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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 luglio 2017

Cassazione n. 01650/2022

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ORDINANZA sul ricorso 24929/2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della S.A.T.

Engineering di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Leone n. 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al controricorso; - controricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 3346/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano con sentenza del 17 luglio 2017 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in data 11 giugno 2015, la quale aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., volte a far valere la tutela di segreti commerciali, ai sensi dell'art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la concorrenza sleale ed il diritto al risarcimento del danno; nonché respinto o dichiarato inammissibili le domande proposte dagli interventori D'Ursi e S.A.T.

Engineering di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. contro le predette parti.

Ha riformato la prima decisione unicamente quanto alle spese processuali.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA]Ursi e S.A.T.

Engineering di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., affidato a due motivi, illustrati da memoria.Non svolgono difese le intimata [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., mentre si difende con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che deposita altresì la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - I motivi proposti possono essere come di séguito riassunti: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 115, 116, 183, 184 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatti e documenti decisivi: la corte territoriale ha esaminato il brevetto n. 1379704, sebbene il documento sia stato prodotto solo in appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in violazione delle preclusioni al deposito dei documenti in tale grado; né ha accolto il motivo, avanzato dagli odierni ricorrenti, relativo al fatto che il Tribunale avesse, dapprima, ammesso l'intervento dei medesimi, ma non i documenti prodotti, fra cui detto brevetto, reputando che l'interveniente debba accettare il processo nello stato in cui si trova, e, poi, fondato la sua decisione con riguardo alle originarie parti del giudizio proprio su quel documento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 97 cod. proc. civ., 4 e 8 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nonché nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., perché la corte d'appello ha riliquidato le spese processuali del primo grado, commettendo errori di diritto in quanto: i) ha liquidato le spese sia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., sia di [OSCURATO:SOCIETA]., stabilendo l'importo dovuto a ciascuna, sebbene il tribunale le avesse invece compensate con gli intervenienti, e condannato comunque l'attrice [OSCURATO:SOCIETA]. ad un unico importo in favore di entrambe le convenute, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha liquidato le spese di appello in favore delle medesime, ancora stabilendo un importo per ciascuna di esse; tutto ciò, sebbene al riguardo non vi fosse stato appello da parte di tali società; li) ha liquidato le spese in solido a carico delle parti ricorrenti e della [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerare che non vi era affatto un interesse comune, ai sensi dell'art. 97 cod. proc. civ.; iii) ha liquidato le spese in solido a carico delle parti ricorrenti e della [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerare né che solo su questa potevano gravare quelle del giudizio cautelare, della fase introduttiva istruttoria e di c.t.u., essendo le prime intervenute solo in quel momento, né il valore notevolmente diverso delle pretese di [OSCURATO:SOCIETA]. (risarcimento del danno per C 30 milioni) e delle ricorrenti (valore indeterminabile); iv) non ha indicato i parametri della operata liquidazione; v) espone una motivazione del tutto contraddittoria con riguardo alla compensazione delle spese di secondo grado, poste per i 3/4 a carico degli esponenti e della originaria attrice.

2. - La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: A) con riguardo alle domande di [OSCURATO:SOCIETA]. contro le due società convenute: - non vi fu acquisizione ed uso di segreti aziendali, fra l'altro perché il c.t.u. ha accertato che la tecnologia dedotta dall'attrice era nota e di pubblico dominio, «salvo l'uso dell'impianto riscaldante a gas rispetto al quale SAT e D'Ursi hanno fatto valere il loro brevetto IT'704 pubblicato in data anteriore ai fatti di causa», onde «l'unica particolarità ... che avrebbe potuto costituire know how è quella contenuta nel brevetto IT'704 fatto valere da SAT-D'Ursi»; - l'attrice non adottò misure di segretezza sull'impianto in questione o di protezione del segreto industriale, anzi nel corso delle visite guidate presso l'azienda era possibile fotografare gli impianti; non sussiste una soluzione tecnica, proteggibile quale know how, «quantomeno a partire dalla data di pubblicazione della domanda di brevetto ... poi concesso con il numero 1379704 in favore dei contitolari [OSCURATO:SOCIETA] (domanda depositata in data 5.6.2007 e dunque resa pubblica nel dicembre 2008)»; - in definitiva, la pubblicazione del brevetto IT'704 e la disponibilità al pubblico dominio della tecnologia escludono l'imputazione alle convenute dei fatti allegati; 8) con riguardo alla posizione degli interventori in primo grado, D'Ursi e S.A.T.

