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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 27066/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8545-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVI, e rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1285/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 236/20136 accoglieva la domanda di riduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e Mariella, in relazione alla successione della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando che le disposizioni testamentarie a favore delle convenute erano inefficaci nei limiti della quota di legittima spettante all’attore, pari a 2/9, rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta Nicoletta volta a far accertare che il bene immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], formalmente intestato all’attore, era in realtà frutto di una donazione simulata da parte della defunta ovvero era stato acquistato ed edificato unicamente con denaro fornito dalla genitrice.

Il giudice di prime cure, dopo avere ritenuto che nell’asse ereditario andava inclusa per l’intero la somma depositata su di un conto corrente cointestato tra la madre e la convenuta Nicoletta, in quanto alimentato unicamente con rimesse della prima, riteneva quanto alla prova della natura giuridica dell’atto di acquisto del terreno in [OSCURATO:PERSONA] che le Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -3- prove testimoniali non avevano fornito elementi di certezza circa la fondatezza della domanda riconvenzionale.

Avverso tale sentenza proponevano appello le convenute cui resisteva [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1285 del 31/7/2018, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di riduzione proposta dall’attore, posto che le disposizioni testamentarie della de cuius non ledevano la sua quota di riserva, condannando pertanto l’appellato alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Quanto al primo motivo di appello con il quale si contestava il rigetto della domanda volta a far accertare la donazione da parte della de cuius in favore dell’attore del bene immobile a lui formalmente intestato, la Corte distrettuale riteneva che, stante la non risolutività della prova testimoniale, avendo i testi escussi reso deposizioni tra loro contraddittorie e non emergendo elementi per affermare la maggiore attendibilità di alcuni di essi, la prova della donazione poteva ricavarsi dagli elementi presuntivi, muniti dei carattere di gravità, precisione e concordanza.

In tal senso rilevava la giovane età dell’attore alla data dell’acquisto, il quale nello stesso atto si dichiarava studente (e quindi ragionevolmente privo di capacità finanziaria), la circostanza che il figlio avesse quasi contestualmente rilasciato alla madre una procura generale con ogni ampio potere sia in merito alla gestione dell’azienda che in ordine Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -4- agli immobili, essendosi garantito alla madre il potere di intervento non solo per gli atti relativi all’azienda ma anche per la compravendita dei beni immobili dei quali si era riservata la facoltà di disporre.

Inoltre, la stessa madre nel testamento si era riferita al bene in oggetto come se fosse ancora nella sua titolarità, dando nella sostanza atto dell’avvenuta donazione.

Era però da disattendere il motivo di appello che mirava ad escludere dalla successione la metà delle somme giacenti sul conto cointestato tra la de cuius e l’appellante [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova che tale cointestazione fosse avvenuta al fine di estinguere un debito della defunta nei confronti della cointestataria.

In relazione al secondo motivo di appello, la sentenza rilevava che, tenuto conto del valore dei beni da un lato assegnati per testamento alle appellanti, e di quello donato all’attore, non risultava lesa la quota di legittima né delle prime né del secondo, dovendosi quindi respingere le domande di riduzione reciprocamente avanzate. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

Le intimate hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti sul presupposto della sua tardiva proposizione, atteso che l’eccezione si fonda sulla pretesa applicabilità alla fattispecie Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -5- del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., trascurando però di considerare che la causa era stata introdotta in primo grado già nel 2004, sicché, attesa la norma di diritto transitorio di cui all’art. 58 co. 1 della legge n. 69/2009 che ha modificato, tra l’altro, anche la previsione di cui all’art. 327 c.p.c., nella vicenda trova ancora applicazione il termine lungo annuale di cui all’originaria formulazione della norma codicistica, termine in relazione al quale il ricorso si palesa tempestivo (sentenza pubblicata in data 31/7/2018 e ricorso notificato in data 4/3/2019).

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha ravvisato l‘esistenza di una donazione in favore del ricorrente sulla base di elementi indiziari e presuntivi.

Ancorché sia consentito il ricorso a tali elementi di prova nel caso in cui sia esercitata l’azione di riduzione, atteso che in tal caso il legittimario assume la qualità di terzo, la decisione è però frutto dell’omessa valutazione di numerosi fatti decisivi emergenti da altri elementi di prova, quali la conclusione da parte del ricorrente di un contratto di mutuo e la richiesta di un prestito ad un conoscente, in epoca coeva all’acquisto, che denotano l’assenza degli elementi per affermare la ricorrenza di una donazione materna.

Una volta quindi ravvisata la prova della disponibilità economica in capo al ricorrente, anche le altre presunzioni semplici di cui si era avvalso il giudice di merito (indicazione del bene nel testamento come se fosse ancora appartenente Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -6- alla de cuius ed il rilascio a favore della madre di una procura per la gestione dell’azienda) avrebbero perso di rilievo, imponendo una diversa soluzione.

Il secondo motivo denuncia l’assenza totale di motivazione con la violazione del minimo costituzionale, non potendo la sentenza esaurire la sua motivazione nel riferire di una contraddittorietà degli esiti della prova testimoniale, facendo quindi spazio unicamente ad elementi di carattere presuntivo.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Rileva la Corte che l'art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico.

Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale.

Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della "precisione" Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -7- va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726), anche se il requisito della "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009, Rv. 609153).

Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -8- potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806).

In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui va data continuità, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in for za di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011, Rv. 619955); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -9- dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez.

L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014, Rv. 629841).

Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382; Sez.L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Rv. 567551; Sez.

L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726; da ultimo, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv. 634118).

Tornando al caso in esame, sebbene alle dichiarazioni contenute in un testamento non possa attribuirsi valenza confessoria nei confronti anche del legittimario che agisca in riduzione (cfr. Cass. n. 11737/2013), atteso che questi riveste la qualità di terzo rispetto al de cuius, allorquando esercita l’azione di riduzione, la sentenza di appello, senza però assegnare portata risolutiva alla dichiarazione testamentaria della de cuius, che sottintendeva il fatto che il bene fosse Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -10- stato da lei acquistato nell’interesse del figlio, ha corroborato la conclusione circa la natura liberale dell’acquisto del ricorrente facendo riferimento, da un lato, alla giovane età dello stesso alla data dell’atto ed al fatto che, come riferito nello stesso atto di acquisto, per l’attività svolta (studente) non aveva ragionevolmente la capacità finanziaria per provvedere con denaro proprio all’acquisto stesso, e dall’altro, alla circostanza che subito dopo l’acquisto alla madre era stata rilasciata una procura di carattere generale per la gestione del bene, che rimarcava come la stessa volesse conservare un controllo su di un cespite che, sebbene formalmente intestato al figlio, era stato acquistato grazie al proprio determinante ed esclusivo contributo economico.

Tale argomentazione appare quindi idonea, per la sua logicità e coerenza ad escludere la ricorrenza del vizio di nullità della sentenza per anomalia della motivazione risultando pienamente rispettosa del principio del cd. minimo costituzionale così come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n. 8053/2014).

Quanto, invece alla generica deduzione circa la violazione dell’art. 564 c.c., che a ben vedere si risolve nella contestazione della valutazione in fatto operata dal giudice di appello, che avrebbe omesso di considerare le risultanze della prova testimoniale, va in primo luogo evidenziato il mancato rispetto del requisito di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., atteso che, a fronte della valutazione del giudice di merito circa la carenza di decisività della prova testimoniale, Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -11- in ragione del contrasto tra le varie deposizioni e dell’assenza di elementi per affermare la maggiore attendibilità di alcune rispetto ad altre, si omette di riportare il tenore anche delle deposizioni dei testi addotti dalla controparte.

Ma ancor più rileva che la censura, pur correttamente ricondotta nella previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in quanto intesa a denunciare l’omessa disamina di fatti asseritamente decisivi, non considera che l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053 ).

Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -12- dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5 , 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5 , 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez.

U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1 , 05/03/2014, n. 5133.

Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2 , 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi is truttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez.

L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art.112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2 , 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 - 3 , 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 - 3 , 16/03/2017, n. 6835).

Il fatto storico preso in esame dal giudice di appello è il pagamento del prezzo con denaro proveniente dal patrimonio Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -13- materno, laddove gli elementi addotti dal ricorrente appaiono in ogni caso privi del carattere della decisività, mancando la prova certa che i prestiti fossero effettivamente destinati all’acquisto del bene o a sostenere i costi per l’edificazione del fabbricato realizzato sul terreno acquistato (e ciò avuto riguardo, quanto al mutuo alla posteriorità della sua concessione rispetto all’atto di acquisto ed al fatto che, essendo stata anche prestate ipoteca e fideiussione da parte della madre, non può comunque escludersi che anche la restituzione delle rate del mutuo sia avvenuta con denaro materno).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato , dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza.

Non ricorrono tuttavia i presupposti per l’accoglimento della richiesta di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.

5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - del la sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Ric. 2019 n. 8545 sez.

S2 -ad. 8-7-2022 -14- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8545-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVI, e rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1285/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 236/20136 accoglieva la domanda di riduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e Mariella, in relazione alla successione della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando che le disposizioni testamentarie a favore delle convenute erano inefficaci nei limiti della quota di legittima spettante all’attore, pari a 2/9, rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta Nicoletta volta a far accertare che il bene immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], formalmente intestato all’attore, era in realtà frutto di una donazione simulata da parte della defunta ovvero era stato acquistato ed edificato unicamente con denaro fornito dalla genitrice. Il giudice di prime cure, dopo avere ritenuto che nell’asse ereditario andava inclusa per l’intero la somma depositata su di un conto corrente cointestato tra la madre e la convenuta Nicoletta, in quanto alimentato unicamente con rimesse della prima, riteneva quanto alla prova della natura giuridica dell’atto di acquisto del terreno in [OSCURATO:PERSONA] che le Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -3- prove testimoniali non avevano fornito elementi di certezza circa la fondatezza della domanda riconvenzionale. Avverso tale sentenza proponevano appello le convenute cui resisteva [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1285 del 31/7/2018, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di riduzione proposta dall’attore, posto che le disposizioni testamentarie della de cuius non ledevano la sua quota di riserva, condannando pertanto l’appellato alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo di appello con il quale si contestava il rigetto della domanda volta a far accertare la donazione da parte della de cuius in favore dell’attore del bene immobile a lui formalmente intestato, la Corte distrettuale riteneva che, stante la non risolutività della prova testimoniale, avendo i testi escussi reso deposizioni tra loro contraddittorie e non emergendo elementi per affermare la maggiore attendibilità di alcuni di essi, la prova della donazione poteva ricavarsi dagli elementi presuntivi, muniti dei carattere di gravità, precisione e concordanza. In tal senso rilevava la giovane età dell’attore alla data dell’acquisto, il quale nello stesso atto si dichiarava studente (e quindi ragionevolmente privo di capacità finanziaria), la circostanza che il figlio avesse quasi contestualmente rilasciato alla madre una procura generale con ogni ampio potere sia in merito alla gestione dell’azienda che in ordine Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -4- agli immobili, essendosi garantito alla madre il potere di intervento non solo per gli atti relativi all’azienda ma anche per la compravendita dei beni immobili dei quali si era riservata la facoltà di disporre. Inoltre, la stessa madre nel testamento si era riferita al bene in oggetto come se fosse ancora nella sua titolarità, dando nella sostanza atto dell’avvenuta donazione. Era però da disattendere il motivo di appello che mirava ad escludere dalla successione la metà delle somme giacenti sul conto cointestato tra la de cuius e l’appellante [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova che tale cointestazione fosse avvenuta al fine di estinguere un debito della defunta nei confronti della cointestataria. In relazione al secondo motivo di appello, la sentenza rilevava che, tenuto conto del valore dei beni da un lato assegnati per testamento alle appellanti, e di quello donato all’attore, non risultava lesa la quota di legittima né delle prime né del secondo, dovendosi quindi respingere le domande di riduzione reciprocamente avanzate. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi. Le intimate hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti sul presupposto della sua tardiva proposizione, atteso che l’eccezione si fonda sulla pretesa applicabilità alla fattispecie Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -5- del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., trascurando però di considerare che la causa era stata introdotta in primo grado già nel 2004, sicché, attesa la norma di diritto transitorio di cui all’art. 58 co. 1 della legge n. 69/2009 che ha modificato, tra l’altro, anche la previsione di cui all’art. 327 c.p.c., nella vicenda trova ancora applicazione il termine lungo annuale di cui all’originaria formulazione della norma codicistica, termine in relazione al quale il ricorso si palesa tempestivo (sentenza pubblicata in data 31/7/2018 e ricorso notificato in data 4/3/2019). 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha ravvisato l‘esistenza di una donazione in favore del ricorrente sulla base di elementi indiziari e presuntivi. Ancorché sia consentito il ricorso a tali elementi di prova nel caso in cui sia esercitata l’azione di riduzione, atteso che in tal caso il legittimario assume la qualità di terzo, la decisione è però frutto dell’omessa valutazione di numerosi fatti decisivi emergenti da altri elementi di prova, quali la conclusione da parte del ricorrente di un contratto di mutuo e la richiesta di un prestito ad un conoscente, in epoca coeva all’acquisto, che denotano l’assenza degli elementi per affermare la ricorrenza di una donazione materna. Una volta quindi ravvisata la prova della disponibilità economica in capo al ricorrente, anche le altre presunzioni semplici di cui si era avvalso il giudice di merito (indicazione del bene nel testamento come se fosse ancora appartenente Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -6- alla de cuius ed il rilascio a favore della madre di una procura per la gestione dell’azienda) avrebbero perso di rilievo, imponendo una diversa soluzione. Il secondo motivo denuncia l’assenza totale di motivazione con la violazione del minimo costituzionale, non potendo la sentenza esaurire la sua motivazione nel riferire di una contraddittorietà degli esiti della prova testimoniale, facendo quindi spazio unicamente ad elementi di carattere presuntivo. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Rileva la Corte che l'art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale. Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della "precisione" Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -7- va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726), anche se il requisito della "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009, Rv. 609153). Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -8- potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui va data continuità, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in for za di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011, Rv. 619955); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -9- dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014, Rv. 629841). Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382; Sez.L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Rv. 567551; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726; da ultimo, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv. 634118). Tornando al caso in esame, sebbene alle dichiarazioni contenute in un testamento non possa attribuirsi valenza confessoria nei confronti anche del legittimario che agisca in riduzione (cfr. Cass. n. 11737/2013), atteso che questi riveste la qualità di terzo rispetto al de cuius, allorquando esercita l’azione di riduzione, la sentenza di appello, senza però assegnare portata risolutiva alla dichiarazione testamentaria della de cuius, che sottintendeva il fatto che il bene fosse Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -10- stato da lei acquistato nell’interesse del figlio, ha corroborato la conclusione circa la natura liberale dell’acquisto del ricorrente facendo riferimento, da un lato, alla giovane età dello stesso alla data dell’atto ed al fatto che, come riferito nello stesso atto di acquisto, per l’attività svolta (studente) non aveva ragionevolmente la capacità finanziaria per provvedere con denaro proprio all’acquisto stesso, e dall’altro, alla circostanza che subito dopo l’acquisto alla madre era stata rilasciata una procura di carattere generale per la gestione del bene, che rimarcava come la stessa volesse conservare un controllo su di un cespite che, sebbene formalmente intestato al figlio, era stato acquistato grazie al proprio determinante ed esclusivo contributo economico. Tale argomentazione appare quindi idonea, per la sua logicità e coerenza ad escludere la ricorrenza del vizio di nullità della sentenza per anomalia della motivazione risultando pienamente rispettosa del principio del cd. minimo costituzionale così come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014). Quanto, invece alla generica deduzione circa la violazione dell’art. 564 c.c., che a ben vedere si risolve nella contestazione della valutazione in fatto operata dal giudice di appello, che avrebbe omesso di considerare le risultanze della prova testimoniale, va in primo luogo evidenziato il mancato rispetto del requisito di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., atteso che, a fronte della valutazione del giudice di merito circa la carenza di decisività della prova testimoniale, Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -11- in ragione del contrasto tra le varie deposizioni e dell’assenza di elementi per affermare la maggiore attendibilità di alcune rispetto ad altre, si omette di riportare il tenore anche delle deposizioni dei testi addotti dalla controparte. Ma ancor più rileva che la censura, pur correttamente ricondotta nella previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in quanto intesa a denunciare l’omessa disamina di fatti asseritamente decisivi, non considera che l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053 ). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -12- dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5 , 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5 , 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1 , 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2 , 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi is truttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art.112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2 , 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 - 3 , 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 - 3 , 16/03/2017, n. 6835). Il fatto storico preso in esame dal giudice di appello è il pagamento del prezzo con denaro proveniente dal patrimonio Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -13- materno, laddove gli elementi addotti dal ricorrente appaiono in ogni caso privi del carattere della decisività, mancando la prova certa che i prestiti fossero effettivamente destinati all’acquisto del bene o a sostenere i costi per l’edificazione del fabbricato realizzato sul terreno acquistato (e ciò avuto riguardo, quanto al mutuo alla posteriorità della sua concessione rispetto all’atto di acquisto ed al fatto che, essendo stata anche prestate ipoteca e fideiussione da parte della madre, non può comunque escludersi che anche la restituzione delle rate del mutuo sia avvenuta con denaro materno). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato , dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza. Non ricorrono tuttavia i presupposti per l’accoglimento della richiesta di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. 5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - del la sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Ric. 2019 n. 8545 sez. S2 -ad. 8-7-2022 -14- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al