CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25827/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, C.R. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giuste procure speciali in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrenti - I. contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], considerato to2e. domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte 90,t Suprema di Cassazione - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 305/2019, pubblicata il 5 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Fermo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la Royal s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto di cessione di quote sociali di Royal s.r.I., perfezionato dal Cesoni e dal Clementi in data 29 luglio 2009, la successiva vendita tra [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico e amministratore di Royal s.r.I., a C.R. s.r.I., di un fabbricato e di porzione di un terreno siti in Cannpli, nonché l'atto di scissione societaria ed intestazione degli immobili siti in Campli del 19 maggio 2011 a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostegno della domanda l'attore, premettendo di avere alienato a [OSCURATO:PERSONA] la sua intera quota di partecipazione nella Royal s.r.I., comprensiva di un capannone industriale sito in Campli, dedusse che il Cesoni, rimasto inadempiente all'obbligo di pagamento della residua somma pattuita, pari ad euro 300.000,00, aveva ceduto la medesima quota, al prezzo di euro 510.000,00, a [OSCURATO:PERSONA], che, quale socio e nuovo amministratore di Royal s.r.I., aveva ceduto il fabbricato industriale alla C.R. s.r.I., di cui era amministratore il figlio [OSCURATO:PERSONA], e che con successivo atto la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., entrambe amministrate da [OSCURATO:PERSONA], avevano posto in essere un'operazione di scissione mediante apporto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di una serie di immobili, tra i quali il capannone industriale. Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Fermo accolse la domanda e dichiarò inefficace, nei confronti dell'attore, gli atti suindicati, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite. 2. La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA], dalla Royal s.r.I., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte d'appello di Ancona, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], respinse l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le ulteriori spese del grado. Osservò la Corte, per quanto di interesse in questa sede, che dalla documentazione prodotta si evinceva che: a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano pattuito per la cessione dell'intero capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. il prezzo di euro 932.000,00 ed il Ghedini, con separato atto di quietanza, aveva dato atto di avere ricevuto la somma di euro 632.000,00; b) il Cesoni aveva ceduto la propria quota sociale a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 510.000,00, concordando, in data 6 ottobre 2009 con scrittura privata, che l'importo dovuto dal Clementi a titolo di corrispettivo sarebbe stato compensato con l'importo di euro 632.000,00 asseritamente sottratto dal Cesoni a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e utilizzato per il pagamento della quota acquistata dal Ghedini; c) il Cesoni ed il Clementi erano consapevoli di ledere le ragioni creditorie del Ghedini, deponendo in tal senso la circostanza che la cessione delle quote era avvenuta ad un prezzo notevolmente inferiore a quello precedentemente pattuito per la vendita effettuata dal Ghedini al Cesoni; d) dalla visura camerale di [OSCURATO:SOCIETA]. si evinceva che il Clementi era amministratore unico di detta società a seguito di nomina del 9 aprile 2009, iscritta in data 16 aprile 2009, e, quindi, in data anteriore al suo acquisto delle quote, e che, in tale qualità, fosse a conoscenza dell'effettivo contenuto dell'atto di cessione di quote perfezionato dal Ghedini e dal Cesoni e del mancato integrale pagamento del corrispettivo e, dunque, dell'esistenza di un credito maturato dal primo ed originato da tale cessione, cosicché risultava provata la scientia damni in capo al Clementi. Quanto agli ulteriori atti dispositivi, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità applicabili in caso di due distinti e successivi trasferimenti del medesimo compendio immobiliare, i giudici di appello rilevarono che, nella specie, essendo stata l'azione revocatoria svolta anche nei confronti dei sub- acquirenti, la prova della conoscenza della revocabilità dell'atto di cessione intervenuto tra il Cesoni ed il Clementi in capo alle parti dei successivi atti dispositivi si ricavava dalla circostanza che l'amministratore unico e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], fatto che consentiva di ritenere, in base ad una presunzione dotata della necessaria gravità e concludenza, che egli fosse stato posto a conoscenza delle vicende che avevano interessato il trasferimento della quota sociale relativa ad una società il cui patrimonio comprendeva anche l'immobile oggetto di vendita alla [OSCURATO:SOCIETA]. e poi di assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell'ambito della operazione di scissione. I giudici di merito evidenziarono, inoltre, che, sebbene fosse insorto un contrasto in giurisprudenza in ordine alla astratta revocabilità degli atti dispositivi posti in essere nell'ambito di operazioni di scissione societaria, gli appellanti non avevano mosso censure alla sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto astrattamente revocabile l'atto di scissione.3. Contro la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., C.R. s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. In prossimità dell'adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2909 (2901) e 2697 cod. civ. e sostengono che gli elementi presuntivi su cui i giudici di appello avevano fondato la decisione e dai quali avevano desunto la sussistenza del presupposto della scientia damni in capo al terzo - ossia il prezzo di acquisto delle quote societarie e il fatto che l'acquirente al momento dell'atto era già amministratore della società di cui stava acquistando l'intera quota societaria - sarebbero privi dei caratteri della gravità, precisione e concordanza. Deducono a sostegno della censura che: a) in data 30 dicembre 2008, con atto pubblico, il Ghedini, nella qualità di socio unico e amministratore di Royal s.r.I., aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA], l'intera quota sociale, comprensiva di un capannone industriale sito in Campli e di porzione di terreno edificabile situato nel medesimo Comune, al prezzo di euro 932.000,00, da pagarsi entro il 30 gennaio 2009; b) in data 13 gennaio 2009 [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto con atto stipulato in pari data alla [OSCURATO:SOCIETA]. parte del fabbricato industriale di Royal s.r.I., incassando la somma di euro 1.100.000;c) [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto la somma di euro 632.000,00, impegnandosi a pagare la differenza di euro 300.000,00 entro il 29 maggio 2009, ma tale ultima somma non era mai stata versata; d) in data 29 luglio 2009 [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] l'intera quota di partecipazione sociale alla [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di euro 510.000,00, da pagarsi entro il 21 gennaio 2010; e) il 6 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto scrittura privata in forza della quale avevano compensato il debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - derivante dalla vendita dell'intera quota societaria di [OSCURATO:SOCIETA]. - con il debito che quest'ultimo aveva nei confronti della società Royal s.r.I., dalle cui casse risultavano prelevamenti indebiti per euro 632.000,00; f) con successiva scrittura del 6 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di rimettere nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto prelevato. Osservano, altresì, i ricorrenti che la ricostruzione operata dalla Corte di merito sarebbe smentita dalla documentazione allegata, ed in particolare dalla visura storica della Royal s.r.I., dalla quale non emergeva il debito vantato dal Ghedini nei confronti del Cesoni, ma risultava piuttosto che con il parziale pagamento del prezzo era stata trasferita la piena proprietà della quota di partecipazione dal Ghedini al Cesoni, circostanza questa che confermava l'acquisto in buona fede da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati. 1.2. Anche se sono stati dedotti vizi di violazione di legge, le doglianze sono volte ad ottenere una rilettura delle risultanze processuali non consentita dalla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e dagli stretti limiti da esso imposti al controllo sulla motivazione.1.3. La stessa modalità di formulazione del motivo consente di dedurne che i ricorrenti criticano l'accertamento in fatto sul quale si fonda la motivazione del giudice d'appello e non l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 2901 c.c. da questo fornita e, in ogni caso, sebbene si lamenti che il giudice di merito abbia fatto ricorso a presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, non si denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. nel rispetto dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1785 del 2018. 1.4. Con tale ultima pronuncia si è, invero, chiarito che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Con l'ulteriore precisazione che la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, poiché in questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice. 1.5. Ebbene, dalla illustrazione del motivo si evince che i ricorrenti non prospettano una falsa applicazione dei criteri dettati in materia di prova presuntiva, ma piuttosto sollecitano una diversa ricostruzione della vicenda fattuale richiamando il contenuto di un documento (la visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA].), prodotto nel corso del giudizio di merito. Trascurano, invece, che la Corte d'appello ha fatto un corretto utilizzo delle presunzioni, valorizzando sia la circostanza che la cessione della quota unica della società Royal da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta ad un prezzo notevolmente inferiore (euro 510.000,00) rispetto a quello pattuito, solo due mesi prima, per la cessione effettuata dal Ghedini al Cesoni (euro 932.000), sia la circostanza che il Clementi era amministratore della società Royal già dalla data del 9 aprile 2009, ossia prima del suo acquisto della quota unica, e che in tale veste non poteva non sapere che il prezzo pattuito dal Gherardi e dal Cesoni per la cessione della quota della [OSCURATO:SOCIETA]. non era stato interamente pagato dall'acquirente, che risultava pertanto debitore del Ghedini. Nel valutare tali elementi, assunti a fondamento della decisione, i giudici di appello si sono attenuti al principio secondo il quale la prova della scientia damni da parte del terzo può essere fornita anche tramite presunzioni semplici il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., sez. 3, 22/03/2016, n. 5618; Cass., sez. 2, 17/08/2011, n. 17327). 1.6. La censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità anche con riguardo alla violazione dell'art. 2697 c.c., che si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche quando il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass., sez. U, 5/08/2016, n. 16598). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., assumono che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la mala fede in capo alla C.R. immobiliare s.r.l. e, successivamente, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e, quindi, la consapevolezza del vizio di revocabilità del primo trasferimento delle quote sociali della Royal s.r.I., prendendo in considerazione il rapporto di parentela tra il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rispettivamente padre e figlio. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Esaminando la domanda di revocatoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti dei sub-acquirenti e considerato che il trasferimento dell'immobile a [OSCURATO:SOCIETA]. riguardava un bene facente parte del patrimonio di Royal s.r.I., i giudici di secondo grado hanno ritenuto positivamente raggiunta la prova della conoscenza, da parte del sub-acquirente dei successivi atti dispositivi, della revocabilità dell'atto di cessione intervenuto tra il Cesoni ed il Clementi, facendo ricorso a indici presuntivi desunti dal rapporto di parentela, padre-figlio, che legava l'amministratore unico della società Royal s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], e l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA]. Non è ravvisabile, pertanto, la lamentata violazione normativa, costituendo il rapporto di parentela elemento sufficiente a dimostrare la partecipazione fraudolenta del terzo sub-acquirente (Cass., sez. 3, 29/05/2013, n. 13447), e, in ogni caso, l'apprezzamento di fatto operato dai giudici di merito non può essere rimesso in discussione in questa sede dai ricorrenti, adducendo la mancata o inadeguata valutazione di altre circostanze, quali il parziale pagamento del prezzo di acquisto nell'atto di cessione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e C.R. s.r.I., essendo precluso a questa Corte il riesame del merito. 3. Con il terzo motivo, censurando la «omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - irrevocabilità degli atti di scissione societaria violazione degli artt. 2503, 2504 e 2506 cod. civ.», i ricorrenti lamentano che i giudici d'appello avrebbero omesso di dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto una scissione societaria. 3.1. Il motivo è inammissibile, non emergendo dalla sentenza impugnata che tale eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo e in secondo grado e mancando la prova, non offerta dalle parti ricorrenti, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, dell'avvenuta tempestiva deduzione della questione dinanzi al giudice di merito per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., sez. 6 - 5, 13/12/2019, n. 32804). La Corte d'appello, d'altro canto, ha espressamente rilevato che gli appellanti, odierni ricorrenti, non hanno mosso censure alla sentenza di primo grado sul punto in cui il Tribunale di Fermo aveva ritenuto astrattamente revocabile l'atto di scissione, avendo gli stessi argomentato al riguardo solo negli scritti difensivi finali e, quindi, tardivamente. 3.2. Ferma restando la novità, la questione è comunque infondata. Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira ad ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, «indiretta» ivi contenuta (Cass, sez. 3, 6/05/2021, n. 12047; Cass., sez. 1, 4/12/2019, n. 31654). 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore impo