CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16528/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBROGNA FABRIZIO, in proprio e nella qualità di ex soci e gli ultimi dueanche in quella di ex liquidatori della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., partitaIVA 02513870648, e della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PARTITA_IVA], entrambe cancellate dal registro delle imprese, tutti quantirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 8019/19depositata il 25 ottobre 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrateemetteva a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], edella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], entrambe cancellatedal registro delle imprese e già esercenti attività di elaborazioneelettronica di dati contabili, due distinti avvisi di accertamento mediante iquali ricostruiva il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e ilvolume d’affari conseguiti dalle predette società, rispettivamente,nell’anno 2011 e nel periodo luglio/dicembre di quello stesso anno,contestando la realizzazione di ricavi non contabilizzati, costituiti:(a)per la prima dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di beniimmobili strumentali;(b)per la seconda dai compensi percepiti e non fatturati per prestazioniprofessionali di tenuta delle scritture contabili, di consulenza fiscale e dellavoro e di rappresentanza dei propri clienti in giudizi tributari.Ne scaturivano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES,dell’IRAP e dell’IVA e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.1.1 Tali avvisi venivano notificati ad [OSCURATO:PERSONA], MassimoIanniciello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quanti nella qualità diex soci e gli ultimi due anche in quella di ex liquidatore, rispettivamente,della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], e della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA].1.2 In sèguito il medesimo Ufficio notificava ai sunnominati ex sociquattro ulteriori atti impositivi mediante i quali, per effetto degliaccertamenti precedentemente compiuti, imputava pro quota a ciascunodi loro un maggior reddito da partecipazione costituito dagli utiliextracontabili presuntivamente distribuiti dalle due società, aventi ristrettabase proprietaria.2. I predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026tutti gli avvisi, societari e personali, proponendo autonomi ricorsi dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di [OSCURATO:PERSONA], la quale, riuniti ivari procedimenti, annullava gli atti impositivi perché sottoscritti dafunzionario sprovvisto di valida delega di firma.3. La pronuncia primo grado veniva poi parzialmente riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, sezione staccatadi Salerno, la quale, con sentenza n. 8019/19 del 25 ottobre 2019,accogliendo per quanto di ragione l’appello erariale, confermava lalegittimità degli avvisi di accertamento rivolti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PARTITA_IVA], e ai suoi soci.3.1 A fondamento della decisione assunta, per quanto qui ancorainteressa, il collegio di secondo grado osservava che:- con riguardo all’avviso di accertamento emesso nei confronti dellaConsulting [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA], l’Agenzia delle Entrateavrebbe «[...] pot[uto] agire soltanto in via sussidiaria nei confronti deisoci, nei limiti di cui all’art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle sommeda questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione», stante la «[...]pacifica inapplicabilità del differimento quinquennale degli effettidell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, ai casiin cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle impresesia presentata, come nel caso di specie, prima [...] del 13 dicembre 2014[...]»;- conseguentemente, «[...] l’Amministrazione finanziaria era tenuta adimostrare i presupposti della loro responsabilità, e cioè che, in concreto,vi [fosse] stata distribuzione dell’attivo e che una quota di quest’ultimo[fosse] stata riscossa [...]»; sennonchè, una simile prova non era stataofferta dalla parte pubblica;- in ordine alla «[...] posizione del liquidatore» andava, invece, tenutopresente che «[...] il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell’art.36 [del d.P.R. n. 602 del 1973], pure l’amministratore è tenuto aNumero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026rispondere in proprio delle imposte non pagate ha la sua fonte inun’obbligazione ex lege di cui il predetto è responsabile secondo le normecomuni degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., in relazione agli elementiobiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e delladistrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute[...]»;- pertanto, «[...] in difetto di alcuna motivazione, nell’atto impugnato,delle ragioni della invocata responsabilità del liquidatore, in difetto di unin considerazione del fatto che la cancellazione si e[ra] verificata primadell’entrata in vigore della presunzione di responsabilità introdotta nellanovella dell’art. 36 d.p.r. cit., non p[oteva] riconoscersi fondamento a taleipotesi di responsabilità»;- nel descritto contesto, «[...] gli avvisi di accertamento emessi neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e degli altriricorrenti in relazione alla loro posizione di soci e liquidatori