CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2020
Cassazione n. 15442/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23256-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di séstesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 280/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositatail 19/02/2020; Lette le memorie della controricorrente; Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 15 luglio 2016, pronunciava l’inefficacia dell’istituzione di erede compiuta dalla de cuius [OSCURATO:PERSONA] in favore della convenuta, giusta testamento olografo del 2 novembre 2003, stante la lesione della quota di riserva dell’attrice, e, previo accertamento che la lesione ammontava ad € 10.852,51, dichiarava che la quota di 6/9 dell’immobile in Palermo alla via B. D’Ucria n. 14, apparteneva per 132/1000 all’attrice e per 868/1000 alla sorella [OSCURATO:PERSONA], che era altresì condannata al versamento di un conguaglio di € 776,50; rigettava altresì la domanda riconvenzionale dei convenuti volta al conferimento in collazione delle spese a suo tempo sostenute dalla testatrice in favore dell’attrice per la sua istruzione ed educazione. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i convenuti e la Corte d’Appello di Palermo,con la sentenza n. 280 del 19 febbraio 2020, in parziale riforma della decisione di primo grado, determinava in € 10.652,51 la lesione della quota di riserva dell’attrice, disponendo che la reintegra avvenisse, in aggiunta a quanto già ricevuto dalla de cuius per testamento ed alla proprietà degli orecchini dei quali era in possesso, con una quota pari al 12,801 % di quanto assegnato pro indiviso o in proprietà esclusiva alla sorella [OSCURATO:PERSONA]. Infine, Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -3- condannava gli appellanti al rimborso anche delle spese del grado di appello. La sentenza, in primo luogo, evidenziava che la tecnica motivazionale dell’appello, imperniata su di una sequela indistinta di critiche al lavoro del ctu e talvolta prive di sviluppo argomentativo non era rispondente al dettame di cui all’art. 342 c.p.c., così che la disamina dei motivi di appello andava limitata solo a quelle censure che apparivano suscettibili di una comprensione, quanto alle ragioni di contrasto alla tesi sostenuta in primo grado, con una valida argomentazione di carattere logico giuridico. Occorreva poi rilevare che la denuncia di eventuali inesattezze compiute dall’ausiliario nella stima dei beni non costituisce una valida denuncia di una causa di nullità della CTU stessa. Quanto al merito del gravame, si osservava che non poteva accedersi alla tesi dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sua posizione sarebbe stata pretermessa, posto che, anche a voler ipotizzare che fosse stata lesa la sua quota di riserva, non era mai stata avanzata una domanda di riduzione. Era, invece , fondata la deduzione per cui la convenuta era stata condannata a versare alla sorella una somma di denaro a titolo di reintegra della quota di riserva. Infatti, trattandosi di azione di riduzione volta contro un testamento che aveva istituito eredi i convenuti ed attribuito loro determinati beni, l’esito favorevole dell’azione implica la parziale e proporzionale attribuzione all’attrice di una quota indivisa di tutti i beni assegnati all’erede preferito, non potendosi invece consentire il mantenimento parziale di una singola disposizione, previo versamento di un conguaglio. Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -4- Era destituita di fondamento la critica volta alla stima compiuta per il fabbricato di Alia alla via Gorizia, come del pari erano infondate le critiche alla stima dell’immobile in Palermo alla via D’Ucria n. 14, attesi anche i margini di opinabilità connessi alla valutazione del mercato immobiliare. Quanto all’impianto di ascensore a servizio dell’immobile alla via D’Ucria, è pur vero che non erano stati rivenuti i documenti che ne legittimavano la realizzazione, ma si trattava di un impianto comunque funzionante e che aveva in ogni caso incrementato il valore del cespite, in quanto nella stima di mercato non aveva influito il timore che l’impianto non fosse regolare dal punto di vista amministrativo. Era del pari disattesa la pretesa degli appellanti di invocare la collazione per elargizioni ricevute in vita dall’attrice, pretesa disattesa dal Tribunale in ragione delriscontro nella fattispecie di una divisio inter liberosex art. 734 c.c. Il motivo era formulato in termini anapodittici senza essersi contestato né l’inquadramento giuridico formulato dal Tribunale, né il principio di diritto applicato. Ritenuta corretta la riduzione delle spese sostenute dagli appellanti, la Corte osservava che effettivamente l’attrice era in possesso di un paio di orecchini appartenuti alla madre, ma poiché sul punto non era stata formulata una domanda di restituzione in primo grado, il valore di tali beni andava in ogni caso imputato alla quota di legittima dell’attrice stessa, riducendo l’entità della lesione subita. 2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memorie. Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -5- 3.Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, sebbene relativo all’impugnazione di una sentenza avente ad oggetto anche questioni afferenti alla pretesa divisione dei beni comuni (in relazione al quarto motivo di ricorso che invoca l’operatività della collazione), non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente giudizio di merito, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già appellante in appello. E' bensì vero che nella specie (giudizio di scioglimento di comunione) si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l'impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti, con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato. Senonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 comma 2, Cost.e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt.175 e 127 c.p.c.) di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., dasostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, comma 2, Cost.) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti ( Cass. 17 giugno Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -6- 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass. Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass. Sez.Un., 7 luglio 2009, n. 15895; Cass. 19 agosto 2009, n. 18410). In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altra coerede, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 4.Sempre preliminarmente rileva il Collegio che anche il presente ricorso risulta connotato da una tecnica motivazionale assimilabile a quella già denunciata dal giudice di appello che vede sovrapposte una serie di argomentazioni di taglio tecnico (quanto alla stima dei beni), talvolta frammiste a personali considerazioni anche di taglio ironico del ricorrente, con il richiamo anche a precedenti scritti difensivi, senza però che appaia mirata e centrata la critica rispetto alle argomentazioni, in questo caso, spese dal giudice di appello, tecnica questa che rende il ricorso nel complesso difforme dai parametri legali imposti dalla legge a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, stante la evidente violazione del canone di specificità. Ma anche a voler compiere uno sforzo di comprensione d el coacervo di critiche generiche mosse dalla parte ricorrente, il mezzo di impugnazione si rivela privo di possibilità di accoglimento. Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -7- 5. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in quanto il ricorrente sarebbe stato pretermesso, essendo rimasta irrisolta la questione circa la lesione di legittima patita. Si ribadisce che dalla CTU è emerso che anche il ricorrente avrebbe ricevuto per testamento beni di importo inferiore alla quota di legittima vantata sulla successione materna e ribadisce subito dopo che effettivamente non ha mai sollecitato la tutela della propria quota di riserva, avendo inteso dare attuazione alle volontà materne. Il motivo è evidentemente inammissibile. La Corte d’Appello ha puntualmente evidenziato che, pur essendo emerso che i beni assegnati per testamento al ricorrente fossero di valore inferiore alla sua quota di riserva, ha escluso che potesse adottarsi una pronuncia al riguardo, in assenza della proposizione di una domanda di riduzione da parte dell’interessato, di tal che non appare nemmeno astrattamente configurabile una violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. Ma del pari inammissibile è la censura ove si deduca che, avendo l’attrice indirizzato la domanda di riduzione nei confronti di entrambi i germani, vi sarebbe omessa pronuncia per essere stata accolta la domanda di riduzione solo nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi però di una conseguenza ineccepibile del rilievo che, per effetto dell’assetto testamentario della genitrice, risultavano lesive della quota di legittima dell’attrice solo le disposizioni effettuate in favore della detta convenuta, così che la riduzione non poteva che essere disposta in suo danno. Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -8- Il non avere disposto anche nei confronti del ricorrente, lungi dal costituire un’ipotesi di omessa pronuncia (della quale peraltro non sarebbe lo stesso ricorrente legittimato a dolersi), costituisce una piana applicazione del riscontro che la lesione era da addebitare unicamente alle attribuzioni ricevute dall’altra sorella, sicché il silenzio serbato in dispositivo sottende un quanto meno implicito rigetto della domanda di riduzione avanzata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che le disposizioni in suo favore erano a loro volta di importo inferiore alla quota di legittima allo stesso spettante ex lege. 6.Il secondo motivo di ricorso denuncia la generica violazione di norme di diritto ex art. 113 c.p.c. Il motivo, che si sviluppa da pag. 6 a pag. 13, si risolve in una generalizzata critica all’operato del CTU quanto alla stima dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie, rimarcandosi, con toni del tutto analoghi a quelli già censurati dalla Corte d’Appello, quelli che si sostiene siano plurimi errori estimativi commessi dall’ausiliario d’ufficio. Il motivo oltre a non confrontarsi con la valutazione di inammissibilità già formulata dalla sentenza impugnata, e che non risulta in alcun modo censurata dal ricorrente, si risolve evidentemente in una sollecitazione al giudice di legittimità alla rivalutazione di un giudizio di fatto evidentemente riservato al giudice di merito, e senza nemmeno peritarsi di sussumerlo nella previsione di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1 , c.p.c., ( vizio che però non sarebbe nella specie proponibile in ragione dell’applicabilità dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., stante la conferma da parte del giudice di appello dei criteri estimativi del CTU a loro volta condivisi dal tribunale). Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -9- Ma l’inammissibilità del mezzo risulta ancor più evidente in ragione del fatto che la domanda di riduzione avanzata in primo grado dall’attrice anche nei confronti del ricorrente è stata verso quest’ultimo rigettata (visto l’accoglimento solo nei confronti dell’altra convenuta). Ne deriva che le contestazioni alla stima dei beni caduti in successione (in assenza di una domanda di riduzione a sua volta proposta dal ricorrente) non appaiono in alcun modo suscettibili di apportare alcuna utilità alla posizione del ricorrente, posto che, ove anche si addivenisse ad una riduzione del valore degli immobili, di tale riduzione potrebbe avvantaggiarsi unicamente la sorella [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria della pronuncia di riduzione, parte che però non ha inteso gravare la sentenza d’appello. E’ evidente quindi che il motivo in esame è inammissibile per il difetto di interesse del ricorrente a conseguire una diversa stima del valore dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie. 7.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., quanto alla condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell’attrice. Si evidenzia che però la domanda di riduzione è stata accolta solo verso la convenuta, essendo invece emerso che anche il ricorrente aveva ricevuto beni di importo inferiore alla quota di legittima, il che esclude che possa ravvisarsi una sua soccombenza. Il motivo è inammissibile, posto che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il ricorrente oltre ad associarsi integralmente alle difese dell’altra convenuta (della quale pretende di continuare a sostenerne le ragioni anche in questa Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -10- sede, sebbene privo di suo potere di rappresentanza), avendo reiterato in appello le critiche alla CTU onde pervenire al rigetto della domanda di riduzione, aveva anche spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell’attrice, volta al riconoscimento della collazione per alcune liberalità asseritamente ricevute dalla sorella (questione sulla quale, come si dirà, verte anche il quarto motivo di ricorso). La sentenza impugnata ha sul punto confermato la decisione del giudice di prime cure, escludendo che potesse nella fattispecie invocarsi la collazione, così che, quanto meno in relazione a tale domanda risulta evidente la qualità di soccombente anche del ricorrente, che legittima quindi anche la decisione di una condanna al rimborso delle spese di lite, e ciò in quanto, in caso di soccombenza reciproca, rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito stabilire se procedere o meno alla compensazione ed in caso di valutazione negativa, individuare la parte cui debba attribuirsi la qualità di soggetto prevalentemente soccombente. 8. Il quarto motivo di ricorso denuncia del pari la generica violazione di norme di diritto quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di collazione avanzata dai convenuti per le spese di istruzione professionale sostenute dalla madre in favore dell’attrice. I giudici di appello hanno ritenuto che la doglianza fosse inammissibile in quanto non si confrontava con la ratio del Tribunale che aveva rilevato, in presenza di una divisio inter liberos ex art. 734 c.c., l’assenza di un relictum e quindi l’impossibilità di poter invocare l’istituto della collazione. Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -11- Trattasi di una piana applicazione del principio secondo cui la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione (cfr. da ultimo Cass. n. 41132/2021; Cass. n. 509/2021) e che è stato correttamente esteso anche all’ipotesi in cui l’insorgere della comunione sia impedito proprio dalla divisione testamentaria ex art. 734 c.c. (Cass. n. 12830/2013). Il motivo in esame, oltre a non contrastare adeguatamente l’affermazione di inammissibilità dell’analogo motivo di appello, sostanziandosi nella reiterazione della tesi già sostenuta in secondo grado, parte dalla personale convinzione, priva però di giuridico fondamento, che nella s pecie pur in presenza di assegnazioni di quote ben individuate (e sia pure con la previsione che la quota di legittima dell’attrice andasse riconosciuta pro quota su di uno dei beni assegnati singulatim all’altra figlia) per cui nella vicenda la collazione dovrebbe comunque operare, senza però individuare quale sia il relictum indiviso che è il presupposto per l’operatività della collazione. Ancora, confonde il contenuto della domanda di riduzione avanzata dall’attrice con il diverso istituto della collazione, assumendo che la prima consisterebbe nella pretesa di portare in collazione le attribuzioni ricevute dai germani con il testamento, mostrando peraltro di ignorare che la collazione investe le donazioni e non anche le attribuzioni di beni, ancorché in proprietà esclusiva, effettuate con il testamento. Ric. 2020 n. 23256 sez. S2 -ud. 30-05-2024 -12- Inoltre, e pur a fronte di una scheda testamentaria che, per come riportata a pag. 1 del ricorso, risulta avere esaurito l’intero asse ereditario, a pag. 16 sembra prospettare l‘esistenza di altri beni ereditari, esclusi dalla divisione e rimasti in comunione pro indiviso, senza però meglio dettagliare tale affermazione con la precisa allegazione di quando ed in che modo sia stata prospettata anche in fase di merito l’esistenza di altri beni caduti in successione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 9. Attesa l’in ammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo dispositivo. 10. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, di