CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 settembre 2018
Cassazione n. 36135/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.29713 /2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., c.f. 00994860765, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di lui nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. 02349140281, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Savoia n. 33 controricorrente avverso la sentenza n. 2454/2018 della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 5-9-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13- 12-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: subappalto R.G.29713/2019 C.C. 13-12-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1208 depositata il 25-5-2011 il Tribunale di Padova revocò il decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] e condannò [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento a favore del Consorzio di Euro 44.793,65 a titolo di corrispettivo per il contratto di subappalto intercorso tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello, che la Corte d’appello di Venezia ha deciso con la sentenza n. 2454 pubblicata il 5-9-2018, parzialmente riformando la sentenza impugnata e condannando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare a favore del Consorzioil minore importo di Euro 17.127,42, oltre interessi, compensando per la quota della metà le spese di lite di entrambi i gradi e condannando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione della residua metà. La sentenza, esposto il contenuto della sentenza di primo grado (par. 1) e i motivi di appello (par.2), ha accolto il primo motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità parziale della consulenza tecnica d’ufficio, per avere il consulente d’ufficio acquisito documenti non meramente accessori posti a disposizione dal consulente di parte. Quindi la sentenza, esclusi i documenti non validamente acquisiti, ha dichiarato che il credito del Consorzio doveva essere determinato nella somma di Euro 90.115,88 oltre iva al 10% pari a Euro 99.127,42 che non era sostanzialmente contestato eche, detratto l’importo pagato di Euro 82.000,00, il credito si riduceva a Euro 17.127,42. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e a ll’esito della camera di consiglio del 13 - 1 2 - 2023 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo –rubricato “ai sensi dell’art. 360 comma 1 e 4 c.p.c. in relazione all’art. 112, per nulla aver deciso in ordine a specifiche eccezioni e domande di parte opponente”- la società ricorrente evidenzia che in primo grado e in appello aveva specificamente eccepito che nulla era dovuto al Consorzio in quanto il saldo doveva essere versato solo a collaudo avvenuto; a tal fine richiama le conclusioni svolte nell’atto di appello, trascritte anche a pag. 2 della sentenza impugnata. Lamenta che la Corte d’appello abbia del tutto omesso di pronunciare sulla specifica eccezione formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., venendo meno al compito di esaminare l’eccezione, ed evidenzia che il Consorzio non ha fornito prova dell’esecuzione del collaudo delle opere realizzate. 1.1.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non elenca tra le censure proposte alla sentenza di primo grado una qualchecensura relativa al collaudo e la stessa societàricorrente, nel richiamare esclusivamente le conclusioni del proprio atto di appello per evidenziare di avere ripropostoin appello la questione della necessità del collaudo al fine dell’insorgenza del diritto al compenso, riconosce di non avere formulatospecifico motivo di appello per censurare la sentenza di primo grado, laddove ave va accertatoil diritto al compenso senza accogliere l e su e deduzion i sul collaudo. Inoltrela sentenza di primo grado, secondo quanto ritenuto dalla Corte d’appello a pag. 3(par. 1) della sentenza impugnata e non criticatoin alcun modo dalla ricorrente, aveva dichiarato che il collaudo doveva ritenersi validamente avvenuto con esito positivo.A fronte di questi dati, si impone il rilievo che, alfine di devolvere alla cognizione del giudice di appello la questione dell’esecuzione del collaudo e della sua incidenza sul diritto al compenso, non era sufficiente che l’appellante riproponesse la questione medesima nelle sue conclusioni dell’atto di appello , in quanto non si trattava di eccezione non esaminata che bastava richiamare per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., ma si trattava di questione decisa dal giudice di primo grado;stante l’effetto devolutivo dell’appello, la questione avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione ammissibile , con la proposizione di motivo di censura volto a criticarela pronuncia di primo grado al fine di farne emergere l’erroneità, laddove aveva dichiarato che il collaudo doveva ritenersi avvenuto con esito positivo. S ussiste il principio secondo il quale l’appello deve affiancare, a pena di inammissibilità, alla parte volitiva la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U 13-12-2022 n. 36481 Rv. 666375-01, Cass. Sez. 6-3 30-5-2018 n. 13535 Rv. 648722-01) e quindi, anche a ritenere che il richiamo al collaudonelle conclusioni dell’atto di appello integrasse la parte volitiva dell’impugnazione, la totale mancanza di critica agli argomenti svolti sul punto dal giudice di primo grado comportava l’assenza della parte argomentativa e pertanto l’inammissibilità del motivo di appello. In conclusione, essendo il giudizio di appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. limitato all’esame delle sole questioni oggetto deimotivi di gravame ammissibili , il giudice di secondo grado non poteva estendere la sua cognizione alla questione del collaudo, non trattandosi neppuredi questione in diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi ma essendo questione che , secondo la stessa prospettazione del ricorrente, si concretava nella proposizione di una specifica eccezione; tale eccezioneera stata espressamente rigettata laddove la sentenza di primo grado aveva dichiarato che il collaudo doveva ritenersi avvenuto con esito positivoe quindi la pronuncia non potevaneppure ritenersi solo implicitamente censurata (cfr. Cass. Sez. L 3-4-2017 n. 8604 Rv. 643897, Cass. Sez. 1 26-1-2016 n. 1377 Rv. 638411-01, secondo cui ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.il giudizio di appelloè limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame e si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano anche implicitamente censurati, connessi a quelli censurati, per cui il giudice non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum solo qualora fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi ma che siano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi). 2.Con il secondo motivo “violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. comma 2 n.4 e art. 118 disp. att. c.p.c. comma 1 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 e/o 4” la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia determinato in Euro 17.127,42 l’importo del credito senza prendere in considerazione l’accordo sottoscritto dalle parti di cui alla conferma d’ordine di data 30-3-2004. Sostiene che la sentenza avrebbe dovuto decidere considerando le modalità di pagamento previste dalla conferma d’ordine e non sulla base della contabilità ufficiale redatta dalla stazione appaltante, perché l’importo di Euro 90.115,00 della contabilità finale comprendeva anche opere affidate dalla committente ULSS n.7 direttamente al Consorzio in forza del contratto tra loro direttamente intercorso e che perciò avrebbe dovuto essere detrattodal corrispettivo di cui alla conferma d’ordine. Aggiunge che il fatto che le opere non fossero state ultimate e collaudate, ignorato dalla sentenza impugnata, rendeva infondata la pretesa creditoria, in quanto in base alla conferma d’ordine il saldo sarebbe dovuto avvenire al collaudo. Quindi sostiene che la motivazione si a meramente apparente e obiettivamente incomprensibile.2.1.Il motivo è infondato, perchénon sussiste vizio di motivazione della sentenza che ne comporti nullità e la ricorrente intende in sostanza solo ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, in modo inammissibile. E’ acquisito il principio secondo il quale, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. 83/2012 conv. con modif. dalla legge 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 co.6 Cost., che viene violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purchéil vizio emerga dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; ilvizio si con creta in violazione dell’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e dàluogo a nullità della sentenza (Cass. Sez. 1 3 - 3 - 2022 n. 7090 Rv. 664120-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880- 01,Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828, Cass. Sez. U 7 - 4 - 2014 n. 8053 Rv. 629830-01). Nella fattispecie la motivazione della sentenza impugnata non è né totalmente mancante né apparente, perché la sentenza ha considerato che la sentenza di primo grado, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, aveva determinato il credito non solo in relazione alle quantità contabilizzate dalla direzione lavori in Euro 90,115,00, ma anche con riguardo a ulteriori prestazioni non contabilizzate; ha dichiarato che il credito di Euro 90.115,88 oltre iva non era sostanzialmente contestato e che per questo, esclusi i documenti non validamente acquisiti e detratto l’importo pacificamente pagato, il credito era pari a Euro 17.127,42. In questo modo la corte d’appello ha esposto ragione sufficiente del proprio convincimento - la non contestazione dell’importo di Euro 90.115,88-; la circostanza dedotta dalla ricorrente, riferita al fatto che il credito di Euro 90.115,88 comprendesse lavori non oggetto del contratto intercorso tra le parti, neppure risultante dalla motivazione , non è utile a renderla irrimediabilmente contraddittoria e, per poter essere esaminata, avrebbe dovuto essere veicolata nella proposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. finalizzato a fare emergere in modo ammissibile l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Inoltre, sulla questione del collaudo, le ragioni già esposte nella disamina del primo motivo di ricorso impongono di escludere qualsiasi vizio della motivazione sul punto, in quanto la sentenzaimpugnata ha dato atto della decisione della sentenza di primo gradosul collaudo e non doveva nuovamente esaminare la questione in mancanza di specifico motivo di appellosul punto. 3. In conclusione il ricorso è interamente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro3.100,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q