di dettasocietà [era]no stati correttamente annullati dai primi giudici»;- quanto, invece, all’avviso di accertamento riguardante la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA], «[...] cancellata dal registro delleimprese in data 31.12.2014 e, dunque, in epoca successiva alla entrata invigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, vale[va in tal caso] ildifferimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della societàderivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2», onde «[...] legittimamente l’Ufficio[avev]a compiuto l’accertamento nei confronti della società e nei confrontidei soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, essendostato acclarato che la società [avev]a omesso di contabilizzare e dichiararenell’anno 2011 prestazioni di tenuta delle scritture contabili, consulenzafiscale e del lavoro per gli importi indicati nell’atto impugnato».4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.Numero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/20265. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FabrizioBrogna, sempre in proprio e nelle qualità spiegate, hanno resistito concontroricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..7. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa con la qualeè stata avanzata istanza di declaratoria della cessazione della materia delcontendere con riferimento alle controversie tributarie aventi ad oggettogli avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF emessi a carico dei singoli soci.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente accolta l’istanza formulata dai controricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] memoria illustrativa ex art. 380-bis.1, primo comma, terzo periodo,c.p.c..1.1 Dalla documentazione depositata in allegato alla predetta memoriaemerge, infatti, quanto segue:- entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigoredella legge n. 130 del 2022 (16 settembre 2022) i sunnominaticontribuenti hanno presentato distinte domande di definizione agevolatadelle controversie tributarie aventi ad oggetto i singoli atti impositiviemessi nei loro confronti, versando gli importi indicati come dovuti;- dopo aver inizialmente adottato provvedimenti di diniego delladefinizione, fondati sull’assunto che gli importi pagati fossero inferiori aquelli previsti dal comma 2 dell’art. 5 sopra citato, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate, intervenendo in autotutela, haammesso i contribuenti a effettuare versamenti integrativi ai fini delperfezionamento della procedura condonistica;- in ottemperanza alle indicazioni ricevute, i prefati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno provvedutoNumero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026al pagamento delle ulteriori somme determinate dall’Amministrazione.Ciò posto, va osservato che:- le controversie in questione vedevano come parte l’Agenzia delleEntrate e non rientravano fra quelle indicate nel comma 6 dell’articolosummenzionato;- esse erano pendenti alla data del 16 settembre 2022;- al tempo della presentazione delle domande di definizione agevolatanon ancora era intervenuta una sentenza definitiva.1.2 Ricorrendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va dichiaratal’estinzione del presente giudizio relativamente alle controversie in parola.Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamentodelle somme dovute, a tale declaratoria segue la pronuncia della parzialecessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30945/2019, Cass.n. 29293/2020, Cass. n. 3338/2024).1.3 Per quanto precede, l’esame delle contrapposte impugnazioni deveessere limitato alle censure concernenti gli avvisi di accertamento emessia carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], e dellaConsulting [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA].1.4 Iniziando dal ricorso principale, con il primo motivo vengonodenunciate, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 2495 c.c..1.5 Si sostiene che la CTR avrebbe errato nel ritenere che l’invaliditàdell’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], cancellata dal registro delle imprese indata anteriore all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175del 2014, avesse inficiato gli impositivi riguardanti i singoli soci.I giudici d’appello avrebbero tralasciato di considerare che «[...]l’accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svolto neiconfronti della società, che ne costituisce unicamente il presupposto difatto in via incidentale, ma non condizione dell’accertamento», potendo iNumero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026soci «[...] confutare non solo l’avvenuta distribuzione degli utili in nero,ma finanche la stessa ricorrenza della loro formazione in capo allasocietà».1.6 Il motivo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresse, riferendosi agli avvisi di accertamento oggetto di definizioneagevolata.2. Con il secondo motivo sono lamentate, sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2495 c.c..2.1 In relazione all’avviso di accertamento emesso a carico dellaConsulting [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA], si rimprovera allaCommissione regionale di aver erroneamente affermato che:- la responsabilità sussidiaria dei soci per i debiti tributari della societàestinta era subordinata alla prova che essi avessero goduto di un qualcheriparto in base al bilancio finale di liquidazione;- non sussistevano i presupposti di legge per il riconoscimento dellaresponsabilità personale dell’ex liquidatore.2.2 La censura è fondata, nei limiti di sèguito precisati.2.3 Giova anzitutto rammentare che, con sentenze nn. 6070-6071-6072/2013, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, dopo lariforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualoraall’estinzione di una società di persone o di capitali conseguente alla suacancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno diogni rapporto giuridico ad essa facente capo, si determina un fenomeno ditipo successorio in virtù del quale:(a)l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, iquali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a sèguito dellaliquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fosserolimitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;Numero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026(b)i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione dellasocietà estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità ocomunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionateo azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cuiinclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore(giudiziale o extragiudiziale) da parte del liquidatore.2.4 I suenunciati princìpi sono stati successivamente ribaditi dalmassimo consesso nomofilattico sia in termini generali, con sentenza n.19750/2015, sia, per quanto specificamente attiene al settore tributario,con sentenza n. 3625/2025.2.5 Con quest’ultimo arresto è stato anzitutto chiarito che nei confrontidegli ex soci di una società estinta possono essere invocati due diversiregimi di responsabilità, uno di natura successoria ex art. 2495, terzo (giàsecondo) comma, c.c., l’altro iure proprio ai sensi dell’art. 36, terzocomma, del d.P.R. n. 602 del 1973.2.6 La seconda forma di responsabilità è specifica e autonoma e sorgein capo ai soci al verificarsi di determinate condizioni, e precisamentequando essi abbiano ricevuto in assegnazione danaro o altri beni socialinel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa inliquidazione o durante il tempo della liquidazione stessa.Tale responsabilità deve essere fatta valere, a norma degli artt. 36,quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,(i)la notifica di un apposito e motivato atto di accertamento, distintoda quello emesso verso la società;(ii)l’onere per l’[OSCURATO:PERSONA] di provare che il socio haricevuto somme o beni della società durante la liquidazione o nei dueperiodi di imposta anteriori.Al riguardo, le Sezioni Unite hanno precisato che:- il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancioNumero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026finale di liquidazione integra, oltre alla misura massima dell’esposizionedebitoria personale dei soci, una condizione dell’azione che attieneall’interesse ad agire del creditore, e non alla legitimatio ad causam(passiva) dei soci stessi;- detto presupposto, se contestato, deve essere provatodall’[OSCURATO:PERSONA] che intenda avvalersi della responsabilitàpropria del socio ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del1973, ma non può costituire materia del giudizio relativo all’originariapretesa fiscale avanzata nei confronti della società;- in ogni caso, l’interesse ad agire dell’[OSCURATO:PERSONA] è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in baseal bilancio finale di liquidazione, potendo radicarsi in altre evenienze, qualil’escussione di garanzie e la sussistenza di beni e diritti che, per quantonon ricompresi in quel bilancio, si siano trasferiti ai soci.2.7 Accanto a quella appena descritta rimane comunque configurabilein capo ai soci una responsabilità di tipo successorio.Come si è già chiarito sopra, nel quadro normativo risultante a sèguitodella riforma del 2003 le obbligazioni della società cancellata dal registrodelle imprese si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono a seconda delregime di responsabilità che operava quando la società era in vita.2.8 Sul tema deve ribadirsi che:- questa diversa responsabilità non può essere limitata all’ipotesi in cuii soci abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale diliquidazione (cfr. Cass. n. 22692/2023, Cass. n. 26184/2024, Cass. n.6112/2026);- per farla valere l’Amministrazione non è tenuta a emettere attispecificamente diretti ai singoli soci, risultando validi ed efficaci gli avvisidi accertamento intestati alla società e notificati ai soci, anchecollettivamente e impersonalmente, dopo la cancellazione di questa dalregistro delle imprese (cfr. Cass. n. 25487/2018, Cass. n. 30536/2021,Numero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026Cass. n. 753/2024, Cass. n. 1650/2026).2.9 Dal riferito insegnamento di legittimità si è discostata la CTR, laquale, senza verificare se con l’avviso di accertamento emesso a caricodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], fosse stata fattavalere anche la responsabilità successoria degli ex soci ex art. 2495,secondo (ora terzo) comma, c.c., ha affermato che «[...]l’Amministrazione finanziaria era tenuta a dimostrare i presupposti della[...] responsabilità [dei soci], e cioè che, in concreto, vi [fosse] statadistribuzione dell’attivo e che una quota di quest’ultimo [fosse] statariscossa [...]».2.10 In parte qua l’impugnata sentenza risulta, dunque, affetta daldenunciato error in iudicando.2.11 Diverso è il discorso da fare con riferimento alla posizione dell’exliquidatore della società.2.12 Sul punto la Commissione regionale ha osservato che, «[...] indifetto di alcuna motivazione nell’atto impugnato delle ragioni dellainvocata responsabilità del liquidatore, in difetto di un atto diaccertamento intervenuto prima della liquidazione della società ed inconsiderazione del fatto che la cancellazione si è verificata primadell’entrata in vigore della presunzione di responsabilità introdotta dallanovella dell’art. 36 d.p.r. [n. 602 del 1973], non può riconoscersifondamento a tale ipotesi di responsabilità».2.13 L’Agenzia delle Entrate non ha adeguatamente confutato leargomentazioni svolte dai giudici d’appello; anzi, essa ha persino omessodi trascrivere nel corpo del ricorso la motivazione dell’atto impositivo oquantomeno di riportarne il contenuto essenziale, sicchè il profilo dicensura in scrutinio si rivela inammissibile per difetto del requisito dispecificità di cui all’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c..Del resto, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, illiquidatore avrebbe potuto rispondere in proprio, ai sensi dell’art. 36,Numero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo temporalmentevigente, soltanto in caso di inadempimento all’obbligo di pagare, con leliquidazione medesima e per quelli anteriori, non essendo invocabile nellafattispecie concreta la presunzione iuris tantum di responsabilità posta asuo carico dalla nuova formulazione della norma.Per questa ragione, al fine di legittimare un’autonoma pretesa nei suoiconfronti, l’avviso di accertamento avrebbe dovuto contenere specifichecontestazioni e motivazioni inerenti alla responsabilità personale delliquidatore, il quale, non subentrando nei debiti tributari della societàestinta, può soltanto rispondere civilisticamente per fatto proprio ex lege(cfr. Cass. Sez. U. n. 32790/2023, Cass. n. 19975/2025, Cass. n.34929/2025).3. Esaurita la disamina del ricorso principale, deve, a questo punto,procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorso incidentale.3.1 Con il primo motivo sono denunciate la «[v]iolazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 -co 1 n. 5- c.p.c.per vizio di motivazione su di un fatto controverso e decisivo, che è statooggetto di discussione tra le parti, e/o omesso esame su un documento,altrettanto decisivo, prodotto in giudizio e dedotto in creazione di prova diun fatto principale impeditivo del diritto controverso».3.2 Si imputa alla CTR di non aver considerato che le aziende assistitedalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], erano soltanto 25, enon invece 287, come erroneamente indicato nell’avviso di accertamentoemesso nei confronti della mentovata società.Qualora tale circostanza fosse stata debitamente valutata dai giudicid’appello, essi non avrebbero potuto ritenere legittimo l’atto impositivo,con il quale erano stati accertati maggiori ricavi sul falso presupposto chela società avesse prestato attività di consulenza e di tenuta dellacontabilità in favore di un numero di aziende di gran lunga superiore aNumero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026quello effettivo.3.3 Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.Anzitutto esso è costituito dal complesso e coacervato accorpamentodi plurime ed eterogenee censure.Invero:- viene adombrata la violazione o falsa applicazione di una norma didiritto sostanziale (l’art. 2697 c.c.), vizio riconducibile a un paradigmacensorio (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.) diverso da quelloinvocato;- si contesta un preteso «vizio di motivazione su di un fattocontroverso e decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti»,sulla falsariga della vecchia formulazione dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c. inapplicabile ratione temporis all’odierna controversia;- viene, nel contempo, lamentato l’«omesso esame su un documento,altrettanto decisivo, prodotto in giudizio e dedotto in creazione di prova diun fatto principale impeditivo del diritto controverso», in tal modolasciandosi intendere, almeno dall’incipit, di voler fare riferimento allanuova versione della norma processuale richiamata.3.4 Fermi gli assorbenti rilievi che precedono, è utile ricordare che laviolazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto qualora il giudice di meritoabbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che neera gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. n.32923/2022, Cass. n. 32951/2023, Cass. n. 31694/2024, Cass. n.26972/2025).La descritta situazione non ricorre nel caso di specie, in quantonemmeno astrattamente prospettata dalla stessa parte impugnante.3.5 Non va, inoltre, dimenticato che l’attuale testo dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c. consente di denunciare in sede di legittimitàsolamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,Numero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, il quale abbiacostituito oggetto di discussione fra le parti e rivesta carattere decisivo,nel senso che, ove preso in considerazione, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014).Deve trattarsi, quindi, di un preciso accadimento o di una circostanzain senso storico-naturalistico, non potendo ritenersi ammissibile la censurache si limiti a lamentare l’omessa o inesatta valutazione