CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia n. 8013/4/2023 depositata in data 3/10/2023 e nonnotificata;Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 5615/2024Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 11022/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con l’avviso di accertamento qui impugnato l’Agenzia delle Entraterettificava gli imponibili dichiarati dal contribuente per il periodod’imposta 2013, sulla base delle risultanze degli studi di settore,rilevando uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati; venivaritenute dall’Ufficio generiche e non documentate. L’atto venivaimpugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Siracusa, che rigettava il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia – con la pronuncia ora gravata -accoglieva parzialmente il gravame, riducendo i maggiori ricavi accertatinella misura del 50%, valorizzando (i) la documentazione prodotta inappello relativa alla distruzione di merce di magazzino e alla dedottaobsolescenza dei prodotti già nel 2013 e (ii) la successiva cessazionedell’attività nel 2016, ritenuta indice di progressivo deterioramentodell’andamento aziendale.Ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato e tre motivi.Il contribuente è rimasto intimato in questa sede di Legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 62-bis del d.L. n. 331/1993, 2697 e 2729c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: siCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 5615/2024Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 11022/2026Data pubblicazione 24/04/2026deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenutosufficiente, ai fini del superamento delle risultanze degli studi di settore,la documentazione concernente la distruzione di merce di magazzinointervenuta nel 2016, senza considerare che tale circostanza (successivadi tre anni all’annualità accertata) non sarebbe idonea a giustificare loscostamento relativo al 2013, né a vincere l’onere probatorio gravantesul contribuente, anche alla luce degli ulteriori elementi indiziarivalorizzati nell’avviso (perdite dichiarate, indicatori di coerenza, costodel lavoro, indici di capacità contributiva).Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 132 c.p.c. e 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.: si denuncia la nullità della sentenza permotivazione omessa o apparente, nella parte in cui la riduzione deimaggiori ricavi nella misura del 50% sarebbe stata disposta senzaesplicitare le ragioni, in fatto e/o in diritto, della quantificazioneeffettuata.Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: in viasubordinata, si censura la sentenza per avere rideterminato gliimponibili nella misura del 50% in via sostanzialmente equitativa, senzaindicare criteri e giustificazioni della riduzione operata.I ridetti motivi, tra di loro strettamente collegati, possonoesaminarsi congiuntamente e sono fondati.La sentenza di appello, sia pur – come dovevasi - gravando ilcontribuente dell’onere di dar prova, a fronte degli elementi dedotti eprovati dall’Ufficio, dell’insussistenza del maggior reddito, da un lato halimitato il proprio esame ad alcune delle circostanze di fatti, mancandoquindi di farne un esame complessivo; dall’altro ha motivato in modonon idoneo a comprendere le ragioni che l’hanno condotta a decisione.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 5615/2024Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 11022/2026Data pubblicazione 24/04/2026Essa dapprima scrive che “… non è possibile ignorare che ilcontribuente, in sede di appello, ha fornito idoneo riscontro probatorio(cfr. attestazione della distruzione della merce di magazzino), da cuipotere riscontrare che già nell'anno d'imposta 2013, una parte deiprodotti erano obsoleti e, quindi, privi dell'originario valore commerciale.Peraltro, le doglianze formulate dal ricorrente ed, in particolare lasopravvenuta cessazione dell'attività nell'anno 2016, denota ilprogressivo deterioramento dell’attività aziendale, che induce agiustificare in parte lo scostamento della percentuale di ricavi dichiaratirispetto a quelli determinati con lo studio di settore”.Tali affermazioni dimostrano come nell’esame del fatto la sentenzadi appello non abbia valutato gli ulteriori elementi di prova dei maggioritributi introdotti dall’Ufficio, quali l’incongruenza della redditivitàd’impresa per gli anni 2012 e 2013 (pag. 10 dell’avviso diaccertamento); i restanti elementi di fatto indicativi di ricchezza quali ilpossesso da parte del contribuente di n. 3 immobili (pag. 11 e 12dell’atto impugnato) e di svariati veicoli e autoveicoli (pag. 13 dell’attoimpugnato).Da ciò è derivata una valutazione degli elementi indiziari – quellaoperata dalla sentenza impugnata - che deve ritenersi viziata: è certovero che il grado di probabilità che, partendo dalla conoscenza del fattonoto giunge a provare l’esistenza del fatto ignoto, passa dallavalutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari a disposizione delgiudice, che deve verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenzadel molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisiil giudice di appello, attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza diquesta Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 11267/2020, Cass. n.22625/2022, Cass. n. 21926/2024), procedesse una valutazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 5615/2024Numero sezionale 3143/2026Numero di raccolta generale 11022/2026Data pubblicazione 24/04/2026complessiva e comparata degli elementi di prova. Il che non èconcretamente avvenuto.Inoltre, dopo aver così valutato il materiale probatorio in atti, ilgiudice dell’appello si limita a scrivere che “[OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto,congruo una riduzione del 50% i maggiori ricavi accertati”. Sotto talesecondo aspetto, la censura motivazionale proposta è parimentifondata.La riduzione – oltretutto ben sensibile, pari alla metà – apportatadal giudice di merito ai ricavi risulta meramente assertiva, del tuttoapodittica, non risultando espresso in motivazione alcun elemento difatto dal quale trarre le ragioni per le quali proprio tale percentuale enon altra è stata individuata come congrua a quantificare la riduzionedei maggiori ricavi accertati.Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata conrinvio al giudice di secondo grado che rivaluterà i fatti di causa alla lucedei superiori principi dandone conto in motivazione; il giudice del rinvioprovvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversacomposizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.La PresidenteGiulia IofridaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5