CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 02724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9321-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 2 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2022 n. 09321 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -2- -contro ricorrente - avverso la sentenza n. 684/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al T rib unale di Roma la sorella [OSCURATO:PERSONA] ed il nipote [OSCURATO:PERSONA], deducendo che si era aperta la successione della madre [OSCURATO:PERSONA], che in vita aveva simulatamente venduto al convenuto Frezza un appartamento, avendo in realtà posto in essere una donazione. Assumeva che tale atto era lesivo della sua quota di legittima e chiedeva accertarsi la nullità del medesimo, in quanto compiuto senza il rispetto dei requisiti di forma previsti per la donazione. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14000/2016, accoglieva la domanda, dichiarando la nullità della donazione dissimulata. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 684 del 1 febbraio 2022, rigettava il gravame dei convenuti, ritenendo che fosse stata offerta la prova, per presunzioni gravi precise e concordanti, della natura simulata della vendita. A nulla rilevava che nell’atto il notaio rogante avesse riferito che il prezzo era stato pagato con assegno postale, e ciò in quanto la sola emissione dell’assegno non era sufficiente a dimostrare Ric. 2022 n. 09321 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -3- l’effettivo versamento del prezzo, occorrendo invece fornire la prova da parte degli acquirenti che l’assegno fosse stato effettivamente incassato dalla ve n ditrice. Gli altri elementi valorizzati dal Tribunale (rapporto di parentela, ecc.) deponevano per la prova della simulazione, non potendosi attribuire rilievo decisivo ad alcune quietanze sottoscritte dalla de cuius in relazione a pretesi versamenti in denaro effettuati dal convenuto. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, illustrati da memorie. L’intimato resiste con controricorso. Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta delle parti di rinvio della causa ad altra udienza per l’intervenuto decesso della ricorrente, trattandosi di evento irrilevante ai fini della decisione nel giudizio di legittimità, operante su impulso d’ufficio (cfr. ex multis Cass. n. 24635/2015). 2.Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 1277, 2702 e 2735 c.c. in quanto il Tribunale, prima , e la Corte d’Appello, poi , hanno escluso che fosse stata fornita la prova del pagamento del prezzo eseguito a mezzo contanti in data anteriore al rogito. In particolare, non si è tenuto conto delle firme apposte dalla venditrice sulle quietanze di pagamento, le quali hanno efficacia probatoria quanto al pagamento, dovendosi per Ric. 2022 n. 09321 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -4- l’effetto ritenere avverata l ‘estinzione dell’obbligazione gravante sul compratore. Il secondo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e 2729 c.c., in quanto i giudici hanno fondato la loro d ecisione sulla base di mere presunzioni senza considerare le prove documentali offerte dai ricorrenti, attribuendo valenza di presunzioni ad elementi che invece non hanno i caratteri prescritti dall’art. 2729 c.c. I motivi, che sono in primo luogo inammiss ibili nella parte in cui denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., attesa l’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., avendo la sentenza d’appello confermato la sentenza di primo grado sulla base del l e medesime valutazioni di fatto operate dal tribunale, sono altresì inammissibili ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo il giudice di appello deciso in conformità dell’orientamento di questa Corte, senza che i motivi indichino le ragioni per le quali occorrerebbe mutare lo stesso. Premesso che,trattandosi di azione esperita dal legittimario in vista della tutela del proprio diritto alla quota di legittima, la prova della simulazione non soggiace alle limitazioni che l’art.1417 c.c. pone per le parti del contratto simulato, essendo quindi dato ricorrere anche alla prova presuntiva, i giudici di appello hanno puntualmente richiamato i precedenti di legittimità in base ai quali, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al Ric. 2022 n. 09321 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -5- versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario che, come nel caso di specie, abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. n. 29540/2019; Cass. n. 22801/2014; Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 17566/2021). I giudici di merito hanno reputato che le dichiarazioni, pur se rese dalla de cuius, circa l’avvenuta ricezione di pagamenti in contanti, non potess ero essere ritenute vincolanti anche per l’attore, il quale ha agito in qualità di legittimario, e quindi di terzo. Una volta, quindi , esclusa la prova dell’avvenuto versamento del prezzo, prova incombente sulla pretesa parte acquirente (Cass. n. 5326/2017, proprio nel caso di accertamento della simulazione in via presuntiva), ed in presenza di un quadro indiziario deponente per la natura fittizia della vendita, la conclusione cui è pervenuta la Corte distrettale si palesa incensurabile. Ric. 2022 n. 09321 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -6- Va qui ribadito chel'art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenzadel fatto principale. Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della "precisione" va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Ric. 2022 n. 09321 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -7- Rv. 565726), anche se il requisito della "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009, Rv. 609153). Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a Ric. 2022 n. 09321 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -8- dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui va data continuità, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011, Rv. 619955); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad unapresunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014, Rv. 629841). Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società -tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e Ric. 2022 n. 09321 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -9- concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Rv. 567551; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726; da ultimo, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv. 634118). Nella specie il giudice di merito ha operato una valutazione degli elementi di prova indiziaria disponibili, sia sul piano analitico, con riferimento alla pregnanza dei singoli fatti noti, sia sul piano della sintesi globale della loro complessiva concordanza, sostenuta del resto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. 3.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo Ric. 2022 n. 09321 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -10- a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 2