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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09707/2026

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di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocatoTeodoro Carsillo -domicilio digitale alla PEC:teodorocarsillo@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente incidentale-nonchèIntesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealla PEC: avvfrancescocriscoli@puntopec.it-Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026-ricorrente incidentale-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 8954/2020depositata il 23/10/2020 nel proc.

RG n.546/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Come emerge dalla ricostruzione in fatto contenuta nell’ordinanzaimpugnata per cassazione, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 d. lgs.n.150/2011, chiedendo la liquidazione del compenso per l’attivitàprofessionale prestata in due giudizi civili a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-, in cui [OSCURATO:PERSONA].p.a. si era fusa per incorporazione, e a favore della sua cessionaria -dal5.12.2006- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dalla mandatariaItalfondiario s.p.a. (società che, in sede di riassunzione dei due giudizi,era stata mandataria anche di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Il ricorrenteesponeva di aver svolto attività professionale nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. -poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- e, in seguito alla cessione deirapporti cui erano correlate le azioni di tutela creditoria oggetto dicontroversia, della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel giudizio:A) di revocatoria ordinaria, ex art.2901 c.c., rubricato con RGn.3325/05, introdotto contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].;B) di revocatoria ordinaria, ex art.2901 c.c., rubricato con RGn.3578/05, introdotto contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]Entrambi i giudizi erano stati interrotti per il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].,in data 26.11.2006, ed entrambi erano stati riassunti per iniziativa diItalfondiario s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionariadi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ancheNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026per le azioni che avevano originato i due procedimenti indicati([OSCURATO:SOCIETA]. aveva rilasciato procura al [OSCURATO:PERSONA] per le dueriassunzioni); entrambi i giudizi riassunti erano stati, infine, riuniti in data17.1.2008. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto per entrambi i giudizi ilcompenso per l’attività di esame e di studio, per l’autentica di firma e perle udienze seguite.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva contestato di essere legittimatapassivamente. [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA].r.l., aveva contestato per più profili la fondatezza delle pretese dellacontroparte.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto le pretese creditorie delricorrente per le seguenti motivazioni (che si sintetizzano per quanto èancora di interesse in questa sede): -sussiste la legittimazione passiva diIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. poichè la cessione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deicrediti ai quali sono correlate le azioni di tutela di cui si discute eraintervenuta il 5.12.2006, dopo la fusione per incorporazione dell’originariatitolare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -le istanze istruttorie articolate dalle parti, di provaper testimoni e per interrogatorio formale, non appaiono utilmenteesperibili ai fini della decisione, alla luce delle complessive risultanzedocumentali acquisite e delle complessive deduzioni delle parti ; -dalladocumentazione prodotta emerge chiaramente che l’allora avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricevuto i mandati professionali in relazione ai procedimenti inquestione da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:SOCIETA]., nellaqualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; dalla documentazioneprodotta in atti emerge, poi, che l’allora avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attivitàdifensiva.

In favore dei suoi assistiti, sia nella fase di studio dellacontroversia, sia nella fase di trattazione e/o istruttoria della causa ; ciòemergeva chiaramente dal fatto che il ricorrente aveva ricevuto imandati professionali in calce all’atto di citazione e in calce al ricorso perNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026riassunzione del processo, ha sottoscritto le memorie ex art.183 c.p.c. eha partecipato alle udienze.

Questi elementi provano in maniera chiaral’attività svolta dal ricorrente in favore dei resistenti ; -consideratal’attività in concreto svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei due giudizi per BancaIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi del DM n.55/2014, e considerata lapresenza di più difensori, il dovuto, calcolato secondo le tabelle di cui alDM n.55/2014 e s.m.i. per le attività di studio e di istruttoria/trattazionecon riferimento ad entrambe le cause, deve essere ridotto del 50%; -siliquida sulla base dei criteri indicati per ogni giudizio l’importo di €6.645,00, oltre accessori e spese; -anche a carico di [OSCURATO:SOCIETA].,sia, dopo la riassunzione, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA].p.a., sia quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si riconosce ilcompenso calcolato secondo la convenzione in essere con Italfondiarios.p.a., richiamata dall’attore, per entrambi i giudizi a prescinderedall’intervenuta riunione; -si riconosce pertanto, in applicazione dellaconvenzione, l’importo complessivo, per le due cause riunite, di €17.400,00 oltre accessori, sia a carico di [OSCURATO:PERSONA] san [OSCURATO:SOCIETA]., sia acarico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso contenente ricorsoincidentale affidato ad un motivo.Anche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, con ricorsoincidentale affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE1.

Con un primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione efalsa applicazione degli art.1703 e s. c.c., 83 c.p.c., in relazione aldisposto dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c.Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026Secondo la società ricorrente non vi sarebbe prova del contratto dipatrocinio intervenuto con [OSCURATO:PERSONA], non essendo a tal fine sufficientela procura rilasciata al professionista.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] violato il disposto dell’art.83 c.p.c. e non avrebbe permesso losvolgimento di opportuna istruttoria, richiesta ma consideratainammissibile/irrilevante alla luce delle procure conferite, dellasottoscrizione degli atti del giudizio e della partecipazione alle udienze,erroneamente ritenute sufficienti a fondare l’esistenza del mandatodifensivo.2.

Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. si duoledell’omesso esame di un fatto decisivo discusso, rilevante ex art.360 n.5c.p.c.La ricorrente richiama ancora la necessità che sia dimostrato ilcontratto di patrocinio al fine di fondare il diritto del professionista alcompenso, che deve altresì essere commisurato all’attività in concretosvolta.

Gli elementi documentali valorizzati dal Tribunale di NoceraInferiore per affermare l’effettiva esistenza del conferimento del mandatoprofessionale a favore di [OSCURATO:PERSONA] non sono significativi, essendopacifico che il rilascio della procura ad litem, che è un negozio unilaterale,è privo di valenza autonoma e che non è di per sé rilevante nemmeno lasottoscrizione di atti.

Se, inoltre, il Tribunale avesse ammesso le proveorali richieste dalla ricorrente, sarebbe stato possibile dimostrare che nonera stata conferita alcuna rappresentanza processuale al professionistacontroricorrente.Il primo e il secondo motivo di ricorso debbono essere esaminaticongiuntamente, per evidente connessione.Essi sono entrambi infondati.In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura"ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investitodel potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanzialeNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale illegale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio delmandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio,non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questarichiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva ilversamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che ilmandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso,il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dalprofessionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dellostesso (Cass. n.14276/2017; nello stesso senso cfr., tra le molte, Cass.n.6905/2019; Cass. n.1267/2025; Cass. n.32963/2025; Cass.n.32997/2025).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – a ben vedere - non ha consideratosolo il rilascio delle procure ad litem al controricorrente per entrambi igiudizi di cui si discute, e la partecipazione alle udienze, ma (v. pag. 4ordinanza) ha valorizzato la sottoscrizione da parte del legale dellememorie ex art.183 c.p.c.: dette memorie non sono esplicative di un solopotere di rappresentanza processuale ma, incidendo sulla determinazionedell’ambito della materia del contendere e sulle scelte istruttorie,determinano la qualità e l’indirizzo dell’attività difensiva in senso proprioche è correlabile all’esecuzione del contratto di patrocinio e non ad unasemplice domiciliazione.La prospettazione di una violazione di legge rientrante nell’ambito dioperatività dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., in relazione al disposto degli art.1703 e s. c.c. e 83 c.p.c., non appare pertanto appropriata, proprio perchéil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a considerare esistente ilcontratto di patrocinio sulla base del solo rilascio della procura, ma hafatto riferimento alla sottoscrizione di atti processuali che sono chiaraespressione del mandato difensivo conseguente alla sua stipula, operandoNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026di conseguenza nel rispetto delle indicazioni emergenti dalle normerichiamate.La questione della reiterazione del rilievo di inesistenza del contratto dipatrocinio non si può porre quindi in termini di violazione di legge mapotrebbe essere prospettata come eventuale vizio di motivazione che perònel caso concreto, in assenza di articolazione da parte della ricorrente diuna critica specifica in tal senso, non può porsi sotto il profilo di suaomissione, o di apparenza o di insanabili incongruenze o illogicità, rilevantiai sensi dell’art.360 co 1 n.4 c.p.c. -per una teorica violazione dell’art.132co 2 n.4 c.p.c. e/o del cd minimo costituzionale pretendibile exart.111 Cost.-.È pur vero, infatti, che nel corpo del motivo [OSCURATO:SOCIETA]richiama il disposto dell’art.132 co 2 n.4 c.p.c., prospettando un profilo dinullità del provvedimento impugnato dovuto al fatto che la decisivitàdelle risultanze delle ripetute istanze istruttorie (che avrebbero consentitodi appurare come l’allora Avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse svolto alcun effettivopatrocinio in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) è indubitabile -segue poila trascrizione integrale dei capitoli di prova-.

È evidente però che ilriferimento alla violazione dell’art.132 c.p.c. è improprio, perché laprospettata nullità dell’ordinanza impugnata è, in concreto, derivata dalrigetto delle istanze di istruttorie orale, rigetto che è conseguito ad unavalutazione precisa e che, quindi, non può integrare un profilo diviolazione di norma rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1n.3 o n.4 c.p.c.Il vizio di motivazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche -più propriamente, per quanto sopra esposto- con riferimento al dispostodell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivodiscusso dalle parti, in relazione alle istanze di istruttoria orale che sonostate esaminate e respinte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026Si deve però rilevare che, alla luce delle considerazioni svolte sopra ea fronte del riscontro documentale valorizzato dal Tribunale di NoceraInferiore anche ai fini della valutazione della ammissibilità/utilità delleprove orali, la considerazione delle istanze istruttorie richiamate dallaricorrente non è stata omessa dal Giudice di merito, che ne ha inveceeffettuato uno specifico esame, ritenendo che anche l’esito positivo delleprove orali, ove ammesse, non avrebbe potuto superare le emergenzedocumentali acquisite -nella motivazione della sentenza si legge infatti che tali prove, anche nel caso in cui dovessero risultare favorevoli alle partirichiedenti, non risulterebbero, in definitiva, utili ai fini della decisione, inconsiderazione delle precise e specifiche risultanze della documentazioneprodotta, non risultando, peraltro, utilmente acquisibili dai testi delle merevalutazioni .Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi effettuato una verifica dirilevanza sul contenuto delle istanze istruttorie, che è propriamentemeritale e non è censurabile in sede di legittimità quando, come nel casodi specie, è supportata da una motivazione congruente, svolta conriferimento all’intero contesto degli elementi istruttori acquisiti agli atti ealle deduzioni delle parti.Si aggiunge che, in concreto, non solo non si ravvisa l’omissione dellavalutazione delle istanze istruttorie ma la critica svolta da Italfondiarios.p.a. non è adeguatamente supportata nemmeno sotto il profilo delladecisività da attribuire al contenuto dei capi di prova orale, ove riscontratopositivamente in sede di assunzione della prova: i primi tre capitoli diprova testimoniale, sui quali dovrebbero essere sentiti i due professionisti,ai quali solo [OSCURATO:SOCIETA]. afferma di aver conferito l’incarico, nonappaiono di contenuto tale da determinare di per sé, se confermati, ladecisione in senso favorevole alla ricorrente, perché richiederebberocomunque una valutazione attenta e il riscontro con altre emergenzeistruttorie, data la sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli attiNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026difensivi indicati; gli altri capitoli di prova non appaiono ictu oculi valutabilisotto il profilo di una loro teorica decisività in questa sede, poiché nonsarebbero comunque ammissibili per assenza di indicazione dei testimoniche su di essi dovrebbero essere sentiti, non potendo essere consideratarispettosa del disposto dell’art.244 co 1 c.p.c. l’indicazione quali testimonidei dipendenti della propria procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. cheavevano via via curato la gestione della posizione contenziosa ; i primitre capitoli di prova, sui quali era stato pure richiesto l’interrogatorioformale di [OSCURATO:PERSONA], hanno un contenuto ambiguo quanto alla loroidoneità a provocare la confessione diretta del controricorrente-.3.

Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art.4 co 4 DM n.55/2014.Nella liquidazione operata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbeduplicato illegittimamente i compensi con riferimento al periodo successivoalla riunione dei due procedimenti civili n.3325/2005 e n.3578/2005,pacificamente avvenuta il 17.1.2008: la prestazione del controricorrente èstata infatti riconosciuta in via autonoma per i due giudizi, anche dopo laloro riunione.Il motivo è fondato.L’art.4 del DM n.55/2014 -nel testo applicabile in concreto all’epocadella pronuncia impugnata, come modificato dal DM n.37/2018: ma iltesto della norma era formulato negli stessi termini anche prima dellamodifica, salva la previsione di percentuali di aumento inferiori- dispone,al secondo comma, che Quando in una causa l'avvocato assiste piùsoggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può diregola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misuradel 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per centoper ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

Ladisposizione di cui al periodo precedente si applica quando più causeNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cuil'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti .Appare evidente, quindi, che non poteva essere riconosciuto adAntonio [OSCURATO:PERSONA] un doppio compenso per l’attività difensiva svolta su incaricodi [OSCURATO:SOCIETA] per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il discorso è analogo anche perIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).L’unico compenso dovuto per le attività a seguito della riunioneavrebbe potuto essere aumentato, secondo una valutazione che avrebbedovuto tenere conto della differenziazione delle attività difensiveeventualmente esistente e necessaria in relazione alle specificità -si ripete,se esistenti- delle due controversie riunite, ma nei limiti evidenziatidall’art.4 cit. e quindi in caso di modifica soggettiva (assistenza ad unsolo soggetto contro più soggetti ): il compenso non avrebbe potutomai essere duplicato per ogni parte, come invece è avvenuto nel caso dispecie, e l’eventuale maggiore complessità della controversia avrebbepotuto essere rilevante, ai sensi dell’art. 4 co 1 DM cit., nelladeterminazione del dovuto tra i minimi e i massimi dello scaglione divalore da prendere a riferimento.Si aggiunge - così anticipando, per congruenza logica, la motivazionedell’accoglimento di parte del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].p.a., che sarà esaminato oltre - che, ai sensi dell’art.4 co 2 parte primacit., si sarebbe dovuto e si dovrà pure tenere conto della sostanzialecoincidenza di posizioni tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria, e [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante per fusione la società cedente [OSCURATO:SOCIETA]., situazione evidentemente rilevante sull’impegnodifensivo, identico in assenza di profili di contrasto tra cedente ecessionaria, che nel caso di specie non emergono dall’ordinanzaimpugnata e non risultano essere stati nemmeno mai allegati.

Sirichiamano le indicazioni di Cass. n.17215/2015, che pur se è riferita allaliquidazione delle spese in giudizio a carico della parte soccombente, dettaNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026un criterio chiaro ai fini dell’interpretazione corretta dell’art.4 cit., rilevanteanche in questa sede, nel senso che In tema di liquidazione dellespese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizioneprocessuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compensounico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014(salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delledisposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensoreabbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che lepredette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, inquanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n.55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nellamisura della più concentrata attività difensiva quanto a numero diavvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spesesuperflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. -sono conformi lepronunce successive, tra le quali si richiamano Cass. n.17393/2017, Cass.n.461/2020; Cass. n.1650/2022, Cass. n.18047/2022, Cass.n.8688/2023-.

Non vi è motivo, infatti, di discostarsi dal criterio indicatoquando debbano essere liquidati a carico della parte i compensi perl’attività svolta dal suo difensore, poiché -in assenza di accordi specificiregolanti la prestazione concordata, come è nel caso di specie- rimangonocomunque ingiustificate duplicazioni (e tantomeno quadruplicazioni) dipagamento per lo svolgimento di attività difensiva sostanzialmentesovrapponibile.L’ordinanza va pertanto cassata in relazione a tale motivo,imponendosi un nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] SPAIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso incidentale affidato ad ununico, articolato, motivo. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’ omesso, insufficiente econtraddittorio esame di un fatto decisivo della controversia oggetto didiscussione tra le parti (ex art.360 comma 1 n.5 c.p.c.) .Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026Secondo la ricorrente incidentale, essa non sarebbe legittimatapassiva, per essere avvenuta (il 31.5.2006) la fusione per incorporazionedi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dopo la cessione del credito (il 5.12.2005e non, come indicato nell’ordinanza, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con le azioniaccessorie, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avrebbecomunque conferito alcun incarico professionale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ilcompenso liquidato a favore del quale avrebbe altresì comportato unaingiustificata duplicazione di voci.Il motivo è fondato per quanto di ragione e cioè solo in relazione allacontestazione dell’entità del compenso liquidato per il periodo successivoalla riunione dei procedimenti, mentre è infondato riguardo ai profili dellacontestazione di sussistenza della legittimazione passiva e di debenza equantificazione dei compensi prima della riunione dei procedimenti.Quanto alla legittimazione passiva, anche se è vero che la cessione deicrediti ai quali accedono le azioni ex art.2901 c.c. oggetto dei giudizi poiriuniti in relazione ai quali è stato richiesto il compenso professionale daAntonio [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della fusione perincorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA].p.a., il coinvolgimento di quest’ultima nei giudizi e il persistere dellanecessità della sua partecipazione allo stesso (anche dopo la cessione deicrediti), deriva dal fatto che entrambi i giudizi, radicati nel luglio del 2005,erano già pendenti al momento delle cessioni, e che con la fusione perincorporazione si è determinata tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. una situazione assimilabile alla successione a titolouniversale -cfr. l’art.2504 bis c.c. e l’interpretazione che ne ha dato, alriguardo, Cass.

SU n.21970/2021 che ricostruisce in maniera approfonditail tema della fusione per incorporazione e le sue implicazioni sia di naturasostanziale, sia di carattere processuale.

Ciò ha comportato, da un lato,che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva introdotto le due cause, eralitisconsorte necessaria nelle stesse anche dopo la cessione dei crediti eNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026delle azioni di tutela accessorie, determinante una successione a titoloparticolare della cessionaria alla cedente regolata ex art.111 c.p.c.;dall’altro, che la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA].p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha determinato il subentro dellaseconda nella posizione della prima, si ripete, litisconsorte necessaria neigiudizi poi riuniti, ai sensi dell’art.110 c.p.c.

Anche per la fase di giudizioprecedente alla fusione è giustificata la richiesta di corresponsione delcorrispettivo al soggetto nel quale la debitrice originaria si è fusa perincorporazione -con conseguente suo venir meno come autonomosoggetto di diritto; oltre alla già richiamata Cass.

SU n.21970/2021, cfr.tra le altre, per ulteriori spunti di riflessione sul tema, Cass.n.13685/2023, Cass. n.7700/2024, Cass. n.7711/2024-.In conclusione, la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA].p.a. rispetto alla domanda di corresponsione dei compensi professionaliintrodotta da [OSCURATO:PERSONA] deriva non dalla sua posizione di cedenterispetto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma dalla sua posizione di successoreuniversale della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ex art.110 c.p.c.,che aveva introdotto il giudizio ex art.2901 c.c. in qualità di creditriceprima della fusione nell’attuale controricorrente incidentale.Quanto alle contestazioni svolte dalla controricorrente incidentale, inverità in modo generico, sull’accertamento di esistenza del contratto dipatrocinio in capo ad [OSCURATO:PERSONA], valgono comunque le stesseconsiderazioni svolte nell’esame del primo motivo di ricorso principale.Quanto alle contestazioni relative all’entità del liquidato in relazione aidue giudizi civili RG n.3325/2005 e RG n.3578/2005, prima della lororiunione, la genericità dei rilievi -sostanzialmente fondati su questionirelative alla posizione soggettiva della banca rispetto alla cessione deicrediti, con accessori, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- a fronte dell’analiticavalutazione operata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sulle attivitàespletate e sui criteri della loro liquidazione ne esclude la fondatezza: nonNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026vi è, infatti, alcuna indicazione riferibile ad una teorica violazione di leggema solo la richiesta generica di riesaminare il merito del complesso dellevalutazioni del Tribunale, senza alcuna identificazione di specifici fattiomessi, discussi e di per sé decisivi diversi dall’epoca della cessione deicrediti -irrilevante per quanto sopra detto-.Quanto all’attività professionale svolta nel periodo successivo alladisposta riunione dei procedimenti, valgono le considerazioni svoltenell’esaminare il terzo motivo di ricorso principale: non può essereduplicato il compenso per l’attività svolta a favore della bancaconsiderando separatamente i due giudizi anche dopo la disposta riunione,e si deve altresì considerare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.rispetto a quella della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poiché, in casodi sostanziale coincidenza tra esse, l’art.4 cit. non giustifica duplicazioni dicompenso (ma solo un aumento percentuale dell’unico compenso dariconoscere).

Questo profilo di doglianza è quindi fondato e richiede unarivalutazione in sede di rinvio alla luce delle stesse indicazioni espostesopra.RICORSO INCIDENTALE DELL’[OSCURATO:PERSONA] PIZZI1.

Con un primo motivo di ricorso incidentale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione dell’art.6 DM 10 marzo 2014n.55 , in relazione all’at.360 co 1 n.3 c.p.c.Il professionista lamenta che gli sia stato negato l’aumento per ilvalore della controversia, superiore a € 520.000,00, sul presupposto, asuo dire errato, che la locuzione “di regola” contenuta nell’art.6 DMn.55/2014 importi discrezionalità.Il motivo è in parte infondato e in parte assorbito.E’ infondato in relazione ai compensi liquidati a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. -per l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA].- prima della riunione dei due giudizi civili RG n.3325/2005ed RG n.3578/2005.Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026L’interpretazione dell’art. 6 DM n.55/2014 e s.m.i. proposta dalricorrente incidentale non è condivisibile.

Si richiama in proposito ilseguente principio: in tema di liquidazione delle spese di lite, non incorrein violazione dell'art. 6 d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle causedi valore superiore a 520.000,00 Euro, applica incrementi percentualiinferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendoprescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa perquest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incrementomassimo del 30% per ciascun passaggio (così Cass. n.31347/2022; cfr.anche Cass. n.29170/2021).Nel caso in esame, il Giudice di merito ha esplicitato chiaramente elogicamente i motivi per i quali è giunto alla quantificazione del compensoin concreto effettuata, in assenza del preteso obbligo di aumento epertanto, non ravvisandosi la prospettata violazione di legge, le critichedel [OSCURATO:PERSONA] si risolvono - inammissibilmente in sede di legittimità, al di fuoridell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.- in censure sullavalutazione degli elementi istruttori effettuata dal Tribunale di NoceraInferiore.Per l’attività svolta dopo la riunione dei giudizi la censura rimaneassorbita dalla necessità di revisione conseguente all’accoglimento delterzo motivo del ricorso principale e di parte del motivo di ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2. [OSCURATO:PERSONA] formula un ulteriore motivo di ricorso incidentaleprospettando la violazione del DM n.55/2014 quanto alla liquidazione dellespese di lite.Il motivo rimane logicamente assorbito perché l’ordinanza è statacassata e quindi se ne occuperà il giudice di rinvio (Tribunale di NoceraInferiore in diversa composizione) al quale è demandata anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale e, per quanto diragione, il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che rigetta per ilresto; rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso principale, e, nei limitidi cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA], cheresta assorbito per il resto; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorsoincidentale del [OSCURATO:PERSONA]; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversacomposizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocatoTeodoro Carsillo -domicilio digitale alla PEC:teodorocarsillo@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente incidentale-nonchèIntesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealla PEC: avvfrancescocriscoli@puntopec.it-Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026-ricorrente incidentale-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 8954/2020depositata il 23/10/2020 nel proc. RG n.546/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Come emerge dalla ricostruzione in fatto contenuta nell’ordinanzaimpugnata per cassazione, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 d. lgs.n.150/2011, chiedendo la liquidazione del compenso per l’attivitàprofessionale prestata in due giudizi civili a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-, in cui [OSCURATO:PERSONA].p.a. si era fusa per incorporazione, e a favore della sua cessionaria -dal5.12.2006- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dalla mandatariaItalfondiario s.p.a. (società che, in sede di riassunzione dei due giudizi,era stata mandataria anche di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Il ricorrenteesponeva di aver svolto attività professionale nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. -poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- e, in seguito alla cessione deirapporti cui erano correlate le azioni di tutela creditoria oggetto dicontroversia, della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel giudizio:A) di revocatoria ordinaria, ex art.2901 c.c., rubricato con RGn.3325/05, introdotto contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].;B) di revocatoria ordinaria, ex art.2901 c.c., rubricato con RGn.3578/05, introdotto contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]Entrambi i giudizi erano stati interrotti per il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].,in data 26.11.2006, ed entrambi erano stati riassunti per iniziativa diItalfondiario s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionariadi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ancheNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026per le azioni che avevano originato i due procedimenti indicati([OSCURATO:SOCIETA]. aveva rilasciato procura al [OSCURATO:PERSONA] per le dueriassunzioni); entrambi i giudizi riassunti erano stati, infine, riuniti in data17.1.2008. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto per entrambi i giudizi ilcompenso per l’attività di esame e di studio, per l’autentica di firma e perle udienze seguite.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva contestato di essere legittimatapassivamente. [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA].r.l., aveva contestato per più profili la fondatezza delle pretese dellacontroparte.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto le pretese creditorie delricorrente per le seguenti motivazioni (che si sintetizzano per quanto èancora di interesse in questa sede): -sussiste la legittimazione passiva diIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. poichè la cessione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deicrediti ai quali sono correlate le azioni di tutela di cui si discute eraintervenuta il 5.12.2006, dopo la fusione per incorporazione dell’originariatitolare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -le istanze istruttorie articolate dalle parti, di provaper testimoni e per interrogatorio formale, non appaiono utilmenteesperibili ai fini della decisione, alla luce delle complessive risultanzedocumentali acquisite e delle complessive deduzioni delle parti ; -dalladocumentazione prodotta emerge chiaramente che l’allora avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricevuto i mandati professionali in relazione ai procedimenti inquestione da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:SOCIETA]., nellaqualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; dalla documentazioneprodotta in atti emerge, poi, che l’allora avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attivitàdifensiva. In favore dei suoi assistiti, sia nella fase di studio dellacontroversia, sia nella fase di trattazione e/o istruttoria della causa ; ciòemergeva chiaramente dal fatto che il ricorrente aveva ricevuto imandati professionali in calce all’atto di citazione e in calce al ricorso perNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026riassunzione del processo, ha sottoscritto le memorie ex art.183 c.p.c. eha partecipato alle udienze. Questi elementi provano in maniera chiaral’attività svolta dal ricorrente in favore dei resistenti ; -consideratal’attività in concreto svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei due giudizi per BancaIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi del DM n.55/2014, e considerata lapresenza di più difensori, il dovuto, calcolato secondo le tabelle di cui alDM n.55/2014 e s.m.i. per le attività di studio e di istruttoria/trattazionecon riferimento ad entrambe le cause, deve essere ridotto del 50%; -siliquida sulla base dei criteri indicati per ogni giudizio l’importo di €6.645,00, oltre accessori e spese; -anche a carico di [OSCURATO:SOCIETA].,sia, dopo la riassunzione, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA].p.a., sia quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si riconosce ilcompenso calcolato secondo la convenzione in essere con Italfondiarios.p.a., richiamata dall’attore, per entrambi i giudizi a prescinderedall’intervenuta riunione; -si riconosce pertanto, in applicazione dellaconvenzione, l’importo complessivo, per le due cause riunite, di €17.400,00 oltre accessori, sia a carico di [OSCURATO:PERSONA] san [OSCURATO:SOCIETA]., sia acarico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso contenente ricorsoincidentale affidato ad un motivo.Anche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, con ricorsoincidentale affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE1. Con un primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione efalsa applicazione degli art.1703 e s. c.c., 83 c.p.c., in relazione aldisposto dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c.Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026Secondo la società ricorrente non vi sarebbe prova del contratto dipatrocinio intervenuto con [OSCURATO:PERSONA], non essendo a tal fine sufficientela procura rilasciata al professionista. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] violato il disposto dell’art.83 c.p.c. e non avrebbe permesso losvolgimento di opportuna istruttoria, richiesta ma consideratainammissibile/irrilevante alla luce delle procure conferite, dellasottoscrizione degli atti del giudizio e della partecipazione alle udienze,erroneamente ritenute sufficienti a fondare l’esistenza del mandatodifensivo.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. si duoledell’omesso esame di un fatto decisivo discusso, rilevante ex art.360 n.5c.p.c.La ricorrente richiama ancora la necessità che sia dimostrato ilcontratto di patrocinio al fine di fondare il diritto del professionista alcompenso, che deve altresì essere commisurato all’attività in concretosvolta. Gli elementi documentali valorizzati dal Tribunale di NoceraInferiore per affermare l’effettiva esistenza del conferimento del mandatoprofessionale a favore di [OSCURATO:PERSONA] non sono significativi, essendopacifico che il rilascio della procura ad litem, che è un negozio unilaterale,è privo di valenza autonoma e che non è di per sé rilevante nemmeno lasottoscrizione di atti. Se, inoltre, il Tribunale avesse ammesso le proveorali richieste dalla ricorrente, sarebbe stato possibile dimostrare che nonera stata conferita alcuna rappresentanza processuale al professionistacontroricorrente.Il primo e il secondo motivo di ricorso debbono essere esaminaticongiuntamente, per evidente connessione.Essi sono entrambi infondati.In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura"ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investitodel potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanzialeNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale illegale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio delmandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio,non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questarichiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva ilversamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che ilmandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso,il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dalprofessionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dellostesso (Cass. n.14276/2017; nello stesso senso cfr., tra le molte, Cass.n.6905/2019; Cass. n.1267/2025; Cass. n.32963/2025; Cass.n.32997/2025).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – a ben vedere - non ha consideratosolo il rilascio delle procure ad litem al controricorrente per entrambi igiudizi di cui si discute, e la partecipazione alle udienze, ma (v. pag. 4ordinanza) ha valorizzato la sottoscrizione da parte del legale dellememorie ex art.183 c.p.c.: dette memorie non sono esplicative di un solopotere di rappresentanza processuale ma, incidendo sulla determinazionedell’ambito della materia del contendere e sulle scelte istruttorie,determinano la qualità e l’indirizzo dell’attività difensiva in senso proprioche è correlabile all’esecuzione del contratto di patrocinio e non ad unasemplice domiciliazione.La prospettazione di una violazione di legge rientrante nell’ambito dioperatività dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., in relazione al disposto degli art.1703 e s. c.c. e 83 c.p.c., non appare pertanto appropriata, proprio perchéil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a considerare esistente ilcontratto di patrocinio sulla base del solo rilascio della procura, ma hafatto riferimento alla sottoscrizione di atti processuali che sono chiaraespressione del mandato difensivo conseguente alla sua stipula, operandoNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026di conseguenza nel rispetto delle indicazioni emergenti dalle normerichiamate.La questione della reiterazione del rilievo di inesistenza del contratto dipatrocinio non si può porre quindi in termini di violazione di legge mapotrebbe essere prospettata come eventuale vizio di motivazione che perònel caso concreto, in assenza di articolazione da parte della ricorrente diuna critica specifica in tal senso, non può porsi sotto il profilo di suaomissione, o di apparenza o di insanabili incongruenze o illogicità, rilevantiai sensi dell’art.360 co 1 n.4 c.p.c. -per una teorica violazione dell’art.132co 2 n.4 c.p.c. e/o del cd minimo costituzionale pretendibile exart.111 Cost.-.È pur vero, infatti, che nel corpo del motivo [OSCURATO:SOCIETA]richiama il disposto dell’art.132 co 2 n.4 c.p.c., prospettando un profilo dinullità del provvedimento impugnato dovuto al fatto che la decisivitàdelle risultanze delle ripetute istanze istruttorie (che avrebbero consentitodi appurare come l’allora Avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse svolto alcun effettivopatrocinio in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) è indubitabile -segue poila trascrizione integrale dei capitoli di prova-. È evidente però che ilriferimento alla violazione dell’art.132 c.p.c. è improprio, perché laprospettata nullità dell’ordinanza impugnata è, in concreto, derivata dalrigetto delle istanze di istruttorie orale, rigetto che è conseguito ad unavalutazione precisa e che, quindi, non può integrare un profilo diviolazione di norma rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1n.3 o n.4 c.p.c.Il vizio di motivazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche -più propriamente, per quanto sopra esposto- con riferimento al dispostodell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivodiscusso dalle parti, in relazione alle istanze di istruttoria orale che sonostate esaminate e respinte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026Si deve però rilevare che, alla luce delle considerazioni svolte sopra ea fronte del riscontro documentale valorizzato dal Tribunale di NoceraInferiore anche ai fini della valutazione della ammissibilità/utilità delleprove orali, la considerazione delle istanze istruttorie richiamate dallaricorrente non è stata omessa dal Giudice di merito, che ne ha inveceeffettuato uno specifico esame, ritenendo che anche l’esito positivo delleprove orali, ove ammesse, non avrebbe potuto superare le emergenzedocumentali acquisite -nella motivazione della sentenza si legge infatti che tali prove, anche nel caso in cui dovessero risultare favorevoli alle partirichiedenti, non risulterebbero, in definitiva, utili ai fini della decisione, inconsiderazione delle precise e specifiche risultanze della documentazioneprodotta, non risultando, peraltro, utilmente acquisibili dai testi delle merevalutazioni .Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi effettuato una verifica dirilevanza sul contenuto delle istanze istruttorie, che è propriamentemeritale e non è censurabile in sede di legittimità quando, come nel casodi specie, è supportata da una motivazione congruente, svolta conriferimento all’intero contesto degli elementi istruttori acquisiti agli atti ealle deduzioni delle parti.Si aggiunge che, in concreto, non solo non si ravvisa l’omissione dellavalutazione delle istanze istruttorie ma la critica svolta da Italfondiarios.p.a. non è adeguatamente supportata nemmeno sotto il profilo delladecisività da attribuire al contenuto dei capi di prova orale, ove riscontratopositivamente in sede di assunzione della prova: i primi tre capitoli diprova testimoniale, sui quali dovrebbero essere sentiti i due professionisti,ai quali solo [OSCURATO:SOCIETA]. afferma di aver conferito l’incarico, nonappaiono di contenuto tale da determinare di per sé, se confermati, ladecisione in senso favorevole alla ricorrente, perché richiederebberocomunque una valutazione attenta e il riscontro con altre emergenzeistruttorie, data la sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli attiNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026difensivi indicati; gli altri capitoli di prova non appaiono ictu oculi valutabilisotto il profilo di una loro teorica decisività in questa sede, poiché nonsarebbero comunque ammissibili per assenza di indicazione dei testimoniche su di essi dovrebbero essere sentiti, non potendo essere consideratarispettosa del disposto dell’art.244 co 1 c.p.c. l’indicazione quali testimonidei dipendenti della propria procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. cheavevano via via curato la gestione della posizione contenziosa ; i primitre capitoli di prova, sui quali era stato pure richiesto l’interrogatorioformale di [OSCURATO:PERSONA], hanno un contenuto ambiguo quanto alla loroidoneità a provocare la confessione diretta del controricorrente-.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art.4 co 4 DM n.55/2014.Nella liquidazione operata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbeduplicato illegittimamente i compensi con riferimento al periodo successivoalla riunione dei due procedimenti civili n.3325/2005 e n.3578/2005,pacificamente avvenuta il 17.1.2008: la prestazione del controricorrente èstata infatti riconosciuta in via autonoma per i due giudizi, anche dopo laloro riunione.Il motivo è fondato.L’art.4 del DM n.55/2014 -nel testo applicabile in concreto all’epocadella pronuncia impugnata, come modificato dal DM n.37/2018: ma iltesto della norma era formulato negli stessi termini anche prima dellamodifica, salva la previsione di percentuali di aumento inferiori- dispone,al secondo comma, che Quando in una causa l'avvocato assiste piùsoggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può diregola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misuradel 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per centoper ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. Ladisposizione di cui al periodo precedente si applica quando più causeNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cuil'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti .Appare evidente, quindi, che non poteva essere riconosciuto adAntonio [OSCURATO:PERSONA] un doppio compenso per l’attività difensiva svolta su incaricodi [OSCURATO:SOCIETA] per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il discorso è analogo anche perIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).L’unico compenso dovuto per le attività a seguito della riunioneavrebbe potuto essere aumentato, secondo una valutazione che avrebbedovuto tenere conto della differenziazione delle attività difensiveeventualmente esistente e necessaria in relazione alle specificità -si ripete,se esistenti- delle due controversie riunite, ma nei limiti evidenziatidall’art.4 cit. e quindi in caso di modifica soggettiva (assistenza ad unsolo soggetto contro più soggetti ): il compenso non avrebbe potutomai essere duplicato per ogni parte, come invece è avvenuto nel caso dispecie, e l’eventuale maggiore complessità della controversia avrebbepotuto essere rilevante, ai sensi dell’art. 4 co 1 DM cit., nelladeterminazione del dovuto tra i minimi e i massimi dello scaglione divalore da prendere a riferimento.Si aggiunge - così anticipando, per congruenza logica, la motivazionedell’accoglimento di parte del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].p.a., che sarà esaminato oltre - che, ai sensi dell’art.4 co 2 parte primacit., si sarebbe dovuto e si dovrà pure tenere conto della sostanzialecoincidenza di posizioni tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria, e [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante per fusione la società cedente [OSCURATO:SOCIETA]., situazione evidentemente rilevante sull’impegnodifensivo, identico in assenza di profili di contrasto tra cedente ecessionaria, che nel caso di specie non emergono dall’ordinanzaimpugnata e non risultano essere stati nemmeno mai allegati. Sirichiamano le indicazioni di Cass. n.17215/2015, che pur se è riferita allaliquidazione delle spese in giudizio a carico della parte soccombente, dettaNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026un criterio chiaro ai fini dell’interpretazione corretta dell’art.4 cit., rilevanteanche in questa sede, nel senso che In tema di liquidazione dellespese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizioneprocessuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compensounico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014(salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delledisposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensoreabbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che lepredette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, inquanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n.55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nellamisura della più concentrata attività difensiva quanto a numero diavvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spesesuperflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. -sono conformi lepronunce successive, tra le quali si richiamano Cass. n.17393/2017, Cass.n.461/2020; Cass. n.1650/2022, Cass. n.18047/2022, Cass.n.8688/2023-. Non vi è motivo, infatti, di discostarsi dal criterio indicatoquando debbano essere liquidati a carico della parte i compensi perl’attività svolta dal suo difensore, poiché -in assenza di accordi specificiregolanti la prestazione concordata, come è nel caso di specie- rimangonocomunque ingiustificate duplicazioni (e tantomeno quadruplicazioni) dipagamento per lo svolgimento di attività difensiva sostanzialmentesovrapponibile.L’ordinanza va pertanto cassata in relazione a tale motivo,imponendosi un nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] SPAIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso incidentale affidato ad ununico, articolato, motivo. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’ omesso, insufficiente econtraddittorio esame di un fatto decisivo della controversia oggetto didiscussione tra le parti (ex art.360 comma 1 n.5 c.p.c.) .Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026Secondo la ricorrente incidentale, essa non sarebbe legittimatapassiva, per essere avvenuta (il 31.5.2006) la fusione per incorporazionedi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dopo la cessione del credito (il 5.12.2005e non, come indicato nell’ordinanza, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con le azioniaccessorie, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avrebbecomunque conferito alcun incarico professionale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ilcompenso liquidato a favore del quale avrebbe altresì comportato unaingiustificata duplicazione di voci.Il motivo è fondato per quanto di ragione e cioè solo in relazione allacontestazione dell’entità del compenso liquidato per il periodo successivoalla riunione dei procedimenti, mentre è infondato riguardo ai profili dellacontestazione di sussistenza della legittimazione passiva e di debenza equantificazione dei compensi prima della riunione dei procedimenti.Quanto alla legittimazione passiva, anche se è vero che la cessione deicrediti ai quali accedono le azioni ex art.2901 c.c. oggetto dei giudizi poiriuniti in relazione ai quali è stato richiesto il compenso professionale daAntonio [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della fusione perincorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA].p.a., il coinvolgimento di quest’ultima nei giudizi e il persistere dellanecessità della sua partecipazione allo stesso (anche dopo la cessione deicrediti), deriva dal fatto che entrambi i giudizi, radicati nel luglio del 2005,erano già pendenti al momento delle cessioni, e che con la fusione perincorporazione si è determinata tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. una situazione assimilabile alla successione a titolouniversale -cfr. l’art.2504 bis c.c. e l’interpretazione che ne ha dato, alriguardo, Cass. SU n.21970/2021 che ricostruisce in maniera approfonditail tema della fusione per incorporazione e le sue implicazioni sia di naturasostanziale, sia di carattere processuale. Ciò ha comportato, da un lato,che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva introdotto le due cause, eralitisconsorte necessaria nelle stesse anche dopo la cessione dei crediti eNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026delle azioni di tutela accessorie, determinante una successione a titoloparticolare della cessionaria alla cedente regolata ex art.111 c.p.c.;dall’altro, che la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA].p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha determinato il subentro dellaseconda nella posizione della prima, si ripete, litisconsorte necessaria neigiudizi poi riuniti, ai sensi dell’art.110 c.p.c. Anche per la fase di giudizioprecedente alla fusione è giustificata la richiesta di corresponsione delcorrispettivo al soggetto nel quale la debitrice originaria si è fusa perincorporazione -con conseguente suo venir meno come autonomosoggetto di diritto; oltre alla già richiamata Cass. SU n.21970/2021, cfr.tra le altre, per ulteriori spunti di riflessione sul tema, Cass.n.13685/2023, Cass. n.7700/2024, Cass. n.7711/2024-.In conclusione, la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA].p.a. rispetto alla domanda di corresponsione dei compensi professionaliintrodotta da [OSCURATO:PERSONA] deriva non dalla sua posizione di cedenterispetto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma dalla sua posizione di successoreuniversale della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ex art.110 c.p.c.,che aveva introdotto il giudizio ex art.2901 c.c. in qualità di creditriceprima della fusione nell’attuale controricorrente incidentale.Quanto alle contestazioni svolte dalla controricorrente incidentale, inverità in modo generico, sull’accertamento di esistenza del contratto dipatrocinio in capo ad [OSCURATO:PERSONA], valgono comunque le stesseconsiderazioni svolte nell’esame del primo motivo di ricorso principale.Quanto alle contestazioni relative all’entità del liquidato in relazione aidue giudizi civili RG n.3325/2005 e RG n.3578/2005, prima della lororiunione, la genericità dei rilievi -sostanzialmente fondati su questionirelative alla posizione soggettiva della banca rispetto alla cessione deicrediti, con accessori, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- a fronte dell’analiticavalutazione operata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sulle attivitàespletate e sui criteri della loro liquidazione ne esclude la fondatezza: nonNumero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026vi è, infatti, alcuna indicazione riferibile ad una teorica violazione di leggema solo la richiesta generica di riesaminare il merito del complesso dellevalutazioni del Tribunale, senza alcuna identificazione di specifici fattiomessi, discussi e di per sé decisivi diversi dall’epoca della cessione deicrediti -irrilevante per quanto sopra detto-.Quanto all’attività professionale svolta nel periodo successivo alladisposta riunione dei procedimenti, valgono le considerazioni svoltenell’esaminare il terzo motivo di ricorso principale: non può essereduplicato il compenso per l’attività svolta a favore della bancaconsiderando separatamente i due giudizi anche dopo la disposta riunione,e si deve altresì considerare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.rispetto a quella della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poiché, in casodi sostanziale coincidenza tra esse, l’art.4 cit. non giustifica duplicazioni dicompenso (ma solo un aumento percentuale dell’unico compenso dariconoscere). Questo profilo di doglianza è quindi fondato e richiede unarivalutazione in sede di rinvio alla luce delle stesse indicazioni espostesopra.RICORSO INCIDENTALE DELL’[OSCURATO:PERSONA] PIZZI1. Con un primo motivo di ricorso incidentale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione dell’art.6 DM 10 marzo 2014n.55 , in relazione all’at.360 co 1 n.3 c.p.c.Il professionista lamenta che gli sia stato negato l’aumento per ilvalore della controversia, superiore a € 520.000,00, sul presupposto, asuo dire errato, che la locuzione “di regola” contenuta nell’art.6 DMn.55/2014 importi discrezionalità.Il motivo è in parte infondato e in parte assorbito.E’ infondato in relazione ai compensi liquidati a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. -per l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA].- prima della riunione dei due giudizi civili RG n.3325/2005ed RG n.3578/2005.Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026L’interpretazione dell’art. 6 DM n.55/2014 e s.m.i. proposta dalricorrente incidentale non è condivisibile. Si richiama in proposito ilseguente principio: in tema di liquidazione delle spese di lite, non incorrein violazione dell'art. 6 d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle causedi valore superiore a 520.000,00 Euro, applica incrementi percentualiinferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendoprescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa perquest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incrementomassimo del 30% per ciascun passaggio (così Cass. n.31347/2022; cfr.anche Cass. n.29170/2021).Nel caso in esame, il Giudice di merito ha esplicitato chiaramente elogicamente i motivi per i quali è giunto alla quantificazione del compensoin concreto effettuata, in assenza del preteso obbligo di aumento epertanto, non ravvisandosi la prospettata violazione di legge, le critichedel [OSCURATO:PERSONA] si risolvono - inammissibilmente in sede di legittimità, al di fuoridell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.- in censure sullavalutazione degli elementi istruttori effettuata dal Tribunale di NoceraInferiore.Per l’attività svolta dopo la riunione dei giudizi la censura rimaneassorbita dalla necessità di revisione conseguente all’accoglimento delterzo motivo del ricorso principale e di parte del motivo di ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2. [OSCURATO:PERSONA] formula un ulteriore motivo di ricorso incidentaleprospettando la violazione del DM n.55/2014 quanto alla liquidazione dellespese di lite.Il motivo rimane logicamente assorbito perché l’ordinanza è statacassata e quindi se ne occuperà il giudice di rinvio (Tribunale di NoceraInferiore in diversa composizione) al quale è demandata anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 1370/2021Numero sezionale 2577/2025Numero di raccolta generale 9707/2026Data pubblicazione 15/04/2026La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale e, per quanto diragione, il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che rigetta per ilresto; rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso principale, e, nei limitidi cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA], cheresta assorbito per il resto; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorsoincidentale del [OSCURATO:PERSONA]; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversacomposizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia