quindi, irrilevante verificare chi abbia eseguito le mi- gliorie. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la duplice ratio che sorregge il rigetto dell’omologo motivo di appello, concen- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -24- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 trandosi solo su di una delle ragioni giustificative addotte dal giudice di merito, senza attingere anche la seconda, che in as- senza di censure resta quindi in grado di autonomamente sor- reggere la statuizione impugnata. Infatti, la Corte d’Appello, nell’esaminare il terzo motivo di appel- lo principale, oltre ad effettivamente richiamare la mancata di- mostrazione che gli interventi di miglioramento fossero stati compiuti dai ricorrenti, ha però aggiunto, alla fine della pag. 21 ed all’inizio della pag. 22, che gli interventi, secondo quanto ac- certato dal Tribunale, oltre ad essere stati eseguiti dalla condut- trice, riguardavano voci che nulla avevano a che fare con inter- venti di manutenzione straordinaria, trattandosi perlopiù di spese per l’ordinaria gestione dell’albergo-locanda. Orbene, premesso che ai fini della riduzione delle donazioni ad integrandam legitimam, il bene deve essere valutato in relazione al valore del bene stesso all'epoca dell'apertura della successio- ne, ma nello stato in cui si trovava al tempo della donazione (Cass. n. 5982/1979), così che, la deduzione, oltre che delle spese straordinarie, delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, opera tanto con riguardo alle mi- gliorie apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri, e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l'eventuale ricorrenza di una successiva liberalità, suscettibile di distinta collazione nel concorso dei prescritti requisiti (così Cass. n. 4009/1981), deve ribadirsi che al fine di identificare il concetto di miglioria, tenuto presente dall'art 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esi- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -25- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 stenti, ovvero ne migliori l'efficienza, non potendo invece ricono- scersi identica natura a quell'opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manuten- zione (così già Cass. n. 2621/1974). Nella specie, però, si rileva che la sentenza impugnata, con ac- certamento in fatto, ha verificato che quelle che erano dedotte come migliorie apportate ai beni donati, ancorché ad opera della società conduttrice, erano in realtà spese sostenute per l’ordinaria gestione della locanda albergo, come tali insuscettibili di poter incidere, per quanto detto, sulla stima del bene ai fini dell’azione di riduzione (e ciò stante il rinvio che l’art. 556 c.c. compie tra gli altri all’art. 748 c.c.). Tale accertamento non è stato oggetto di specifica censura e rende quindi inammissibile il motivo, in quanto privo di specificità in relazione al contenuto della sentenza impugnata. 7. Il primo motivo del ricorso incidentale non condizionato della [OSCURATO:SOCIETA]., di identico contenuto rispetto al primo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. denuncia, quanto al rigetto della domanda di simulazione del contratto di locazione del 1990 e della sua successiva modifica del 1994, intercorso tra il de cuius e la [OSCURATO:SOCIETA]. (con la conseguente ricaduta quanto al contratto di sublocazione concluso con la [OSCURATO:PERSONA]), la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non- ché degli artt. 1414, 1417, 2727, 2729, 2730, 2735, 809, 1218 c.c. Assumono le ricorrenti incidentali che in sede di merito erano state formulate plurime allegazioni al fine di comprovare Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -26- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 l’esistenza della dedotta simulazione, che però il giudice di meri- to ha solo parzialmente esaminato. In particolare, il rigetto, come si ricava dalla motivazione espres- sa in relazione all’analoga richiesta di simulazione avanzata dalla convenuta, è stato motivato sul presupposto che le affermazioni rese dal de cuius nel testamento, ove anche qualificabili come controdichiarazioni successive alla stipula del contratto, non sod- disfacevano i requisiti prescritti dalla legge, essendo in esse ca- rente il contenuto sfavorevole per il dichiarante. In primo luogo, si trattava di dichiarazioni rese al precipuo fine di regolare la propria successione e non anche a fornire la prova dell’effettiva natura dei negozi posti in essere in vita. La controdichiarazione recante la data del 30 marzo 1994 non indica la natura simulata del contratto di locazione, come con- fermato proprio dal fatto che si prevedeva l’aumento del canone. Inoltre, la mancata menzione della locazione nel preliminare con- cluso con la [OSCURATO:PERSONA], lungi dal comprovare la simulazione, costituiva piuttosto una dichiarazione volta a favorire il de cuius, che in tal modo risultava promettere la vendita di un bene privo dell’onere costituito dal preesistente rapporto di locazione. I giudici di appello hanno altresì disatteso l’argomento legato alla misura esigua del canone di locazione, sottolineando che se an- che ciò fosse vero, si sarebbe dato vita non già ad una simula- zione assoluta ma ad un’ipotesi di donazione indiretta, peraltro, a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA]. È stato poi sottolineato come già il Tribunale avesse verificato il sensibile incremento del canone di locazione, mettendo a con- fronto il contratto del 1990 con uno risalente al 1983, aggiun- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -27- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 gendo che era del tutto irrilevante la circostanza che poi dopo qualche anno il medesimo bene fosse stato sublocato ad un ca- none ancora maggiore alla [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, si è evidenziato che nel 1994 il canone era stato aumen- tato ancora una volta, essendo priva di decisività la circostanza del suo mancato pagamento che, più che denotare una simula- zione, configura un’ipotesi di inadempimento della società con- duttrice. Infine, si è ritenuto che non potessero acquisirsi gli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza, in quanto la richiesta aveva carattere esplorativo ed avrebbe supplito all’inerzia colpevole delle parti, che erano onerate di fornire la prova del loro assunto. A fronte di tale argomentazione del giudice di appello, le ricor- renti incidentali si dolgono del fatto che non sia stata assegnata valenza, nemmeno presuntiva, alle dichiarazioni rese dal testato- re nella propria scheda testamentaria e nel contratto preliminare concluso con la [OSCURATO:PERSONA]; che analogo disconoscimento di valenza presuntiva sia avvenuto per gli atti stipulati il 30 marzo 1994; che analogamente non siano stati valutati il fatto che i ca- noni fossero esigui e che fossero stati effettivamente versati. I motivi sono inammissibili in quanto mirano nella sostanza a sol- lecitare a questa Corte un novello apprezzamento di merito, nell’auspicio che questo si rilevi maggiormente soddisfacente ri- spetto a quello, ritenuto non appagante, compiuto dal giudice di appello. In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -28- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non in- trodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inam- missibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove pro- poste dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secon- do cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la vio- lazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza pro- batoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", preten- dendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprez- zamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente ma- le esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione). Quanto invece alla violazione delle regole in tema di prova per presunzioni, occorre ricordare che l'art. 2729 cod. civ., nel pre- scrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quel- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -29- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 la che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto princi- pale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secon- dario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale. Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il deciden- te deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della "precisione" va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'infe- renza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 11906/2003), anche se il requisito del- la "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass. n. n. 17574/2009). Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, ri- sulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -30- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conserva- re, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successiva- mente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano con- cordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una va- lida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n. 19894/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti in- sieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erro- neo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giun- gere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Colle- gio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente va- lida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da pro- vare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'espe- rienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -31- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura pro- babilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimen- to dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari pre- scelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipote- tici (Cass. n. 2632/2014). Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valuta- zione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di me- rito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, sce- gliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza ri- chiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla va- lutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 8023/2009, n. 15737/2003, n. 11906/2003; da ultimo, Cass. n. 101/2015). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi precisato che (Cass. S.U. n. 1785/2018) la denuncia di violazione o di falsa applica- zione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il di- sposto dell'art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamen- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -32- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 to presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della infe- renza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratte- ristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giac- ché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo con- tenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. Con riferimento a tale secondo profilo, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica parti- colare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro - almeno secondo l'opinione preferibile - che la presunzione si deve fondare su un ragiona- mento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B; la precisione esprime l'idea che l'infe- renza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti; la concor- danza esprime un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa" dell'art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come in- vece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel qua- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -33- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 dro della possibile sussistenza di altri elementi probatori conside- rati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è am- missibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accer- tati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclama- zione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere in- vestita ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presun- zione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone al- lora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella pun- tuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamen- to presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -34- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della preci- sione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento pre- suntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è par- tito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazio- ne sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in defi- nitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l'e- same di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto ca- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -35- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 rattere decisivo per una diversa individuazione del modo di esse- re della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peral- tro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria. A tali principi ha poi dato seguito la successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18611/2021), essendosi appunto af- fermato che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispon- denza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, do- vendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento deciso- rio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva neces- sità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia de- sumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente pos- sibile, secondo un criterio di normalità, visto che la deduzione lo- gica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere proba- bilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass.n. n. 22366/2021). Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -36- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Nella specie, l’illustrazione dei motivi non prospetta a ben vedere la falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, nei termini su indicati, ma si risolve, come detto, solo nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evoca- zione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in re- lazione agli oggetti delle varie circostanze emerse, così che non presentano le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. In tal senso rileva che tutte le circostanze di fatto, peraltro nemmeno specificamente individuate, essendosi le parti limitate a riprodurre fotograficamente nel corpo del ricorso gli atti da cui trarre diversi elementi di convincimento, in dissenso con la valu- tazione che degli stessi ha compiuto il giudice di merito, che a detta delle ricorrenti incidentali fonderebbero la dimostrazione in via presuntiva della simulazione, sono state esaminate dalla Cor- te d’Appello, e ritenute però prive del carattere della gravità, precisione e concordanza. Ne risulta quindi confortata la conclusione che la denuncia di vio- lazione di legge è solo apparente e che invece il reale contenuto delle censure sia quello di aspirare ad una diversa rivalutazione dei fatti, in contrasto con il ruolo assegnato al giudice di legitti- mità. 8. Il secondo motivo dei ricorsi incidentali, del pari di identico contenuto, denuncia, sempre in relazione al rigetto della doman- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -37- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 da di simulazione del detto contratto di locazione, l’omesso esa- me di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, come enumerati dalle lettera da d) a h). I motivi sono inammissibili. Infatti, in disparte l’omessa indicazione dello specifico fatto stori- co di cui sarebbe stata omessa la disamina, si lamenta la manca- ta valutazione del tenore di alcuni atti processuali, il che denota come nella sostanza si solleciti anche in tale occasione una rin- novazione del giudizio di fatto già compiuto dal giudice di merito. Inoltre, la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado, sicché in assenza anche della puntuale allegazione da par- te delle ricorrenti incidentali circa l‘esistenza di diverse ragioni che sorreggano la decisione di appello rispetto a quella di primo grado, trova applicazione, ratione temporis, trattandosi di giudi- zio di appello proposto in data successiva al 12 settembre 2012, l’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., che preclude la denuncia del vizio di cui al n 5 dell’art. 360 c.p.c.. 9. Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 10. Poiché i ricorsi incidentali sono stati proposti successivamen- te al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presup- posti processuali dell’obbligo di versamento, da parte delle ricor- Ric. 2016 n. 24148 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -38- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 24148/2016 Numero sezionale 2643/2021 Numero di raccolta generale 41132/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 renti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per la rispettive impugnazioni. PQM Accoglie il primo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibili gli altri motivi del ric