CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9292/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , LUNG.TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA], N. 9 - 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende ; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 FINO 2 SECURISATION SRLe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], N. 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FINO 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 8060/2018 depositata il 12/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I l T ribunale di Roma accoglieva le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto, dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e dalla [OSCURATO:PERSONA] C ommerciale della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava la nullità per simulazione assoluta dell’atto di compravendita in data 9 novembre 1992, stipulato a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma repertorio numero 31905 tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] con il consenso della coniuge del Brecciaroli, [OSCURATO:PERSONA] , contratto relativo all a comprevendita dell e seguenti unità immobiliari: a) fabbricato in Roma, via del C asaletto, n . 28 - 30, b) quattro appartamenti in [OSCURATO:PERSONA],frazione [OSCURATO:PERSONA] via Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 degli Anguillara n.3,5,7. Rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La societàEdilchinzari srl proponeva appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] sua volta proponeva appello. Gli appelli venivano riuniti e la Corte d’Appello dichiarava la nullità della notificazione della citazione rimettendole parti dinanzi al Tribunale di Roma. 4. Il giudizio veniva riassunto da [OSCURATO:PERSONA] (già R olo Banca e già [OSCURATO:PERSONA] in luogo della quale interveniva la cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA] spa, nonché Unicredit management Bank in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] cessionaria dei crediti della BNL, [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ribunale di Roma, rinnovata l’istruttoria , dichiarava la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’azione revocatoria e dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di compravendita oggetto della domanda di simulazione, ribadendo la medesima soluzione di cui alla prima sentenza annullata. 5. La S ocietà [OSCURATO:SOCIETA], proponeva nuovamente appello. Proponeva appello anche Roberto BRACCIAROLI . I due appelli venivano riuniti.Il giudizio d’appello si interrompeva a causa del decesso di [OSCURATO:PERSONA] appellante. La società [OSCURATO:SOCIETA] riassumeva il giudizio e s i cost ituivano gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 6. La Corte d’Appello di Roma rigettava entrambi gli appelli e confermava la sentenza di primo grado. Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 7. In particolare, il giudice del gravam e evidenziava che la sentenza impugnata si basava su argomenti presuntivi da valutarsi congiuntamentementre l’appello li contestava singolarmente. Nell’ambito del complessivo materiale acquisito il T ribunale aveva ritenuto come fatti certi idonei a far presumere la simulazione: l’anteriorità delle garanzie prestate dal B recciaroli in favore della società RASimmobiliare, la contiguità temporale tra la revoca degli affidamenti nei confronti delle società garantite e l’intervenuta iscrizione di ipoteca volontaria in data immediatamente antecedente alla vendita da parte del Banco di [OSCURATO:PERSONA] bene della garantita RAS. I suddetti fatti non erano contestati dagli appellanti nella loro effettiva sussistenza ma solo nella loro rilevanza so tto il profilo dell’idoneità a provare la simulazione in quanto le ragioni creditorie anteriori alla compravendita configuravano semmai l’ interesse ad agire del creditore ma non determinavano la fondatezza dell’azione proposta al fine di vedere accertata la simulazione assoluta. La Corte d'Appello evidenziava la sussistenza di altre circostanze sulle quali il Tribunale aveva basato la propria decisione costituite dalrapporto di amicizia che intercorreva tra il Brecciaroli e la legale rappresentante della società appellante , dalla esiguità del prezzo di vendita, dalla mancanza di prova del pagamento del prezzo,dalla scarsa liquidità della società acquirente desumibile dal bilancio del 3 dicembre 1991, dall’oggetto sociale di tale società , dalla cessione inblocco di tutti i propri beni da parte dell’alienante. L’appellante aveva sottoposto a critica le singole circostanze procedendo ad una valutazione separata delle stesse. In ogni caso non aveva fornito alcuna prova del pagamento del prezzo non Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 essendo sufficiente la dichiarazione resa in sede di rogito da parte dell’acquirente di aver proceduto a pagamento con quietanza dell’alienante e nella produzione di fotocopie nella sola parte anteriore di assegni circolari per lire 100.000.000 intestati al Brecciaroli senza che fosse e vincibile alcuna causale data l’astrattezza dei titoli. La scarsa liquidità della società non era posta sufficientemente in discussione dalla documentazione dell’appellante, peraltro , la società era attiva nel commercio di materiali per l’edilizia e l’acquisto di un appartamento in Romae d i quattro appartamenti in [OSCURATO:PERSONA] non avevaalcuna connessione con la sua attività. Non vi era stata alcun a inversione dell’onere della prova e la documentazione probatoria era tardiva e non idonea a prova re il trasferimento del possesso. 8. La società [OSCURATO:SOCIETA] e Aldo B reccia roli in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo. 9. [OSCURATO:PERSONA] quale cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso; 10. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si evidenzia che, pur non essendo integro il contraddittorio, non essendosi perfezionate tutte le notifiche alle parti intimate, èpossibile procedere alla decisione data l’evidente inammissibilità o infondatezza delle censure. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. 2- , Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 - 01). 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1414, 2697, 2727 e 2729 codice civile La censura è rivolta alla affermazione della Corte d’Appello che ha ricalcato il ragionamento seguito nella sentenza di primo grado ritenendo provata la simulazione dell’atto di compravendita del 9 novembre 1992 senza considerare che l’azione di simulazione assoluta mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente e non a ricostituire la garanzia patrimoniale del creditore come invece l’azione revocatoria ex articolo 2901 del codice civile. A parere del ricorrente la Corte avrebbe posto a fondamento della decisione Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 l’intento fraudolento di sottrarre i beni creditori piuttosto che la volontà simulatoria. Tale errore avrebbe influenzato tutta la decisione travisando l’interpretazione dei fatti. Il ricorso ripercorre i nove indicatori richiamati dalla Corte a fondamento dell’accoglimento della domanda di simulazione per affermare che non sarebbe stata raggiunta la prova della simulazione.Nel giudizio di appello tutti gli elementi sui quali si è fondato il ragionamento presuntivo sarebbero stati contestati e smentiti dagli appellanti, i quali avrebbero dimostratoampiamente che i suddetti elementi non potevano configurare una prova, ancorché presuntiva, della dedotta simulazione. In particolare, l'anteriorità delle garanzie prestate al Brecciaroli sarebbe circostanza del tutto irrilevante rispetto alla domanda di simulazione; il rapporto di stretta conoscenza tra Brecciarolie la persona fisica all'epoca legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] non era in alcun modo provato;la sproporzione tra il prezzo dichiarato e il reale valore dei beni era solo del30 per cento; la prova del pagamento del prezzoera stata data, infatti la Società, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso , aveva adeguatamente dimostrato la corresponsione del prezzo, producendo copia di assegni per circa lire 100 milioni,nonché copia della relazione accompagnatoria del bilancio dalla quale risultava anche la stipuladi tre contratti di mutuo fondiario con iscrizione di ipoteca sugli immobili in questione; la mancanza di liquidità della Società era smentita dai suddetti mutui; l'oggetto sociale della società ricomprendeva anche l'acquisto degli immobili in esame;la partecipazione all’accordo simulatorio della Crostelli, coniuge del Brecciaroli, non era affatto provata. Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 In conclusione, a parere del ricorrente, né il creditore procedente né gli altri creditori intervenuti avrebbero dimostrato che le parti in realtà non volevano gli effetti del contratto concluso né tantomeno sarebbe stata dimostrata l'incapienza delle società debitrice principal e di cui il B recciaroli , unitamente ad altri , er a fideiussore. 2.Il motivo di ricorso è infondato. Preliminarmente è opportuno richiamare i seguenti principi consolidati in tema di prova da parte dei terzi della simulazione assoluta di un contratto di compravendita: •La prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell’indagine sulla simulazione, le risultanze dell’atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l’intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall’art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni; •In tema di prova della simulazione, essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente ex art.2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015; Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003). 2.1 Venendo al caso di specie, in base ai princip i sopra richiamati,l’originaria attrice, terza rispetto al contratto simulato, era ammessa a provare con ogni mezzo la relativa domanda e spettava al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e sull'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez.3, Sent. n. 903 del 2005) . La Corte d'Appello ha ampiamente motivato le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto sussistente la simulazione del contratto, peraltro in conformità a quanto già deciso dal Tribunale di Roma in primo grado. In particolare,ha valorizzato le seguenti circostanze indiziarie già prese in esame dal T ribunale : l'anteriorità delle garanzie prestate da B recciaroli in favore della società R as Immobiliare, la contiguità temporale tra revoca degli affidamenti nei confronti della società garante e intervenuta iscrizione di ipoteca volontaria in data immediatamente antecedente alla vendita da parte del Banco di [OSCURATO:PERSONA] sull’unico bene della garantita. Tali fatti attinenti alle ragioni del creditore secondo la Corte d'Appello dovevanoleggersi in un quadro di concatenazione Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 di eventi strettamente connessi. Le ulteriori circostanze rilevanti indicate nella sentenza impugnata sono costituite dal rapporto di amicizia intercorrente tra il Brecciaroli e la legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], l'esiguità del prezzo di vendita , la mancanza di prova del pagamento del prezzo, la scarsa liquidità della società acquirente desumibile dal bilancio del 3 dicembre 1991,l'oggetto sociale di tale società e la cessione in blocco di tutti i beni da parte del Br e cciaroli . In oltre , La Corte d'Appello ha evidenziato che, quanto allacarenza probatoria inerente l’effettivo pagamento del prezzo, la società acquirente non aveva fornito alcuna prova del pagamento, non essendo sufficiente la mera dichiarazione resa in sede di rogito di aver proceduto al pagamento con quietanza dell'alienante, né la produzione di fotocopie della parte anteriore di assegni circolari per lire 100.000.000intestati al Brecciaroli di cui non eraevincibile la causale data l'astrattezza dei titoli e che comunque avrebbero rappresentato solo una minima parte del prezzo indicato nel contratto. Infine, non assumeva valore probatorio rilevante al fine di superare la riscontrata mancanza di liquidità della società come risultante dal bilancio al 31 dicembre 1992 la richiesta di mutuo ipotecario, peraltro risultante solo dalla relazione accompagnatoria al bilancio e non altrimenti provata. Ed anzi dovevano considerarsi ulteriori elementi di segno contrario quali l’oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA] costituito dal commercio di materiali per l’edilizia. Rispetto a tale attività non si giustificava l’acquisto di un appartamento a Roma e di quattro appartamenti a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello, dunque, così come il giudice di primo grado, dopo aver valutato le prove (anche indiziarie) raccolte in Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 giudizio, ha ritenuto il trasferimento in oggetto meramente simulato. Tale apprezzamento in fatto che, come si è detto, non è possibile censurare neanche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti (principali o secondari) decisivi, non si presta, evidentemente, a conseguenti censure in diritto sulla base dei principi sopra richiamati. In conclusione, nessuna inversione dell’onere probatorio in violazione dell’art. 2697 c.c. è dato riscontrare. A tal proposito il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 02/03/2017, Rv. 643061 –01, conf. Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018 ) . Quanto alla violazione degli artt.2727 e 2729 c.c. deve ribadirsi che: In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartarequelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2- , Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 -01). A ben vedere i ricorrenti, con le censure proposte, chiedono sostanzialmente una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. In altri termini, la complessiva censura Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 proposta dal ricorrente, anche se formal mente proposta come violazione di legge, si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di meritonon condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se i giudici di merito abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, abbia preso in esame tutti i fatti decisivi oggetto di discussione; ciò che, come dianzi detto, nelcaso di specie è dato riscontrare. In conclusione, deve darsi continuità al già richiamato principio di diritto secondo il quale: In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, Sent. n. 22801 del 2014). 3. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019n. 9292 sez. S2 -ud. 30/05/2023 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ognuna delle due particontroricorrenti che liquida rispettivamente in euro 3100, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12,