di documenti,quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque consideratodal giudice di merito (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 2739/2026, Cass.n. 3886/2026, Cass. n. 7976/2026).Ora, gli impugnanti non dimostrano come e quando il contenutorappresentativo del documento asseritamente trascurato dalla CTRavrebbe formato oggetto di discussione fra le parti, sì da poter essereritenuto controverso (sull’argomento vedasi Cass. n. 26274/2018, in cuiviene chiarito che per fatto «oggetto di discussione tra le parti» devenecessariamente intendersi un fatto contestato, cioè non dato perpacifico).Nel corpo del controricorso sono riprodotti soltanto alcuni stralci degliconto della posizione assunta dall’[OSCURATO:PERSONA] in ordine aldocumento indicato come «decisivo».Va comunque notato che il fatto storico rilevante è stato oggetto divalutazione da parte dei giudici d’appello, i quali hanno «[...] acclarato chela società [avev]a omesso di contabilizzare e dichiarare nell’anno 2011prestazioni di tenuta delle scritture contabili, consulenza fiscale e dellavoro per gli importi indicati nell’atto impugnato».Dietro lo schermo della denuncia del vizio di cui all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c. il motivo finisce allora per risolversi nel tentativo disollecitare un inammissibile nuovo apprezzamento delle risultanzeistruttorie, diverso da quello compiuto dal collegio regionale.Numero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/20263.6 Per le ragioni illustrate, la doglianza non può, dunque, trovareingresso (cfr., ex permultis, Cass. n. 4689/2024, Cass. n. 23436/2025,Cass. n. 7828/2026, Cass. n. 9517/2026).4. Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c..4.1 Si addebita alla Commissione regionale di aver omesso dipronunciare sull’eccezione di giudicato interno sollevata dai singoli socidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], con riferimento aglipresunzione di distribuzione degli utili extracontabili realizzati dallasocietà.4.2 Il motivo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresse, perché attinente agli avvisi di accertamento oggetto didefinizione agevolata.5. Tirando le fila del discorso fin qui condotto:- vanno dichiarate l’estinzione del giudizio e la cessazione dellamateria del contendere in ordine alle controversie tributarie concernentigli avvisi di accertamento personali emessi a carico dei singoli soci dellecessate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA];- per l’effetto, il primo motivo del ricorso principale e il secondo diquello incidentale devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenutacarenza di interesse;- il primo motivo del ricorso incidentale, relativo all’avviso diaccertamento rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA],è inammissibile;- il secondo motivo del ricorso principale, inerente all’avviso diaccertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], è fondato per quanto di ragione e va, pertanto, accolto, neilimiti sopra precisati.Numero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/20265.1 Deve, conseguentemente, disporsi la cassazione dell’impugnatasentenza, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado (già CTR) della Campania, sezione staccata diSalerno, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esamedella sola controversia avente ad oggetto l’atto impositivo per ultimoindicato, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.5.2 Le spese del presente giudizio di cassazione relative allecontroversie definite in via agevolata restano a carico delle parti che lehanno anticipate, giusta quanto stabilito dal secondo periodo del comma 5dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.5.3 La liquidazione delle restanti spese di legittimità è demandata algiudice del rinvio.6. Non deve essere resa a carico dei ricorrenti incidentali l’attestazionedi cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unicoin materia di spese di giustizia), in quanto la formula definitoria delgiudizio non corrisponde ad alcuna di quelle contemplate dalla citatanorma (inammissibilità originaria, improcedibilità, rigetto totaledell’impugnazione. P.Q.MLa Corte così provvede:- dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, asèguito di perfezionamento della definizione agevolata di cui all’art. 5 dellalegge n. 130 del 2022, relativamente alle controversie tributarie aventi adoggetto gli avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF emessi nei confronti diAntonio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];per l’effetto, dichiara inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse,il primo motivo del ricorso principale e il secondo di quello incidentale;- dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale;- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo mezzo del ricorsoNumero registro generale 11990/2020Numero sezionale 4245/2026Numero di raccolta generale 16528/2026Data pubblicazione 27/05/2026principale, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta,e rinvia la causa avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso acarico della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezionestaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità inerenti alle controversie tributarie non definite invia agevolata.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 19 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti