CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37745/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 112, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentatie difesi –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv.[OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difes a –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ CIVILE DELL’[OSCURATO:PERSONA] L’ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA] -LIMITI r.g. n. 37745/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimato– Avverso la sentenza n. 648 /2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 8 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. convennero innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendone la condanna solidale al pagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento di danni. A suffragio della domanda, esposero di aver affidato ingenti quantitativi di denaro a [OSCURATO:PERSONA] affinché questi, nella veste di promotore finanziario agente per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., compisse operazioni di investimento; lamentarono plurime condotte illecite del Gerardi (consistite nella mancata informazione degli esiti negativi degli investimenti effettuati, nella alterazione dei rendiconti resi, congegnati in modo da occultare le perdite subite e rappresentare falsamente l’esistenza di utili, nella apparente esecuzione di operazioni di investimento in realtà inesistenti e, all’inverso, nella mancata effettuazione di investimenti nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA].) da cui erano scaturiti pregiudizi patrimoniali (da perdita di investimento e dei rendiconti prospettati) e non patrimoniali, di cui invocarono il ristoro. 2. In parziale accoglimento delle istanze, l’adito giudice di prime cure condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, in misura variamente determinata, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA].; rigettò invece la domanda di condanna della Banca r.g. n. 37745/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ritenendo interrotto il nesso di occasionalità necessaria con il contegno illecito del promotore, in ragione del comportamento «decisamente anomalo» degli investitori. 3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dagli odierni ricorrenti. 4. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non ha svolto difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denunciala nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. e la conseguente nullità anche per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Ad avviso di parte ricorrente, la gravata sentenza ha errato nel non considerare l’opponibilità all’intermediario [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. del passaggio in giudicato della statuizione di prime cure di condanna del promotore [OSCURATO:PERSONA]: stante l’inscindibilità dell’accertamento dei presupposti di responsabilità di quest’ultimo, litisconsorte necessario processuale, la Corte di appello non poteva ritenere non provata la consegna del denaro al promotore e, per tale ragione, rigettare la domanda formulata neiconfronti dell’intermediario. 1.1. Il motivo è inammissibile. Non è qui in discussione il principio di diritto invocato dal ricorrente, enunciato da Cass. 30/03/2018, n. 7936, secondo cui «nel processo con pluralità di parti, il convenuto vittorioso, in relazione a domanda proposta nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. nel quale sia rimasto soccombente l’altro convenuto, chiamato in r.g. n. 37745/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio quale autore del fatto illecito, ha l’onere di proporre impugnazione incidentale in presenza di impugnazione principale proposta dal danneggiato, ove il convenuto soccombente non abbia proposto a sua volta impugnazione, stante l’inscindibilità dell’accertamento in ordine ai presupposti della responsabilità dell’autore del fatto illecito e l’idoneità di tale accertamento a costituire giudicato opponibile anche nei confronti della parte convenuta vittoriosa nel precedente grado». Siffatta regula iuris non è tuttavia pertinente alla vicenda. Ed invero, la sentenza qui gravata ha incentrato il rigetto della domanda risarcitoria esperita verso l’intermediario (escludendo quindi la responsabilità di quest’ultimo per i danni arrecati dal suo promotore finanziario) sulla scorta di una condotta marcatamente anomala dei soggetti investitori, inferita da vari elementi sintomatici. Al riguardo, la Corte d’appello triestina ha infatti evidenziato la contrarietà a specifiche disposizioni positive oppure a regole generali di prudenza del comportamento serbato dagli investitori e, dunque, la sua singolarità, anche in ragione della qualità soggettiva degli stessi (abbienti imprenditori), sotto plurimi aspetti: l’omessa indicazione di modalità tracciabili della consegna al promotore delle somme di denaro, asseritamente avvenuta in quantità ingente; la mancata custodia in luoghi di deposito sicuri (cassetta di sicurezza o notaio) della documentazione comprovante versamenti o investimenti; l’aver supinamente accettato la mancata ricezione «dei periodici rendiconti delle registrazioni contabili operate sui prescritti dossier titoli degli investimenti finanziari» abitualmente inviati in via diretta dalle banche alla propria clientela. In tal guisa argomentando –e all’esito di un accertamento di fatto riservato al giudice di meritoe sottratto al sindacato di legittimità: da ultimo, Cass. 18/05/2022, n. 15917 – la sentenza impugnata risulta r.g. n. 37745/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in iure conforme al consolidato orientamento di questa Corte, in forza del quale i n tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito sia connes so per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, mentre la responsabilità dell’intermediario è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (in tal senso, ex plurimis, Cass. 25/10/2022, n. 31453; Cass.20/01/2022, n. 1786; Cass. 15/12/2020, n. 28634; Cass.27/08/2020, n. 17947). Siffatta ratio decidendi non è cr iticamente attinta dal motivo in esame: e tanto ne giustifica l’inammissibilità. 2. Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2733, ultimo comma, e 2735, primo comma, cod. civ., nonché degli artt, 115, primo comma, e 116, primo comma, cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., edomesso esame di fatti decisivi su cui vi è stata discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Secondo l’impugnante, l’error iuris inficiante la gravata sentenza risiede nell’aver escluso nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. qualsivoglia valenza probatoria della confessione stragiudiziale resa dal «responsabile diretto» e litisconsorte [OSCURATO:PERSONA], confessione invece liberamente apprezzabile dal giudice e, nel caso, dimostrativa dell’avvenuta consegna del denaro al promotore a fini d’investimento. 2.1. Il motivo è infondato. A mente dell’art. 2733, terzo comma, cod. civ., «in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice». r.g. n. 37745/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], detta valutazione si riscontra nell’impugnata sentenza. Il giudice territoriale ha, infatti, ritenuto che le «le dichiarazioni sfavorevoli a sé del Gerardi […] non rivestono valenza alcuna »: locuzione che esprime un giudizio sulla inidoneità asseverativa del mezzo istruttorio per come posto in comparazione con le altre emergenze probatorie acquisite in giudizio. E non è superfluo rammentare come sia sottratta al sindacato di legittimità (se non negli angusti confini del vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., qui nemmeno adombrati) la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229). 3.Il terzo mezzo prospetta « falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione alla ritenuta mancanza di prova circa la consegna al promotore del capitale da investire (art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.)». Si contesta il ragionamento presuntivo sviluppato dal gi udice territoriale per addivenire alla conclusione della non consegna delle somme da investire, siccome basato su semplici congetture ovvero su circostanze prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. 3.1. Il motivo è infondato. L’art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge (rilevanti soltanto se connotate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza) sono lasciate alla «prudenza del giudice», impone al decidente di individuare l’inferenza logica dal r.g. n. 37745/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fatto noto al fatto ignoto sulla base di una regola d’esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell’uomo medio. Il modello di prova presuntiva normativamente congegnato, di tipo analitico, disegna un percorso logico distinto in due fasi: dapprima, un rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante (onde eliminare i fatti privi di rilevanza rappresentativa e conservare quelli che, valutati singolarmente, presentino una positività, quantomeno parziale o potenziale, di efficacia probatoria); di poi, una valutazione congiunta, complessiva e globale dei fatti così selezionati, tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri, condotta alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente (o convergenza del molteplice), onde accertare se la loro combinazione, frutto di sintesi logica e non di sola somma aritmetica, conduca all’approdo della prova presuntiva del factum probandum, che potrebbe non considerarsi raggiunta attraverso l’apprezzamento meramente atomistico di ciascun indizio. Compete al giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (per gli illustrati princìpi in tema di prova presuntiva, cfr., trale tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass.05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass.30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass.13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101). Ciò premesso, la contestazione svolta dal ricorrente muove rilievi critici alla vis presuntiva di alcuni dei fatti indizianti valutati dal r.g. n. 37745/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice di merito, tuttavia considerati singulatim e non nelle lo ro sinergiche interferenze con le altre circostanze apprezzate ; si concreta nella mera prospettazione di conseguenze probabilistiche diverse da quelle applicate dalla sentenza e si risolve, al fondo, nel sollecitare alla Corte di legittimità un controllo sulla motivazione relativa alla ricostruzione della quaestio facti ed al ragionamento presuntivo. Non si versa, dunque, in fattispecie di error iurissussumibile nella previsione dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., bensì nella denuncia di un vizio motivazionale la quale, tuttavia, per essere inquadrabile nel circoscritto perimetro tracciato dal num. 5 della citata disposizione, non può limitarsi a postulare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio: elementi del tutto mancanti nel motivo in disamina. 4. Con il quarto motivosi deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 210 cod. proc. civ., dell’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si contesta il rigetto della istanza, reiterata in appello, di ordine di esibizione nei confronti della banca, giustificata sul presupposto della mancanza di certezza dell’esistenza della documentazione da esibire: presupposto, a dire di parte ricorrente, erroneo in fatto (dacché la banca aveva fornito parte dei documenti in sede cautelare) e in diritto, per esser sufficiente, ai fini dell’esercizio del potere istruttorio di cui all’art. 210 cod. proc. civ., la prova «anche di tipo congetturale», desunta da altri fatti noti, della esistenza della documentazione. 4.1. Il motivo è inammissibile. r.g. n. 37745/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al riguardo richiamare - onde darvi convinta continuità - il costante indirizzo ermeneutico del giudice della nomofilachia, secondo cui i n tema di poteri istrutt ori del giudice, l ’ emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata, sicché il relativo esercizio , espressione della facoltà discrezionale del giudice di merito, è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa(da ultimo, Cass. 03/11/2021, n. 31251; Cass. 08/10/2021, n. 27412). 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del grado seguono la soccombenza. 7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente -ai se nsi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 30.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 37745/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r