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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04264/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10247 /20 25 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione giudiziale in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura specialein atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempor e rappresentatae difes a come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato - c ontroricorrent e – perla cassazione del la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte n. 2 22 / 02 /2025, depositata in data 1 8 /0 3 /2025, non notificata; Oggetto:operazioni intracomunitarie Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa Con distinti ricorsi, poi riuniti, la [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di p rimo g rado di Torino al fine di proporre impugnazioneavverso gli avvisi di accertamento n.

T7G030102412/2020 (per il 2015) e n.

T7G030102413/2020 (per il 2016), nonché avverso gli atti di irrogazione sanzioni n.

T7GIR0100003/2021 (per il 2015) e n.

T7GIR0100002/2021 (per il 2016).

Con tali atti impostivi, l’Agenzia delle Entrate,[OSCURATO:PERSONA] II di Torino, aveva disconosciuto la detrazione dell’Iva“a monte” relativa a compravendite di beni, operate dalla ricorrente con fattura senza applicazione di imposta, inerenti a cessioni intracomunitarieritenute soggettivamente inesistenti.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ritenendoche l’IVA fosse stata regolarmente assolta dai fornitori, salvo un caso, e che la documentazione prodotta comprovasse l’effettivo trasporto dei beni, rafforzato dalle fatture di tr asportatori e spedizionieri.

Inoltre, riteneva che gli elementi indiziari di consapevolezza della frode da parte della [OSCURATO:PERSONA] fossero insufficienti e che non risultasse coinvolgimentodegli amministratori nel procedimento penale Appellaval’Ufficio.

La sentenza di secondo grado ha accolto l’impugnazione rilevando comevi fosse stato u n incremento anomalo delle compravendite di prodotti informatici,con fatturati elevati e prodotti di scarsa varietà.

Vi era inoltre lapresenza di un broker ([OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato da [OSCURATO:PERSONA]) che organizzavainteramente le operazioni, indicando fornitori, clienti, prezzi e margini,con un ruolo passivo della [OSCURATO:PERSONA].

I Clienti e fornitori avevano strutture aziendali inconsistenti o inesistenti, assenza di Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 dipendenti,bilanci mancanti o in perdita, codici attività non coerenti con il commercio di prodotti informatici.

Avevano luogo o rdini e pagamenti anticipatianomali, con frequenti sostituzioni di clienti e fornitori, e trasporti effettuati tra siti di logistica senza passare dalla [OSCURATO:PERSONA].

La documentazione formale (fatture, DDT, lettere di vettura) era nei fatti presente ma insufficiente a provare l’effettività delle operazioni.

Con riguardo al procedimento penale, infine, vi erano ivi elementi di indagine penaleche confermavano la frode carosello, con la descrizione dettagliata delmeccanismo illecito, qualificando la [OSCURATO:PERSONA] come società “innesco” coinvolta nel sistem a fraudolento ; venivano in rilevo a nche dichiarazionidi indagati che conferm avano la natura fittizia delle operazioni ela ripetizione continua degli stessi beni in molteplici “giri” .

La Corte evidenzia che la società non ha contestato i fatti ma ha negato la propria consapevolezza, sostenendo di aver adottato procedure dicontrollo.

Tuttavia, tali procedure – secondo la sentenza di appello - si limitavanoa controlli formali (verifica partita IVA, visure camerali) senza approfondimenti sostanziali sulle reali capacità operative dei fornitori e clienti.La presenza di un broker che gestiva integralmente le operazioni e la frequenza e dimensione anomale delle transazioni avrebbero dovuto indurrela società a sospettare la frode.

Inoltre, il legale rappresentante ha ammesso dubbi sulla regolarità soggettiva delle operazioni e che alcune licenzesoftware non erano mai state attivate, segno di una consapevolezza almenosospetta.

La documentazione formale e i pagamenti non sono stati ritenuti sufficienti a escludere la partecipazione alla frode.

La Corte ha quindiriformato la pronuncia di primo grado e c onferma ta la legittimità del recupero IVA e delle sanzioni irrogate, ritenendo proporzionata la misura minima prevista dalla legge, anche in ragione della gravità del comportamentofraudolenta.

Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattromotivi di impugnazione illustrati da memoria.

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 Resistel’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiestola decisione del [OSCURATO:PERSONA] decisione Ilprimo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) del codice di procedura civile.

Inrelazione alla violazione del l’art. 115 c.p.c.

Con il primo sottoparagrafo, COREcensura la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Giudice d’appello ritenutoerroneamente applicabile il principio di non contestazione a fronte difatti che in realtà sono stati ampiamente, espress amente e puntualmente contestati nel giudizio di merito.

La sentenza di appello ha, dunque – secondo la ricorrente - violato l’art. 115 c.p.c., dando valore a elementi considerati “non contestati” senza che ne ricorressero i presupposti.

In relazionealla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del d.P.R. 633 del 1972 e 115 c.p.c., con il secondo sottoparagrafo, CORE censura la sentenza nella parte in cui, nuovamente errando nell’applicazione del principiodi non contestazione, ha posto alla base d ella decisione non solo fatti specificatamente contestati ma anche fatti estranei al thema decidendumet probandum e, per tale ragione, non rientranti nell’onere di contestazione della Società. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe dovuto – ancora secondo la ricorrente - preliminarmente valutare se i fatti ritenuti non contestatifossero funzionali ad accertare se la contribuen te avesse assolto l’onere di diligenza per potersi avvedere dell’esistenza di una frode commessa da soggetti terzi: tuttavia questa verifica è stata omessa e il Giudice ha posto alla base della decisione fatti oggettivamente non conoscibili dalla ricorrent e, in violazione anche dell’art. 19 del d.P.R. 633 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 del 1972, che subordina l’esclusione del diritto alla detrazione solo in presenzadi elementi oggettivi conoscibili al contribuente.

In relazione alla successiva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R.633 del 1972, proposta con il terzo sottoparagrafo, è stata censurata lasentenza impugnata nella parte in cui ha addossato alla società un onore probatorioche non è a suo carico, in violazione degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972.

Con riferimento alla contestazi one relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti, ha – secondo la ricorrente - ingiustamenteritenuto non sufficiente gli adempimenti, tutti documentati, postiin essere da CORE per accertarsi dell’esistenza delle sue controparti contrattuali.

Con riferimento alla contestazione relativa alle operazioni oggettivamenteinesistenti, il Giudice ha – sempre a detta della ricorrente - ingiustamente ritenuto insufficiente tutta la documentazione prodotta da CORE,conforme al diritto europeo e nazionale, vo lta ad attestare l’esistenza oggettivadelle operazioni, attribuendole l’onere di provare la destinazione deibeni al consumo finale, pur essendo la Società un soggetto intermedio dellacatena commerciale.

Ilmotivo è inammissibile .

Sottol’apparente denuncia della violazione di legge, si contestano suo tramiteaccertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che si risolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori,ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che il giudice di seconde cure ha ritenuto idon ei per il raggiungimento della prova, riesameestraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass.

SS.UU. n. 34476 / 2019; Cass. n. 27992/2024) .

Inoltre, la doglianza è inammissibile perché l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione – sul quale si insiste ancora anche in memoria - rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione(Cass. n. 27490/2019).

Nonrisulta, poi, la dimostrazione che il giudice di seconde cure abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, essendo invece consentito dall’art. 116 c.p .c. che nell’attività di valutazione delle prove proposte dalle parti il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, né che il giudice d’appello abbiaattribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quel la su cui essoavrebbe dovuto gravare (Cass. n. 26739/2024; Cass. n. 26769/2018).

Il rimando operato, anche in memoria, agli elementi di fatto non valorizzatidalla sentenza impugnata (pag. 8 della memoria, ultime righe), èindice ulteriore della sollecitazione a rivisitare il merito, sollecitazione che nonpuò trovare spazio in questa sede di Legittimità.

Il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.: denunzia ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3) del codice di procedura civile.

Conil secondo motivo, CORE censura la sentenza di merito nella parte incui, da un lato, ha valorizzato elementi di fatto, non funzionali al thema decidendum,e per tale ragione – si sostiene - non idonei a integrare delle presunzionisemplici a norma degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, da un altro lato, haomesso di valutare atomisticamente i singoli elementi addotti dall’Ufficio, limitandosiad esaminarli sommar iamente nel loro insieme, incorrendo così nellaviolazione delle norme appena citate.

Talesecondo motivo è inammissibile.

La censura qui in esso proposta impinge nel merito, chiedendo un accertamentodi fatto in ordine alla valorizzazione degli elementi idonei ad integrarele presunzioni semplici; la censura è, altresì, inammissibile anche perviolazione dell’art. 360 bis c.p .c., avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 7 (Cass.n. 24471/2022; Cass. n. 12895/2024; Cass. n. 3948/2025; Cass. n. 8711/2025) e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.

Népuò ritenersi viziata la valutazione degli elementi indiziari operata dallasentenza impugnata, come si ribadisce in memoria.

E’ certo vero che ilgrado di probabilità che, partendo dalla conoscenza del fatto noto giunge a provare l’esistenza del fatto ignoto, passa non solo dalla necessaria intermediazionedella massima di comune esperienza (che nel caso di specie dovrebbeportare a escludere la conoscenza o conoscibilità del meccanismo fraudolentodell’IVA messo in atto dal cedente), ma anche dalla val utazione complessivadi tutti gli elementi indiziari a disposizione del giudice, che deve verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile,invece, attravers o un'analisi atomistica degli stessi (Cass. n. 9054/2022).

Ma è altrettanto vero che nel presente caso la sentenza di merito, attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (cfr.,anche ex multis , Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 21926/2024), ha proceduto a una valutazione complessiva e comparata degli elementi indiziari offerti hinc et inde .

Non appare, pertanto, configurabilela prospettata violazione dell’art. 2729 c.c.

Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza per violazionedegli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere il Giudice omesso di motivare in ordine al quantum di diligenza necessarioai fini dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972: denunzia ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4) del codice di procedura civile.

Conil terzo motivo, CORE ha censura il capo della sentenza relativo all’accertamentodel quantum di diligenza ad essa richiesto per escludere il disconoscimentodel diritto alla detrazione dell’IVA.

In particolare, a detta della società ricorrente, il Giudice ha ritenuto insufficiente la diligenza di CORE(che aveva posto in essere controlli document ali, interrogazioni VIES, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 8 visure,in conformità a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza elaboratasul punto), senza chiarire, tuttavia, quale avrebbe dovuto essere ilquantum di diligenza richiesto per conservare il diritto alla detrazione IVA.

Così operando, sostiene ancora la ricorrente, il giudice di appello si è pronunciato in maniera del tutto apparente poiché ha omesso di spiegare qualecondotta avrebbe dovuto seguire [OSCURATO:PERSONA] per integrare la diligenza ad essarichiesta.

Il motivo, che denuncia l’apparenza della motivazione, è manifestamenteinfondato.

Non ricorre nella fattispecie alcuna anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez.

Un.n. 8053/2014), potendosi altresì ricavare il procedimento logico - motivazionale dall’intero corpo della articolata pronuncia (Cass. n. 32102/2018).

Ilquarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697c.c. e dell’art. 45 - bis del regolamento UE di esecuzione n. 282/2011: denunziaai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) del codice di procedura civile.

Conil quarto motivo, CORE censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto non integrata la presunzione legale di cui all’art. 45 bis delRegolamento UE n. 282 del 2011, pur a fronte dell’allegazione di tutta la documentazione richiesta dalla disposizione citata (documenti CMR, letteredi vettura e fatture di trasporto, etc.).

In particolare, il Giudice ha ritenuto la documentazione irrilevante e non idonea a integrare la presunzionelegale di effettività delle operazioni, nonostante l’esistenz a e la veridicitàdi tali documenti costituisce fatto pacifico.

Così operando, sostiene laricorrente, esso ha violato le norme in rubrica, poiché ha tratto dal fatto noto(il possesso dei documenti) non già la conseguenza prevista dalla legge (ossia la pr ova della cessione intracomunitaria) bensì una conseguenza differente, ossia l’irrilevanza del possesso dei documenti medesimi ad integrarela presunzione in esame.

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 9 Ilmotivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, va sottolineato che l ’art . 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 è la disposizione che prevede, ai fini dell’applicazionedelle esenzioni di cui all’art . 138 della direttiva IVA, norme relativealla cessione intracomunitaria di beni.

In particolare, l’art . 45 bis di taleregolamento di esecuzione dispone, in sostanza, che si presume che i benisiano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso unadestinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione nei casi previsti alparagrafo 1, let tere a) o b).

Pertanto, occorre, in sostanza, che il venditore di tali beni sia in possessodi documenti che soddisfino dei requisiti specifici menzionati in tali disposizioni.

Tuttavia,in forza dell’art . 45 bis , paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione, un’autorità fiscale può refutare tale presunzione.

Per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’art . 45 bis del regolamento di esecuzionen. 282/2011, occorre constatare che tale articolo elenca i casi neiquali esiste una presunzione che i beni siano stati spediti o trasportati dalterritorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, ai fini dell’esenzione dall’IVA di cui all’art . 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Dalla formulazione dell’articolo 45 bis di detto regolamento di esecuzione risulta che tale articolo prevede i casi in cui si applica una presunzione, ma non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l’esistenza di una cessione intracomunitaria.Di conseguenza, qual ora le condizioni di applicazione della presunzionenon siano soddisfatte, le autorità fiscali sono tenute a valutare qualsiasi elemento di prova fornito dal venditore dei beni al fine di determinarese quest’ultimo sia riuscito a dimostrare che tali beni sono stati oggettodi una cessione intracomunitaria.

Invero,la presunzione di cessione dei beni prevista dall’art. 45 - bis del RegolamentoUE n. 282/2011 può essere rifiutata (Cass. n. 30889/2023), Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 10 potendo l’Ufficio fornire la prova contraria in ordine all’operatività di tale presunzione; nel caso di specie, è stato contestato il profilo relativo – quantoalle operazioni contestate – della loro falsità : la falsità investe infatti l’interaoperazione commerciale, che si assume non esistente o comunque non esistente tra i soggetti formalmente indicati nelle fatture e nella documentazione, mentre la non applicazione dell’iva investe – ferma restando l’esistenza in natura dell’operazione – la collocazione fisica, geografica,dei beni oggetto dell’operazione, che esistono ma sono venuti a collocarsi in un luogo differe nte da quello indicato nella fatture e nella documentazione.

Si tratta di un profilo del tutto diverso , quindi, da quello disciplinato dalla disposizione sopra richiamata, la quale – s econdo la Corte del Lussemburgo – va interpretata nel senso che osta a che un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 138, paragrafo 1, della direttiva2006/112, come modificata dalla direttiva 2018/1910, sia negata per il solo motivo che non sono stati forniti gli elementi di prova dell’esistenza di una cessione intracomunitaria quali previsti all’articolo 45bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamentodi esecuzione 2018/1912 e, dall’altro lato, essi impongono alle autoritàfiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per determinareche i beni sono stati spe diti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione,fuori dai casi di presunzione di cui all’art. 45 bis , paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamentodi esecuzione 2018/1912 (CGUE, sent. 13 novembre 2025, C - 639/24,[OSCURATO:PERSONA] d.o.o.).

Conclusivamente,quindi, il ricorso va rigettato.

Lespese di lite sono regolate dalla soccombenza .

Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 11 acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedentirisulta la recente Cass. n. 31839/2 023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non att enersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravatadel ricorrente.

Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore d ella controricorrente la somma di euro 30.0 00,00 per compensi e l’ulteriore sommadi euro 15.0 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma dieuro 5 . 00 0 ,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 30.000,00, oltrea spese prenotate a debito cui aggiungersi – sempre a favore d ella partecontroricorrente - la somma di euro 15.0 00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10247 /20 25 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione giudiziale in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura specialein atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempor e rappresentatae difes a come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato - c ontroricorrent e – perla cassazione del la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte n. 2 22 / 02 /2025, depositata in data 1 8 /0 3 /2025, non notificata; Oggetto:operazioni intracomunitarie Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa Con distinti ricorsi, poi riuniti, la [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di p rimo g rado di Torino al fine di proporre impugnazioneavverso gli avvisi di accertamento n. T7G030102412/2020 (per il 2015) e n. T7G030102413/2020 (per il 2016), nonché avverso gli atti di irrogazione sanzioni n. T7GIR0100003/2021 (per il 2015) e n. T7GIR0100002/2021 (per il 2016). Con tali atti impostivi, l’Agenzia delle Entrate,[OSCURATO:PERSONA] II di Torino, aveva disconosciuto la detrazione dell’Iva“a monte” relativa a compravendite di beni, operate dalla ricorrente con fattura senza applicazione di imposta, inerenti a cessioni intracomunitarieritenute soggettivamente inesistenti. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ritenendoche l’IVA fosse stata regolarmente assolta dai fornitori, salvo un caso, e che la documentazione prodotta comprovasse l’effettivo trasporto dei beni, rafforzato dalle fatture di tr asportatori e spedizionieri. Inoltre, riteneva che gli elementi indiziari di consapevolezza della frode da parte della [OSCURATO:PERSONA] fossero insufficienti e che non risultasse coinvolgimentodegli amministratori nel procedimento penale Appellaval’Ufficio. La sentenza di secondo grado ha accolto l’impugnazione rilevando comevi fosse stato u n incremento anomalo delle compravendite di prodotti informatici,con fatturati elevati e prodotti di scarsa varietà. Vi era inoltre lapresenza di un broker ([OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato da [OSCURATO:PERSONA]) che organizzavainteramente le operazioni, indicando fornitori, clienti, prezzi e margini,con un ruolo passivo della [OSCURATO:PERSONA]. I Clienti e fornitori avevano strutture aziendali inconsistenti o inesistenti, assenza di Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 dipendenti,bilanci mancanti o in perdita, codici attività non coerenti con il commercio di prodotti informatici. Avevano luogo o rdini e pagamenti anticipatianomali, con frequenti sostituzioni di clienti e fornitori, e trasporti effettuati tra siti di logistica senza passare dalla [OSCURATO:PERSONA]. La documentazione formale (fatture, DDT, lettere di vettura) era nei fatti presente ma insufficiente a provare l’effettività delle operazioni. Con riguardo al procedimento penale, infine, vi erano ivi elementi di indagine penaleche confermavano la frode carosello, con la descrizione dettagliata delmeccanismo illecito, qualificando la [OSCURATO:PERSONA] come società “innesco” coinvolta nel sistem a fraudolento ; venivano in rilevo a nche dichiarazionidi indagati che conferm avano la natura fittizia delle operazioni ela ripetizione continua degli stessi beni in molteplici “giri” . La Corte evidenzia che la società non ha contestato i fatti ma ha negato la propria consapevolezza, sostenendo di aver adottato procedure dicontrollo. Tuttavia, tali procedure – secondo la sentenza di appello - si limitavanoa controlli formali (verifica partita IVA, visure camerali) senza approfondimenti sostanziali sulle reali capacità operative dei fornitori e clienti.La presenza di un broker che gestiva integralmente le operazioni e la frequenza e dimensione anomale delle transazioni avrebbero dovuto indurrela società a sospettare la frode. Inoltre, il legale rappresentante ha ammesso dubbi sulla regolarità soggettiva delle operazioni e che alcune licenzesoftware non erano mai state attivate, segno di una consapevolezza almenosospetta. La documentazione formale e i pagamenti non sono stati ritenuti sufficienti a escludere la partecipazione alla frode. La Corte ha quindiriformato la pronuncia di primo grado e c onferma ta la legittimità del recupero IVA e delle sanzioni irrogate, ritenendo proporzionata la misura minima prevista dalla legge, anche in ragione della gravità del comportamentofraudolenta. Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattromotivi di impugnazione illustrati da memoria. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 Resistel’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiestola decisione del [OSCURATO:PERSONA] decisione Ilprimo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) del codice di procedura civile. Inrelazione alla violazione del l’art. 115 c.p.c. Con il primo sottoparagrafo, COREcensura la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Giudice d’appello ritenutoerroneamente applicabile il principio di non contestazione a fronte difatti che in realtà sono stati ampiamente, espress amente e puntualmente contestati nel giudizio di merito. La sentenza di appello ha, dunque – secondo la ricorrente - violato l’art. 115 c.p.c., dando valore a elementi considerati “non contestati” senza che ne ricorressero i presupposti. In relazionealla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del d.P.R. 633 del 1972 e 115 c.p.c., con il secondo sottoparagrafo, CORE censura la sentenza nella parte in cui, nuovamente errando nell’applicazione del principiodi non contestazione, ha posto alla base d ella decisione non solo fatti specificatamente contestati ma anche fatti estranei al thema decidendumet probandum e, per tale ragione, non rientranti nell’onere di contestazione della Società. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe dovuto – ancora secondo la ricorrente - preliminarmente valutare se i fatti ritenuti non contestatifossero funzionali ad accertare se la contribuen te avesse assolto l’onere di diligenza per potersi avvedere dell’esistenza di una frode commessa da soggetti terzi: tuttavia questa verifica è stata omessa e il Giudice ha posto alla base della decisione fatti oggettivamente non conoscibili dalla ricorrent e, in violazione anche dell’art. 19 del d.P.R. 633 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 del 1972, che subordina l’esclusione del diritto alla detrazione solo in presenzadi elementi oggettivi conoscibili al contribuente. In relazione alla successiva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R.633 del 1972, proposta con il terzo sottoparagrafo, è stata censurata lasentenza impugnata nella parte in cui ha addossato alla società un onore probatorioche non è a suo carico, in violazione degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972. Con riferimento alla contestazi one relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti, ha – secondo la ricorrente - ingiustamenteritenuto non sufficiente gli adempimenti, tutti documentati, postiin essere da CORE per accertarsi dell’esistenza delle sue controparti contrattuali. Con riferimento alla contestazione relativa alle operazioni oggettivamenteinesistenti, il Giudice ha – sempre a detta della ricorrente - ingiustamente ritenuto insufficiente tutta la documentazione prodotta da CORE,conforme al diritto europeo e nazionale, vo lta ad attestare l’esistenza oggettivadelle operazioni, attribuendole l’onere di provare la destinazione deibeni al consumo finale, pur essendo la Società un soggetto intermedio dellacatena commerciale. Ilmotivo è inammissibile . Sottol’apparente denuncia della violazione di legge, si contestano suo tramiteaccertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che si risolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori,ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che il giudice di seconde cure ha ritenuto idon ei per il raggiungimento della prova, riesameestraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. SS.UU. n. 34476 / 2019; Cass. n. 27992/2024) . Inoltre, la doglianza è inammissibile perché l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione – sul quale si insiste ancora anche in memoria - rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione(Cass. n. 27490/2019). Nonrisulta, poi, la dimostrazione che il giudice di seconde cure abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, essendo invece consentito dall’art. 116 c.p .c. che nell’attività di valutazione delle prove proposte dalle parti il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, né che il giudice d’appello abbiaattribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quel la su cui essoavrebbe dovuto gravare (Cass. n. 26739/2024; Cass. n. 26769/2018). Il rimando operato, anche in memoria, agli elementi di fatto non valorizzatidalla sentenza impugnata (pag. 8 della memoria, ultime righe), èindice ulteriore della sollecitazione a rivisitare il merito, sollecitazione che nonpuò trovare spazio in questa sede di Legittimità. Il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.: denunzia ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3) del codice di procedura civile. Conil secondo motivo, CORE censura la sentenza di merito nella parte incui, da un lato, ha valorizzato elementi di fatto, non funzionali al thema decidendum,e per tale ragione – si sostiene - non idonei a integrare delle presunzionisemplici a norma degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, da un altro lato, haomesso di valutare atomisticamente i singoli elementi addotti dall’Ufficio, limitandosiad esaminarli sommar iamente nel loro insieme, incorrendo così nellaviolazione delle norme appena citate. Talesecondo motivo è inammissibile. La censura qui in esso proposta impinge nel merito, chiedendo un accertamentodi fatto in ordine alla valorizzazione degli elementi idonei ad integrarele presunzioni semplici; la censura è, altresì, inammissibile anche perviolazione dell’art. 360 bis c.p .c., avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 7 (Cass.n. 24471/2022; Cass. n. 12895/2024; Cass. n. 3948/2025; Cass. n. 8711/2025) e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento. Népuò ritenersi viziata la valutazione degli elementi indiziari operata dallasentenza impugnata, come si ribadisce in memoria. E’ certo vero che ilgrado di probabilità che, partendo dalla conoscenza del fatto noto giunge a provare l’esistenza del fatto ignoto, passa non solo dalla necessaria intermediazionedella massima di comune esperienza (che nel caso di specie dovrebbeportare a escludere la conoscenza o conoscibilità del meccanismo fraudolentodell’IVA messo in atto dal cedente), ma anche dalla val utazione complessivadi tutti gli elementi indiziari a disposizione del giudice, che deve verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile,invece, attravers o un'analisi atomistica degli stessi (Cass. n. 9054/2022). Ma è altrettanto vero che nel presente caso la sentenza di merito, attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (cfr.,anche ex multis , Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 21926/2024), ha proceduto a una valutazione complessiva e comparata degli elementi indiziari offerti hinc et inde . Non appare, pertanto, configurabilela prospettata violazione dell’art. 2729 c.c. Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza per violazionedegli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere il Giudice omesso di motivare in ordine al quantum di diligenza necessarioai fini dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972: denunzia ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4) del codice di procedura civile. Conil terzo motivo, CORE ha censura il capo della sentenza relativo all’accertamentodel quantum di diligenza ad essa richiesto per escludere il disconoscimentodel diritto alla detrazione dell’IVA. In particolare, a detta della società ricorrente, il Giudice ha ritenuto insufficiente la diligenza di CORE(che aveva posto in essere controlli document ali, interrogazioni VIES, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 8 visure,in conformità a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza elaboratasul punto), senza chiarire, tuttavia, quale avrebbe dovuto essere ilquantum di diligenza richiesto per conservare il diritto alla detrazione IVA. Così operando, sostiene ancora la ricorrente, il giudice di appello si è pronunciato in maniera del tutto apparente poiché ha omesso di spiegare qualecondotta avrebbe dovuto seguire [OSCURATO:PERSONA] per integrare la diligenza ad essarichiesta. Il motivo, che denuncia l’apparenza della motivazione, è manifestamenteinfondato. Non ricorre nella fattispecie alcuna anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. Un.n. 8053/2014), potendosi altresì ricavare il procedimento logico - motivazionale dall’intero corpo della articolata pronuncia (Cass. n. 32102/2018). Ilquarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697c.c. e dell’art. 45 - bis del regolamento UE di esecuzione n. 282/2011: denunziaai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) del codice di procedura civile. Conil quarto motivo, CORE censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto non integrata la presunzione legale di cui all’art. 45 bis delRegolamento UE n. 282 del 2011, pur a fronte dell’allegazione di tutta la documentazione richiesta dalla disposizione citata (documenti CMR, letteredi vettura e fatture di trasporto, etc.). In particolare, il Giudice ha ritenuto la documentazione irrilevante e non idonea a integrare la presunzionelegale di effettività delle operazioni, nonostante l’esistenz a e la veridicitàdi tali documenti costituisce fatto pacifico. Così operando, sostiene laricorrente, esso ha violato le norme in rubrica, poiché ha tratto dal fatto noto(il possesso dei documenti) non già la conseguenza prevista dalla legge (ossia la pr ova della cessione intracomunitaria) bensì una conseguenza differente, ossia l’irrilevanza del possesso dei documenti medesimi ad integrarela presunzione in esame. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 9 Ilmotivo è manifestamente infondato. In primo luogo, va sottolineato che l ’art . 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 è la disposizione che prevede, ai fini dell’applicazionedelle esenzioni di cui all’art . 138 della direttiva IVA, norme relativealla cessione intracomunitaria di beni. In particolare, l’art . 45 bis di taleregolamento di esecuzione dispone, in sostanza, che si presume che i benisiano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso unadestinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione nei casi previsti alparagrafo 1, let tere a) o b). Pertanto, occorre, in sostanza, che il venditore di tali beni sia in possessodi documenti che soddisfino dei requisiti specifici menzionati in tali disposizioni. Tuttavia,in forza dell’art . 45 bis , paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione, un’autorità fiscale può refutare tale presunzione. Per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’art . 45 bis del regolamento di esecuzionen. 282/2011, occorre constatare che tale articolo elenca i casi neiquali esiste una presunzione che i beni siano stati spediti o trasportati dalterritorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, ai fini dell’esenzione dall’IVA di cui all’art . 138, paragrafo 1, della direttiva IVA. Dalla formulazione dell’articolo 45 bis di detto regolamento di esecuzione risulta che tale articolo prevede i casi in cui si applica una presunzione, ma non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l’esistenza di una cessione intracomunitaria.Di conseguenza, qual ora le condizioni di applicazione della presunzionenon siano soddisfatte, le autorità fiscali sono tenute a valutare qualsiasi elemento di prova fornito dal venditore dei beni al fine di determinarese quest’ultimo sia riuscito a dimostrare che tali beni sono stati oggettodi una cessione intracomunitaria. Invero,la presunzione di cessione dei beni prevista dall’art. 45 - bis del RegolamentoUE n. 282/2011 può essere rifiutata (Cass. n. 30889/2023), Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 10 potendo l’Ufficio fornire la prova contraria in ordine all’operatività di tale presunzione; nel caso di specie, è stato contestato il profilo relativo – quantoalle operazioni contestate – della loro falsità : la falsità investe infatti l’interaoperazione commerciale, che si assume non esistente o comunque non esistente tra i soggetti formalmente indicati nelle fatture e nella documentazione, mentre la non applicazione dell’iva investe – ferma restando l’esistenza in natura dell’operazione – la collocazione fisica, geografica,dei beni oggetto dell’operazione, che esistono ma sono venuti a collocarsi in un luogo differe nte da quello indicato nella fatture e nella documentazione. Si tratta di un profilo del tutto diverso , quindi, da quello disciplinato dalla disposizione sopra richiamata, la quale – s econdo la Corte del Lussemburgo – va interpretata nel senso che osta a che un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 138, paragrafo 1, della direttiva2006/112, come modificata dalla direttiva 2018/1910, sia negata per il solo motivo che non sono stati forniti gli elementi di prova dell’esistenza di una cessione intracomunitaria quali previsti all’articolo 45bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamentodi esecuzione 2018/1912 e, dall’altro lato, essi impongono alle autoritàfiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per determinareche i beni sono stati spe diti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione,fuori dai casi di presunzione di cui all’art. 45 bis , paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamentodi esecuzione 2018/1912 (CGUE, sent. 13 novembre 2025, C - 639/24,[OSCURATO:PERSONA] d.o.o.). Conclusivamente,quindi, il ricorso va rigettato. Lespese di lite sono regolate dalla soccombenza . Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 11 acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedentirisulta la recente Cass. n. 31839/2 023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non att enersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravatadel ricorrente. Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore d ella controricorrente la somma di euro 30.0 00,00 per compensi e l’ulteriore sommadi euro 15.0 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma dieuro 5 . 00 0 ,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 30.000,00, oltrea spese prenotate a debito cui aggiungersi – sempre a favore d ella partecontroricorrente - la somma di euro 15.0 00