Engineering di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].: - ha rilevato che essi, con l'atto di intervento: hanno affermato come di propria esclusiva ideazione e titolarità il know how; ed hanno rivendicato la titolarità del brevetto n. 1379704 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l'accertamento della contraffazione; - ha ritenuto corretta la decisione del tribunale circa l'ammissibilità dell'intervento solo con riguardo alla prima domanda, connessa con quelle oggetto del giudizio.

3. - Il primo motivo è infondato.

Lo stesso ricorso, in una con la sentenza impugnata, indica come del brevetto in titolarità dei ricorrenti (n. 1379704) abbiano tenuto conto tutti i soggetti che indagarono sui fatti di causa: a partire dal c.t.u., e, quindi, il Tribunale e poi la Corte d'appello stessa.

Emerge, cioè, come si sia trattato di uno di quei fatti, che le corti hanno reputato non bisognosi di prova, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., in quanto allegati dalle parti congiuntamente o non contestati.

Ne deriva che perde di rilievo l'argomento, su cui il motivo al fondo si basa, secondo cui è illegittimo non ammettere, da un lato, la produzione documentale degli intervenienti in primo grado, salvo comunque tenerne conto nella lite tra le parti originarie, e, poi, ammettere detto documento nuovo in appello.

A ciò si aggiunga che la tutela invocata dagli intervenienti rispetto al dedotto segreto commerciale è stata negata dal Tribunale e dalla Corte d'appello, per la ritenuta inesistenza di informazioni riservate: ciò, in ragione sia della loro divulgazione sul mercato, sia per l'assenza di procedure di protezione del segreto, come richieste dall'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, affermando che tali informazioni segrete sono rimaste non esattamente identificabili e quindi non tutelabili.

Dunque, anche sotto tale profilo, il motivo in esame si palesa non concludente, in quanto inidoneo a confutare il complessivo accertamento, fondato anche su diverse ed autonome rationes, compiuto dalla corte del merito.

4. - Il secondo motivo è in parte fondato, sotto i seguenti profili.

4.1. - La difesa tra le parti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. fu certamente comune, onde ha errato la corte del merito non applicando l'art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55 il quale, nella versione vigente all'epoca della liquidazione (anteriore all'art. 11, lett. c, d.m. 8 marzo 2018, n. 37), prevedeva l'aumento del 20 per cento per la seconda parte difesa ogniqualvolta «l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale».

Infatti, come questa Corte ha già chiarito (Cass. 27 agosto 2015, n. 17215), in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, cod. proc. civ.

Dunque, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 14 gennaio 2020, n. 461).

La liquidazione di un doppio integrale compenso, dunque, si palesa in violazione di legge.

4.2. - È fondata anche la censura di violazione dell'art. 97 cod. proc. civ.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27476; Cass. 17 ottobre 2016, n. 20916).

Nessuna comunanza d'interessi poteva esistere fra l'attrice e gli interventori, nel contrastare tutti la tesi delle originarie convenute, avendo sia il Tribunale, sia la Corte d'appello rilevato che si trattava di un intervento autonomo, proposto contro tutte le parti originarie.

A ciò si aggiunga che le spese della parte vittoriosa, la [OSCURATO:SOCIETA]., attenevano in parte a fasi processuali anteriori all'intervento in causa, onde sugli interventori le stesse non avrebbero potuto gravare, ed a domande di entità assai difforme per l'attrice, da un lato, e per gli interventori, dall'altro lato (rispettivamente, risarcimento del danno per C 30 milioni e valore indeterminabile).

4.3. - Per il resto, le censure vanno disattese, risultando rispettate le tariffe ed operata una compensazione non irragionevole e nel rispetto dell'art. 92 cod. proc. civ.

5. - In conclusione, in parziale accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la liquidazione delle spese di lite dei gradi di merito.

Esse vanno dunque liquidate, tenuto conto di quanto sopra esposto - con la maggiorazione in virtù della seconda parte difesa, in via parziaria a carico dei soccombenti ed in via di solidarietà attiva a favore delle parti vittoriose - come segue: a) per il primo grado di giudizio, con la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA].-D'Ursi al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in via di solidarietà attiva, nella misura di C 45.600,00, per compensi, rispettivamente poste per i 2/3, pari ad C 30.400,00, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e per 1/3, pari ad C 15.200,00, a carico degli interventori, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; b) per il secondo grado di giudizio, con la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA].-D'Ursi al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in via di solidarietà attiva, nella misura di C 24.000,00, rispettivamente poste per i 2/3, pari ad C 16.000,00, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e per 1/3, pari ad C 8.000,00, a carico degli interventori, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

6. - Le spese di legittimità vengono interamente compensate, in ragione della mera riforma del capo decisorio afferente le spese processuali e del rigetto di tutte le altre censure.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di lite come segue: a) per il primo grado di giudizio, condanna [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e FRANCESCO D'URSI al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in via di solidarietà attiva, nella misura complessiva di C 45.600,00, rispettivamente poste per C 30.400,00 a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e per C 15.200,00 a carico solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. e FRANCESCO D'URSI, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; b) per il secondo grado di giudizio, condanna [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e FRANCESCO D'URSI al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in via di solidarietà attiva, nella misura complessiva di C 24.000,00, rispettivamente poste per C 16.000,00 a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e per C 8.000,00 a carico solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. e FRANCESCO D'URSI, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; c) compensa per intero le spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24929/2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della S.A.T. Engineering di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Leone n. 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al controricorso; - controricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 3346/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano con sentenza del 17 luglio 2017 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in data 11 giugno 2015, la quale aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., volte a far valere la tutela di segreti commerciali, ai sensi dell'art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la concorrenza sleale ed il diritto al risarcimento del danno; nonché respinto o dichiarato inammissibili le domande proposte dagli interventori D'Ursi e S.A.T. Engineering di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. contro le predette parti. Ha riformato la prima decisione unicamente quanto alle spese processuali. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA]Ursi e S.A.T. Engineering di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., affidato a due motivi, illustrati da memoria.Non svolgono difese le intimata [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., mentre si difende con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che deposita altresì la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - I motivi proposti possono essere come di séguito riassunti: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 115, 116, 183, 184 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatti e documenti decisivi: la corte territoriale ha esaminato il brevetto n. 1379704, sebbene il documento sia stato prodotto solo in appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in violazione delle preclusioni al deposito dei documenti in tale grado; né ha accolto il motivo, avanzato dagli odierni ricorrenti, relativo al fatto che il Tribunale avesse, dapprima, ammesso l'intervento dei medesimi, ma non i documenti prodotti, fra cui detto brevetto, reputando che l'interveniente debba accettare il processo nello stato in cui si trova, e, poi, fondato la sua decisione con riguardo alle originarie parti del giudizio proprio su quel documento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 97 cod. proc. civ., 4 e 8 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nonché nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., perché la corte d'appello ha riliquidato le spese processuali del primo grado, commettendo errori di diritto in quanto: i) ha liquidato le spese sia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., sia di [OSCURATO:SOCIETA]., stabilendo l'importo dovuto a ciascuna, sebbene il tribunale le avesse invece compensate con gli intervenienti, e condannato comunque l'attrice [OSCURATO:SOCIETA]. ad un unico importo in favore di entrambe le convenute, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha liquidato le spese di appello in favore delle medesime, ancora stabilendo un importo per ciascuna di esse; tutto ciò, sebbene al riguardo non vi fosse stato appello da parte di tali società; li) ha liquidato le spese in solido a carico delle parti ricorrenti e della [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerare che non vi era affatto un interesse comune, ai sensi dell'art. 97 cod. proc. civ.; iii) ha liquidato le spese in solido a carico delle parti ricorrenti e della [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerare né che solo su questa potevano gravare quelle del giudizio cautelare, della fase introduttiva istruttoria e di c.t.u., essendo le prime intervenute solo in quel momento, né il valore notevolmente diverso delle pretese di [OSCURATO:SOCIETA]. (risarcimento del danno per C 30 milioni) e delle ricorrenti (valore indeterminabile); iv) non ha indicato i parametri della operata liquidazione; v) espone una motivazione del tutto contraddittoria con riguardo alla compensazione delle spese di secondo grado, poste per i 3/4 a carico degli esponenti e della originaria attrice. 2. - La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: A) con riguardo alle domande di [OSCURATO:SOCIETA]. contro le due società convenute: - non vi fu acquisizione ed uso di segreti aziendali, fra l'altro perché il c.t.u. ha accertato che la tecnologia dedotta dall'attrice era nota e di pubblico dominio, «salvo l'uso dell'impianto riscaldante a gas rispetto al quale SAT e D'Ursi hanno fatto valere il loro brevetto IT'704 pubblicato in data anteriore ai fatti di causa», onde «l'unica particolarità ... che avrebbe potuto costituire know how è quella contenuta nel brevetto IT'704 fatto valere da SAT-D'Ursi»; - l'attrice non adottò misure di segretezza sull'impianto in questione o di protezione del segreto industriale, anzi nel corso delle visite guidate presso l'azienda era possibile fotografare gli impianti; non sussiste una soluzione tecnica, proteggibile quale know how, «quantomeno a partire dalla data di pubblicazione della domanda di brevetto ... poi concesso con il numero 1379704 in favore dei contitolari [OSCURATO:SOCIETA] (domanda depositata in data 5.6.2007 e dunque resa pubblica nel dicembre 2008)»; - in definitiva, la pubblicazione del brevetto IT'704 e la disponibilità al pubblico dominio della tecnologia escludono l'imputazione alle convenute dei fatti allegati; 8) con riguardo alla posizione degli interventori in primo grado, D'Ursi e S.A.T. Engineering di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].: - ha rilevato che essi, con l'atto di intervento: hanno affermato come di propria esclusiva ideazione e titolarità il know how; ed hanno rivendicato la titolarità del brevetto n. 1379704 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l'accertamento della contraffazione; - ha ritenuto corretta la decisione del tribunale circa l'ammissibilità dell'intervento solo con riguardo alla prima domanda, connessa con quelle oggetto del giudizio. 3. - Il primo motivo è infondato. Lo stesso ricorso, in una con la sentenza impugnata, indica come del brevetto in titolarità dei ricorrenti (n. 1379704) abbiano tenuto conto tutti i soggetti che indagarono sui fatti di causa: a partire dal c.t.u., e, quindi, il Tribunale e poi la Corte d'appello stessa. Emerge, cioè, come si sia trattato di uno di quei fatti, che le corti hanno reputato non bisognosi di prova, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., in quanto allegati dalle parti congiuntamente o non contestati. Ne deriva che perde di rilievo l'argomento, su cui il motivo al fondo si basa, secondo cui è illegittimo non ammettere, da un lato, la produzione documentale degli intervenienti in primo grado, salvo comunque tenerne conto nella lite tra le parti originarie, e, poi, ammettere detto documento nuovo in appello. A ciò si aggiunga che la tutela invocata dagli intervenienti rispetto al dedotto segreto commerciale è stata negata dal Tribunale e dalla Corte d'appello, per la ritenuta inesistenza di informazioni riservate: ciò, in ragione sia della loro divulgazione sul mercato, sia per l'assenza di procedure di protezione del segreto, come richieste dall'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, affermando che tali informazioni segrete sono rimaste non esattamente identificabili e quindi non tutelabili. Dunque, anche sotto tale profilo, il motivo in esame si palesa non concludente, in quanto inidoneo a confutare il complessivo accertamento, fondato anche su diverse ed autonome rationes, compiuto dalla corte del merito. 4. - Il secondo motivo è in parte fondato, sotto i seguenti profili. 4.1. - La difesa tra le parti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. fu certamente comune, onde ha errato la corte del merito non applicando l'art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55 il quale, nella versione vigente all'epoca della liquidazione (anteriore all'art. 11, lett. c, d.m. 8 marzo 2018, n. 37), prevedeva l'aumento del 20 per cento per la seconda parte difesa ogniqualvolta «l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale». Infatti, come questa Corte ha già chiarito (Cass. 27 agosto 2015, n. 17215), in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, cod. proc. civ. Dunque, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 14 gennaio 2020, n. 461). La liquidazione di un doppio integrale compenso, dunque, si palesa in violazione di legge. 4.2. - È fondata anche la censura di violazione dell'art. 97 cod. proc. civ. In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27476; Cass. 17 ottobre 2016, n. 20916). Nessuna comunanza d'interessi poteva esistere fra l'attrice e gli interventori, nel contrastare tutti la tesi delle originarie convenute, avendo sia il Tribunale, sia la Corte d'appello rilevato che si trattava di un intervento autonomo, proposto contro tutte le parti originarie. A ciò si aggiunga che le spese della parte vittoriosa, la [OSCURATO:SOCIETA]., attenevano in parte a fasi processuali anteriori all'intervento in causa, onde sugli interventori le stesse non avrebbero potuto gravare, ed a domande di entità assai difforme per l'attrice, da un lato, e per gli interventori, dall'altro lato (rispettivamente, risarcimento del danno per C 30 milioni e valore indeterminabile). 4.3. - Per il resto, le censure vanno disattese, risultando rispettate le tariffe ed operata una compensazione non irragionevole e nel rispetto dell'art. 92 cod. proc. civ. 5. - In conclusione, in parziale accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la liquidazione delle spese di lite dei gradi di merito. Esse vanno dunque liquidate, tenuto conto di quanto sopra esposto - con la maggiorazione in virtù della seconda parte difesa, in via parziaria a carico dei soccombenti ed in via di solidarietà attiva a favore delle parti vittoriose - come segue: a) per il primo grado di giudizio, con la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA].-D'Ursi al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in via di solidarietà attiva, nella misura di C 45.600,00, per compensi, rispettivamente poste per i 2/3, pari ad C 30.400,00, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e per 1/3, pari ad C 15.200,00, a carico degli interventori, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; b) per il secondo grado di giudizio, con la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA].-D'Ursi al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in via di solidarietà attiva, nella misura di C 24.000,00, rispettivamente poste per i 2/3, pari ad C 16.000,00, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e per 1/3, pari ad C 8.000,00, a carico degli interventori, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. 6. - Le spese di legittimità vengono interamente compensate, in ragione della mera riforma del capo decisorio afferente le spese processuali e del rigetto di tutte le altre censure. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di lite come segue: a) per il primo grado di giudizio, condanna [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e FRANCESCO D'URSI al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in via di solidarietà attiva, nella misura complessiva di C 45.600,00, rispettivamente poste per C 30.400,00 a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e per C 15.200,00 a carico solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. e FRANCESCO D'URSI, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; b) per il secondo grado di giudizio, condanna [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e FRANCESCO D'URSI al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in via di solidarietà attiva, nella misura complessiva di C 24.000,00, rispettivamente poste per C 16.000,00 a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e per C 8.000,00 a carico solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. e FRANCESCO D'URSI, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; c) compensa per intero le spese del giudizi
Sentenza Cassazione n. 01650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris