Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 24065/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13812/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] A GENOVESE 10 22 34 AVELLINO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1336/2017 depositata il 23/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assegnatario di alloggio facente parte di un complesso edilizio articolato su tre fabbricati, edificato da Cooperativa, ha chiamato nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di alloggio attiguo, lamentando che la convenuta, dopo la prenotazione e l’assegnazione, aveva innalzato la quota del sottotetto al di sopra del livello del parapetto del balcone del terzo piano, in modo da impedire la vista verso sud ovest dall’alloggio dell’attore. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi chiesto accertarsi: a ) l’illegittimità dell’innalzamento in quanto realizzato in violazione delle distanze legali dal balcone; b) la difformità di quanto realizzato dai provvedimenti concessori; c) l’assenza di verifica statica.

La convenuta, costituendosi, ha chiesto che il contraddittorio fosse esteso nei confronti del Condominio.

Disposta ed eseguita da parte dell’attore la chiamata in causa del Condominio, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, osservando che la sopraelevazione, già prevista nel progetto originario, rientravanella cubatura assentita e non costitutiva volume aggiuntivo.

Ha precisato ancora che la dedotta lesione della veduta, comunque, non sussisteva, in assenza di violazione delle norme sulle distanze.

La Corte d’Appello, adita dal Marinelli, ha condiviso la valutazione del primo giudice sulla assenza dimodifiche di altezza al fabbricato della Buono rispetto al progetto originario.

La Corte di merito ha aggiunto: a) che la difformità, riscontrabile nel progetto in ordine all’altezza del fabbricato della Buono, fra la rappresentazione in pianta e la sezione, era solo apparente, costituendo mera omissione grafica del progettista; b) che la concessione edilizia in sanatoria, con la quale si prevedeva la realizzazione del sottotetto, non ha apportato modifiche ai volumi originariamente previsti; c) che l’eventuale incompletezza degli elaborati grafici lasciava fermo il fatto che la consistenza attuale del fabbricato risaliva al costruttore a non alle iniziative dei singoli; d) che era stata rilasciata l’attestazione, nel collaudo finale statico, circa la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme sismiche; e) che la prenotazione dell’alloggio del Marinelli precedeva la prenotazione in favore della Buono, per cui si spiegava la mancata indicazione, nella descrizione dei confini dell’unità immobiliare del Marinelli, del sottotetto della Buono.

Per la cassazione della sentenza il Marinelli propone ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di via Genovese n. 10, 12, 34, resistono con distinti controricorsi, contenenti ricorsi incidentali.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’eccezione pregiudiziale della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativa alla mancanza della attestazione di conformità della procura rilasciata al difensore per il ricorso per cassazione, è infondata.

Nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità dellaprocura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 - bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e dellaprocura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante (Cass., S.U., 29175/2020). 2.Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il denunciato travisamento consisterebbe in ciò: la trasformazione dell’unità immobiliare della Buono, operata con la sopraelevazione, non era prevista nel progetto strutturale e architettonico, in base al quale l’altezza avrebbe dovuto fermarsi al secondo piano, non già arrivare al terzo.

Essa è stata realizzata in corso d’opera, dopo la stipula dei contratti di prenotazione e assegnazione.

La diversa conclusione della Corte d’appello sarebbe inficiata dai seguenti errori: a) un errore di diritto, ravvisabile nella parte in cui la corte di merito non avrebbe considerato che la rappresentazione in pianta doveva prevalere rispetto alla rappresentazione prospettica; b) un ulteriore errore di diritto, consistente nell’aver i giudici d’appello dato peso alla concessione edilizia in sanatoria, senza considerare che la variante finale, nell’indicare le modifiche apportate in corso di costruzione, non faceva riferimento ad alcuna variazione ai duplex, mentre le tavole 1 e 4, allegate a tale variante, non rappresentano, in pianta, la sopraelevazione; c) infine la decisione è inficiata da un errore di fatto, consistente nell’avere la Corte d’Appello ritenuto che la mancata indicazione, nell’atto di assegnazione dell’alloggio al Marinelli, del confine con la proprietà Buono, si spiegasse perché l’atto era precedente rispetto all’assegnazione fatta alla Buono, mentre il reale rapporto cronologico fra i due atti era invece diverso: l’assegnazione alla Buono, in quanto avvenuta il 29 marzo 2000, precedeva quella a favore del Marinelli, che recava la data successiva del 26 maggio 2000.

Ultimo errore che inficerebbe – secondo la parte ricorrente - la decisione è l’avere la Corte d’appello ritenuto l’esistenza di un collaudo statico redatto il 3 gennaio 2005, laddove, in tale data, il Comune di Avellino concluse positivamente l’iter della variante presentata il 16 giugno 2004.

Il ricorrente evidenzia che l’unico collaudo statico era stato eseguito nel 1998, sulla base del progetto strutturale, nel quale il secondo piano del duplex poi prenotato dalla Buono si posizionava sotto il davanzale della finestra prevista al terzo piano.

Sussiste quindi presunzione di pericolosità, essendo irrilevante il rilascio della concessione in sanatoria.

“Se la Corte di merito non avesse commesso gli errori sopra evidenziati, non avrebbe potuto concludere diversamente dallo statuire che il sottotetto del quale il Marinelli chiede l’abbattimento non è preesistente al completamento dell’immobile, né è stato oggetto di provvedimento autorizzativo da parte del Comune di Avellino, non è stato oggetto di verifica sismica” (pag. 18 del ricorso).

3. All’esame dei motivi di ricorso si ritiene di dovere premettere che il primo giudice ha negato che il Marinelli potesse lamentare la lesione del diritto di veduta, non essendo riscontrabile l’esistenza di una violazionedelle distanze rilevante nei rapporti fra privati.

Ha aggiunto che non constava “alcuna violazione rispetto al progetto poi realizzato sulla proprietà Buono”.

La prima ratio decidendi della decisione del tribunale, quella fondata sulla mancanza di una violazione delle norme sulle distanze, non è ripresa dalla Corte d’appello, il cui accertamento si esaurisce nel riconoscimento che la consistenza del fabbricato attuale rispecchiava il progetto ed era imputabile al costruttore piuttosto che alle iniziative dei singoli divenuti proprietari.

Vale la pena ricordare, in limine, due principi: a) «in tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezzae che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezzain sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela risarcitoria» (Cass. n. 1073/2009; n. 10264/2016); b) «in tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze legali dellevedute non si applica al le opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione delcondominio, atteso che, in tal caso, l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche invista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e l'insorgere delcondominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia» (Cass. n. 11287/2018).

Consegue dal principio sub a) che l’affermazione del primo giudice, circa l’insussistenza delle violazione delle norme sulle distanze, è idonea di per sé a escludere ogni tutela ripristinatoria avantaggio del Marinelli, pur in presenza di una illegittimità urbanistica dell’opera.

La ratio della sentenza d’appello, fondata sul principio sub b ), vale a escludere il diritto dell’attore all’abbattimento a prescindere da qualsiasi verifica sull’osservanza delle norme sulle distanze, inapplicabili quando la conformazione del fabbricato risale già al costruttore.

4. Il primo motivo è infondato.

Iltravisamento della prova presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione dellaprova da parte del giudice di merito (Cass. n. 24395/2020).

È stato precisato che l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellaprova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione suprove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. n. 7187/2022).

In altre parole, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che una data informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale.

Ovviamente, l'informazione probatoria risultante dalla prova travisata si deve prospettare come decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito, in sede di rinvio, a rovesciare (in tutto o in parte) i contenuti della decisione (Cass. n. 10749/2015).

Nel caso in esame il travisamento sarebbe essenzialmente consistito nell’avere la Corte di merito riconosciuto che l’altezza attuale del fabbricato della Buono fosse quella originaria, nonostante la mancata rappresentazione in pianta del sottotetto della Buono.

La denuncia del supposto errore commesso dai giudici d’appello nella lettura degli elaborati progettuali non è ovviamente fine a sé stessa.

Tramite la denuncia dell’errore il ricorrente intende accreditare il nucleo essenziale del proprio assunto: il fabbricato della Buono, come previsto nel progetto, aveva un altezza inferiore, in quanto non si contemplava la sopraelevazione; quindi, questa è stata realizzata successivamente, dopo l’assegnazione dei rispettivi alloggi.

La complessiva censura non tiene conto di un elemento che risulta oggettivamente dalla decisione, e cioè che la Corted’Appello ha avuto ben presente la supposta mancata rappresentazione in pianta della sopra elevazione.

Essa ha considerato tale mancanza nell’insieme degli altri elementi acquisiti nella causa e ha perentoriamente concluso che l’altezza dell’alloggio della Buono non avesse subito modificazioni rispetto al progetto originario, dando adeguata e congrua ragione del proprio convincimento.

Consegue dai precedenti rilievi che ciò che il ricorrente denuncia non è il travisamento della prova, nel senso sopra indicato, ma la valutazione della stessa prova da parte del giudice di merito.

Il ricorrente, pertanto, sotto la veste del travisamento, mira in sostanza a ottenere, in questa sede di legittimità, una inammissibile revisione del giudizio di fatto.

Si d eve ancora rilevare che la Corte d’appello, in esito alla ricostruzione della vicenda dal punto di vista urbanistico e edilizio, ha aggiunto la seguente considerazione: «conclusivamente, dunque, alcuna dimostrazione del compimento di opere successive all’acquisto della proprietà dalla Buono è stata fornita dal Marinelli, che, in quanto attore nel giudizio di primo grado, ne avrebbe avuto l’onere.

Eventuali incompletezze dell’accertamento peritale – che comunque non si rilevano – non potrebbero comunque significare che sussistono le lamentate violazioni senza alcun valido conforto dall’odierno appellante» (pag. 11 della sentenza).

Ora, ammesso e non concesso che, sotto il profilo della tecnica progettuale, le considerazioni del ricorrente siano corrette, ciò non basterebbe ad escludere che il fabbricato della Buono avesse la consistenza attuale già al momento dell’assegnazione, con conseguente applicabilità del principio,già sopra richiamato, che «in tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze legali dellevedute non si applica alle opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione delcondominio, atteso che, in tal caso, l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche invista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e l'insorgere delcondominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia» (Cass. n. 11287/2018).

In quanto al supposto errore incorso nella collocazione temporale dei rispettivi atti di assegnazione, si rileva che questo è inesistente: la Corte d’appello, quando dice che la mancata indicazione del sottotetto della Buono fra i confini dell’alloggio del Marinelli non è rilevante, si riferisce letteralmente all’atto di prenotazione e non all’atto di assegnazione.

L’atto di prenotazione del Marinelli, infatti, è pacificamente precedente rispetto a quello della Buono.

Nondimeno si può dare ugualmente per acquisito, tenuto conto delle deduzioni delle controparti, che nell’atto finale di assegnazione del Marinelli (posteriore rispetto a quello della vicina) il confine con la proprietà Buono non sia riportato.

In questo senso la sentenza sarebbe in ipotesi viziata non per travisamento della prova, ma per la mancata considerazione di un fatto, che sarebbe a sua volta non decisivo.

Infatti, la mancata menzione del confine non sarebbe sufficiente, da sola, a farne discendere che la sopraelevazione ancora non esisteva al momento dell’assegnazione.

5. Il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., denuncia omesso esame della domanda di declaratoria di carenza di legittimazione passiva del condominio.

Si sostiene che la ragione, posta a giustificazione dell’estensione del contraddittorio (l’insistere la sopraelevazione sui pilastri comuni), non era rileva nte, tenuto conto di quanto prescrive l’art. 1127, comma 2, nella ipotesi della sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano.

Il motivo è inammissibile.

Si lamenta, infatti, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, la mancata considerazione della deduzione circa la carenza di legittimazione passiva del Condominio.

Ciò è in contrasto con il principio che l’omissione a cui si riferisce il n. 5 dell’articolo 360 non riguarda direttamente la domanda o l'eccezione, «ma una circostanza difatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno deifatti costitutivi della domanda o su un'eccezionee, quindi, su uno dei fatti principali della controversia» (Cass. n. 1539/2018).

L’omesso esame di una domanda o di un’eccezione da luogo, in ipotesi, al vizio di omessa pronuncia, da proporre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Tale vizio, a sua volta, è configurabile solo nel caso di manc ato esame diquestioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 25154/2018; n. 1876/2018), quale quella di difetto di legittimazione.

6. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c.

La sentenza è oggetto di censura sotto un duplice profilo: a) in primo luogo perché la Corte di merito ha condannato l’attore al pagamento delle spese in favore del Condominio, chiamato in causa a seguito di ordine del giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Secondo il ricorrente tale necessità non sussisteva, in rapporto alla natura della lite; quindi, le spese del chiamato non potevano essere poste a carico dell’attore, che non aveva svolto alcuna domanda nei confronti del Condominio, avendo solo eccepito il difetto di legittimazione; b) in secondo luogo si denuncia che la Corte di merito non ha considerato che le controparti, difese da un unico avvocato, avevano spiegato difese identiche, il che avrebbe al limite giustificato l’aumento dell’unico onorario, ai sensi della previsione di tariffa, non la duplice liquidazione operata con la sentenza impugnata.

La censura sub a) è infondata.

Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dalla sua attività (nella specie, spese liquidate in favore del chiamato iussu iudicis) (Cass. n. 8886/2013; n. 9049/2006). [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato, avendo la parte convenuta eccepito la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di questo, necessità condivisa dal giudice di primo grado, che ha ordinato la chiamata in causa del Condominio, poi eseguita dall’attore.

Legittimamente, pertanto, le spese sono state poste a carico del soccombente, essendo irrilevante che l’attore non avesse proposto domande nei confronti del condominio.

È invece fondata la censura sulla liquidazione di compensi separati, invece di un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014.

Risulta dalla sentenza impugnata che il Condominio, chiamato in causa, costituendosi con il medesimo avvocato che già rappresentava la convenuta, ha rimesso conclusioni analoghe a quelle della stessa convenuta.

L’identità delle difese rende la diversità di posizioni posizioneprocessuali, rispettivamente di convenuto e chiamato per l’integrazione del contraddittorio, solo apparente, essendo quindi applicabile il principio secondo cui «In caso didifesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predetteparti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura dellapiù concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, c.p.c.» (Cass. n. 25803/2017).

È stato quindi chiarito che «si palesa in violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identicaposizione processuale, e costituite con lostesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2» (Cass. n. 1650/2022).

7. Si impone, pertanto, in relazione a questo profilo del motivo accolto, la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché verifichi l’esistenza delle condizioni che potrebbero giustificare l’aumento dell’unico onorario in favore del medesimo difensore, non potendo una simile verifica essere compiuta in questa sede di legittimità, trattandosi di accertamento discrezionale rimesso al giudice di merito (Cass. n. 17354/2002; n. 19089/2009; n. 8319/2019).

La Corte di rinvio provvederà pure sulle spese del presente giudizio

8. Le controricorrenti hanno proposto ricorsi incidentali, che sono manifestamente inammissibili.

Non è articolato, infatti, alcun motivo di censura rientrante fra quelli proponibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., ma sono avanzate generiche richieste di riforma della decisione d’appello per quanto riguarda le spese (la Buono) e per quanto riguarda le spese e il mancato riconoscimento del difetto di legittimazione passiva della Buono (il Condominio).In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art.366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. n. 17224/2020; S.U., n.32415/2021).

Infatti, Il giudizio di cassazione è un giudizio a criticavincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. (Cass. n. 11603/2018).

9. Ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso principale e rigetta i r estanti ; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13812/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] A GENOVESE 10 22 34 AVELLINO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1336/2017 depositata il 23/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assegnatario di alloggio facente parte di un complesso edilizio articolato su tre fabbricati, edificato da Cooperativa, ha chiamato nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di alloggio attiguo, lamentando che la convenuta, dopo la prenotazione e l’assegnazione, aveva innalzato la quota del sottotetto al di sopra del livello del parapetto del balcone del terzo piano, in modo da impedire la vista verso sud ovest dall’alloggio dell’attore. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi chiesto accertarsi: a ) l’illegittimità dell’innalzamento in quanto realizzato in violazione delle distanze legali dal balcone; b) la difformità di quanto realizzato dai provvedimenti concessori; c) l’assenza di verifica statica. La convenuta, costituendosi, ha chiesto che il contraddittorio fosse esteso nei confronti del Condominio. Disposta ed eseguita da parte dell’attore la chiamata in causa del Condominio, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, osservando che la sopraelevazione, già prevista nel progetto originario, rientravanella cubatura assentita e non costitutiva volume aggiuntivo. Ha precisato ancora che la dedotta lesione della veduta, comunque, non sussisteva, in assenza di violazione delle norme sulle distanze. La Corte d’Appello, adita dal Marinelli, ha condiviso la valutazione del primo giudice sulla assenza dimodifiche di altezza al fabbricato della Buono rispetto al progetto originario. La Corte di merito ha aggiunto: a) che la difformità, riscontrabile nel progetto in ordine all’altezza del fabbricato della Buono, fra la rappresentazione in pianta e la sezione, era solo apparente, costituendo mera omissione grafica del progettista; b) che la concessione edilizia in sanatoria, con la quale si prevedeva la realizzazione del sottotetto, non ha apportato modifiche ai volumi originariamente previsti; c) che l’eventuale incompletezza degli elaborati grafici lasciava fermo il fatto che la consistenza attuale del fabbricato risaliva al costruttore a non alle iniziative dei singoli; d) che era stata rilasciata l’attestazione, nel collaudo finale statico, circa la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme sismiche; e) che la prenotazione dell’alloggio del Marinelli precedeva la prenotazione in favore della Buono, per cui si spiegava la mancata indicazione, nella descrizione dei confini dell’unità immobiliare del Marinelli, del sottotetto della Buono. Per la cassazione della sentenza il Marinelli propone ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di via Genovese n. 10, 12, 34, resistono con distinti controricorsi, contenenti ricorsi incidentali. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’eccezione pregiudiziale della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativa alla mancanza della attestazione di conformità della procura rilasciata al difensore per il ricorso per cassazione, è infondata. Nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità dellaprocura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 - bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e dellaprocura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante (Cass., S.U., 29175/2020). 2.Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il denunciato travisamento consisterebbe in ciò: la trasformazione dell’unità immobiliare della Buono, operata con la sopraelevazione, non era prevista nel progetto strutturale e architettonico, in base al quale l’altezza avrebbe dovuto fermarsi al secondo piano, non già arrivare al terzo. Essa è stata realizzata in corso d’opera, dopo la stipula dei contratti di prenotazione e assegnazione. La diversa conclusione della Corte d’appello sarebbe inficiata dai seguenti errori: a) un errore di diritto, ravvisabile nella parte in cui la corte di merito non avrebbe considerato che la rappresentazione in pianta doveva prevalere rispetto alla rappresentazione prospettica; b) un ulteriore errore di diritto, consistente nell’aver i giudici d’appello dato peso alla concessione edilizia in sanatoria, senza considerare che la variante finale, nell’indicare le modifiche apportate in corso di costruzione, non faceva riferimento ad alcuna variazione ai duplex, mentre le tavole 1 e 4, allegate a tale variante, non rappresentano, in pianta, la sopraelevazione; c) infine la decisione è inficiata da un errore di fatto, consistente nell’avere la Corte d’Appello ritenuto che la mancata indicazione, nell’atto di assegnazione dell’alloggio al Marinelli, del confine con la proprietà Buono, si spiegasse perché l’atto era precedente rispetto all’assegnazione fatta alla Buono, mentre il reale rapporto cronologico fra i due atti era invece diverso: l’assegnazione alla Buono, in quanto avvenuta il 29 marzo 2000, precedeva quella a favore del Marinelli, che recava la data successiva del 26 maggio 2000. Ultimo errore che inficerebbe – secondo la parte ricorrente - la decisione è l’avere la Corte d’appello ritenuto l’esistenza di un collaudo statico redatto il 3 gennaio 2005, laddove, in tale data, il Comune di Avellino concluse positivamente l’iter della variante presentata il 16 giugno 2004. Il ricorrente evidenzia che l’unico collaudo statico era stato eseguito nel 1998, sulla base del progetto strutturale, nel quale il secondo piano del duplex poi prenotato dalla Buono si posizionava sotto il davanzale della finestra prevista al terzo piano. Sussiste quindi presunzione di pericolosità, essendo irrilevante il rilascio della concessione in sanatoria. “Se la Corte di merito non avesse commesso gli errori sopra evidenziati, non avrebbe potuto concludere diversamente dallo statuire che il sottotetto del quale il Marinelli chiede l’abbattimento non è preesistente al completamento dell’immobile, né è stato oggetto di provvedimento autorizzativo da parte del Comune di Avellino, non è stato oggetto di verifica sismica” (pag. 18 del ricorso). 3. All’esame dei motivi di ricorso si ritiene di dovere premettere che il primo giudice ha negato che il Marinelli potesse lamentare la lesione del diritto di veduta, non essendo riscontrabile l’esistenza di una violazionedelle distanze rilevante nei rapporti fra privati. Ha aggiunto che non constava “alcuna violazione rispetto al progetto poi realizzato sulla proprietà Buono”. La prima ratio decidendi della decisione del tribunale, quella fondata sulla mancanza di una violazione delle norme sulle distanze, non è ripresa dalla Corte d’appello, il cui accertamento si esaurisce nel riconoscimento che la consistenza del fabbricato attuale rispecchiava il progetto ed era imputabile al costruttore piuttosto che alle iniziative dei singoli divenuti proprietari. Vale la pena ricordare, in limine, due principi: a) «in tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezzae che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezzain sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela risarcitoria» (Cass. n. 1073/2009; n. 10264/2016); b) «in tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze legali dellevedute non si applica al le opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione delcondominio, atteso che, in tal caso, l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche invista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e l'insorgere delcondominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia» (Cass. n. 11287/2018). Consegue dal principio sub a) che l’affermazione del primo giudice, circa l’insussistenza delle violazione delle norme sulle distanze, è idonea di per sé a escludere ogni tutela ripristinatoria avantaggio del Marinelli, pur in presenza di una illegittimità urbanistica dell’opera. La ratio della sentenza d’appello, fondata sul principio sub b ), vale a escludere il diritto dell’attore all’abbattimento a prescindere da qualsiasi verifica sull’osservanza delle norme sulle distanze, inapplicabili quando la conformazione del fabbricato risale già al costruttore. 4. Il primo motivo è infondato. Iltravisamento della prova presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione dellaprova da parte del giudice di merito (Cass. n. 24395/2020). È stato precisato che l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellaprova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione suprove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. n. 7187/2022). In altre parole, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che una data informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. Ovviamente, l'informazione probatoria risultante dalla prova travisata si deve prospettare come decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito, in sede di rinvio, a rovesciare (in tutto o in parte) i contenuti della decisione (Cass. n. 10749/2015). Nel caso in esame il travisamento sarebbe essenzialmente consistito nell’avere la Corte di merito riconosciuto che l’altezza attuale del fabbricato della Buono fosse quella originaria, nonostante la mancata rappresentazione in pianta del sottotetto della Buono. La denuncia del supposto errore commesso dai giudici d’appello nella lettura degli elaborati progettuali non è ovviamente fine a sé stessa. Tramite la denuncia dell’errore il ricorrente intende accreditare il nucleo essenziale del proprio assunto: il fabbricato della Buono, come previsto nel progetto, aveva un altezza inferiore, in quanto non si contemplava la sopraelevazione; quindi, questa è stata realizzata successivamente, dopo l’assegnazione dei rispettivi alloggi. La complessiva censura non tiene conto di un elemento che risulta oggettivamente dalla decisione, e cioè che la Corted’Appello ha avuto ben presente la supposta mancata rappresentazione in pianta della sopra elevazione. Essa ha considerato tale mancanza nell’insieme degli altri elementi acquisiti nella causa e ha perentoriamente concluso che l’altezza dell’alloggio della Buono non avesse subito modificazioni rispetto al progetto originario, dando adeguata e congrua ragione del proprio convincimento. Consegue dai precedenti rilievi che ciò che il ricorrente denuncia non è il travisamento della prova, nel senso sopra indicato, ma la valutazione della stessa prova da parte del giudice di merito. Il ricorrente, pertanto, sotto la veste del travisamento, mira in sostanza a ottenere, in questa sede di legittimità, una inammissibile revisione del giudizio di fatto. Si d eve ancora rilevare che la Corte d’appello, in esito alla ricostruzione della vicenda dal punto di vista urbanistico e edilizio, ha aggiunto la seguente considerazione: «conclusivamente, dunque, alcuna dimostrazione del compimento di opere successive all’acquisto della proprietà dalla Buono è stata fornita dal Marinelli, che, in quanto attore nel giudizio di primo grado, ne avrebbe avuto l’onere. Eventuali incompletezze dell’accertamento peritale – che comunque non si rilevano – non potrebbero comunque significare che sussistono le lamentate violazioni senza alcun valido conforto dall’odierno appellante» (pag. 11 della sentenza). Ora, ammesso e non concesso che, sotto il profilo della tecnica progettuale, le considerazioni del ricorrente siano corrette, ciò non basterebbe ad escludere che il fabbricato della Buono avesse la consistenza attuale già al momento dell’assegnazione, con conseguente applicabilità del principio,già sopra richiamato, che «in tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze legali dellevedute non si applica alle opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione delcondominio, atteso che, in tal caso, l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche invista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e l'insorgere delcondominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia» (Cass. n. 11287/2018). In quanto al supposto errore incorso nella collocazione temporale dei rispettivi atti di assegnazione, si rileva che questo è inesistente: la Corte d’appello, quando dice che la mancata indicazione del sottotetto della Buono fra i confini dell’alloggio del Marinelli non è rilevante, si riferisce letteralmente all’atto di prenotazione e non all’atto di assegnazione. L’atto di prenotazione del Marinelli, infatti, è pacificamente precedente rispetto a quello della Buono. Nondimeno si può dare ugualmente per acquisito, tenuto conto delle deduzioni delle controparti, che nell’atto finale di assegnazione del Marinelli (posteriore rispetto a quello della vicina) il confine con la proprietà Buono non sia riportato. In questo senso la sentenza sarebbe in ipotesi viziata non per travisamento della prova, ma per la mancata considerazione di un fatto, che sarebbe a sua volta non decisivo. Infatti, la mancata menzione del confine non sarebbe sufficiente, da sola, a farne discendere che la sopraelevazione ancora non esisteva al momento dell’assegnazione. 5. Il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., denuncia omesso esame della domanda di declaratoria di carenza di legittimazione passiva del condominio. Si sostiene che la ragione, posta a giustificazione dell’estensione del contraddittorio (l’insistere la sopraelevazione sui pilastri comuni), non era rileva nte, tenuto conto di quanto prescrive l’art. 1127, comma 2, nella ipotesi della sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano. Il motivo è inammissibile. Si lamenta, infatti, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, la mancata considerazione della deduzione circa la carenza di legittimazione passiva del Condominio. Ciò è in contrasto con il principio che l’omissione a cui si riferisce il n. 5 dell’articolo 360 non riguarda direttamente la domanda o l'eccezione, «ma una circostanza difatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno deifatti costitutivi della domanda o su un'eccezionee, quindi, su uno dei fatti principali della controversia» (Cass. n. 1539/2018). L’omesso esame di una domanda o di un’eccezione da luogo, in ipotesi, al vizio di omessa pronuncia, da proporre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tale vizio, a sua volta, è configurabile solo nel caso di manc ato esame diquestioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 25154/2018; n. 1876/2018), quale quella di difetto di legittimazione. 6. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. La sentenza è oggetto di censura sotto un duplice profilo: a) in primo luogo perché la Corte di merito ha condannato l’attore al pagamento delle spese in favore del Condominio, chiamato in causa a seguito di ordine del giudice per l’integrazione del contraddittorio. Secondo il ricorrente tale necessità non sussisteva, in rapporto alla natura della lite; quindi, le spese del chiamato non potevano essere poste a carico dell’attore, che non aveva svolto alcuna domanda nei confronti del Condominio, avendo solo eccepito il difetto di legittimazione; b) in secondo luogo si denuncia che la Corte di merito non ha considerato che le controparti, difese da un unico avvocato, avevano spiegato difese identiche, il che avrebbe al limite giustificato l’aumento dell’unico onorario, ai sensi della previsione di tariffa, non la duplice liquidazione operata con la sentenza impugnata. La censura sub a) è infondata. Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dalla sua attività (nella specie, spese liquidate in favore del chiamato iussu iudicis) (Cass. n. 8886/2013; n. 9049/2006). [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato, avendo la parte convenuta eccepito la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di questo, necessità condivisa dal giudice di primo grado, che ha ordinato la chiamata in causa del Condominio, poi eseguita dall’attore. Legittimamente, pertanto, le spese sono state poste a carico del soccombente, essendo irrilevante che l’attore non avesse proposto domande nei confronti del condominio. È invece fondata la censura sulla liquidazione di compensi separati, invece di un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014. Risulta dalla sentenza impugnata che il Condominio, chiamato in causa, costituendosi con il medesimo avvocato che già rappresentava la convenuta, ha rimesso conclusioni analoghe a quelle della stessa convenuta. L’identità delle difese rende la diversità di posizioni posizioneprocessuali, rispettivamente di convenuto e chiamato per l’integrazione del contraddittorio, solo apparente, essendo quindi applicabile il principio secondo cui «In caso didifesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predetteparti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura dellapiù concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, c.p.c.» (Cass. n. 25803/2017). È stato quindi chiarito che «si palesa in violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identicaposizione processuale, e costituite con lostesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2» (Cass. n. 1650/2022). 7. Si impone, pertanto, in relazione a questo profilo del motivo accolto, la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché verifichi l’esistenza delle condizioni che potrebbero giustificare l’aumento dell’unico onorario in favore del medesimo difensore, non potendo una simile verifica essere compiuta in questa sede di legittimità, trattandosi di accertamento discrezionale rimesso al giudice di merito (Cass. n. 17354/2002; n. 19089/2009; n. 8319/2019). La Corte di rinvio provvederà pure sulle spese del presente giudizio 8. Le controricorrenti hanno proposto ricorsi incidentali, che sono manifestamente inammissibili. Non è articolato, infatti, alcun motivo di censura rientrante fra quelli proponibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., ma sono avanzate generiche richieste di riforma della decisione d’appello per quanto riguarda le spese (la Buono) e per quanto riguarda le spese e il mancato riconoscimento del difetto di legittimazione passiva della Buono (il Condominio).In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art.366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. n. 17224/2020; S.U., n.32415/2021). Infatti, Il giudizio di cassazione è un giudizio a criticavincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. (Cass. n. 11603/2018). 9. Ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso principale e rigetta i r estanti ; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese
Sentenza Cassazione n. 24065/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris