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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 22625/2022

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O Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 7895/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l egale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma , V ia F. Corridoni n.14, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in pers ona del legale rappres. pro - tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,via Piemonte n. 39 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], R icolfi Marco , con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 1916/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicatail 01/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Cons.rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose, nell’ottobre 2012 un ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc, innanzi al Tribunale di Torino, lamentando il compimento di condotte illecite , anticoncorrenziali e contraffattorie da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di : [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano i resistenti.

Conordinanza del 7.11.2012, fu rigettato il ricorso, osservando che: i dipendenti della società ricorrente, passati alle dipendenze della società resistente, non erano essenziali o insostituibili nella concreta organizzazione d’impresa; non vi era prova che gli ex dipendenti e collaboratori della ricorrente avessero iniziato ad operare per conto e nell’interesse della società resistente, né era stata dimostrata la diffusione d’informazioni riservate e la violazione del database; non vi era sovrapposizione tra i prodotti delle due società, entrambi denominati “[OSCURATO:PERSONA]”, a tale riguardo evidenziando alcuni aspetti differenziati e l’ontologica necessarietà della somiglianza strutturale dei corsi, simili a quelli organizzati da altre società operanti nel medesimo settore; il marchio registrato dalla ricorrente era un segno figurativo comprensivo del simbolo grafico della società, di particolarismi grafici e di colore, marchio tutelabile nel suo complesso, ma non nella sua parte verbale considerata solo descrittiva del prodotto e quindi, in quanto tale, priva dei requisiti ex artt. 7 e 13, cpi.

Avverso tale ordinanza propose reclamo la [OSCURATO:SOCIETA]. , in parte accolto dal Tribunale di Torino che: confermò l’esclusione del denunciato storno di dipendenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base del rapporto numerico tra quelli passati alla società resistente e il personale rimasto in forza alla ricorrente,e in relazione ai collaboratori di quest’ultima non legati da rapporto di lavoro dipendente; escluse l’animus nocendi circa la denunciata idoneità del trasferimento di dipendenti e collaboratori a disarticolare l’organizzazione d’impresa, a sottrarre informazioni riservate e d a determinare la concorrenza parassitaria; era invece provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato la propria opera in favore della società resistente successivamente alle sue dimissioni, ma durante il periodo di preavviso, segnatamente per aver collaborato con [OSCURATO:PERSONA] nella redazione della richiesta di accreditamento inviata nel luglio 2012 all’ordine dei commercialisti di Milano; inibiva alla società resistente di proseguire la pubblicità, la commercializzazione e la vendita alla clientela dei singoli incontri di studio futuri previsti dal corso “Master breve Didactica” nell’ipotesi di vendita “spacchettata”.

Con citazione del 16.7.13, [OSCURATO:SOCIETA]. promosse il giudizio di merito, rinnovando la contestazione delle condotte denunciate (indebita sottrazione di propri dipendenti, imitazione pedissequa dei propri materiali informativi e pubblicitari, compimento di atti di concorrenza sleale e d’utilizzazione di know - how e informazioni riservate, attività confusorie e di agganciamento, accompagnate dalla contraffazione del marchio registrato “[OSCURATO:PERSONA]”), ed allegando di aver subito gravi danni conseguenti a tali attività, essendosi verificata una sensibile riduzione delle iscrizioni ai propri corsi di formazione in misura pari alla metà, con il conseguente diritto al risarcimento dei danni per lucro cessante, anche per la vanificazione dei propri investimenti pubblicitari, oltre che per il pregiudizio della propria immagine.

Si costituivano i convenuti.

Con sentenza del 7.12.15, il Tribunale di Torino accertò il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della società convenuta limitatamente al breve periodo temporale ed in relazione ad alcune specifiche condotte, osservando che: in ragione di quanto emerso dalle prove testimoniali, era configurabile l’ipotesi di concorrenza sleale per l’illecita collaborazione di alcuni dipendenti e collaboratori della [OSCURATO:SOCIETA] con Didactica, allorquando erano ancora collaboratori della prima società e in vista della costituzione della seconda, con riguardo a tre specifici episodi, escludendo gli altri; conseguentemente, era da ritenere dimostrato un pregiudizio della parte attrice, rapportato al 25% del numero delle iscrizioni conseguite dalla Didactica nel periodo in questione, pari complessivamente a 2000 e all’utile medio conseguito (ritenuto pari al 50% del costo dei corsi per complessivi euro 137.500,00), mentre era esclusa la risarcibilità delle altre voci di danno.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello riguardo al non integrale risarcimento dei danni richiesti; si costituirono gli appellati.

