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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 33496/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15752-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 54 , rappresentata e difesa unitamente dagli A vvocati Giuseppe TINELLI, MassimoRIDOLFI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del Presidente “pro tempore”, domiciliata “ex lege”in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l ’ Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - Oggetto MANDATO [OSCURATO:PERSONA] – Mandato conferito per la riscossione di crediti previdenziali R.G.N.15752/2020 Cron.

Rep.

Ud.22/06/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 6085/2019 del la Corte d ’ appello di Roma , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 6085/19, dell’11 ottobre 2019, della Corte di Appello di Roma, che – nell’accogliere il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione) avverso la sentenza n. 490/15, del 12 gennaio 2015, del Tribunale di Roma –ha accolto l’opposizione proposta dalla società appellante avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento di € 19.070,64, in favore della predetta [OSCURATO:PERSONA], a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversatele, a termini di legge, dalla società concessionaria per la riscossione.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver trasmesso al concessionario per la riscossione, nell’anno 1998, n. 62 ruoli “suppletivi”, nonché, nell’anno 1999, n. 87 ruoli “principali”(con emissione febbraio 1999 e scadenza il successivo 10 aprile), in seguito lamentando che lo stesso le aveva riversato solo l’importo complessivo di € 1.412.595,53, omettendo, pertanto, di corrisponderle € 19.070,64.

Conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], pertanto, per detta somma, decreto ingiuntivo, avverso tale provvedimento proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], incardinando, così, un giudizio ex art.645 cod. proc. civ. , nel corso del quale entrava in vigore la disciplina di cui all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza della quale veniva eliminata la responsabilità del concessionario –cui si era invece richiamato il creditore ingiungente –di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Sebbene l’opponente avesse fatto riferimento a detto “ ius superveniens”, a sostegno della propria iniziativa, il giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione, con decisione che veniva, però, riformata in appello.

Nell’accogliere il gravame (e con esso, la proposta opposizione), veniva richiamato quanto affermato da questa Corte, ovvero che la sopravvenuta legge n. 228 del 2012 “non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti «consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici», da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; siffatta legge, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (aprescindere se soggetto pubblico o, come nella specie, soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti” (in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229).

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come già detto –di otto motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza per omessa motivazione”, e ciò in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

La ricorrente censura la sentenza impugnata, sotto il profilo del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto precluso l’esame dell’eccezione da essa sollevata, volta ad affermare l’inapplicabilità del sopravvenuto meccanismo di annullamento “ex lege” di crediti e ruoli di riscossione, in virtù del precedente consolidamento della posizione creditoria, quale conseguenza del mancato invio delle comunicazioni di inesigibilità da parte del concessionario della riscossione.

In particolare, il vizio di motivazione viene ravvisato nel fatto che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare il citato arresto di questa Corte che ha affermato la sussistenza di tale preclusione in ragione del fatto che il consolidamento era stato invocato, in quel giudizio, a sostegno dell’esistenza della posizione di credito della [OSCURATO:PERSONA] e non dell’inapplicabilità – come avvenuto, invece, nel caso di specie –della citata legge 228 del 2012.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59, del d.lgs. n. 112 del 1999.

Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata per aver ritenuto che il consolidamento del credito della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla decorrenza del termine per l’invio della comunicazione di inesigibilità, non si sarebbe mai potuto realizzare in assenza del previo espletamento della procedura prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.

Assume, invece, la ricorrente come tale procedura non possa ritenersi condizionante, giacché, per i crediti di enti privati i cui rapporti sono soggetti – come ne l caso di specie – alla giurisdizione del giudice ordinario, la proposizione della domanda giudiziale dovrebbe considerarsi equipollente alla procedura amministrativa “de qua” e al suo sbocco conclusivo dato dall’emissione del diniego di discarico.

E ciò in coerenza con la natura del giudizio sul diniego di discarico, che non è di mera impugnazione dell’atto, ma ha ad oggetto l’accertamento dei rapporti di dare avere tra ente creditore concessionario della riscossione.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59, del d.lgs. n. 112 del 1999, nonché dell’art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 30, e dell’art. 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che le proroghe dei termini previsti “ex lege” per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 112 del 1999, siano state disposte continuativamente dal legislatore.

Per contro, secondo il ricorrente, nell’avvicendamento delle disposizioni contenenti tali proroghe sarebbero ravvisabili due distinti momenti interruttivi, ad opera, dapprima, dell’art. 1 del d.l. n. 282 del 2004, nonché, di seguito, dell’art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005.

Orbene, le suddette soluzioni di continuità normativa, in mancanza della prova dell’invio delle comunicazioni di inesigibilità, da parte della concessionaria per la riscossione, entro le predette scadenze, avrebbero dovuto condurre la Corte capitolina ad accertare il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio e, per l’effetto, ad escludere l’operatività dello “ius superveniens” costituito dell’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012.3.4.

Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché degli artt. 59, comma 4-quater, 19, comma 2, lett. c), e 20, del d.lgs. n. 112 del 1999.

Si assume, con il presente motivo, che la Corte territoriale, in violazione delle norme suddette, ha escluso l’esaurimento del rapporto e la cristallizzazione della posizione di credito di essa [OSCURATO:PERSONA], mentre era intervenuta, trattandosi di ruoli emessi nel 1998 del 1999, la perdita del diritto al discarico del concessionario, posto che lo stesso non aveva trasmesso le comunicazioni di esigibilità entro il 30 giugno 2006.

Difatti, l’art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva previsto che il termine per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, per i ruoli emessi sino al 30 giugno 2003, spirasse il 30 giugno 2006, termine, peraltro, mai prorogato.

Di conseguenza, essendosi consolidato il credito per cui è causa, la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere inapplicabili le sopravvenute norme di cui alla legge 228 del 2012, che hanno disposto l’annullamento dei ruoli emessi sino al 31 dicembre 1999 (e dei relativi crediti), per i ruoli di importo inferiore a € 2.000,00.

3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 527 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’ art. 6 CEDU.Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato “ius superveniens”, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall’altro, ritenendo che l’annullamento dei crediti di importo inferiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un’asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori.

Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 dell’art. 1 della suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112del 1999, di versare gli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi.

Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in quanto tale, non beneficia, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandategli.

In base, dunque, ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la [OSCURATO:PERSONA], potesse essere destinatario della nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione.

3.6. Il sesto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt.3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato “ius superveniens”, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall’altro, ritenendo che l’annullamento dei crediti di importo, in questo caso,superiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un’asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori.

Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 dell’art. 1 della suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, di versare gli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi.

Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in quanto tale, non beneficia, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandategli.

In base, dunque, ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la [OSCURATO:PERSONA], potesse essere destinatario della nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione. 3.7.Il settimo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.”.Assume la ricorrente la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che i ruoli, per i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio, fossero annullati, per avere la società [OSCURATO:PERSONA] trasmesso l’elenco delle quote rottamate, e ciò sebbene la prova di tale adempimento non fosse stata introdotta agli atti del giudizio.

3.8. Infine, l’ottavo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b), 36 e 59, comma 4-ter, lett. c), del d.lgs. n. 112 del 1999.

Si censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza dell’obbligo di rendicontazione per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, ovvero quelli oggetto di causa, non essendo stato emanato il D.M. previsto dall’art. 59, comma 4-ter, lett. c), del d.lgs. n. 112 del 1999.

Una simile conclusione – ad avvisodella ricorrente – non considera che la trasmissione degli stati della riscossione rispondeva all’esigenza dell’ente creditore, in qualità di mandante, di verificare il corretto espletamento dell’incarico di riscossione affidato al concessionario.

Pertanto, un obbligo siffatto non poteva venire meno per la mancata adozione di una disciplina di fonte secondaria, soprattutto se si considera che già la lett. b), del comma 2, dell’art. 19 del citato d.lgs. n. 112 del 1999 imponeva la trasmissione degli stessi con cadenza annuale.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 cod. proc. civ.6.

La controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorso va rigettato.

7.1. In via preliminare deve rilevarsi l’esistenza di innumerevoli precedenti di questa Corte, che hanno affrontato, tra le altre, anche le medesime questioni oggetto del presente ricorso, decidendole nel senso del rigetto (Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229, Rv. 653891-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 giugno 2020, n. 11972, Rv. 657922-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26531, Rv. 661376-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2021, n. 15094, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2021, n. 21386, Rv. 662023-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 15 settembre 2021, n. 25003, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26336, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. dell’11 febbraio 2022, n. 4555, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio, n. 6766, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio 2022, n. 6767, Rv. 664062-01 e Cass. Sez. 6-1, ord. 1° luglio 2022, n. 21031, Rv. 665404-01).

7.1.1. Il primo motivo di ricorso – con il quale è denunciato un difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto essergli precluso l’esame dell’eccezione di inapplicabilità del sopravvenuto meccanismo di annullamento “ex lege” di crediti e ruoli di riscossione, in virtù del precedente consolidamento della posizione creditoria, quale conseguenza del mancato invio delle comunicazioni di inesigibilità da parte del concessionario della riscossione– è inammissibile e, comunque, non fondato.Nello scrutinarlo, va premesso che“la riformulazione dell ’ art. 360, comma 1 , n. 5 ) , cod. proc. civ., disposta dall ’ art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza»della motivazione» (Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord.30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).

Nella specie,il vizio è dedotto in relazione ad elementi esterni alla motivazione, con esso,in sostanza, deducendosi una omessa od erronea lettura del reale contenuto delle argomentazioni critiche svolte con l’appello (dirette a negare in radice l’applicabilità della legge n. 228 del 2012), alle quali si sarebbe data risposta eccentrica con riferimento alla diversa questione del consolidamento (negato in sentenza) della posizione creditoria in base alla predetta legge.

Si tratta di censura evidentemente estranea al paradigma del vizio dedotto e che, anzi, di per sé, postula la piena comprensione della motivazione.Questa,per vero, è perfettamente comprensibile (donde pure la non fondatezza del presente motivo di ricorso) nel dare conto della valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v. sentenza impugnata p. 4, 5 e 6).Valutazione condotta dalla Corte territoriale anche sulla diversa premessa fattuale – chiaramente espressa a pag. 4 della sentenza (sia pure con richiamo testuale ad un passo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, ritenuta inerente a fattispecie sovrapponibile a quella esaminata) e in sé non fatta segno di alcuna specifica censura diversa dal denunciato vizio motivazionale – secondo cui “ nel giudizio di appello non è stata specificamente dedotta la questione dell’inapplicabilità della L. 228/2012 ai ruoli in questione per intervenuto esaurimento del rapporto; nel giudizio, invero, si è discusso sulla eventuale proroga per legge del termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, ma esclusivamente al fine di accertare la sussistenza o meno della decadenza dal diritto al discarico per il mancato adempimento di uno degli obblighi previsti da d.lgs.112/99 (art. 19, lett. c)”.

7.1.2. I motivi secondo, terzo e quarto, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, non sono fondati.

Secondo quanto affermato nei precedenti di questa Corte richiamati in premessa, infatti, non si è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione, per essere intervenuta la scadenza dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, in virtù della soluzione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di detti termini.

Tale soluzione di continuità va infatti esclusa per le cd.

“proroghe specifiche”, relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia – e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate e Riscossione, come nella specie –in conseguenza della cessazione dell’affidamento in concessione del servizio di riscossione (cfr., sul punto, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit ., nonché Cass. Sez. 3, sent. n. 11972, cit.,e Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020,cit., e Cass. Sez. 3, ord. n. 26336 del 2021, cit . ).

In esse si è affermato il seguente principio d i diritto, cui intende qui darsi continuità, ovvero che, “ in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l’agente della riscossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia –e, poi, ad Agenzia delle Entrate e Riscossione – in conseguenza della cessazione dell’affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla l. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l’invio della comunicazione di inesigibilità di cui all ’ art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex concessionari privati e per le società private «scorporate», resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini, determinatasi tra la scadenza del termine del 1° ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.l. n. 282 del 2004”.

Va, altresì , rilevato che (come già chiarito da Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, cit., Cass. Sez. 3, ord. n. 15094 del 2021, cit., e come ricordato anche nella sentenza impugnata proprio attraverso il richiamo del primo dei menzionati arresti), per ritenere effettivamente esaurito il rapporto tra l’ente creditore e l’agente della riscossione, con la perdita del diritto al discarico per quest’ultimo, sarebbe stato comunque necessario l’espletamento ed il completamento (in senso negativo) della “procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli”di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, che richiede la comunicazione di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione e/o in ogni caso un provvedimento espresso di diniego del discarico da parte dell’ente creditore, contestabile dall’agente della riscossione ed impugnabile davanti al giudice contabile, il che nella specie non è avvenuto.

In proposito, non potrebbe d’altra parte darsi seguito all’assunto per cui al diniego di discarico sarebbe equipollente l’azione giudiziaria proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario sul merito del rapporto.

Nei precedenti di questa Corte intervenuti al riguardo (cfr., per tutti, in motivazione, Cass.Sez.

Un., ord. 20 giugno 2012, n. 10132, Rv. 622752-01), la giurisdizione del giudice ordinario risulta in realtà affermata, in generale, sulla pretesa del riversamento degli importi esatti e con riguardo alla sola questione della pretesa natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] (che è stata negata), non specificamente in relazione all’impugnazione del provvedimento di diniego di discarico, per il quale rileva invece l’espressa previsione della giurisdizione della Corte dei Conti, di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che abbia rilievo la natura pubblica o privata dell’ente creditore (cfr., in particolare, sul punto, Cass. Sez. 3, ord. n. 15094 del 2021, cit). 7.1.3.I motivi quinto e sesto –suscettibili di scrutinio unitario, in quanto sostanzialmente sovrapponibili –non sono fondati.

Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili ad essa [OSCURATO:PERSONA], in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, esito al quale dovrebbe condurre una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, dal momento che le predette disposizioni determinerebbero, sostanzialmente, una sorta di espropriazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti creditori, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00 e, quanto meno su quello sostanziale, anche per quelli di importo superiore).

In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato chiarito che la normativa cui fa riferimento la Cassa ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00), ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale applicabilità non è irragionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inserendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in senso favorevole allo Stato.

In tal senso si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente secondo cui “alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex legedi provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527-529, della l. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti – antecedenti al 1999 –introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, cit.).

Analoghe conclusioni sono enunciate in pronunce successive (Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit., e Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit.), con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall’ordinamento sovranazionale europeo.

In base a tali principi di diritto, cui questo collegio intende dare piena continuità, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono trovare accoglimento.

Risulta, pertanto , manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un’espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell’idoneità di tale intervento a incidere sull’equilibrio finanziario dell’ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti delle casse previdenziali e quelli dell’Unione Europea, per i quali resta confermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555del 2022, cit.; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022 cit).

Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell’art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell’irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo, avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditoricon società private (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555 del 2022, cit.; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022, cit.; si veda anche Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit.).

7.1.5. Il settimomotivo è inammissibile.

La Corte capitolina ha accertato in fatto, esaminando le prove disponibili e valutando tutti i fatti storici principali dalle stesse emergenti, che tutti i crediti iscritti a ruolo per cui ècausa erano stati oggetto della comunicazione di annullamento.

Di conseguenza, le censure in proposito sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] finiscono per risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sulle risultanze probatorie, che rimane preclusa al sindacato di legittimità (per analoghe conclusioni sul punto, si vedano, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3., sent. n. 15094 del 2021, cit.).

Non giova, infatti, alla ricorrente il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., dato che la violazione di tale norma – che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” – può essere dedotta come vizio di legittimità “ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; analogamente anche Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01).

7.1.6. Infine, l’ottavo e ultimo motivo di ricorso –che censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza dell’obbligo di rendicontazione per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, ovvero quelli oggetto di causa– non è fondato.

La perdita del diritto al discarico per l’omesso invio delle informazioni annuali era prevista solo per i ruoli successivi al 30 settembre 2009 (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 20 maggio 2021, n. 26335, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 21031 del 2022, cit.).

Il motivo è dunque infondato, poiché i ruoli per cui è causa erano stati formati prima del 30 settembre 1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal d.m. 22 ottobre 1999; per i ruoli precedenti a tale data, ai sensi dell’art. 59, comma 4-ter, del d . l gs. n. 112 del 1999, l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato (Cass. Sez. 6-1, ord. n. 21031 del 2022, cit.).

8. In conclusione, il ricorso va rigettato.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, condannando la [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate e Riscossione, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2 . 8 00,00, più spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15752-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 54 , rappresentata e difesa unitamente dagli A vvocati Giuseppe TINELLI, MassimoRIDOLFI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del Presidente “pro tempore”, domiciliata “ex lege”in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l ’ Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - Oggetto MANDATO [OSCURATO:PERSONA] – Mandato conferito per la riscossione di crediti previdenziali R.G.N.15752/2020 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 6085/2019 del la Corte d ’ appello di Roma , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 6085/19, dell’11 ottobre 2019, della Corte di Appello di Roma, che – nell’accogliere il gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione) avverso la sentenza n. 490/15, del 12 gennaio 2015, del Tribunale di Roma –ha accolto l’opposizione proposta dalla società appellante avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento di € 19.070,64, in favore della predetta [OSCURATO:PERSONA], a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversatele, a termini di legge, dalla società concessionaria per la riscossione. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver trasmesso al concessionario per la riscossione, nell’anno 1998, n. 62 ruoli “suppletivi”, nonché, nell’anno 1999, n. 87 ruoli “principali”(con emissione febbraio 1999 e scadenza il successivo 10 aprile), in seguito lamentando che lo stesso le aveva riversato solo l’importo complessivo di € 1.412.595,53, omettendo, pertanto, di corrisponderle € 19.070,64. Conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], pertanto, per detta somma, decreto ingiuntivo, avverso tale provvedimento proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], incardinando, così, un giudizio ex art.645 cod. proc. civ. , nel corso del quale entrava in vigore la disciplina di cui all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza della quale veniva eliminata la responsabilità del concessionario –cui si era invece richiamato il creditore ingiungente –di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Sebbene l’opponente avesse fatto riferimento a detto “ ius superveniens”, a sostegno della propria iniziativa, il giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione, con decisione che veniva, però, riformata in appello. Nell’accogliere il gravame (e con esso, la proposta opposizione), veniva richiamato quanto affermato da questa Corte, ovvero che la sopravvenuta legge n. 228 del 2012 “non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti «consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici», da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; siffatta legge, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (aprescindere se soggetto pubblico o, come nella specie, soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti” (in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229). 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come già detto –di otto motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza per omessa motivazione”, e ciò in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata, sotto il profilo del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto precluso l’esame dell’eccezione da essa sollevata, volta ad affermare l’inapplicabilità del sopravvenuto meccanismo di annullamento “ex lege” di crediti e ruoli di riscossione, in virtù del precedente consolidamento della posizione creditoria, quale conseguenza del mancato invio delle comunicazioni di inesigibilità da parte del concessionario della riscossione. In particolare, il vizio di motivazione viene ravvisato nel fatto che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare il citato arresto di questa Corte che ha affermato la sussistenza di tale preclusione in ragione del fatto che il consolidamento era stato invocato, in quel giudizio, a sostegno dell’esistenza della posizione di credito della [OSCURATO:PERSONA] e non dell’inapplicabilità – come avvenuto, invece, nel caso di specie –della citata legge 228 del 2012. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59, del d.lgs. n. 112 del 1999. Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata per aver ritenuto che il consolidamento del credito della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla decorrenza del termine per l’invio della comunicazione di inesigibilità, non si sarebbe mai potuto realizzare in assenza del previo espletamento della procedura prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999. Assume, invece, la ricorrente come tale procedura non possa ritenersi condizionante, giacché, per i crediti di enti privati i cui rapporti sono soggetti – come ne l caso di specie – alla giurisdizione del giudice ordinario, la proposizione della domanda giudiziale dovrebbe considerarsi equipollente alla procedura amministrativa “de qua” e al suo sbocco conclusivo dato dall’emissione del diniego di discarico. E ciò in coerenza con la natura del giudizio sul diniego di discarico, che non è di mera impugnazione dell’atto, ma ha ad oggetto l’accertamento dei rapporti di dare avere tra ente creditore concessionario della riscossione. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59, del d.lgs. n. 112 del 1999, nonché dell’art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 30, e dell’art. 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che le proroghe dei termini previsti “ex lege” per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 112 del 1999, siano state disposte continuativamente dal legislatore. Per contro, secondo il ricorrente, nell’avvicendamento delle disposizioni contenenti tali proroghe sarebbero ravvisabili due distinti momenti interruttivi, ad opera, dapprima, dell’art. 1 del d.l. n. 282 del 2004, nonché, di seguito, dell’art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005. Orbene, le suddette soluzioni di continuità normativa, in mancanza della prova dell’invio delle comunicazioni di inesigibilità, da parte della concessionaria per la riscossione, entro le predette scadenze, avrebbero dovuto condurre la Corte capitolina ad accertare il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio e, per l’effetto, ad escludere l’operatività dello “ius superveniens” costituito dell’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012.3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché degli artt. 59, comma 4-quater, 19, comma 2, lett. c), e 20, del d.lgs. n. 112 del 1999. Si assume, con il presente motivo, che la Corte territoriale, in violazione delle norme suddette, ha escluso l’esaurimento del rapporto e la cristallizzazione della posizione di credito di essa [OSCURATO:PERSONA], mentre era intervenuta, trattandosi di ruoli emessi nel 1998 del 1999, la perdita del diritto al discarico del concessionario, posto che lo stesso non aveva trasmesso le comunicazioni di esigibilità entro il 30 giugno 2006. Difatti, l’art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva previsto che il termine per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, per i ruoli emessi sino al 30 giugno 2003, spirasse il 30 giugno 2006, termine, peraltro, mai prorogato. Di conseguenza, essendosi consolidato il credito per cui è causa, la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere inapplicabili le sopravvenute norme di cui alla legge 228 del 2012, che hanno disposto l’annullamento dei ruoli emessi sino al 31 dicembre 1999 (e dei relativi crediti), per i ruoli di importo inferiore a € 2.000,00. 3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 527 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’ art. 6 CEDU.Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato “ius superveniens”, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall’altro, ritenendo che l’annullamento dei crediti di importo inferiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un’asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori. Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 dell’art. 1 della suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112del 1999, di versare gli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi. Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in quanto tale, non beneficia, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandategli. In base, dunque, ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la [OSCURATO:PERSONA], potesse essere destinatario della nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione. 3.6. Il sesto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt.3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato “ius superveniens”, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall’altro, ritenendo che l’annullamento dei crediti di importo, in questo caso,superiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un’asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori. Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 dell’art. 1 della suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, di versare gli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi. Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in quanto tale, non beneficia, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandategli. In base, dunque, ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la [OSCURATO:PERSONA], potesse essere destinatario della nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione. 3.7.Il settimo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.”.Assume la ricorrente la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che i ruoli, per i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio, fossero annullati, per avere la società [OSCURATO:PERSONA] trasmesso l’elenco delle quote rottamate, e ciò sebbene la prova di tale adempimento non fosse stata introdotta agli atti del giudizio. 3.8. Infine, l’ottavo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b), 36 e 59, comma 4-ter, lett. c), del d.lgs. n. 112 del 1999. Si censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza dell’obbligo di rendicontazione per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, ovvero quelli oggetto di causa, non essendo stato emanato il D.M. previsto dall’art. 59, comma 4-ter, lett. c), del d.lgs. n. 112 del 1999. Una simile conclusione – ad avvisodella ricorrente – non considera che la trasmissione degli stati della riscossione rispondeva all’esigenza dell’ente creditore, in qualità di mandante, di verificare il corretto espletamento dell’incarico di riscossione affidato al concessionario. Pertanto, un obbligo siffatto non poteva venire meno per la mancata adozione di una disciplina di fonte secondaria, soprattutto se si considera che già la lett. b), del comma 2, dell’art. 19 del citato d.lgs. n. 112 del 1999 imponeva la trasmissione degli stessi con cadenza annuale. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 cod. proc. civ.6. La controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. In via preliminare deve rilevarsi l’esistenza di innumerevoli precedenti di questa Corte, che hanno affrontato, tra le altre, anche le medesime questioni oggetto del presente ricorso, decidendole nel senso del rigetto (Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229, Rv. 653891-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 giugno 2020, n. 11972, Rv. 657922-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26531, Rv. 661376-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2021, n. 15094, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2021, n. 21386, Rv. 662023-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 15 settembre 2021, n. 25003, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26336, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. dell’11 febbraio 2022, n. 4555, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio, n. 6766, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio 2022, n. 6767, Rv. 664062-01 e Cass. Sez. 6-1, ord. 1° luglio 2022, n. 21031, Rv. 665404-01). 7.1.1. Il primo motivo di ricorso – con il quale è denunciato un difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto essergli precluso l’esame dell’eccezione di inapplicabilità del sopravvenuto meccanismo di annullamento “ex lege” di crediti e ruoli di riscossione, in virtù del precedente consolidamento della posizione creditoria, quale conseguenza del mancato invio delle comunicazioni di inesigibilità da parte del concessionario della riscossione– è inammissibile e, comunque, non fondato.Nello scrutinarlo, va premesso che“la riformulazione dell ’ art. 360, comma 1 , n. 5 ) , cod. proc. civ., disposta dall ’ art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza»della motivazione» (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord.30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Nella specie,il vizio è dedotto in relazione ad elementi esterni alla motivazione, con esso,in sostanza, deducendosi una omessa od erronea lettura del reale contenuto delle argomentazioni critiche svolte con l’appello (dirette a negare in radice l’applicabilità della legge n. 228 del 2012), alle quali si sarebbe data risposta eccentrica con riferimento alla diversa questione del consolidamento (negato in sentenza) della posizione creditoria in base alla predetta legge. Si tratta di censura evidentemente estranea al paradigma del vizio dedotto e che, anzi, di per sé, postula la piena comprensione della motivazione.Questa,per vero, è perfettamente comprensibile (donde pure la non fondatezza del presente motivo di ricorso) nel dare conto della valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v. sentenza impugnata p. 4, 5 e 6).Valutazione condotta dalla Corte territoriale anche sulla diversa premessa fattuale – chiaramente espressa a pag. 4 della sentenza (sia pure con richiamo testuale ad un passo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, ritenuta inerente a fattispecie sovrapponibile a quella esaminata) e in sé non fatta segno di alcuna specifica censura diversa dal denunciato vizio motivazionale – secondo cui “ nel giudizio di appello non è stata specificamente dedotta la questione dell’inapplicabilità della L. 228/2012 ai ruoli in questione per intervenuto esaurimento del rapporto; nel giudizio, invero, si è discusso sulla eventuale proroga per legge del termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, ma esclusivamente al fine di accertare la sussistenza o meno della decadenza dal diritto al discarico per il mancato adempimento di uno degli obblighi previsti da d.lgs.112/99 (art. 19, lett. c)”. 7.1.2. I motivi secondo, terzo e quarto, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, non sono fondati. Secondo quanto affermato nei precedenti di questa Corte richiamati in premessa, infatti, non si è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione, per essere intervenuta la scadenza dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, in virtù della soluzione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di detti termini. Tale soluzione di continuità va infatti esclusa per le cd. “proroghe specifiche”, relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia – e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate e Riscossione, come nella specie –in conseguenza della cessazione dell’affidamento in concessione del servizio di riscossione (cfr., sul punto, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit ., nonché Cass. Sez. 3, sent. n. 11972, cit.,e Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020,cit., e Cass. Sez. 3, ord. n. 26336 del 2021, cit . ). In esse si è affermato il seguente principio d i diritto, cui intende qui darsi continuità, ovvero che, “ in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l’agente della riscossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia –e, poi, ad Agenzia delle Entrate e Riscossione – in conseguenza della cessazione dell’affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla l. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l’invio della comunicazione di inesigibilità di cui all ’ art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex concessionari privati e per le società private «scorporate», resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini, determinatasi tra la scadenza del termine del 1° ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.l. n. 282 del 2004”. Va, altresì , rilevato che (come già chiarito da Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, cit., Cass. Sez. 3, ord. n. 15094 del 2021, cit., e come ricordato anche nella sentenza impugnata proprio attraverso il richiamo del primo dei menzionati arresti), per ritenere effettivamente esaurito il rapporto tra l’ente creditore e l’agente della riscossione, con la perdita del diritto al discarico per quest’ultimo, sarebbe stato comunque necessario l’espletamento ed il completamento (in senso negativo) della “procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli”di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, che richiede la comunicazione di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione e/o in ogni caso un provvedimento espresso di diniego del discarico da parte dell’ente creditore, contestabile dall’agente della riscossione ed impugnabile davanti al giudice contabile, il che nella specie non è avvenuto. In proposito, non potrebbe d’altra parte darsi seguito all’assunto per cui al diniego di discarico sarebbe equipollente l’azione giudiziaria proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario sul merito del rapporto. Nei precedenti di questa Corte intervenuti al riguardo (cfr., per tutti, in motivazione, Cass.Sez. Un., ord. 20 giugno 2012, n. 10132, Rv. 622752-01), la giurisdizione del giudice ordinario risulta in realtà affermata, in generale, sulla pretesa del riversamento degli importi esatti e con riguardo alla sola questione della pretesa natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] (che è stata negata), non specificamente in relazione all’impugnazione del provvedimento di diniego di discarico, per il quale rileva invece l’espressa previsione della giurisdizione della Corte dei Conti, di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che abbia rilievo la natura pubblica o privata dell’ente creditore (cfr., in particolare, sul punto, Cass. Sez. 3, ord. n. 15094 del 2021, cit). 7.1.3.I motivi quinto e sesto –suscettibili di scrutinio unitario, in quanto sostanzialmente sovrapponibili –non sono fondati. Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili ad essa [OSCURATO:PERSONA], in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, esito al quale dovrebbe condurre una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, dal momento che le predette disposizioni determinerebbero, sostanzialmente, una sorta di espropriazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti creditori, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00 e, quanto meno su quello sostanziale, anche per quelli di importo superiore). In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato chiarito che la normativa cui fa riferimento la Cassa ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00), ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale applicabilità non è irragionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inserendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in senso favorevole allo Stato. In tal senso si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente secondo cui “alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex legedi provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527-529, della l. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti – antecedenti al 1999 –introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, cit.). Analoghe conclusioni sono enunciate in pronunce successive (Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit., e Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit.), con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall’ordinamento sovranazionale europeo. In base a tali principi di diritto, cui questo collegio intende dare piena continuità, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono trovare accoglimento. Risulta, pertanto , manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un’espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell’idoneità di tale intervento a incidere sull’equilibrio finanziario dell’ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti delle casse previdenziali e quelli dell’Unione Europea, per i quali resta confermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555del 2022, cit.; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022 cit). Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell’art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell’irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo, avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditoricon società private (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555 del 2022, cit.; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022, cit.; si veda anche Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit.). 7.1.5. Il settimomotivo è inammissibile. La Corte capitolina ha accertato in fatto, esaminando le prove disponibili e valutando tutti i fatti storici principali dalle stesse emergenti, che tutti i crediti iscritti a ruolo per cui ècausa erano stati oggetto della comunicazione di annullamento. Di conseguenza, le censure in proposito sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] finiscono per risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sulle risultanze probatorie, che rimane preclusa al sindacato di legittimità (per analoghe conclusioni sul punto, si vedano, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3., sent. n. 15094 del 2021, cit.). Non giova, infatti, alla ricorrente il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., dato che la violazione di tale norma – che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” – può essere dedotta come vizio di legittimità “ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; analogamente anche Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01). 7.1.6. Infine, l’ottavo e ultimo motivo di ricorso –che censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza dell’obbligo di rendicontazione per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, ovvero quelli oggetto di causa– non è fondato. La perdita del diritto al discarico per l’omesso invio delle informazioni annuali era prevista solo per i ruoli successivi al 30 settembre 2009 (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 20 maggio 2021, n. 26335, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 21031 del 2022, cit.). Il motivo è dunque infondato, poiché i ruoli per cui è causa erano stati formati prima del 30 settembre 1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal d.m. 22 ottobre 1999; per i ruoli precedenti a tale data, ai sensi dell’art. 59, comma 4-ter, del d . l gs. n. 112 del 1999, l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato (Cass. Sez. 6-1, ord. n. 21031 del 2022, cit.). 8. In conclusione, il ricorso va rigettato. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, condannando la [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate e Riscossione, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2 . 8 00,00, più spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 33496/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris