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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 16495/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14560/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 11123/2015 depositata il 09/12/2015.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] c he ha c oncluso per l’accoglimento del ricorso; Udito l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente , no n essendo comparso nessuno per la controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] società unipersonale contro l’avviso di accertamento per il 2009 emesso dall’Agenzia delle entrate e recante maggiori IRES, IRAP e IVA.

2. L’appello erariale è stato rigettato dalla Commissi one Tributaria Regionale (CTR) della Campania con la sentenza n. 11123/32/15.

3. Secondo il Giudice d’appello la società, tra il 2005 e il 2009, era stata utilizzata per il compimento di reati tributari attraverso l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti a favore di una pluralità di imprese, come dimostrato dalle indagini svolte;la contabilità era completamente inattendibile e insufficiente a ricostruire la gestione societaria e l’Ufficio aveva proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito di impresa.

Peraltro, la CTR ha concluso che la ricostruzione effettuata non era stata «convincente» e che non era stata data prova dell ’ « effettiva esistenza e operatività nel settore della vendita dei rottami metallici della società [OSCURATO:SOCIETA]».

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi.

5. Ha resistito con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost..

Nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione».

1.1. La ricorrente rileva che la CTR ha motivato come se si fosse proceduto alla determinazione di componenti positivi attraverso l’accertamento induttivo di ricaviquando in realtà, per il 2009, l’Ufficio aveva proceduto soltanto a due recuperi, a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di indebita deduzione di componenti negativi del reddito , e non vi era stata determinazione di maggiori ricavi.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo, relativo al recupero di IVA e al disconoscimento di componenti negativi del reddito, soffermandosi su u na presunta ricostruzione induttiva del reddito, che in realtà non vi era stata,e ha così viola t o il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. I due motivi, che possono esaminarsi unitariamente in quanto si occupano della medesima questione sotto diversi profili, sono fondati.

4. La CTR ha offe rto una motivazione incongrua rispetto alla domanda e ha viola to il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostanzialmente omettendo di decidere sui fatti dedotti: secondo quanto sinteticamente riportato per autosufficienza in ricorso in ordine al contenuto dell’avviso impugnato, l’atto prevedeva il recupero di IVA pari ad euro 14.753,00, in relazione all’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, e di componenti negativi indebitamente dedotti per euro 11.989.597,71 in relazioni ad acquisti di beni destinati alla rivendita oggetto di autofatturazione.

Gli argomenti in motivazione, invece, riguardano la differente fattispecie di accertamento induttivo di ricavi non dichiarati, del tutto estranea al caso in esame.

4.1. La CTR si è occupa ta del la « ricostruzione » del « reddito di impresa e delle operazioni imponibili» effettuata dai verificatori – che avevano « considerato il valore contabile ritenuto espressivo della merce realmente venduta ovvero il valore delle rimanenze iniziali sommato a quello degli acquisti di merci e sottratto quello delle rimanenze finali.

Al valore così ottenuto è stata applicata una percentuale di ricarico fissata nella misura del 10% ritenuta congrua..» - e ha disatte so tale supposto accertamento perché l’Ufficio aveva ritenuto «veritieri i dati relativi alle rimanenze e gli acquisti» senza offrire alcuna spiegazione; inoltre, ha ritenuto mancante la prova dell’effettiva operatività della società, « così da realizzare operazioni imponibili ai fini IVA e conseguendo utili di esercizio presupposto di imposte sul reddito», perché non era stata dimostrata l’«esistenza di locali adibiti al deposito delle merci, di veicoli utilizzati per il trasporto, della effettiva esistenza di rimanenze finali», mentre era stato provato « inequivocabilmente che tutte le operazioni di vendita di rottami di cui risulta traccia nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] e delle società acquirenti» erano risultate inesistenti.

4.2. E’ noto che a seguito della modifica dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).

4.3. In questo caso la motivazione resa è solo apparente, perché non rende «percepibile il fondamento della decisione» e le argomentazioni addotte, del tutto inconferenti, sono «obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento» rispetto al reale thema decidendum (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; n. 9105 del 2017).

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito che, in diversa composizione, provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14/02/2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14560/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 11123/2015 depositata il 09/12/2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] c he ha c oncluso per l’accoglimento del ricorso; Udito l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente , no n essendo comparso nessuno per la controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] società unipersonale contro l’avviso di accertamento per il 2009 emesso dall’Agenzia delle entrate e recante maggiori IRES, IRAP e IVA. 2. L’appello erariale è stato rigettato dalla Commissi one Tributaria Regionale (CTR) della Campania con la sentenza n. 11123/32/15. 3. Secondo il Giudice d’appello la società, tra il 2005 e il 2009, era stata utilizzata per il compimento di reati tributari attraverso l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti a favore di una pluralità di imprese, come dimostrato dalle indagini svolte;la contabilità era completamente inattendibile e insufficiente a ricostruire la gestione societaria e l’Ufficio aveva proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito di impresa. Peraltro, la CTR ha concluso che la ricostruzione effettuata non era stata «convincente» e che non era stata data prova dell ’ « effettiva esistenza e operatività nel settore della vendita dei rottami metallici della società [OSCURATO:SOCIETA]». 4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi. 5. Ha resistito con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost.. Nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione». 1.1. La ricorrente rileva che la CTR ha motivato come se si fosse proceduto alla determinazione di componenti positivi attraverso l’accertamento induttivo di ricaviquando in realtà, per il 2009, l’Ufficio aveva proceduto soltanto a due recuperi, a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di indebita deduzione di componenti negativi del reddito , e non vi era stata determinazione di maggiori ricavi. 2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo, relativo al recupero di IVA e al disconoscimento di componenti negativi del reddito, soffermandosi su u na presunta ricostruzione induttiva del reddito, che in realtà non vi era stata,e ha così viola t o il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 3. I due motivi, che possono esaminarsi unitariamente in quanto si occupano della medesima questione sotto diversi profili, sono fondati. 4. La CTR ha offe rto una motivazione incongrua rispetto alla domanda e ha viola to il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostanzialmente omettendo di decidere sui fatti dedotti: secondo quanto sinteticamente riportato per autosufficienza in ricorso in ordine al contenuto dell’avviso impugnato, l’atto prevedeva il recupero di IVA pari ad euro 14.753,00, in relazione all’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, e di componenti negativi indebitamente dedotti per euro 11.989.597,71 in relazioni ad acquisti di beni destinati alla rivendita oggetto di autofatturazione. Gli argomenti in motivazione, invece, riguardano la differente fattispecie di accertamento induttivo di ricavi non dichiarati, del tutto estranea al caso in esame. 4.1. La CTR si è occupa ta del la « ricostruzione » del « reddito di impresa e delle operazioni imponibili» effettuata dai verificatori – che avevano « considerato il valore contabile ritenuto espressivo della merce realmente venduta ovvero il valore delle rimanenze iniziali sommato a quello degli acquisti di merci e sottratto quello delle rimanenze finali. Al valore così ottenuto è stata applicata una percentuale di ricarico fissata nella misura del 10% ritenuta congrua..» - e ha disatte so tale supposto accertamento perché l’Ufficio aveva ritenuto «veritieri i dati relativi alle rimanenze e gli acquisti» senza offrire alcuna spiegazione; inoltre, ha ritenuto mancante la prova dell’effettiva operatività della società, « così da realizzare operazioni imponibili ai fini IVA e conseguendo utili di esercizio presupposto di imposte sul reddito», perché non era stata dimostrata l’«esistenza di locali adibiti al deposito delle merci, di veicoli utilizzati per il trasporto, della effettiva esistenza di rimanenze finali», mentre era stato provato « inequivocabilmente che tutte le operazioni di vendita di rottami di cui risulta traccia nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] e delle società acquirenti» erano risultate inesistenti. 4.2. E’ noto che a seguito della modifica dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). 4.3. In questo caso la motivazione resa è solo apparente, perché non rende «percepibile il fondamento della decisione» e le argomentazioni addotte, del tutto inconferenti, sono «obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento» rispetto al reale thema decidendum (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; n. 9105 del 2017). 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito che, in diversa composizione, provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14/02/2024.