Con sentenza dell’1.9.17, la Corte territoriale respinse l’appello principalenei confronti di alcuni appellati, dichiarandolo inammissibile nei confronti di altri, accolse l’incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinse tutte le domande del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., osservando che: i dati dei professionisti reperibili online non rivestivano natura di informazioni riservate ex artt. 98e 99 cpi, mentre la Didactica era in grado di procurarseli autonomamente, come dimostrato dall’appellata con il possesso di software per lo “scarico” automatico dei dati della gran parte dei siti web degli ordini professionali; non era stata fornita la prova della sottrazione e dell’uso indebito delle informazioni contenute nel database della [OSCURATO:SOCIETA]; non sussisteva neppure l’illecito di concorrenza sleale, ex art. 2598, n.3, c.c., relativo al passaggio di dipendenti da un’impresa all’altra, configurabile solo se accompagnato da una serie di elementi che evidenzino l’illicei tà dello storno, fattispecie da escludere nel caso concreto, in quanto non era corretto comprendere tra gli stornati i liberi professionisti che prestavano la loro collaborazione nei corsi, posizione che non impediva loro di svolgere analoghe attività per società operanti nel medesimo settore; parimenti a dirsi circa i consulenti legali liberi professionisti o i consiglieri d’amministrazione, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistevano condotte marginali non rilevanti; l’illecito contestato era da escludere anche perché non si era verificato l’effetto di svuotamento e di pregiudizio per l’operatività dell’appellante; difettava altresì la prova della consapevolezza del soggetto agente dell’idoneità delle condotte contestate a danneggiare, in quanto le conoscenze e la professionalità dei lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentavano carattere di esclusività tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali e non vi era comunque prova della volontà della Didactica di impedire alla concorrente di continuare a competere; erano emerse prove della spontaneità del trasferimento dei dipendenti a causa della diffusa insoddisfazione diffusa in azienda; era da escludere la contraffazione del marchio registrato “[OSCURATO:PERSONA]” che era un marchio d’insieme costituito dalla menzionata dicitura e da ulteriori elementi grafici e figurativi; al riguardo, non era decisiva ai fini dell’acquisto di secondary meaning da parte dell’espressione in esame l’indagine demoscopica commissionata dall’appellante, scarsamente attendibile; non era altresì dimostrata la condotta di concorrenza sleale confusoria, per agganciamento e appropriazione di pregi e parassitaria, venendo in rilievo corsi di aggiornamento molto diffusi in Italia; peraltro, Didactica utilizzava nei propri corsi delle differenze di colore nelle parti pubblicitarie.

La Corte territoriale accolse l’incidentale di Didactica e altri sull’accertamento di alcune condotte di concorrenza sleale, per avere alcuni dipendenti e collaboratori partecipato alle attività di quest’ultima società quando ancora intrattenevano ancora rapporti con [OSCURATO:SOCIETA], osservando che: la prova testimoniale utilizzata al riguardo era dubbia e gli elementi probatori utilizzati deponevano per la sussistenza di una condotta irrilevante; comunque, era dirimente il dato temporale atteso che l’attività addebitata alla collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] risaliva a periodo in cui la ex- dipendente non aveva più alcun vincolo con la [OSCURATO:SOCIETA]; non era indice di concorrenza sleale la richiesta di accreditamento inviata il 23.7.12 dalla Ballarini all’ordine dei commercialisti di Milano, poiché come detto tale dipendente all’epoca era libera da vincoli con la società appellata, sussistendo prove di anteriori contatti con l’altra società ma non di prestazioni di collaborazione con la nuova società. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.

Didactica P rofessionisti s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistonocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2598, n.3, cc., nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d’appello riconosciuto l’illecito concorrenziale di storno di collaboratori e dipendenti, considerato che nel giro di poche settimane vi era stato uno svuotamento della struttura organizzativa e scientifica della stessa società, attraverso le dimissioni o comunque il recesso di dodici collaboratori-chiave e di ricomposizione della medesima all’interno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , peraltro a partire dalla costituzione di quest’ultima avvenuta il 23.7.2012.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2598, n.3, c.c., per aver la Corte d’appello escluso la condotta di concorrenza sleale confusoria, per agganciamento e appropriazione di pregi, concorrenza parassitaria, pur essendo stato accertato che la società convenuta aveva riprodotto il corso principale dell’attrice, denominato “Master breve”, con la medesima durata di sette mezze giornate, con le identiche modalità grafiche, e negando ogni capacità individualizzante del suddetto corso.

Al rigu ardo, l a ricorrente si duole che la Corte d’appellonon abbia effettuato una valutazione complessiva delle varie condotte della Didactica, ai fini dell’accertamento della concorrenza parassitaria, omettendo di considerare l’identità, sostanziale e formale, del corso professionale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, e delle relative brochure.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2935 c.c., 115 c.p.c., per non aver la Corte d’appello accertato che il Villa era stato promotore di una iniziativa riconducibile all’attrice.

Il ricorso è inammissibile nei suoi tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente poiché tra loro connessi.Al riguardo, è stato ritenuto che p er la configura bilità di atti di concorrenza slealecontrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distruttiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato , la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (Cass., n. 3865/20; n. 31203/17).

Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorché sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest'ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del modus operandi dei propr i dipendenti , delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell'immagine in sé di operatori di un certo settore.

Ne consegue che, al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell'ambito operativo dell'impresa concorrente, nessun rilievo assume l'attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella (Cass., n. 20228/13).

S’afferma altresì (Cass., n. 9386/12) che costituisce concorrenza slealea norma dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso lo storno argomentando che: non era corretto comprendere tra gli stornati i liberi professionisti che prestavano la loro collaborazione nei corsi, posizione che non impediva loro di svolgere analoghe attività per società operanti nel medesimo settore; parimenti a dirsi circa i consulenti legali liberi professionisti o i consiglieri d’amministrazione, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistevanocondotte marginali non rilevanti; l’illecito contestato era da escludere anche perché non si era verificato l’effetto di svuotamento e di pregiudizio per l’operatività dell’appellante; difettava altresì la prova della consapevolezza del soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare, in quanto le conoscenze e la professionalità dei lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentano carattere di esclusività tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali e non vi era comunque prova della volontà della Didactica di impedire alla concorrente di continuare a competere; erano emerse prove della spontaneità del trasferimento dei dipendenti a causa della diffusa insoddisfazione diffusa in azienda, sia dalla mancanza di capacità individualizzanti nei dipendenti e collaboratori interessati.

Il collegio ritiene che l’esame complessivo dei vari elementi probatori acquisiti non possa portare all’opposto convincimento della sussistenza degli illeciti per cui è causa.

Invero, in tema di prova presu ntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari , onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., n. 9054/22; n. 9059/18).

Nella fattispecie, i vari motivi sono diretti al riesame dei fatti e a ribaltarne l’interpretazione in ordine alla configurabilità degli stessi quali illeciti concorrenziali come prospettati.

La Corte territoriale ha anzitutto affermato che le conoscenze e le professionalità possedute dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentavano carattere di esclusività tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali, e tanto meno vi è prova della volontà di Didactica di impedire alla concorrente di continuare a competere.

Al riguardo, la Corte di merito ha anche evidenziatole diversità grafiche pubblicitarie inerenti all’organizzazione del “Master breve”.

Ora, è vero che, in linea di principio, ai fini della configurazione dell’illecito per appropr iazione di pregi o di concorrenza “parassitaria” non ènecessario che le competenze “distolte” siano di pregio o siano esclusive, ma la Corte d’appello ha effettuato una valutazione complessiva dei vari elementi indiziari, oggetto di causa, escludendo che il passaggio di dipendenti della società ricorrente a quella resistente sia avvenuto in connessione con l’organizzazione del “Master breve”.

Né costituiscono univoci indici di concorrenza sleale parassitar ia, anchediacronica, i 7 moduli online propedeuti ci , layout del flow chart , moduli di approfondimento sulla materia, nonché il fatto che la Didactica abbia ripreso dalla ricorrente l’offerta in blocco di tutti gli elementi commerciali, anche considerando che si tratta di un corso online di cui non sono state allegate caratteristiche di originalità.

Ne consegue anche la non configurabilità dell a condotta di "appropriazione di pregi", contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., che è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo merito non possedut i , realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo.

Infatti, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, con motivazione incensurabile, l’organizzazione del “Master breve” è priva di qualsivoglia capacità caratterizzante in ragione dell’assoluta genericità dei termini usati, diimpiego comune, come dimostra il loro utilizzo in molte iniziative poste in essere da altre società operanti nel medesimo settore della parti in causa, ciò avvalorato dal fatto che la società ricorrente utilizzava l’espressione “Master breve” unitamente alla specificazione “Didactica”.

Ne consegue, infine, l’irrilevanza della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], circa la partecipazione alla suddetta condotta di storno di dipendenti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 7895/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l egale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma , V ia F. Corridoni n.14, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in pers ona del legale rappres. pro - tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,via Piemonte n. 39 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], R icolfi Marco , con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 1916/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicatail 01/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Cons.rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose, nell’ottobre 2012 un ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc, innanzi al Tribunale di Torino, lamentando il compimento di condotte illecite , anticoncorrenziali e contraffattorie da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di : [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano i resistenti. Conordinanza del 7.11.2012, fu rigettato il ricorso, osservando che: i dipendenti della società ricorrente, passati alle dipendenze della società resistente, non erano essenziali o insostituibili nella concreta organizzazione d’impresa; non vi era prova che gli ex dipendenti e collaboratori della ricorrente avessero iniziato ad operare per conto e nell’interesse della società resistente, né era stata dimostrata la diffusione d’informazioni riservate e la violazione del database; non vi era sovrapposizione tra i prodotti delle due società, entrambi denominati “[OSCURATO:PERSONA]”, a tale riguardo evidenziando alcuni aspetti differenziati e l’ontologica necessarietà della somiglianza strutturale dei corsi, simili a quelli organizzati da altre società operanti nel medesimo settore; il marchio registrato dalla ricorrente era un segno figurativo comprensivo del simbolo grafico della società, di particolarismi grafici e di colore, marchio tutelabile nel suo complesso, ma non nella sua parte verbale considerata solo descrittiva del prodotto e quindi, in quanto tale, priva dei requisiti ex artt. 7 e 13, cpi. Avverso tale ordinanza propose reclamo la [OSCURATO:SOCIETA]. , in parte accolto dal Tribunale di Torino che: confermò l’esclusione del denunciato storno di dipendenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base del rapporto numerico tra quelli passati alla società resistente e il personale rimasto in forza alla ricorrente,e in relazione ai collaboratori di quest’ultima non legati da rapporto di lavoro dipendente; escluse l’animus nocendi circa la denunciata idoneità del trasferimento di dipendenti e collaboratori a disarticolare l’organizzazione d’impresa, a sottrarre informazioni riservate e d a determinare la concorrenza parassitaria; era invece provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato la propria opera in favore della società resistente successivamente alle sue dimissioni, ma durante il periodo di preavviso, segnatamente per aver collaborato con [OSCURATO:PERSONA] nella redazione della richiesta di accreditamento inviata nel luglio 2012 all’ordine dei commercialisti di Milano; inibiva alla società resistente di proseguire la pubblicità, la commercializzazione e la vendita alla clientela dei singoli incontri di studio futuri previsti dal corso “Master breve Didactica” nell’ipotesi di vendita “spacchettata”. Con citazione del 16.7.13, [OSCURATO:SOCIETA]. promosse il giudizio di merito, rinnovando la contestazione delle condotte denunciate (indebita sottrazione di propri dipendenti, imitazione pedissequa dei propri materiali informativi e pubblicitari, compimento di atti di concorrenza sleale e d’utilizzazione di know - how e informazioni riservate, attività confusorie e di agganciamento, accompagnate dalla contraffazione del marchio registrato “[OSCURATO:PERSONA]”), ed allegando di aver subito gravi danni conseguenti a tali attività, essendosi verificata una sensibile riduzione delle iscrizioni ai propri corsi di formazione in misura pari alla metà, con il conseguente diritto al risarcimento dei danni per lucro cessante, anche per la vanificazione dei propri investimenti pubblicitari, oltre che per il pregiudizio della propria immagine. Si costituivano i convenuti. Con sentenza del 7.12.15, il Tribunale di Torino accertò il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della società convenuta limitatamente al breve periodo temporale ed in relazione ad alcune specifiche condotte, osservando che: in ragione di quanto emerso dalle prove testimoniali, era configurabile l’ipotesi di concorrenza sleale per l’illecita collaborazione di alcuni dipendenti e collaboratori della [OSCURATO:SOCIETA] con Didactica, allorquando erano ancora collaboratori della prima società e in vista della costituzione della seconda, con riguardo a tre specifici episodi, escludendo gli altri; conseguentemente, era da ritenere dimostrato un pregiudizio della parte attrice, rapportato al 25% del numero delle iscrizioni conseguite dalla Didactica nel periodo in questione, pari complessivamente a 2000 e all’utile medio conseguito (ritenuto pari al 50% del costo dei corsi per complessivi euro 137.500,00), mentre era esclusa la risarcibilità delle altre voci di danno. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello riguardo al non integrale risarcimento dei danni richiesti; si costituirono gli appellati. Con sentenza dell’1.9.17, la Corte territoriale respinse l’appello principalenei confronti di alcuni appellati, dichiarandolo inammissibile nei confronti di altri, accolse l’incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinse tutte le domande del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., osservando che: i dati dei professionisti reperibili online non rivestivano natura di informazioni riservate ex artt. 98e 99 cpi, mentre la Didactica era in grado di procurarseli autonomamente, come dimostrato dall’appellata con il possesso di software per lo “scarico” automatico dei dati della gran parte dei siti web degli ordini professionali; non era stata fornita la prova della sottrazione e dell’uso indebito delle informazioni contenute nel database della [OSCURATO:SOCIETA]; non sussisteva neppure l’illecito di concorrenza sleale, ex art. 2598, n.3, c.c., relativo al passaggio di dipendenti da un’impresa all’altra, configurabile solo se accompagnato da una serie di elementi che evidenzino l’illicei tà dello storno, fattispecie da escludere nel caso concreto, in quanto non era corretto comprendere tra gli stornati i liberi professionisti che prestavano la loro collaborazione nei corsi, posizione che non impediva loro di svolgere analoghe attività per società operanti nel medesimo settore; parimenti a dirsi circa i consulenti legali liberi professionisti o i consiglieri d’amministrazione, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistevano condotte marginali non rilevanti; l’illecito contestato era da escludere anche perché non si era verificato l’effetto di svuotamento e di pregiudizio per l’operatività dell’appellante; difettava altresì la prova della consapevolezza del soggetto agente dell’idoneità delle condotte contestate a danneggiare, in quanto le conoscenze e la professionalità dei lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentavano carattere di esclusività tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali e non vi era comunque prova della volontà della Didactica di impedire alla concorrente di continuare a competere; erano emerse prove della spontaneità del trasferimento dei dipendenti a causa della diffusa insoddisfazione diffusa in azienda; era da escludere la contraffazione del marchio registrato “[OSCURATO:PERSONA]” che era un marchio d’insieme costituito dalla menzionata dicitura e da ulteriori elementi grafici e figurativi; al riguardo, non era decisiva ai fini dell’acquisto di secondary meaning da parte dell’espressione in esame l’indagine demoscopica commissionata dall’appellante, scarsamente attendibile; non era altresì dimostrata la condotta di concorrenza sleale confusoria, per agganciamento e appropriazione di pregi e parassitaria, venendo in rilievo corsi di aggiornamento molto diffusi in Italia; peraltro, Didactica utilizzava nei propri corsi delle differenze di colore nelle parti pubblicitarie. La Corte territoriale accolse l’incidentale di Didactica e altri sull’accertamento di alcune condotte di concorrenza sleale, per avere alcuni dipendenti e collaboratori partecipato alle attività di quest’ultima società quando ancora intrattenevano ancora rapporti con [OSCURATO:SOCIETA], osservando che: la prova testimoniale utilizzata al riguardo era dubbia e gli elementi probatori utilizzati deponevano per la sussistenza di una condotta irrilevante; comunque, era dirimente il dato temporale atteso che l’attività addebitata alla collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] risaliva a periodo in cui la ex- dipendente non aveva più alcun vincolo con la [OSCURATO:SOCIETA]; non era indice di concorrenza sleale la richiesta di accreditamento inviata il 23.7.12 dalla Ballarini all’ordine dei commercialisti di Milano, poiché come detto tale dipendente all’epoca era libera da vincoli con la società appellata, sussistendo prove di anteriori contatti con l’altra società ma non di prestazioni di collaborazione con la nuova società. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Didactica P rofessionisti s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistonocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2598, n.3, cc., nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d’appello riconosciuto l’illecito concorrenziale di storno di collaboratori e dipendenti, considerato che nel giro di poche settimane vi era stato uno svuotamento della struttura organizzativa e scientifica della stessa società, attraverso le dimissioni o comunque il recesso di dodici collaboratori-chiave e di ricomposizione della medesima all’interno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , peraltro a partire dalla costituzione di quest’ultima avvenuta il 23.7.2012. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2598, n.3, c.c., per aver la Corte d’appello escluso la condotta di concorrenza sleale confusoria, per agganciamento e appropriazione di pregi, concorrenza parassitaria, pur essendo stato accertato che la società convenuta aveva riprodotto il corso principale dell’attrice, denominato “Master breve”, con la medesima durata di sette mezze giornate, con le identiche modalità grafiche, e negando ogni capacità individualizzante del suddetto corso. Al rigu ardo, l a ricorrente si duole che la Corte d’appellonon abbia effettuato una valutazione complessiva delle varie condotte della Didactica, ai fini dell’accertamento della concorrenza parassitaria, omettendo di considerare l’identità, sostanziale e formale, del corso professionale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, e delle relative brochure. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2935 c.c., 115 c.p.c., per non aver la Corte d’appello accertato che il Villa era stato promotore di una iniziativa riconducibile all’attrice. Il ricorso è inammissibile nei suoi tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente poiché tra loro connessi.Al riguardo, è stato ritenuto che p er la configura bilità di atti di concorrenza slealecontrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distruttiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato , la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (Cass., n. 3865/20; n. 31203/17). Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorché sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest'ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del modus operandi dei propr i dipendenti , delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell'immagine in sé di operatori di un certo settore. Ne consegue che, al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell'ambito operativo dell'impresa concorrente, nessun rilievo assume l'attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella (Cass., n. 20228/13). S’afferma altresì (Cass., n. 9386/12) che costituisce concorrenza slealea norma dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso lo storno argomentando che: non era corretto comprendere tra gli stornati i liberi professionisti che prestavano la loro collaborazione nei corsi, posizione che non impediva loro di svolgere analoghe attività per società operanti nel medesimo settore; parimenti a dirsi circa i consulenti legali liberi professionisti o i consiglieri d’amministrazione, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistevanocondotte marginali non rilevanti; l’illecito contestato era da escludere anche perché non si era verificato l’effetto di svuotamento e di pregiudizio per l’operatività dell’appellante; difettava altresì la prova della consapevolezza del soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare, in quanto le conoscenze e la professionalità dei lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentano carattere di esclusività tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali e non vi era comunque prova della volontà della Didactica di impedire alla concorrente di continuare a competere; erano emerse prove della spontaneità del trasferimento dei dipendenti a causa della diffusa insoddisfazione diffusa in azienda, sia dalla mancanza di capacità individualizzanti nei dipendenti e collaboratori interessati. Il collegio ritiene che l’esame complessivo dei vari elementi probatori acquisiti non possa portare all’opposto convincimento della sussistenza degli illeciti per cui è causa. Invero, in tema di prova presu ntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari , onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., n. 9054/22; n. 9059/18). Nella fattispecie, i vari motivi sono diretti al riesame dei fatti e a ribaltarne l’interpretazione in ordine alla configurabilità degli stessi quali illeciti concorrenziali come prospettati. La Corte territoriale ha anzitutto affermato che le conoscenze e le professionalità possedute dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentavano carattere di esclusività tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali, e tanto meno vi è prova della volontà di Didactica di impedire alla concorrente di continuare a competere. Al riguardo, la Corte di merito ha anche evidenziatole diversità grafiche pubblicitarie inerenti all’organizzazione del “Master breve”. Ora, è vero che, in linea di principio, ai fini della configurazione dell’illecito per appropr iazione di pregi o di concorrenza “parassitaria” non ènecessario che le competenze “distolte” siano di pregio o siano esclusive, ma la Corte d’appello ha effettuato una valutazione complessiva dei vari elementi indiziari, oggetto di causa, escludendo che il passaggio di dipendenti della società ricorrente a quella resistente sia avvenuto in connessione con l’organizzazione del “Master breve”. Né costituiscono univoci indici di concorrenza sleale parassitar ia, anchediacronica, i 7 moduli online propedeuti ci , layout del flow chart , moduli di approfondimento sulla materia, nonché il fatto che la Didactica abbia ripreso dalla ricorrente l’offerta in blocco di tutti gli elementi commerciali, anche considerando che si tratta di un corso online di cui non sono state allegate caratteristiche di originalità. Ne consegue anche la non configurabilità dell a condotta di "appropriazione di pregi", contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., che è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo merito non possedut i , realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo. Infatti, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, con motivazione incensurabile, l’organizzazione del “Master breve” è priva di qualsivoglia capacità caratterizzante in ragione dell’assoluta genericità dei termini usati, diimpiego comune, come dimostra il loro utilizzo in molte iniziative poste in essere da altre società operanti nel medesimo settore della parti in causa, ciò avvalorato dal fatto che la società ricorrente utilizzava l’espressione “Master breve” unitamente alla specificazione “Didactica”. Ne consegue, infine, l’irrilevanza della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], circa la partecipazione alla suddetta condotta di storno di dipendenti. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà