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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29601/2023

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to in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente principale - e da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Puccini n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4029/2018 pubblicata il 14 giugno 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4029/2018 del 14 giugno 2018, in totale riforma della decisione di primo grado assunta dal Tribunale di Roma, la Corte d’Appello capitolina accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio coniuge separato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], volta a sentir dichiarare la simulazione assoluta dell’atto di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 2006 intercorso fra i predetti convenuti, avente ad oggetto due appartamenti di proprietà del primo siti nella capitale alla via Ponte degli Incastri n. 175; nel contempo, condannava in solido gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, respingendo la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria da loro avanzata in prime cure nei confronti dell’attrice, che invece il Tribunale aveva accolto.

Contro questa sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 15 giugno 2018, il Merloni e il Mancini hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati, rispettivamente, a uno e a due motivi, entrambi resistiti dalla Pappacena con separati controricorsi.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio.

La sola controricorrente ha depositato memoria.

Con nota depositata il 7 settembre 2023 il procuratore del Mancini ha dichiarato la sopravvenuta morte del proprio assistito, chiedendo alla Corte di voler assumere ogni consequenziale provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] Va, anzitutto, disattesa l’istanza di interruzione del processo formulata dal procuratore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non trovando detto istituto applicazione nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio (cfr. Cass. n. 8463/2022, Cass. n. 24635/2015, Cass. n. 3323/2014, Cass. n. 15678/2013).

Tanto premesso, deve preliminarmente ordinarsi, ai sensi dell’art.335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi separatamente proposti dal Merloni e dal Mancini, precisandosi che il primo va considerato principale, in quanto notificato anteriormente al secondo, da qualificare, conseguentemente, come incidentale, ancorchè non proposto nella forma del controricorso (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015).

A)Ricorso principale Con l’unico motivo di ricorso il Merloni denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., rimproverando alla Corte d’Appello di Roma di aver affermato la natura simulata dell’atto di compravendita intercorso fra lui e il Mancini, sulla scorta di semplici presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalla legge.

Deduce, inoltre, che dall’espletata istruttoria era emersa la prova dell’effettivo pagamento da parte di esso acquirente del residuo prezzo di 78.800 euro, soggiungendo che l’erogazione di una così cospicua somma di danaro non trovava giustificazione in altri eventuali rapporti intrattenuti dalle parti, giammai prospettati dall’attrice.

B)Ricorso incidentale Con il primo motivo di ricorso il Mancini allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1415, comma 2, c.c., anche con riferimento all’art. 100 c.p.c..

Sostiene che erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente in capo alla Pappacena l’interesse ad agire per la declaratoria della simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso dal proprio coniuge con il Merloni, sull’assunto che l’accertamento di una maggiore consistenza patrimoniale del marito le consentirebbe di instare per la revisione degli accordi della separazione consensuale da lei conclusi con quest’ultimo successivamente alla stipula dell’atto impugnato, e in particolare per l’aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento previsto in suo favore, illo tempore stabilito «in considerazione della già avvenuta alienazione».

Il collegio capitolino avrebbe, infatti, trascurato di considerare che la vendita di cui trattasi era stata conclusa sette mesi prima della separazione consensuale fra i coniugi, i quali non potevano non aver tenuto conto di ciò in sede di determinazione della misura dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie.

In un simile contesto, l’eventuale accoglimento dell’azione di simulazione non costituirebbe una circostanza sopravvenuta utilmente deducibile ai fini della modifica degli accordi di separazione.

Con il secondo motivo, che lamenta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1417, 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., si imputa alla Corte territoriale di aver fondato la decisione su elementi indiziari non gravi, né precisi e concordanti.

Nel rispetto dell’ordine logico delle questioni va esaminato con priorità il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale viene messa in discussione l’esistenza di una delle condizioni dell’azione esperita dalla Pappacena.

La censura è priva di fondamento.

Ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c., i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, la citata norma non consente di ravvisare un interesseindistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale sottostante all’atto impugnato, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione; pertanto, non tutti i terzi, sol perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l’accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione esclusivamente a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto (cfr. Cass. n. 19149/2022, Cass. n. 29923/2020, Cass. n. 4023/2007, Cass. n. 6651/2005).

