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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 33323/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22271-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 247/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 491/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 33/2020 il Tribunale di Modena, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Oggetto Lavoro domestico Differenze retributive R.G.N.22271/2022 Cron.

Rep.

Ud.21/10/2025 aveva accertato che quest’ultima aveva prestato attività lavorativa di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta [OSCURATO:PERSONA] con inquadramento nel livello C del CCNL Lavoro domestico, dal 23.9.2008 al 31.12.2010 e nel livello C Super dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26.2.2011; aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a versare alla Losapio la somma di € 3.867,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26.2.2011 al saldo.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza di primo grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale dava conto in sintesi: - di quanto richiesto dalla lavoratrice in relazione al rapporto di lavoro domestico durato dal 23.12.2008 al 26.2.2011; - di quanto considerato e deciso dal primo giudice all’esito dell’escussione dei testi e dell’espletamento di C.T.U. contabile; -delle censure rivolte dalla lavoratrice appellante alla decisione del Tribunale.

4. Premetteva la Corte che non sussistevano censure specifiche sul capo della pronuncia che aveva respinto la domanda in tema d’indennità sostitutiva dei riposi e delle ferie asseritamente non goduti, con il conseguente giudicato interno.

5. Considerava, inoltre, che il secondo motivo d’appello non coglieva nel segno, avendo, secondo il collegio d’appello, il Tribunale valorizzato correttamente e complessivamente valutato le deposizioni raccolte, i cui passi salienti riportava in motivazione.

6. La Corte giudicava privo di pregio anche il primo motivo d’appello, procedendo al riesame delle testimonianze ritenute rilevanti.

7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

8. Resiste con controricorso l’intimata.

9. Quest’ultima ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 cpc in relazione agli artt. 111 Costit. 132 cpc –118 disp. att. cpc, per aver omesso la Corte di Appello di Bologna, la motivazione della sentenza impugnata, vizio che comporta la nullità della stessa”.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n.5 cpc in relazione all’art.116 cpc per aver il giudice di merito male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova avendo fondato la decisione sulle testimonianze dei testi di cui aveva escluso l’attendibilità”.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per travisamento della prova e conseguente violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la non autosufficienza del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla base della testimonianza dei testi Chiarello – Messina e Barbieri, disattendendo la testimonianza degli altri testi e il documento proveniente dalla Unione del Sorbara”.

4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art.2729 c.c.

I giudici di merito – applicando, erroneamente l’art.2729 cc – hanno ritenuto dimostrata la corresponsione del compenso di 900,00 euro, sulla scorta della testimonianza dei testi da essi stessi ritenuti attendibili, Chiarello e Barbieri (i quali hanno dichiarato di aver visto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] versare denaro alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], senza specificare la causale) che hanno dichiarato di aver assistito alla dazione della detta somma di € 900 dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ossia dal fatto noto (avvenuto pagamento di 2-3 mensilità di € 900,00) hanno dedotto che anche le rimanenti mensilità la resistente abbia corrisposto il detto importo”.

5. Il primo motivo è infondato.

6. Secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis , più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406).

7. Assume la ricorrente che nel vizio di omessa motivazione incorre la sentenza impugnata che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente, confermando la statuizione di primo grado per la ragione che “il Tribunale (ha) correttamente e complessivamente valutato le deposizioni raccolte” , deducendo che: Trattasi, all’evidenza, di affermazione assolutamente inidonea a rendere palese la ratio decidendi, avendo la Corte omesso qualsivoglia indicazione sulla natura e sulla valenza – o meno – probatoria del la documentazione esaminata e delle testimonianze assunte e delle ragioni di non condivisibilità delle argomentazioni prospettate dalla resistente .

8. Osserva il Collegio che la singola affermazione della Corte territoriale che la ricorrente giudica immotivata, come già accennato in narrativa, è parte della motivazione volta a disattendere il secondo motivo d’appello a mezzo del quale, come riferito dalla stessa Corte (alla facciata 2 della propria sentenza), l’allora appellante deduceva che “Non era stata dimostrata la corresponsione mensile della allegata superiore somma pari ad € 900,00”.

Ebbene, è sufficiente considerare che, come pure sopra accennato, la motivazione della Corte di merito prosegue con il riesame delle deposizioni dei testi Chiarello, Barbieri e Terraciano, e con le conclusioni che la Corte ne ha tratto in via di conferma di quanto già valutato dal primo giudice.

La Corte ha aggiunto, poi, di non ritenere “fondato il richiamo al principio di non contestazione, avendo parte appellata fino dalla prima memoria difensiva allegato una superiore retribuzione corrisposta”.

Il ragionamento decisorio della Corte, inoltre, continua ancora con l’esposizione delle ragioni di infondatezza anche del secondo motivo d’appello, con il quale la lavoratrice sosteneva che “Vi era la prova dei presupposti di fatto rilevanti ai fini della insorgenza del diritto all’inquadramento nel livello CS fino dall’inizio del rapporto di lavoro” (cfr. facciata 2 e le successive facciate 4 e 5 della sua sentenza).

8.1. Non ricorre, in definitiva, l’anomalia motivazionale denunciata dalla ricorrente.

9. Il secondo motivo è inammissibile.

10. In primo luogo, la censura si riferisce al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. in presenza della preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis) in caso di cd. doppia conforme che indubbiamente ricorre nella specie.

11. Rispetto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., occorre ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normati – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così, ex plurimis, Cass., sez.

I., 28.6.2022, n. 20751).

11.1. Inoltre, secondo altro consolidato indirizzo di questa Corte, espresso più volte anche a Sezioni unite, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così per tutte Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).

12. Ebbene, nel motivo in esame la ricorrente denuncia che il giudice di merito ha “male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova” in relazione a comuni testimonianze, prive di valore di prova legale.

12.1. Assume, inoltre, che la Corte territoriale abbia “fondato la decisione sulle testimonianze dei testi di cui aveva escluso l’attendibilità”, così sembrando profilare una contraddizione evidente nel ragionamento decisorio della Corte che avrebbe appunto formato il proprio convincimento in base a testimonianze delle quali la stessa Corte aveva escluso l’attendibilità.

Invece, nello svolgimento della censura in esame la ricorrente asserisce che: “La motivazione dei giudici di merito sulla attendibilità dei testi Chiarello, Barbieri e Messina, sulla cui testimonianze sono fondate le sentenze rese è, palesemente, inadeguata, insufficiente, incoerente e contraddittoria” (così a pag. 7 del ricorso).

13. In realtà, è la stessa ricorrente a dedurre che ella “lamenta in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che hanno operato (i) giudici di merito sulla scorta delle testimonianze dei sigg.ri Chiarello, Messina e Barbieri, in forza delle quali hanno ritenuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse autosufficiente, disconoscendo totalmente quella, precisa, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione in atti (dichiarazione dell’Unione o di Sorbara. (doc.t. n. 10 prod. ricorrente)” (così a pag. 6 del ricorso).

13.1. E il cospicuo sviluppo della censura rende oltremodo chiaro che la ricorrente vi propone una propria completa rivisitazione delle risultanze processuali, contrapposta a quella operata dai giudici del doppio grado di merito (cfr. pagg. 6-19 del ricorso).

14. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo di ricorso, che denuncia un “travisamento della prova”.

15. Con la recente sentenza n. 5792 del 2024, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre –se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti –il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.

16. Osserva allora il Collegio che la ricorrente non denuncia un “travisamento del contenuto oggettivo della prova” negli stretti limiti in cui tale vizio può essere fatto valere in sede di legittimità, piuttosto che con l’istituzionale rimedio della revocazione per errore di fatto.

In realtà, anche in tale censura come nella precedente, la ricorrente muove una critica in senso stretto all’apprezzamento probatorio operato dai giudici di merito, peraltro in base a considerazioni prevalentemente riferite a parti della motivazione della sentenza di primo grado del Tribunale (cfr. pagg. 19-25 del ricorso).

17. In ordine, poi, alla violazione dell’art. 116 c.p.c., dedotta anche nel terzo motivo, quale “conseguente” al denunciato “travisamento della prova”, si rimanda a quanto osservato ai precedenti §§ 11-12 di questa motivazione.

18. Il quarto motivo presenta plurimi profili d’inammissibilità.

19. Pur non essendo stato specificato dalla ricorrente, la doglianza si riferisce al punto in cui la Corte, nel disattendere il secondo motivo d’appello (di cui s’è detto in precedenza), dopo aver riesaminato passi di talune deposizioni testimoniali, ha considerato: “Sulla scorta di quanto sopra esposto sussiste, come già valutato dal primo Giudice, una grave presunzione in tema del maggior stipendio corrisposto, risultando del tutto incongruo e difforme dall’id quod plerumque accidit che, in presenza di una prestazione identica, la retribuzione corrisposta potesse essere variabile e, quindi, un mese euro 300,00 e un altro 900,00”.

20. Orbene, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, anche di recente confermato, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c. non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto, in forza di una regola d’esperienza, come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (così, ex plurimis, Cass. n. 6143/2023; Cass. n. 22824/2022, che si riferisce al “normale criterio dell’id quod plerumque accidit”; Cass. n. 22365/2021).

21. Assume la ricorrente che: “Non esiste la massima di esperienza secondo cui chi ha pagato alcuni ratei ha pagato tutti gli altri, atteso che il fatto noto non è idoneo affinché su di esso possa essere modellata la massima di esperienza che del fatto noto è una conseguenza” (così a pag. 26 del ricorso).

Tale osservazione non è, però, aderente al ragionamento decisorio della Corte territoriale in una duplice chiave.

In primo luogo, nella specie si è in presenza non già di un’unica prestazione in danaro da corrispondere in più ratei (come deduce la ricorrente), bensì della retribuzione mensile di una lavoratrice, relativa ad un rapporto di lavoro (domestico) pacificamente di natura subordinata; retribuzione, quindi, per la quale vale, di regola, il noto principio della cd. postnumerazione, vale a dire, del pagamento della retribuzione seguente rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa.

In secondo luogo, la ricorrente non considera che la Corte ha accertato che la prestazione lavorativa era appunto “identica” ogni mese.

Alla luce di questi piani rilievi, la regola d’esperienza sulla quale ha fatto leva la Corte d’appello, per altro in via di conferma del medesimo ragionamento presuntivo del primo giudice, risulta plausibile e quindi non censurabile in questa sede di legittimità.

22. Per il resto, lo svolgimento del quarto motivo declina nell’inammissibilità perché, per l’ennesima volta, vi si propone una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. pagg. 26-29 del ricorso).

23. In definitiva, il ricorso è nel suo complesso da rigettare.

24. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22271-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 247/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 491/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 33/2020 il Tribunale di Modena, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Oggetto Lavoro domestico Differenze retributive R.G.N.22271/2022 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 aveva accertato che quest’ultima aveva prestato attività lavorativa di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta [OSCURATO:PERSONA] con inquadramento nel livello C del CCNL Lavoro domestico, dal 23.9.2008 al 31.12.2010 e nel livello C Super dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26.2.2011; aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a versare alla Losapio la somma di € 3.867,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26.2.2011 al saldo. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza di primo grado. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale dava conto in sintesi: - di quanto richiesto dalla lavoratrice in relazione al rapporto di lavoro domestico durato dal 23.12.2008 al 26.2.2011; - di quanto considerato e deciso dal primo giudice all’esito dell’escussione dei testi e dell’espletamento di C.T.U. contabile; -delle censure rivolte dalla lavoratrice appellante alla decisione del Tribunale. 4. Premetteva la Corte che non sussistevano censure specifiche sul capo della pronuncia che aveva respinto la domanda in tema d’indennità sostitutiva dei riposi e delle ferie asseritamente non goduti, con il conseguente giudicato interno. 5. Considerava, inoltre, che il secondo motivo d’appello non coglieva nel segno, avendo, secondo il collegio d’appello, il Tribunale valorizzato correttamente e complessivamente valutato le deposizioni raccolte, i cui passi salienti riportava in motivazione. 6. La Corte giudicava privo di pregio anche il primo motivo d’appello, procedendo al riesame delle testimonianze ritenute rilevanti. 7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 8. Resiste con controricorso l’intimata. 9. Quest’ultima ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 n. 4 cpc in relazione agli artt. 111 Costit. 132 cpc –118 disp. att. cpc, per aver omesso la Corte di Appello di Bologna, la motivazione della sentenza impugnata, vizio che comporta la nullità della stessa”. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n.5 cpc in relazione all’art.116 cpc per aver il giudice di merito male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova avendo fondato la decisione sulle testimonianze dei testi di cui aveva escluso l’attendibilità”. 3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per travisamento della prova e conseguente violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la non autosufficienza del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla base della testimonianza dei testi Chiarello – Messina e Barbieri, disattendendo la testimonianza degli altri testi e il documento proveniente dalla Unione del Sorbara”. 4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art.2729 c.c. I giudici di merito – applicando, erroneamente l’art.2729 cc – hanno ritenuto dimostrata la corresponsione del compenso di 900,00 euro, sulla scorta della testimonianza dei testi da essi stessi ritenuti attendibili, Chiarello e Barbieri (i quali hanno dichiarato di aver visto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] versare denaro alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], senza specificare la causale) che hanno dichiarato di aver assistito alla dazione della detta somma di € 900 dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ossia dal fatto noto (avvenuto pagamento di 2-3 mensilità di € 900,00) hanno dedotto che anche le rimanenti mensilità la resistente abbia corrisposto il detto importo”. 5. Il primo motivo è infondato. 6. Secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis , più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406). 7. Assume la ricorrente che nel vizio di omessa motivazione incorre la sentenza impugnata che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente, confermando la statuizione di primo grado per la ragione che “il Tribunale (ha) correttamente e complessivamente valutato le deposizioni raccolte” , deducendo che: Trattasi, all’evidenza, di affermazione assolutamente inidonea a rendere palese la ratio decidendi, avendo la Corte omesso qualsivoglia indicazione sulla natura e sulla valenza – o meno – probatoria del la documentazione esaminata e delle testimonianze assunte e delle ragioni di non condivisibilità delle argomentazioni prospettate dalla resistente . 8. Osserva il Collegio che la singola affermazione della Corte territoriale che la ricorrente giudica immotivata, come già accennato in narrativa, è parte della motivazione volta a disattendere il secondo motivo d’appello a mezzo del quale, come riferito dalla stessa Corte (alla facciata 2 della propria sentenza), l’allora appellante deduceva che “Non era stata dimostrata la corresponsione mensile della allegata superiore somma pari ad € 900,00”. Ebbene, è sufficiente considerare che, come pure sopra accennato, la motivazione della Corte di merito prosegue con il riesame delle deposizioni dei testi Chiarello, Barbieri e Terraciano, e con le conclusioni che la Corte ne ha tratto in via di conferma di quanto già valutato dal primo giudice. La Corte ha aggiunto, poi, di non ritenere “fondato il richiamo al principio di non contestazione, avendo parte appellata fino dalla prima memoria difensiva allegato una superiore retribuzione corrisposta”. Il ragionamento decisorio della Corte, inoltre, continua ancora con l’esposizione delle ragioni di infondatezza anche del secondo motivo d’appello, con il quale la lavoratrice sosteneva che “Vi era la prova dei presupposti di fatto rilevanti ai fini della insorgenza del diritto all’inquadramento nel livello CS fino dall’inizio del rapporto di lavoro” (cfr. facciata 2 e le successive facciate 4 e 5 della sua sentenza). 8.1. Non ricorre, in definitiva, l’anomalia motivazionale denunciata dalla ricorrente. 9. Il secondo motivo è inammissibile. 10. In primo luogo, la censura si riferisce al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. in presenza della preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis) in caso di cd. doppia conforme che indubbiamente ricorre nella specie. 11. Rispetto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., occorre ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normati – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così, ex plurimis, Cass., sez. I., 28.6.2022, n. 20751). 11.1. Inoltre, secondo altro consolidato indirizzo di questa Corte, espresso più volte anche a Sezioni unite, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così per tutte Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476). 12. Ebbene, nel motivo in esame la ricorrente denuncia che il giudice di merito ha “male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova” in relazione a comuni testimonianze, prive di valore di prova legale. 12.1. Assume, inoltre, che la Corte territoriale abbia “fondato la decisione sulle testimonianze dei testi di cui aveva escluso l’attendibilità”, così sembrando profilare una contraddizione evidente nel ragionamento decisorio della Corte che avrebbe appunto formato il proprio convincimento in base a testimonianze delle quali la stessa Corte aveva escluso l’attendibilità. Invece, nello svolgimento della censura in esame la ricorrente asserisce che: “La motivazione dei giudici di merito sulla attendibilità dei testi Chiarello, Barbieri e Messina, sulla cui testimonianze sono fondate le sentenze rese è, palesemente, inadeguata, insufficiente, incoerente e contraddittoria” (così a pag. 7 del ricorso). 13. In realtà, è la stessa ricorrente a dedurre che ella “lamenta in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che hanno operato (i) giudici di merito sulla scorta delle testimonianze dei sigg.ri Chiarello, Messina e Barbieri, in forza delle quali hanno ritenuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse autosufficiente, disconoscendo totalmente quella, precisa, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione in atti (dichiarazione dell’Unione o di Sorbara. (doc.t. n. 10 prod. ricorrente)” (così a pag. 6 del ricorso). 13.1. E il cospicuo sviluppo della censura rende oltremodo chiaro che la ricorrente vi propone una propria completa rivisitazione delle risultanze processuali, contrapposta a quella operata dai giudici del doppio grado di merito (cfr. pagg. 6-19 del ricorso). 14. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo di ricorso, che denuncia un “travisamento della prova”. 15. Con la recente sentenza n. 5792 del 2024, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre –se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti –il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”. 16. Osserva allora il Collegio che la ricorrente non denuncia un “travisamento del contenuto oggettivo della prova” negli stretti limiti in cui tale vizio può essere fatto valere in sede di legittimità, piuttosto che con l’istituzionale rimedio della revocazione per errore di fatto. In realtà, anche in tale censura come nella precedente, la ricorrente muove una critica in senso stretto all’apprezzamento probatorio operato dai giudici di merito, peraltro in base a considerazioni prevalentemente riferite a parti della motivazione della sentenza di primo grado del Tribunale (cfr. pagg. 19-25 del ricorso). 17. In ordine, poi, alla violazione dell’art. 116 c.p.c., dedotta anche nel terzo motivo, quale “conseguente” al denunciato “travisamento della prova”, si rimanda a quanto osservato ai precedenti §§ 11-12 di questa motivazione. 18. Il quarto motivo presenta plurimi profili d’inammissibilità. 19. Pur non essendo stato specificato dalla ricorrente, la doglianza si riferisce al punto in cui la Corte, nel disattendere il secondo motivo d’appello (di cui s’è detto in precedenza), dopo aver riesaminato passi di talune deposizioni testimoniali, ha considerato: “Sulla scorta di quanto sopra esposto sussiste, come già valutato dal primo Giudice, una grave presunzione in tema del maggior stipendio corrisposto, risultando del tutto incongruo e difforme dall’id quod plerumque accidit che, in presenza di una prestazione identica, la retribuzione corrisposta potesse essere variabile e, quindi, un mese euro 300,00 e un altro 900,00”. 20. Orbene, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, anche di recente confermato, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c. non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto, in forza di una regola d’esperienza, come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (così, ex plurimis, Cass. n. 6143/2023; Cass. n. 22824/2022, che si riferisce al “normale criterio dell’id quod plerumque accidit”; Cass. n. 22365/2021). 21. Assume la ricorrente che: “Non esiste la massima di esperienza secondo cui chi ha pagato alcuni ratei ha pagato tutti gli altri, atteso che il fatto noto non è idoneo affinché su di esso possa essere modellata la massima di esperienza che del fatto noto è una conseguenza” (così a pag. 26 del ricorso). Tale osservazione non è, però, aderente al ragionamento decisorio della Corte territoriale in una duplice chiave. In primo luogo, nella specie si è in presenza non già di un’unica prestazione in danaro da corrispondere in più ratei (come deduce la ricorrente), bensì della retribuzione mensile di una lavoratrice, relativa ad un rapporto di lavoro (domestico) pacificamente di natura subordinata; retribuzione, quindi, per la quale vale, di regola, il noto principio della cd. postnumerazione, vale a dire, del pagamento della retribuzione seguente rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa. In secondo luogo, la ricorrente non considera che la Corte ha accertato che la prestazione lavorativa era appunto “identica” ogni mese. Alla luce di questi piani rilievi, la regola d’esperienza sulla quale ha fatto leva la Corte d’appello, per altro in via di conferma del medesimo ragionamento presuntivo del primo giudice, risulta plausibile e quindi non censurabile in questa sede di legittimità. 22. Per il resto, lo svolgimento del quarto motivo declina nell’inammissibilità perché, per l’ennesima volta, vi si propone una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. pagg. 26-29 del ricorso). 23. In definitiva, il ricorso è nel suo complesso da rigettare. 24. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co