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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 07038/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 351-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Ancona, via Matteotti n. 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2022 n. 00351 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -2- -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 673/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona i germani [OSCURATO:PERSONA] e Valter chiedendo il rilascio dell’appartamento in Osimo alla via Adige n. 8, primo piano, del quale era proprietaria a seguito di acquisto della nuda proprietà da parte dei genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che nelle more erano morti entrambi i genitori, che si erano in origine riservati l’usufrutto.

Deduceva che i germani erano stati ospitati dalla madre quando era ancora in vita, ma che allo stato non avevano più titolo per permanere nel godimento del bene.

Aggiungeva che pendeva in appello un diverso giudizio con il quale era stata dedotta l’invalidità del contratto di compravendita dell’immobile oggetto di causa.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che in via riconvenzionale chiedeva di dichiarare aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 00351 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -3- Rosa e che per l’effetto il bene oggetto di causa fosse portato in collazione, per la quota del 50%, atteso che in realtà era stato oggetto di donazione in favore dell’attrice.

Disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario, il Tribunale adito con la sentenza n. 1822 del 16 novembre 2018 ha accertato che i convenuti occupavano sine titulo l’immobile, e li ha condannati al rilascio in favore dell’attrice, rigettando nel merito la domanda riconvenzionale del convenuto Valter.

Avverso tale sentenza proponeva appello il convenuto, cui resisteva l’attrice.

La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 673 del 31 maggio 2021, ha rigettato il gravame.

In primo luogo, evidenziava che non sussisteva più alcuna ragione per disporre la sospensione del processo, atteso che la pretesa causa pregiudiziale, avente ad oggetto la validità dell’atto di acquisto dell’attrice era stata definita dalla Suprema Corte con il rigetto della domanda di invalidità.

Quanto alla domanda riconvenzionale volta a far accertare la natura liberale dell’acquisto dell’attrice, o perché trattavasi di donazione dissimulata o perché le parti avevano dato vita ad una donazione indiretta, la Corte distrettuale la riteneva del tutto infondata.

Assumevano i giudici di appello che il carattere simulato della vendita era stato solo affermato dal convenuto, ma senza che ne fosse stata offerta alcuna prova, non potendo a tal fine Ric. 2022 n. 00351 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -4- reputarsi sufficiente il solo fatto che nell’atto di vendita si fosse dato atto che il prezzo era già stato versato dall’attrice.

Come del pari era priva di fondamento la deduzione circa l‘esistenza della donazione indiretta, in quanto, anche a voler per ipotesi ammettere che il corrispettivo fosse stato fissato in misura inferiore al prezzo di mercato (occorrendo peraltro considerare che oggetto della vendita era la sola nuda proprietà), tale elemento non era sufficiente per configurare una liberalità indiretta, essendo altresì necessario provare l’animus donandi.

La sentenza confermava come la richiesta di restituzione di somme che l’attrice avrebbe ricevuto in prestito dalla madre, senza poi provvedere alla restituzione, era del tuttoscollegata dalla domanda principale, e rigettava la domanda di rimborso di spese per interventi eseguiti sul bene, e ciò in quanto si trattava di interventi eseguiti dopo la morte della madre, allorché l’appellante rivestiva la qualità di occupante sine titulo, che non lo legittimava a compiere interventi sul bene.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memorie. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase.

Il motivo di ricorso denuncia, relativamente al capo per il quale è stata rigettata la domanda di simulazione ovvero di accertamento della donazione indiretta dell’immobile oggetto di causa in favore dell’attrice, l’omesso esame di un fatto Ric. 2022 n. 00351 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -5- decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto non si è tenuto conto del fatto che non è stata offerta la prova del mancato versamento del prezzo da parte della pretesa acquirente.

Inoltre, il ricorrente aveva offertouna serie di elementi idonei e sufficienti a provare la natura simulata dell’atto, ovvero l’esistenza di una donazione indiretta.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, in quanto, essendosi al cospetto di un’ipotesi di cd. doppia conforme, ed avendo la Corte d’Appello confermato la decisione del Tribunale, ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., è preclusa la deducibilità del vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., ove la sentenza gravata abbia deciso sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado, non avendo peraltro parte ricorrente allegato che la Corte abbia addotto ragioni di fatto diverse da quelle che hanno sostenuto il rigetto della domanda in primo grado.

E’ altresì inammissibile in quanto la censura si risolve in una generica e confusa sollecitazione alla rivalutazione del materiale istruttorio, posto che, senza allegare uno specifico fatto storico, di cui sia stata omessa la disamina, si limita a pretendere un diverso apprezzamento delle medesime evidenze probatorie, che invece la Corte distrettuale ha reputato inidonee a fondare la domanda attorea.

Quanto alla domanda di simulazione è altresì inammissibile in quanto pretende di fornire la prova della simulazione tramite Ric. 2022 n. 00351 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -6- presunzioni (il mancato versamento del corrispettivo), sebbene la domanda di simulazione della donazione non sia funzionale alla tutela dei diritti di legittimario dell’attore, ma alla pretesa che il bene, una volta accertata la sua reale natura, sia oggettodi collazione.

In tal senso deve ricordarsi che dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art.1417 c.c., perché se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c..

E’ invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (Cass. n. 41132/2021; Cass. n. 7134/2001; Cass. n. 536/2018).

Nella specie, il ricorrente non ha dedotto che la donazione abbia leso la sua quota di legittima, ovvero che l’accertamento della simulazione di tale atto sia funzionale alla tutela della quota di riserva vantata, sebbene non suscettibile direttamente di riduzione, ma si è limitato solo a pretendere che il bene fosse portato in collazione dalla pretesa donataria, così che, avendo speso la sola qualità di erede, per il Ric. 2022 n. 00351 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -7- medesimo valgono gli stessi limiti operanti per le parti per la prova della simulazione, essendo quindi precluso il ricorso sia alla prova testimoniale che alla prova per presunzioni.

Ciò implica che, anche a voler reputare che le circostanze indicate siano idonee a sostanziare i fatti di cui sarebbe stata omessa la disamina, gli stessi sarebbero privi del carattere della decisività, non potendo la loro valutazione in ogni caso condurre all’accertamento della simulazione azionata dal coerede.

Né a diverse conclusioni è dato pervenire in punto di accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta, in quanto sebbene per la prova di quest’ultima, ed anche per gli eredi, non operino limitazioni probatorie (Cass. n. 19400/2019), il motivo non si confronta con la ratio della sentenza impugnata che ha sottolineato come la sola sottostima del bene rispetto al valore di mercato non sia univocamente indicativa della natura liberale dell’acquisto, essendo viceversa necessario dimostrare la volontà liberale del venditore (cfr. da ultimo Cass. n. 20062/2021; Cass. n. 4682/2018; Cass. n. 10991/2013).

Il ricorrente si limita ad insistere sul solo dato della differenza tra il reale valore del bene ed il prezzo pattuito, ma omette di replicare all’argomentazione del giudice di appello che ha correttamente sottolineato come all’elemento oggettivo debba accompagnarsi anche la prova dell’elemento soggettivo necessario per la configurazione della liberalità non donativa.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ric. 2022 n. 00351 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -8- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, de lla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sus sistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 351-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Ancona, via Matteotti n. 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2022 n. 00351 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -2- -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 673/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona i germani [OSCURATO:PERSONA] e Valter chiedendo il rilascio dell’appartamento in Osimo alla via Adige n. 8, primo piano, del quale era proprietaria a seguito di acquisto della nuda proprietà da parte dei genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che nelle more erano morti entrambi i genitori, che si erano in origine riservati l’usufrutto. Deduceva che i germani erano stati ospitati dalla madre quando era ancora in vita, ma che allo stato non avevano più titolo per permanere nel godimento del bene. Aggiungeva che pendeva in appello un diverso giudizio con il quale era stata dedotta l’invalidità del contratto di compravendita dell’immobile oggetto di causa. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che in via riconvenzionale chiedeva di dichiarare aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 00351 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -3- Rosa e che per l’effetto il bene oggetto di causa fosse portato in collazione, per la quota del 50%, atteso che in realtà era stato oggetto di donazione in favore dell’attrice. Disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario, il Tribunale adito con la sentenza n. 1822 del 16 novembre 2018 ha accertato che i convenuti occupavano sine titulo l’immobile, e li ha condannati al rilascio in favore dell’attrice, rigettando nel merito la domanda riconvenzionale del convenuto Valter. Avverso tale sentenza proponeva appello il convenuto, cui resisteva l’attrice. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 673 del 31 maggio 2021, ha rigettato il gravame. In primo luogo, evidenziava che non sussisteva più alcuna ragione per disporre la sospensione del processo, atteso che la pretesa causa pregiudiziale, avente ad oggetto la validità dell’atto di acquisto dell’attrice era stata definita dalla Suprema Corte con il rigetto della domanda di invalidità. Quanto alla domanda riconvenzionale volta a far accertare la natura liberale dell’acquisto dell’attrice, o perché trattavasi di donazione dissimulata o perché le parti avevano dato vita ad una donazione indiretta, la Corte distrettuale la riteneva del tutto infondata. Assumevano i giudici di appello che il carattere simulato della vendita era stato solo affermato dal convenuto, ma senza che ne fosse stata offerta alcuna prova, non potendo a tal fine Ric. 2022 n. 00351 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -4- reputarsi sufficiente il solo fatto che nell’atto di vendita si fosse dato atto che il prezzo era già stato versato dall’attrice. Come del pari era priva di fondamento la deduzione circa l‘esistenza della donazione indiretta, in quanto, anche a voler per ipotesi ammettere che il corrispettivo fosse stato fissato in misura inferiore al prezzo di mercato (occorrendo peraltro considerare che oggetto della vendita era la sola nuda proprietà), tale elemento non era sufficiente per configurare una liberalità indiretta, essendo altresì necessario provare l’animus donandi. La sentenza confermava come la richiesta di restituzione di somme che l’attrice avrebbe ricevuto in prestito dalla madre, senza poi provvedere alla restituzione, era del tuttoscollegata dalla domanda principale, e rigettava la domanda di rimborso di spese per interventi eseguiti sul bene, e ciò in quanto si trattava di interventi eseguiti dopo la morte della madre, allorché l’appellante rivestiva la qualità di occupante sine titulo, che non lo legittimava a compiere interventi sul bene. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memorie. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. Il motivo di ricorso denuncia, relativamente al capo per il quale è stata rigettata la domanda di simulazione ovvero di accertamento della donazione indiretta dell’immobile oggetto di causa in favore dell’attrice, l’omesso esame di un fatto Ric. 2022 n. 00351 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -5- decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto non si è tenuto conto del fatto che non è stata offerta la prova del mancato versamento del prezzo da parte della pretesa acquirente. Inoltre, il ricorrente aveva offertouna serie di elementi idonei e sufficienti a provare la natura simulata dell’atto, ovvero l’esistenza di una donazione indiretta. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, in quanto, essendosi al cospetto di un’ipotesi di cd. doppia conforme, ed avendo la Corte d’Appello confermato la decisione del Tribunale, ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., è preclusa la deducibilità del vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., ove la sentenza gravata abbia deciso sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado, non avendo peraltro parte ricorrente allegato che la Corte abbia addotto ragioni di fatto diverse da quelle che hanno sostenuto il rigetto della domanda in primo grado. E’ altresì inammissibile in quanto la censura si risolve in una generica e confusa sollecitazione alla rivalutazione del materiale istruttorio, posto che, senza allegare uno specifico fatto storico, di cui sia stata omessa la disamina, si limita a pretendere un diverso apprezzamento delle medesime evidenze probatorie, che invece la Corte distrettuale ha reputato inidonee a fondare la domanda attorea. Quanto alla domanda di simulazione è altresì inammissibile in quanto pretende di fornire la prova della simulazione tramite Ric. 2022 n. 00351 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -6- presunzioni (il mancato versamento del corrispettivo), sebbene la domanda di simulazione della donazione non sia funzionale alla tutela dei diritti di legittimario dell’attore, ma alla pretesa che il bene, una volta accertata la sua reale natura, sia oggettodi collazione. In tal senso deve ricordarsi che dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art.1417 c.c., perché se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.. E’ invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (Cass. n. 41132/2021; Cass. n. 7134/2001; Cass. n. 536/2018). Nella specie, il ricorrente non ha dedotto che la donazione abbia leso la sua quota di legittima, ovvero che l’accertamento della simulazione di tale atto sia funzionale alla tutela della quota di riserva vantata, sebbene non suscettibile direttamente di riduzione, ma si è limitato solo a pretendere che il bene fosse portato in collazione dalla pretesa donataria, così che, avendo speso la sola qualità di erede, per il Ric. 2022 n. 00351 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -7- medesimo valgono gli stessi limiti operanti per le parti per la prova della simulazione, essendo quindi precluso il ricorso sia alla prova testimoniale che alla prova per presunzioni. Ciò implica che, anche a voler reputare che le circostanze indicate siano idonee a sostanziare i fatti di cui sarebbe stata omessa la disamina, gli stessi sarebbero privi del carattere della decisività, non potendo la loro valutazione in ogni caso condurre all’accertamento della simulazione azionata dal coerede. Né a diverse conclusioni è dato pervenire in punto di accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta, in quanto sebbene per la prova di quest’ultima, ed anche per gli eredi, non operino limitazioni probatorie (Cass. n. 19400/2019), il motivo non si confronta con la ratio della sentenza impugnata che ha sottolineato come la sola sottostima del bene rispetto al valore di mercato non sia univocamente indicativa della natura liberale dell’acquisto, essendo viceversa necessario dimostrare la volontà liberale del venditore (cfr. da ultimo Cass. n. 20062/2021; Cass. n. 4682/2018; Cass. n. 10991/2013). Il ricorrente si limita ad insistere sul solo dato della differenza tra il reale valore del bene ed il prezzo pattuito, ma omette di replicare all’argomentazione del giudice di appello che ha correttamente sottolineato come all’elemento oggettivo debba accompagnarsi anche la prova dell’elemento soggettivo necessario per la configurazione della liberalità non donativa. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ric. 2022 n. 00351 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -8- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, de lla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sus sistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12,
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