Nel caso di specie, risulta evidente come l’istante [OSCURATO:PERSONA] abbia interesse all’accertamento della natura simulata dell’atto di compravendita concluso dal proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], al fine di far emergere che le condizioni patrimoniali del marito, simulato alienante, sono assai più floride di quel che appariva all’epoca della sottoscrizione degli accordi di separazione consensuale, quando fu prevista la corresponsione in favore di essa attrice di un assegno di mantenimento determinato sulla base della situazione allora conosciuta.

Sotto tale aspetto, la simulazione pregiudica la posizione giuridica della Pappacena, nella veste di terza estranea al contratto, rappresentando un ostacolo al fruttuoso esercizio del suo diritto di ottenere la revisione in aumento della misura dell’assegno di mantenimento pattuito con il coniuge in sede di separazione.

D’altro canto, ove mai si volesse ritenere che quello di cui si discute non costituisca un fatto nuovo sopravvenuto, utilmente deducibile a fondamento di un’eventuale istanza di modifica delle condizioni della separazione consensuale ex artt. 710 e 711, ultimo comma, c.p.c., esso resterebbe pur sempre invocabile a sostegno di un’azione di annullamento, per vizio del consenso, del negozio giuridico contenente le suddette condizioni (cfr. Cass. n. 26202/2013, Cass. n. 14093/2009, Cass. 24321/2007, Cass. n. 17902/2004).

Sicchè, anche guardando le cose da questa diversa prospettiva, non potrebbero comunque porsi in dubbio l’interesse e la legittimazione dell’odierna controricorrente ad agire per l’accertamento della simulazione del contratto di compravendita dedotto in giudizio.

Superato il primo motivo di carattere logicamente preliminare, deve ora procedersi alla congiunta disamina dei restanti mezzi di impugnazione -ovvero l’unico del ricorso principale e il secondo di quello incidentale-, accomunati dalla denuncia della medesima violazione di legge.

Essi sono infondati.

A norma dell’art. 2729, comma 1,c.c., il giudice è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della ”precisione“ è riferito al fatto noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della ”gravità“ attiene al grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della ”concordanza“, rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola- desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 23737/2020, Cass. n. 2482/2019).

Per consolidato indirizzo di questa Corte, il procedimento logico da seguire ai fini dell’ammissione della prova presuntiva si articola in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell’analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti; il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 3643/2019).

Si suole, inoltre, affermare che per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto da provare sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il secondo sia desumibile dal primo comeconseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull’id quod plerumque accidit, dal momento che la deduzione logica integra una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 24643/2021, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 14762/2019, Cass. n. 22909/2012).

Nel descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la denuncia in sede di legittimità della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729, comma 1, c.c., formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei suddetti caratteri, ma non anche quando la critica si concreti in una differente ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice, senza che risultino spiegati i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. Cass. n. 8829/2023, Cass. n. 29412/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 18611/2021, Cass. n. 3541/2020, Cass. n. 29635/2018, Cass. n. 19485/2017).

Del resto, poichè le presunzioni semplici sono lasciate alla sua prudenza (come testualmente sancito dalla norma sostanziale in commento), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole di esperienza -fra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società-tramite le quali dedurre il fatto ignoto, nonchè verificare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza prescritti dalla legge (cfr. Cass. n. 19472/2023, Cass. n. 9626/2023, Cass. n. 6143/2023, Cass. n. 27066/2022, Cass. n. 18611/2021).

Trattandosi di apprezzamento discrezionale, esso è sottratto a l sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 2724/2023, Cass. n. 101/2015, Cass. n. 8023/2009); con la precisazione che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà dell’iterdecisorio (cfr. Cass. n. 20066/2023, Cass.n. 12874/2023, Cass. n. 11357/2023, Cass. n. 7635/2023, Cass. n. 5091/2022, Cass. n. 41132/2021).

Così impostata la questione in termini di diritto, deve rilevarsi che la Corte d’Appello capitolina ha operato una puntuale e corretta disamina degli elementi di prova indiziaria disponibili, sia sul piano analitico, con riferimento alla pregnanza dei singoli fatti noti, sia su quello della sintesi globale della loro complessiva concordanza.

Invero, il giudice distrettuale ha dapprima indicato gli indizi da cui è stata dedotta la prova presuntiva dell’accordo simulatorio concluso fra il Mancini e il Merloni -in particolare: la documentata assenza, nel periodo antecedente la stipula del contratto, di movimentazioni in uscita dal conto corrente dell’acquirente e in entrata su quello dell’alienante, a fronte della dichiarazione di avvenuto integrale pagamento del prezzo resa nel rogito notarile dal Mancini; l’inottemperanza del Merloni all’ordine di esibizione emesso nei suoi confronti dal Tribunale ai sensi dell’art. 210 c.p.c., avente ad oggetto copia dei contratti relativi alle utenze domestiche riferibili agli immobili da lui apparentemente acquistati; il complessivo contegno processuale tenuto dallo stesso Merloni-, e quindi ne ha apprezzato la gravità, precisione e concordanza sulla scorta di una valutazione d’insieme, e non atomistica, dei diversi elementi (pagg. 6-7 della sentenza).

Il giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale è sorretto da motivazione non apparente, nè manifestamente illogica o insanabilmente contraddittoria, come tale insindac abile in questa sede.

I ricorrenti ne contestano la correttezza, addebitando al giudice a quo di non aver adeguatamente valutato alcuni elementi emersi dall’espletata istruttoria, e in particolare il documentato versamento sul conto corrente del Mancini dell’assegno circolare con cui il Merloni avrebbe provveduto a pagare il residuo prezzo della vendita, nonchè la comprovata assenza di ulteriori rapporti fra i contraenti che potessero in qualunque modo giustificare il trasferimento di quella somma di danaro.

La critica da loro rivolta alla sentenza d’appello, per il modo in cui è formulata, si risolve, a ben vedere, nella sollecitazione di un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , ponendosi così su un terreno che non è quello dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr. Cass. n. 18842/2022, Cass. n. 8941/2022, Cass.n. 1166/2022, Cass. n. 35281/2021, Cass. n. 18809/2021, Cass. Sez.

Un. n. 1785/2018).

Deve, peraltro, escludersi che l’impugnata decisione abbia violato il principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c., avendo questa Corte ripetutamente affermato: -che le limitazioni alla facoltà di prova dellasimulazione, previste per i contraenti dall’art. 2722 c.c. -il cui fondamento va rinvenuto nella riprovazione sociale della menzogna- non operano nei confronti deiterzi e dei creditori, i quali, non avendo acce sso alla controdichiarazione, possono provare l’esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese lepresunzioni (cfr. Cass.n. 10592/2012, Cass. n. 10240/2007, Cass. n. 5765/2005); -che la dichiarazione relativa al versamento del prezzo d i una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti dei creditori di una delle parti o dei terzi estranei al contratto (cfr. Cass. n. 29540/2019, Cass. n. 5326/2017, Cass. n. 22454/2014), potendo, invece, trarsi elementi presuntivi di valutazione circa il carattere fittizio del negozio dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento delcorrispettivo indicato nell’atto, non abbia fornito la relativa dimostrazione (cfr. Cass. n. 26834/2023, Cass. n. 23630/2022, Cass. n. 17390/2021, Cass. n. 17628/2007, Cass. n. 1413/2006, Cass. n. 11372/2005, Cass. n. 11361/1999).

Per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi devono essere respinti.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Al relativo pagamento -da eseguire a favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), risultando la Pappacena ammessa al beneficio del gratuito patrocinio- vanno solidalmente condannati ambedue i ricorrenti, ai sensi dell’art. 97, comma 1, 2° periodo, c.p.c., stante il loro comune interesse nella causa, desumibile anche dalla parziale identità delle questioni sollevate e dibattute (cfr. Cass. n. 1650/2022, Cass. n. 27476/2018, Cass. n. 20916/2016, Cass. n. 16056/2015).

Alla liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore della controricorrente dovrà provvedere, con apposito decreto di pagamento, il giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, giusta il disposto dell’art. 83, comma 2, D.P.R.cit..

Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del Mancini e del Merloni l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, dello stesso decreto, inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 8.500 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, a norma dell’art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. cit., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente principale - e da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Puccini n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4029/2018 pubblicata il 14 giugno 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4029/2018 del 14 giugno 2018, in totale riforma della decisione di primo grado assunta dal Tribunale di Roma, la Corte d’Appello capitolina accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio coniuge separato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], volta a sentir dichiarare la simulazione assoluta dell’atto di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 2006 intercorso fra i predetti convenuti, avente ad oggetto due appartamenti di proprietà del primo siti nella capitale alla via Ponte degli Incastri n. 175; nel contempo, condannava in solido gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, respingendo la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria da loro avanzata in prime cure nei confronti dell’attrice, che invece il Tribunale aveva accolto. Contro questa sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 15 giugno 2018, il Merloni e il Mancini hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati, rispettivamente, a uno e a due motivi, entrambi resistiti dalla Pappacena con separati controricorsi. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio. La sola controricorrente ha depositato memoria. Con nota depositata il 7 settembre 2023 il procuratore del Mancini ha dichiarato la sopravvenuta morte del proprio assistito, chiedendo alla Corte di voler assumere ogni consequenziale provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] Va, anzitutto, disattesa l’istanza di interruzione del processo formulata dal procuratore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non trovando detto istituto applicazione nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio (cfr. Cass. n. 8463/2022, Cass. n. 24635/2015, Cass. n. 3323/2014, Cass. n. 15678/2013). Tanto premesso, deve preliminarmente ordinarsi, ai sensi dell’art.335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi separatamente proposti dal Merloni e dal Mancini, precisandosi che il primo va considerato principale, in quanto notificato anteriormente al secondo, da qualificare, conseguentemente, come incidentale, ancorchè non proposto nella forma del controricorso (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015). A)Ricorso principale Con l’unico motivo di ricorso il Merloni denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., rimproverando alla Corte d’Appello di Roma di aver affermato la natura simulata dell’atto di compravendita intercorso fra lui e il Mancini, sulla scorta di semplici presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalla legge. Deduce, inoltre, che dall’espletata istruttoria era emersa la prova dell’effettivo pagamento da parte di esso acquirente del residuo prezzo di 78.800 euro, soggiungendo che l’erogazione di una così cospicua somma di danaro non trovava giustificazione in altri eventuali rapporti intrattenuti dalle parti, giammai prospettati dall’attrice. B)Ricorso incidentale Con il primo motivo di ricorso il Mancini allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1415, comma 2, c.c., anche con riferimento all’art. 100 c.p.c.. Sostiene che erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente in capo alla Pappacena l’interesse ad agire per la declaratoria della simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso dal proprio coniuge con il Merloni, sull’assunto che l’accertamento di una maggiore consistenza patrimoniale del marito le consentirebbe di instare per la revisione degli accordi della separazione consensuale da lei conclusi con quest’ultimo successivamente alla stipula dell’atto impugnato, e in particolare per l’aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento previsto in suo favore, illo tempore stabilito «in considerazione della già avvenuta alienazione». Il collegio capitolino avrebbe, infatti, trascurato di considerare che la vendita di cui trattasi era stata conclusa sette mesi prima della separazione consensuale fra i coniugi, i quali non potevano non aver tenuto conto di ciò in sede di determinazione della misura dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie. In un simile contesto, l’eventuale accoglimento dell’azione di simulazione non costituirebbe una circostanza sopravvenuta utilmente deducibile ai fini della modifica degli accordi di separazione. Con il secondo motivo, che lamenta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1417, 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., si imputa alla Corte territoriale di aver fondato la decisione su elementi indiziari non gravi, né precisi e concordanti. Nel rispetto dell’ordine logico delle questioni va esaminato con priorità il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale viene messa in discussione l’esistenza di una delle condizioni dell’azione esperita dalla Pappacena. La censura è priva di fondamento. Ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c., i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la citata norma non consente di ravvisare un interesseindistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale sottostante all’atto impugnato, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione; pertanto, non tutti i terzi, sol perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l’accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione esclusivamente a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto (cfr. Cass. n. 19149/2022, Cass. n. 29923/2020, Cass. n. 4023/2007, Cass. n. 6651/2005). Nel caso di specie, risulta evidente come l’istante [OSCURATO:PERSONA] abbia interesse all’accertamento della natura simulata dell’atto di compravendita concluso dal proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], al fine di far emergere che le condizioni patrimoniali del marito, simulato alienante, sono assai più floride di quel che appariva all’epoca della sottoscrizione degli accordi di separazione consensuale, quando fu prevista la corresponsione in favore di essa attrice di un assegno di mantenimento determinato sulla base della situazione allora conosciuta. Sotto tale aspetto, la simulazione pregiudica la posizione giuridica della Pappacena, nella veste di terza estranea al contratto, rappresentando un ostacolo al fruttuoso esercizio del suo diritto di ottenere la revisione in aumento della misura dell’assegno di mantenimento pattuito con il coniuge in sede di separazione. D’altro canto, ove mai si volesse ritenere che quello di cui si discute non costituisca un fatto nuovo sopravvenuto, utilmente deducibile a fondamento di un’eventuale istanza di modifica delle condizioni della separazione consensuale ex artt. 710 e 711, ultimo comma, c.p.c., esso resterebbe pur sempre invocabile a sostegno di un’azione di annullamento, per vizio del consenso, del negozio giuridico contenente le suddette condizioni (cfr. Cass. n. 26202/2013, Cass. n. 14093/2009, Cass. 24321/2007, Cass. n. 17902/2004). Sicchè, anche guardando le cose da questa diversa prospettiva, non potrebbero comunque porsi in dubbio l’interesse e la legittimazione dell’odierna controricorrente ad agire per l’accertamento della simulazione del contratto di compravendita dedotto in giudizio. Superato il primo motivo di carattere logicamente preliminare, deve ora procedersi alla congiunta disamina dei restanti mezzi di impugnazione -ovvero l’unico del ricorso principale e il secondo di quello incidentale-, accomunati dalla denuncia della medesima violazione di legge. Essi sono infondati. A norma dell’art. 2729, comma 1,c.c., il giudice è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della ”precisione“ è riferito al fatto noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della ”gravità“ attiene al grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della ”concordanza“, rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola- desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 23737/2020, Cass. n. 2482/2019). Per consolidato indirizzo di questa Corte, il procedimento logico da seguire ai fini dell’ammissione della prova presuntiva si articola in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell’analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti; il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 3643/2019). Si suole, inoltre, affermare che per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto da provare sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il secondo sia desumibile dal primo comeconseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull’id quod plerumque accidit, dal momento che la deduzione logica integra una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 24643/2021, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 14762/2019, Cass. n. 22909/2012). Nel descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la denuncia in sede di legittimità della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729, comma 1, c.c., formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei suddetti caratteri, ma non anche quando la critica si concreti in una differente ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice, senza che risultino spiegati i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. Cass. n. 8829/2023, Cass. n. 29412/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 18611/2021, Cass. n. 3541/2020, Cass. n. 29635/2018, Cass. n. 19485/2017). Del resto, poichè le presunzioni semplici sono lasciate alla sua prudenza (come testualmente sancito dalla norma sostanziale in commento), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole di esperienza -fra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società-tramite le quali dedurre il fatto ignoto, nonchè verificare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza prescritti dalla legge (cfr. Cass. n. 19472/2023, Cass. n. 9626/2023, Cass. n. 6143/2023, Cass. n. 27066/2022, Cass. n. 18611/2021). Trattandosi di apprezzamento discrezionale, esso è sottratto a l sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 2724/2023, Cass. n. 101/2015, Cass. n. 8023/2009); con la precisazione che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà dell’iterdecisorio (cfr. Cass. n. 20066/2023, Cass.n. 12874/2023, Cass. n. 11357/2023, Cass. n. 7635/2023, Cass. n. 5091/2022, Cass. n. 41132/2021). Così impostata la questione in termini di diritto, deve rilevarsi che la Corte d’Appello capitolina ha operato una puntuale e corretta disamina degli elementi di prova indiziaria disponibili, sia sul piano analitico, con riferimento alla pregnanza dei singoli fatti noti, sia su quello della sintesi globale della loro complessiva concordanza. Invero, il giudice distrettuale ha dapprima indicato gli indizi da cui è stata dedotta la prova presuntiva dell’accordo simulatorio concluso fra il Mancini e il Merloni -in particolare: la documentata assenza, nel periodo antecedente la stipula del contratto, di movimentazioni in uscita dal conto corrente dell’acquirente e in entrata su quello dell’alienante, a fronte della dichiarazione di avvenuto integrale pagamento del prezzo resa nel rogito notarile dal Mancini; l’inottemperanza del Merloni all’ordine di esibizione emesso nei suoi confronti dal Tribunale ai sensi dell’art. 210 c.p.c., avente ad oggetto copia dei contratti relativi alle utenze domestiche riferibili agli immobili da lui apparentemente acquistati; il complessivo contegno processuale tenuto dallo stesso Merloni-, e quindi ne ha apprezzato la gravità, precisione e concordanza sulla scorta di una valutazione d’insieme, e non atomistica, dei diversi elementi (pagg. 6-7 della sentenza). Il giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale è sorretto da motivazione non apparente, nè manifestamente illogica o insanabilmente contraddittoria, come tale insindac abile in questa sede. I ricorrenti ne contestano la correttezza, addebitando al giudice a quo di non aver adeguatamente valutato alcuni elementi emersi dall’espletata istruttoria, e in particolare il documentato versamento sul conto corrente del Mancini dell’assegno circolare con cui il Merloni avrebbe provveduto a pagare il residuo prezzo della vendita, nonchè la comprovata assenza di ulteriori rapporti fra i contraenti che potessero in qualunque modo giustificare il trasferimento di quella somma di danaro. La critica da loro rivolta alla sentenza d’appello, per il modo in cui è formulata, si risolve, a ben vedere, nella sollecitazione di un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , ponendosi così su un terreno che non è quello dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr. Cass. n. 18842/2022, Cass. n. 8941/2022, Cass.n. 1166/2022, Cass. n. 35281/2021, Cass. n. 18809/2021, Cass. Sez. Un. n. 1785/2018). Deve, peraltro, escludersi che l’impugnata decisione abbia violato il principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c., avendo questa Corte ripetutamente affermato: -che le limitazioni alla facoltà di prova dellasimulazione, previste per i contraenti dall’art. 2722 c.c. -il cui fondamento va rinvenuto nella riprovazione sociale della menzogna- non operano nei confronti deiterzi e dei creditori, i quali, non avendo acce sso alla controdichiarazione, possono provare l’esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese lepresunzioni (cfr. Cass.n. 10592/2012, Cass. n. 10240/2007, Cass. n. 5765/2005); -che la dichiarazione relativa al versamento del prezzo d i una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti dei creditori di una delle parti o dei terzi estranei al contratto (cfr. Cass. n. 29540/2019, Cass. n. 5326/2017, Cass. n. 22454/2014), potendo, invece, trarsi elementi presuntivi di valutazione circa il carattere fittizio del negozio dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento delcorrispettivo indicato nell’atto, non abbia fornito la relativa dimostrazione (cfr. Cass. n. 26834/2023, Cass. n. 23630/2022, Cass. n. 17390/2021, Cass. n. 17628/2007, Cass. n. 1413/2006, Cass. n. 11372/2005, Cass. n. 11361/1999). Per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi devono essere respinti. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Al relativo pagamento -da eseguire a favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), risultando la Pappacena ammessa al beneficio del gratuito patrocinio- vanno solidalmente condannati ambedue i ricorrenti, ai sensi dell’art. 97, comma 1, 2° periodo, c.p.c., stante il loro comune interesse nella causa, desumibile anche dalla parziale identità delle questioni sollevate e dibattute (cfr. Cass. n. 1650/2022, Cass. n. 27476/2018, Cass. n. 20916/2016, Cass. n. 16056/2015). Alla liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore della controricorrente dovrà provvedere, con apposito decreto di pagamento, il giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, giusta il disposto dell’art. 83, comma 2, D.P.R.cit.. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del Mancini e del Merloni l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, dello stesso decreto, inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 8.500 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, a norma dell’art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. cit., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 29601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris